<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20151206320241003220055490" descrizione="Comune Fiumicino rifiuti conferenza servizi no dissenso RESP" gruppo="20151206320241003220055490" modifica="03/10/2024 22:20:29" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2015" n="12063"/><fascicolo anno="2024" n="17214"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20151206320241003220055490.xml</file><wordfile>20151206320241003220055490.docm</wordfile><ricorso NRG="201512063">201512063\201512063.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\730 Concetta Anastasi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>mariangela caminiti</firma><data>03/10/2024 22:20:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/10/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Concetta Anastasi,	Presidente</h:div><h:div>Mariangela Caminiti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Caterina Lauro,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G08241 del 3.7.15 con la quale si è determinata la conclusione del procedimento amministrativo relativo all'istanza di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per attività non già soggette presentata dall'AMA SpA per l'impianto di compostaggio sito in Fiumicino, località Maccarese;</h:div><h:div>- della Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. 008406 del 07.07.2015, conosciuta il successivo 10 luglio, con la quale è stata assentita ad AMA SpA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività non già soggette presentata, ai sensi dell'art. 29 quater, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e art. I del D. Lgs. 46/2014, per l'impianto di recupero mediante trattamento biologico di rifiuti non pericolosi, in via dell'Olmazzetto — Maccarese nel Comune di Fiumicino:</h:div><h:div>- di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente ancorché non noto e/o menzionato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 12063 del 2015, proposto dal Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Forcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv.Teresa Chieppa, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; </h:div><h:div>Citta' Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Giovanna De Maio, domiciliataria ex lege in Roma, via IV Novembre 119/A; </h:div><h:div>Ama Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fari', Omar Hagi Kassim, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Farì in Roma, via V. Veneto, 108; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Ama Spa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.Nell’anno 2001 presso la città di Fiumicino, in località Maccarese, è entrato in esercizio un impianto di compostaggio aerobico finalizzato al trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata provenienti dal territorio di Roma Capitale. L’impianto, al momento della sua messa in esercizio, non era assoggettato ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i-quinquies, del d.lgs. n.152/2006, come modificato dall'art.1 del d.lgs. n.46/2014 e pertanto, rientrava nel campo di assoggettamento alla direttiva IPPC sulla base delle innovazioni recate al d.lgs. n.152/2006 dal d.lgs. n.46/2014. </h:div><h:div>Nelle more della procedura per la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio anaerobico (biogas), in data 14/01/2009 AMA S.p.A. ha chiesto alla provincia di Roma di ottenere l'autorizzazione per l’esercizio all'interno del suddetto impianto dell'attività di trasferenza della frazione organica da raccolta differenziata entro 48h per un quantitativo giornaliero non superiore a 60t. </h:div><h:div>La Provincia, con D.D. n. 3340 dell'11/06/2010, ha rilasciato l’autorizzazione avente validità di anni 10 e, comunque, fino all'entrata in esercizio di tale nuovo impianto, condizionata al rispetto di puntuali prescrizioni (lavorazione dei soli codici CER già autorizzati; attività trasferenza entro 48h dal conferimento e in apposita area; aree di stoccaggio ben definite e separate da quelle delle operazioni di compostaggio). </h:div><h:div>Successivamente, la Provincia con D.D. n. 8083 del 3/12/2012 ha autorizzato, con le stesse prescrizioni già fornite, una “variante non sostanziale” della precedente autorizzazione elevando la quantità di rifiuti relativamente all’attività di trasferenza da 60 a 300/t. al giorno (da sommare a quelle già autorizzate), per la durata di 9 mesi e, comunque, fino all'entrata in esercizio di tale nuovo impianto. </h:div><h:div>Con D.D.n.3185 del 6.6.2014 la Provincia, tenuto conto dell’intervenuto diniego della richiesta di realizzazione dell'impianto di biogas e in considerazione della grande criticità nella gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, ha autorizzato la proroga dell'attività di trasferenza per ulteriori 9 mesi, confermando sempre le stesse prescrizioni. </h:div><h:div>In data 8/09/2014 AMA S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Roma Capitale istanza per il rilascio di A.I.A. ai sensi del d.lgs. n. 46 del 2014 per l'intero complesso impiantistico (compostaggio aerobico e trasferenza), sito nel Comune di Fiumicino, località Maccarese.</h:div><h:div>In data 19/02/2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale, a seguito di un tavolo tecnico con la Regione Lazio competente per materia, ha prorogato l'esercizio dell'attività di trasferenza fino al rilascio dell'AIA.</h:div><h:div>Successivamente, con nota del 3/04/2015 n. 185451, la Regione ha convocato la prima seduta della conferenza di servizi per il rilascio dell’A.I.A. per il giorno 6/05/2015 al fine di autorizzare la trasferenza di 112.320/t/U anno di rifiuti e la lavorazione di rifiuti per produzione di compost per ulteriori 30.000.t./anno, per complessive 142.000/t/anno di rifiuti. </h:div><h:div>Il Comune di Fiumicino, invitato alla Conferenza di Servizi, ha inviato parere contrario sia all'esercizio provvisorio dell'attività di trasferenza sia al mantenimento in esercizio dell'impianto di compostaggio aerobico, in quanto ubicato all'interno della Riserva del Litorale Romano. Nella seconda seduta della Conferenza di Servizi, in data 23/06/2015, i rappresentanti del Comune hanno difeso la posizione già manifestata con la nota trasmessa dal Sindaco sulla modifica del verbale e chiarimenti, chiedendo la previsione di prescrizioni nei confronti di AMA S.p.A., per mitigare gli effetti negativi del traffico di TIR sulla viabilità comunale vista l’intenzione di concludere la Conferenza con il rilascio dell’AIA. Ciononostante, con D.D. n. G08241 del 3/07/2015, in conclusione della Conferenza di servizi, la Regione ha dato atto della conclusione del procedimento in assenza di pareri contrari citando in narrativa il parere contrario del Comune. Pertanto, in data 9/11/2015 il Sindaco ha inviato la nota n.56891 del 9/07/2015 con richiesta di rettifica della determinazione di chiusura del procedimento.</h:div><h:div>Tuttavia il Comune di Fiumicino lamenta che con successiva D.D. n. G08406 del 7/07/2015 la Regione Lazio ha rilasciato l'A.I.A., della durata di 10 anni, senza alcun riferimento al parere del Comune, non essendo ancora pervenuto il parere dell’ARPA. </h:div><h:div>A seguito di chiarimenti richiesti dagli Uffici la Regione con nota prot.380529 del 14/07/2015 ha evidenziato il richiamo del parere contrario del Comune riportato nella prima determina, recepita dalla seconda, senza profili di irregolarità, precisando altresì del successivo aggiornamento dell’AIA dopo aver acquisito il parere ARPA, con la precisazione in quella sede delle prescrizioni comprese quelle fornite dal Comune.</h:div><h:div>1.1. Avverso la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G08241 del 03/07/2015 e gli altri atti indicati in epigrafe, il Comune di Fiumicino ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi di impugnazione:</h:div><h:div><corsivo>I. Violazione dell'art. 29 quater del d.lgs. 152/2006 e degli artt. S e 9 del decreto del Ministero dell'Ambiente 29 marzo 1996, istitutivo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed errore sui presupposti: </corsivo>l’A.I.A. relativa all’impianto di compostaggio aerobico installato all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano non potrebbe essere rilasciata in virtù del divieto di ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi previsto dall’art. 7, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell'Ambiente 29 marzo 1996, istitutivo di tale Riserva; quantomeno, l’A.I.A. avrebbe dovuto essere sottoposta a valutazione dell'Ente Gestore della Riserva ai sensi degli artt. 7 e 8 del suddetto decreto, ente non invitato alla Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 29 <corsivo>quater</corsivo> comma 5, del d.lgs. n.152/2006, con derivante illegittimità dei provvedimenti impugnati.<corsivo/></h:div><h:div>II.<corsivo>Violazione dell'art. 29 quater, commi 5 e 6, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 14 ter, comma 7, della L.n. 241/1990. Violazione degli artt. l, comma l. della L 241/90 e 97 Cost.. Violazione dell'art. 29 quinquies del d.lgs.n. 152/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, perplessità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, sviamento di potere: </corsivo>l’istruttoria sarebbe sommaria per la mancata acquisizione, nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art. 29 <corsivo>quater </corsivo>comma 5, del parere dell’ARPA riguardo alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, prescritto per le installazioni di competenza non statali dalla previsione speciale dell’art. 29 <corsivo>quater</corsivo>, comma 6, del d.lgs. 152/2006. Né potrebbe ritenersi acquisito favorevolmente detto parere ai sensi dell'art. 14 <corsivo>ter</corsivo>, comma 7, della l.n.241/1990, come indicato dalla Regione nella determinazione di chiusura del procedimento, per silenzio, attesa la contraddittoria indicazione di un successivo aggiornamento della determinazione dopo l’acquisizione delle prescrizioni tecniche dell’ARPA. La necessità del previo parere dell' ARPA al piano di monitoraggio e controllo sarebbe ritenuto elemento costitutivo del progetto definitivo e parte integrante dell'autorizzazione ambientale, non discendendo soltanto da espressa norma di legge, ma anche all'esigenza di completezza dell'istruttoria e di buon andamento e coerenza dell’azione amministrativa, con derivante illogicità e contraddittorietà dell’attività volta a chiudere un procedimento salvo poi riaprirlo una volta emesso il parere dell'ARPA. </h:div><h:div><corsivo>III.Violazione dell'art. 29. comma 2, del d.lgs. n.46/2014 e dell'art. 29 quater del d.lgs. 152/2006. Violazione dell'art. 29 quinquies del d.lgs. n.152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità</corsivo>: la Regione, nella sommarietà dell'istruttoria, non avrebbe dato alcun rilievo, tanto meno in sede di prescrizioni, al parere negativo formulato dal Sindaco del Comune di Fiumicino tanto da affermare, travisando i fatti, l’assenza del rilascio, in sede di Conferenza di Servizi, di pareri contrari. Il Sindaco, invece, avrebbe evidenziato diversi profili di necessità di tutela ambientale, ma nessuno di questi sarebbe stato ritenuto meritevole di approfondimento istruttorio e analizzato negli atti adottati, come risulta dall’emissione dell’A.I.A. (favorevole con prescrizioni e rinvio ad aggiornamento) senza la completa - e dovuta - analisi dell'impatto dell'esercizio dell'installazione sull’ambiente.</h:div><h:div><corsivo>IV.Violazione dell'art. 14 della L. n.241/1990 e comunque dell'art. 14 ter della L. n.241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti. errore sui presupposti:</corsivo> ai sensi dell’art.14 della l.n. 241/1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità nell'ambito della Conferenza dei servizi, impedisce all'Amministrazione procedente la conclusione del procedimento; pertanto, la Regione, a fronte del parere negativo del Comune, non avrebbe potuto determinarsi alla chiusura del procedimento dovendo invece dare avvio al procedimento previsto dall’art. 14 <corsivo>quater</corsivo>. Il dissenso espresso dal Sindaco, infatti, sarebbe stato privato di qualsiasi considerazione e obliterato nell'affermazione di pareri contrari come indicato nella determinazione di conclusione del procedimento.</h:div><h:div>Il Comune ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati.</h:div><h:div>2.Si sono costituiti in giudizio in resistenza la Regione Lazio, la Città Metropolitana di Roma Capitale e l’AMA S.p.A. con comparse di stile. </h:div><h:div>3.Con decreto decisorio n.2095 del 2020 il ricorso è stato dichiarato perento. Il Comune di Fiumicino ha presentato opposizione contestata da AMA S.p.A con memoria che ne ha chiesto il rigetto. Il decreto di perenzione è stato revocato con ordinanza collegiale n. 11662/2021. </h:div><h:div>4.In prossimità dell’udienza del 27/09/2022 le parti hanno depositato articolata documentazione e memorie difensive.</h:div><h:div>5.In particolare il Comune di Fiumicino con memoria ha ribadito i vizi dei provvedimenti impugnati sotto diversi profili della violazione di legge ed ha richiamato l’art.7 comma 3 del decreto del Ministero dell’ambiente 29 marzo 1996, istitutivo della Riserva naturale statale del litorale romano secondo cui “nelle aree di tipo 2” (com’è quella di che trattasi) “<corsivo>gli interventi di trasformazione e di ulteriore urbanizzazione sono soggetti ad autorizzazione come previsto dall'art. 8 del presente decreto”</corsivo>, ossia al nulla osta (tra gli altri) dell’ente gestore della Riserva (il Comune di Fiumicino) acquisito il parere vincolante della Commissione di Riserva. L’autorizzazione implicherebbe una valutazione di compatibilità tra le finalità istitutive della Riserva e l’intervento da autorizzare. La Riserva, in quanto entità dotata di propria rilevanza giuridica, risponderebbe all’esigenza di conservare l’assetto naturalistico vigente, in un’ottica di tutela ambientale e paesistica e rispetto a tale finalità, nell’ambito della Riserva, qualsiasi ulteriore scopo, sia esso pubblico o privato, sarebbe necessariamente recessivo. Inoltre, l’art. 29 quater, comma 6, del d.lgs. 152/2006 stabilisce la necessaria acquisizione nell’ambito della Conferenza di servizi convocata, ai sensi del comma 5, per le installazioni di competenza non statale, del parere dell’ARPA per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente. Il parere dell’ARPA sarebbe un atto endoprocedimentale necessario ai fini della conclusione della Conferenza e, a fortiori, del rilascio dell’AIA e la sua mancanza indicherebbe l'illegittimità della coesistenza tra la Riserva e l'impianto di trattamento dei rifiuti oggetto di discussione. Peraltro, l’omessa considerazione del parere negativo espresso dal Sindaco del Comune di Fiumicino nell’ambito della Conferenza di Servizi sarebbe indicativa della sommarietà dell’istruttoria e del travisamento della Regione Lazio, non risultando alcun tipo di riscontro né alcun approfondimento istruttorio al riguardo. Infine, il Comune ricorrente ha ribadito la violazione dell'art. 14 <corsivo>quater</corsivo> della legge n. 241/1990, poiché il parere negativo del Sindaco di Fiumicino, autorità competente per la tutela della salute pubblica e della sicurezza, impedirebbe la conclusione positiva della procedura, invece il procedimento sarebbe stato concluso positivamente nonostante l'opposizione del Comune, affermando la "assenza di pareri contrari", in violazione dell'art. 14 <corsivo>ter</corsivo> della stessa legge.</h:div><h:div>6.La Regione Lazio con memoria, dopo aver descritto i fatti di causa, ha rilevato che AMA S.p.A. sarebbe titolare di un impianto di compostaggio, sito in via dell’Olmazzetto nel Comune di Fiumicino, in forza di autorizzazioni rilasciate a suo tempo dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti successivamente modificate dalle Determinazioni dirigenziali della ex Provincia di Roma. Con l’entrata in vigore del d.lgs. n.46/2014 talune attività non già soggette alla disciplina dell’A.I.A., tra cui quella di recupero dei rifiuti mediante trattamento biologico quale il compostaggio, sarebbero ora soggette a tale normativa. La resistente, quindi, richiamando i fatti intervenuti a seguito della presentazione dell’A.I.A. da parte della società titolare dell’impianto e i procedimenti attivati ha rappresentato che successivamente al rilascio della Determinazione A.I.A., anche a seguito di controlli di ARPA Lazio effettuati sull’impianto (relazione attività di vigilanza prot. n. 23591 del 27/03/2017) e dell’emissione delle nuove direttive sulle BAT di settore del 2018, sarebbe stato avviato un procedimento di riesame dell’A.I.A., con il coinvolgimento di ARPA Lazio e di tutti gli enti territorialmente competenti, non ancora concluso alla data del deposito della memoria, come indicato nel verbale della Conferenza di Servizi del 12/01/2022, in atti. Nell’ambito del suddetto procedimento il Comune di Fiumicino, nella persona del Sindaco e degli uffici comunali, avrebbe fatto presente di aver raggiunto un accordo con il gestore AMA S.p.A. per la delocalizzazione dell’impianto in altro sito del medesimo Comune, confermando da un lato l’importanza anche per lo stesso Comune di un impianto di trattamento della frazione organica e dall’altro la necessaria delocalizzazione al fine di eliminare le problematiche di ubicazione dell’impianto, evidenziatesi nel tempo. Il progetto del nuovo impianto risulterebbe presentato dal Comune nei tempi previsti dalle scadenze del PNRR, in collaborazione con AMA S.p.A. anche nella redazione del progetto, come confermato nella successiva seduta della Conferenza di Servizi del 04/07/2022. Pertanto, come dalla documentazione in atti, il Comune di Fiumicino, oltre a non presentare contrarietà all’impianto nell’ambito del riesame A.I.A., avrebbe proposto e trovato un accordo per una nuova localizzazione proposta in accordo con AMA S.p.A., per la gestione di un nuovo impianto dopo la dismissione del precedente. La Regione ha rilevato che AMA S.p.A. avrebbe revisionato il progetto di ammodernamento completo dell’impianto esistente, limitandosi al necessario per rispondere alle BAT di settore, nell’ottica appunto di delocalizzazione concordata con il Comune. Invece, riferisce la Regione che ARPA Lazio, nell’ambito del riesame suddetto, non si sarebbe ancora espressa sul progetto AMA S.p.A. revisionato e oggetto della Conferenza di luglio 2022, rilevando che, alla luce degli aggiornamenti forniti dalla struttura regionale competente, ad oggi la situazione riguardante i provvedimenti impugnati risulterebbe cambiata, essendo in atto un procedimento di riesame dell’A.I.A. con il coinvolgimento di ARPA Lazio; inoltre, il Comune avrebbe presentato un nuovo progetto per un impianto con una nuova localizzazione in accordo con la società AMA S.p.A. </h:div><h:div>7.La società AMA S.p.A. con memoria ha descritto i fatti di causa e i procedimenti intervenuti rilevando di aver presentato la nota prot. n.31630 del 22/04/2021 recante istanza di riesame dell’A.I.A. impugnata, a seguito di quanto disposto dalla Regione con nota prot. n. 670753 del 28/07/2020. Il relativo procedimento è stato avviato dalla Regione con nota prot. 816912 del 12/10/2021, con la partecipazione anche del Comune di Fiumicino, aderente espressamente alla necessità di mantenere in esercizio l’impianto, nelle more della realizzazione di un nuovo stabilimento sostitutivo e delocalizzato. Tuttavia, la società ha rappresentato alle Amministrazioni procedenti di non essere in grado, in mancanza di soluzioni alternative, di dismettere nell’immediato l’impianto prima della realizzazione del nuovo impianto, con necessità di mantenere l’esercizio fino alla realizzazione del nuovo. La società ha altresì rilevato che in data 04/07/2022 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, nell’ambito della quale, è stata confermata la presentazione del progetto di delocalizzazione dell’impianto per ottenere il finanziamento nell’ambito del PNRR. Inoltre, allo stato, la società e le Amministrazioni coinvolte, ivi compreso il Comune, sarebbero d’accordo nel delocalizzare in altra sede l’impianto, garantendone il regolare funzionamento sino all’avvenuta realizzazione del nuovo impianto e, in coerenza con tale intendimento, con avvio di riesame dell’A.I.A. Pertanto, la resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse del Comune il quale, pur contestando la legittimità dell’A.I.A. dell’impianto, avrebbe conferito fin dall’origine i propri rifiuti organici allo stesso, con pieno e ampio uso, dimostrando un comportamento di acquiescenza del provvedimento. In ogni caso, il ricorso sarebbe infondato attesa l’emanazione del piano di gestione e del relativo regolamento attuativo, previsti dall’art. 5 d.m. 29 marzo 1996, solo con il decreto n.1 del 16/01/2020 del Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio 16/12/2014, in ottemperanza alle sentenze TAR Lazio, Roma, sez. II bis, n. 3749/2009 e n.12651/2009. Di conseguenza, il piano di gestione e il regolamento attuativo non sarebbero applicabili <corsivo>ratione temporis</corsivo> al giudizio in esame non facenti parte dello «stato di fatto e di diritto» esistente al momento del rilascio dell’A.I.A. Inoltre, sarebbe infondata anche la doglianza per cui l’impianto sarebbe ricompreso tra le opere e le attività radicalmente vietati nel territorio della Riserva, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d) d.m. 29 marzo 1996in quanto l’impianto non sarebbe una discarica (ma attività di recupero) e non avrebbe a oggetto alcuna attività di smaltimento. Infine, sarebbero infondate anche le censure sul mancato invito alla Conferenza di Servizi dell’organismo di gestione della Riserva, nonché la circostanza del mancato giudizio da parte di quest’ultimo sul progetto, previo parere vincolante della Commissione di Riserva, ai sensi degli artt. 7, comma 3, 8 e 9 d.m. 29/03/1996, dato che invece l’impianto non necessitava di alcun assenso specifico da parte degli organi della Riserva. Peraltro, l’organismo di gestione della Riserva avrebbe partecipato al procedimento rappresentato dal Comune di Fiumicino, illustrando gli interessi tutelati dalla Riserva medesima; inoltre, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’A.I.A. potrebbe essere rilasciata a seguito di un tacito o implicito parere positivo dell’ARPA e l’inerzia dell’ARPA dovrebbe essere qualificata come parere favorevole. In effetti, secondo la società, l’ARPA avrebbe compiuto la propria istruttoria, ratificando per fatti concludenti il Piano di Monitoraggio e Controllo divenuto parte dell’A.I.A., con svolgimento della propria attività di controllo e di verifica relativa all’avvenuto espletamento degli autocontrolli previsti dal Piano proprio in applicazione delle indicazioni e tempistiche ivi contenute e senza ravvisare, neanche in quella sede, elementi di criticità in relazione alla redazione del Piano. Infine infondata sarebbe la censura sulla mancata adeguata considerazione del dissenso del Comune ritualmente espresso in Conferenza di servizi in violazione dell’art. 14 quater l. n. 241/1990 <corsivo>ratione temporis</corsivo> vigente, atteso il dissenso dell'Amministrazione preposta alla tutela degli interessi sensibili ivi menzionati sarebbe da intendersi riferito alle Amministrazioni statali, come chiarito dalla giurisprudenza al riguardo, anche con specifico riguardo all’AIA, seppure con riferimento al nuovo art. 14 quinquies l. n. 241/1990, assimilabile alla predetta norma. Nessuna carenza e difetto di istruttoria sarebbe rinvenibile nel procedimento come evidente dai verbali delle sedute della Conferenza di servizi e dalle note e comunicazioni intercorse tra le amministrazioni e la società, in atti.</h:div><h:div>8.Le parti hanno depositato repliche: in particolare la Regione ha eccepito la improcedibilità del gravame rilevando la sussistenza dell’accordo raggiunto dal Comune ricorrente e AMA S.p.A. in merito alla nuova localizzazione dell’impianto in altro sito dello stesso Comune, come dal verbale della Conferenza di servizi depositato del 12/01/2022, con previsione di regolare funzionamento dell’impianto esistente fino all’avvenuta realizzazione del nuovo impianto. A seguito di tale accordo intervenuto tra parte ricorrente e AMA S.p.A. sarebbe venuto meno l’interesse al ricorso da parte del Comune stesso, avendo le parti raggiunto un nuovo assetto di interessi, risultando allo stato l’impianto, fino alla realizzazione del nuovo, necessario anche nell’interesse del Comune di Fiumicino avvalendosi dello stesso con il conferimento dei propri rifiuti organici. </h:div><h:div>Il Comune di Fiumicino con memoria del 6/09/2022 ha replicato sostenendo di non aver prestato il proprio assenso alla permanenza dell’impianto nel luogo di attuale ubicazione fino alla sua delocalizzazione, emergendo dai verbali della procedura la inidoneità dell’area ad ospitare l’impianto, già formalizzata dal Commissario ad acta (nominato dalla Regione) nella Relazione Generale di Piano e Regolamento, allegata al Piano di Gestione della Riserva. La condotta tenuta dal Comune ricorrente sarebbe atto dovuto poiché, stante la materiale esistenza dell’impianto in questione sul terreno comunale, l’utilizzo di altra e diversa struttura, in luoghi necessariamente più remoti, avrebbe comportato un aggravio di spese neppure riconoscibile come debito fuori bilancio (ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 TUEL), con tutte le conseguenze di legge; pertanto, la condotta del Comune non si potrebbe considerare quale fattispecie di acquiescenza, sussistendo l’interesse alla definizione del giudizio da parte del Comune fino alla completa delocalizzazione, trattandosi solo di un accordo, in disparte l’esistenza della Riserva, con le finalità di conservazione declinate dall’art. 7 D.M. del 1996, quali condizioni ostative alla (legittima) realizzazione di un impianto di trattamento. </h:div><h:div>Anche la società AMA S.p.A. ha replicato con memoria depositata in data 6/09/2022 ribadendo la natura dell’impianto autorizzato con l’A.I.A. impugnata non di impianto di smaltimento di rifiuti bensì quella di impianto di recupero di rifiuti, pertanto, non assimilabile ad una discarica, con conseguente non applicabilità dell’art.7 comma 1 lett. d) cit. alla fattispecie in questione. Inoltre secondo la società resistente dal verbale della Conferenza di Servizi del 12/01/2022 non emergerebbe la definizione di inidoneità del sito relativo all’impianto da parte della società stessa e della Regione, rilevando al contrario, dagli atti del giudizio, l’intesa di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di riesame dell’A.I.A. avviato con nota prot. n.31630 del 22/04/2021, ivi incluso il Comune ricorrente, per ritenere necessario mantenere pro tempore in funzione l’impianto. Peraltro, il rispetto delle prescrizioni contenute nel PMeC sarebbe stato già oggetto – con esito positivo – dell’attività di controllo dell’ARPA, a dimostrazione della piena validità del PMeC stesso. Riguardo alla contestazione del Comune ricorrente sulla mancata considerazione del proprio dissenso espresso in Conferenza di Servizi con violazione dell’art. 14 quater l. n. 241/1990 ratione temporis vigente l’AMA S.p.A. ha rilevato al contrario che le osservazioni e le richieste del Comune avrebbero ricevuto adeguata considerazione nel procedimento autorizzativo (vedi verbali conferenza di servizi del 06/05/2015 e del 23/06/2015; nota Regione prot. n. 336879 del 22/06/2015).</h:div><h:div>9.Con ordinanza collegiale n. 15589/2022 la sezione ha disposto adempimenti istruttori e ha chiesto all’Agenzia ARPA Lazio il deposito del parere di competenza eventualmente già reso od ogni altro elemento utile riguardo alla questione controversa.</h:div><h:div>10.L’Agenzia ARPA ha adempiuto all’ordinanza collegiale istruttoria e ha depositato il parere prot. n. 4956 del 24/01/2023, reso nell’ambito del procedimento di riesame dell’autorizzazione AIA della società AMA SpA. per l’installazione di recupero di rifiuti non pericolosi mediante trattamento biologico, sita nel Comune di Fiumicino. In detto parere l’Agenzia ha premesso che, nell’ambito del procedimento di riesame dell’A.I.A. rilasciata alla società AMA SpA con Determinazione n. G08406 del 07/07/2015, ha trasmesso, con nota prot. 56133 del 08/08/2022, le proprie valutazioni chiedendo, altresì, alla società ulteriori chiarimenti riguardo ad alcuni degli interventi di adeguamento alle conclusioni sulle BAT di settore. ARPA ha elaborato la valutazione sulla base delle integrazioni fornite dalla società ad ottobre 2022 riguardo al precedente parere Prot.56133 del 08/08/2022, rese disponibili nel box regionale. Rispetto alle categorie di cui all’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/06, le attività svolte presso l’installazione sono state inquadrate come IPPC, Categoria 5.3 b): <corsivo>recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico</corsivo>. L’Agenzia ha concluso precisando che nella redazione della valutazione tecnica si è preso atto delle integrazioni fornite dal Gestore rispetto alle modalità di monitoraggio e controllo previste e dei chiarimenti forniti circa le questioni emerse nel precedente parere. Al contempo, sono state formulate ulteriori specifiche osservazioni rispetto alle modalità di monitoraggio e controllo, che implicano una rielaborazione finale del PMeC. </h:div><h:div>11.AMA SpA ha depositato, in data 07/04/2023 la nota della Regione Lazio prot. n. 332917 del 24/03/2023 con cui è stata convocata la quarta seduta conclusiva della Conferenza di servizi per il 21/04/2023 e sono stati acquisiti i pareri conclusivi degli enti coinvolti nel procedimento. </h:div><h:div>12.In data 11/04/2023 la Regione ha depositato la suddetta nota regionale n.332917 del 24/03/2023 e il Verbale della terza seduta della Conferenza di servizi del 12/01/2023; è seguito il deposito in data 20/04/2023 del suddetto parere reso da ARPA Lazio e  del parere del  Comune di Fiumicino adottato in data 11/02/2023 e infine in data 27/02/2024 la Regione ha depositato il Verbale della Conferenza di Servizi del 21/04/2023  e la  Determinazione regionale n.G16503 del 07/12/2023 con cui ha concluso positivamente la Conferenza dei Servizi relativa al riesame A.I.A. con prescrizioni ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</h:div><h:div>13.La società AMA S.p.A. in data 27/02/2024 ha depositato l’ordinanza n. 7 del 01 dicembre 2022 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica, prot. RM/2022/0000227 del 01/12/2022, a oggetto Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con d.lgs. n. 152/2006 e il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, adottato con Ordinanza n. 7 del 01 dicembre 2022 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica. </h:div><h:div>14.In prossimità dell’udienza del 09/04/2024 il Comune di Fiumicino ha depositato memoria insistendo per l’annullamento degli atti impugnati con richiamo ai precedenti scritti difensivi e precisando che AMA SpA. non avrebbe presentato alcuna proposta concreta riguardo al processo di delocalizzazione dell’impianto, né avrebbe individuato un’altra area idonea a tal fine e non avrebbe avviato le pratiche necessarie per lo spostamento dell’impianto. Il ricorrente ha rilevato la preesistenza della Riserva Statale del Litorale Romano e la incompatibilità con l’attività illegittimamente svolta dalla società AMA, per la “preclusione originaria”, risalente al 1996, data della sua istituzione e ormai definitivamente consolidata, non avendo, AMA, mai impugnato i decreti istitutivi della Riserva o i successivi regolamenti attuativi. Infine, il Comune ha richiamato un caso analogo deciso con la sentenza n.3051/2021 della sez. II bis di questo Tar, sulla preminente tutela dei “valori costituzionali primari” quale quello volto a realizzare dalla Riserva Statale.</h:div><h:div>15.Con memoria depositata in data 08/03/2024, la società AMA SpA richiamandosi alle ricostruzioni in fatto e alle argomentazioni in diritto già proposte, ha precisato che il Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale, e l’ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica che ne ha approvato i contenuti, conformerebbero la tesi sostenuta sulla natura strategica e imprescindibile dell’Impianto oggetto della controversia (nel Piano di gestione è indicato “<corsivo>Il rifiuto organico può̀ essere conferito solamente presso l’impianto di Maccarese o il trasbordo di Via Laurentina, di fatto costringendo i mezzi anche in questo caso ad accumulare elevati tempi di trasferimento</corsivo>”). Risulterebbe quindi evidente la situazione di paralisi riguardo il conferimento del rifiuto urbano nell’intera area di Roma Capitale determinata da una interruzione dell’attività dell’impianto. Pertanto sarebbe sussistente un preminente interesse pubblico al mantenimento in esercizio dell’impianto, oltretutto pienamente convergente con l’interesse del Comune, pieno fruitore del medesimo, nonché, di conseguenza, la carenza di interesse al ricorso. La società resistente ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso. </h:div><h:div>16.Con successiva memoria di replica, la società AMA SpA ha obiettato all'affermazione del ricorrente secondo cui la stessa avrebbe dovuto contestare i decreti istitutivi della Riserva o i regolamenti attuativi successivi chiarendo di non aver alcun interesse a tale gravame in quanto l'impianto non sarebbe in conflitto con l'istituzione della Riserva stessa. Come già evidenziato nelle memorie precedenti, non ci sarebbero impedimenti alla realizzazione dell'Impianto nell'area in questione. Inoltre, l'assenza di tale conflitto e, di conseguenza, di qualsiasi interesse da parte di AMA a impugnare tali provvedimenti sarebbe ulteriormente confermata dal rilascio dell'A.I.A. da parte della Regione. Sarebbe da ritenersi, altresì, del tutto inconferente il riferimento alla sentenza 3051/2021 T.A.R Lazio Roma, II-<corsivo>bis</corsivo>, che richiama sentenza n. 276/2020 della Corte costituzionale trattandosi di ipotesi incentrata sul rapporto tra disciplina urbanistica e tutela ambientale e, in particolare, sull’affermazione della regola di prevalenza dei valori paesaggistici sulle disposizioni eventualmente difformi contenute in strumenti urbanistici, fattispecie diversa da quella in esame.</h:div><h:div>Alla udienza pubblica del 9 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione riservata e sciolta la riserva alla camera di consiglio del 4 giugno 2024 è stata definitivamente decisa.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.La controversa vicenda verte sulla legittimità della determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G08241 del 3.7.2015 con la quale è stata disposta la conclusione del procedimento amministrativo relativo all’istanza di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività non già soggette presentata da AMA S.p.a. per l’impianto di compostaggio sito in Fiumicino loc. Maccarese nonché della Determinazione regionale n. G08406 del 7/07/2015, con cui è stata assentita ad AMA SpA l’Autorizzazione Integrata Ambientale per attività non già soggette, presentata ai sensi dell’art.29, comma 3, del D.Lgs.n.152/2006, per l’impianto di recupero mediante trattamento biologico di rifiuti non pericolosi, in via dell’Olmazzetto -Maccarese nel Comune di Fiumicino. Gli atti gravati sarebbero viziati, in sintesi, per violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare l’impianto si troverebbe all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, che in quanto amministrazione con competenze in materia ambientale avrebbe dovuto partecipare alla Conferenza di Servizi, ex art.29 quater del d.lgs. n.152/2006. Inoltre, l’ARPA Lazio non avrebbe rilasciato il proprio parere sul piano di monitoraggio e controllo essendo prevista, ai sensi dell’art.29, comma 2, d.lgs. n.152/2006, per il primo rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale un’istruttoria completa, non rilevando che l’installazione abbia avuto precedenti autorizzazioni. Infine, la Regione avrebbe dovuto avviare il procedimento di cui all’art.14 quater della L.241/90, per aver espresso il Sindaco del Comune di Fiumicino motivato parere negativo.</h:div><h:div>1.1.Al riguardo occorre premettere alcuni rilievi in fatto: - l’impianto in questione è operativo da più di venti anni e dal periodo di emergenza per la  gestione dei rifiuti urbani a Roma presso lo stesso è conferita la frazione organica dei rifiuti urbani prodotti nel Comune di Roma, ma anche quella proveniente dallo stesso Comune di Fiumicino ricorrente, come dimostrato dalle fatture degli anni dal 2014 all’aprile 2022, depositate in atti; - la costruzione e l’esercizio dell’impianto sono stati originariamente assentiti con Determinazione del Commissario Regionale n. 118/CR del 13.10.1999,  oggetto di una prima variante, approvata con Decreto del Commissario Regionale n. 149 del 15.11.2001; l’impianto è stato potenziato a seguito dell’autorizzazione rilasciata con Decreto del Commissario Regionale n. 36 del 10.06.2005; - con Decreto Dirigenziale della Provincia n. 3340 del 10.05.2010 è stata rilasciata autorizzazione, della durata di 10 anni, per lo svolgimento dell’attività di trasferenza (operazione R13) di alcune delle tipologie di rifiuti urbani trattati presso l’impianto (CER 20 01 08 e 20 03 02) per una quantità di 60 t/g , poi incrementata a 360 t/g dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Roma n. 8083 del 10.12.2012, avente una durata di 9 mesi (con ulteriore proroga di 9 mesi con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Roma n. 4891 del 09.09.2013, a sua volta oggetto di un’ulteriore proroga di 9 mesi da parte della Determinazione Dirigenziale n. 3185 del 06.06.2014); - rinnovo del titolo abilitativo assentito con Decreto Dirigenziale della Provincia di Roma n. 6209 del 08.09.2010; - l’impianto è stato ricompreso nella categoria 5.3 lett. b) dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 (“categoria IPPC 5.3.b”) e, pertanto, sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA); - in data 07.07.2015 la Regione Lazio ha adottato il provvedimento di AIA; - il Comune di Fiumicino ha contestato il provvedimento di AIA, con ricorso depositato in data 19.10.2015 e decorsi cinque anni, in data 09.06.2021, è stata dichiarata, con Decreto Presidenziale, n. 2095, la perenzione del ricorso ai sensi dell’art. 82, comma 1, c.p.a. ; - il Comune di Fiumicino ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 85, comma 3, c.p.a. rilevando la sussistenza di un interesse alla definizione della controversia; - con ordinanza 11 novembre 2021, n.11662, è stata accolta  l’istanza di opposizione e per l’effetto è stato revocato il decreto n. 2095/2021 nonchè fissata l’udienza di merito del ricorso in esame.</h:div><h:div>Va dato atto che nelle more del giudizio, AMA Spa, con nota prot. n. 31630 del 22.04.2021, ha presentato istanza di riesame dell’AIA impugnata, a seguito di quanto disposto dalla Regione con nota prot. n. 670753 del 28.07.2020.</h:div><h:div> La Regione con nota prot. 816912 del 12.10.2021 ha avviato il relativo procedimento di riesame dell’AIA, al quale ha anche partecipato il Comune di Fiumicino, che ha espressamente aderito alla necessità di mantenere in esercizio l’impianto, nelle more della realizzazione di un nuovo stabilimento sostitutivo e delocalizzato (vedi verbale prima seduta conferenza servizi tenuta in data 12.1.2022). </h:div><h:div>In particolare il Comune di Fiumicino ha rappresentato in detta sede che «sta lavorando anche tramite i finanziamenti europei PNRR alla presentazione di un progetto impiantistico di questo genere e vorrebbe un supporto tecnico da AMA Spa in collaborazione per realizzare questo impianto in luogo di quello esistente» (doc. 1 depositato dal Comune), con l’accordo di Ama Spa.</h:div><h:div>La Regione Lazio in detta sede ha precisato che: «<corsivo>I rappresentanti regionali prendono atto della volontà in accordo con il Comune di rilocalizzare l’impianto in area più idonea, anche con un potenziamento impiantistico importante utilizzando i fondi europei PNRR. Per quanto riguarda l’impianto esistente di cui dunque si prevede la dismissione si chiede alla società di aggiornare la documentazione presentata per il riesame”</corsivo> (doc. 1 depositato dal Comune); il Comune ha altresì affermato che: «<corsivo>In merito all’impianto esistente il Comune di Fiumicino condivide la richiesta di presentazione della documentazione aggiornata in funzione della futura delocalizzazione e degli interventi che  effettivamente si prevede di effettuare sull’impianto esistente, riservandosi di indicare eventuali osservazioni su quanto verrà riportato dalla società</corsivo>».</h:div><h:div>Nell’ambito della seconda seduta della conferenza di servizi, tenutasi in data 4.7.2022, è stata confermata la presentazione del progetto di delocalizzazione dell’impianto per ottenere il finanziamento nell’ambito del PNRR.</h:div><h:div>Infine, come si rileverà di seguito, il Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale e l’ordinanza n. 7 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica, che ne ha approvato i contenuti, adottati nelle more del giudizio, hanno evidenziato l’utilizzo dell’impianto per il servizio rifiuti di Roma Capitale. </h:div><h:div>2.Tanto premesso, rileva il Collegio che, in disparte i profili di inammissibilità del ricorso in relazione all’interesse, in quanto pur contestando il Comune ricorrente la legittimità dell’AIA dell’impianto in questione, ha tuttavia conferito i propri rifiuti organici ed ha riconosciuto con esplicita dichiarazione la necessità di mantenere in esercizio l’impianto fino alla completa delocalizzazione del nuovo impianto, il ricorso è comunque infondato.  </h:div><h:div>2.1.Con il primo motivo di ricorso, il Comune ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato con riferimento alla circostanza per la quale l’impianto sarebbe localizzato all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, istituita, ai sensi degli artt. 8, comma 2, e 17, legge 6 dicembre 1991, n. 394, con d.m. 29 marzo 1996 e, quindi, opera vietata all’interno dell’area, inoltre avrebbe dovuto essere autorizzato ai sensi degli artt. 7, comma 3, 8 e 9 d.m. 29 marzo 1996 e l’autorità competente avrebbe omesso di invitare a partecipare alla Conferenza di servizi l’organismo di gestione della Riserva previsto dall’art. 5 d.m. 29 marzo 1996, così contravvenendo all’art. 29 quater, comma 5, d.lgs. n. 152/2006. Infine da ultimo il Comune ha dedotto che AMA Spa avrebbe dovuto impugnare i decreti istitutivi della Riserva o i successivi regolamenti attuativi. </h:div><h:div>Riguardo al primo profilo va rilevato che l’impianto in questione non ha ad oggetto attività di smaltimento (ma di operazioni di recupero di cui ai punti R13 e R3 dell’Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006) e non va qualificato come discarica: pertanto non può trovare applicazione l’art. 7, comma 1, lett. d) del d.m. 29 marzo 1996, che in conformità all’art. 17, comma 2, lett. a) l. n. 394/1991, stabilisce il divieto, fino all’entrata in vigore del piano di gestione, nel territorio della Riserva di «<corsivo>ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi</corsivo>». </h:div><h:div>A tal proposito non è condivisibile l’assunto che l’AMA Spa avrebbe dovuto impugnare i decreti istitutivi della Riserva o i successivi regolamenti attuativi, non trattandosi di impianto in posizione conflittuale rispetto all’istituzione della Riserva, non sussistendo alcuna preclusione alla realizzazione di impianto di tale tipologia e natura all’interno della stessa. </h:div><h:div>In base a ciò non è prescritto agli organi della Riserva di rilasciare alcun assenso specifico e autorizzazione. Infatti l’art. 7, comma 3, del d.m. 29 marzo 1996 stabilisce che nelle aree di tipo 2 gli interventi di trasformazione e di ulteriore urbanizzazione sono soggetti ad autorizzazione in particolare le opere e le attività di cui al successivo art. 8 (ora nulla osta, reg. attuazione del 2020), il cui elenco non prevede le attività oggetto dell’impianto in questione (attività di cui ai predetti punti R13 e R3 dell’Allegato C cit.).</h:div><h:div>Pertanto il mancato invito da parte della Regione del suddetto organismo di gestione non ha determinato vizi del procedimento e del provvedimento da esso esitato, né potrebbe ritenersi estromesso l’organismo di gestione della Riserva, in quanto allo stesso partecipano anche i Comuni di Roma e di Fiumicino che esercitano le relative funzioni «<corsivo>per le aree di rispettiva competenza</corsivo>» sulla base di una convenzione con il Ministero della Transizione Ecologica, rilevando quindi che l’organismo di gestione della Riserva ha comunque partecipato al procedimento, rappresentato dal Comune di Fiumicino, che avrebbe potuto in quella sede rappresentare gli interessi tutelati dalla Riserva medesima. </h:div><h:div>Sulla base di ciò il primo motivo è infondato.</h:div><h:div>2.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto la presunta mancata acquisizione del parere dell’ARPA Lazio, che ai sensi dell’art. 29 quater, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 deve essere convocata in Conferenza di servizi per esprimersi sul Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dal richiedente, non è fondato.</h:div><h:div>A tal proposito si rileva che l’art. 29-quater, comma 6, d.lgs. 152/2006, prescrive un obbligo di convocazione dell’ARPA alla Conferenza di servizi al fine di acquisirne il parere (obbligo pienamente assolto dalla Regione che ha convocato l’ARPA), senza però attribuire a tale parere alcun valore derogatorio della disciplina generale in materia di Conferenza di servizi, ben potendo operare, sussistendone i requisiti,  l’istituto dell’assenso senza condizioni, di cui all’art. 14-ter, L. 241/1990, con conseguente rilascio dell’AIA a seguito di un tacito o implicito parere positivo dell’ARPA.</h:div><h:div>Né può rinvenirsi la violazione dell’art. 14 ter, comma 7, l. n. 241/1990, nella versione <corsivo>ratione termporis </corsivo>applicabile al caso di specie, risultando escluso il silenzio assenso per «<corsivo>i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA». </corsivo></h:div><h:div>Va altresì rilevato che il Piano di Monitoraggio e Controllo redatto da AMA risulta conforme ai requisiti richiesti dalla normativa AIA ed è idoneo a garantire il rispetto dei limiti emissivi posti in sede autorizzatoria. Tale circostanza non contestata dal Comune ricorrente è dimostrata dal successivo contegno di ARPA nella attività di controllo e verifica in sede di ratifica del suddetto Piano, divenuto parte integrante dell’AIA.</h:div><h:div>2.3. Con il terzo e il quarto motivo, il Comune ricorrente ha dedotto la mancata adeguata considerazione del proprio dissenso, ritualmente espresso in Conferenza di servizi, censurando quindi l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché la violazione dell’art. 14 quater l. n. 241/1990 <corsivo>ratione temporis</corsivo> vigente, nella misura in cui il dissenso del Comune non è stato considerato come dissenso qualificato ai sensi e per gli effetti di tale disposizione. </h:div><h:div>Al riguardo come si evince dai verbali delle sedute delle Conferenze di servizi del 6.05.2015, del 23.06.2015 e dalle note e comunicazioni intercorse tra le amministrazioni e l’AMA Spa, a cui si rinvia, le osservazioni del Comune sono state prese in considerazione nel procedimento autorizzativo e non può condividersi il censurato difetto di istruttoria, né può qualificarsi il “dissenso” espresso dal Comune come dissenso qualificato per quanto si rileva di seguito. </h:div><h:div>Con specifico riferimento all’AIA si osserva che l’art.29 quater, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 prevede che il Sindaco partecipi alla Conferenza di servizi di cui al precedente comma 5 per rendere «<corsivo>le prescrizioni […] di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265</corsivo>», ossia in materia di salubrità dei luoghi interessati da attività industriale astrattamente idonei a ricadere tra i c.d. interessi sensibili.</h:div><h:div> La giurisprudenza riguardo al procedimento AIA ha affermato che “ <corsivo>le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini cui è riservata l'opposizione in sede di Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, devono identificarsi — anche alla luce del combinato disposto degli artt. 14- quinquies e 17, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990 — in quelle amministrazioni alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso comunque denominati a tutela dei suddetti interessi così detti ‘sensibili’, e tale attribuzione non si rinviene, di regola e in linea generale, […] tra le competenze in campo sanitario demandate al Sindaco e al Comune dal testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. n. 1265 del 1934</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. I, 30 settembre 2019, n. 2534). </h:div><h:div>Pertanto il predetto art. 29 quater, comma 5 nel richiamare specificamente le “prescrizioni” del sindaco di cui agli art. 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 esclude la possibilità che in sede di Conferenza di servizi, per il rilascio dell’AIA, il sindaco possa esprimersi negando l’attivazione, ciò all’evidente fine di evitare che la decisione della Conferenza possa essere vincolata automaticamente per effetto del dissenso espresso dal sindaco ai sensi dei predetti art. 216 e 217. Ed infatti il richiamo dell’art. 29 quater, comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 alle “prescrizioni” ex  art. 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934 assume la funzione di consentire al sindaco di indicare le “prescrizioni” o al limite di esprimere un dissenso che, tuttavia, al pari degli altri pareri o atti di assenso comunque denominati nell’ambito della Conferenza di servizi, nella specie di tipo decisorio, possono essere superati dalla decisione conclusiva motivata  adottata dall’amministrazione procedente  (che può anche discostarsi dagli atti di dissenso acquisiti o espressi dalle amministrazioni partecipanti).</h:div><h:div>Peraltro il dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 quater della legge n. 241 del 1990 deve rispondere ai principi di cui all’art. 97 della Cost., non potendosi limitare ad una sterile opposizione al progetto, dovendo essere costruttivo e congruamente motivato (cfr. Tar Umbria, sez. I, 31 maggio 2021, n. 416); dai predetti verbali della Conferenza di servizi emerge che la posizione espressa dal Comune ricorrente nel corso dell’istruttoria è stata vagliata e rilevata.</h:div><h:div>3.Infine da ultimo va osservato che, nelle more del giudizio, sono stati adottati il Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale e l’ordinanza n. 7 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica, che ne ha approvato i contenuti, assumendo l’operatività dell’impianto in questione per la gestione dei rifiuti di Roma Capitale, con conferma quindi l’interesse pubblico all’utilizzo dell’impianto.</h:div><h:div>4. In definitiva il ricorso è infondato e va respinto.</h:div><h:div>Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti, tenuto conto della particolare natura della materia controversa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese del giudizio compensate tra le parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 9 aprile 2024, 4 giugno 2024, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/04/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Lombardi Luca</h:div><h:div>Mariangela Caminiti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>