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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140589720150521113519304" descrizione="" gruppo="20140589720150521113519304" modifica="28/05/2015 10.57.17" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-"><descrittori><registro anno="2014" n="05897"/><fascicolo anno="2015" n="07786"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20140589720150521113519304.xml</file><wordfile>20140589720150521113519304.doc</wordfile><ricorso NRG="201405897">201405897\201405897.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2014\201405897\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>luigi tosti</firma><data>28/05/2015 10.57.25</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberta Cicchese</firma><data>26/05/2015 15.48.28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/06/2015</dataPubblicazione><classificazione>105<nuova>105</nuova><ereditata>105</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Luigi Tosti,	Presidente</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Roberta Cicchese,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del decreto del Presidente della Repubblica Italiana dell'11.2.2014, registrato alla Corte dei Conti il 17.2.2014, pubblicato sulla G.U. Serie Generale del 4.3.2014, n. 52, relativo allo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- ed alla nomina della Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente;</h:div><h:div>- della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6.2.2014, avente ad oggetto lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-;</h:div><h:div> - della relazione del Ministro dell’Interno del 5 febbraio 2014 contenente la proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-:</h:div><h:div> - della relazione del Prefetto della provincia di -OMISSIS- del 14 novembre 2013, avente ad oggetto l’esito degli accertamenti ispettivi disposti ai sensi dell’art. 143  del d.lgs. 267/2000;</h:div><h:div> - del decreto del Prefetto della provincia di -OMISSIS- del 5 aprile 2013 n. 0010903 e successiva proroga;</h:div><h:div> - della relazione conclusiva svolta dalla commissione d’indagine ex art. 143, comma 2, del d.lgs. 267/2000;</h:div><h:div> - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, coevo, connesso o consequenziale;</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patiendi.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5897 del 2014, proposto da: </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Ceravolo, elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Zanardelli, 36, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Giulio Romeo;</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- – in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12; il Comune di -OMISSIS- - Commissione Straordinaria;</h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con l’odierno gravame, nelle qualità precedentemente rivestite di sindaco, di amministratori e di componenti del Consiglio comunale del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, hanno impugnato i ricorrenti il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2014 e gli atti connessi indicati in epigrafe, con i quali gli organi del predetto Comune sono stati disciolti ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</h:div><h:div>Queste le censure articolate a sostegno del gravame:</h:div><h:div>I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del d.lgs. 267/2000, eccesso di potere per inadeguatezza della motivazione, per sua perplessità costitutiva, per travisamento dei fatti, per errata presupposizione.</h:div><h:div>I ricorrenti rappresentano la sostanziale inattendibilità delle conclusioni raggiunte dall’amministrazione, sia perché basate su presupposti di fatto insussistenti, sia perché sostenute da argomentazioni prive della necessaria logicità e congruenza.</h:div><h:div>II) Inesistenza di irregolarità nell’esercizio dell’attività amministrativa del Comune di -OMISSIS-, difetto dei requisiti della univocità e rilevanza ed assenza del nesso di causalità tra le asserite ingerenze ed il regolare funzionamento dell’ente, violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del d.lgs. 267/2000, manifesta illogicità e difetto di istruttoria dei provvedimenti gravati.</h:div><h:div>Analizzando le singole ipotesi di irregolarità amministrative contestate al Consiglio Comunale disciolto, i ricorrenti ne rappresentano l’insussistenza in fatto e la riconducibilità ad ordinarie forme di malfunzionamento, in gran parte riferibile ad attività di gestione e non a scelte degli organi elettivi.</h:div><h:div>III) Illegittimità dei provvedimenti impugnati, eccesso di potere per difetto dei presupposti sotto i profili della illogicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà, incongruità funzionale, irragionevolezza, violazione del generale dovere di motivare il provvedimento amministrativo sancito dall’art. 3 della legge 241/1990, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.</h:div><h:div>Il tenore complessivo degli atti istruttori, di difficile leggibilità a causa dei numerosi <corsivo>omissis </corsivo>dei quali è infarcita la relazione prefettizia, non consentirebbero ai destinatari di comprendere il puntuale contenuto delle irregolarità ad essi contestate.</h:div><h:div>I provvedimenti conterrebbero, poi, un generico richiamo all’esistenza di un diffuso fenomeno criminale nel territorio comunale, ma non indicherebbero in maniera puntuale condizionamenti e collusioni determinanti l’alterazione del procedimento di formazione della volontà dell’ente, degli organi elettivi ed il pregiudizio alla sicurezza pubblica.</h:div><h:div>Da ultimo i ricorrenti, al fine di rilevare l’irragionevolezza della misura adottata, rappresentano come, a seguito dell’operazione di polizia -OMISSIS-, più volte richiamata negli atti impugnati, la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto l’accesso di una Commissione d’Indagine per verificare l’eventuale sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata nei comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, tutti in provincia di -OMISSIS-, e che, sebbene la famiglia mafiosa che viene indicata come egemone della locale criminalità risieda nel territorio di -OMISSIS-, proprio tale comune non è stato oggetto di provvedimenti di scioglimento. </h:div><h:div>I ricorrenti hanno pure chiesto il risarcimento del danno ad essi arrecato dall’adozione del provvedimento gravato.</h:div><h:div>La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, costituiti in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>A seguito di ordinanza istruttoria è stata acquisita copia degli atti istruttori in versione integrale.</h:div><h:div>Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 maggio 2015.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Si controverte in ordine alla legittimità del decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2014, che ha disposto, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), lo scioglimento del Consiglio comunale di -OMISSIS- -OMISSIS-, con affidamento della gestione dell'ente a una commissione straordinaria, e degli atti connessi meglio indicati in epigrafe.</h:div><h:div>La questione è proposta dai ricorrenti, che rivestivano precedentemente le funzioni di sindaco e di componenti della Giunta e del Consiglio comunale del predetto comune a seguito di consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, i quali, mediante le dedotte doglianze assumono al riguardo l’insussistenza dell’evidenza dei gravi elementi cui l’art. 143 TUEL subordina l’esercizio della potestà eccezionale di scioglimento dell’organo elettivo comunale.</h:div><h:div>L’atto impugnato e i provvedimenti istruttori sulla cui base esso è stato adottato avrebbero, secondo i ricorrenti, posto in relazione una serie di affermazioni relative al contesto territoriale e alle strutture criminali ivi operanti - peraltro in buona parte desunta da fatti risalenti o riferiti all’intera area geografica di collocazione del comune - desumendo assertivamente da tale premessa il condizionamento degli organi elettivi dell’ente locale in assenza di puntuali riscontri. </h:div><h:div>In particolare i ricorrenti rappresentano come le due vicende giudiziarie considerate il nucleo motivazionale dell’impugnato provvedimento di scioglimento del consiglio comunale -  il coinvolgimento del sindaco in una indagine per associazione a delinquere di stampo mafioso e le risultanze dell’indagine di polizia -OMISSIS-, nella parte in cui ipotizza un condizionamento dei risultati elettorali comunali da parte della criminalità organizzata - sarebbero, la prima, insussistente in fatto, essendo l’imputazione del sindaco relativa ad associazione a delinquere semplice, per fatti connessi all’attività professionale di farmacista, e la seconda fondata su elementi privi della pretesa valenza probatoria.</h:div><h:div>Le ulteriori circostanze poste a fondamento delle conclusioni rassegnate sarebbero poi insussistenti in fatto o ascrivibili a mere ipotesi di irregolarità amministrative, così che la valutazione complessivamente operata sarebbe avvenuta in assenza dei presupposti di legge di cui all’art. 143 del TUEL.</h:div><h:div>Il provvedimento e gli atti istruttori che lo hanno preceduto, infine, non consentirebbero ai destinatari di comprendere appieno il contenuto delle contestazioni ad essi mosse, né farebbero emergere, sulla base di una congrua e logica motivazione, la sussistenza dei presupposti per l’adozione di una così grave misura.</h:div><h:div>Alla illegittima adozione dell’atto i ricorrenti fanno conseguire la richiesta di risarcimento del danno ad essi arrecato dal provvedimento medesimo. </h:div><h:div>Resistono a tale prospettazione la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'Interno, i quali sostengono l’inesistenza dei vizi procedurali lamentati da controparte e la perfetta ascrivibilità degli elementi raccolti in sede di indagine al novero delle gravi anomalie che legittimano il ricorso all’art. 143 TUEL.</h:div><h:div>Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno poi depositato in atti copia della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- che ha dichiarato improcedibile la domanda  di incandidabilità proposta dal Ministero dell’Interno nei confronti di -OMISSIS-, ed hanno, altresì, rappresentato che, con sentenza del G.u.p. di Catanzaro, pronunciata in relazione all’indagine -OMISSIS- - le cui risultanze erano state ampiamente richiamate negli atti istruttori al fine di dimostrare l’avvenuto condizionamento dell’esito elettorale nel comune di -OMISSIS- da parte del clan -OMISSIS- - è stata disposta l’assoluzione, per non aver commesso il fatto, del congiunto del consigliere -OMISSIS- il cui arresto era stato ampiamente enfatizzato nel provvedimento gravato e negli atti istruttori che ne hanno preceduto l’adozione.</h:div><h:div>2. Occorre premettere all’esame delle singole questioni poste dal gravame una sintetica ricognizione del quadro normativo applicabile alla fattispecie.</h:div><h:div>In tale ambito, si osserva che ai sensi del citato art. 143 TUEL, comma 1, “<corsivo>…i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica</corsivo>”.</h:div><h:div>Il comma 2 della stessa norma dispone che, al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1, anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In particolare, il prefetto può nominare una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’ articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.</h:div><h:div>Il comma 3 prevede che entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 c.p.c., comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.</h:div><h:div>Infine, secondo il comma 4 dell’art. 143 TUEL, lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno-OMISSIS-causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 4. </h:div><h:div>3. Sempre in via preliminare, non sembra superfluo richiamare, in linea generale, gli indirizzi di interpretazione e applicazione della normativa in materia, come definiti dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa (Corte Costituzionale, sentenza 19 marzo 1993, n. 103; C. Stato, IV 21 maggio 2007, n. 2583; 24 aprile 2009, n. 2615; VI, 15 marzo 2010, n. 1490; 17 gennaio 2011, n. 227; 10 marzo 2011, n. 1547; Tar Lazio, Roma, I, 1° luglio 2013, n. 6492; 21 novembre 2013, n. 9941; 20 marzo 2014, n. 3081).</h:div><h:div>A tale riguardo, si rammenta che lo scioglimento dell’organo elettivo si connota quale misura di carattere straordinario per fronteggiare un’emergenza straordinaria.</h:div><h:div>Nel relativo procedimento sono giustificati ampi margini nella potestà di apprezzamento dell’amministrazione nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori, pur quando il valore indiziario dei dati non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale, essendo asse portante della valutazione di scioglimento, da un lato, la accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall’altro, le precarie condizioni di funzionalità dell’ente in conseguenza del condizionamento criminale.</h:div><h:div>Pertanto, in tale ambito di apprezzamento, rispetto alla pur riscontrata commissione di atti illegittimi da parte dell’amministrazione, è necessario un <corsivo>quid pluris</corsivo>, consistente in una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita, riscontrata dall’amministrazione competente con discrezionalità ampia, ma non disancorata da situazioni di fatto suffragate da obbiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusione, così da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi della comunità locale il permanere alla sua guida degli organi elettivi. </h:div><h:div>Ciò in quanto l’art. 143 TUEL precisa le caratteristiche di obiettività delle risultanze da identificare, richiedendo che esse siano concrete, e perciò fattuali, univoche, ovvero non di ambivalente interpretazione, rilevanti, in quanto significative di forme di condizionamento. </h:div><h:div>4. Qualche cenno va ancora riservato alla tipologia dello scrutinio di legittimità rimesso alla presente sede, che, come da costante giurisprudenza, in conseguenza dei profili interpretativi sopra accennati, è esercitabile nei limiti della presenza di elementi che denotino, con sufficiente concludenza, la eventuale deviazione del procedimento dal suo fine di legge. </h:div><h:div>Con l’avvertenza che l’operazione in cui consiste l’apprezzamento giudiziale delle acquisizioni in ordine a collusioni e condizionamenti non può però essere effettuata mediante l’estrapolazione di singoli fatti ed episodi, al fine di contestare l'esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo sull'operato consiliare.</h:div><h:div>Ciò in quanto, in presenza di un fenomeno di criminalità organizzata diffuso nel territorio interessato dalla misura di cui si discute, gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti vanno considerati nel loro insieme, poiché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per l’adozione della misura stessa (C. Stato, IV, 6 aprile 2005, n. 1573; 4 febbraio 2003, n. 562; V, 22 marzo 1998, n. 319; 3 febbraio 2000, n. 585).</h:div><h:div>5. Sulla scorta di tutte le coordinate normative, interpretative e giurisprudenziali di cui è stata fatta sin qui sintetica ricognizione può passarsi alla disamina del ricorso in esame.</h:div><h:div>6. Le questioni sostanziali prospettate dai ricorrenti attengono all’asserita inesistenza, nella fattispecie, degli elementi componenti il grave quadro che legittima il ricorso alla misura straordinaria di cui si discute.</h:div><h:div>Per effettuare tale disamina, va rammentato quanto già sopra visto, in uno alla citata giurisprudenza, ovvero come la ragionevolezza o meno della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per l’adozione del rimedio previsto dalla disposizione non possa che derivare dalla considerazione unitaria ovvero dall’esame complessivo degli elementi presi in considerazione nel procedimento. </h:div><h:div>Detti elementi possono essere compiutamente desunti dalla proposta di scioglimento del Ministro dell’Interno.</h:div><h:div>Infatti, come rilevato dalla Sezione in analoghi contenziosi (Tar Lazio, Roma, I, 1° febbraio 2012, n. 1119; 21 novembre 2013, n. 9941), nell’ambito della complessità dell’iter, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, che caratterizza l’andamento del procedimento ex art. 143 del d.lgs. 267/2000, la relazione ministeriale va identificata come il momento centrale di rappresentazione analitica delle anomalie riscontrate nelle fasi antecedenti alla sua adozione, e, indi, quale vero nucleo espressivo della determinazione tecnica sottostante allo scioglimento.</h:div><h:div>7. Nella fattispecie, la proposta di scioglimento formulata dal Ministero dell’Interno riferisce che gli elementi che hanno causato la nomina delle Commissione di accesso, alle cui conclusioni la relazione ministeriale in più punti si richiama, sono costituiti dalla recente emanazione di un’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS- con la quale il sindaco è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari perché indagato per il reato di “<corsivo>associazione di tipo mafioso</corsivo>” per aver commesso, nell’ambito della sua attività professionale di farmacista, unitamente ad altri, un numero indeterminato di delitti di falso ideologico in certificazioni amministrative, dal constatato inserimento, nella lista che è uscita vincitrice dalla competizione elettorale di soggetti riconducibili, a vario titolo, alla locale organizzazione criminale, dalla constatata attivazione di esponenti della medesima organizzazione al fine di conseguire l’elezione dei propri candidati, dalla sussistenza di legami di parentela tra amministratori ed esponenti del locale sodalizio criminale e di frequentazioni di elementi della criminalità organizzata da parte di membri del consiglio nonché da elementi fattuali che inducevano a ritenere possibile il condizionamento dell’azione amministrativa.</h:div><h:div>La proposta prosegue poi illustrando gli elementi emersi al termine delle indagini effettuate, ritenute rilevanti quali presupposti per l'applicazione della misura di rigore di cui all'articolo 143 del d.lgs. 267/2000.</h:div><h:div>Tali elementi, sulla base della richiamata relazione del Prefetto, redatta ai sensi dell’art. 143 in esito all’accesso, possono essere suddivisi sotto i seguenti profili:</h:div><h:div>- contesto territoriale ambientale.</h:div><h:div>La relazione prefettizia rappresenta come il territorio di -OMISSIS-, di transito tra i comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS-” abbia sofferto, negli ultimi decenni, la presenza di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata facente capo alla cosca di ‘ndrangheta -OMISSIS- di -OMISSIS-.</h:div><h:div>La relazione individua poi i personaggi, riconducibili al clan -OMISSIS-, che avrebbero sviluppato la loro influenza nel comune di -OMISSIS-, rappresentando come la recente operazione -OMISSIS- avrebbe accertato il fattivo interessamento dei rappresentati locali del clan alle recenti consultazioni amministrative del 2011, nonché, più in generale la sussistenza di “<corsivo>significative, circostanziate oggettive e concludenti condizioni idonee a configurare fenomeni di condizionamento e di collegamento</corsivo>” della vita amministrativa dell’ente locale da parte delle consorterie criminali operanti sul territorio</h:div><h:div>- rapporti familiari. </h:div><h:div>Si rileva la sussistenza di rapporti di parentela e di frequentazione dei componenti della compagine con soggetti di spicco delle organizzazioni criminali locali.</h:div><h:div>Si rileva, altresì, che anche numerosi dipendenti dell’ente hanno rapporti di parentela con affiliati alla locale cosca o frequentazioni con pregiudicati.</h:div><h:div>Si evidenzia, ancora, la presenza di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata ai festeggiamenti che hanno seguito la vittoria del sindaco.</h:div><h:div> - irregolarità amministrative.</h:div><h:div>Si rappresentano poi varie irregolarità nella gestione del personale, negli interventi repressivi dell’abusivismo edilizio, nell’attività di delimitazione del centro abitato del comune, nella reiterata scelta della modalità di affidamento diretto per lavori di manutenzione di opere o impianti o per servizi e forniture, eseguiti in assenza di gara e spesso a favore di soggetti limitanei alla criminalità organizzata, nel conferimento degli incarichi professionali, nel rilascio delle autorizzazioni commerciali e nella gestione finanziaria dell’ente.</h:div><h:div>8. L’esame del quadro delineato nella proposta in esame, analizzato alla luce delle emergenze processuali, fa emergere la fondatezza della censura ricorsuale inerente la carenza nella fattispecie dei presupposti per lo scioglimento degli organi elettivi locali.</h:div><h:div>Per arrivare a tale conclusione, va rammentato che, alla stregua delle ridette coordinate ermeneutiche, se è vero che gli elementi concreti, univoci e rilevanti che legittimano il ricorso al rimedio non devono necessariamente ridondare in attività di rilievo penale, è pur vero che essi non possono non dimostrare quella consistenza e unidirezionalità necessaria a permettere una fondata percezione della loro forte e decisa valenza rivelatrice dei collegamenti esistenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata e dei conseguenti condizionamenti sull’attività amministrativa.</h:div><h:div>E tutto ciò nella fattispecie non è-OMISSIS-osservare, a partire dalla ritenuta influenza sui risultati elettorali spiegata dagli appartenenti alla criminalità organizzata.</h:div><h:div>Ed infatti, al di là delle formule generiche ed evocative più volte utilizzate in atti, gli elementi di prova in concreto richiamati quali indici della ritenuta influenza consistono essenzialmente nell’avvenuta candidatura ed elezione di -OMISSIS- - esponente dell’omonimo clan -  e da tre intercettazioni telefoniche acquisite in corso di campagna elettorale.</h:div><h:div>Quanto al citato rapporto parentale deve rilevarsi come in sostanza  il legame rilevante viene individuato nella circostanza che un cugino del -OMISSIS- ha spostato la figlia di soggetto appartenente alla criminalità organizzata (-OMISSIS-).</h:div><h:div>A tale-OMISSIS- già di per sé non particolarmente significativo in considerazione del tipo di vincolo parentale individuato, non si accompagna l’indicazione di elementi da cui desumere l’esistenza di un rapporto di frequentazione tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-, limitandosi la relazione a dare atto, senza neppure specificare con quale frequenza, che il -OMISSIS- è stato notato  in compagnia del cugino (-OMISSIS-), a carico del quale vengono citati dei meri controlli di Polizia nonché il recente arresto nell’ambito dell’operazione -OMISSIS-.</h:div><h:div>A tale proposito è opportuno rilevare, fin d’ora, come la difesa dei ricorrenti abbia depositato in atti un estratto della sentenza penale dalla quale emerge l’assoluzione del -OMISSIS- nel processo seguito alla suddetta operazione di polizia, circostanza non contestata dalla difesa dell’amministrazione.</h:div><h:div>Quanto al contenuto delle tre intercettazioni, richiamate in più punti quali prove di particolare valenza, deve rilevarsi come la prima  riguarda una chiamata fatta dall’aspirante sindaco a tale -OMISSIS-, di cui si specifica solo che “<corsivo>all’epoca dei fatti</corsivo> [era] <corsivo>consigliere provinciale di -OMISSIS- e zio del candidato -OMISSIS-</corsivo>” e del di lui cugino -OMISSIS- chiede al -OMISSIS- di assumere presso il villaggio “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” un ragazzo, per ottenere i voti della famiglia di quest’ultimo.</h:div><h:div>In altra telefonata è il suddetto consigliere provinciale -OMISSIS- a contattare altro candidato della lista poi risultata vincitrice nella competizione elettorale comunale per lamentarsi del comportamento di alcuni candidati della lista avversaria.</h:div><h:div>Nella terza poi il -OMISSIS- viene contattato da un candidato della lista poi risultata eletta, tale -OMISSIS-, “<corsivo>al fine di prendere imprecisati provvedimenti per rimediare in qualche modo a dei comportamenti lesivi adottati dalla lista avversaria</corsivo>”, dandosi atto del fatto che il -OMISSIS- non respinge la richiesta di intervento e che i due concordano un incontro.</h:div><h:div>La relazione stessa dà tuttavia atto del fatto che non si dispone di una prova diretta di un collegamento tra tale conversazione e il successivo danneggiamento di un locale di proprietà di un esponente, non ricandidato, della lista contrapposta a quella vincitrice.</h:div><h:div>E’ agevole rilevare come, nel corso delle conversazioni telefoniche in esame:</h:div><h:div> - non emergono riferimenti a circostanze o condotte riconducibili al -OMISSIS- o alla organizzazione criminale alla quale questi appartiene;</h:div><h:div> - non emerge l’autonomo collegamento del candidato consigliere comunale e dei suoi sostenitori alla suddetta organizzazione criminale;</h:div><h:div> - non sussistono elementi sufficientemente univoci per collegare la prospettata necessità di reagire ai comportamenti degli avversari a comportamenti riconducibili alla volontà o agli ordini della criminalità organizzata.</h:div><h:div>Deve di conseguenza ritenersi che gli episodi riferiti sono privi della pretesa valenza di prova di condizionamento da parte della criminalità organizzata del risultato elettorale, essendo basati su fatti privi della necessaria univocità e di rilevanza . </h:div><h:div>8) Passando poi ai rilievi mossi ai singoli consiglieri, per fatti loro propri o per i rapporti di parentela o di frequentazione, deve in primo luogo rilevarsi come appaia pacifico il fatto che l’indagine concernente il sindaco, diversamente da quanto riferito nella proposta ministeriale, non si riferisce ad ipotesi di reato riconducibili alla criminalità mafiosa.</h:div><h:div>I pregiudizi a lui attribuiti nella relazione del prefetto, poi, attengono tutti a mere denunce, non essendo citati provvedimenti di condanna, ciò che deve ritenersi confermato dalle risultanze del certificato penale prodotto in atti dalla difesa dei ricorrenti e nel quale risulta l’assenza di sentenze di condanna a carico del-OMISSIS-</h:div><h:div>Quanto alle frequentazioni attribuite allo stesso, si rileva come la relazione indichi dei singoli incontri, già di per sé estranei a quella necessaria reiterazione che caratterizza il concetto di frequentazione, con soggetti a carico della maggior parte dei quali vengono rappresentati, sotto la dizione “<corsivo>pregresse vicende penali</corsivo>” meri pregiudizi di polizia, non concernenti reati di mafia.</h:div><h:div>In altri casi, poi, addirittura, la relazione stessa riconosce l’assenza di pregiudizi penali dei soggetti “<corsivo>frequentati</corsivo>”, dando tuttavia atto della sussistenza di rapporti di parentela tra questi ultimi ed esponenti della criminalità organizzata.</h:div><h:div>Lo stesso metodo espositivo è seguito per gli altri consiglieri, circostanza questa che, unitamente alle dimensioni estremamente ridotte del paese – tali che le occasioni di incontro tra i cittadini, pregiudicati e non, rientra, più che in altri casi, in una sorta di evenienza fisiologica -  fa si che i fatti evidenziati appaiano privi della necessaria valenza probatoria o anche solo sintomatica.</h:div><h:div>Analoghe considerazioni di irrilevanza o di assenza di univocità devono farsi in ordine alla riferita presenza di persone sospette ai festeggiamenti elettorali,  peraltro riferita a parenti di pregiudicati e non ai pregiudicati medesimi, e comunque non suscettibile di controllo da parte degli eletti.</h:div><h:div>9. Quanto al resto, si osserva che tutti gli altri elementi presi in considerazione nella proposta attengono sostanzialmente: a) al contesto territoriale in cui si colloca il Comune; b) alla sussistenza di irregolarità amministrative in vari campi dell’attività comunale.</h:div><h:div>9.1 Il contesto territoriale, tuttavia, nulla dice <corsivo>ex se</corsivo> in ordine all’eventuale collegamento esistente tra gli amministratori di un determinato comune e la criminalità organizzata.</h:div><h:div>Come già rilevato dalla Sezione in analoghi contenziosi (tra cui Tar Lazio, I, 4 luglio 2013, n. 6609), la natura dello scioglimento quale rimedio di <corsivo>extrema ratio</corsivo> volto a salvaguardare beni primari dell’intera collettività nazionale, messi in pericolo o compromessi dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata o dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile con altri apparati preventivi o sanzionatori dell’ordinamento, ovvero, in altre parole, lo stesso obiettivo di ripristino delle condizioni di legalità che il legislatore assegna alla misura in presenza delle condizioni eccezionali tratteggiate dall’art. 143 TUEL, richiede che l’intervento sia posto in essere solo laddove l’influenza della criminalità organizzata sugli organi elettivi dell’amministrazione locale sia fondatamente e univocamente percepibile, risolvendosi altrimenti l’applicazione della norma in un’inammissibile ingerenza dello Stato nei governi locali.</h:div><h:div>Ne consegue imprescindibilmente che, nell’apprezzamento della eventuale sussistenza delle ridette condizioni eccezionali, nessuna realtà locale (quale specificamente quella di -OMISSIS-, sita in provincia di -OMISSIS-) debba scontare in linea di principio ovvero pregiudizialmente la mera appartenenza a un più vasto territorio ritenuto, sotto il profilo giuridico, ma anche sotto quello storico, pervasivamente interessato dalla presenza di fenomeni criminali radicati e organizzati nel territorio. </h:div><h:div>Diversamente opinandosi, un ordinamento democratico e pluralistico, quale quello vigente, non potrebbe tollerare la stessa esistenza del considerato potere di intervento centrale, autoritativo e <corsivo>ab externo</corsivo>, sugli organi locali. </h:div><h:div>Può aggiungersi, del resto, che per le stesse ragioni, ancorché antiteticamente, altre realtà locali, sia pur ritenute, sempre storicamente, lontane dagli stessi fenomeni per ragioni geografiche, non possono, per ciò solo, e soprattutto nell’attuale nuova conformazione delle strutture criminali, implementatasi in conformità allo sviluppo delle forme di comunicazione e al più elevato grado di complessità delle sottostanti organizzazioni, essere ritenute indenni dalla possibilità di un loro radicamento. </h:div><h:div>Si deve in sostanza concludere graniticamente che, in base alle specifiche caratteristiche di ciascuna parte del territorio nazionale, l’accertamento da compiersi ex art. 143 del d.lgs. 267/2000, ai fini del suo positivo riscontro di legittimità in via giudiziale, deve necessariamente far trasparire l’esistenza di un modello di collegamento diretto o indiretto tra amministratori e criminalità organizzata di tipo mafioso o similare ovvero di forme di condizionamento dei primi, che possono anche riflettersi, caso per caso, in una diversa conformazione degli elementi che denotano la presenza delle condizioni patologiche che determinano i gravi effetti negativi nella gestione della cosa pubblica richiamati dalla disposizione, ma che non può che essere identico nell’apprezzamento della consistenza degli elementi stessi, che, laddove conduca allo scioglimento dell’organo elettivo locale, deve dar conto in ogni caso della loro concretezza, univocità e rilevanza.</h:div><h:div>Nello specifico, peraltro, occorre rilevare come la stessa relazione, in più punti basata su fatti risalenti, dia atto delle dimensioni sovranazionali assunte dall’organizzazione, senza specificare in che modo tali allarmanti dati incidano sulla realtà locale oggetto del provvedimento. </h:div><h:div>Sul punto, infine, desta perplessità la circostanza che il comune di -OMISSIS- - luogo di origine del clan -OMISSIS- e centro presso il quale risiedono e risiedevano la maggior parte dei membri dell’organizzazione criminale -  ove si è insediata in epoca contemporanea a quella di -OMISSIS-, una commissione di indagine, non è stato oggetto di provvedimento di scioglimento.</h:div><h:div>9.2. Chiarito, per quanto sopra, che la collocazione del Comune di -OMISSIS- nel contesto territoriale descritto dalla proposta non costituisce di per sé prova né degli addebiti mossi a carico dell’amministrazione locale né dell’esistenza delle condizioni che legittimano il provvedimento di scioglimento, deve osservarsi come il nucleo fondante dei ritenuti collegamenti sia rinvenuto nelle risultanze dell’indagine -OMISSIS-, che tuttavia, come già rilevato, proprio nella parte in cui avevano ad oggetto i presunti condizionamenti dell’esisto elettorale di -OMISSIS-, non presentavano, per come riportate negli atti istruttori acquisiti, una sufficiente e specifica valenza probatorie e, per altro verso, non sono state ritenute dal giudice penale idonee a fondare una sentenza di condanna.</h:div><h:div>9.3. Del pari non significative di condizionamento e contiguità con ambienti malavitosi appaiono le vicende relative alle rilevate irregolarità nell’individuazione dei responsabili delle aree, della gestione di un concorso e nella gestione della procedura di mobilità.</h:div><h:div>La relazione stessa, infatti, le ritiene foriere di disservizi e malfunzionamento, ma non individua specifiche influenze poste in essere dalla criminalità organizzata o specifici vantaggi da questa conseguiti. </h:div><h:div>Nello specifico non appaiono dotati di univoca e significativa rilevanza la nomina a revisore dei Conti della dottoressa -OMISSIS-, a carico della quale vengono segnalati due estremamente risalenti (1999 e 2002) controlli di Polizia con soggetti genericamente indicati come gravati da pregiudizi penali e di polizia.</h:div><h:div>Analogo difetto di specifica rilevanza vale per le segnalazioni a carico di altri dipendenti -  molti dei quali neppure assunti durante il mandato elettorale dei ricorrenti – e comunque concernenti mere denunce o fatti risalenti.</h:div><h:div>9.4. Per quanto attiene alla repressione dell’abusivismo edilizio, la relazione stessa, nell’individuare il caso più eclatante in quello oggetto di un’indagine del Corpo Forestale dello Stato (cd. -OMISSIS-), rileva come i fatti si siano verificati prima dell’insediamento dell’amministrazione comunale oggetto dell’impugnato provvedimento di scioglimento. Sul punto la difesa dei ricorrenti ha pure riferito che l’amministrazione di cui facevano parte i ricorrenti si è costituita parte civile nel successivo processo.</h:div><h:div>Quanto agli ulteriori casi analizzati, ferma la considerazione generale che i fatti descritti attengono a competenze gestionali, gli stessi comunque evidenziano irregolarità, anche importanti, operanti sul solo piano amministrativo, così che non assume specifica concludenza, ai fini della sussistenza di un condizionamento criminale di tipo mafioso, il fatto che in due ipotesi i beneficiari di tali irregolarità sarebbero stati componenti della disciolta giunta.</h:div><h:div>9.5. Privi di univocità appaiono, poi, i rilievi in punto di delimitazione del centro abitato, tanto più che le conclusioni stesse rassegnate nella relazione sono formulate in termini dubitativi e che la difesa dei ricorrenti ha puntualmente evidenziato come alla elaborazione del contenuto del piano abbiano collaborato tecnici regionali e la stessa prefettura di -OMISSIS-.</h:div><h:div>9.6. Quanto ai vari casi di affidamento diretto in violazione delle regole dell’evidenza pubblica, essa pure rilevante sul solo piano amministrativo, deve rilevarsi come i beneficiari di tali prospettate irregolarità siano, nella assoluta maggioranza dei casi, persone incensurate o, al più, gravate da precedenti risalenti e concernenti reati comuni, neppure di particolare allarme sociale, e che gli elementi di presunto collegamento delle ditte con la criminalità organizzata sono desunti dalle sole frequentazioni, spesso imputabili ai parenti o ai dipendenti e non direttamente ai titolari delle ditte.</h:div><h:div>Con particolare riferimento alla ditta assegnataria del servizio mensa, poi, deve rilevarsi come la relazione stessa riconosce che’individuazione sia avvenuta a seguito di gara; sul punto va pure rilevato che sono rimaste incontestate le circostanze rappresentate dalla ricorrente secondo cui tale ditta era già assegnataria del servizio mentre era in carica la precedente compagine consiliare e che la stessa abbia in corso rapporti contrattuali con la Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- e con la stessa Prefettura di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Quanto alla -OMISSIS-, destinataria, in corso di svolgimento dell’appalto, di un certificato interdittivo, la stessa relazione dà atto che il contraente era stato individuato a seguito di procedura svolta dalla stazione unica appaltante, alla quale il comune ha aderito per i contratti di importo superiore ai 100.000,00 euro.</h:div><h:div>9.7 Venendo all’esame delle irregolarità riferita in ordine alle nomine dei dirigenti è, poi, sufficiente osservare come le stesse siano il risultato di scelte amministrative e non politiche.</h:div><h:div>Per completezza di analisi, deve pure rilevarsi come, con riferimento alle persone citate nella relazione, vengano indicati precedenti risalenti e, in alcuni casi, non sussistenti, come emerge dalla produzione documentale dei ricorrenti.</h:div><h:div>9.8 Del pari non probante di significativi collegamenti e condizionamenti con la criminalità appare la vicenda della concessione relativa all’-OMISSIS-, risalente, come si legge anche nella relazione, al 2002 e quindi non imputabile alla amministrazione-OMISSIS-</h:div><h:div>9.9  Altrettanto privi di specifica sintomaticità appaiono, infine, i rilievi mossi in tema di condizioni finanziarie dell’ente,  interamente operanti sul piano delle irregolarità amministrative. </h:div><h:div>10. La tesi della sussistenza di elementi probanti di condizionamento e collegamento, in conclusione, è rimasta indimostrata, perché non emergono concrete azioni di interferenza amministrativa poste in essere da appartenenti a cosche operanti nel territorio, risultando affidata al solo rilievo delle irregolarità elencate, le quali, sia per la loro consistenza che specificità, rivelano disfunzionalità non dissimili da quelle che interessano molte amministrazioni locali.</h:div><h:div>Laddove, invece, le irregolarità amministrative rilevanti ai fini dell’art. 143 TUEL non possono consistere in meri giudizi negativi sull’attività degli amministratori locali, ovvero in elementi che non rappresentino un serio indice della presunta esistenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso.</h:div><h:div>11. Per tutto quanto precede, il ricorso, assorbita ogni altra censura, deve essere accolto, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento del gravato provvedimento di scioglimento. </h:div><h:div>12.  Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno, del tutto sfornita di prova, sia in ordine al suo stesso ammontare che con riferimento alla colpa dell’amministrazione e alla sussistenza del nesso causale. (sulla non desumibilità della colpa dalla mera esistenza di un provvedimento di annullamento giurisdizionale, cfr., da ultimo, Consiglio di stato sez. III, 29 gennaio 2015, n. 748, che ha confermato la pronuncia di questa sezione, n. 6012, del 5 giugno 2013).</h:div><h:div>13. L’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  (Sezione Prima)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di ricorrenti e delle altre persone e dei luoghi menzionati, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/05/2015"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Roberta Cicchese</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>