<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20131216420230305184953571" descrizione="" gruppo="20131216420230305184953571" modifica="05/03/2023 18:55:27" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Soc il Bambu' S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2013" n="12164"/><fascicolo anno="2023" n="03843"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20131216420230305184953571.xml</file><wordfile>20131216420230305184953571.docm</wordfile><ricorso NRG="201312164">201312164\201312164.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\909 Roberta Cicchese\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Michele Tecchia</firma><data>05/03/2023 18:55:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Stralcio)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberta Cicchese,	Presidente</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Referendario</h:div><h:div>Michele Tecchia,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della Determinazione Dirigenziale n. CE/1004/2013, emessa da Roma Capitale, Municipio IV (ex Municipio V), Unità di Direzione Tecnica – Area Organizzazione e Amministrazione Servizio III, di ingiunzione della rimozione o demolizione di tutte le opere abusivamente realizzate sul fabbricato preesistente sito in Roma, Via Goffredo Ciaralli, n. 4.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 12164 del 2013, proposto dalla società Il Bambù S.r.l., in persona del suo legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Pietro Marsili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del suo Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 marzo 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con l’odierno ricorso ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questo TAR, la società ricorrente – premesso di aver svolto dal 2007 in poi un’attività di somministrazione di bevande e alimenti all’interno di un locale sito in Roma, via Goffredo Ciaralli n. 4, giusta atto autorizzativo del Municipio V n. 1514 del 3 maggio 2007, nonché di aver effettuato nel corso degli anni alcuni ampliamenti abusivi della struttura (rilevati con sopralluogo del 2 settembre 2010 da parte del Gruppo V della Polizia Municipale di Roma) ampliamenti abusivi in ragione dei quali veniva adottata la Determinazione Dirigenziale n. 66 del 19 gennaio 2011 (prot. n. 2741) con cui Roma Capitale annullava l’autorizzazione del 2007 ed inibiva la prosecuzione dell’attività di somministrazione di bevande e alimenti (Determinazione Dirigenziale già impugnata innanzi a questo TAR con ricorso successivamente dichiarato perento in data 5 settembre 2022), e di aver successivamente ottenuto (in favore del soggetto proprietario della struttura, ossia l’Opera Romana per la Preservazione della Fede e la Provvista di nuove Chiese di Roma) il permesso di costruire in sanatoria n. 14 del 22 marzo 2012 (prot. 22725), nonché di essersi vista successivamente notificare del tutto inaspettatamente in data 10 settembre 2013 l’odierna Determinazione Dirigenziale di ingiunzione di demolizione/rimozione delle opere abusive <corsivo>de quibus</corsivo> (D.D. prot. 60292 del 26 luglio 2013) opere abusive consistenti in un ampliamento ligneo del ristorante già esistente e nella realizzazione di varie tettoie lignee, nonché di un chiosco e di una pedana (opere “<corsivo>integrate funzionalmente nell’attività di ristorazione pre-esistente</corsivo>” e di cui è stata rilevata la difformità rispetto all’elaborato progettuale presentato dalla ricorrente al momento della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, unitamente alla loro insistenza su zona di interesse archeologico <corsivo>ex </corsivo>art. 41 del p.t.p.r. regione Lazio e su fascia di rispetto della via nomentana <corsivo>ex </corsivo>art. 93 delle n.t.a. del piano regolatore generale vigente) – insorge avverso il provvedimento demolitorio sopra richiamato, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: </h:div><h:div>(i) <corsivo>primo motivo</corsivo>: omessa trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge n. 241 del 1990; </h:div><h:div>(ii) <corsivo>secondo motivo</corsivo>: asserita violazione/elusione del giudicato, atteso che il Consiglio di Stato (con ordinanza cautelare n. 2418 del 2011) aveva accolto l’istanza di sospensiva presentata dalla ricorrente nel parallelo giudizio ormai andato perento; </h:div><h:div>(iii) <corsivo>terzo motivo</corsivo>: illegittimità e/o difetto di motivazione per avere Roma Capitale trascurato (in fase di adozione del provvedimento demolitorio impugnato) il fatto che l’ampliamento della struttura del ristorante era già stato validato con permesso di costruire in sanatoria, mentre le opere lignee erano strutture temporanee ed amovibili, come tali non abbisognevoli di permesso di costruire (bensì soltanto di DIA).</h:div><h:div>Roma Capitale si è ritualmente costituita in giudizio instando per la reiezione nel merito del gravame.</h:div><h:div>Seguiva il deposito dei documenti e delle memorie conclusionali e di replica <corsivo>ex</corsivo> art. 73, comma 1, c.p.a.</h:div><h:div>Con memoria di replica depositata dalla ricorrente in data 10 febbraio 2023 (in replica alla memoria conclusionale di Roma Capitale del 30 gennaio 2023), detta ricorrente ha esposto quanto segue:</h:div><h:div>- per quel che concerne le opere precarie di cui è stata disposta la demolizione (tettoie/chiosco), “<corsivo>le stesse sono state da tempo rimosse, come dimostrano le fotografie allegate. La demolizione definitiva si concludeva infatti il 24.8.2021</corsivo>”, al punto da affermare “<corsivo>che sussistono tutti i presupposti per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in ragione dell’intervenuta rimozione e demolizione delle opere contestate</corsivo>”;</h:div><h:div>- nelle more dell’odierno giudizio con sentenza n. 10004/16 il Tribunale Penale di Roma ha assolto il legale rappresentante della società perché il fatto non sussiste.</h:div><h:div>All’udienza straordinaria del 3 marzo 2023, il Collegio ha introiettato la causa in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è in parte infondato (laddove viene impugnato l’ordine di demolizione dell’ampliamento abusivo della struttura pre-esistente) e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (laddove viene impugnato l’ordine di demolizione delle opere considerate “precarie”, e cioè tettoie, chiosco e pedana).</h:div><h:div><corsivo>- Sulle censure sollevate avverso l’ordine di demolizione dell’ampliamento abusivo della struttura pre-esistente </corsivo></h:div><h:div>In particolare, quanto al gravame proposto avverso l’ordine di demolizione dell’ampliamento abusivo della struttura pre-esistente, è anzitutto infondato il motivo con cui parte ricorrente si duole dell’omessa trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo <corsivo>ex</corsivo> art. 7 della legge n. 241 del 1990.</h:div><h:div>Sul punto giova richiamare l’autorevole orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017, secondo cui “<corsivo>il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino</corsivo>”. Da ciò consegue che “<corsivo>L’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione costituisce attività di natura vincolata, dove la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati</corsivo>.” (Consiglio di Stato sez. VI, 05/04/2022, n.2523).</h:div><h:div>Il primo motivo di ricorso va quindi disatteso.</h:div><h:div>Identica sorte merita il secondo motivo di impugnazione (in disparte la questione della sua proponibilità con rito ordinario), non ravvisandosi nel caso di specie alcuna forma di elusione o violazione del giudicato.</h:div><h:div>Ciò non soltanto perché l’ordinanza cautelare emessa nel giudizio di impugnazione del provvedimento di inibizione della somministrazione di bevande e alimenti ha ormai cessato di produrre effetti per la sopravvenuta perenzione di detto giudizio, ma anche perché quell’ordinanza concerneva un provvedimento completamente diverso rispetto a quello demolitorio oggi impugnato.</h:div><h:div>Anche il secondo motivo di impugnazione va quindi respinto.</h:div><h:div>Quanto al terzo motivo di ricorso, il Collegio rileva che l’ampliamento della struttura pre-esistente è pacificamente avvenuto in difformità rispetto all’elaborato progettuale sulla base del quale era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.</h:div><h:div>Tale difformità è chiaramente attestata dal provvedimento impugnato e non è mai stata specificamente contestata dalla ricorrente. </h:div><h:div>Né ha rilievo – sempre con riferimento all’ordine di demolizione dell’ampliamento abusivo della struttura pre-esistente – la sentenza di assoluzione penale da ultimo depositata in atti dalla ricorrente, atteso che essa ha escluso la responsabilità penale del legale rappresentante della ricorrente soltanto per l’assenza di prova della riconducibilità del reato all’imputato, e cioè per un motivo che può rilevare sotto il profilo penale, ma che non rileva invece in sede di accertamento della legittimità del provvedimento amministrativo demolitorio (il quale ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria). </h:div><h:div>Ne discende, conclusivamente, la reiezione nel merito delle censure sollevate avverso l’atto impugnato, nella parte in cui esso ordina la demolizione di un “<corsivo>AMPLIAMENTO DEL LOCALE RISTORANTE ESISTENTE, COSTITUITO DA UNA STRUTTURA LIGNEA, AVENTE LE DIMENSIONI DI MT. 20,00 X MT. 2,30 = MQ. 46,00 CIRCA E UN'ALTEZZA MEDIA DI MT. 2,60</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>- Sulle censure sollevate avverso l’ordine di demolizione delle altre opere asseritamente precarie (tettoie/chiosco/pedana)</corsivo></h:div><h:div>In proposito, parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenuta spontanea rimozione e demolizione delle opere in questione. </h:div><h:div>Il Collegio – pur tenendo in debita considerazione tale circostanza dichiarata dalla ricorrente – non può non rilevare che essa configura un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, piuttosto che di cessazione della materia del contendere.</h:div><h:div>Ed infatti, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, si ha cessazione della materia del contendere (dichiarabile con sentenza di merito <corsivo>ex</corsivo> art. 35, comma 5, c.p.a.) soltanto se nelle more del giudizio interviene “<corsivo>la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (Consiglio di Stato, sez. V, 13 agosto 2020, n. 5031)</corsivo>” (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato n. 1036 del 4 febbraio 2021). </h:div><h:div>Si ha, viceversa, improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, allorché nelle more del giudizio si consolidi un “<corsivo>assetto di interessi inoppugnabile ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente. Questo Consiglio, in particolare, ha subordinato la dichiarazione di improcedibilità ad una sopravvenienza (fattuale o giuridica) tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 29 gennaio 2020, n. 742)</corsivo>” (cfr. ancora Consiglio di Stato n. 1036 del 4 febbraio 2021).</h:div><h:div>Nel caso di specie, la sopravvenuta spontanea rimozione da parte della ricorrente delle opere “precarie” di cui era stata ordinata la demolizione – lungi dal determinare la piena realizzazione dell’interesse sostanziale azionato con l’odierno giudizio (e cioè l’interesse alla conservazione di dette opere) – integra invece una fattispecie ostativa al soddisfacimento di tale interesse.</h:div><h:div>Sussistono dunque i presupposti per dichiarare l’improcedibilità <corsivo>in parte qua</corsivo> del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, e ciò <corsivo>a fortiori</corsivo> se si considera, sotto altro angolo visuale, che detta rimozione spontanea delle opere abusive “precarie” – in uno alla dichiarazione processuale della “<corsivo>cessazione della materia del contendere</corsivo>” – integra uno di quegli altri “<corsivo>fatti o atti univoci</corsivo>” da cui il Giudice amministrativo può desumere la “<corsivo>sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa</corsivo>” (cfr. art. 84, quarto comma, c.p.a.).</h:div><h:div>Conclusivamente, quindi, il ricorso va in parte respinto in quanto infondato (laddove viene impugnato l’ordine di demolizione dell’ampliamento abusivo della struttura pre-esistente) e in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (laddove viene impugnato l’ordine di demolizione delle opere considerate “precarie”).</h:div><h:div>Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del Comune resistente, tenendo in debita considerazione la natura parzialmente in rito della pronunzia.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Stralcio) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto in parte infondato e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune resistente e le liquida in misura pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (se dovuti).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2023, in videoconferenza sulla piattaforma Teams, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Michele Tecchia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>