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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20141033520160531094927208" descrizione="" gruppo="20141033520160531094927208" modifica="31/05/2016 13:43:17" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-"><descrittori><registro anno="2014" n="10335"/><fascicolo anno="2016" n="02898"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20141033520160531094927208.xml</file><wordfile>20141033520160531094927208.docm</wordfile><ricorso NRG="201410335">201410335\201410335.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2014\201410335\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Ivo Correale</firma><data>31/05/2016 13:43:21</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ivo Correale</firma><data>31/05/2016 13:43:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/05/2016</dataPubblicazione><classificazione>101<nuova>101</nuova><ereditata>101</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Carmine Volpe,	Presidente</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Ivo Correale,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>1) quanto al ricorso:</h:div><h:div>del D.P.R. 23 maggio 2014, pubblicato in G.U. n. 152 del 10 giugno 2014, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Badolato e la nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune; </h:div><h:div>di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare: della delibera del 22 maggio 2014, non comunicata, con la quale è stato deciso dal Consiglio dei Ministri lo scioglimento del Consiglio comunale di Badolato; della proposta del Ministro dell’Interno del 21 maggio 2014 allegata al surrichiamato D.P.R., con la quale si proponeva lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di Badolato; della Relazione della Prefettura di Catanzaro-Ufficio Territoriale di Governo e dei relativi allegati, allegata alla citata proposta del Ministero dell’Interno, di cui costituisce parte integrante;  della relazione della Commissione d’accesso, non comunicata, e dei relativi allegati; del Decreto del Prefetto di Catanzaro del 24 maggio 2014, non comunicato, recante sospensione del Consiglio Comunale di Badolato e affidamento della gestione provvisoria alla Commissione straordinaria; </h:div><h:div>2) quanto ai motivi aggiunti:</h:div><h:div>del decreto del Prefetto di Catanzaro n. 36897 del 12 aprile 2016 nella parte in cui sono stati convocati per domenica 5 giugno 2016 i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del consiglio comunale di Badolato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10335 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </h:div><h:div>Giuseppe Nicola Parretta, Antonio Naimo, Vincenzo Piperissa, Raffaele Lanciano, Francesco Gallelli, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Mario Sanino, Bruno Ganino, Salvatore Staiano, Carlo Celani, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, Commissione Straordinaria Nominata per la Gestione del Comune di Badolato, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati><h:div>Comune di Badolato;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catanzaro e Commissione Straordinaria Nominata per la Gestione del Comune di Badolato, con la relativa documentazione;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza presidenziale di questa Sezione n. 15511/2014 del 16.9.2014;</h:div><h:div>Viste le ordinanze collegiali di questa Sezione n. 7591/2015 del 27.5.2015 e n. 13732/2015 del 4.12.2015;</h:div><h:div>Visto il decreto cautelare monocratico presidenziale di questa Sezione n. 2659/2016 del 20.5.2016;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive e la documentazione acquisita;</h:div><h:div>Viste le domande di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentate in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti e con autonoma istanza di sospensione del 10.5.2016, per quelli già impugnati con il ricorso;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del 31 maggio 2016 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che non si rinvengono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta;</h:div><h:div>Considerato, infatti, che per quanto riguarda la sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, il Collegio rileva che lo scioglimento del consiglio comunale è stato disposto sulla base di molteplici presupposti, solo in parte coincidenti con quelli presi in esame dal Tribunale di Catanzaro, Ufficio g.i.p., nella sentenza depositata il 4.5.2016 che ha portato all’assoluzione dell’ex sindaco del disciolto comune e che l’approfondimento sul complesso motivazionale di cui alle relazioni della Commissione d’accesso e della Prefettura di Catanzaro richiede la più appropriata sede di merito, già fissata al 20.7.2016;</h:div><h:div>Considerato, inoltre, che è conclusione giurisprudenziale ormai pacifica quella per la quale il presupposto del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale, deve fondarsi su vicende considerate “nel loro insieme e non atomisticamente”, assumendo rilievo sotto tale profilo anche situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non è sufficiente per l’avvio dell'azione penale o per l’adozione di misure individuali di prevenzione o quand’anche sia intervenuta successivamente una sentenza di assoluzione per fatti specifici (da ultimo, Cons. Stato, III, 2.5.16, n. 1662 e n. 4529/2015);</h:div><h:div>Considerato, quindi, che eventuali assoluzioni in sede penale non possono di per sé escludere l’esistenza di pregiudizievoli cointeressenze, in relazione al giudizio sulla legittimità del decreto di scioglimento ex art. 143 TUEL che deve farsi “ex ante” sul materiale indiziario rilevabile al momento della sua adozione;</h:div><h:div>Considerato che, per quanto riguarda l’impugnativa di cui ai motivi aggiunti, non si rilevano profili di “fumus”, dato che assume rilievo ai fini dell’individuazione del lasso temporale per la fissazione delle elezioni il periodo ulteriore, di proroga, della durata dello scioglimento del consiglio comunale, disposto nel caso di specie dal d.p.r. 29.9.2015 per i successivi sei mesi e quindi ricadente del primo semestre del 2016;</h:div><h:div>Considerato che nella fattispecie in esame opera la disposizione “speciale” di cui all’art. 143, comma 10, TUEL laddove richiama l’art. 1 della l. n. 182/1991 e che l’efficacia del decreto di scioglimento decorre dalla sua adozione e non dalla sua pubblicazione, come si evince dalla lettura dell’intero art. 143 cit.;</h:div><h:div>Considerato – in ordine al rappresentato “periculum” - che la condizione di ineleggibilità dell’”ex sindaco” non è sorta direttamente dall’adozione del richiamato d.p.r. di scioglimento del consiglio comunale ma da decisioni giurisdizionali di primo e secondo grado;</h:div><h:div>Considerato, inoltre, prevalente l’interesse pubblico allo svolgimento della consultazione elettorale a beneficio di tutti i cittadini interessati, ferme restando le future conseguenze derivanti da una eventuale sentenza di merito ormai prossima ad essere pronunciata; </h:div><h:div>Considerato che le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare di cui a specifica istanza di sospensione e ai motivi aggiunti.</h:div><h:div>Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Ministero dell’Interno, che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="31/05/2016"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Raimondo Lippelli</h:div><h:div>Ivo Correale</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>