<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20130159420241025104323167" descrizione="" gruppo="20130159420241025104323167" modifica="25/10/2024 14:59:50" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ada Cerbai" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2013" n="01594"/><fascicolo anno="2024" n="18835"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20130159420241025104323167.xml</file><wordfile>20130159420241025104323167.docm</wordfile><ricorso NRG="201301594">201301594\201301594.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1081 Angelo Fanizza\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Mercone</firma><data>25/10/2024 14:59:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/10/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta Stralcio)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Fanizza,	Presidente FF</h:div><h:div>Luca Biffaro,	Referendario</h:div><h:div>Giovanni Mercone,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del parere negativo prot. CRM 00229501 del 4.12.2012 espresso dall'Anas S.p.A. Compartimento Viabilità Lazio in relazione alla richiesta di nulla osta per sanatoria presentata ai sensi della legge n. 47/1985, giusta istanza di condono prot 87/55737/3;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso con quello impugnato in via principale.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti: </h:div><h:div>della determinazione dirigenziale di Roma Capitale prot. n. 214581 dell'1 dicembre 2023 (avente ad oggetto “Reiezione istanza di Condono prot. 87/55737 sot. 03 - Abuso in Via Ubaldo Comandini, 39 - 00173 - Municipio VII”)</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Lucia Pecchioli, in qualità di erede dell’originaria ricorrente Ada Cerbai, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Damiani, Simone Maria Ghirelli, con domicilio eletto presso lo studio Michele Damiani in Roma, via Mordini, 14; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Anas S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Andrea Camarda, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anas S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Lazio e di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 ottobre 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Lucia Pecchioli, erede di Ada Cerbai, originaria ricorrente, impugnava il parere negativo “<corsivo>prot. CRM-00229501-P del 4.12.2012</corsivo>” espresso dall’Anas spa – Compartimento della Viabilità per il Lazio, in relazione alla richiesta di nulla osta per sanatoria edilizia, presentata ai sensi della Legge n. 47/1985, giusta istanza di condono edilizio prot. n. 87/55737/3 proposta il 26.9.1986 da Gino Pecchioli; nonché ogni altro atto - cognito o incognito - presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato in via principale.</h:div><h:div>2. Il provvedimento veniva adottato, perché a seguito di un sopralluogo, i tecnici dell’Anas spa rilevavano che “l’immobile costituiva pericolo per la circolazione in quanto ubicato ad una distanza di mt. 2,20 dal confine autostradale”. Pertanto, l’abuso non rientrava tra i criteri di sanabilità previsti dall’art. 32 lett. c) l. 47/1985 e da quanto stabilito dalla relativa circolare applicativa del Ministero dei LL.PP. del 17.6.1995. </h:div><h:div>3. Avverso tale atto, dopo aver preliminarmente rappresentato come lo stesso fosse immediatamente lesivo e, come tale, già impugnabile, senza dover attendere l’esito della pratica di condono, veniva proposto gravame per i seguenti motivi:</h:div><h:div>A) “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della l. 47/1985; violazione e/o falsa applicazione del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404; violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 729/1961; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione</corsivo>”; in sintesi, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che l’opera edilizia abusiva è stata compiuta in data antecedente alla realizzazione dell’autostrada e, dunque, prima della costituzione del relativo vincolo; più nello specifico, allorché è stato costruito l’immobile de quo (iniziato in data antecedente il 1967 ed ultimato in data antecedente il 31 dicembre 1970), il raccordo anulare di Roma non era qualificabile come autostrada, con la conseguente inapplicabilità delle fasce di rispetto di cui all’articolo 9 della Legge 24 luglio 1961 n. 729; illegittimamente, quindi, si sarebbe fatta applicazione dell’art. 33 l. 47/1985, in luogo del precedente art. 32, considerato che non si è in presenza di vincoli imposti prima della esecuzione delle opere;</h:div><h:div>B) “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della Legge n.47 del 28.02.1985; violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 1404 del 1.4.1968; violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 729/1961; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sotto altro profilo</corsivo>”; in sintesi, l’atto gravato è stato adottato perché l’opera realizzata ricadrebbe “lungo la fascia di rispetto” di un’Autostrada; ma,</h:div><h:div>sino al 1979, il raccordo anulare di Roma non era strutturalmente e funzionalmente qualificabile come autostrada; inoltre, l’amministrazione non si sarebbe avveduta che si era già formato silenziosamente un provvedimento di accoglimento dell’istanza di condono edilizio presentata in origine da Gino Pecchioli;</h:div><h:div>C) “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della l. 47/1985; violazione e/o falsa applicazione del D.M. 1.4.1968 n. 1404, sotto ulteriore profilo; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per erroneità dei presupposti, carenza grave di istruttoria, assenza e/o difetto di motivazione</corsivo>”; in sintesi, perché l’Anas spa non ha valutato in concreto, come richiesto dall’art. 32 lett. c) cit., se la costruzione costituisca o meno una fonte di pericolo per l’incolumità delle persone e/o della circolazione stradale; più nello specifico, si sarebbe limitata a misurare solo le distanze, attività, però, inidonea e, comunque, insufficiente, ai fini dell’accertamento della predetta pericolosità in concreto;</h:div><h:div>D) “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 33 l. 47/1985; violazione e/o falsa applicazione del D.M.  01.04.1968 n. 1404, sotto diverso ed ulteriore profilo; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare: erroneità dei presupposti, carenza grave di istruttoria, assenza e/o difetto di motivazione</corsivo>”; in sintesi, l’atto impugnato, anche per quanto indicato al punto precedente, non sarebbe stato adeguatamente motivato dall’Anas spa, oltre che essere viziato da un difetto di istruttoria;</h:div><h:div>E) “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 l. 47/1985; violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 1404 del 01.04.1968, sotto ulteriore profilo; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà con i precedenti N.O. rilasciati, carenza di istruttoria e difetto di motivazione</corsivo>”; in merito, è stato osservato che<corsivo>
				</corsivo>l’immobile di Via Ubaldo Comandini n. 59 è stato interessato da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguiti tutti previa richiesta dei prescritti nulla osta all’Anas spa; in particolare, con nota del 12 febbraio 1998, prot. n. 3236, l’Ente Nazionale per le Strade ha autorizzato la società Artigianato Fiorentino Lampadari a r.l. (conduttore dell’immobile) ad esporre l’insegna di esercizio luminosa che “sarà di mt. 23,75. x mt 0,80-1,00. e verrà collocata in vista dell’Autostrada del Grande Raccordo Anulare in corrispondenza del Km 49+500 lato sx. sul fabbricato sede dell’attività”; inoltre, con nota prot. 1260 del 6 aprile 2005, avente ad oggetto “Autostrada del GRA - km. 40+500 corsia esterna - Installazione ponteggio su fabbricato in prossimità dell’autostrada”, l’Anas ha concesso “il benestare, per quanto di competenza, all’istallazione richiesta”; ancora, vi è stato il parere favorevole all’installazione della scala antincendio; ebbene, sarebbe innegabile come il parere negativo da ultimo espresso si ponga in aperto ed evidente contrasto con le precedenti determinazioni dalla medesima Autorità assunte;</h:div><h:div>F) “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 l. 47/1985; violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 1404 del 01.04.1968 – Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per violazione del principio del legittimo affidamento e assenza e/o difetto di motivazione sotto altro profilo</corsivo>”; il provvedimento è illegittimo anche per violazione del legittimo affidamento; come noto, tale principio impone all’amministrazione la salvaguardia delle situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare, per l’appunto, un ragionevole affidamento nel destinatario; l’immobile di causa non è stato oggetto di alcun provvedimento repressivo, né risultano adottati atti e/o comunicazioni dai quali fosse possibile evincere il rigetto dell’istanza di condono; anzi, pur conoscendo la situazione di fatto (sono stati effettuati due sopralluoghi in loco), nel corso degli anni l’Anas spa ha sempre rilasciato pareri positivi e/o favorevoli dando modo alla ricorrente di porre in essere tutti gli interventi dalla medesima richiesti; questo, unitamente al decorso di un consistente lasso di tempo, ha di certo ingenerato il legittimo affidamento in ordine al buon esito al procedimento di sanatoria. </h:div><h:div>4. Si costituivano in giudizio l’Anas spa e Roma Capitale, chiedendo la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>5. In data 14.3.2024 Roma Capitale depositava ulteriori documenti e tra questi la determinazione dirigenziale del 1.12.2023 di reiezione dell’istanza di condono. </h:div><h:div>6. In data 13.5.2024 venivano notificati e successivamente depositati i motivi aggiunti, con i quali si ribadiva quanto già rappresentato nel ricorso introduttivo, aggiungendo soltanto, con l’ultimo dei motivi (il sesto), che nel caso in esame vi sarebbe stata anche la violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, dato che l’amministrazione non avrebbe tenuto in conto le osservazioni presentate a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto.</h:div><h:div>7. All’udienza del 25.10.2024, svoltasi in camera di consiglio ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 co. 4 bis D. lgs. n. 104/2010, la causa, tenuto conto anche delle memorie ultime depositate, veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>8. Il Collegio, premessa la trattazione congiunta dei motivi di ricorso fatti valere avverso il parere dell’Anas spa e la determinazione del 1.12.2023 di reiezione del condono, rileva l’infondatezza del gravame.</h:div><h:div>8.1 In relazione a quanto lamentato con le prime quattro censure, deve rilevarsi che l’amministrazione ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dall’art. 32 lett. c) l. 47/1985, laddove stabilisce: “<corsivo>Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino…c) in contrasto con le norme del D.M. 1.4.1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con gli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico</corsivo>”. In effetti, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, nel parere dell’Anas spa è stato segnalato che, a seguito del sopralluogo, il bene oggetto di condono “<corsivo>costituisce pericolo per la circolazione in quanto risulta ubicato ad una distanza di mt. 2,20 dal confine autostradale</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto, non risulta esservi stata alcuna violazione di legge, né tantomeno un difetto di istruttoria o di motivazione, avendo l’Anas spa valutato in concreto, come richiesto dalla norma (l’art. 32 cit. limita la possibilità di sanatoria solo al caso di vincolo successivo ed a condizione che le opere stesse non costituiscano una minaccia alla sicurezza della circolazione stradale, non essendo sufficiente che il vincolo sia successivo), che la costruzione costituiva una fonte di pericolo per l’incolumità delle persone e/o della circolazione stradale.</h:div><h:div>In definitiva, anche volendo ritenere, come sostenuto da parte ricorrente, che il vincolo è successivo (questo perché soltanto dal 1979 il Grande Raccordo Anulare è stato classificato come “autostrada”; circostanza, in realtà, contestata da Roma Capitale, poiché dall’istanza di condono risulta che le opere sono state ultimate nel 1970 e il vincolo è stato apposto, in realtà, con il D.M. 1.4.1968, a prescindere da quanto il GRA sia stato classificato come autostrada), il parere dell’Anas spa risulta adeguatamente motivato e di conseguenza è tale anche il successivo provvedimento emesso da Roma Capitale di reiezione del condono.</h:div><h:div>Inoltre, non può neppure ritenersi che nel caso in questione si sia formato un silenzio-assenso, poiché costituisce principio ormai consolidato che “<corsivo>L’accoglimento della domanda di condono edilizio per silentium, può aver luogo solo ove la domanda a tal fine presentata dal privato possieda i presupposti sostanziali per essere accolta</corsivo>” (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. VI, n. 7849/2023). Più nello specifico, se l’immobile oggetto di condono è sottoposto a vincolo, come nella specie (dato che al momento di presentazione della domanda, 1986, il GRA aveva già assunto la qualifica di autostrada), la formazione del silenzio assenso è condizionata all’acquisizione del parere favorevole dall’autorità preposta a tutelare il vincolo. Detto altrimenti, non può ritenersi formato, con riferimento all’istanza di sanatoria per cui è causa, il silenzio assenso prima dell’acquisizione del parere favorevole dell’Anas spa, dato che l’art. 32, co. 1, l. n. 47/1885, dispone che il condono per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è pur sempre subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso (si veda in questi termini di recente Tar Lazio, Roma, sez. IV ter, 12 aprile 2024, n. 7160).</h:div><h:div>8.2 Parimenti non condivisibili le ulteriori doglianze, poiché a fronte di un’attività edilizia posta in essere <corsivo>sine titulo</corsivo>, la prolungata inerzia dell’amministrazione non può certo determinare il radicarsi in capo al privato, il quale non è stato destinatario di alcun provvedimento favorevole, di una posizione di legittimo affidamento meritevole di tutela (cfr., tra le moltissime, Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9, i cui principi sono stati di recente ribaditi da Ad. Plen. 11 ottobre 2023, n. 16 e Cons. St., Sez. VI, 5 gennaio 2024, n. 236).</h:div><h:div>Né, possono ritenersi dirimenti i provvedimenti emessi in precedenza dall’Anas spa, poiché relativi ad aspetti diversi. Invero, la documentazione a cui parte ricorrente fa riferimento consiste nel rilascio di autorizzazioni relative all’installazione di un ponteggio per eseguire lavori sull’immobile, di una scala antincendio e di un’insegna luminosa. Trattasi, dunque, in tutta evidenza, di autorizzazioni che nulla hanno a che vedere con il procedimento di sanatoria per cui è causa, sottendendo valutazioni di tipo completamente diverso.</h:div><h:div>Ne consegue che il parere gravato non si pone in contraddizione con le anzidette pregresse decisioni, afferendo alla sola valutazione circa la sanabilità di un’opera alla luce della sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta.</h:div><h:div>8.3 Per le ragioni già riferite risulta infondata anche l’ulteriore censura mossa con il ricorso per motivi aggiunti e collegata alla violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90, poiché le osservazioni svolte dalla proprietà sono state prese in esame dall’ufficio tecnico ma non considerate sufficienti al superamento del motivo ostativo enunciato.</h:div><h:div>9. Per le suesposte ragioni, i ricorsi vanno respinti.</h:div><h:div>10. La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Stralcio), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Mercone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>