<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160411520240502193546507" descrizione="" gruppo="20160411520240502193546507" modifica="03/05/2024 09:19:50" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="04115"/><fascicolo anno="2024" n="08858"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160411520240502193546507.xml</file><wordfile>20160411520240502193546507.docm</wordfile><ricorso NRG="201604115">201604115\201604115.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\634 Antonella Mangia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Virginia Giorgini</firma><data>03/05/2024 09:19:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/05/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonella Mangia,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Santoro Cayro,	Referendario</h:div><h:div>Virginia Giorgini,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione cautelare,</h:div><h:div>del verbale di accertamento di inottemperanza ad ordinanza dirigenziale di demolizione prot. gen. 00040043, pos. n. 2253.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4115 del 2016, proposto da Pietro Trinca, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Germani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Valeri, 1; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Marino, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Santini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Oscar Servili in Roma, via Panaro, 17; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con l’odierno ricorso, notificato il 14 marzo 2016 e depositato l’11 aprile 2016, il sig. Pietro Trinca è insorto avverso il verbale n. 00040043 del 13 gennaio 2016, a mezzo del quale gli agenti del Comando di Polizia locale del Comune di Marino hanno accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 451 del 20 settembre 2005. Tale ordinanza aveva, in particolare, ingiunto al sig. Trinca la demolizione – entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell’atto, intervenuta il 22 settembre 2005 – di un manufatto in muratura realizzato su terreno di proprietà comunale in assenza del permesso di costruire, nonché del nulla osta del Genio civile e dell’autorizzazione paesaggistica.</h:div><h:div>2. A sostegno dell’impugnazione del menzionato verbale di accertamento dell’inottemperanza, il ricorrente ha dedotto tre motivi di diritto che possono essere così sintetizzati: <corsivo>(i)</corsivo> omessa descrizione delle opere ritenute abusive e asseritamente non demolite; <corsivo>(ii)</corsivo> prescrizione del diritto all’esecuzione dell’ordine di demolizione, essendo trascorsi più di dieci anni tra la notifica dello stesso e il verbale di accertamento dell’inottemperanza; <corsivo>(iii)</corsivo> carenza di legittimazione in capo agli agenti di Polizia locale verbalizzanti in quanto non muniti di delega del Sindaco.</h:div><h:div>3. In data 24 giugno 2016 si è costituito in giudizio il Comune di Marino, depositando alcuni documenti e un’articolata memoria difensiva con cui, prima ancora di controdedurre nel merito alle doglianze di parte ricorrente, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in ragione della natura endoprocedimentale dell’atto gravato. </h:div><h:div>4. Con ordinanza n. 4462 del 3 agosto 2016, la Sezione ha respinto la domanda cautelare incidentalmente proposta ritenendo carente il requisito del <corsivo>periculum in mora</corsivo>.</h:div><h:div>5. A seguito di avviso di perenzione, inviato dalla segreteria in data 3 maggio 2021, la ricorrente ha depositato in data 5 ottobre 2021 istanza di fissazione dell’udienza nei termini e nei modi previsti dall’art. 82 c.p.a.</h:div><h:div>6. Alla pubblica udienza del 26 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>7. Il ricorso è inammissibile. </h:div><h:div>Secondo consolidata giurisprudenza, in più occasioni condivisa dalla Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 1° marzo 2024, n. 4139; id., 19 maggio 2022, n. 6471), il verbale di accertamento dell’inottemperanza ad un ordine di demolizione ha valore endoprocedimentale ed è, come tale, privo di portata lesiva, limitandosi con esso gli agenti della Polizia municipale al compimento di un’attività di mera constatazione che riveste carattere strumentale rispetto all’atto di acquisizione al patrimonio comunale di cui all’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cfr, <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. St., Sez. VI, 24 novembre 2023, n. 10101; Cons. St., Sez. VI, 27 ottobre 2022, n. 9150). </h:div><h:div>È invero con il formale atto di acquisizione – adottato, a valle del verbale di accertamento dell’inottemperanza, dal dirigente o comunque dal responsabile del competente ufficio comunale – che viene certificato il passaggio di proprietà del bene al patrimonio pubblico e formato il titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 11 ottobre 2023, n. 16). Solo a tale provvedimento, e non al verbale, deve dunque essere riconosciuta capacità lesiva dell’interesse del privato. </h:div><h:div>8. Per le ragioni sopra esposte e in accoglimento dell’eccezione formulata dal Comune resistente, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto di interesse. </h:div><h:div>9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Marino delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/03/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Virginia Giorgini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>