<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="diniego cittadinanza - reati" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20150328120200502232355756" id="20150328120200502232355756" modello="3" modifica="5/3/2020 5:34:49 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2015" n="03281"/><fascicolo anno="2020" n="04701"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150328120200502232355756.xml</file><wordfile>20150328120200502232355756.docm</wordfile><ricorso NRG="201503281">201503281\201503281.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1T\2015\201503281\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>francesco arzillo</firma><data>03/05/2020 17:34:49</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Romano</firma><data>02/05/2020 23:38:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/05/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Arzillo,	Presidente</h:div><h:div>Daniele Dongiovanni,	Consigliere</h:div><h:div>Francesca Romano,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del decreto del Ministero dell’Interno emesso in data 10 novembre 2014, n. K10/152029 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n.  91/92.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3281 del 2015, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, domiciliato presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell’Interno, come in epigrafe specificato, recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. 5 febbraio 1992, n. 51, deducendo la violazione di legge sostanziale, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e per falsa rappresentazione della realtà, per carenza di istruttoria e per carenza di motivazione. </h:div><h:div>2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio resistendo al gravame.</h:div><h:div>3. L’impugnato diniego si fonda sui seguenti rilievi:</h:div><h:div>a) a carico dell’interessato risulta una sentenza penale di condanna, emessa dal Tribunale di Brescia in data 3.12.2010, divenuta irrevocabile il 7.2.2011, per i reati di cui agli artt. 110, 624 c.p. e art. 4, l. n. 110/1975;</h:div><h:div>b) il richiedente all’atto della presentazione della domanda ha dichiarato di non aver mai subito condanne;</h:div><h:div>c) l’amministrazione esercita in questa materia una discrezionalità che comporta la valutazione dell’opportunità della concessione della cittadinanza in relazione alla sussistenza della coincidenza tra l’interesse pubblico e quello vantato dal ricorrente;</h:div><h:div>d) nella specie il comportamento tenuto dal richiedente è indice della non piena idoneità del medesimo a essere inserito stabilmente nella comunità nazionale.</h:div><h:div>4. Alla udienza del 28 gennaio 2020 la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>5. Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>6. Alla stregua della giurisprudenza della Sezione, infatti, deve ritenersi: </h:div><h:div>- che l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “<corsivo>si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta</corsivo>” (Cons. St., Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. St., Sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 52; Cons. St., Sez. VI, 26 gennaio 2010, n. 282; Tar Lazio, II quater, 18 aprile 2012, n. 3547);</h:div><h:div>- che “<corsivo>l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante</corsivo>” (Tar Lazio, II quater, 4 giugno 2013, n. 5565);</h:div><h:div>- che “<corsivo>trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole</corsivo>” (Cons. St., Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, II quater, 19 giugno 2012, n. 5665).</h:div><h:div>Con riferimento al caso di specie, il collegio ritiene che l’amministrazione abbia valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante, dando rilievo preminente ai menzionati precedenti penali e all’omessa dichiarazione degli stessi all’atto di presentazione dell’istanza.</h:div><h:div>Né, del resto, appare rilevante, nella fattispecie in esame, l’intervenuta riabilitazione, concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia in data 4.11.2014, in ragione dell’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione ai fini della concessione della cittadinanza, rispetto alla quale, come già affermato, non sussiste diritto alcuno al suo conseguimento, in presenza delle condizioni stabilite <corsivo>ex lege</corsivo>, a differenza di quanto previsto nella diversa ipotesi di richiesta di cittadinanza per matrimonio.</h:div><h:div>7. Il ricorso va, pertanto, respinto.</h:div><h:div>8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 1.000 (euro mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/01/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesca Pacifici</h:div><h:div>Francesca Romano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>