<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20130414020230321101321087" descrizione="ES-demolizione, TEMERARIA-avvio, int.pubblico, affidamento" gruppo="20130414020230321101321087" modifica="3/22/2023 2:51:55 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2013" n="04140"/><fascicolo anno="2023" n="05219"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20130414020230321101321087.xml</file><wordfile>20130414020230321101321087.docm</wordfile><ricorso NRG="201304140">201304140\201304140.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2B\2013\201304140\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Elena Stanizzi</firma><data>22/03/2023 14:51:55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Stanizzi</firma><data>21/03/2023 13:59:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Stralcio)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elena Stanizzi,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Salvatore Gatto Costantino,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Licheri,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della Determinazione Dirigenziale n. 139 del 29 febbraio 2013, recante l’ordine di demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo sul terreno catastalmente individuato al foglio 93, particella 280 dell’NCT di Roma Capitale;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4140 del 2013, proposto da </h:div><h:div>Carlo Picariello, e proseguito da Gianluca Picariello nella qualità di erede, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessio Pica, Ermanno Pica, con domicilio eletto presso lo studio Alessio Pica in Roma, via Ancilla Marighetto, 94 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Siracusa, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21 e come da PEC Registri Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 febbraio 2023, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Premette in fatto l’originario ricorrente di aver acquistato, in data 27 dicembre 1973, un fondo situato in zona agricola, sul quale insisteva un manufatto che è stato successivamente oggetto di interventi edilizi, con riferimento ai quali è intervenuta l’adozione della gravata determinazione, recante l’ordine di demolizione delle seguenti opere, la cui realizzazione è stata accertata nel corso di diversi sopralluoghi succedutisi nel tempo:</h:div><h:div>- uno sbancamento di terreno di mt. 12,6 x 12,6 per una profondità da mt. 0 a mt. 3 circa con predisposizione all'interno di cordoli di fondazione in c.a. di mt. 12,6 x 12,6 x 0,50 h circa mediante apposizione di carpenteria lignea e ferri, il tutto privo della gettata di calcestruzzo;</h:div><h:div>- realizzazione del piano seminterrato nelle strutture in c.a. delle dimensioni di mt. 12,20 x 12 h mt 3,00 circa coperto da solaio in c.a.;</h:div><h:div>- realizzazione del piano rialzato in muratura di mt. 9,80 x 9,80 x h variabile da mt. 3,40 a mt.4,60 circa coperto a falde spioventi in legno e tegole, internamente tramezzato, intonacato con impianti tecnologici apposizione dei pavimenti rivestimenti, sanitari, portoncino blindato d'ingresso, porte e grate antistante il suddetto piano;</h:div><h:div>- realizzazione di un portico di mt. 12,20 x 2.40 x h variabile da mt. 2,20 a mt. 3,40 con copertura in legno e tegole poggiante su colonne in c.a. esternamente il manufatto risulta intonacato e pavimentato, lo stesso risulta occupato con mobilia varia dal proprietario senza il permesso di agibilità;</h:div><h:div>- suddivisione del piano interrato in due locali mediante costruzione di un tramezzo con pitturazione esterna dell'intero manufatto.</h:div><h:div>Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:</h:div><h:div>I – Violazione di legge per violazione dell’art. 31 della legge n. 1150 del 1942. Eccesso di potere per inesistenza/falsità del presupposto. Eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione di legge per errata applicazione degli artt. 3 e 31 del D.P.R. n. 380 del 2001.</h:div><h:div>Nell’affermare parte ricorrente come parte della costruzione oggetto dell’ordine di demolizione risalisse ad epoca antecedente l’entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 che ha esteso l’obbligo del titolo edilizio per tutto il territorio comunale, laddove in precedenza tale obbligo era previsto solo per i centri abitati ai sensi della legge n. 1150 del 1942, con conseguente legittimità del manufatto, sostiene che di aver posto in essere interventi di manutenzione straordinaria solo con riferimento ad una parte del manufatto, il quale avrebbe comunque mantenuto inalterate le propri caratteristiche originarie quanto a forma e volumi, con conseguente assenza del carattere abusivo delle opere. Lamenta altresì, al riguardo, l’omessa istruttoria da parte dell’Amministrazione quanto ad epoca di costruzione del manufatto, non avendo peraltro consentito al ricorrente di partecipare al procedimento al fine di fornire indicazioni al riguardo.</h:div><h:div>II – Eccesso di potere per carenza del presupposto dell’interesse pubblico e della relativa motivazione. Violazione dell’art. 97 Costituzione e dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 per violazione del principio del legittimo affidamento per lungo decorso del tempo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>Stante il lungo decorso di tempo dalla commissione dell’abuso e la conseguente maturazione del legittimo affidamento sul mantenimento della situazione di fatto, lamenta parte ricorrente come non sia stata effettuata alcuna comparazione tra l’interesse del privato e quello pubblico, da esternare in una congrua motivazione, nella specie assente, precisando di aver posto in essere interventi di carattere manutentivo, riconducibili alla manutenzione straordinaria o restauro o risanamento conservativo, con riferimento ai quali non sarebbe necessario un titolo edilizio e sarebbe conseguentemente illegittimo il gravato ordine di demolizione.</h:div><h:div>III – Violazione di legge per violazione dell’art. 8, comma 2, lett. c-bis) della legge n. 241 del 1990. Violazione del principio del giusto procedimento e del principio di leale collaborazione. Violazione dell’art. 97 Costituzione.</h:div><h:div>Lamenta parte ricorrente il mancato avviso di avvio del procedimento, con indicazione della data in cui lo stesso avrebbe dovuto concludersi, con conseguente preclusione alla possibilità di presentare osservazioni.</h:div><h:div>Intervenuto il decesso, nelle more del giudizio, dell’originario ricorrente, si è costituito in giudizio il Sig. Gianluca Picariello, nella qualità di erede.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione comunale prima con memoria di mera forma e poi formulando, con successiva memoria, controdeduzioni alle censure di parte ricorrente, sostenendo l’infondatezza del ricorso, con richiesta di corrispondente pronuncia.</h:div><h:div>Parte ricorrente non ha svolto ulteriori difese né ha controdedotto alla memoria di parte resistente, neanche nel corso dell’udienza, essendosi limitata a depositare, in data 10 febbraio 2023, istanza di passaggio in decisione.</h:div><h:div>All’udienza della Sezione Stralcio del 17 febbraio 2023, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1 – Per come sopra illustrato, oggetto della presente controversia è l’impugnazione della determinazione dirigenziale – meglio indicata in epigrafe nei suoi estremi – con la quale è stata ordinata la demolizione delle seguenti opere, realizzate senza titolo, la cui progressiva costruzione è stata riscontrata nel corso di sopralluoghi succedutisi dal 9 agosto 2012 al 21 ottobre 2012:</h:div><h:div>- uno sbancamento di terreno di mt. 12,6 x 12,6 per una profondità da mt. 0 a mt. 3 circa con predisposizione all'interno di cordoli di fondazione in c.a. di mt. 12,6 x 12,6 x 0,50 h circa mediante apposizione di carpenteria lignea e ferri, il tutto privo della gettata di calcestruzzo;</h:div><h:div>- realizzazione del piano seminterrato nelle strutture in c.a. delle dimensioni di mt. 12,20 x 12 h mt 3,00 circa coperto da solaio in c.a.;</h:div><h:div>- realizzazione del piano rialzato in muratura di mt. 9,80 x 9,80 x h variabile da mt. 3,40 a mt.4,60 circa coperto a falde spioventi in legno e tegole, internamente tramezzato, intonacato con impianti tecnologici apposizione dei pavimenti rivestimenti, sanitari, portoncino blindato d'ingresso, porte e grate antistante il suddetto piano;</h:div><h:div>- realizzazione di un portico di mt. 12,20 x 2.40 x h variabile da mt. 2,20 a mt. 3,40 con copertura in legno e tegole poggiante su colonne in c.a. esternamente il manufatto risulta intonacato e pavimentato, lo stesso risulta occupato con mobilia varia dal proprietario senza il permesso di agibilità;</h:div><h:div>- suddivisione del piano interrato in due locali mediante costruzione di un tramezzo con pitturazione esterna dell'intero manufatto.</h:div><h:div>La tesi difensiva volta a sostenere l’illegittimità della gravata determinazione si incentra sull’affermata preesistenza di un manufatto - avente natura di annesso agricolo - rispetto alla legge n. 765 del 1967, che ha esteso l’obbligo del possesso di titolo edilizio per tutto il territorio comunale; una porzione di tale manufatto avrebbe formato oggetto di interventi edilizi riconducibili alla tipologia della manutenzione straordinaria, o di restauro o risanamento conservativo, senza tuttavia modificarne la forma ed il volume, con la conseguenza che non sarebbe stato necessario alcun titolo per legittimare tali opere.</h:div><h:div>L’affermazione di parte ricorrente circa la preesistenza del manufatto, collocato in zona agricola, rispetto all’obbligo di munirsi di licenza edilizia introdotto con la legge n. 765 del 1967, non è assistito da alcun riscontro probatorio, risolvendosi in una apodittica quanto indimostrata asserzione, laddove l’onere di provare l’epoca di costruzione di un manufatto ricade sul proprietario dell’immobile, in ossequio al principio di vicinanza della prova.</h:div><h:div>Fermo il mancato assolvimento da parte ricorrente dell’obbligo di fornire allegazioni probatorie in ordine a tale assunto, deve rilevarsi come tale onere – contrariamente a quanto affermato in ricorso – non ricada in alcun modo sull’Amministrazione, la quale non è tenuta, prima di adottare un provvedimento sanzionatorio, ad effettuare accertamenti sull’epoca di realizzazione di un ipotetico manufatto preesistente, incombendo sul proprietario l’onere di fornirne la prova, non allegata peraltro neanche nell’ambito del presente giudizio, sostanziandosi la censura in una inammissibile pretesa al sovvertimento dell’onere della prova, con conseguente infondatezza della denunciata omessa istruttoria sul punto da parte dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Sfornita di supporto probatorio, oltre che poco plausibile e smentita dalla natura stessa delle opere oggetto del gravato ordine di demolizione, è inoltre l’affermata riconducibilità degli interventi edilizi sanzionati ad opere di manutenzione straordinaria o restauro o risanamento conservativo, che avrebbero riguardato solo una porzione del preesistente manufatto lasciandone immutati il volume e la sagoma.</h:div><h:div>Manca, invero, la dimostrazione delle dimensioni, del volume e della forma di tale manufatto rispetto ai quali poter accertare che i nuovi interventi non ne abbiano alterato la consistenza e con riferimento ai quali non fosse, conseguentemente, necessario un titolo edilizio che li legittimassero.</h:div><h:div>Non risulta, invero, versato agli atti di causa alcun documento idoneo a fornire un riscontro probatorio a quanto affermato da parte ricorrente, neanche in via meramente indiziaria.</h:div><h:div>Analizzando, inoltre, la natura e la consistenza delle opere che formano oggetto del gravato ordine di demolizione, appare in maniera incontrovertibile come vengano in rilievo interventi volti alla realizzazione di un manufatto radicalmente nuovo, previo sbancamento del terreno, predisposizione di cordoli di fondazione, con successiva realizzazione del piano seminterrato con strutture in c.a., del piano rialzato in muratura coperto a falde spioventi in legno e tegole, internamente tramezzato, intonacato con impianti tecnologici, apposizione dei pavimenti, rivestimenti, sanitari, portoncino blindato d'ingresso, porte e grate, ed ancora suddivisione del piano interrato in due locali e realizzazione di un portico, così dando luogo alla realizzazione di una nuova costruzione, rispetto alla quale risulta incompatibile l’affermata preesistenza di un manufatto rispetto al quale sarebbero intervenute mere opere di manutenzione straordinaria, contrastando tale tesi con la incontrovertibile natura e consistenza degli interventi posti in essere – in alcun modo contestati nella loro materialità - volti alla creazione di un nuovo manufatto su più piani, previo sbancamento del terreno (che secondo criteri meramente logici e di comune esperienza avrebbe travolto qualsiasi manufatto ivi insistente) con realizzazione di nuove superfici e volumi aventi destinazione incontrovertibilmente residenziale, rispetto al quale è indubitabile la necessità di munirsi di previo titolo edilizio stante la radicale trasformazione del territorio.</h:div><h:div>Trattasi, inoltre, di manufatto la cui costruzione è proseguita nel tempo nonostante i continui sopralluoghi effettuati, di cui alcuni in presenza della parte, così manifestando la consapevole volontà di proseguire nel comportamento illecito.</h:div><h:div>Inoltre, dalle foto versate in giudizio da parte della resistente Amministrazione, non è rinvenibile alcun manufatto preesistente, né porzione di esso, non potendo quindi qualificarsi le contestate opere come interventi sull’esistente, peraltro incompatibili con l’avvenuto sbancamento del terreno. </h:div><h:div>Ne discende l’infondatezza delle censure esaminate.</h:div><h:div>Meramente pretestuose e dilatorie, oltre che contrastanti con i principi costantemente affermati in materia, sono le ulteriori censure.</h:div><h:div>Avuto riguardo ai denunciati vizi di natura procedimentale – segnatamente, il denunciato omesso avviso di avvio del procedimento che avrebbe precluso al ricorrente di presentare osservazioni, anche al fine di provare la risalenza del manufatto – deve rilevarsi che, oltre a non essere stata data la prova di tale affermata risalenza del manufatto neanche nell’ambito del presente giudizio, risolvendosi quindi la censura in un vizio di carattere meramente formale privo di utilità sotto il profilo sostanziale, la tesi di parte ricorrente è radicalmente falsa, avendo parte ricorrente ricevuto la notifica dell’ordine di sospensione dei lavori di cui alla determinazione del 9 ottobre 2012, con la quale è stato anche formalmente comunicato l’avvio del procedimento di disciplina edilizia.</h:div><h:div>Inoltre, ed in linea generale, per costante e consolidata giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche) non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento con riferimento all’ordine di demolizione, il quale consegue, quale atto dovuto e vincolato nel suo contenuto come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, all'accertamento della consistenza delle opere realizzate e del carattere non assentito, e quindi abusivo, delle stesse.</h:div><h:div>Trattandosi di atto dovuto e vincolato, non soggetto come tale ad obbligo di previa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, la denunciata omissione di tale avviso non può mai determinarne l'annullamento e ciò in applicazione del principio di cui all' art. 21 octies, della legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui i vizi formali non determinano l'annullamento di provvedimenti vincolati 'sostanzialmente' legittimi, cioè tali che sarebbero adottati con il medesimo contenuto in un'ipotetica rinnovazione del procedimento preordinata a emendare il vizio formale dell'attività precedente, non comportando quindi l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento conseguenze nel caso in cui il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.</h:div><h:div>Inoltre, per come di recente affermato dal Consiglio di Stato (sez. VI, 7 ottobre 2022, n. 8613) il principio di partecipazione procedimentale ex legge n. 241/1990 non va interpretato in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione, con la conseguenza che non può ritenersi illegittima un'ordinanza di demolizione non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7 della legge n. 241/1990, dovendo farsi applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, di tale legge.</h:div><h:div>Parimenti infondata deve ritenersi la censura volta a lamentare la violazione del legittimo affidamento maturato per effetto del lungo tempo trascorso dalla commissione degli abusi, la mancata comparazione dei contrapposti interessi nonché l’assenza di motivazione in ordine al prevalente interesse pubblico alla eliminazione delle opere.</h:div><h:div>Premesso che non è riscontrabile un lungo lasso di tempo intercorso tra la commissione degli abusi – effettuati a decorrere dal mese di agosto 2012 – e l’adozione del provvedimento sanzionatorio, datato 12 febbraio 2013 e preceduto dall’ordine di sospensione dei lavori del 9 ottobre 2012, essendo quindi l’assunto della maturazione di un legittimo affidamento in relazione al fattore temporale smentito in fatto, deve comunque rilevarsi che è pacifico in giurisprudenza come, in linea generale, l’eventuale lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita.</h:div><h:div>In particolare, secondo l'indirizzo espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2017 “La repressione degli abusi edilizi è espressione di attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione, potendo la misura repressiva intervenire in ogni tempo, anche a notevole distanza dall'epoca della commissione dell'abuso. Invero, l'illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa. L'interesse del privato al mantenimento dell'opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all'interesse pubblico all'osservanza della normativa urbanistico-edilizia e al corretto governo del territorio”, non abbisognando, quindi, l'ordinanza di demolizione, in quanto atto ad adozione e contenuti vincolati, di alcuna comparazione dell'interesse pubblico al rispetto della disciplina urbanistico - edilizia con l'interesse privato sacrificato, e nemmeno della valutazione di un affidamento alla conservazione della situazione di fatto, che il decorso del tempo non potrebbe mai legittimare, atteso che l'abusività di un'opera edilizia costituisce già di per sé presupposto per l'applicazione della prescritta e vincolata sanzione demolitoria, con conseguente mancanza di un obbligo di motivazione che sorregga l’ordine di demolizione, neanche quanto a comparazione dei contrapposti interessi e prevalenza di quello pubblico.</h:div><h:div>Ai fini della invocata comparazione, manca peraltro la rappresentazione, da parte del ricorrente, del proprio interesse alla conservazione del bene e della propria posizione, che in ipotesi dovrebbero essere riconosciuti prevalenti rispetto all’interesse pubblico, esistente in sè a fronte della violazione dell’assetto edilizio ed urbanistico del territorio ed alla conseguente necessità della repressione degli abusi.</h:div><h:div>In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, che danno conto della pretestuosità ed infondatezza delle censure proposte, il ricorso deve essere rigettato.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nella misura ivi indicata.</h:div><h:div>Inoltre, tenuto conto della falsità e mancata prova di alcuni degli elementi in fatto posti da parte ricorrente a fondamento delle censure sollevate, e della pretestuosità, radicale infondatezza e manifesta inconsistenza giuridica delle stesse, contrarie alla giurisprudenza consolidata, alla luce delle quali emerge come parte ricorrente abbia agito in giudizio temerariamente fino alla conclusiva fase decisoria, con negativa incidenza sulla funzionalità del sistema giustizia ed inutile dispendio di risorse, con una condotta integrante abuso del processo, si ritiene di fare applicazione dell’art. 26, comma 2, c.p.a., condannando d’ufficio parte ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a cinque volte il contributo unificato.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</h:div><h:div>Roma - Sezione Seconda Stralcio </h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:</h:div><h:div>- lo rigetta;</h:div><h:div>- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della resistente Amministrazione, liquidate in € 4.000,00 (quattromila) oltre accessori di legge e contributo unificato.</h:div><h:div>- condanna parte ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., della sanzione pecuniaria pari a cinque volte il contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2023, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a.,con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/02/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Elena Stanizzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>