<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150554920200710191333166" descrizione="" gruppo="20150554920200710191333166" modifica="8/5/2020 6:53:04 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Chiara Bonasso" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2015" n="05549"/><fascicolo anno="2020" n="09022"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150554920200710191333166.xml</file><wordfile>20150554920200710191333166.docm</wordfile><ricorso NRG="201505549">201505549\201505549.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2T\2015\201505549\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Pietro Morabito</firma><data>05/08/2020 18:53:04</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Michelangelo Francavilla</firma><data>02/08/2020 14:58:46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/08/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pietro Morabito,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Mattei,	Consigliere</h:div><h:div>Michelangelo Francavilla,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento prot. n. QA/2015/4208 del 26/02/15 con cui Roma Capitale ha dichiarato l’inefficacia della scia prot. n. QA/2014/21971 del 18/12/14, presentata dalla ricorrente per la gestione in forma non imprenditoriale della “casa vacanza” ivi indicata, perché “l’unità immobiliare risulta in contrasto con quanto prescritto dall’art. 40 del Regolamento Edilizio di [del] Comune di Roma, in quanto l’immobile non è dotato di un ambiente soggiorno di almeno 14 mq.”;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5549 del 2015, proposto da </h:div><h:div>CHIARA BONASSO elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna n. 14 presso lo studio degli avv.ti Enrico Campagnano, Enrico Attili e Giampaolo Austa che, unitamente all’avv. Ernesto Stajano, la rappresentano e difendono nel presente giudizio</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Pier Ludovico Patriarca</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;</h:div><h:div>Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi dell’art. 84 comma 5 d. l. n. 18/2020, come modificato dal d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 24/04/15 e depositato il 30/04/15 Chiara Bonasso ha impugnato il provvedimento prot. n. QA/2015/4208 del 26/02/15 con cui Roma Capitale ha dichiarato l’inefficacia della scia prot. n. QA/2014/21971 del 18/12/14, presentata per la gestione in forma non imprenditoriale della “casa vacanza” ivi indicata, perché “l’unità immobiliare risulta in contrasto con quanto prescritto dall’art. 40 del Regolamento Edilizio di [del] Comune di Roma, in quanto l’immobile non è dotato di un ambiente soggiorno di almeno 14 mq.”.</h:div><h:div>Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata l’11/05/15, ha chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 2390/15 del 04/06/15 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 03/07/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>In via preliminare il Tribunale ritiene di dovere respingere l’istanza istruttoria, formulata nell’atto introduttivo ed avente ad oggetto gli atti del procedimento, in quanto la stessa è finalizzata ad acquisire documenti non rilevanti in relazione al thema decidendum quale delimitato dalle censure articolate nel gravame.</h:div><h:div>Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>Chiara Bonasso impugna il provvedimento prot. n. QA/2015/4208 del 26/02/15 con cui Roma Capitale ha dichiarato l’inefficacia della scia prot. n. QA/2014/21971 del 18/12/14, presentata per la gestione in forma non imprenditoriale della “casa vacanza” ivi indicata, perché “l’unità immobiliare risulta in contrasto con quanto prescritto dall’art. 40 del Regolamento Edilizio di [del] Comune di Roma, in quanto l’immobile non è dotato di un ambiente soggiorno di almeno 14 mq.”.</h:div><h:div>Con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 11 delle preleggi, 56 l. r. n. 13/07, 4 reg. reg. n. 16/08 e dei principi del tempus regit actum e di trasparenza, la violazione delle garanzie procedimentali ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione, la falsa rappresentazione dei presupposti e la disparità di trattamento in quanto il provvedimento impugnato non indicherebbe la fonte del potere esercitato né i termini e l’autorità a cui ricorrere; inoltre, il Comune avrebbe inibito l’esercizio della “casa vacanza” sulla base di una disposizione edilizia (art. 40 del regolamento edilizio del 1934) inconferente rispetto alla fattispecie che, invece, sarebbe disciplinata dalla l. r. n. 13/07 e dal regolamento regionale n. 16/08 il quale ultimo per tale tipologia di immobili, a differenza di altre categorie, non richiederebbe alcun requisito dimensionale minimo.</h:div><h:div>Tale differenza si spiegherebbe perché le “case vacanza”, a differenza delle altre tipologie di immobili, sarebbero utilizzate da un solo soggetto (inteso quale centro d’imputazione d’interessi); in ogni caso, la legge regionale n. 13/07 si applicherebbe a preferenza del regolamento edilizio, in virtù dei principi di specialità e di successione nel tempo delle fonti del diritto, e, comunque, il regolamento edilizio non riguarderebbe l’immobile oggetto di causa la cui costruzione risalirebbe ad epoca antecedente al 1934, data di adozione del regolamento stesso (parte ricorrente prospetta, pertanto, l’applicabilità del “regolamento edilizio speciale” adottato con r.d. del 1912 che per gli immobili non prevederebbe alcun limite dimensionale minimo).</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>La legge regionale n. 13/07, recante disposizioni relative all’“organizzazione del sistema turistico laziale”, dopo avere distinto le strutture ricettive in alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta (art. 23), ha rimesso ad un regolamento regionale l’indicazione dei “diversi livelli di classificazione delle strutture ricettive e i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali concernenti i seguenti elementi:</h:div><h:div>a) le condizioni strutturali degli immobili e la qualità e quantità delle strutture esistenti;</h:div><h:div>b) la qualità ed il numero dei servizi prestati;</h:div><h:div>c) la quantità e la professionalità del personale acquisita anche attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione e aggiornamento” (art. 25).</h:div><h:div>Il regolamento regionale n. 16/08, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie, ha qualificato, per quanto d’interesse ai fini del presente giudizio, come “&lt;case e appartamenti per vacanze&gt;, gli immobili arredati per l'affitto ai turisti, esclusa la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, di offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi” prevedendo, altresì, che “le gestioni di case ed appartamenti per vacanze si distinguono nelle seguenti tipologie:</h:div><h:div>1) in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze;</h:div><h:div>2) in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze” (art. 2) e, per tale categoria di immobili (per l’attività esercitata in forma non imprenditoriale quale è quella posta in essere nella fattispecie), “i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:</h:div><h:div>a) fornitura di arredo, utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti;</h:div><h:div>b) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda, nonché, qualora la locazione comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;</h:div><h:div>b bis) camere dotate di porta e finestra, arredate con un tavolino, un armadio, uno specchio e, per ogni alloggiato, un letto, una sedia o uno sgabello e un comodino o equivalente, con abatjour;</h:div><h:div>c) cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio dell'ospite, solo nelle case e negli appartamenti per vacanze a scopo imprenditoriale; per le case e gli appartamenti per vacanze a scopo non imprenditoriale è sufficiente la fornitura delle lenzuola e della biancheria” (art. 4).</h:div><h:div>Dalla normativa regionale esaminata emerge che, come correttamente evidenziato dalla difesa di Roma Capitale nella memoria difensiva depositata il 28/05/15, le case per vacanza sono appartamenti privati che vengono, per intero (come prospettato dalla stessa ricorrente), locati ai turisti per periodi limitati nel tempo.</h:div><h:div>Ciò induce a ritenere che tali immobili debbano, comunque, rispettare la normativa urbanistica ed edilizia vigente, e, quindi, anche il regolamento edilizio di Roma Capitale, a nulla rilevando che, per essi, il regolamento regionale n. 16/08 non preveda limiti dimensionali minimi come, invece, accade, ad esempio, per gli affittacamere e gli ostelli per la gioventù.</h:div><h:div>La ragione di tale differenziazione non può essere ricercata nell’assenza di limiti dimensionali per le case vacanza (come, invece, prospettato dalla ricorrente) ma è giustificata dal fatto che nelle ipotesi di affittacamere ed ostelli della gioventù vengono in rilievo locazioni per parti separate dell’immobile che, pertanto, hanno indotto il legislatore regionale ad introdurre direttamente specifici requisiti dimensionali minimi dei locali.</h:div><h:div>Nelle case per vacanze, invece, l’appartamento è locato per intero e, pertanto, l’esigenza di assicurare un limite minimo dei singoli ambienti oggetto di locazione viene salvaguardata dalla normativa generale vigente in materia urbanistica, edilizia e sanitaria la cui applicabilità alle “case vacanza” è incontestabile in ragione della natura (di appartamento) e destinazione (a civile abitazione) di tali beni non potendo la deroga ai requisiti edilizi, di salubrità ed igiene, tutelati dal regolamento edilizio di Roma Capitale, essere giustificata dalla particolare categoria di fruitori (i turisti) di tali beni.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che l’art. 7 comma 1 lettera f) del regolamento regionale n. 16/08, nel testo applicabile alla fattispecie, stabilisce l’obbligo, per chi presenta la scia, di depositare una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, attestante la conformità urbanistica e catastale alla normativa vigente” da ritenersi, pertanto, comprensiva della normativa edilizia vigente (il rispetto della quale costituisce presupposto per la legittimità dell’accatastamento) e, quindi, del d.p.r. n. 380/01 e dei regolamenti edilizi espressamente previsti dagli artt. 2 e 4 del citato d.p.r..</h:div><h:div>Per questo motivo, la normativa regionale non risulta incompatibile con la disciplina urbanistica ed edilizia nazionale e comunale applicabile alla fattispecie.</h:div><h:div>Per altro, la fondatezza del gravame non trova un significativo riscontro nemmeno nella sentenza n. 6755/16 del TAR Lazio (invocata da parte ricorrente nella memoria depositata il 29/05/2020), che ha annullato alcune disposizioni del regolamento regionale n. 8/15, sia perché la stessa riguarda un testo normativo inapplicabile ratione temporis alla fattispecie sia perché non risultano conferenti all’ipotesi oggetto di causa le argomentazioni della sentenza in ordine alla logicità del limite dimensionale introdotto dal regolamento regionale laddove nella fattispecie tale limite è previsto da un diverso testo normativo ovvero l’art. 40 del regolamento edilizio comunale ispirato a differenti finalità; per altro, la sentenza risulta di problematica condivisibilità, laddove afferma che il limite dimensionale non “si giustifica – anche solo a livello logico e di buon senso – per alloggi destinati (quasi per definizione) non già ad una ospitalità stabile e, quindi durevole, quanto piuttosto fugace e – come anche il notorio dimostra – molto spesso legate esclusivamente all’esigenza del pernottamento”, e ciò in quanto le finalità “igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili” menzionate dall’art. 4 comma 1 d.p.r. n. 380/01, cui risulta ispirato il limite dimensionale previsto dal regolamento edilizio di Roma Capitale, per loro natura, non possono essere calibrate diversamente a seconda della durata del soggiorno dovendosi, piuttosto, a tal fine, avere esclusivo riguardo alla destinazione a civile abitazione di tali immobili.</h:div><h:div>Né può essere condivisa l’impostazione di parte ricorrente laddove prospetta l’inapplicabilità dell’art. 40 del regolamento edilizio del 1934 in ragione della risalenza dell’immobile ad epoca antecedente.</h:div><h:div>Ed, infatti, tale circostanza non risulta comprovata dalla Bonasso in maniera idonea come pure sarebbe stato necessario, secondo l’art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo della propria pretesa e rientrante nella sua disponibilità.</h:div><h:div>In quest’ottica, a tal fine, non può essere ritenuta idonea l’aerofotogrammetria prodotta in allegato all’atto introduttivo la quale non risulta intellegibile e, comunque, risale al 1934 anno in cui è stato adottato il regolamento edilizio (e, quindi, non costituisce prova univoca della risalenza dell’immobile a data anteriore al regolamento) mentre, a fronte della mancata prospettazione di un titolo edilizio avente data certa, il solo dato di fatto acclarato è costituito dall’accatastamento risalente al 30/12/39 come da planimetria allegata all’atto introduttivo.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che la circostanza per cui nel 1934 il regolamento edilizio non avrebbe previsto il limite dimensionale contestato nel provvedimento impugnato (che sarebbe stato introdotto solo successivamente) non può essere apprezzata ai fini della valutazione di fondatezza del gravame in quanto dedotta da parte ricorrente in via del tutto generica (non è stato, infatti, specificato quando questo limite sarebbe stato introdotto).</h:div><h:div>Va, poi, rilevato che la prospettata mancata indicazione della fonte del potere esercitato e dei termini e l’autorità a cui ricorrere non assumono carattere viziante costituendo, al più, mere irregolarità dell’atto impugnato.</h:div><h:div>Con la seconda censura la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 41 Cost., la violazione dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e dell’interesse pubblico a garantire la ricettività turistica evidenziando, in particolare, l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli immobili costruiti prima del 1934 e, comunque, l’illegittimità di un’applicazione retroattiva del regolamento e la violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza ed il contrasto con l’interesse pubblico anche in relazione alla percezione, da parte dell’ente locale, del contributo di soggiorno correlato alla gestione della casa vacanze.</h:div><h:div>Il motivo è infondato dal momento che nella fattispecie il Comune non era titolare di alcuna discrezionalità nell’applicazione dell’art. 40 del regolamento edilizio di Roma Capitale con conseguente inconfigurabilità della dedotta violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, applicabili alla sola attività discrezionale dell’amministrazione.</h:div><h:div>Nella fattispecie, poi, non si è verificata alcuna applicazione retroattiva del regolamento edilizio come precisato in riferimento alla precedente censura.</h:div><h:div>Inoltre, l’interesse pubblico alla percezione della tassa di soggiorno è sicuramente recessivo rispetto al poziore interesse pubblico alla salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie e di vivibilità degli immobili alla cui tutela è preordinato il contestato limite dimensionale.</h:div><h:div>Con la terza doglianza la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 l. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti in quanto l’atto impugnato sarebbe stato emesso oltre il termine previsto dall’art. 19 l. n. 241/90 per l’inibizione dell’attività e decorrente dalla presentazione della segnalazione, risalente al 18/12/14; in quest’ottica, una volta decorso il termine di sessanta giorni dal deposito della scia, l’ente locale avrebbe potuto solo agire in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/90 richiamato dall’art. 19 l. n. 241/90.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Il Tribunale ritiene che il limite dei sessanta giorni, previsto dall’art. 19 l. n. 241/90 per l’esercizio dei poteri “fisiologici” d’inibizione delle attività assoggettate a scia, si applichi solo quando la documentazione alla stessa allegata è veritiera.</h:div><h:div>Nella fattispecie l’asseverazione del 04/12/14 resa dal tecnico di parte ricorrente ed allegata alla scia dalla stessa presentata, ha attestato la conformità dell’unità immobiliare al regolamento edilizio del Comune di Roma, circostanza, come già precisato, non veritiera.</h:div><h:div>La prospettazione di una circostanza non veritiera a supporto della scia legittima l’amministrazione a superare il limite temporale previsto dall’art. 19 comma 3 l. n. 241/90 per l’esercizio dei poteri inibitori e ciò in quanto l’art. 21 comma 1 l. n. 241/90 non ammette la conformazione dell’attività nel caso di dichiarazioni non veritiere allegate alla segnalazione.</h:div><h:div>A supporto di tale impostazione il Tribunale ritiene di dovere richiamare anche l’orientamento del giudice di appello che ritiene inapplicabile il limite dei 18 mesi, previsto dall’art. 21 nonies comma 2 l. n. 241/90 per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela:</h:div><h:div>“a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all'uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l'accertamento definitivo in sede penale; </h:div><h:div>b) sia nel caso in cui l'(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all'Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte” (in questo senso espressamente Cons. Stato n. 323/2020; così anche Cons. Stato n. 6975/19 in tema di annullamento d’ufficio della scia, Cons. Stato n. 849/19, Cos. Stato n. 3940/18).</h:div><h:div>Tale orientamento, infatti, è espressione di cui un principio generale per cui, in riferimento alle disposizioni che stabiliscono limiti temporali all’esercizio di poteri inibitori (art. 19 l. n. 241/90), repressivi e caducatori (art. 21 nonies l. n. 241/90) della p.a., sarebbe illogico tutelare un affidamento conseguente a dichiarazioni non veritiere della parte a cui favore sono previsti i limiti in esame.</h:div><h:div>Per questi motivi la domanda caducatoria è infondata.</h:div><h:div>Parimenti inaccoglibile è la domanda risarcitoria in quanto l’accertata legittimità del provvedimento impugnato priva il danno dedotto da parte ricorrente del requisito dell’ingiustizia necessario, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per il ristoro patrimoniale richiesto.</h:div><h:div>Pertanto, il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>La peculiarità e la novità della questione giuridica oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede:</h:div><h:div>1) respinge il ricorso;</h:div><h:div>2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 84 comma 6 d. l. n. 18/2020, come modificato dal d. l. n. 28/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/07/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Michelangelo Francavilla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>