<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20151252620220301110644821" id="20151252620220301110644821" modello="2" modifica="3/2/2022 1:51:18 PM" pdf="0" ricorrente="Pietro Marinelli" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2015" n="12526"/><fascicolo anno="2022" n="02541"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20151252620220301110644821.xml</file><wordfile>20151252620220301110644821.docm</wordfile><ricorso NRG="201512526">201512526\201512526.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\873 Anna Maria Verlengia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Furno</firma><data>02/03/2022 13:49:54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/03/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Anna Maria Verlengia,	Presidente FF</h:div><h:div>Raffaello Scarpato,	Referendario</h:div><h:div>Luigi Furno,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento del decreto del 20.06.15  con il quale  è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 12526 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nico Moravia, Marco Giustiniani, Tommaso Filippo Massari, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Pavia E Ansaldo in Roma, via Bocca di Leone, 78; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del ministero dell’interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il ricorrente impugnava il provvedimento del Questore di Roma del 30.7.2015 di revoca della licenza per il porto di fucile per uso caccia.</h:div><h:div> Con maggiore dettaglio, a fondamento del provvedimento impugnato veniva dalla Questura  rappresentato che, in  data 29 aprile 2015, così’ come emergeva dalla comunicazione di notizia  di reato del Commissariato di Monteverde del 7 maggio 2015, il ricorrente, di -OMISSIS-, nel corso di una manifestazione sindacale, aveva  aggredito verbalmente e fisicamente un operante  del Commissariato di Polizia di Stato "Trevi Campo Mar-zio" provocandogli lesioni giudicate guaribili in  cinque giorni; a  seguito di tale episodio, in data 7 maggio 2015,  agenti del Commissariato Monteverde si  recavano  presso l'abitazione del ricorrente al fine di procedere al ritiro cautelare delle armi da fuoco dello stesso regolarmente detenute. Sulla base di tali elementi, il Questore formulava un "giudizio negativo sulla sussistenza dell'imprescindibile requisito della buona condotta e della capacità di abusare delle armi".</h:div><h:div>Nella motivazione del provvedimento impugnato, la Questura evidenziava la seguente circostanza "ritenuto di omettere la comunicazione di cui alla L 241/90 attesa la sussistenza di circostanze che impongono l'adozione del presente provvedimento, il cui contenuto non può differenziarsi da quello in concreto adottato così come previsto dall'art. 21 octies, comma due, seconda ipotesi della L. 241/90".</h:div><h:div>Parallelamente al provvedimento oggetto di impugnazione, e sempre sulla base della predetta comunicazione di notizia di reato, il questore provvedeva ad aprire nei confronti dell’odierno ricorrente un ulteriore procedimento finalizzato alla revoca della licenza per il porto di armi comuni da sparo. Con riferimento a quest’ultimo procedimento, tuttavia, la Questura procedeva in data 19 giugno 2015 ad inviare all’odierno ricorrente una comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge 241/90. A seguito del contraddittorio in tal modo instaurato, il ricorrente aveva pertanto la possibilità di esercitare le proprie facoltà partecipative e difensive, in particolare rappresentando le ragioni che deponevano per l’insussistenza dei fatti posti a sostegno del procedimento di revoca oltre che le ragioni della sua illegittimità. Alla fase del contraddittorio procedimentale, non seguiva, in quest’ultimo caso, il provvedimento di revoca della licenza all’uso delle armi. </h:div><h:div>Contro il provvedimento impugnato nel presente giudizio, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:</h:div><h:div>1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10, 10-bis, 21 della I. 7 agosto 1990, n. 241- Violazione degli artt. 24 e 97 Cost.; violazione dei principi del giusto procedimento, di imparzialità, buon andamento e di leale collaborazione tra pubblico e privato; eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto; ingiustizia manifesta; perplessità; illogicità; sviamento;</h:div><h:div>2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10, 10-bis, 21 della 1. 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell'art. 97 Cost.; violazione dei principi del giusto procedimento, di imparzialità e buon andamento; difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta; perplessità; illogicità; sviamento;</h:div><h:div>3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della I. 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell'art. 97 ; eCost. – Violazione dei principi del giusto procedimento, di imparzialità e buon andamento; eccesso di potere sotto altro profilo: carenza di motivazione; ingiustizia manifesta; perplessità; illogicità; sviamento;</h:div><h:div>4. Violazione e/o falsa applicazione degli arti. 7, 8, 10,10-bis, 21 della I. 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell'art. 97 Cost; violazione dei principi del giusto procedimento, di imparzialità e buon andamento; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà estrinseca.</h:div><h:div>Il Ministero degli Interni si costituiva in giudizio per il tramite della difesa erariale, depositando una memoria con la quale ribadiva  gli argomenti posti a sostegno del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>In vista dell’udienza di merito, il ricorrente depositava una memoria con la quale ribadiva le argomentazioni in fatto e in diritto poste a sostegno dell’originario ricorso.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 8 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>La questione all’esame del Collegio attiene alla legittimità del provvedimento con il quale la Questura di Roma ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia del ricorrente. </h:div><h:div>Il ricorso merita accoglimento nei sensi e nei limiti di seguito indicati.</h:div><h:div>L'art. 11 del r.d. n. 773/1931 dispone che le autorizzazioni in materia di armi "devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanza che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".</h:div><h:div>Come chiarito da un costante indirizzo giurisprudenziale, la ratio posta alla base della richiamata disposizione risiede nell'opportunità di evitare che le autorizzazioni al porto di armi permangano nella titolarità di soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità sul corretto loro uso, potendo costituire un pericolo per l'incolumità e per l'ordine pubblico. Ai fini dell’emisione di un giudizio  di negativa affidabilità è, tuttavia, necessario, secondo l’indirizzo intepretativo in esame,  che i precedenti comportamenti del richiedente siano sintomatici, vale a dire idonei ad evidenziare una personalità violenta, incline a risolvere situazioni di conflittualità anche con ricorso alle armi, o, in ipotesi, in grado di attentare all'altrui patrimonio con uso di armi ed in sintesi che, nell'ottica di una prognosi ex ante, non diano garanzia di un corretto uso delle armi senza creare turbativa all'ordine sociale (ex multis Cons. St., sez. III, 22 ottobre 2013, n. 5129).</h:div><h:div>La Corte Costituzionale ha chiarito che la disposizione sopra riportata deve essere interpretate nel senso che alcun carattere immediatamente ostativo, ai fini della revoca delle licenze di pubblica sicurezza  può riconoscersi al fatto di essere iscritti nel registro degli indagati ovvero di  aver riportato   condanna in sede penale, attesa la necessità di procedere ad una concreta prognosi, che tenga conto di una serie di circostanze, quali l'epoca a cui risale la condotta contestata, i reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti, la condotta tenuta successivamente al fatto di reato e fatti eventualmente sintomatici di attualità della pericolosità sociale (Corte Cost. n. 331 del 1996, cfr.anche, ex multis, Cons. Stato, n. 5095 del 2012 e n. 4630 del 2011).</h:div><h:div>Ciò premesso, occorre subito osservare che l’amministrazione, come evidenzia la migliore dottrina, nell’esercizio del potere discrezionale ha non solo l’obbligo di considerare e valutare tutti gli interessi presenti in una determinata fattispecie, ma anche, e ancora prima, l’obbligo di conoscere e valutare i fatti su cui gli interessi si fondano e da cui scaturiscono. Muovendo da tale trama concettuale, un consolidato orientamento giurisprudenziale è giunto condivisibilmente ad affermare che non è sufficiente la mera enunciazione astratta dell’asserita ricorrenza dei presupposti di fatto legittimanti l’adozione di un provvedimento, dovendo l’amministrazione fornire adeguata prova di essi (ex pluribus Consiglio di Stato sezione IV del 15 novembre 2004 n. 7429).</h:div><h:div>Sempre in via generale, va evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, nessun argomento può essere valorizzato in suo favore   dalla circostanza sopravvenuta costituita dal fatto che rispetto all’originaria notizia di reato, da cui ha preso le mosse il provvedimento impugnato è sopraggiunta la remissione della querela.</h:div><h:div>In senso contrario a quest’ultimo argomento depone, infatti, il consolidato principio del <corsivo>tempus regit actum</corsivo>, al metro del quale la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze (cfr. ex pluribus Cons. St., sez. IV, 21 agosto 2012, n.4583).</h:div><h:div>Le ragioni per le quali il presente ricorso va accolto, invece, fondano sulla violazione delle garanzie partecipative e sulla contraddittorietà dell’azione della parte resistente. </h:div><h:div>Sotto il profilo della violazione delle garanzie partecipative, va in primo luogo evidenziato che,  proprio al fine di colmare eventuali lacune nella ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle scelte amministrative, la più recente giurisprudenza si spinge a predicare il principio di diritto secondo cui anche la natura vincolata degli atti impugnati non costituisce valido motivo per omettere il rispetto delle garanzie partecipative, sulla scorta della condivisibile considerazione che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (cfr. ,da ultimo, Consiglio di Stato numero 6288/2021).</h:div><h:div>Con maggiore dettaglio, con quest’ultima decisione, il Consiglio di Stato ha chiarito che la natura vincolata degli atti impugnati non costituisce valido motivo per omettere il rispetto delle garanzie partecipative in situazioni peculiari e giuridicamente complesse come quella in questione; la giurisprudenza più avveduta afferma la sussistenza dell'obbligo di avviso dell'avvio anche nella ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, sulla scorta della condivisibile considerazione che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (cfr. C.d.S. sez. VI 20.4.2000 n. 2443; C.d.S. 2953/2004; 2307/2004 e 396/2004).</h:div><h:div>Tale principio è stato riaffermato di recente dalla giurisprudenza sostenendo che “È illegittimo il provvedimento vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva “comunicazione di avvio del procedimento” ex art. 7 l. n. 241/1990, ove dal giudizio emerga che l'omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l'emanazione di un provvedimento con contenuto diverso” (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 26/08/2020, n.750).</h:div><h:div>Tali condivisibili considerazioni, che valorizzano fortemente, nell’ottica di un diritto amministrativo “tendenzialmente” paritario, il contraddittorio endoprocedimentale, sono ulteriormente avvalorate nel caso di specie dalla circostanza per cui, per le ragioni in precedenza evidenziate, l’attività sottesa alla funzione di rilascio e di revoca delle autorizzazioni in materia di armi è di  natura discrezionale.</h:div><h:div>Alla luce di tali considerazioni, la mancata comunicazione di avvio del procedimento ha, nel caso all’esame del collegio, impedito al ricorrente di esercitare le proprie facoltà difensive e partecipative. </h:div><h:div>Le argomentazioni che precedono trovano ulteriore supporto, sotto il profilo della loro sostanziale rilevanza, nel diverso esito cui sono giunti i paralleli procedimenti di revoca delle licenze per l’utilizzo delle armi per uso caccia e di armi comuni da sparo.</h:div><h:div>Ed infatti, come esposto in narrativa, laddove, come nel caso del procedimento finalizzato a revocare la licenza per il porto di armi comuni da sparo, l’amministrazione ha deciso di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, il procedimento di revoca non è mai giunto all’adozione del provvedimento di revoca, mentre nel caso all’esame del Collegio, rispetto al quale vi è stata l’omissione della comunicazione di avvio, l’esito è stato diametralmente opposto.</h:div><h:div>Quanto al profilo della contraddittorietà dell’agire amministrativo, occorre rimarcare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sulle orme della migliore dottrina, ha chiarito che la contraddittorietà dell’azione amministrativa, intesa quale specie del più ampio vizio di illogicità,  può sussistere sia  all’interno di un medesimo provvedimento amministrativo ( c.d. contraddittorietà interna), sia  tra più provvedimenti o procedimenti amministrativi. Quest’ultima ipotesi, che rileva nel caso qui all’esame, è definita contraddittorietà estrinseca e si registra quando la pubblica amministrazione si determina in relazione a diversi procedimenti o provvedimenti, che  presentano un nucleo di fondo in  comune, in maniera logicamente incompatibile (cfr.  C.d.s. sez. IV 6 luglio 2004 n. 5013; Tar Lazio sez. I 24 settembre 2001 n. 7768).</h:div><h:div>Come acutamente osservato da autorevole dottrina, il vizio in disamina costituisce il riflesso patologico della mancata applicazione del principio di coerenza dell’attività amministrativa. </h:div><h:div>Le considerazioni appena svolte conducono, pertanto, alla conclusione secondo cui l’amministrazione resistente sia incorsa nel caso di specie nel vizio sintomatico dell’eccesso di potere dell’irragionevolezza, sub specie della contraddittorietà del suo agire.  </h:div><h:div>Né in senso contrario alle argomentazioni fino ad ora formulate è possibile richiamare, come fa l’amministrazione resistente, l’operatività dell’art. 21 octies  comma 2,   seconda alinea, il quale, con riferimento alle attività discrezionali, stabilisce che se è mancata la comunicazione di avvio del procedimento, spetta all’amministrazione dimostrare, al fine di evitare l’annullamento del provvedimento, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.</h:div><h:div/><h:div>Come noto, quest’ultima disposizione ha formato oggetto di ampia riflessione dottrinale e giurisprudenziale sotto vari profili, tra i quali, per quanto più propriamente interesse in questa sede, </h:div><h:div>quelli del contenuto della prova di resistenza postulata dalla previsione normativa e del riparto del relativo onere.</h:div><h:div>Sotto il profilo che attiene all’oggetto della prova richiesta dalla richiamata disposizione, va preliminare osservato che, secondo un consolidato indirizzo interpretativo, non può essere sufficiente la semplice asserzione, come quella fatta dall’amministrazione resistente nel provvedimento impugnato, circa l’impossibilità di adottare un provvedimento di contenuto diverso. Sarebbe, di converso, necessaria una prova rigorosa delle ragioni dalle quali poter dedurre l’impossibilità di agire altrimenti (cfr. ex pluribus C.d.s. 7 luglio 2006 numero 4307).</h:div><h:div>Nel caso di specie, invece, l’amministrazione si è trincerata dietro un’affermazione del tutto apodittica non avendo in alcun modo evidenziato, nella motivazione del provvedimento impugnato, le ragioni che militerebbero in favore della inutilità della partecipazione procedimentale nel caso di specie. </h:div><h:div>Quanto al profilo del riparto dell’onere della prova, che la lettera della legge espressamente fa gravare sulla pubblica amministrazione, si registra un consistente orientamento giurisprudenziale che condivisibilmente tempera il rigore di quest’ultimo principio al fine di scongiurare quella che, altrimenti, finirebbe per essere una <corsivo>probatio diabolica</corsivo>.</h:div><h:div>In particolare, secondo l’orientamento interpretativo in esame, non essendo possibile ritenere che sia l’amministrazione a proporre in giudizio ogni possibile allegazione e argomentazione, che sarebbe potuta provenire dal ricorrente, per poi dimostrarne la sua irrilevanza, la prova che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso deve essere tentata dall’amministrazione non in assoluto ma in relazione ai fatti e agli argomenti di cui  il ricorrente lamenta la pretermissione a causa della mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. </h:div><h:div>Alla stregua di quest’ultima interpretazione, pertanto, il privato è tenuto quanto meno ad allegare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione di avvio. </h:div><h:div>Soltanto a seguito dell’assolvimento del predetto onere di allegazione, l’amministrazione dovrà dimostrare che i fatti, gli argomenti, e le prospettazioni di interessi operate dal ricorrente erano già presenti nel procedimento, ed erano stati valutati nell’assumere la decisione, ovvero spiegare le ragioni per le quali i nuovi argomenti non la inducano a modificare la sua decisione.</h:div><h:div>Applicando tali consolidate coordinate ermeneutiche al caso oggetto del presente giudizio, se ne ricava che, a fronte dell’assolvimento da parte del ricorrente del predetto onere di allegazione delle ragioni che,  in punto di fatto e di diritto, deporrebbero per un diverso esito del procedimento amministrativo, alcuna controdeduzione è stata formulata dall’amministrazione,  la quale  sul punto  è rimasta ferma all’assiomatica  seguente affermazione  contenuta nel provvedimento impugnato“ ritenuto di omettere la comunicazione di cui alla L 241/90 attesa la sussistenza di circostanze che impongono l'adozione del presente provvedimento, il cui contenuto non può differenziarsi da quello in concreto adottato così come previsto dall'art. 21 octies, comma due, seconda ipotesi della L. 241/90".</h:div><h:div>In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento e per l’effetto l’atto impugnato deve essere annullato.</h:div><h:div>Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c..</h:div><h:div>Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso e un maggior effetto conformativo in favore del ricorrente.</h:div><h:div>Spese ed onorari seguono la soccombenza e sono liquidati a favore del ricorrente come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’atto impugnato.</h:div><h:div>Condanna il Ministero dell’interno al pagamento in favore del ricorrente di spese ed onorari nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/02/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luigi Furno</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>