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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160842520160915122839904" descrizione="" gruppo="20160842520160915122839904" modifica="15/09/2016 12:37:31" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2016" n="08425"/><fascicolo anno="2016" n="09831"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160842520160915122839904.xml</file><wordfile>20160842520160915122839904.docm</wordfile><ricorso NRG="201608425">201608425\201608425.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1T\2016\201608425\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Germana Panzironi</firma><data>15/09/2016 12:37:37</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Germana Panzironi</firma><data>15/09/2016 12:33:40</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/09/2016</dataPubblicazione><classificazione>38<nuova>38</nuova><ereditata>38</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Germana Panzironi,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Alessandro Tomassetti,	Consigliere</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento prot. it-267135-a/cs0001778 che ha deciso il trasferimento in Bulgaria</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8425 del 2016, proposto da: </h:div><h:div>Ashiq Ullah Tahiry, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano D'Amico C.F. DMCDRN66S17D086W, con domicilio eletto presso Adriano Gallo in Roma, via Susa, 1; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno Dipartimento Per Libertà Civili e l’immigrazione - Dir.Cen.Serv.Civ.Imm.E L'Asilo-Unita' Dublino, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno </h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 la dott.ssa Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Visto l’art.60 del c.p.a.</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Preso atto che:</h:div><h:div>- l'oggetto del presente giudizio è rappresentato dal provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Unità Dublino - con cui è stato disposto il trasferimento in Bulgaria del ricorrente, ai sensi del Regolamento CE 604/2013, oltre che dalla comunicazione in data 15 giugno 2016 della Questura di Cosenza con cui l'interessato è stato invitato a presentarsi all’Ufficio Immigrazione della Questura  per il conseguente trasferimento;</h:div><h:div>- che, come ritenuto dalla recente pronuncia del Cons. Stato 18 dicembre 2015, n. 5738, la situazione giuridica soggettiva dello straniero richiedente protezione internazionale rientra nel novero dei diritti umani fondamentali, con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'art. 2 Cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo;</h:div><h:div>- che, conseguentemente, i provvedimenti, quale quello oggetto del presente giudizio, di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento UE 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed in particolare di individuazione della competenza territoriale di altro Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, adottati in applicazione delle "clausole discrezionali" ai fini dell'adempimento degli "obblighi dello Stato membro competente", di cui agli articoli 17 e 18 del citato Reg. ( CE ) 26/06/2013, n. 604/2013, non possono considerarsi incidenti su mere posizioni di interesse legittimo, in quanto la procedura di protezione internazionale, in ogni sua fase (anche, dunque, quella dell'interpello dello Stato estero, della sua risposta positiva e della c.d. ripresa in carico, pur connotata dalla facoltà di tale richiesta e dalla sua procedimentalizzazione entro termini definiti e celeri: v. parr. 2 e 3 dell'art. 23 del cit. Reg. n. 604/2013 ), ha per oggetto il diritto soggettivo dello straniero richiedente alla protezione invocata, per nulla affievolito dalla discrezionalità valutativa attribuita dal citato corpus normativo al singolo Stato membro che riceva una domanda di protezione internazionale laddove viene stabilito che "in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento" (art. 17, par. 1, del Reg. n. 604/2013) o che "uno Stato membro presso il quale una persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico tale persona" ( art. 23, par. 1, del Reg. n. 604/2013 );</h:div><h:div>- che, pertanto, qualsiasi controversia attinente qualsivoglia fase della procedura stessa, ritiene questo Collegio senza margini di ambiguità ed incertezza, ricade comunque nella giurisdizione del giudice ordinario, che, a prescindere dalla espressa attribuzione di giurisdizione in suo favore operata dal comma 1 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 25/2008 ( "avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria"; ma nel caso di specie, si badi, deve intendersi qui impugnata, in quanto "atto connesso e/o consequenziale", la pur non menzionata dichiarazione di estinzione del procedimento da parte della Commissione territoriale ), è in ogni caso il giudice "naturale" dei diritti soggettivi;</h:div><h:div>- che, quindi, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in epigrafe con contestuale riconoscimento della giurisdizione al Giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con gli effetti di cui all'articolo 11 c.p.a.</h:div><h:div>- le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,  dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed indica nella autorità giudiziaria ordinaria il giudice nazionale fornito di giurisdizione.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/09/2016"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Germana Panzironi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>