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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20141033520160921153934527" descrizione="" gruppo="20141033520160921153934527" modifica="28/09/2016 12:27:10" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2014" n="10335"/><fascicolo anno="2016" n="10049"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20141033520160921153934527.xml</file><wordfile>20141033520160921153934527.docm</wordfile><ricorso NRG="201410335">201410335\201410335.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2014\201410335\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Carmine Volpe</firma><data>28/09/2016 12:27:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ivo Correale</firma><data>24/09/2016 19:50:33</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/10/2016</dataPubblicazione><classificazione>101<nuova>101</nuova><ereditata>101</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Carmine Volpe,	Presidente</h:div><h:div>Ivo Correale,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Roberta Cicchese,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1) quanto al ricorso:</h:div><h:div>- del D.P.R. 23 maggio 2014, pubblicato in G.U. n. 152 del 10 giugno 2014, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS- e la nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune; </h:div><h:div>- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare: </h:div><h:div>della delibera del 22 maggio 2014, non comunicata, con la quale è stato deciso dal Consiglio dei Ministri lo scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS-; </h:div><h:div>della proposta del Ministro dell’Interno del 21 maggio 2014 allegata al surrichiamato D.P.R., con la quale si proponeva lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di -OMISSIS-; </h:div><h:div>della Relazione della Prefettura di Catanzaro-Ufficio Territoriale di Governo e dei relativi allegati, allegata alla citata proposta del Ministero dell’Interno, di cui costituisce parte integrante; </h:div><h:div>della relazione della Commissione d’accesso, non comunicata, e dei relativi allegati; </h:div><h:div>del Decreto del Prefetto di Catanzaro del 24 maggio 2014, non comunicato, recante sospensione del Consiglio Comunale di -OMISSIS- e affidamento della gestione provvisoria alla Commissione straordinaria; </h:div><h:div>2) quanto ai motivi aggiunti:</h:div><h:div>- del decreto del Prefetto di Catanzaro n. 36897 del 12 aprile 2016 nella parte in cui sono stati convocati per domenica 5 giugno 2016 i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del consiglio comunale di -OMISSIS-;</h:div><h:div>e di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10335 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Mario Sanino C.F. SNNMRA38E03H501M, Bruno Ganino C.F. GNNBRN59T11D253X, Salvatore Staiano C.F. STNSVT56P28D976F e Carlo Celani, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;  </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, Commissione Straordinaria per la Gestione del Comune di -OMISSIS-, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati><h:div>Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catanzaro e Commissione Straordinaria per la Gestione del Comune di -OMISSIS-, con la relativa documentazione;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria di questa Sezione n. 15511/2014 del 16.6.2014;</h:div><h:div>Viste le ordinanze collegiali istruttorie di questa Sezione n. 7591/2015 del 27.5.2015 e n.  13732/2015 del 4.12.2015;</h:div><h:div>Visto il decreto cautelare monocratico presidenziale n. 2659/2016 del 20.5.2016;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2898/2016 del 31.5.2016;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del 20 luglio 2016 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, i sig.ri -OMISSIS- - quali, rispettivamente, Sindaco e consiglieri comunali di maggioranza del Comune di -OMISSIS-, insediatisi a seguito delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013 - chiedevano l’annullamento del D.P.R. 23 maggio 2014 con il quale era stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune, sulla base della proposta del Ministro dell’interno e della relativa relazione prefettizia. </h:div><h:div>Il Sindaco era al suo secondo mandato consecutivo (dal 2008) mentre un rilevante numero di amministratori eletti nel 2013 era stato pure presente, a diverso titolo, nella precedente compagine elettorale.</h:div><h:div>In sintesi, alla base del disposto scioglimento vi era l’assunto secondo cui le azioni amministrative poste in essere in sei anni di attività (dal 2008 al 2013) sarebbero state indirizzate a favorire, direttamente o indirettamente, esponenti delle organizzazioni criminali e loro affiliati, tenendo anche conto che il Sindaco era stato indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, aveva precedenti di polizia e risultava avere avuto nella campagna elettorale il sostegno di imprenditori collegati ad esponenti di ambienti “impraticabili”, secondo la ricostruzione di cui ad ordinanza di custodia cautelare.</h:div><h:div>Premesso ciò, i ricorrenti, evidenziando comunque di non conoscere con puntualità l’“iter” logico seguito dall’Amministrazione per pervenire alla determinazione impugnata, non essendo disponibili in versione integrale tutti gli atti istruttori posti alla sua base, deducevano quanto segue.</h:div><h:div>“<corsivo>I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, d. lgs. n. 267 /2000; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare sviamento, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità.</corsivo>”</h:div><h:div>Lo scioglimento del Consiglio comunale era illegittimo, non sussistendo i presupposti previsti dalla legge per l’adozione di un provvedimento di tale gravità, secondo i fondamenti in merito riconducibili a pronunce della Corte costituzionale e del giudice amministrativo legate alla “nuova” formulazione dell’art. 143 TUEL, che chiede l’individuazione di elementi “concreti, univoci e rilevanti” e non più meri elementi “semplici” indiziari, in uno sfondo peraltro nel caso di specie disegnato su travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.</h:div><h:div>“<corsivo>II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, d.lgs. n. 267/2000; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare sviamento, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità</corsivo>.”</h:div><h:div>I fatti posti a fondamento del provvedimento erano inidonei a configurare gli elementi “concreti, univoci e rilevanti” che la norma impone siano accertati. La riprova era in tutta l’attività, debitamente indicata, svolta dalla compagine amministrativa insediatasi nell’aprile 2008, che aveva lavorato per risollevare il Comune dalla grave situazione in cui versava al momento dell’elezione della nuova compagine di governo territoriale, anche sotto un profilo amministrativo-contabile.</h:div><h:div>“<corsivo>III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, d.lgs. n. 267/2000; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare sviamento, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità</corsivo>.”</h:div><h:div>Il processo penale presso il Tribunale di Catanzaro a carico del Sindaco, in relazione all’operazione “Free Boat Itaca”, era ancora in corso ed era stato chiesto dai suoi legali il rito abbreviato. Inoltre, non era stato dimostrato che l’appoggio elettorale da parte di ambienti legati alla malavita organizzata in favore del Sindaco era accompagnato da una “contropartita” specifica e concreta al fine di ritenere il rafforzamento di una specifica organizzazione criminale. Erano poi assenti “favoritismi” specifici verso esponenti della criminalità organizzata. </h:div><h:div>“<corsivo>IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, d.lgs. n. 267/2000; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare sviamento, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità.</corsivo>”</h:div><h:div>Illegittimamente è stato attribuito rilievo ad elementi che non ne assumevano alcuno in relazione alla fattispecie contestata, in quanto assolutamente non idonei a dimostrare o a provare (neanche in via indiziaria) il collegamento ovvero il condizionamento della criminalità organizzata.</h:div><h:div>“<corsivo>V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, d. lgs. n. 267/2000 – Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare sviamento, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità.</corsivo>”</h:div><h:div>Mettendo a confronto i fatti denunciati dalla Commissione d’accesso con tutte le molteplici attività favorevoli allo sviluppo del Comune, poste in essere dalla disciolta “amministrazione -OMISSIS-”, si evinceva l’importanza e la prevalenza di queste ultime.</h:div><h:div>In più, i singoli addebiti mossi nei confronti dei ricorrenti non trovavano riscontri e non erano agli stessi imputabili.</h:div><h:div>“<corsivo>VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, d.lgs. n. 267/2000; violazione e falsa applicazione art. 4, d.lgs. n. 165/2001 e artt. 88 e 107, d.lgs. n. 267/2000; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare sviamento, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità</corsivo>.”</h:div><h:div>Nel provvedimento impugnato non vi era alcuna considerazione dell’autonomia degli organi professionali dell’Amministrazione rispetto a quelli politici. Si ascriveva, infatti, la responsabilità della situazione di gestione (ammesso che tale situazione fosse effettivamente criticabile) e dei relativi atti all’organo politico mentre la stessa, in virtù del principio della separazione dei poteri, era addebitabile all’apparato amministrativo.</h:div><h:div>Con successiva memoria depositata il 30 aprile 2015, parte ricorrente affermava che il Sindaco, sottoposto a procedimento penale, era stato assolto, perché “il fatto non sussiste”, dal Tribunale di Catanzaro, con dispositivo del 24 marzo 2015, in relazione all’imputazione per “concorso esterno in associazione di tipo mafioso”.</h:div><h:div>Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe con atto di mera forma, cui seguiva una memoria illustrativa.</h:div><h:div>Con l’ordinanza presidenziale in epigrafe erano disposti incombenti istruttori e, all’udienza del 2 dicembre 2015, preceduta da ulteriori memorie delle parti, la causa era trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>Con la prima ordinanza istruttoria in epigrafe, questa Sezione disponeva il rinnovo del già disposto incombente istruttorio, in ragione del mancato deposito, nelle more, della motivazione di detta sentenza del Tribunale di Catanzaro e l’incombente era reiterato con la seconda ordinanza collegiale, che fissava anche nuova udienza di merito.</h:div><h:div>Acquisita in atti tale copia integrale, i ricorrenti proponevano rituali motivi aggiunti, aventi ad oggetto la domanda di annullamento, previa sospensione, del decreto del Prefetto di Catanzaro indicato in epigrafe, nella parte in cui erano convocati per domenica 5 giugno 2016 i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del consiglio comunale di -OMISSIS-.</h:div><h:div>In sintesi, i ricorrenti lamentavano quanto segue.</h:div><h:div>“<corsivo>I. Illegittimità derivata.”</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>L’indizione delle elezioni era direttamente collegata al precedente provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, per cui l’illegittimità di tale provvedimento – come illustrata nei motivi di ricorso – doveva portare al conseguenziale annullamento del provvedimento in epigrafe, con rientro in carica dei precedenti organi fino alla naturale scadenza del 2018.</h:div><h:div><corsivo>“II. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 267/2000, artt. 143 ss. della l. 18.6.1991, n. 141. Violazione e falsa applicazione del d.m. 8.4.2016. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria, ingiustizia e illogicità manifesta, travisamento dei fatti.”</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Secondo i ricorrenti, il provvedimento impugnato era anche illegittimo per vizi propri.</h:div><h:div>Risultava, infatti, che il D.P.R., con cui era anche nominata la Commissione prefettizia in seguito allo scioglimento, era stato pubblicato il 10.6.2014 e la durata della stessa era fissata in diciotto mesi, con scadenza quindi il 10.12.2015, nella seconda parte dell’anno solare. Sulla base di ciò, ai sensi dell’art. 143, comma 10, TUEL, le elezioni dovevano tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre mentre erano state fissate per il 5 giugno.</h:div><h:div>Qualora fosse considerata la circostanza della concessione di una proroga biennale, la data del 5 giugno si palesava ugualmente illegittima, in quanto la scadenza sarebbe slittata al 10.6.2016, comunque in data posteriore a quella del 24 febbraio che l’art. 2 della l. n. 182/1991 fissa come discrimine per individuare l’applicabilità o meno delle medesime condizioni di svolgimento previste nell’art. 1, con la conseguenza che le elezioni nel Comune di -OMISSIS- si sarebbero dovute svolgere il prossimo anno.</h:div><h:div>“<corsivo>III. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 267/2000, artt. 143 ss. della l. 18.6.1991, n. 141. Violazione e falsa applicazione del d.m. 8.4.2016. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria, ingiustizia e illogicità manifesta, travisamento dei fatti</corsivo>.”</h:div><h:div>I ricorrenti lamentavano la circostanza per la quale il Sindaco era stato dichiarato incandidabile, ai sensi dell’art. 143, comma 11, TUEL, a causa dello scioglimento contestato e le elezioni erano state indette senza attendere l’esito del presente giudizio, in cui potevano essere ben riconosciute le sue ragioni, anche alla luce dell’intervenuta sentenza penale di assoluzione nella sua integralità.</h:div><h:div>In prossimità della camera di consiglio collegiale, anticipata a data anteriore a quella del 5 giugno 2016 in virtù del provvedimento presidenziale in epigrafe con il quale era rigettata la relativa domanda ex art. 56 c.p.a., le parti pubbliche depositavano memoria illustrativa a confutazione delle tesi dei ricorrenti.</h:div><h:div>Con l’ordinanza cautelare pure in epigrafe richiamata la domanda cautelare era respinta e la causa era trattenuta poi in decisione alla pubblica udienza del 20 luglio 2016.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il Collegio, prima di affrontare in dettaglio la fattispecie al suo esame, ritiene opportuno sintetizzare i principi generali applicabili in materia, come desumibili dalla giurisprudenza (più recente rispetto a quella richiamata nel primo motivo di ricorso).</h:div><h:div>Valga per tutti quanto precisato dal Consiglio di Stato (Sez. III, 24.4.15, n. 2054), secondo cui lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose costituisce una misura straordinaria di prevenzione (Corte Cost. n. 103/1993), che l'ordinamento ha apprestato per rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell'autogoverno locale (Cons. Stato, Sezione III, 28.5.13, n. 2895); esso si basa sull'accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata e tale misura non ha natura di provvedimento “sanzionatorio” (Cons. Stato, Sez. III, n. 26.9.14, n. 4845), non avendo finalità repressive nei confronti di singoli, ma ha lo scopo fondamentale di salvaguardare la funzionalità dell’amministrazione pubblica.</h:div><h:div>Il D.P.R. con il quale è disposto lo scioglimento e la relazione ministeriale di accompagnamento, costituiscono, quindi, atti di “alta amministrazione”, perché orientati a determinare ugualmente la tutela di un interesse pubblico, legato alla prevalenza delle azioni di contrasto alle c.d. “mafie” rispetto alla conservazione degli esiti delle consultazioni elettorali (Cons. Stato, Sez. III, n. 2895/13 cit.).</h:div><h:div>In relazione agli elementi sulla base dei quali può essere disposto il provvedimento di scioglimento ex art. 143 TUEL, le vicende che ne costituiscono il presupposto devono essere considerate “nel loro insieme”, non atomisticamente, e devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento “mafioso” (in termini: Cons. Stato, Sez. VI, 10.3.11, n. 1547).</h:div><h:div>Ne consegue che assumono rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere - nel loro insieme - plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (tra cui, in misura non esaustiva: vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni) e ciò pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale o per l’adozione di misure individuali di prevenzione (Consiglio di Stato, Sez. III, 2.7.14, n. 3340).</h:div><h:div>La norma di cui all'art. 143 cit., quindi, consente l’adozione del provvedimento di scioglimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se – come detto - di livello inferiore rispetto a quello che legittima l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 6.3.12, n. 1266).</h:div><h:div>Nell’esercizio del potere di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, trovano perciò giustificazione i margini, particolarmente estesi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l’Amministrazione statale nel valutare gli elementi su collegamenti, diretti o indiretti, o su forme di condizionamento da parte della criminalità di “stampo mafioso” (Cons. Stato, Sez. III, n. 3340/2014 cit.).</h:div><h:div>A ciò deve aggiungersi che, se è vero che gli elementi raccolti, devono essere “concreti, univoci e rilevanti”, come è richiesto dalla “nuova formulazione” dell’art. 143, comma 1, TUEL, è tuttavia solo dall’esame complessivo di tali elementi che si può ricavare, da un lato, il quadro e il grado del condizionamento mafioso e, dall’altro, la ragionevolezza della ricostruzione operata quale presupposto per la misura dello scioglimento degli organi dell’ente, potendo essere sufficiente allo scopo anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione nella “macchina” amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti “controindicati” (Cons. Stato, Sez. III, n. 28.5.13, n. 2895).</h:div><h:div>Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi per “concretezza” ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per “univocità”, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per “rilevanza”, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale. La definizione di questi precisi parametri costituisce un vincolo con il quale il legislatore della l. 9/2009 non ha voluto elidere quella discrezionalità, ma controbilanciarla, ancorandola a fatti concreti e univoci, in funzione della necessità di commisurare l’intervento più penetrante dello Stato a contrasto del fenomeno mafioso con i più alti valori costituzionali alla base del nostro ordinamento, quali il rispetto della volontà popolare espressa con il voto e l’autonomia dei diversi livelli di governo garantita dalla Costituzione (Cons. Stato, Sez. III, 20.1.16, n. 197 e 19.10.2015, n. 4792).</h:div><h:div>Proprio in ragione della straordinarietà dell’indicata misura e della sua fondamentale funzione di contrasto alla capillare diffusione, tramite connivenza con le amministrazioni locali, della criminalità organizzata sull’intero territorio nazionale, deve ritenersi che la suindicata modifica dell’art. 143 cit. non implica una regressione della “ratio” sottesa alla disposizione, poiché “la finalità perseguita dal legislatore è rimasta quella di offrire uno strumento di tutela avanzata, in particolari situazioni ambientali, nei confronti del controllo e dell’ingerenza delle organizzazioni criminali sull’azione amministrativa degli enti locali, in presenza anche di situazioni estranee all’area propria dell’intervento penalistico o preventivo” (Cons. Stato, Sez. III, 23.4.14, n. 2038), nell'evidente necessità di evitare, con immediatezza, che l'amministrazione locale rimanga permeabile all'influenza della criminalità organizzata per l’intera durata del suo mandato elettorale (Cons. Stato, Sez. III, n. 3340/2014 cit.). </h:div><h:div>Sulla base di tali presupposti, quindi, e in riferimento al grado di ampiezza dei poteri di cui dispone il giudice amministrativo nell’esame delle impugnazioni di tali provvedimenti di scioglimento, considerata la suddetta natura del procedimento dissolutorio, può essere esercitato solo un sindacato di legittimità di tipo “estrinseco”, senza possibilità di valutazioni che, al di fuori dell’espressione dell’ipotesi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità, si muovano sul piano del “merito” amministrativo (Cons. Stato, Sez. III n. 1266/12, cit.).</h:div><h:div>Passando ad esaminare i presupposti dello scioglimento, si rileva che essi sono adeguatamente indicati nella relazione della commissione d’accesso e nella conseguente relazione prefettizia, acquisite integralmente a seguito di istruttoria in questa sede, sulle quali si è fondata la proposta di scioglimento del Ministro dell’Interno accolta nel D.P.R. impugnato con il ricorso.</h:div><h:div>In sintesi, in tali documenti si evidenzia quanto segue.</h:div><h:div>La relazione del Ministro dell’Interno è fondata sui seguenti punti: </h:div><h:div>a) nel mese di luglio 2013, all’esito di un’operazione di polizia giudiziaria, era stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, in relazione alla contestazione di reati di associazione di tipo mafioso e concorso esterno in tale associazione, nei confronti anche del primo cittadino di -OMISSIS-; </h:div><h:div>b) i lavori svolti dalla relativa commissione di indagine all’uopo incaricata avevano rilevato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi; </h:div><h:div>c) i lavori svolti dalla commissione in questione avevano preso in esame, oltre all’intero andamento gestionale dell’amministrazione comunale, la cornice criminale e il contesto ambientale ove era collocato l’ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra amministratori e locale “consorteria”;</h:div><h:div>d) risultava una sostanziale continuità nelle amministrazioni che si erano succedute alla guida dell’ente e il sindaco, gravato da numerosi precedenti di polizia, era al suo secondo mandato consecutivo, così come un rilevante numero di amministratori eletti nel 2013 era stato presente, a diverso titolo, nelle precedenti compagini elettive; </h:div><h:div>e) il territorio del comune di -OMISSIS- era caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza di locali organizzazioni criminali, operanti in via principale nel settore del traffico internazionale di stupefacenti; </h:div><h:div>f) erano stati riscontrati forti legami a diverso titolo intercorrenti tra alcuni amministratori e dipendenti del Comune, molti dei quali con precedenti di polizia, ed esponenti di ambienti “controindicati”, con conseguente sviamento dell’attività amministrativa in funzione degli illeciti interessi e delle regole della criminalità organizzata; </h:div><h:div>g) in relazione al primo cittadino, fonti di prova avevano posto in rilievo come in occasione delle elezioni amministrative del 2013 (ma già del 2008) tra i sottoscrittori della lista a lui riconducibile si erano fattivamente adoperati imprenditori locali strettamente riconducibili ad ambienti “controindicati” nonché esponenti delle organizzazioni criminali egemoni; </h:div><h:div>h) il sindaco era ben consapevole del “modus operandi” e dei fini perseguiti dall’associazione criminale che lo aveva sostenuto e si era posto a disposizione della stessa per garantirne vantaggi e condizioni di influenza sulle funzioni amministrative svolte dal Comune; </h:div><h:div>i) il medesimo primo cittadino risultava titolare di numerose quote societarie ed interessi economici con soggetti legati ai richiamati ambienti “controindicati”; </h:div><h:div>l) in particolare, il sindaco si era personalmente speso nell’affidamento della gestione del complesso portuale e dei connessi interessi patrimoniali, tenendo conto che la struttura, sebbene assegnata in gestione ad un imprenditore, di fatto veniva gestita da persone riconducibili alla locale criminalità organizzata; </h:div><h:div>m) all’interno dell’ente era stata riscontrata una situazione di generale, diffusa, illegalità che rendeva più agevole, visto il disordine organizzativo generalizzato, lo sviamento dell’attività di gestione ai fini dell’infiltrazione delle cosche locali, tramite anomala commistione nella gestione degli affidamenti dei lavori pubblici attraverso un’indebita ingerenza degli organi politici sull’operato dell’apparato burocratico, in contrasto con i principi di separazione tra poteri di indirizzo e di gestione, fermo restando che buona parte degli uffici amministrativi era caratterizzata da prassi e modalità operative avulse dal rispetto del quadro normativo vigente e senza efficaci forme di controllo interno sugli atti e sulle attività dei diversi settori; </h:div><h:div>n) erano stati riscontrati il mancato, o comunque sporadico, ricorso alle procedure concernenti la documentazione “antimafia” nonché anomali e irregolari: i) procedimenti di appalto e di affidamento diretto di lavori in via di urgenza, in carenza dei presupposti di cui alla normativa di settore e pur possedendo il Comune, ai sensi della normativa vigente, un elenco di società di fiducia in cui, però, non risultavano inserite le ditte beneficiarie di affidamento di lavori; ii) procedure finalizzate all’assunzione di personale; iii) rilasci di autorizzazioni commerciali e di altro tipo; </h:div><h:div>o) proprio a decorrere dal 2009, dopo l’insediamento della prima giunta nel 2008, e a proseguire anche nel 2013, società riconducibili ad ambienti “controindicati”, che fino al 2008 non avevano mai lavorato per l’ente, avevano più volte ricevuto incarichi per lavori o servizi pubblici di consistente importo economico e tali ditte erano direttamente o indirettamente implicate nei fatti criminali da cui era scaturita l’indagine giudiziaria e comunque riconducibili alla locale cosca malavitosa; </h:div><h:div>p) di frequente, nelle premesse dei provvedimenti di liquidazione di somme di denaro adottate per interventi - spesso ampiamente programmabili - non era citato alcun verbale da cui evincere l’urgenza dell’intervento; </h:div><h:div>q) la gara d’appalto per la realizzazione della sala consiliare presentava una serie di significative irregolarità ed illegittimità concernenti sia i requisiti professionali del direttore dei lavori che le determine relative all’approvazione e alla liquidazione del secondo stato di avanzamento dei lavori; risultava inoltre il mancato deposito, da parte della società aggiudicataria, della documentazione attestante il rilascio dei requisiti SOA, pure previsto dal bando di gara, e analoghe irregolarità erano state riscontrate riguardo la documentazione sulla capacità finanziaria, fermo restando che la procedura era stata caratterizzata da una consistente lievitazione dei costi per le numerose varianti disposte nel corso dei lavori, in favore di tale ditta aggiudicataria, mai precedentemente incaricata da parte dell’ente, i cui titolari erano riconducibili, per stretti rapporti parentali, ad ambienti “controindicati”; </h:div><h:div>r) analoghe anomalie erano state riscontrate per: i lavori di realizzazione di un’isola ecologica - il cui progetto era stato intrapreso su iniziativa di una locale unione di comuni nella quale il funzionario referente per il Comune di -OMISSIS- era riconducibile, per rapporti parentali e frequentazioni, a un locale “capo cosca” - affidati poi ad una società il cui legale rappresentante era riconducibile a esponenti di vertice della locale criminalità organizzata, nonché per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico;</h:div><h:div>s) l’ufficio “lavori pubblici e manutenzioni” era stato suddiviso in due settori, direttamente affidati al sindaco e al vicesindaco, senza che agli stessi settori fossero stati preposti funzionari con specifiche professionalità e ne risultava una gestione delle spese in violazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, risultando molte delle determine di spesa esaminate adottate senza l’indicazione della voce di bilancio alla quale imputare gli oneri o con imputazione di spese a capitoli iscritti tra i residui di anni pregressi sebbene relativi ad impegni “correnti”, con consapevole volontà dell’amministrazione comunale di aggirare le specifiche norme del TUEL;</h:div><h:div>t) in relazione al concorso volto alla copertura del posto di istruttore tecnico, dopo il relativo annullamento della nomina da parte del TAR competente, nel 2009, pochi mesi dopo l’insediamento della nuova amministrazione, l’originario vincitore era nuovamente assunto all’esito dello scorrimento della graduatoria ed a questi, persona di fiducia del sindaco, era affidata la responsabilità dei procedimenti in materia di lavori pubblici, mentre nel contempo la giunta attribuiva la responsabilità dell’Area tecnica al primo cittadino, laddove era stata acclarata la consapevolezza dei soggetti coinvolti nella procedura in questione che il suddetto soggetto assunto era persona riconducibile alla locale organizzazione criminale, il quale di fatto aveva mantenuto nel tempo il controllo dell’Area in questione ed era assiduo frequentatore del locale “capo cosca” nonché di titolari di ditte interessate alle indagini penali confluite nell’ordinanza cautelare sopra richiamata;</h:div><h:div>u) numerose irregolarità ed anomalie avevano interessato anche il settore riguardante le licenze commerciali, dato che un rilevante numero di autorizzazioni risultava rilasciato in favore di soggetti gravati da precedenti penali, rilevanti ai fini della normativa “antimafia”, come attestato per la vicenda concernente un locale campeggio su un terreno adiacente l’area portuale, in cui risultava anche il mancato versamento da parte del concessionario dei dovuti canoni di locazione dal 2001 al 2010 senza che l’amministrazione avesse adottato alcun provvedimento per rimuovere l’accertata condizione di illegalità, tanto che l’attuale sindaco e l’ex responsabile dell’Area tecnica risultavano denunciati per abuso d’ufficio.</h:div><h:div>Quanto indicato nella relazione ministeriale trovava a sua volta fondamento nella relazione prefettizia, all’esito dell’accesso e della procedura legislativamente prevista che prevede l’esame di tale esito da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.</h:div><h:div>Tale relazione si soffermava in particolare sulla descrizione del tipo di criminalità organizzata operante sul territorio comunale, anche con estese ramificazioni nel centro e nel nord Italia.</h:div><h:div>Era ivi descritta l’operazione di polizia giudiziaria che aveva portato all’arresto di 25 persone, tra cui il sindaco, sopra ricordata e denominata “Free Boat Itaca”, era indicato il nominativo del principale referente “mafioso” dell’area di -OMISSIS-, era precisato che tra tutti i componenti della giunta comunale e i due principali esponenti della criminalità organizzata locale risultavano frequentazioni, da potersi definire abituali per il sindaco e per il presidente del civico consesso (il quale era cugino di due pluri-pregiudicati), era evidenziato che il sindaco non poteva ignorare né i rapporti familiari dei consiglieri e/o assessori comunali con esponenti malavitosi né il fatto che molti dei suoi sostenitori politici fossero soggetti gravitanti nell’ambito della locale criminalità organizzata, secondo quanto specificato nell’indicare i singoli nominativi comprendenti anche rappresentanti legali di ditte affidatarie di lavori in somma urgenza, relativamente anche alle su ricordate vicende della realizzazione della nuova sala consiliare e per i lavori in area portuale.</h:div><h:div>La relazione specificava, espressamente, che tali collegamenti, pur non necessariamente traducibili in addebiti personali o sufficienti per l’avvio dell’azione penale, erano tali da rendere quantomeno plausibile la presenza di forme di collegamento o di condizionamento da parte della criminalità organizzata, come comprovata anche dall’attività di investigazione e di intercettazione ambientale richiamata nell’ordinanza di custodia cautelare evidenziata.</h:div><h:div>Le maggiori criticità si riscontravano, quindi, nella gestione portuale, in cui era evidenziata una serie di estorsioni con metodologia mafiosa al fine di imporre ditte subappaltatrici e forniture di materiali inerti in favore di società direttamente riconducibili al maggior referente della malavita locale, gestione – questa - in cui aveva avuto un ruolo preponderante proprio il primo cittadino e sulla quale il Comune non aveva mai esercitato una seria azione di controllo interno, tenendo conto anche che l’ufficio di segreteria era stato disciplinato, nel corso degli anni, da apposite convenzioni con altri comuni.</h:div><h:div>Erano quindi elencate le imprese che avevano beneficiato dell’affidamento diretto di lavori anche “in somma urgenza”, tutte con rappresentanti legali parenti o affini di esponenti della malavita locale ed era evidenziato che i relativi importi, tra il settembre 2009 e il maggio 2013, ammontavano alla considerevole cifra di euro 450.000 circa, ben considerevole per un comune di poco più di 3.000 abitanti.</h:div><h:div>Erano elencati, inoltre, i titoli autorizzatori rilasciati a soggetti gravati da precedenti penali, rilevanti ai fini della normativa “antimafia” e in quanto tali ostativi al rilascio stesso, ed erano illustrate le modalità di affidamento dei lavori per la realizzazione della sala consiliare, dell’isola ecologica, di un tratto di rete fognante in località “Gallipari” nonché di affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico, con le criticità già sopra riportate nel sintetizzare la relazione del Ministro dell’interno.</h:div><h:div>Era inoltre illustrata la modalità di gestione dei concorsi per l’assunzione di un “Istruttore Tecnico” e di vigili urbani a tempo determinato, da cui emergeva un’anomala attenzione nei confronti del soggetto vincitore del primo (e poi assunto ugualmente in seguito scorrimento della graduatoria dopo annullamento della specifica attribuzione di punteggio da parte del TAR), il quale, da intercettazioni telefoniche ed ambientali, era stato riconosciuto persona gravitante nell’orbita del referente locale dell’organizzazione criminosa prevalente sul territorio, e a cui erano stati affidati importanti procedimenti anche dopo il trasferimento dall’Area tecnica a quella finanziaria. </h:div><h:div>La commissione, poi, poneva l’accento sulla non corretta applicazione della normativa vigente nella gestione delle spese per lavori, dal 2009 fino al 2013, legata alla suddivisione dell’Area tecnica in due settori senza però il ricorso a figure professionali adeguate e gestite dal sindaco e dal vicesindaco.</h:div><h:div>In sostanza, la relazione in questione evidenziava che le irregolarità e le varie forme di deviazione riscontrate in sede di accesso riguardavano proprio settori imprenditoriali su cui si appuntavano i sostanziali interessi della malavita locale e che, in merito, o non vi era stato un esercizio di efficace vigilanza o controllo da parte del vertice politico amministrativo sull’apparato burocratico o vi erano state forme di ingerenza nell’adozione di provvedimenti. Era abbondantemente illustrato, quindi, che era stato preso in considerazione un quadro indiziario generale idoneo a configurare i presupposti per lo scioglimento dei consigli comunali, senza necessità di immediati e definitivi riscontri in sede penale per quel che riguardava specifici comportamenti, pur ammettendo che l’iscrizione del primo cittadino nel registro degli indagati per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non poteva ritenersi “allo stato” comprovato, perché nessuna determinazione era stata fino ad allora adottata dall’autorità giudiziaria, fermo restando che il su richiamato sfondo aveva evidenziato il mantenimento di interessi e assetti preesistenti e funzionali ad un vantaggioso “status quo” per la malavita organizzata locale, dovuto alla generale connivenza da parte dell’amministrazione che, invece, si sarebbe dovuta subito e costantemente attivare per rimuovere le deviazioni evidenti riscontrate nel corso dell’accesso.</h:div><h:div>Premesso ciò, quanto ora illustrato – precisa sin da ora il Collegio - vale a non far ritenere decisiva la circostanza, particolarmente enfatizzata nei motivi aggiunti e nelle ultime memorie difensive dei ricorrenti, legata alla sopravvenuta assoluzione del Sindaco in sede penale, relativamente a specifica contestazione di reato, con la formula “il fatto non sussiste”.</h:div><h:div>La ricostruzione delle formulazioni su cui si sono fondati i provvedimenti impugnati, infatti, non è incentrata unicamente sul contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare assunta nel corso dell’operazione di polizia “Free Boat Itaca” e sulla relativa contestazione dei reati specifici ivi richiamati (artt. 416 bis e 110 c.p. nonché art. 86 d.p.r. n. 570/1960 e art. 7 l. n. 203/1991) ma su un insieme di elementi di fatto valutati nella loro contestualità nello sfondo in cui si collocavano.</h:div><h:div>La sentenza del Tribunale di Catanzaro, dal canto suo, porta ad escludere la sussistenza di elementi soggettivi in ordine alla conclusione di un accordo elettorale specifico tra il sindaco e l’esponente della malavita locale ivi individuato ma ritiene verosimile che un sostegno elettorale possa esserci stato in virtù della comunanza di “interessi economici leciti legati alla attività imprenditoriale”.</h:div><h:div>Quest’ultima circostanza ben sostiene lo sfondo preso in considerazione nelle relazioni sopra riportate, ove non è il profilo penalistico ad essere stato stigmatizzato bensì la tendenza dell’attività degli organi politici a non porre in essere ciò che era loro compito nel dare luogo ad un’opera di vigilanza e controllo dell’apparato burocratico, al fine di evitare ingerenze da parte della criminalità organizzata, il cui esponente “di spicco” comunque aveva (anche solo autonomamente) ritenuto comunque di trarre vantaggi dall’elezione del sindaco, quale socio in attività economiche (pag. 110 sentenza). Così pure, il riferimento alle conversazioni del suddetto sindaco con un maresciallo dei Carabinieri in ordine alla consapevolezza della presenza del sodalizio criminale e alla necessità di “rendere libero” -OMISSIS- da “questa gente”, se poteva rilevare ai fini della specifica imputazione penale, non appare idonea a confutare i molteplici elementi indiziari riscontrati nel corso dell’accesso ad opera della relativa Commissione e sopra analiticamente riportati, insistendo la stessa sentenza sulla sussistenza dei su ricordati interessi economici, sia pur leciti, del sindaco e sull’assenza di riscontri probatori in ordine ad incontri e accordi per “la questione relativa alla gestione del porto” (pag. 114), senza ulteriore accenno a tutte le altre circostanze invece approfondite nelle relazioni in precedenza richiamate.</h:div><h:div>Il Collegio in merito concorda con le tesi espresse dalla difesa erariale, laddove è ricordato – secondo la giurisprudenza in inizio di esposizione richiamata – che il potere di scioglimento ex art. 143 TUEL si fonda su margini di apprezzamento della p.a. particolarmente estesi nel valutare le evidenze sui collegamenti, diretti o indiretti o sui condizionamenti della malavita organizzata.</h:div><h:div>Nel caso di specie, se la sentenza penale ha escluso tali collegamenti “diretti” prendendo a riferimento la condotta soggettiva dell’imputato, i provvedimenti amministrativi impugnati hanno approfondito il collegamento “indiretto” e concausale tra la gestione del Comune e l’infiltrazione della (o il favoritismo verso la) criminalità locale, dando rilievo a numerosi episodi ben determinati, tali da rendere, nel loro insieme, non palesemente illogica l’ipotesi di una soggezione degli amministratori dell’ente alla consorteria locale, indipendentemente dalla sussistenza di elementi sufficienti per l’avvio dell’azione penale o anche per l’adozione di misure individuali di prevenzione, come sopra richiamato in giurisprudenza.</h:div><h:div>Se quindi persino l’assenza di elementi idonei al mero avvio dell’azione penale non è considerata di ostacolo alla legittimità di provvedimenti di scioglimento ex art. 143 cit. - se fondati su un complesso di elementi indiziari previsti dalla norma - tanto più una successiva pronuncia di assoluzione su contestazione specifica e personale può ugualmente non essere considerata decisiva, tenendo conto oltretutto della circostanza per la quale la legittimità dei provvedimenti impugnati deve essere valutata – e non può essere diversamente, quale regola generale – alla luce della situazione di fatto al momento della loro adozione (TAR Lazio, Sez. I, 8.1.15, n. 165).</h:div><h:div>Chiarito ciò in ordine alla rilevanza non decisiva della sentenza del Tribunale di Catanzaro pubblicata nelle more del giudizio, il Collegio passa ad esaminare il complesso degli elementi indiziari concreti, univoci e rilevanti richiamati nelle relazioni, alla luce delle doglianze dei ricorrenti.</h:div><h:div>In proposito il Collegio osserva che non è metodo idoneo a evidenziare l’illegittimità dello scioglimento quello volto ad analizzare isolatamente i singoli aspetti o accadimenti, i quali, “presi in sé”, possono anche essere talvolta scarsamente significativi, in quanto di modesta rilevanza ovvero suscettibili di diverse interpretazioni e giustificazioni “postume” (Cons. Stato, Sez. III, 8.6.16, n. 2454).</h:div><h:div>In realtà ciò che deve concretamente verificarsi nel giudizio avanti al g.a. è se le Autorità procedenti hanno inteso che tutti gli elementi richiamati, nella loro complessità, assumono rilevanza e significato ai fini dell’applicazione dell’art. 143 cit., in quanto concorrenti e connessi fra loro, secondo una valutazione – si ricorda - tipicamente discrezionale (quale di discrezionalità “tecnica”) sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità o travisamento dei fatti. </h:div><h:div>Ebbene, nella fattispecie non si riscontra tale illogicità né, tanto meno, travisamento di fatti.</h:div><h:div>In primo luogo, non si rileva, dalla lettura integrale delle medesime, alcuna incongruenza tra la relazione prefettizia e la proposta ministeriale, come lamentato dai ricorrenti nel primo motivo di ricorso, peraltro genericamente laddove è specificato che in quest’ultima sono contenuti argomenti e contestazioni non presenti nella relazione prefettizia. </h:div><h:div>In realtà, l’ampia relazione prefettizia, a sua volta fondata su quella della Commissione, contiene gli specifici elementi indiziari su cui si è basata la proposta del Ministro dell’Interno. Quest’ultima, infatti, richiamava che “dall’indagine giudiziaria” - e la circostanza, come sopra evidenziato, era stata poi riportata anche nella sentenza di assoluzione del Tribunale di Catanzaro - era emersa la titolarità da parte del primo cittadino di numerose quote societarie e l’esistenza di interessi economici tra lo stesso e soggetti legati ad ambienti “controindicati”, con ciò confermando che lo “sfondo” cui dovevano valutarsi i fatti era comunque contraddistinto da specifici rapporti che avrebbero richiesto una particolare attenzione nella gestione dell’ente da parte dell’organo politico interessato. Inoltre erano esplicitamente richiamati: la vicenda dell’affidamento della gestione del complesso portuale, le generali e anomale modalità di affidamento di lavori pubblici, il mancato o  sporadico ricorso alle procedure concernenti la documentazione “antimafia”, l’affidamento in via d’urgenza dei lavori a ditte non inserite nell’elenco di società di fiducia, tutte circostanze queste illustrate nelle precedenti relazioni e di per sé sufficienti a legittimare le conclusioni di cui ai provvedimenti impugnati, come in prosieguo specificato.</h:div><h:div>Per quanto riguarda le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, il Collegio non può che ribadire nuovamente l’osservazione secondo la quale lo scioglimento del Consiglio comunale non si era fondato sulla circostanza per la quale il sindaco risultava indagato per concorso esterno in associazione mafiosa o perché aveva numerosi precedenti di polizia o anche perché risultava nelle campagne elettorali il sostegno di imprenditori collegati ad ambienti criminali. Tali evidenze, comunque sussistenti all’epoca di adozione dei provvedimenti impugnati, sono state unite a tutti gli altri elementi indiziari ampiamente illustrati nelle relazioni di riferimento e sopra sintetizzati.</h:div><h:div>Parimenti ininfluente è la parte di trattazione nel ricorso riguardante la situazione generale, nonché amministrativa e contabile, del Comune prima dell’insediamento, dal 2008, del sindaco e degli altri amministratori locali, in quanto tali considerazioni esulano dagli specifici elementi valutati dalla Commissione, dal Prefetto e dal Ministro dell’Interno, legati a ben determinati episodi e non alla considerazione di ordine strettamente politico sulla generale situazione comunale “anteriore” e “posteriore” al 2008, rilevando nel caso di specie il ricordato carattere di prevenzione all’infiltrazione di stampo “mafioso” nella gestione comunale, anche “pro futuro”, che contraddistingue i provvedimenti impugnati, per l’adozione dei quali è ininfluente un giudizio globale “politico” sulla situazione comunale in raffronto a quanto operato da amministrazioni precedenti.</h:div><h:div>In ordine a quanto dedotto con il terzo motivo, si richiama quanto sopra evidenziato in merito al contenuto della sentenza penale, nel senso che non era solo la vicenda relativa al presunto “accordo elettorale” ad essere stata richiamata nelle relazioni e nella proposta ministeriale ma una serie di ulteriori evidenze, estranee al giudizio penale ma non per questo insuscettibili di valutazione sotto il profilo amministrativo di cui all’art. 143 TUEL, per le quali, oltretutto, la riconosciuta sussistenza di interessi economici, sia pur leciti, del primo cittadino nell’intestazione di quote sociali di imprese riconducibili a esponenti della malavita non poteva assumere un ruolo secondario.</h:div><h:div>Così pure, per quanto riguarda le doglianze di cui al quarto motivo di ricorso, il Collegio rileva che nelle relazioni (prefettizia e della Commissione d’accesso) non viene data una valenza assolutamente determinante alle frequentazioni del sindaco o ai suoi precedenti di polizia, richiamati in realtà per dare ulteriore completezza alla ricostruzione dello sfondo su cui dovevano essere inseriti i ben più gravi e concordanti elementi poi descritti.</h:div><h:div>I ricorrenti si premurano di sottolineare che tutti gli atti contestati erano ritenuti addebitabili all’apparato burocratico, limitandosi la contestazione alla mancanza di un efficace controllo e vigilanza, ma, in realtà, a ben leggere le suddette relazioni, si riscontrano anche addebiti diretti, quali la gestione dell’Area tecnica ad opera di sindaco e vicesindaco, fermo restando che proprio la mancanza di un efficace controllo o vigilanza costituisce un elemento di forte rilevanza al fine di individuare una riconducibilità all’organo politico dei vantaggi acquisiti a causa di tali omissioni da parte di soggetti “vicini” o direttamente appartenenti alla malavita organizzata, dato che - come detto - la funzione dei provvedimenti impugnati non è “sanzionatoria” verso i singoli ma rivolta ad evitare il perdurare dell’infiltrazione “mafiosa”, oggettivamente considerata.</h:div><h:div>Parimenti infondato è il quinto motivo di ricorso, in quanto i ricorrenti affrontano in maniera parcellizzata i singoli episodi contestati senza riuscire a smentire il su ricordato “sfondo” e le circostanze per le quali imprese che prima del 2008 non avevano mai lavorato per il Comune, e riconducibili direttamente ad ambienti “controindicati”, si trovavano ad essere gratificate di affidamenti diretti in somma urgenza e il sindaco aveva interessi economici con imprese “controindicate” operanti nel territorio, secondo quanto indicato nelle relazioni su richiamate.</h:div><h:div>Per quel che riguarda la gestione portuale, i ricorrenti evidenziavano che le criticità riportate nelle relazioni erano riconducibili ad un arco temporale ben anteriore (anno 2001) e che tutte le azioni poste in essere dal sindaco erano state sempre concertate con la Capitaneria di porto e la Prefettura di Catanzaro nonché con la locale stazione dei Carabinieri,  ma di tali asserzioni non vi è prova documentale che riguardi l’intera gestione, fermo restando che la relazione della Commissione non si limitava a richiamare una generica situazione di criticità legata ad estorsioni e subappalti ma fatti specifici legati ad incontri del sindaco con imprenditori a loro volta coinvolti direttamente in rapporti con esponenti della malavita organizzata (che gestivano di fatto l’organizzazione portuale), che portavano a far ritenere il primo cittadino come soggetto determinante per indirizzare la gestione in questione, alquanto anomala e favorevole a soggetti “controindicati”.</h:div><h:div>Per quel che riguardava le assunzioni di personale, le argomentazioni dei ricorrenti non tolgono spessore all’osservazione secondo la quale la nomina dell’ex vincitore di concorso, in virtù di scorrimento di graduatoria, coincideva con le intercettazioni telefoniche ed ambientali che vedevano l’interessato gravitante nell’orbita del locale referente della malavita organizzata. </h:div><h:div>In più lo spostamento di dipendenti tra le varie aree aveva comportato il coinvolgimento nella responsabilità di istruttoria per alcuni importanti procedimenti, quali la realizzazione di un ponte, affidata ad impresa riconducibile, per parentela, a famoso esponente della malavita locale, i lavori di ampliamento dell’area cimiteriale, pure affidata a ditta riconducibile ad altro esponente della malavita, nonché quelli per l’ultimazione di interventi urgenti nel porto turistico “Bocche di Gallipari”.</h:div><h:div>Non era poi in contestazione la circostanza, in sé considerata, della copertura del vertice dell’area tecnica da parte di sindaco e vicesindaco ma la concreta gestione delle procedure concorsuali che avevano comportato lo scorrimento di precedenti graduatorie e la collocazione in area specifica dei relativi interessati al momento dell’adozione di procedimenti strategici per gli interessi di imprese riconducibili direttamente a sodalizi criminali presenti sul territorio.</h:div><h:div>Irrilevante era poi il richiamo dei ricorrenti alla circostanza per la quale il maresciallo dei Carabinieri era solito recarsi in tutti i cantieri nei quali si operava, senza aver mai mosso alcuna contestazione, dato che dalla relazione della Commissione di accesso emerge chiaramente come era contestata la mancata acquisizione di certificazione “antimafia”, pur in presenza di specifiche norme che la richiedevano, fermo restando che l’operato del maresciallo in questione non è di per sé garanzia di legalità in relazione all’intera gestione delle procedure di verifica e controllo sulla legittimità delle procedure di affidamento dei lavori, di esclusiva competenza comunale, lavori che vedevano per la gran parte favorite solo imprese riconducibili a sodalizi criminali.</h:div><h:div>La vicenda relativa al compenso del Segretario comunale non era certo stata considerata centrale ai fini delle conclusioni di cui alle relazioni richiamate, a differenza degli affidamenti in via di urgenza, per un rilevante importo, a ditte riconducibili alla criminalità organizzata.</h:div><h:div>Anche a voler ritenere fondata la tesi dei ricorrenti secondo i quali il relativo importo totale, in realtà, era di molto minore a quello di € 450.000 indicato, rimane la circostanza per la quale mancavano del tutto i presupposti per interventi di somma urgenza, affidati senza idonea motivazione a ditte riconducibili oggettivamente ad esponenti malavitosi locali, potendo la maggior parte delle opere essere programmate e gestite, reperendo i relativi fondi, mediante affidamento con modalità ordinarie. </h:div><h:div>Sul punto la relazione della commissione d’accesso è amplissima e specificamente motivata, anche tramite il ricorso a rappresentazioni grafiche, in ordine all’assoluta sproporzionalità del ricorso all’affidamento “in somma urgenza”, oltretutto a ditte perlopiù aderenti ad ambienti “controindicati”.</h:div><h:div>Sul punto i ricorrenti si limitano a richiamare genericamente che alcune delle ditte presenti sul territorio non avevano dato la propria disponibilità ma, osserva il Collegio, la criticità riscontrata dalla commissione era “a monte”, nel senso che non era proprio la procedura di somma urgenza a dover essere attivata.</h:div><h:div>Analoghe conclusioni devono essere richiamate per le circostanze che riguardavano le licenze commerciali e i permessi di costruire, non rilevando che a questi ultimi siano seguiti dei provvedimenti di demolizione edilizia, dato che la contestazione era di ordine sistematico legata al rilascio a favore di soggetti con precedenti penali.</h:div><h:div>La vicenda dello specifico permesso di costruire cui fa riferimento la relazione doveva poi anch’essa essere inserita nel contesto generale e non costituiva certo l’elemento fondamentale su cui si era incentrata la motivazione dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>L’affidamento dei lavori per la realizzazione della sala consiliare a ditta riconducibile ad esponenti malavitosi priva di idonea certificazione SOA vale a rinforzare l’opinione della relazione secondo la quale vi era stata un’infiltrazione da parte di esponenti malavitosi e la giustificazione addotta dai ricorrenti, secondo la quale era stata depositata documentazione equipollente, non appare idonea, atteso che la normativa vigente fa riferimento proprio alla necessità di allegare documentazione formale rilasciata da organismo di attestazione debitamente riconosciuto. </h:div><h:div>Così come non è giustificata dai ricorrenti la circostanza per la quale il rappresentante del Comune di -OMISSIS- nell’Unione di comuni era soggetto riconducibile alla malavita organizzata.</h:div><h:div>Per quel che riguarda la realizzazione dell’isola ecologica e il servizio di manutenzione del verde pubblico, si rileva che quest’ultimo era stato assegnato a ditta di un soggetto pronipote di esponente di spicco della malavita e che per la prima era stato individuato come effettivo responsabile referente del progetto un soggetto legato da vincoli di affinità con il medesimo esponente della malavita.</h:div><h:div>Per quanto riguarda l’assegnazione dei lavori per la sistemazione della strada “Vallico”, i ricorrenti affermano che non vi è stato alcun seguito alla relativa variante approvata dalla giunta, ma tale circostanza non inficia la conclusione per la quale poteva rilevarsi l’infiltrazione malavitosa paventata, in quanto la ditta interessata era comunque riconducibile ad esponenti della malavita. </h:div><h:div>In sostanza, la relazione prefettizia sintetizza nella maniera migliore l’operato che ha spinto alla conclusione orientata allo scioglimento del Consiglio comunale in quanto, a prescindere dalla valenza sul piano penale dei singoli episodi, l’insieme di tutte le circostanze rappresentate denotava un preoccupante livello di compromissione della regolare funzionalità dell’ente locale in questione, a causa di inadeguatezza delle prassi operative, carenza di controlli e omissioni anche di prescrizioni legislative che, seppur riconducibili talvolta all’apparato burocratico, non potevano non essere considerate dall’organo politico il quale era, dal canto suo, ben consapevole della sussistenza di organizzazioni malavitose operanti sul territorio e, pertanto, doveva con la maggior attenzione possibile vigilare su una corretta e legittima gestione della macchina amministrativa, con particolare riferimento al sindaco che aveva avuto anche interessi economici in imprese legate ad ambienti “controindicati”.</h:div><h:div>Tale particolare attenzione non era stata posta in essere, visto che di tale generale inefficienza ne avevano beneficiato essenzialmente ditte riconducibili ad esponenti ben noti della malavita locale e/o soggetti legati a questi da rapporti di parentela o affinità, per cui il giudizio ampiamente discrezionale da parte degli organi che hanno adottato i provvedimenti di “alta amministrazione” impugnati nella presente sede non è contraddistinto da illogicità manifesta o travisamento dei fatti, unici profili delibabili nella presente sede di legittimità.</h:div><h:div>Quanto ora richiamato porta anche alla infondatezza del sesto motivo di ricorso, con il quale, in sostanza, i ricorrenti invocavano la separazione dell’attività di indirizzo politico da quella di gestione dell’apparato amministrativo e che la “mala gestio” individuata nelle relazioni indicate era in realtà ascrivibile ad atti amministrativi.</h:div><h:div>In merito il Collegio non può che richiamare quanto sopra già accennato, vale a dire che le relazioni e la proposta ministeriale indicavano con precisione che era anche la mancata vigilanza sull’apparato amministrativo - riconducibile questa agli organi politici - ad aver causato le criticità riscontrate. </h:div><h:div>E’ conclusione giurisprudenziale diffusa – a tale proposito – quella per la quale lo scioglimento ex art. 143 cit., in virtù della natura “non sanzionatoria” che lo contraddistingue, è legittimo sia qualora sia riscontrato il coinvolgimento diretto degli organi di vertice politico-amministrativo sia anche, più semplicemente, per l’inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune, che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee riconducibili all'influenza ed all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata (in tal senso: TAR Lazio, Sez. I, 28.8.15, n. 10899 e Cons. Stato, Sez. III, 6.3.12, n. 1266).</h:div><h:div>Il quadro indiziario complessivamente emerso dagli accertamenti istruttori, e valutato come significativo di una gestione amministrativa poco lineare, rende quindi ragionevolmente plausibile la conclusione per la quale l'attività dell'ente era, sia concretamente che potenzialmente anche per il futuro, permeata e permeabile a possibili ingerenze e pressioni da parte della criminalità organizzata specificamente individuata.</h:div><h:div>Tutti questi elementi, perciò, considerati nel loro insieme e inseriti nello sfondo di riferimento possono essere ritenuti idonei a configurare i presupposti di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dall’art. 143 TUEL ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale, con il fine di prevenzione teso ad evitare anche solo il rischio di infiltrazione da parte della malavita organizzata già presente sul territorio, con conseguenza infondatezza del ricorso introduttivo.</h:div><h:div>Passando all’esame dei motivi aggiunti, il Collegio, per quanto fin ora illustrato, rileva l’infondatezza del vizio di illegittimità derivata da quanto lamentato nel ricorso.</h:div><h:div>Per quanto riguarda invece la censura di cui al secondo motivo aggiunto, legata al mancato rispetto dei termini di convocazione dei comizi elettorali, il Collegio non può che richiamare quanto già anticipato in sede cautelare, in assenza anche di ulteriori allegazioni delle parti.</h:div><h:div>Nel caso di specie, infatti, assume rilievo ai fini dell’individuazione del lasso temporale per la fissazione delle elezioni il periodo ulteriore, di proroga, della durata dello scioglimento del consiglio comunale, disposto nel caso di specie dal D.P.R. 29.9.2015 per i successivi sei mesi e quindi ricadente del primo semestre del 2016. Nel caso in esame opera la disposizione “speciale” di cui all’art. 143, comma 10, TUEL laddove richiama l’art. 1 della l. n. 182/1991 che deve essere rapportato all’efficacia del decreto di scioglimento, la quale decorre dalla sua adozione e non dalla sua pubblicazione, come si evince dalla lettura dell’intero art. 143 cit.</h:div><h:div>Parimenti infondato è il terzo motivo aggiunto, in quanto l’incandidabilità dell’ex sindaco è stata pronunciata con provvedimento dell’Autorità giurisdizionale, ai sensi dell’art. 143, comma 11, TUEL e non è conseguenza automatica dello scioglimento del Comune, per cui non si rileva l’ingiustizia lamentata dai ricorrenti né, tantomeno, alcuna illegittimità sotto tale profilo del provvedimento di indizione delle elezioni, impugnato in questa sede.</h:div><h:div>Alla luce di quanto dedotto, quindi, il gravame non può trovare accoglimento.</h:div><h:div>Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi per la peculiarità della fattispecie e per la impossibilità per i ricorrenti di accedere, in prima battuta, alla documentazione riservata, depositata in forma integrale solo in corso di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i nominativi dei ricorrenti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/07/2016"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Raimondo Lippelli</h:div><h:div>Ivo Correale</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>