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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160523920160715163943066" descrizione="" gruppo="20160523920160715163943066" modifica="15/07/2016 19:32:52" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" pdf="0" versionePDF=""><descrittori><registro anno="2016" n="05239"/><fascicolo anno="2016" n="08199"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3T:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160523920160715163943066.xml</file><wordfile>20160523920160715163943066.docm</wordfile><ricorso NRG="201605239">201605239\201605239.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3T\2016\201605239\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Giampiero Lo Presti</firma><data>15/07/2016 19:33:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Mario Alberto di Nezza</firma><data>15/07/2016 18:54:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/07/2016</dataPubblicazione><classificazione>38<nuova>38</nuova><ereditata>38</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giampiero Lo Presti,	Presidente</h:div><h:div>Mario Alberto di Nezza,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Antonino Masaracchia,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>- del diniego di visto di reingresso adottato dall’Ambasciata d’Italia a Colombo il 5.2.2016 (prot. 4712/2015);</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso e presupposto, compreso il parere della Questura di Ancona – Ufficio Immigrazione del 2.2.2016 (prot. 12/2016).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5239 del 2016, proposto da: </h:div><h:div>Lasindu Anuradha Sigera Malebage, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Onofri, presso il cui studio in Roma, Via G. Paisiello n. 32, ha eletto domicilio;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;</h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del 15 luglio 2016 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori edlle parti come da verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"><h:div><corsivo>Rilevato:</corsivo></h:div><h:div>- che con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 4.4.2016 (dep. il 29.4) il ricorrente in epigrafe, nel dedurre di essere titolare di un permesso di soggiorno per “motivi familiari” valido sino al 5.7.2015, di essersi recato in Sri Lanka per sottoporsi a cure mediche, di essere in procinto di rientrare in Italia in data 17.6.2015 (ove avrebbe chiesto il rinnovo del permesso) e di avere subito in pari data il furto del titolo, ha chiesto l’annullamento del diniego di visto di reingresso adottato dall’Ambasciata d’Italia a Colombo il 5.2.2016 – così motivato: “La Questura di Ancona ha dato parere negativo” – nonché del presupposto parere della Questura di Ancona del 2.2.2016 – così motivato: “tenuto conto della patologia riscontrata e del termine del trattamento ambulatoriale, questo Ufficio conferma il parere negativo al rilascio del visto di reingresso” –, prospettando:</h:div><h:div><corsivo>1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 3 l. n. 241/90, dell’art. 8, co. 4, d.P.R. n. 394/99; violazione del principio di legalità ex art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto</corsivo>: il provvedimento impugnato violerebbe gli artt. 3 l. n. 241/90 e 8, co. 4, d.P.R. n. 394/99, non recando alcuna motivazione concreta sulle ragioni della determinazione negativa e sulla valutazione che avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi della seconda disposizione, considerando che nel caso in esame non sarebbe applicabile la deroga prevista dall’art. 4, co. 2, d.lgs. n. 286/98; inoltre, sarebbe evidente la violazione dell’art. 8, co. 4, cit., sussistendo in concreto i presupposti per l’applicazione della norma; anche il parere della Questura sarebbe “decontestualizzato”, limitandosi a riferire di una imprecisata “patologia” con un imprecisato “termine di trattamento ambulatoriale” che nulla avrebbero a vedere con l’art. 8, co. 4, disposizione che consentirebbe alla Questura il “mero accertamento della sussistenza del titolo di soggiorno al momento della domanda del visto”, con esclusione di ogni questione relativa all’eventualità di un futuro rigetto dell’istanza di rinnovo (assoggettata a un diverso e successivo <corsivo>iter</corsivo> amministrativo);</h:div><h:div><corsivo>2) violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/90; difetto di istruttoria</corsivo>;</h:div><h:div>- che si è costituita in resistenza l’amministrazione e il ricorrente ha regolarizzato la procura alle liti (dep. 20.6.2016);</h:div><h:div>- che all’odierna camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il giudizio è stato trattenuto in decisione, previo avviso sulla possibile definizione con sentenza in forma semplificata;</h:div><h:div><corsivo>Considerato:</corsivo></h:div><h:div>- che il ricorso è fondato in relazione alla dedotta violazione dell’art. 8, co. 4, d.P.R. n. 394/99, a mente del quale “Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell’esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno”;</h:div><h:div>- che infatti la situazione dello straniero “privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto” è assimilabile a quella dello straniero in possesso del titolo “in corso di validità”, disciplinata dal precedente comma 2 ( “Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità”), differenziandosi da essa solo in relazione all’onere del richiedente di dar prova della non imputabilità della perdita del possesso del documento (attraverso la produzione di copia della denuncia di furto o smarrimento) e al corrispondente obbligo dell’amministrazione di accertare l’“esistenza” del titolo di soggiorno;</h:div><h:div>- che la necessità del visto di reingresso, sancita dal co. 4 ma non dal co. 2, si spiega proprio in relazione all’esigenza di effettuare le doverose verifiche sulla denuncia (di furto o smarrimento) e sull’effettiva titolarità di un documento di soggiorno in corso di validità;</h:div><h:div>- che a sua volta il punto II, n. 12, All. A, d.m. 11 maggio 2011 sancisce che “Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 394/1999 […], il visto di reingresso è concesso, previo nulla osta della questura, anche in favore dei cittadini stranieri privi di documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto”;</h:div><h:div>- che il “nulla osta” in questione non può che avere a oggetto gli elementi indicati dall’art. 8, co. 4 (come attestato dal rinvio a detto art. 8 riportato nell’<corsivo>incipit</corsivo> della disposizione in esame);</h:div><h:div>- che la Questura di Ancona, anziché espletare le verifiche previste dal comma 4, ha ritenuto di fare applicazione dell’art. 8, co. 3, ciò desumendosi dal primo parere del 15.9.2015 (in atti), ove si legge che “non risulta depositata l’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno” e che ai sensi dell’art. 8, co. 3, d.P.R. n. 394/99 il parere è negativo, salvo l’accertamento, da parte dell’Ambasciata, dell’esistenza di “comprovati motivi di salute che non hanno consentito allo straniero di rientrare in tempo utile nel territorio italiano”;</h:div><h:div>- che tuttavia detto co. 3 attiene alla diversa ipotesi dello straniero “il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni” (“e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini”);</h:div><h:div>- che la differenza tra le due ipotesi è chiaramente evidenziata dal n. 12, All. A, d.m. 11.5.2011 cit., secondo cui “Il visto di reingresso consente l’ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno <corsivo>la cui validità risulti scaduta</corsivo>, ovvero titolari di permesso di soggiorno <corsivo>in corso di validità ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano</corsivo>” (enf. agg.);</h:div><h:div>- che in effetti la Questura ha rilevato la scadenza del permesso di soggiorno (5.7.2015), e la mancata presentazione della domanda di rinnovo, in riferimento alla data di adozione del suo primo parere (15.9.2015), non già a quella della domanda di visto di reingresso (1.7.2015);</h:div><h:div>- che nella specie al momento della domanda di visto (1.7.2015, secondo quanto riferito dall’Ambasciata nella relazione in atti (prot. 526 del 22.4.16, dep. il 6.5.16), il titolo di soggiorno era ancora in corso di validità (venendo a scadere il 5.7.16);</h:div><h:div>- che pertanto è fondata la dedotta violazione dell’art. 8, co. 4, cit.;</h:div><h:div><corsivo>Considerato</corsivo>, inoltre, che è fondata anche la doglianza prospettante la violazione dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> l. n. 241/90, non potendo operare la preclusione all’annullamento in sede giurisdizionale di cui all’art. 21-<corsivo>octies</corsivo>, co. 2, l. n. 241/90, non avendo l’amministrazione dimostrato in giudizio la correttezza sostanziale del diniego impugnato, mentre non lo è quella inerente all’omissione dell’avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241/90), poiché si verte in ipotesi di procedimento a istanza di parte;</h:div><h:div><corsivo>Considerato</corsivo>, in conclusione:</h:div><h:div>- che il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni innanzi esposte (previa declaratoria di assorbimento delle altre censure), con conseguente annullamento del diniego e del presupposto parere negativo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;</h:div><h:div>- che le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-<corsivo>ter</corsivo>, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna l’amministrazione a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre iva e cpa come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/07/2016"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.pierpaolo Giallombardo</h:div><h:div>Mario Alberto di Nezza</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>