<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160193520230714084343630" descrizione="" gruppo="20160193520230714084343630" modifica="14/07/2023 12:29:35" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="01935"/><fascicolo anno="2023" n="12067"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160193520230714084343630.xml</file><wordfile>20160193520230714084343630.docm</wordfile><ricorso NRG="201601935">201601935\201601935.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\641 Pietro Morabito\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Licheri</firma><data>14/07/2023 12:29:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pietro Morabito,	Presidente</h:div><h:div>Salvatore Gatto Costantino,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Licheri,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della d.d. prot. n. 8370/2016 con cui è stato ordinato alla società ricorrente di non effettuare le previste trasformazioni di cui alla DIA prot. n. 7016/16, ai sensi dell'art. 23, comma 6 d.P.R. n. 380/01</h:div><h:div>nonché, con il ricorso per motivi aggiunti,</h:div><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>della nota prot. n. 42567 del 7.6.2016 del Municipio IX di Roma Capitale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1935 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>“<corsivo>Luneur Park</corsivo>” S.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Valeri, Valerio Valeri e Sergio Gostoli, con domicilio fisico eletto presso lo Studio Legale Amministrativisti in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, domiciliato presso l’avvocatura dell’Ente in Roma, via Tempio di Giove, 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso introduttivo ritualmente proposto, la società ricorrente impugnava la determinazione prot. n. CN/8370 del 2.2.2016 con la quale il dirigente del competente ufficio municipale di Roma Capitale ordinava alla stessa di non effettuare le trasformazioni previste, ai sensi dell’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, dalla DIA presentata il 28.1.2016 ed acquisita con protocollo dell’ente n. CN/7016. </h:div><h:div>Esponeva la ricorrente di essere risultata affidataria della gestione del parco divertimenti Luna Park dell’Eur, di proprietà dell’ente pubblico in forma societaria “<corsivo>Eur</corsivo>” s.p.a., e che in tale veste, per adempiere agli obblighi dedotti in contratto con la proprietaria della struttura (comportanti i ripristini, i reintegri e la ristrutturazione del parco secondo specifiche modalità definite tra le parti), presentava la DIA prot. n. 28318 del 5.4.2012 (successivamente integrata con DIA prot. n. 70323 del 4.9.2012) e la DIA prot. n. 70924 del 6.8.2015, in variante rispetto a quelle precedentemente presentate, denunce concernenti la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, ripristino, ricondizionamento degli spazi e delle attrezzature del parco. </h:div><h:div>Nel corso dell’esecuzione dei lavori in questione, al fine di sostituire le strutture portanti di alcuni degli edifici (completamente fatiscenti e non più rispondenti alle norme tecniche vigenti) e di adeguare altri manufatti alle attuali disposizioni sanitarie e di superamento delle barriere architettoniche, veniva presentata un’ulteriore DIA prot. n. 7016 del 28.1.2016 in variante alla precedente finalizzata alla realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia comprendenti anche interventi di demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di volumetria, sagoma ed area di sedime. </h:div><h:div>Trattandosi di un complesso censito nella ‘Carta per la qualità’, la ricorrente depositava istanza di parere preventivo alla Sovrintendenza comunale ai sensi dell’art. 16, comma 10, delle NTA di PRG il 26.1.2016 ma, nelle more dell’attesa di detto atto consultivo, perveniva invece il provvedimento avversato, con il quale il Municipio IX di Roma Capitale diffidava dal dare attuazione agli interventi prospettati con le cennate dichiarazioni in quanto: </h:div><h:div>- contrastanti con l’art. 16 delle NTA del PRG, poiché sprovviste del parere preventivo della Sovrintendenza; </h:div><h:div>- parimenti contrastanti con la citata norma tecnica, in quanto comprendenti interventi di demolizione e ricostruzione non consentiti dalle vigenti norme pianificatorie; </h:div><h:div>- contrastanti, infine, con l’art. 83 delle NTA di PRG, giacché detta norma, parimenti, non consentirebbe interventi del genere di quelli denunciati. </h:div><h:div>Contro il provvedimento così sinteticamente descritto, la ricorrente proponeva i seguenti motivi di censura. </h:div><h:div>Con il primo, contestava la violazione dell’art.16 delle NTA di PRG, nonché l’incompetenza del Municipio ad esprimersi su un ambito di valutazioni rimesso alla Sovrintendenza capitolina. </h:div><h:div>In particolare, posto che l’area ove insiste il Luneur ricadrebbe tra le c.d. ‘morfologie degli impianti urbani’ di cui all’art. 16, comma 1, delle NTA e che, per tali elementi, il successivo comma 4 del medesimo articolo consentirebbe l’esecuzione di tutte le tipologie di intervento previste dalle norme di tessuto (tra cui anche la demolizione e ricostruzione senza aumento di SUL), il Municipio avrebbe errato nel ritenere gli interventi prospettati in contrasto con detto elaborato tecnico surrogandosi, in forma che la parte ritiene illegittima, alla valutazione della competente Sovrintendenza la quale, peraltro, successivamente all’adozione del provvedimento gravato (e, precisamente, l’11.2.2016) avrebbe espresso parere favorevole all’effettuazione di tutti gli interventi prospettati, incluse le DD.RR. </h:div><h:div>Con il secondo motivo, parte ricorrente deduceva la violazione degli artt. 42, 83 e 85 delle NTA di PRG. </h:div><h:div>In particolare, essa affermava che, in forza di dette norme tecniche, il complesso del Luneur, ricadente negli spazi aperti della città storica prevalentemente attrezzati per attività sportive e del tempo libero, avente destinazione a verde pubblico di cui all’art. 85 delle medesime NTA, ma nel quale, come previsto dall’art. 42, comma 5, ultimo inciso, detta destinazione a verde pubblico è consentita anche ove, come nel caso di specie, a gestione privata, sarebbero consentiti interventi diretti di categoria RE1 e DR1, in base alle diverse caratteristiche degli edifici o impianti esistenti. </h:div><h:div>Secondo la ricorrente, gli interventi effettuati in forza della DIA dichiarata inefficace col provvedimento avversato sarebbero riconducibili a dette tipologie, non avendo comportato alcun aumento della SUL preesistente ed indirizzandosi al recupero strutturale e funzionale del complesso ed al riutilizzo, nei limiti del possibile, delle strutture originarie ancora funzionanti.  </h:div><h:div>Né, tantomeno, la qualificazione dell’area in questione come avente destinazione a verde pubblico avrebbe potuto comportare, ad avviso della ricorrente, l’applicazione della disciplina edilizia prevista per i servizi pubblici dall’art. 83 delle NTA (con l’esclusione, quindi, di interventi di demolizione e ricostruzione), giacché, sempre secondo la prospettazione offerta dalla parte, la qualificazione dell’area come servizio pubblico locale recata dall’art 42 NTA andrebbe intesa esclusivamente come volta ad identificare le destinazioni ammissibili, ma non a sottoporre la disciplina edilizia dell’area a quella prevista per le superfici destinate a servizi pubblici ai sensi degli artt. 83 e ss. NTA. </h:div><h:div>In subordine, con il terzo motivo di ricorso, per il caso in cui il PRG avesse previsto per il complesso in questione la contemporanea applicazione della normativa afferente gli spazi aperti e i servizi pubblici, la ricorrente lamentava l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui avesse ritenuto applicabile l’art. 83 delle NTA. </h:div><h:div>Infatti, sulla scorta dell’asserita natura espropriativa dei vincoli derivanti dall’inclusione di un’area tra quelle destinate a servizi pubblici ai sensi dell’art. 83 delle NTA, essi sarebbero decaduti trascorsi cinque anni dall’approvazione del piano, con conseguente inapplicabilità dei medesimi all’area in questione. </h:div><h:div>Ancora, in ulteriore subordine, ove si ritenesse applicabile all’area la disciplina edilizia definita dall’art. 83 e seguenti delle NTA di PRG, la ricorrente ne deduceva la contrarietà alla definizione normativa di R.E. recata dall’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui la norma tecnica in questione esclude dal novero della ristrutturazione edilizia anche la demolizione e ricostruzione senza aumento di SUL. </h:div><h:div>Infine, con l’ultimo mezzo di censura, veniva contestata la perplessità manifestata dall’ufficio municipale in ordine alla legittimazione della ricorrente a richiedere i titoli abilitativi in questione, rammentando come la società pubblica proprietaria del complesso l’abbia comunque delegata formalmente alla presentazione della DIA in questione. </h:div><h:div>Il ricorso si concludeva con l’articolazione dell’istanza cautelare. </h:div><h:div>Con ordinanza interlocutoria del 18.5.2016, la Sezione disponeva incombenti istruttori chiedendo all’amministrazione resistente documentati chiarimenti in ordine al provvedimento impugnato, “<corsivo>anche con riferimento alla effettiva attualità della d.i.a. impugnata</corsivo>”. </h:div><h:div>Con nota prot. n. 42567 del 7.6.2016, il Municipio IX di Roma Capitale dava conto dell’attività amministrativa svolta successivamente all’emanazione del provvedimento gravato con il ricorso principale. </h:div><h:div>In particolare, emergeva che: </h:div><h:div>- a seguito di incontri ed approfondimenti svolti, anche in contraddittorio con la ricorrente, era emerso che gli interventi prospettati con la DIA prot. n. CN/7016 del 28.1.2016, contrariamente a quanto precedentemente rilevato col provvedimento avversato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, non risultavano in contrasto con le NTA al PRG vigente e che, pertanto, il provvedimento impugnato andava ritenuto superato e, viceversa, la DIA del 28.1.2016 avrebbe dovuto considerarsi pienamente efficace; </h:div><h:div>- tuttavia, dall’esame della documentazione integrativa fatta pervenire dalla ricorrente il 26.5.2016, era emerso che nel calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria non fossero stati presi in considerazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con mantenimento dei manufatti nella stessa posizione e a parità di sagoma e di volume. </h:div><h:div>A tal fine, con la nota da ultimo indicata, l’amministrazione resistente pretendeva il pagamento, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, di Euro 294.703,98, da corrispondere entro 30 giorni, escludendo la possibilità di compensare tale somma con i 10.625,01 Euro già versati a titolo di contributo di costruzione per la DIA prot. n. 85419 del 9.10.2014, dovendosi considerare il titolo da ultimo menzionato ormai decaduto. </h:div><h:div>Pertanto, con la medesima nota, veniva richiesto anche il pagamento di Euro 10.625,01 quale contributo di costruzione. </h:div><h:div>Contro la nota municipale prot. n. 42567 del 7.6.2016 proponeva gravame per motivi aggiunti la ricorrente, contestando la pretesa degli oneri di urbanizzazione primaria ivi avanzata da parte resistente e il diniego di compensazione del contributo di costruzione dovuto con quello già versato per la DIA prot. n. 85419 del 9.10.2014 e richiedendo, in subordine, la restituzione della somma da ultimo menzionata, articolando i seguenti mezzi di censura. </h:div><h:div>Con il primo, la ricorrente deduceva la contrarietà della nota impugnata, tra l’altro, con le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001 recanti: le definizioni degli interventi di ristrutturazione edilizia; l’esplicitazione degli interventi subordinati a permesso di costruire e di quelli soggetti a DIA/SCIA; la determinazione del contributo di costruzione </h:div><h:div>A parere della ricorrente, infatti, la volontà dell’amministrazione di pretendere la corresponsione di un contributo di costruzione anche per quei manufatti dei quali ella si proponeva di effettuare la demolizione e ricostruzione mantenendo la stessa posizione, sagoma e volume, si sarebbe posta in contrasto con le disposizioni del TUE che, qualificando tale forma di intervento come ristrutturazione edilizia ‘leggera’, oltre a subordinare la stessa solamente a DIA/SCIA e non all’acquisizione del titolo abilitativo espresso, la escluderebbero dall’obbligo di pagare il contributo di costruzione. </h:div><h:div>Tale illegittimità affliggerebbe, ad avviso della ricorrente, anche le circolari invocate da Roma Capitale a giustificazione della propria pretesa, le quali impropriamente avrebbero qualificato come ristrutturazione edilizia ‘pesante’ gli interventi di demolizione e ricostruzione, operati su immobili non vincolati, che conducano ad un organismo edilizio collocato nella medesima posizione ed avente la stessa sagoma e lo stesso volume del preesistente, circolari che, per tal via, si porrebbero in contrasto con la definizione degli interventi edilizi recata dal TUE. </h:div><h:div>Con il secondo mezzo di gravame, la “<corsivo>Luneur Park</corsivo>” contestava la decisione dell’amministrazione di non ammettere a compensazione, dagli oneri da corrispondere per gli interventi di cui alla DIA prot. n. 7016/2016, la somma di Euro 10.625,01 già versata dalla ricorrente a titolo di contributo di costruzione per la DIA prot. n. 85419/2014, sull’assunto della pretesa decadenza della medesima. </h:div><h:div>A giudizio della ricorrente, invece, oltre a doversi contestare la decadenza del titolo in questione, tale circostanza, ove verificatasi, non farebbe venir meno il diritto della ricorrente alla restituzione del contributo di costruzione versato per il titolo decaduto. </h:div><h:div>In vista dell’udienza di discussione nel merito, le parti depositavano documenti e scambiavano memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. </h:div><h:div>Parte resistente, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale mentre, con riguardo al gravame accessorio, essa deduceva l’inammissibilità delle censure rivolte nei confronti delle circolari impugnate, in quanto atti meramente interni e privi di attitudine lesiva e, comunque, tardive mentre, con riguardo ai restanti motivi di ricorso, ne contestava la fondatezza ritenendo, in relazione al primo, tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione proposti dalla ricorrente comportanti la realizzazione di organismi edilizi diversi dai preesistenti, così da sottoporre le opere al contributo di costruzione dovuto per le nuove edificazioni mentre, in relazione al secondo, riteneva inevitabilmente decaduto il titolo abilitativo pregresso. </h:div><h:div>Parte ricorrente, nell’informare dell’avvenuto pagamento degli oneri pretesi al solo fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 42, d.P.R. n. 380/2001, insisteva nell’accoglimento tanto del primo motivo di ricorso (essendo consistito, l’intervento eseguito, nella demolizione e fedele ricostruzione dei manufatti preesistenti), quanto del secondo motivo, chiedendo così la restituzione delle somme a suo parere indebitamente corrisposte all’amministrazione resistente. </h:div><h:div>All’udienza pubblica del 30.5.2023, l’affare passava in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Innanzitutto, in accoglimento della relativa eccezione sollevata da Roma Capitale, e non contraddetta da parte ricorrente, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del gravame principale per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente al disposto dell’art. 35, comma 1, lett. <corsivo>c</corsivo>), c.p.a.</h:div><h:div>Infatti, con la nota prot. n. CN/42567 del 7.6.2016 – emanata dalla direzione tecnica del Municipio IX di Roma Capitale su impulso dell’ordinanza collegiale n. 5884/2016 di questa Sezione e resa a seguito, tra l’altro di riunioni tenutesi anche alla presenza di rappresentanti della ricorrente – il provvedimento avversato con il ricorso principale – avente prot. n. CN/8370 del 2.2.2016 e recante la declaratoria di inefficacia della DIA in variante depositata dalla ricorrente il 28.1.2016, nonché la diffida a non effettuare le trasformazioni edilizie previste nella medesima – è stato dichiarato superato dall’amministrazione resistente, con conseguente ripristino dell’efficacia della DIA presentata il 28.1.2016.</h:div><h:div>Di conseguenza, il Collegio ravvisa i presupposti per una pronuncia declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, presupposti individuati in giurisprudenza, in un provvedimento sopravvenuto che ha attuato “<corsivo>un assetto di interesse inoppugnabile, ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l'ottenimento - per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente; in questa direzione, la dichiarazione di improcedibilità consegue ad una sopravvenienza (fattuale o giuridica) tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento</corsivo> (così Cons. St., sez. V, n. 11484 del 28.12.2022).</h:div><h:div>Pertanto, l’impugnazione avanzata col ricorso introduttivo del presente giudizio va dichiarata improcedibile <corsivo>ex </corsivo>art. 35, comma 1, lett. <corsivo>c</corsivo>).</h:div><h:div>Restano da esaminare le doglianze espresse, con l’atto di motivi aggiunti, avverso la succitata nota del Municipio IX di Roma Capitale del 7.6.2016 nella parte in cui richiede il pagamento della somma di 295.703,98 euro a titolo di incremento degli oneri di urbanizzazione primaria e non ammette la compensazione della somma di 10.625,02 versata a titolo di contributo di costruzione in occasione della precedente DIA prot. n. 85419 del 9/10/2014, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare delle circolari del Dipartimento P.A.U. di Roma Capitale prot. n.n. 67246 del 27/6/2013 e 19137 del 7/3/2012.</h:div><h:div>Con esse, nella sostanza, parte ricorrente si lamenta del ‘ricalcolo’ degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti, secondo Roma Capitale, anche per le trasformazioni edilizie realizzate con le DIA in questione su quei manufatti, oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, pur se effettuati mantenendo la stessa posizione, sagoma e volume dei fabbricati preesistenti (in dettaglio, edifici nn. 2, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 27, 29e, X).</h:div><h:div>Inoltre, il provvedimento gravato in via accessoria è fatto oggetto di censura anche nella parte in cui pretende il pagamento della somma di Euro 10.625,01, a titolo di oneri concessori, negando la compensazione di tale somma con quella già versata dalla ricorrente a titolo di contributo di costruzione in occasione della precedente D.I.A. prot. n. 85419 del 09.10.2014, titolo edilizio considerato, quest’ultimo, dall’amministrazione resistente come “<corsivo>oramai decaduto</corsivo>”.</h:div><h:div>Per quanto riguarda la prima censura, il Collegio ritiene opportuno anteporre, all’esame di essa, un’analisi delle denunce e dei titoli edilizi allegati agli atti di causa, al fine di pervenire ad una puntuale ricostruzione dei fatti di causa.</h:div><h:div>La DIA prot. n. 7016 il 28.1.16 – in variante alla pregressa DIA n.70924 del 06.8.15 – era una DIA alternativa al permesso di costruire presentata per la realizzazione di opere di “<corsivo>Manutenzione ordinaria, straordinaria, ripristino e ricondizionamento spazi, attrezzature e attrazioni del Lunapark</corsivo>
				<corsivo>di Roma</corsivo>”. </h:div><h:div>Nella allegata Relazione tecnica si specificava che l’immobile ha la seguente destinazione urbanistica: “<corsivo>spazi prevalentemente attrezzati per le attività Sportive e del Tempo Libero</corsivo>”; mentre, sotto la voce “<corsivo>Opere da eseguire” </corsivo>vi si legge che esse riguardano il completamento di quelle previste nella DIA prot. n. 28318 del 5.4.2012 e successiva variante n.70924 del 6.8.15, e le medesime consistono in opere di “<corsivo>Manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione, anche con spostamento della Sul tra i vari edifici</corsivo>”.</h:div><h:div>Nei successivi campi, risultavano evidenziate, tra le altre, le voci “<corsivo>gli interventi e le opere da eseguire COMPORTANO modifiche alla sagoma dell’edificio”</corsivo>, “<corsivo>NON comportano modifiche al volume dell’edificio</corsivo>” e “<corsivo>COMPORTANO modifiche ai prospetti dell’edificio</corsivo>”, mentre gli stessi non avrebbero comportato aumento della SUL né mutamenti di destinazione d’uso dell’immobile.  </h:div><h:div>Sempre nella medesima relazione, veniva anche dichiarato che Si dichiara inoltre che le opere erano soggette al pagamento dell’onere di urbanizzazione primaria “<corsivo>esclusivamente per gli interventi di demolizione e ricostruzione</corsivo>” ed al pagamento del contributo afferente il costo di costruzione “<corsivo>per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione ricostruzione</corsivo>”. </h:div><h:div>Sempre nel medesimo atto, il tecnico presentatore della DIA in argomento dichiarava che le opere erano disciplinate dall’art.42 delle NTA di PRG vigente e rientravano nella categoria DR1, che consente la demolizione, anche senza ricostruzione, e comunque senza aumento di SUL rinviando all’art.36, comma 4 delle NTA che permette le “<corsivo>variazioni di sagoma e di sedime, anche in conformità alla prevalente definizione contenuta nel D.P.R. n. 380/2001 che ricomprende espressamente tra gli interventi di R.E. anche gli interventi di demolizione e ricostruzione col solo vincolo di conservazione della stessa volumetria dell’edificio preesistente, senza ulteriori limitazioni in ordine a sagoma e sedime</corsivo>” (pag. 22 all. n. 4 della produzione di parte ricorrente allegata al ricorso introduttivo). Conclusivamente, il tecnico qualificava l’intervento come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art.3 comma 1, lett. <corsivo>d</corsivo>), del d.P.R. n. 380/2001, nel testo modificato dalla l. n.98/2013, e, in relazione agli immobili per cui vi è contestazione, dichiarava essere previsti interventi di demolizione e ricostruzione senza variazioni di volumetria, sagoma ed area di sedime, ma senza tuttavia escludere variazioni ai prospetti.</h:div><h:div>La DIA in questione, si ricordi, è stata presentata in variante alla DIA del 6/8/2015, la quale, invece, recava, nella propria relazione illustrativa, la specifica indicazione, per ciascun manufatti, delle lavorazioni da eseguire e, con riferimento alle strutture oggetto di contestazione, così affermava:</h:div><h:div>quanto al manufatto n.2 - diversa disposizione delle tramezzature interne e modifica dei prospetti (porte e finestre ed inserimento scala d’ingresso); cambio di destinazione d’uso (all’interno della stessa funzione di parco divertimenti) da biglietteria a punto vendita;</h:div><h:div>quanto al manufatto n.12 – magazzino, per il quale era prevista una diversa disposizione delle tramezzature interne e modifica dei prospetti (porte e finestre), con cambio di destinazione d’uso da spazio ludico espositivo a magazzino;</h:div><h:div>quanto al manufatto n.16 - punto ristoro, con prevista una diversa disposizione delle tramezzature interne e modifica dei prospetti (porte e finestre);</h:div><h:div>quanto al manufatto n.17 - altro punto ristoro, con prevista diversa disposizione delle tramezzature interne e diverso posizionamento della scala esterna;</h:div><h:div>quanto al manufatto n.20 – di nuovo un punto ristoro: era prevista la variazione del prospetto da porta finestra a finestra;</h:div><h:div>quanto al manufatto n.21-non c’è descrizione</h:div><h:div>quanto al manufatto n.25 – locale destinato al ristoro, vendita e spazio ludico espositivo, nel quale è prevista l’eliminazione della scala esterna sul prospetto anteriore; l’inserimento di una rampa in sostituzione della scala esterna citata; la modifica della sagoma ascensore; l’eliminazione della piattaforma elevatrice merci; infine, la modifica del locale “<corsivo>office di servizio</corsivo>”;</h:div><h:div>quanto al manufatto n.27 - servizi igienici: era prevista una diversa disposizione delle tramezzature interne e modifica dei prospetti (porte e finestre);</h:div><h:div>quanto al manufatto n.29 ex – una porzione sarebbe stata mantenuta senza essere fruibile al pubblico, mentre la restante parte sarebbe demolita e ricostruita con struttura portante e analoga sagoma e con SUL e cubatura uguali all’esistente; sarebbe però mutata la destinazione d’uso da servizio ai visitatori a punto vendita biglietteria;</h:div><h:div>quanto al manufatto X, infine, veniva prevista una diversa disposizione delle tramezzature interne e modifica dei prospetti (porte e finestre), nonché la modifica della sistemazione esterna con inserimento rampe per disabili.</h:div><h:div>Riepilogando, la DIA del 28.1.2016 aveva riguardato sia interventi (quelli concernenti gli edifici nn.19,30,40,41 e 42) che la parte aveva computato ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione; sia interventi, riguardanti gli altri manufatti come sopra numerati, che non sono stati computati ai fini degli oneri di urbanizzazione, ritenendo tali interventi, in quanto non produttivi di volumetria aggiuntiva, ricadenti nell’ambito della ristrutturazione edilizia ‘leggera’ eseguibile in forza di SCIA e non soggetta ad oneri, in quanto recanti solo interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti lasciando invariata la volumetria e la SUL (pur se comportanti modifiche alla sagoma ed ai prospetti).</h:div><h:div>Così premesso in punto di fatto, va sintetizzata la <corsivo>questio iuris </corsivo>attorno alla quale ruota la definizione del primo motivo di ricorso, ossia se gli interventi prospettati – recanti, si ripete, demolizione e ricostruzione di manufatti esistenti effettuata mantenendo inalterata la posizione, la volumetria e la superficie utile dei preesistenti, possa sussumersi sotto la fattispecie della ristrutturazione edilizia ‘leggera’ – per come contemplata dalla normativa applicabile all’epoca dell’emanazione del provvedimento impugnato – pur se in presenza di incontestabili (ed incontestate) variazioni apportate ai prospetti degli edifici pregressi.</h:div><h:div>La risposta a tale quesito impone al Collegio la disamina della disciplina vigente al momento dell’esercizio del potere amministrativo oggetto di doglianza.</h:div><h:div>L’art. 3, comma 1, lett. <corsivo>d</corsivo>) del d.P.R. n. 380/2001 (nel testo vigente all’epoca della presentazione della DIA del 6.8.2015, della quale la DIA del 28.1.2016 costituisce una variante, peraltro anch’essa assoggettata alla medesima disciplina) prevedeva che costituivano interventi di ristrutturazione edilizia “<corsivo>gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 10, comma 1, lett. <corsivo>c</corsivo>), invece, disponeva che costituivano interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire, tra gli altri, anche “<corsivo>gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonche' gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni</corsivo>”.</h:div><h:div>Infine, l’art. 22 stabiliva che erano subordinati a DIA “<corsivo>gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente</corsivo>” (comma 1), mentre erano soggetti a DIA alternativa al permesso di costruire “<corsivo>gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c)</corsivo>” del medesimo d.P.R. (comma 3, lett. <corsivo>a</corsivo>).</h:div><h:div>Così ricomposto il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti, la soluzione al quesito sopra prospettato diviene agevole.</h:div><h:div>Infatti, se è vero che, all’epoca, la nozione di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. <corsivo>d</corsivo>) del d.P.R. n. 380/2011 ricomprendeva gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici con la stessa volumetria di quelli preesistente (e quindi pur se con variazione della sagoma e/o dei prospetti), è altrettanto vero che l’art. 10, comma 1, lett. <corsivo>c</corsivo>) assoggettava a permesso di costruire tutti quegli interventi di ristrutturazione edilizia che avessero condotto ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportassero modifiche dei prospetti, con la possibilità di presentare, in luogo del titolo espresso, una DIA sostitutiva a mente dell’art. 22 nel testo allora vigente.</h:div><h:div>Dal momento che, per espressa ammissione del tecnico di parte ricorrente, gli interventi proposti con la DIA n. 70924 del 6.8.2015 (della quale la successiva DIA del 28.1.2016 costituisce variante di minima entità) avrebbero comportato, per i manufatti oggetto di attenzione, modifiche ai prospetti, correttamente Roma Capitale, con il provvedimento avversato in via accessoria, aveva richiesto, per essi, il pagamento degli oneri di urbanizzazione, peraltro versati dalla ricorrente.</h:div><h:div>Pertanto, il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, non potendosi annullare la statuizione relativa alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione dovuti ed ammettere, per tal via, la ripetizione delle somme già pagate dalla ricorrente.</h:div><h:div>Discorso diverso, invece, va fatto per il secondo motivo di gravame accessorio, con il quale la “<corsivo>Luneur Park</corsivo>” lamentava la mancata la mancata compensazione dell’importo dovuto a titolo di contributo di costruzione per la DIA prot. n. 7016 del 28.1.2016 con la somma già corrisposta dalla ricorrente, ad analogo titolo, in occasione della presentazione della DIA prot. n. 85419 del 9.10.2014, sul presupposto della decadenza di detto titolo abilitativo.</h:div><h:div>Al riguardo, contrariamente a quanto ritenuto da Roma Capitale, il Collegio ritiene che, proprio la circostanza dell’intervenuta decadenza di detto titolo concessorio costituisce titolo per il privato a pretendere la restituzione di quanto corrisposto, a titolo di costo di costruzione, in occasione della presentazione del titolo rinunciato, inutilizzato o decaduto.</h:div><h:div>In proposito, premessa la giurisdizione di questo Giudice in ordine ad una domanda di restituzione di somme dovute a titolo di oneri concessori (per tutte, vedasi, T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, n. 9460 dell’1.9.2021: “<corsivo>Le controversie relative all' an e al quantum delle somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. (un tempo, ex art. 34, comma 1, d.lgs. n. 80/1998, ed oggi in base all'art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a.). Esse riguardano, infatti, diritti soggettivi delle parti, rispetto ai quali non è configurabile il vizio di difetto di motivazione. In tale ambito di giurisdizione esclusiva, gli atti di liquidazione sono privi di contenuto ed effetti provvedimentali</corsivo>”), si ritiene di doversi uniformare ai numerosi precedenti giurisprudenziali in materia secondo i quali il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico di corrispondere gli oneri concessori non è da rinvenire nel mero rilascio del titolo edilizio in sé considerato, bensì dal suo effettivo utilizzo per la trasformazione del territorio con la realizzazione del progetto edilizio assentito. Se ciò non avviene, o non risulta più possibile, sorge l'obbligo del Comune alla restituzione delle somme pagate a titolo di contributo di edificazione (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, n. 6904 del 2.11.2021. Di analogo tenore, vedasi T.A.R. Umbria, n. 648 del 22.8.2022: “<corsivo>qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ovvero - come nel caso di specie - sia intervenuta la relativa decadenza, l’amministrazione è tenuta a restituire le somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione del titolo edilizio, qualificabili tanto come indebito oggettivo che come ingiustificato arricchimento, per cui il privato ha diritto a pretenderne la restituzione. Il contributo concessorio, infatti, è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito. (in tal senso Cons. St. 15.6.21, n.4633; 15.10.19, n.7020; Ad.Pl. n.12 del 2018; Cons. St. n.1475 del 2018). Infine, sempre alla luce di tale giurisprudenza, il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, per cui l’avvalimento solo parziale del diritto di edificazione comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata</corsivo>”).</h:div><h:div>Pertanto, posto che per esplicita ammissione di parte resistente, la DIA prot. n. 85419 del 9.10.2014 è da considerarsi decaduta, va accertato l’obbligo per l’amministrazione resistente di restituire alla “<corsivo>Luneur Park</corsivo>” la somma di Euto 10.625,01 in quell’occasione corrisposti a titolo di costo di costruzione.</h:div><h:div>In conclusione, quindi, ribadita l’irricevibilità del gravame principale, il ricorso accessorio va dichiarato infondato per quanto riguarda il primo mezzo di censura, mentre va accolto, in quanto fondato, in ordine al secondo motivo di doglianza.</h:div><h:div>La reciproca e parziale soccombenza tra le parti in lite, unita alla non comune complessità della ricostruzione fattuale della vicenda sottesa al presente contenzioso, inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile, <corsivo>ex </corsivo>art. 35, comma 1, lett. <corsivo>c</corsivo>), il ricorso principale.</h:div><h:div>Respinge, perché infondato, il primo motivo aggiunto del gravame accessorio.</h:div><h:div>Accoglie il secondo mezzo di censura del ricorso accessorio e, per l’effetto, condanna Roma Capitale alla restituzione, in favore di parte ricorrente, della somma di Euro 10.625,01, oltre ad interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.</h:div><h:div>Spese di lite compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giuseppe Licheri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>