<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140401820230316113738042" descrizione="" gruppo="20140401820230316113738042" modifica="3/26/2023 7:24:51 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2014" n="04018"/><fascicolo anno="2023" n="05264"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="10683" anno="2014"/><registro n="10715" anno="2014"/></descrittori><file>20140401820230316113738042.xml</file><wordfile>20140401820230316113738042.docm</wordfile><ricorso NRG="201404018">201404018\201404018.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2B\2014\201404018\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Pietro Morabito</firma><data>26/03/2023 19:24:51</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Michelangelo Francavilla</firma><data>25/03/2023 17:10:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/03/2023</dataPubblicazione><ricorso NRG="201410683">201410683\201410683.xml</ricorso><ricorso NRG="201410715">201410715\201410715.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pietro Morabito,	Presidente</h:div><h:div>Michelangelo Francavilla,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Salvatore Gatto Costantino,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dei seguenti atti:</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 4018 del 2014:</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso principale</h:div><h:div>atto prot. n. 114828 del 25/11/13 con cui Roma Capitale, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90, ha comunicato il preavviso di rigetto in ordine all’istanza prot. n. 29253 del 05/05/05 di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 presentata dalla ricorrente;</h:div><h:div>
				</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati in date 22/07/14 e 23/07/14 e depositati il 05/08/14</h:div><h:div>determina n. 791 del 13/05/14 con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza prot. n. 29253 del 05/05/05 di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 presentata dalla ricorrente;</h:div><h:div/><h:div>quanto al ricorso n. 10683 del 2014:</h:div><h:div>determina n. 791 del 13/05/14 con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza prot. n. 29253 del 05/05/05 di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 presentata dalla ricorrente;</h:div><h:div/><h:div>quanto al ricorso n. 10715 del 2014:</h:div><h:div>determina dirigenziale n. 514 del 28/03/14 con cui Roma Capitale ha respinto la richiesta di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 presentata dalla ricorrente in data 26/07/12 con n. 120061846;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>NEI SEGUENTI GIUDIZI RIUNITI:</h:div><h:div>A) ricorso numero di registro generale 4018 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>SAS AGRIRINA di Rinaldi Claudio &amp; C., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Antonino Lo Duca e Francesco Americo che la rappresentano e difendono nel presente giudizio</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati Andrea Camarda e Salvatore Garozzo che la rappresentano e difendono nel presente giudizio</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione nei giudizi di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>B) ricorso numero di registro generale 10683 del 2014, proposto da </h:div><h:div>SAS AGRIRINA di Rinaldi Claudio &amp; C., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Antonino Lo Duca e Francesco Americo che la rappresentano e difendono nel presente giudizio</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati Andrea Camarda e Salvatore Garozzo che la rappresentano e difendono nel presente giudizio</h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>C) ricorso numero di registro generale 10715 del 2014, proposto da </h:div><h:div>SAS AGRIRINA di Rinaldi Claudio &amp; C., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Antonino Lo Duca e Francesco Americo che la rappresentano e difendono nel presente giudizio</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati Andrea Camarda e Salvatore Garozzo che la rappresentano e difendono nel presente giudizio</h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div/><h:div/></controinteressati><intervenienti><h:div/><h:div/></intervenienti></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato il 03/03/14 e depositato il 28/03/14 (giudizio n. 4018/14 R.G.) la s.a.s. Agririna di Rinaldi Claudio &amp; C. ha impugnato l’atto prot. n. 114828 del 25/11/13 con cui Roma Capitale, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90, ha comunicato il preavviso di rigetto in ordine all’istanza prot. n. 29253 del 05/05/05 di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 presentata dalla ricorrente.</h:div><h:div>Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 15/04/14, ha concluso per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Con atto notificato in date 22/07/14 e 23/07/14 e depositato il 05/08/14 la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la determina n. 791 del 13/05/14, con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza prot. n. 29253 del 05/05/05 di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 4624/14 del 24/09/14 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.</h:div><h:div>Con ricorso notificato in date 22/07/14 e 23/07/14 e depositato il 04/08/14 (giudizio n. 10683/14 R.G.) la sas Agririna ha impugnato la determina n. 791 del 13/05/14 con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza prot. n. 29253 del 05/05/05 di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01, già gravata con il ricorso per motivi aggiunti presentato nell’ambito del giudizio n. 4018/14 R.G..</h:div><h:div>Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 25/11/14, ha concluso per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 4625/14 del 24/09/14 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.</h:div><h:div>Con ricorso notificato in date 22/07/14 e 23/07/14 e depositato il 05/08/14 (giudizio n. 10715/14 R.G.) la sas Agririna ha impugnato la determina dirigenziale n. 514 del 28/03/14 con cui Roma Capitale ha respinto la richiesta di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 presentata dalla ricorrente in data 26/07/12 con n. 120061846.</h:div><h:div>Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 25/08/14, ha concluso per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 4626/14 del 24/09/14 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 14/03/23 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>In via pregiudiziale, il Tribunale ritiene di dovere disporre, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva (le parti sono le stesse) ed oggettiva (gli atti impugnati riguardano istanze di sanatoria presentate dalla ricorrente in relazione al medesimo manufatto). </h:div><h:div>Passando all’esame dei singoli giudizi, il Tribunale ritiene che il ricorso n. 4018/14 R.G. sia, in parte, inammissibile per difetto d’interesse e, per il resto, infondato.</h:div><h:div>Con il ricorso principale la s.a.s. Agririna di Rinaldi Claudio &amp; C. impugna l’atto prot. n. 114828 del 25/11/13 con cui Roma Capitale, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90, ha comunicato il preavviso di rigetto in ordine all’istanza prot. n. 29253 del 05/05/05 di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 presentata dalla ricorrente.</h:div><h:div>Il ricorso principale è inammissibile per difetto d’interesse.</h:div><h:div>L’atto ivi impugnato, infatti, è un preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/90 il quale, per la sua natura meramente endoprocedimentale, è inidoneo a ledere l’interesse posto dalla ricorrente a fondamento del gravame.</h:div><h:div>Ne consegue l’inammissibilità del ricorso principale per carenza d’interesse come anche eccepito da Roma Capitale nella memoria depositata il 10/02/23 (da ciò la superfluità dell’avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a.).</h:div><h:div>Con il ricorso per motivi aggiunti notificato in date 22/07/14 e 23/07/14 e depositato il 05/08/14 la sas Agririna impugna la determina n. 791 del 13/05/14, con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza prot. n. 29253 del 05/05/05 di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 per la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 167 d. lgs. n. 42/04, della dichiarazione circa la legittimità delle preesistenze, della dichiarazione ex art. 481 c.p. del professionista incaricato circa la doppia conformità dei manufatti, della certificazione comprovante il non asservimento del lotto e della verifica degli indici del Piano Territoriale Paesistico Regionale prevista per il Paesaggio Agrario di Rilevante Valore.</h:div><h:div>Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile ed infondato.</h:div><h:div>Con due censure, tra loro connesse, la ricorrente prospetta:</h:div><h:div>1)  la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 18 l. n. 241/90 e 20 d.p.r. n. 380/01, la violazione del principio di buon andamento e leale collaborazione nonché eccesso di potere sotto vari profili ed invalidità derivata in quanto il gravato diniego, emesso a distanza di oltre nove anni dalla presentazione dell’istanza, non avrebbe considerato le motivazioni della sentenza n. 1909/13 del Consiglio di Stato e, comunque, sarebbe esso stesso privo di idonea motivazione. Inoltre, Roma Capitale non avrebbe comunicato l’avvio del procedimento e il nominativo del responsabile del procedimento, non avrebbe consentito alla ricorrente di partecipare e non avrebbe acquisito d’ufficio la documentazione ritenuta mancante come sarebbe stato suo onere ex art. 18 l. n. 241/90 (PRIMA DOGLIANZA);</h:div><h:div>2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.p.r. n. 380/01, l’eccessiva durata del procedimento, la violazione dei principi di buon andamento e collaborazione, l’illegittimità derivata e l’eccesso di potere sotto vari profili in quanto il gravato diniego avrebbe dovuto tenere conto della disciplina giuridica ed urbanistica esistente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria, risalente al 09/05/05. In quest’ottica, il Consiglio di Stato avrebbe attribuito rilevanza alla ctu depositata nel procedimento penale ove si evidenzierebbe che i manufatti sarebbero conformi all’art. 70 NTA del PRG e che avrebbero ricevuto il parere favorevole della Commissione P.A.M.A. (Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo) ex artt. 70 PRG e 51 l.r. n. 38/99. Con particolare, riferimento alle circostanze ostative opposte dal Comune, parte ricorrente, in particolare, prospetta che:</h:div><h:div>a) nel momento in cui è stata presentata l’istanza di sanatoria, il testo allora vigente dell’art. 167 d. lgs. n. 42/04 non prevedeva il deposito dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, adempimento introdotto solo con l’art. 27 d. lgs. n. 157/06. All’epoca la ricorrente avrebbe presentato l’unico documento richiesto, ovvero il Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo mentre l’art. 41 NTA, richiamato da Roma Capitale, sarebbe entrato in vigore solo nel 2007 con l’adozione delle delibere del Consiglio regionale n. 556 del 25/07/07 e n. 1025 del 21/12/07, successive alla presentazione della domanda di sanatoria;</h:div><h:div>b) la mancata dimostrazione della legittimità delle preesistenze e dello stato dei luoghi sarebbe smentita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1909/13;</h:div><h:div>c) la dichiarazione del professionista ex art. 481 c.p. circa la doppia conformità dei manufatti oggetto di sanatoria non sarebbe necessaria in quanto la normativa vigente al momento dell’esecuzione delle opere e della presentazione dell’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 sarebbe la stessa;</h:div><h:div>d) con l’istanza di sanatoria la ricorrente si sarebbe impegnata a non modificare la destinazione d’uso dell’area e all’asservimento dei fabbricati all’attività agricola del fondo di talché tale circostanza non sarebbe ostativa ai fini del rilascio del titolo edilizio;</h:div><h:div>e) la verifica degli indici previsti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale per il “paesaggio agrario di rilevante valore” non sarebbe necessaria stante la sopravvenienza del vincolo paesaggistico rispetto alla data di presentazione della domanda di sanatoria (SECONDA DOGLIANZA).</h:div><h:div>I motivi sono inammissibili ed infondati.</h:div><h:div>Con la sentenza n. 1909/13 il Consiglio di Stato ha annullato la determinazione dirigenziale del 28/10/09, reiettiva dell’istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente, evidenziando che:</h:div><h:div>- “<corsivo>la particolare procedura di cui al comma 6 dell’articolo 1 della l. 443 del 2001 nel caso di specie seguita dalla società appellante (c.d. ‘superDIA’) non avrebbe potuto comunque consentire di realizzare gli interventi all’origine dei fatti di causa (si tratta della ristrutturazione di due pregresse tettoie agricole con parziale tamponatura dei lati dei manufatti ed oggettivo incremento di cubatura complessiva)</corsivo>”;</h:div><h:div>- la determinazione dirigenziale del 28/10/09 reiettiva dell’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 del 09/05/05, presentata dalla ricorrente, si fondava sui seguenti tre profili motivazionali:</h:div><h:div>1) in primo luogo, il Comune ha rilevato la “<corsivo>mancata dimostrazione della legittimità della preesistenza in quanto gli atti legali, atto notorio (prot. N. 29253/05) e atto d’obbligo (prot. N. 42965/07) contenuti nella consistenza documentale, successivamente esibita, sono contraddittori tra di loro, né la preesistenza trova riscontro nei quattro successivi nuovi tipi degli elaborati grafici presentati, in quanto nell’elaborato a corredo della domanda originale viene richiesta la sanatoria di due capannoni, risultanti dalla trasformazione di due tettoie, che a loro volta costituiscono lo stato ante operam di una successiva trasformazione contraddetta a sua volta dalla documentazione fotografica allegata al protocollo originario e dalla perizia giurata prot. N. 42965/07</corsivo>”; </h:div><h:div> 2) in secondo luogo, vi sarebbero “<corsivo>discordanze grafiche delle altezze relative alle sezioni dei due manufatti</corsivo>”;</h:div><h:div>3) in terzo luogo, rileverebbe la “<corsivo>mancata accettazione dell’incarico da parte del progettista, pur designato dalla proprietà nella nota prot. n. 77566/08</corsivo>”;</h:div><h:div>- le tre circostanze poste da Roma Capitale a fondamento del gravato diniego di sanatoria erano da ritenersi insussistenti ed infondate il che ha comportato l’annullamento dell’atto in esame “<corsivo>per non avere indicato ragioni effettivamente ostative al rilascio del richiamato accertamento di conformità</corsivo>…<corsivo>fatti salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione”.</corsivo></h:div><h:div>Il vincolo conformativo derivante dalla statuizione del Consiglio di Stato deve, pertanto, essere individuato in riferimento ai vizi ritenuti sussistenti e al dispositivo della sentenza di appello.</h:div><h:div>Deve, in proposito, escludersi, come, invece, prospetta parte ricorrente, che dalla sentenza di secondo grado derivi l’obbligo di Roma Capitale di rilasciare il permesso di costruire in sanatoria dal momento che l’annullamento giurisdizionale fa retrocedere il procedimento al momento in cui è stato emanato l’atto impugnato e non preclude all’amministrazione di rivalutare la fattispecie, come desumibile dall’inciso con cui la sentenza fa salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, con l’unico vincolo derivante dal giudicato di non potere ritenere come ostative le tre circostanze stigmatizzate dal Consiglio di Stato.</h:div><h:div>Pertanto, l’amministrazione aveva il potere di riesaminare l’istanza di sanatoria del 09/05/05 come desumibile dal dispositivo della sentenza n. 1909/13 del Consiglio di Stato e dall’orientamento giurisprudenziale (formatosi prima delle modifiche all’art. 10 bis l. n. 241/90, inapplicabili <corsivo>ratione temporis</corsivo> alla fattispecie, introdotte dal d.l. n. 76/2020 secondo cui, “<corsivo>in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato</corsivo>”) fautore della teoria del c.d. “<corsivo>one shot temperato</corsivo>” secondo cui, nel caso di annullamento di un provvedimento di diniego, l’amministrazione ha l’obbligo di riesaminare la vicenda nella sua interezza con ciò implicitamente consentendo il riesame dell’istanza ovviamente nel rispetto dei limiti derivanti dal giudicato di annullamento (per questa impostazione Cons. Stato n. 3480/22, n. 140/19, n. 660/17).</h:div><h:div>Ciò posto, il Tribunale non ritiene di potere condividere l’impostazione di parte ricorrente allorché prospetta che, ai fini della decisione in ordine alla domanda di sanatoria del 09/05/05, sia irrilevante il vincolo paesaggistico entrato in vigore nel 2007 a seguito delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 556 del 25/07/07 e n. 1025 del 21/12/07 in quanto, a detta della sas Agririna, dovrebbe farsi riferimento al quadro giuridico e fattuale esistente al momento di presentazione della domanda di sanatoria del 09/05/05.</h:div><h:div>Dalla disciplina del d.p.r. n. 380/01 emerge che il rilascio del titolo edilizio è subordinato all’esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento dell’adozione dell’atto e non della domanda del privato; in questo senso depone l’art. 12 comma 1 d.p.r. n. 380/01 secondo cui “<corsivo>il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente</corsivo>” laddove, ovviamente, il termine “<corsivo>vigente</corsivo>” deve intendersi riferito alla data di rilascio del titolo edilizio.</h:div><h:div>Il richiamo della ricorrente al disposto dell’art. 36 d.p.r. n. 380/01, secondo cui la sanatoria deve essere rilasciata “<corsivo>se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda</corsivo>”, non corrobora la tesi per cui il quadro giuridico e urbanistico da tenere presente ai fini del rilascio del titolo sia quello esistente al momento della domanda e non già del rilascio del titolo e ciò per un duplice ordine di ragioni:</h:div><h:div>a) la doppia conformità, come configurata dall’art. 36 d.p.r. n. 380/01, costituisce un presupposto di ammissibilità della domanda ma non giustifica l’irrilevanza delle sopravvenienze fino al rilascio del titolo;</h:div><h:div>b) nel sistema “<corsivo>fisiologico</corsivo>” dell’art. 36 d.p.r n. 380/01 non vi è un significativo iato temporale tra presentazione della domanda e rilascio del titolo che deve intervenire nel termine di sessanta giorni pena il verificarsi del silenzio rigetto previsto dal comma 3 della disposizione. Nella fattispecie, invece, la decisione dell’amministrazione interviene a distanza di anni dalla presentazione dell’istanza.</h:div><h:div>Per quanto concerne specificamente il vincolo paesaggistico sopravvenuto (ipotesi che ricorre nella fattispecie), la giurisprudenza ne ha sempre ritenuto la rilevanza, ai fini della sanatoria, non potendo il vincolo sopravvenuto restare senza conseguenze sul piano giuridico, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente l'onere procedimentale di acquisire il prescritto parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo in ordine all'assentibilità della domanda di sanatoria (in questo senso Cons. Stato n. 6671/22, n. 7055/19, n. 2297/15, n. 5025/14).</h:div><h:div>In quest’ottica, l’Adunanza Plenaria ha evidenziato che “<corsivo>la cura del pubblico interesse, in che si concreta la pubblica funzione, ha come sua qualità essenziale la legalità: è la legge che attribuisce la funzione e ne definisce le modalità di esercizio, anche attraverso la definizione dei limiti entro i quali possono ricevere attenzione gli altri interessi, pubblici e privati, con i quali l'esercizio della funzione interferisce. Compito, questo, per altro, che nessun'altra norma può svolgere se non quella vigente al tempo in cui la funzione si esplica ("tempus regit actum"). Ne consegue che la pubblica Amministrazione, sulla quale a norma dell'art. 97 Cost. incombe più pressante l'obbligo di osservare la legge, deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone</corsivo>” e da ciò ha dedotto la rilevanza del vincolo sopravvenuto alla domanda di condono presentata ex l. n. 47/85 (Adunanza Plenaria n. 20/99).</h:div><h:div>Parte ricorrente giustifica la pretesa all’applicazione della normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 con il richiamo all’effetto retroattivo ed eliminatorio derivante dal giudicato di annullamento formatosi sulla sentenza n. 1909/13 del Consiglio di Stato.</h:div><h:div>Senonché, come condivisibilmente evidenziato da Roma Capitale, il vincolo paesaggistico del 2007 rileva come fatto sopravvenuto ostativo all’esecuzione del giudicato in virtù del noto principio per cui l'esecuzione del giudicato trova limiti “<corsivo>nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima</corsivo>” (Adunanza Plenaria n. 11/16, n. 2/16, n. 4/15, n. 2/13, n. 13/08, n. 2/98).</h:div><h:div>In quest’ottica, con la sentenza n. 9/08 l’Adunanza Plenaria ha ritenuto rilevante, in senso ostativo all’esecuzione del giudicato di annullamento, la disciplina urbanistica sopravvenuta all’adozione del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere che, ai fini della rivalutazione della domanda di sanatoria del 09/05/05 conseguente all’annullamento disposto dalla sentenza n. 1909/13 del Consiglio di Stato, l’amministrazione avrebbe dovuto tener conto del vincolo paesaggistico sopravvenuto.</h:div><h:div>Ne consegue che la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 167 d. lgs. n. 42/04 e l’omesso deposito dell’attestazione ex art. 481 c.p. del professionista incaricato circa la doppia conformità dell’intervento costituiscono circostanze che, di per sé sole, giustificano la reiezione dell’istanza di sanatoria disposta con la determinazione dirigenziale n. 791 del 13/05/14.</h:div><h:div>Ciò comporta l’inaccoglibilità delle ulteriori censure articolate dalla ricorrente in quanto:</h:div><h:div>- i vizi procedimentali, oggetto della prima doglianza, non determinano l’annullamento dell’atto impugnato, in ossequio a quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90, stante la correttezza sostanziale e la natura vincolata dello stesso;</h:div><h:div>- le contestazioni circa l’illegittimità dell’efficacia preclusiva attribuita dall’amministrazione alla mancata dimostrazione della legittimità della preesistenza e al mancato impegno a non modificare la destinazione d’uso dell’area e all’asservimento dei fabbricati risultano inammissibili, per carenza d’interesse, data la natura plurimotivata dell’atto impugnato e l’autosufficienza, ai fini della legittimità del diniego di sanatoria, degli altri profili motivazionali (relativo alla sopravvenienza del vincolo paesaggistico e alla mancata attestazione del progettista circa la doppia conformità) in precedenza ritenuti legittimi.</h:div><h:div>Il Tribunale rileva che parte ricorrente alle pagine 24-26 del ricorso per motivi aggiunti, nel paragrafo “<corsivo>risarcimento del danno subito</corsivo>” prospetta genericamente un danno riferibile alla violazione del buon andamento dell’azione amministrativa nella fattispecie ricondotta alla durata del procedimento; tale danno, per altro, è da parte ricorrente qualificato anche come indennizzo ex art. 28 d.l. n. 69/03 e ristoro ex art. 114 comma 4 d. lgs. n. 104/10.</h:div><h:div>Nell’epigrafe e nelle conclusioni dell’atto introduttivo così come nel paragrafo “risarcimento del danno subito” manca, però, una specifica domanda di parte ricorrente alla condanna di Roma Capitale al pagamento di tali somme; ne consegue che nessuna statuizione deve, in merito, essere emessa.</h:div><h:div>Solo per esigenza di completezza il Tribunale rileva che:</h:div><h:div>- parte ricorrente, benché onerata ex art. 2697 c.c., non ha dedotto nè tanto meno comprovato alcuna voce di danno;</h:div><h:div>- non sussistono i presupposti per l’indennizzo da ritardo ex art. 28 d.l. n. 69/13 in quanto la disposizione è applicabile solo dopo la sua entrata in vigore laddove, in sede di riedizione del procedimento conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato, nessun significativo ritardo si è verificato;</h:div><h:div>- l’art. 114 comma 4 d. lgs. n. 104/10 è inapplicabile alla fattispecie mancando, alla luce di quanto detto, un ingiustificato ritardo o violazione nell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1909/13 del giudice di appello.</h:div><h:div>Per questi motivi il ricorso n. 4018/14 R.G. è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.</h:div><h:div>Con ricorso notificato in date 22/07/14 e 23/07/14 e depositato il 04/08/14 (giudizio n. 10683/14 R.G.) la sas Agririna impugna la determina n. 791 del 13/05/14 con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza prot. n. 29253 del 05/05/05 di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01, già gravata con il ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del giudizio n. 4018/14 R.G..</h:div><h:div>Il ricorso n. 10683/14 R.G. è inammissibile ed infondato.</h:div><h:div>A prescindere da ogni valutazione circa l’ammissibilità di un ricorso concernente il medesimo atto già impugnato con ricorso per motivi aggiunti in un diverso giudizio, il Tribunale rileva che il ricorso n. 10683/14 R.G. ha ad oggetto il medesimo atto e le medesime censure già oggetto del ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio n. 4018/14 R.G.; per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso n. 10683/14 R.G. si rinvia, pertanto, a quanto in precedenza evidenziato.</h:div><h:div>Con ricorso notificato in date 22/07/14 e 23/07/14 e depositato il 05/08/14 (giudizio n. 10715/14 R.G.) la sas Agririna impugna la determina dirigenziale n. 514 del 28/03/14 con cui Roma Capitale ha respinto la richiesta di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 presentata dalla ricorrente in data 26/07/12 con n. 120061846.</h:div><h:div>Il ricorso n. 10715/14 R.G. è inammissibile ed infondato. </h:div><h:div>Il gravato diniego di sanatoria è stato emesso sulla base delle medesime motivazioni in virtù delle quali la determina n. 791 del 13/05/14 ha respinto l’istanza prot. n. 29253 del 05/05/05 di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 (mancanza dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 167 d. lgs. n. 42/04, della dichiarazione circa la legittimità delle preesistenze, della dichiarazione ex art. 481 c.p. del professionista incaricato circa la doppia conformità dei manufatti, della certificazione comprovante il non asservimento del lotto e della verifica degli indici del Piano territoriale Paesistico Regionale prevista per il Paesaggio Agrario di Rilevante Valore).</h:div><h:div>La stessa ricorrente afferma che la domanda in sanatoria del 26/07/12 ha ad oggetto i medesimi fabbricati e le stesse opere oggetto dell’istanza del 09/05/05 (pag. 11 dell’atto introduttivo e nota del 14/01/14 allegata al ricorso sub 29).</h:div><h:div>Sulla base di detto presupposto nel ricorso n. 10715/14 R.G. sono proposte le medesime censure già articolate con i precedenti gravami per la cui inammissibilità ed infondatezza il Tribunale rinvia a quanto in precedenza esplicitato.</h:div><h:div>La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese dei tre giudizi riuniti il cui importo viene liquidato come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo i giudizi riuniti, così provvede:</h:div><h:div>1) dispone la riunione dei giudizi in epigrafe indicati;</h:div><h:div>2) dichiara, in parte, inammissibile e, per il resto, respinge il ricorso n. 4018/14 R.G. secondo quanto indicato in motivazione;</h:div><h:div>3) condanna la ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del giudizio n. 4018/14 R.G. il cui importo liquida in euro duemila/00, oltre accessori di legge;</h:div><h:div>4) dichiara, in parte, inammissibile e, per il resto, respinge il ricorso n. 10683/14 R.G. secondo quanto indicato in motivazione;</h:div><h:div>5) condanna la ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del giudizio n. 10683/14 R.G. il cui importo liquida in euro duemila/00, oltre accessori di legge;</h:div><h:div>6) dichiara, in parte, inammissibile e, per il resto, respinge il ricorso n. 10715/14 R.G. secondo quanto indicato in motivazione;</h:div><h:div>7) condanna la ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del giudizio n. 10715/14 R.G. il cui importo liquida in euro duemila/00, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Michelangelo Francavilla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>