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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2014" n="13785"/>
            <fascicolo anno="2019" n="07757"/>
            <urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
            <registro n="02026" anno="2015"/>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2Q\2014\201413785\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>francesco arzillo</firma>
            <data>14/06/2019 11:58:06</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>francesco arzillo</firma>
            <data>14/06/2019 11:37:30</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>14/06/2019</dataPubblicazione>
         <ricorso NRG="201502026">201502026\201502026.xml</ricorso>
         <classificazione>
15            <nuova>15</nuova>
            <ereditata>15</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div>
            <h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Francesco Arzillo,	Presidente FF, Estensore</h:div>
            <h:div>Floriana Rizzetto,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Emanuela Loria,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div/>
            <h:div>quanto al ricorso n. 13785 del 2014:</h:div>
            <h:div>per l’accertamento del perfezionamento del silenzio - assenso sulla domanda di rilascio del certificato di agibilità presentata dal ricorrente il 16.10.2013 (prot. n. 18982).</h:div>
            <h:div>quanto al ricorso n. 2026 del 2015:</h:div>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>- del provvedimento di autotutela prot. n.20464 del 27 novembre 2014, del Comune di Santa Marinella, avente ad oggetto "Annullamento permesso di costruire in sanatoria n.880/2004 e</h:div>
            <h:div>rigetto istanza di condono";</h:div>
            <h:div>- degli atti connessi, </h:div>
            <h:div>nonché, quanto ai motivi aggiunti:</h:div>
            <h:div>- del provvedimento del Comune di Santa Marinella prot. n. 29065 del 22 ottobre 2015 recante il  rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ripristino dello <corsivo>status quo ante</corsivo>, formulata dal ricorrente in conseguenza dell'annullamento d'ufficio, disposto con atto di autotutela prot. n. 20464 del 27 novembre 2014 del permesso di costruire in sanatoria n.880/2004;</h:div>
            <h:div>- nonché di ogni altro atto, cognito o incognito, comunque connesso a quello impugnato in via principale;</h:div>
            <h:div>- degli atti connessi.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 13785 del 2014, proposto da </h:div>
            <h:div>Andrea Argiolas, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Mordini, 15; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Santa Marinella, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Muzio Clementi, 70; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione del Comune di Santa Marinella  nel giudizio  n. 13785/2014  R.G.;</h:div>
            <h:div>Visto l’atto di costituzione del Comune di Santa Marinella e del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali nel giudizio n. 2026/2015  R.G.;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2018 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
         <riuniti>
            <ricorrenti>
               <h:div>sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2015, proposto da </h:div>
               <h:div>Andrea Argiolas, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Damiani,  con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Mordini, 14; </h:div>
            </ricorrenti>
            <resistenti>
               <h:div>Comune di Santa Marinella, in persona del Sindaco  pro tempore, costituitosi in giudizio,  rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Muzio Clementi, 70; </h:div>
               <h:div>Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del Ministro p.t.,  costituitosi in giudizio,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  e domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</h:div>
               <h:div>Regione Lazio, non costituita in giudizio; </h:div>
               <h:div/>
            </resistenti>
            <altro>
               <controinteressati/>
               <intervenienti/>
            </altro>
         </riuniti>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. 	Con il ricorso n. 13785/2014  R.G. il dott. Andrea Argiolas ha chiesto l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza di rilascio del certificato di abitabilità/agibilità presentata in data 16 ottobre 2013 (prot. n. 0018982) al Comune di Santa Marinella, avente ad oggetto l’unità immobiliare di sua proprietà, sita nel medesimo Comune in località Santa Severa, a seguito del rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 880  del 6 maggio 2013.</h:div>
         <h:div>La domanda si fonda sulle previsioni normative di cui all’art. 25, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; nonché dell’art. 35, comma 19, della L. 28 febbraio  1985, n. 47.</h:div>
         <h:div>1.1	 Si è costituito in giudizio il Comune di Santa Marinella, resistendo al ricorso.</h:div>
         <h:div>2.	Con il ricorso n. 2026/2015 R.G. il dott. Argiolas impugna il provvedimento di annullamento in autotutela prot. n.20464 del 27 novembre 2014 del Comune di Santa Marinella, avente ad oggetto il permesso di  costruire in sanatoria n.880/2004.</h:div>
         <h:div>Il ricorso si fonda su cinque motivi  in diritto così rubricati:</h:div>
         <h:div><corsivo>1) violazione di legge: violazione e  falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 3 della L.R. Lazio 8 novembre 2004, n. 12 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 134 e 136 del D. Lgs.  22 gennaio  2004, n. 42; violazione  e/o falsa applicazione degli artt. 8 del P.T.P.R. della Regione Lazio, adottato dalla G.R. con atti n. 556  del 25 luglio  2007 e n. 1025 del 21 dicembre  2007; violazione  e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione  e/o falsa applicazione del D.M.  22 maggio 1985; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza  e/o erroneità dei presupposti, nonché per erroneità della motivazione;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>2) violazione di legge: violazione e  falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 3 della L.R. Lazio 8 novembre 2004, n. 12 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142, comma 2,  del D. Lgs.  22 gennaio  2004, n. 42; violazione  e/o falsa applicazione degli artt.  33 e 35 del P.T.P.R. della Regione Lazio, adottato dalla G.R. con atti n. 556  del 25 luglio  2007 e n. 1025 del 21 dicembre  2007; violazione  e/o falsa applicazione del D.M.  22 maggio 1985 sotto diverso profilo; eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, carenza grave di istruttoria ed erroneità della motivazione, sotto ulteriore profilo;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>3)  violazione di legge: violazione e  falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 3 della L.R. Lazio 8 novembre 2004, n. 12 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142, commi 1 e  2,  del D. Lgs.  22 gennaio  2004, n. 42; violazione  e/o falsa applicazione degli artt.  9, 33 e 35 del P.T.P.R. della Regione Lazio, adottato dalla G.R. con atti n. 556  del 25 luglio  2007 e n. 1025 del 21 dicembre  2007;  violazione  e/o falsa applicazione del D.M.  22 maggio 1985 sotto un differente ed ulteriore  profilo; eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sotto diverso profilo;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>4) violazione di legge: violazione e  falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 3 della L.R. Lazio 8 novembre 2004, n. 12 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 134 e  142, comma 2,  del D. Lgs.  22 gennaio  2004, n. 42; violazione  e/o falsa applicazione del principio tempus regit actum; eccesso di potere per assenza dei presupposti, difetto di  istruttoria, nonché per insufficienza della motivazione, sotto diverso ed ulteriore profilo;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>5) violazione di legge: violazione e  falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione  dell’art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione  e/o falsa applicazione del principio del legittimo affidamento; eccesso di potere per carenza di istruttoria,  assenza  e/o erroneità  dei presupposti, nonché per insufficienza della motivazione.</corsivo></h:div>
         <h:div>Con i motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il successivo provvedimento del Comune di Santa Marinella prot. n. 29065 del 22 ottobre 2015 recante il  rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ripristino dello <corsivo>status quo ante</corsivo>, formulata in conseguenza dell'annullamento d'ufficio impugnato con il ricorso introduttivo.</h:div>
         <h:div>Il ricorrente propone a tal fine due censure:</h:div>
         <h:div><corsivo>1) violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22, comma 7, del  D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i.; eccesso di potere per assenza e/o  erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifeste, difetto di  istruttoria, travisamento dei fatti, nonché per erroneità della motivazione;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>2) . violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 10-bis, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, carenza grave di istruttoria ed erroneità della motivazione, sotto ulteriore profilo.</corsivo></h:div>
         <h:div>2.1            Si sono costituiti in giudizio il Comune di Santa Marinella e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, resistendo al ricorso.</h:div>
         <h:div>3.	 I ricorsi sono stati chiamati per la discussione all’udienza pubblica del 18 dicembre 2018 e quindi trattenuti in decisione.</h:div>
         <h:div>4.	 Sussistono i presupposti  per la riunione dei ricorsi  ai sensi dell’art. 70 c.p.a., attesa l’evidente connessione soggettiva e oggettiva degli stessi.</h:div>
         <h:div>5.	 Il Collegio ritiene di dover esaminare anzitutto, secondo un ordine logico-giuridico, il ricorso n. 2026/2015  R.G., con i relativi motivi aggiunti.</h:div>
         <h:div>6.	 La domanda di sanatoria  si riferiva a “ una tettoia di mq 25,92 e mc 75,58, edificata sul terrazzo con l'autorizzazione del Comune n. 45 del 19 novembre 1996”,   successivamente “ristrutturata mediante tamponatura con infissi e adibita a zona pranzo con angolo cottura”; nonché ad  altre “opere di straordinaria manutenzione e non computabili in termini di superficie e volume”.</h:div>
         <h:div>Il permesso di costruire in sanatoria è stato rilasciato con riferimento a un “ampliamento della cucina e di una camera da letto sul terrazzo”.</h:div>
         <h:div>L’impugnato provvedimento di autotutela  	così ricostruisce la situazione vincolistica dell’immobile:</h:div>
         <h:div>- "dal punto di vista paesaggistico l'area oggetto dell'intervento edilizio nel P.T.P.R., adottato con deliberazione della Giunta regionale n.556/2007 e n.1025/2007, pubblicato sul B.U.R.L. n.6, so. N.11 del 14/02/2008, è classificata come "Paesaggio degli insediamenti urbani" e risulta inoltre interessata da:</h:div>
         <h:div> a)	art. 35 — Protezione dei corsi delle acque pubbliche — (Fosso Eri vincolato con R.D. del 17/02/1910 — Pubblicato sulla G.U. il 06/22/1990)</h:div>
         <h:div>b)	art. 8 — Beni Paesaggistici, art.134, c.1, lett. a) del Codice (Fascia costiera vincolata con D.M. 05/22/1985, pubblicato sulla G.U. il 07/27/1985, vigente alla data di adozione del P.T.P.R.);</h:div>
         <h:div>c)	art. 33 —Protezione delle fasce costiere marittime".</h:div>
         <h:div>In particolare,  "l'area su cui insiste l'immobile, oggetto delle istanze di condono, risulta vincolata con Decreto Ministeriale del 22/05/1985, pubblicato sulla G. U n.176 del 27/07/1985 "<corsivo>Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti la fascia costiera nei comuni di Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia di cui ai decreti ministeriali 9 marzo 1957, 14 settembre 1957, 23 maggio 1967, 21 giugno 1969, 14 luglio 1969, 26 marzo 1975 e 19 giugno 1975</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Relativamente a tale vincolo, imposto con DM 22/05/1985, infatti la Regione Lazio — Area Pianificazione Paesistica e Territoriale — con nota inoltrata ai Comuni del litorale interessato (Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia) in data 04/10/2012, prot n. 426202, ha evidenziato che: "<corsivo>per quanto attiene all'inclusione della fascia dei 300 metri della costa quale bene dichiarativo ai sensi dell'articolo 136 lettera c) e d) del D.Lvo. 42/2004, si conferma la graficizzazione contenuta nelle tavole B18 e B23 del PTPR adottato</corsivo>".</h:div>
         <h:div>Il suddetto parere è stato successivamente confermato dalla Regione Lazio con nota del 31/03/2013, prot. n.4417, in seguito ad una richiesta di chiarimenti da parte del Comune di Santa Marinella”.</h:div>
         <h:div>Il Comune richiama altresì l’orientamento secondo il quale la normativa del cd. terzo condono consente la sanatoria, in area paesaggisticamente vincolata, solamente delle opere rientranti nelle tipologie 4, 5 e 6  della tabella 1 allegata alla L. n. 326/2003  (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).</h:div>
         <h:div>Inoltre, sempre ad avviso del resistente Comune, "l'intervento edilizio per il quale si richiede il condono in sanatoria, trattandosi di incremento di volume e superficie residenziale, si pone in contrasto con la previsione dello strumento urbanistico, in quanto ubicato in zona "M3 — Servizi Commerciali", con la specificazione che nelle N.T.A.  si prevede una  destinazione d'uso “di tipo  esclusivamente commerciale" con incremento degli standard urbanistici.</h:div>
         <h:div>7.   Le  prime tre censure  vanno considerate unitariamente, in quanto si fondano sull’asserita inesistenza del  presupposto fondamentale dell’impugnato annullamento in autotutela,  ossia del vincolo paesistico (con le connesse conseguenze in tema di inclusione/esclusione di  determinate tipologie di abusi dall’ambito di applicazione del cd. “terzo condono edilizio”).</h:div>
         <h:div>Esse possono essere riassunte nei termini che seguono.</h:div>
         <h:div>A)	Il D.M. 22 maggio 1985, recepito dal P.T.P.R.,  impone un vincolo di inedificabilità relativa della fascia costiera dei Comuni di Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia, "con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-quinquies, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n.1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765". L’immobile in questione ricade  all'interno del centro abitato di Santa Severa, in area pacificamente urbanizzata, delimitata come centro abitato ai sensi del P.R.G. del 1975,  e classificata dall'art. 27 del Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio (P.T.P.R.) come "paesaggio degli insediamenti urbani", con la conseguenza che, per detto immobile, non possono trovare applicazione i vincoli di tutela imposti dal Decreto Ministeriale 22 maggio 1985 ed erroneamente richiamati nel provvedimento impugnato.</h:div>
         <h:div>B) I vincoli indicati all'art. 33 ed all'art. 35, del P.T.P.R. del Lazio, rubricati rispettivamente "Protezione delle fasce costiere marittime" e "Protezione dei corsi delle acque pubbliche", non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal P.T.P.R. medesimo, e corrispondenti al "Paesaggio degli insediamenti urbani" e alle "Reti, infrastrutture e servizi già esistenti alla data di adozione del P.T.P.R. stesso (cfr. gli artt. 33, comma 4 e 35, comma 5).</h:div>
         <h:div>C) La disciplina delle aree tutelate per legge, ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, contiene un’eccezione al comma 2 (nel testo vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo>): </h:div>
         <h:div>"Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985: a)  erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B": previsione ripresa nell’art. 9 delle norme tecniche del P.T.P.R..</h:div>
         <h:div>L'area in esame è classificata dall'art. 6, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Santa Marinella  come "Zona M3 — Zona Commerciale", equivalente  - nella specie - a una zona omogenea di tipo B.</h:div>
         <h:div>7.1	La verificazione disposta dal Tribunale  ha dato i seguenti esiti:</h:div>
         <h:div>A) <corsivo>“le opere oggetto di condono, ad oggi esistenti nell'unità immobiliare identificata al Catasto al Fg. 22, part. 64 sub 16,cat. A2, sono:</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>-	nuova volumetria residenziale presente sul terrazzo di copertura del fabbricato, di proprietà esclusiva del ricorrente, avente come destinazione d'uso "cucina/pranzo" in difformità dalla licenza edilizia n. 122/77 (Tipologia 3 del condono) avente consistenza di mc. 73,10 e mq. 25,65. I parametri edilizi scaturiti dal rilievo effettuato non differiscono da quelli dichiarati nell'istanza di condono prot. 23000 del 11.12.2004.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>-	altre opere non computabili in termini di superficie e volume (Tipologia 6 del condono) in difformità che consistono nell'apertura di vano porta, di circa cm. 60, allo scopo di collegare il vano cucina/pranzo sopradescritto con il vano scala afferente l'unità immobiliare in interesse, nella trasformazione dell'angolo cottura al piano secondo in armadio a muro, in piccole opere di adeguamento edilizie e impiantistiche per adattare il nuovo vano alla funzione cucina-pranzo (maioliche, impianti ecc.)</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>B) 	<corsivo>Sotto il profilo della pianificazione urbanistica l'immobile ricade nella zona omogenea Zona M- Servizi sottoZona M3- Zone Commerciali del PRG vigente adottato con Deliberazioni Consiliari n. 106 e n. 107 del 12.07.1971 e approvato con DGR n. 305 del 11.02.1975 come attualmente modificata dalla variante normativa di salvaguardia adottata con DCC n. 10 del 01.04.2014 (gia' adottata in precedenza con DCC n. 3 del 12.01.2009) che modifica l'articolo 6 delle NTA del PRG approvato nel 1975 nel modo seguente:</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Zona M3- Zone Commerciali</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>In questa zona si applicano le seguenti disposizioni:</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>e) L'indice di edificabilità territoriale non deve superare i 3,00 mc/ mq;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>L'altezza massima non deve superare mt. 10.80;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>g)	I distacchi dal filo delle strade pubbliche e private ad uso pubblico devono essere pari a mt. 8,00;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>h)	I distacchi dai confini devono essere pari almeno a mt. 8,00.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>La destinazione d'uso degli fabbricati ricadenti in tale sottozona è di tipo esclusivamente commerciale. Non è consentita la destinazione alberghiera.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Dovrà essere riservata a parcheggi, oltre alle percentuali previste dall'art. 18 della legge 765 /1967, una superficie minima pari a 80 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento almeno il 50% scoperti a valere sulla superficie del lotto.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Si applicano inoltre integralmente nelle zone commerciali le previsioni e prescrizioni della Legge regionale n. 33 del 18.11. 1999 e s.m.i..</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Dovra' inoltre essere effettuato l'impianto di alberi d'alto fusto di altezza non inferiore a mt. 4,00 per ciascun intervento, con un parametro pari ad un albero ogni cento mq. di superficie di lotto o sua frazione e con un minimo di n. 12 unità."</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Sotto il profilo della vincolistica per l'area in interesse sono vigenti unicamente i seguenti vincoli paesaggistici:</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche (art. 14 LR 24/98);</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>a) costa del mare (art. 5 L.R. 24/98 e art. 33 PTPR) </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>c) corsi delle acque pubbliche (art. 7 L.R. 24/98 e art. 35 PTPR)</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>così come rappresentato sull'elaborato B del PTPR, che per quanto stabilito dall'art. 7, comma 7, delle Norme di P.T.P.R. prevede che: " ...(omissis) ... a decorrere dalla data della pubblicazione dell'adozione del</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>PTPR	(omissis) ... gli elaborati "Beni Paesaggistici" - Tavole B (PTPR)sostituiscono, ai soli fini della individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, le tavole EI ed E3 dei PTP vigenti".</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Pertanto, per quanto previsto dalla normativa sul Condono L. 326/2003 e LR 12/2004 e successive interpretazioni e sentenze, per gli immobili ricadenti in tali area sono sanabili i soli "abusi formali" ossia le tipologie di abusi 4, 5, e 6 e non la volumetria in narrativa descritta e ricadente nella tipologia 3</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>7.2	 Con riferimento ai profili vincolistici, occorre anzitutto esaminare la questione della  sussistenza del vincolo imposto con il decreto ministeriale in data  22.5.1985.</h:div>
         <h:div>Dalla ricostruzione tecnica si ricava infatti che, se è vero che la zona di Santa Severa (e segnatamente del centro abitato)  non è stata inserita nei decreti precedenti e neppure nell’allegato grafico originale del D.M. 22.5.1985, vanno nondimeno evidenziati i seguenti ulteriori profili:</h:div>
         <h:div>“<corsivo>l'estensione di questo vincolo in località Santa Severa è avvenuta in sede di redazione del PTPR. Infatti, per quanto stabilito dall' art. 8 comma 2 NTA del P.T.P.R ."I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico effettuati dallo Stato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione Lazio tramite deliberazioni della Giunta Regionale, sono individuati cartograficamente nelle Tavole B e descritti nei repertori allegati per ciascuno dei cinque ambiti provinciali. Il Piano (PTPR) ha effettuato ai sensi dell'art. 22 della LR 24/98, la ricognizione e la verifica delle perimetrazioni e dei dispositivi  dei provvedimenti individuativi dei beni di cui al precedente comma anche sulla base di verbali condivisi e sottoscritti, discendenti dall'attività prevista nell'Accordo con il Ministero per i Beni e le attività culturali, trasferendo le perimetrazioni dalla cartografia catastale o IGM 1:25.000 allegata al provvedimento sula CTR 1:10.000.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Le tavole B e i repertori contengono le informazioni di riferimento dei singoli provvedimenti e quelle discendenti dalla ricognizione effettuata in base all'Accordo di cui sopra ...(omissis)... </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Per quanto sopra esposto e come già precisato in precedenza, durante l'attività di copianificazione tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione Lazio, svoltasi come previsto dall'art. 22 della LR 24/98, è stata effettuata la ricognizione e la verifica delle perimetrazioni e dei dispositivi dei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico, tra cui il DM del 22. 05.1985, da cui sono scaturiti verbali condivisi e sottoscritti; in tale occasione il vincolo è stato esteso a tutta la fascia costiera a nord di Roma…. </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Dall' importanza di questo lavoro ricognitivo tra Uffici regionali e Soprintendenza è scaturito quanto previsto dall'art. 7 comma 7 del PTPR ovvero che a decorrere dalla data della pubblicazione dell'adozione del PTPR	(omissis) ... gli elaborati "Beni Paesaggistici" - Tavole B sostituiscono, ai soli fini della individuazione e ricognizione dei beni paesaggistici, le tavole EI ed E3 dei PTP vigenti.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>La verifica ulteriore di questa trasposizione è stata oggetto di un carteggio tra il Comune di Santa Marinella, la Regione Lazio e il Ministero dei Beni e Attività Culturali, iniziato nell'anno 2010 e concluso nel 2013 con la conferma di quanto trasposto nella Tav. B del PTPR in riferimento al vincolo decretato corrispondente al DM. 22.05.1985.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Si riportano di seguito delle note suddette e i rispettivi oggetti in ordine cronologico, reperite dalla scrivente presso gli uffici della Regione Lazio e presso il Comune di Santa Marinella:</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>·	nota del 21.10.2010 risposta della Regione Lazio al Comune di Santa Marinella del 21.10.2010 avente ad oggetto: `Parere in merito all'esclusione dei centri abitati dal regime vincolistico imposto con Decreto Ministeriale benché perimetrati come vincolati su C.T.R. - Comune di Santa Marinella." (cfr. All. 34)</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>·	nota del 08.08.2012 prot. MBAC- SBAP- LAZ_VINCOLI 0022578 risposta del Mibact alla Regione Lazio avente ad oggetto `D.M. 22.05.1985 -Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti la fascia costiera nei comuni di Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia di cui ai Decreti Ministeriali 09.03.57, 14.09.57, 23.05.67, 21.06.69, 26.03.75, 19.06.75." (cfr. All. 35)</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- nota 4.10.2012 della Regione Lazio al Comune di Santa Marinella avente ad oggetto "DM 22.05.1985 -Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti la fascia costiera nei comuni di Santa Mannella, Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia" Nota Soprintendenza trasmissione. (cfr. All. 36)</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- nota del 31.01.2013 della Regione Lazio "Area Pianificazione paesistica e territoriale" al Comune di Santa Marinella avente ad oggetto: "Vincolo fascia costiera nel comune di Santa Mannella D.M. 22 maggio 1985 pubblicato in data 27 luglio 1985 sul supplemento ordinano della G.U. n. 176 Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti la fascia costiera nei comuni di Santa Mannella, Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia- Richiesta chiarimenti circa i provvedimenti assunti dal Comune di Civitavecchia e comunicati a mezzo stampa." (cfr. All. 37) con allegata nota del 16.01.2013 della Regione Lazio al Comune di Civitavecchia `Lavori di valorizzazione e riqualificazione della Marina di Civitavecchia".</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>In conclusione, dalla lettura delle note suddette, si evidenzia l'importanza del parere del 8.08.2012 reso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che conferma la trasposizione del vincolo dettato con il DM del 22.05.1985 sull'elaborato B del PTPR con la seguente motivazione: 'Questa Soprintendenza  ritiene opportuno, al fine di mantenere migliori condizioni di tutela che impediscono la compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico dei territori della fascia costiera dei suddetti Comuni, di confermare quanto disposto dal D.M. 22.05.1985, che integra i decreti in oggetto, per come tali territori sono rappresentati nelle Tavole B18 e B23 del Piano territoriale Paesistico adottato".</corsivo></h:div>
         <h:div>7.3  Parte ricorrente osserva che detto vincolo, nel vietare - fino al 31/12/1985 -  modificazioni dell’assetto del territorio, prevedeva comunque una eccezione relativamente ai  centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti.</h:div>
         <h:div>7.4 	Il Collegio ritiene che in realtà la questione debba essere posta in relazione alla natura dell’atto impugnato, che è un annullamento in autotutela di una sanatoria concessa nell’anno  2013.</h:div>
         <h:div>Ora, l’annullamento in autotutela postula il rilievo di una illegittimità dell’atto precedente secondo il principio del <corsivo>tempus regit actum.</corsivo></h:div>
         <h:div>Nella specie, detta illegittimità sussiste.</h:div>
         <h:div>In primo luogo,  come emerge dai condivisibili chiarimenti forniti nelle note  regionali allegate alla relazione del verificatore, l’apparente contrasto tra l’eccezione testualmente contenuta nel D.M. del 22.5.1985 e l’integrale ricomprensione del territorio in questione nella rappresentazione grafica del P.T.P.R. va risolto in primo luogo rilevando che          detta eccezione  ha carattere dispositivo e concerne la non operatività del temporaneo divieto di edificazione disposto nel 1985.</h:div>
         <h:div>E’ vero, poi, che detta zona non era ricompresa nella graficizzazione allegata al decreto del 1985; e neppure era vincolata sulla base dei decreti precedenti, secondo la ricostruzione effettuata dal  verificatore.</h:div>
         <h:div>Ma  detta graficizzazione  deve intendersi sostituita da quella di cui all’elaborato B del PTPR:  è quindi  decisivo, sotto il profilo normativo, attenersi al disposto dell’art. 7, comma 7 delle Norme del P.T.P.R. che sancisce la prevalenza delle tavole B sugli elaborati precedenti solamente “a decorrere dalla data della pubblicazione dell’adozione del PTPR”, avvenuta il 25.7.2007: quindi anteriormente all’emanazione (nel 2013) del provvedimento di condono successivamente  annullato in autotutela.</h:div>
         <h:div>7.5		Per completezza, il Collegio ritiene di dover esaminare  anche la questione della sussistenza dei vincoli <corsivo>ex lege</corsivo> riguardanti la costa del mare e i corsi delle acque pubbliche, con particolare riferimento alle relative deroghe.  </h:div>
         <h:div>Il verificatore ricorda che ai sensi dell'art. 9 comma 1 delle NTA del PTPR tra i beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge nell'area in esame sono presenti (cfr anche Tav. B del PTPR):</h:div>
         <h:div>a) "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare";</h:div>
         <h:div>c)"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna":</h:div>
         <h:div>Al comma 2 si prevedono le seguenti deroghe (in conformità con la normativa primaria in vigore: art. 142, comma 2, del D.Lgs. n.42/2004), con riferimento alle aree che alla data del 6 settembre 1985:</h:div>
         <h:div>a)	erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1411, come zone territoriali omogenee A e B;</h:div>
         <h:div>b)	erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;</h:div>
         <h:div>c)	nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.</h:div>
         <h:div>Secondo il verificatore, la questione va risolta nei termini che seguono.</h:div>
         <h:div>	L’eccezione di cui alla lettera a) non ricorre, in quanto la zona M3 del Piano Regolatore, destinata a servizi commerciali, considerata   alla luce della sua disciplina sostanziale,  pur avendo caratteristiche tipiche, ad oggi, di una zona B di completamento come da DM 1444/68 (superficie coperta e densità territoriale), risulta disciplinata come zona M3 con indici e parametri non giuridicamente riferibili a quelli di una zona A o B.</h:div>
         <h:div>	L’eccezione di cui alla lettera b) neppure ricorre.</h:div>
         <h:div>Il  Comune di Santa Marinella ha approvato un Piano Pluriennale di Attuazione con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 630 del 25.08.1979 avente ad oggetto 'Programmazione Pluriennale di Attuazione del P.B.G. ai sensi della Legge Regionale n. 35 del 28.07.1978." </h:div>
         <h:div>Ai sensi dell'art. 2 della LR 35/78 è il Comune che stabilisce periodo di efficacia di detto Piano che può variare da 3 a 5 anni. Nel caso di specie il Comune di Santa Marinella al punto A) della Delibera n. 630/79 ha stabilito l'efficacia del piano in 3 anni.</h:div>
         <h:div>Il piano non era quindi vigente  alla data del 6 settembre 1985.</h:div>
         <h:div>Infine non sussistono i presupposti dell’eccezione di  cui alla lettera c), in quanto, a prescindere dalla esatta individuazione della perimetrazione, detta eccezione riguarda solamente i comuni privi di pianificazione urbanistica.</h:div>
         <h:div>Per completezza, il verificatore ha rilevato  - per quanto attiene al corso d’acqua (Fosso ERI) - che lo stesso non è neanche stato sottoposto alla procedura di derubricazione per scarso interesse paesistico, di cui all’art. 142, comma 3, del D. Lgs. n. 42/2004.</h:div>
         <h:div>7.6	Secondo la parte ricorrente, invece, le disposizioni sui vincoli relativi alle “fasce costiere marittime” (art. 5 L.R. 24/98 e art. 33 P.T.P.R.) e ai “corsi delle acque pubbliche” (art. 7 L.R. 24/98 e art. 35 P.T.P.R.) non si applicherebbero nella specie, vertendosi di un’area urbanizzata e classificata dall'art. 27 del Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio come "paesaggio degli insediamenti urbani".</h:div>
         <h:div>La parte  ricorrente richiama al riguardo due disposizioni delle norme tecniche  del P.T.P.R. del Lazio:</h:div>
         <h:div>- l’art.. 33, comma 4,  il quale così dispone: "<corsivo>Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art.  146 e 159 del Codice, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal P. T.P.R., e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e alle "Reti, infrastrutture e servizi", ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 60 delle presenti norme, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili</corsivo>";</h:div>
         <h:div>-  l’art.  35, comma 7, il quale così dispone: "<corsivo>Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art.  146 e 159 del Codice, le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal P. T.P.R., e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e alle "Reti, infrastrutture e servizi", ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 60 delle presenti norme, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili</corsivo>".</h:div>
         <h:div>Ora, l’argomento non può essere condiviso, in quanto dette disposizioni non sono applicabili nella specie: come correttamente rilevato dal verificatore, l'art. 7, comma 4, delle Norme di P.T.P.R. sancisce che “…fino all'approvazione del PTPR resta ferma l'applicazione delle norme dei PTP vigenti; in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR  adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva".  Nel caso in specie le NTA del PTP, al contrario del PTPR, non prevedono alcuna deroga in merito.</h:div>
         <h:div>7.7	La difesa del ricorrente contesta anche un altro profilo delle conclusioni del verificatore, con riferimento all’eccezione di cui all'art. 142, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.42/2004: non avrebbe rilievo, a tal fine, la cessata vigenza del programma pluriennale di attuazione, dovendosi piuttosto tenere conto dell’effettiva attuazione dello stesso alla data del 6 settembre  1985: il verificatore  avrebbe dovuto considerare che   le previsioni di detto Piano, formalmente scaduto,  erano già state concretamente  realizzate a tale data, con conseguente urbanizzazione ed antropizzazione dell'area interessata dall'edificazione dell'immobile di cui è causa.</h:div>
         <h:div>	Il Collegio ritiene corretta in linea di principio la lettura che fa riferimento non tanto alla formale vigenza, quanto piuttosto alla concreta realizzazione del piano pluriennale, che nella specie si estendeva anche alla zona M3 alla stregua della delibera commissariale n. 630/1979.</h:div>
         <h:div>In punto di fatto, tuttavia,  il  ricorrente si limita a far rinvio al certificato di abitabilità dell’immobile e al dato avvenuta urbanizzazione dell’area.</h:div>
         <h:div>Il Collegio ritiene superflui - in ossequio a ovvie esigenze di economia processuale -  ulteriori integrazioni istruttorie sul punto, essendo  è evidente che la rilevata piena vigenza  del vincolo di cui al D.M. 22.5.1985 è da sola sufficiente  per sostenere l’illegittimità del condono edilizio, il quale  non ne ha tenuto conto, ai fini che qui interessano. </h:div>
         <h:div>7.8	Dalle suesposte considerazioni discende l’applicabilità del  criterio, accolto dalla giurisprudenza, che  considera non sanabili in zona vincolata gli abusi diversi da quelli di cui alle tipologie n. 4, 5 e 6, con particolare riferimento alla nuova volumetria residenziale presente sul terrazzo di copertura del fabbricato, che costituisce l’oggetto principale della sanatoria in questione.</h:div>
         <h:div>In punto di diritto, viene in rilievo  in primo luogo l’esegesi dell’art. 32, comma 26, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. dalla L. 24 novembre 2003, n. 326:</h:div>
         <h:div>“<corsivo>26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:  </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio”. </corsivo></h:div>
         <h:div>Detto comma va letto in combinato disposto con le previsioni dell’Allegato 1:</h:div>
         <h:div><corsivo>- Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;  </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio  </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume</corsivo>" </h:div>
         <h:div>Va anzitutto rilevato che nella specie si verte, per quanto attiene alla predetta volumetria, in un caso che  -  come risulta dalla stessa domanda di condono -  va rubricato quantomeno nella tipologia  3.</h:div>
         <h:div>Sono quindi del tutto irrilevanti le questioni prospettabili con riferimento alla previsione di cui al comma 27, lettera d) dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003 e alla conformità urbanistica: esse vengono in rilievo solamente con riferimento a quelle tipologie di abuso astrattamente sanabili in area vincolata e quindi - secondo l'interpretazione accolta da questo Tribunale - non con riferimento a opere  come quelle di cui si discute (cfr. TAR Lazio, sez. II - quater, 6 dicembre 2017, n. 12094; cfr. altresì ex multis 25 ottobre 2017, n. 10673; 24 gennaio 2017, n. 1284).</h:div>
         <h:div>Questa Sezione, con la sentenza 17 aprile 2018, n. 4220, ha ulteriormente confermato il proprio orientamento, anche con riferimento a possibili letture alternative della normativa statale di riferimento, volte a interpretare il comma 26 del menzionato art. 32 nel senso della sanabilità in ambito nazionale degli abusi rientranti nelle tipologie da 1 a 3 nonché di quelli rientranti nelle tipologie dal 4 al 6 nell'ambito degli immobili soggetti ai vincoli di cui all'art. 32 L. 47/1985 (di inedificabilità relativa); mentre gli abusi relativi alle tipologie dal 4 al 6 su aree non soggette ai vincoli di cui all'art. 32 L. 47/1985 sarebbero suscettibili di sanatoria solo se previsto dalla legge regionale e con le modalità e nei limiti dalla stessa previsti.</h:div>
         <h:div>Il Collegio ha ritenuto, al riguardo, che vada invece confermato l'orientamento giurisprudenziale dominante, secondo il quale l'art. 32, comma 26, lettera a), della legge n. 326 del 2003, ha distinto le tipologie di illecito di cui all'allegato 1, numeri da 1 a 3 (opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dal titolo edilizio), per cui è possibile la sanatoria in tutto il territorio nazionale, mentre nelle aree sottoposte a vincolo ha ammesso la sanatoria solo per le "le tipologie di illecito di cui all'allegato 1 numeri 4, 5 e 6", opere di restauro e risanamento conservativo (tipologia 4 e 5), opere di manutenzione straordinaria, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (tipologia 6). In particolare, il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 della legge n. 326 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 agosto 2016 n. 3487; Consiglio di Stato Sez. IV, 16 agosto 2017, n. 4007). Non possono essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1664; 17 marzo 2016 n. 1898, Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813; Consiglio di Stato Sez. IV, 27 aprile 2017, n. 1935).</h:div>
         <h:div>Questa impostazione è stata recepita anche dalla giurisprudenza penale, la quale afferma che il condono edilizio del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2016 n. 40676).</h:div>
         <h:div>Analogamente si è pronunciato il TAR Campania - Napoli sez. III, 7 giugno 2017, n. 3074, che ha richiamato anche la giurisprudenza costituzionale nei seguenti termini:</h:div>
         <h:div>"Inoltre è opportuno osservare che la legge contempla globalmente tutti gli immobili vincolati, tant'è che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che avevano ampliato l'area degli interventi ammessi a sanatoria attribuendo effetto impeditivo della sanatoria ai soli vincoli che comportino inedificabilità assoluta (cfr. Corte cost., 27/2/2009, n. 54; 6/11/2009, n. 290). Per contro altre disposizioni si sono sottratte alla declaratoria di incostituzionalità solo in quanto interpretate in senso coerente con la normativa statale che nel citato art. 32, co. 27, lett d), comprende la salvaguardia anche dei vincoli di inedificabilità relativa (cfr. Corte cost., 10/2/2006, n. 49). </h:div>
         <h:div>Orbene la Corte Costituzionale, con ordinanza 8/5/2009, n. 150, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, co. 26, lett. a), del decreto-legge n. 269 del 2003 nella parte in cui prevede la condonabilità limitata ai soli abusi minori nelle zone sottoposte a vincolo di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985, sulla base della pretesa erroneità, ritenuta dal giudice remittente, dell'interpretazione costantemente seguita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (da ultimo confermata cfr. Cass. pen., sez. III, 26/3/2012, n. 11603)".</h:div>
         <h:div>Questa interpretazione è anche conforme alla Relazione governativa al D.L. n. 269/2003, la quale si esprime nel senso che "... è fissata la tipologia di opere assolutamente insanabili tra le quali si evidenziano ... quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle aree sottoposte ai vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici ... Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi, nelle aree diverse da quelle soggette a vincolo, l'ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento regionale" (cfr. Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2004, n. 37865).</h:div>
         <h:div>Per completezza il Collegio, nel riconoscere che le argomentazioni puramente letterali sono insufficienti a rendere conto del complesso "incastro" delle previsioni risultanti dai commi 26 e 27 dell'art. 32 del D. L. n. 269/2003, con i relativi riferimenti incrociati, ha anche osservato che nella specie occorre comunque dar rilievo alla prioritaria tutela del paesaggio ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, disattendendo ipotesi di lettura meno coerenti con tale aspetto.</h:div>
         <h:div>7.9	 Le censure devono conseguentemente essere disattese.</h:div>
         <h:div>8.	 Va parimenti disatteso il quarto motivo di ricorso, attinente al regime urbanistico che sarebbe applicabile nell’area in questione, trattandosi di un profilo irrilevante alla stregua delle suesposte considerazioni, le quali precludono del tutto il rilascio del condono per questa tipologia di abusi.</h:div>
         <h:div>9.	Con il quinto motivo del ricorso introduttivo, il ricorrente lamenta l’omessa valutazione comparativa degli interessi coinvolti e il lungo tempo trascorso dall’emanazione dell’atto impugnato (data anche l’avvenuta stipulazione di un preliminare di vendita): profili entrambi rilevanti ai sensi dell’art. 21 -  <corsivo>nonies </corsivo>della Legge 7 agosto 1990, n.241.</h:div>
         <h:div>9.1  La censura  è infondata, in quanto:</h:div>
         <h:div>a) l’interesse pubblico al rispetto dei profili vincolistici, che hanno carattere prevalente nel nostro ordinamento, emerge chiaramente dalla lettura dell’atto; 	</h:div>
         <h:div>b) parte ricorrente non ha partecipato al procedimento a seguito della relativa comunicazione di avvio;</h:div>
         <h:div>c) l’annullamento è avvenuto  il 27 novembre 2014, a fronte di un provvedimento adottato il 6 maggio 2013: un tempo che non appare comunque eccessivo data la complessità della fattispecie e l’esigenza di un riesame complessivo originato dalla richiesta del certificato di agibilità    in data 16 ottobre 2013.</h:div>
         <h:div>10. 	  I motivi aggiunti di ricorso hanno ad oggetto  il provvedimento del Comune di Santa Marinella prot. n. 29065 del 22 ottobre 2015 recante il  rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ripristino dello <corsivo>status quo ante</corsivo>, formulata dal ricorrente in conseguenza dell'annullamento d'ufficio impugnato con il ricorso introduttivo.</h:div>
         <h:div>Il provvedimento è motivato con riferimento alla non esistenza, nell’attuale ordinamento, del titolo corrispondente all’autorizzazione edilizia, e alla necessità di presentare un’apposita S:C:I:A..</h:div>
         <h:div>Parte ricorrente sostiene:</h:div>
         <h:div>- con il primo motivo aggiunto, che l’ordinamento consente sempre all’interessato di richiedere l’assenso espresso dell’amministrazione per ragioni di certezza (art. 22, comma 7 del D.P.R. n. 380/2001);</h:div>
         <h:div>- con il secondo motivo aggiunto, la violazione dell’art. 10 - bis della L. n. 241/1990.</h:div>
         <h:div>10.1	Il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnativa proposta con i motivi aggiunti.</h:div>
         <h:div>Infatti il ricorrente ha ottenuto successivamente il permesso di costruire del 12.7.2016 per l’esecuzione dei richiesti lavori di ripristino (che tra l’altro, come accertato dal verificatore, non sono neppure stati effettuati).</h:div>
         <h:div>11.	Occorre ora esaminare il ricorso n. 13785/2014 R.G., col quale parte ricorrente ha richiesto l’accertamento del perfezionamento del silenzio - assenso sulla domanda di rilascio del certificato di agibilità presentata  il 16.10.2013.</h:div>
         <h:div>Il  ricorrente  fa riferimento, sotto il profilo procedimentale,  all’art. 25, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nonché, più in generale, all’applicazione dell'articolo 20, della Legge 7 agosto 1990, n.241.</h:div>
         <h:div>Sotto il profilo sostanziale la pretesa si basa sulla circostanza dell’avvenuto rilascio del condono edilizio e sul richiamo del disposto dell'art. 35, comma 19, della Legge 28 febbraio 1985, n.47, il quale così dispone:"<corsivo>A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, allevata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni</corsivo>".</h:div>
         <h:div>11.1  Il Collegio rileva che  detto presupposto sostanziale è venuto meno a seguito dell’annullamento in autotutela del condono edilizio e della reiezione, alla stregua di quanto precede, dell’impugnazione proposta in questa sede sul punto.</h:div>
         <h:div>Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.</h:div>
         <h:div>12.	Conclusivamente occorre:</h:div>
         <h:div>- respingere il ricorso n. 2015/2026  R.G.  e dichiarare improcedibili i relativi motivi aggiunti;</h:div>
         <h:div>- dichiarare improcedibile il ricorso n. 2014/13785 R.G..</h:div>
         <h:div>13.	Circa la liquidazione del compenso al verificatore, va premesso che attualmente la liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del G.A. avviene mediante l’utilizzo del sistema dei parametri introdotto dal d.m. n. 140 del 2012 e non più in base al sistema tariffario di cui al d.P.R. n. 352 del 1988 e al d.m. 30 maggio 2002, a seguito dell’adozione del d.l. n. 1 del 2012 che ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e tutte le disposizioni che ad esse rinviavano, fornendo la base normativa per l’emanazione di detto d.m. n. 140 del 2012. Tuttavia, secondo condivisa giurisprudenza, il sistema dei parametri non è vincolante per il giudice ed assume solo un valore orientativo, essendo imperniato su criteri soggettivi, oggettivi e funzionali” (Cons. Stato, Sez. V, 21.4.15, n. 2015; v. anche TAR Lazio, Sez. III ter, 2.9.16, n. 9496), sicché “quella lasciata al Giudice è una valutazione sostanzialmente equitativa e rimessa al suo prudente apprezzamento, soprattutto in considerazione del fatto che i parametri indicati dalla fonte normativa impiegata (l’”impegno del professionista” e l’”importanza della prestazione”, di cui all’art. 38 del d.m. n. 140 del 2012), lungi dall’offrire riferimenti numerici certi, richiedono per loro natura un giudizio ampiamente discrezionale”. </h:div>
         <h:div>13.1. Tanto premesso, nel caso di specie, avuto riguardo alla natura e alla complessità della prestazione oltre che al valore della controversia, il compenso va determinato nella misura pari a € 3.800,00 (tremilaottocento/00) oltre agli accessori di legge, e va posto per metà a carico della parte ricorrente e per l’altra metà a carico del Comune di Santa Marinella, detratto l’acconto di € 700,00 (settecento/00)  eventualmente già corrisposto dalla parte ricorrente in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 9671/2017.</h:div>
         <h:div>14. Quanto alle altre spese e competenze processuali, sussistono invece i presupposti per la relativa integrale compensazione fra le parti, avuto riguardo alla complessità della vicenda.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:</h:div>
         <h:div>a) ne dispone la riunione;</h:div>
         <h:div>b)  respinge il ricorso n. 2026/2015 R.G.  e dichiara improcedibili i relativi motivi aggiunti;</h:div>
         <h:div>c) dichiara improcedibile il ricorso n. 13785/2014 R.G..</h:div>
         <h:div>Liquida al verificatore Arch. Maria Sparagna la somma complessiva di € 3.800,00 (tremilaottocento/00), oltre agli accessori di legge.</h:div>
         <h:div>Condanna il ricorrente dott.  Andrea Argiolas e  il Comune di Santa Marinella al pagamento, in favore del verificatore Arch. Maria Sparagna, della somma di € 3.800,00 (tremilaottocento/00), in misura pari al 50% per ciascuno, detratto l’acconto eventualmente già corrisposto dalla parte ricorrente in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 9671/2017, oltre agli accessori come per legge. Compensa le ulteriori spese e competenze dei giudizi riuniti.</h:div>
         <h:div>Manda alla segreteria per la comunicazione alle parti nonché all’Arch. Maria Sparagna, presso la Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI (PEC pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it).</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
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         <dataeluogo norm="18/12/2018"/>
         <sottoscrivente>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Dott. Antonino Onorato</h:div>
            <h:div>Francesco Arzillo</h:div>
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