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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140936220150219121948296" descrizione="" gruppo="20140936220150219121948296" modifica="28/02/2015 20.13.48" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-"><descrittori><registro anno="2014" n="09362"/><fascicolo anno="2015" n="03817"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20140936220150219121948296.xml</file><wordfile>20140936220150219121948296.doc</wordfile><ricorso NRG="201409362">201409362\201409362.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 3T\2014\201409362\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Daniele</firma><data>28/02/2015 20.14.01</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Maria Verlengia</firma><data>19/02/2015 17.42.45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/03/2015</dataPubblicazione><classificazione>37<nuova>37</nuova><ereditata>37</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Daniele,	Presidente</h:div><h:div>Maria Grazia Vivarelli,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Maria Verlengia,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>del provvedimento prot. 1212 del 06/05/14 con il quale, a seguito della richiesta tesa alla definizione del periodo oltre il quale conseguire una nuova patente di guida a seguito della revoca di patente, il Ministero ha comunicato che, con riferimento alla data di accertamento del reato,  che questa deve essere considerata come il giorno in cui la sentenza è passata in giudicato;</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9362 del 2014, proposto dal sig. Alessandro Carrino, rappresentato e difeso dagli avv.ti  Simone Trombetti e Giacomo Matteoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giancarlo Ascanio in Roma, Via Trionfale, 5637; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile Ravenna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile Ravenna e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso, notificato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 2 luglio 2014 e depositato il successivo 14 luglio, il sig. Carrino Alessandro impugna il provvedimento prot. 1212 del 06/05/14 con il quale, a seguito della richiesta tesa alla definizione del periodo oltre il quale conseguire una nuova patente di guida a seguito della revoca, per violazione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, disposta con decreto penale di condanna, il Ministero ha comunicato che il riferimento “alla data di accertamento del reato”, contenuto nell’art. 219, comma 3ter, dlgs 285/1992,  deve riferirsi al momento del passaggio in giudicato della sentenza.</h:div><h:div>Avverso tale interpretazione della disposizione di cui all’art. 219, comma 3 ter, dlgs 185/1992,  il ricorrente articola un unico motivo di gravame con il quale deduce la violazione e falsa applicazione della richiamata disposizione, l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, sviamento di potere, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e del   principio di buona fede e correttezza. </h:div><h:div>A seguito della Camera di Consiglio del 5 agosto 2014 per l’adozione della misura cautelare il Collegio ha disposto incombenti istruttori al Ministero ed ha fissato l’udienza di merito.</h:div><h:div>La resistente ha ottemperato, depositando una documentata relazione.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 27 novembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>Il Collegio, rilevando profili di giurisdizione, ha, con ordinanza n. 13159/2014, depositata il 30 dicembre 2014, assegnato al ricorrente, ai sensi  dell’art. 73, comma 3, c.p.a. un termine di trenta giorni per depositare memorie.</h:div><h:div>Il ricorrente, con memoria depositata il 20 gennaio 2015, ha argomentato in ordine alla ritenuta sussistenza della giurisdizione dell’adito Tribunale in quanto oggetto dell’impugnativa non è la legittimità della sanzione accessoria irrogata, bensì il diverso provvedimento con il quale l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Ravenna e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, hanno negato al ricorrente l’ammissione alle prove d’esame per conseguire la patente di guida, sulla scorta di un insussistente impedimento in tal senso, rappresentato dal non trascorso termine di tre anni dal passaggio in giudicato della  sentenza di  accertamento del reato.</h:div><h:div>Precisa il ricorrente che la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’artt. 204 bis del Codice della  Strada  e dell’art. 7 del dlgs 150/2011,  riguardando  esclusivamente le sanzioni, non si estende alla controversia sub judice, posto che con essa non si contesta la legittimità del provvedimento di revoca della patente né la durata della sanzione in se considerata.</h:div><h:div>Da tali considerazioni il ricorrente trae la conseguenza che la situazione fatta valere sia di interesse legittimo nel diverso ed ulteriore procedimento amministrativo relativo al conseguimento del nuovo titolo di guida, rispetto alla quale posizione l’unica tutela è quella fornita dal giudice amministrativo.</h:div><h:div>Riconvocata la Camera di Consiglio per il 19 febbraio 2015, il Collegio ha preso visione e discusso gli argomenti della difesa del ricorrente.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.</h:div><h:div>Oggetto del contendere è l’effettiva durata del periodo durante il quale chi sia incorso nella revoca della patente, a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non può conseguire una nuova patente.</h:div><h:div>Al ricorrente è stata inflitta, con decreto penale di condanna  n. 1334 del 14 settembre 2012, una ammenda e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ex art. 186, comma 2bis, ultima parte del decreto legislativo 285/1992.</h:div><h:div>Ritiene il ricorrente, alla luce dell’art. 219, comma 3 ter, dlgs 285/1992, che, essendo trascorsi i tre anni dall’accertamento di polizia del reato (incidente stradale provocato in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche), ha diritto a richiedere una nuova patente. </h:div><h:div>L’amministrazione oppone una diversa interpretazione della locuzione “accertamento del reato” contenuta nell’art. 219, rubricato”revoca della patente di guida”, del Codice della Strada e sostiene che il periodo ostativo dei tre anni, menzionato dalla norma debba computarsi dal passaggio in giudicato della pronuncia del giudice.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che nel caso di specie venga in rilievo una posizione di diritto soggettivo, non configurandosi, alcuna spendita di poteri discrezionali dell’amministrazione, la quale nega l’ammissione all’esame di guida in applicazione della previsione di legge di cui all’art. 219 comma 3ter dlgs 285/1992.</h:div><h:div>In definitiva, si chiede al Tribunale di accertare il diritto del ricorrente all’ammissione dell’esame di guida per ottenere una nuova patente, avendone i requisiti.</h:div><h:div>Come statuito, anche di recente, dalle Sezioni Unite della Cassazione (n. 10406/2014) in controversia relativa alla revoca della patente della persona sottoposta a misura di prevenzione, ed “in sintonia con quanto ritenutosi per similari interventi sulla patente di guida (sospensivi od ablativi), (cfr., per le rispettive ipotesi, Cass. s.u. 27 aprile 2005 n. 8693, nonchè Cass. s.u. 29 aprile 2003 n. 6630 e 20 maggio 2003 n. 7898),  in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione del Giudice ordinario (al quale compete, nell'eventualità del fondamento della denuncia, di tutelare il diritto stesso disapplicando l'atto lesivo)" il provvedimento  vincolato a circostanze prestabilite.</h:div><h:div>Il giudice della giurisdizione, con il citato arresto, ha chiarito che:</h:div><h:div>-	in materia di provvedimenti sulla patente di guida che si ricollegano ad un diritto soggettivo,  in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, la cognizione sulla controversia spetta al giudice ordinario;</h:div><h:div>-	il provvedimento prefettizio col quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 C.d.S., viene disposta la revoca della patente di guida a seguito dell'irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis, poichè esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell'art. 9 c.p.c. (v. Cass., Sez. 2, ord. n. 22491 del 2010).</h:div><h:div>Nel caso sottoposto all’odierno giudizio il gravato diniego di ammissione all’esame di guida per l’acquisizione di una nuova patente, come già accennato, discende dal disposto dell’art. 219, comma 3 ter, dlgs 285/1992,  ove prevede un termine di tre anni, dall’accertamento del reato, per conseguire una nuova patente quando la revoca è disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis, 187 del citato dlgs.</h:div><h:div>Il gravato diniego di ammissione all’esame per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida risulta fondato sulla sola accertata mancanza del requisito ricavabile dall’art. 219, 3 ter, dlgs 285/1992, ovvero dal non essere ancora trascorsi tre anni dall’accertamento del reato, i.e. dalla pronuncia definitiva di condanna.</h:div><h:div>La disposizione appena richiamata ha inserito un nuovo requisito per coloro che risultano condannati alla sanzione amministrativa della revoca della patente e non vi è dubbio che la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di tale requisito non contiene margini di discrezionalità, configurandosi come posizione di diritto soggettivo al pari delle iscrizioni negli albi o registri professionali laddove l’attività amministrativa si limita al solo riscontro formale dei presupposti determinati dalla legge (cfr. Tar Abruzzo, Pescara, 266/2013 e CdS IV 3158/2013).  </h:div><h:div>Sembra, poi, evidente che i margini interpretativi che il ricorrente scorge nella norma non sono certo idonei a riqualificare quale discrezionale il diniego di ammissione all’esame per ottenere una nuova patente.</h:div><h:div>Neanche rilevano gli argomenti esposti nella memoria depositata il 20 gennaio 2015, laddove si precisa che non si tratta di controversia relativa alla sanzione, assimilabile alla opposizione alla sanzione di competenza del giudice di pace.</h:div><h:div>Oggetto della controversia non è la sanzione, ma semmai i suoi effetti sul diritto del ricorrente ad ottenere una nuova abilitazione alla guida. </h:div><h:div>La giurisdizione del giudice ordinario deriva, infatti,  dalla qualificazione della posizione del richiedente il titolo di abilitazione alla guida quale diritto soggettivo, non dalla corretta individuazione dell’oggetto della controversia, sulla quale non vi sono dubbi.</h:div><h:div>Da quanto sopra esposto, pertanto, non può che conseguire l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a diritti per i quali è competente il giudice ordinario in osservanza agli ordinari criteri di riparto.</h:div><h:div>Alla luce di quanto sopra osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.</h:div><h:div>La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 27 novembre 2014, 19 febbraio 2015,  con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/11/2014"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Anna Maria Verlengia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>