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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20120409020170404125433981" descrizione="" gruppo="20120409020170404125433981" modifica="08/04/2017 12:29:38" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2012" n="04090"/><fascicolo anno="2017" n="04416"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20120409020170404125433981.xml</file><wordfile>20120409020170404125433981.docm</wordfile><ricorso NRG="201204090">201204090\201204090.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2Q\2012\201204090\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Leonardo Pasanisi</firma><data>08/04/2017 12:29:42</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>cecilia altavista</firma><data>06/04/2017 09:18:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/04/2017</dataPubblicazione><classificazione>38<nuova>38</nuova><ereditata>38</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Leonardo Pasanisi,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Toschei,	Consigliere</h:div><h:div>Cecilia Altavista,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento del 9-2-2012 di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett. f) l.n. 91/92 (K10/182455R)</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4090 del 2012, proposto da: </h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Bertazzolo, Elisa Toffano, Francesca Guolo, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Olanda in Roma, viale Carso, 14; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2017 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2012, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente, il 16 giugno 2009, ai sensi dell’art. 9 lettera f) della legge n. 91 del 5-2-1992 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica). Il Ministero dell'Interno ha basato il provvedimento sull’attività informativa esperita in sede di istruttoria procedimentale, dalla quale è emersa la contiguità con “movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica”. Va precisato che l’amministrazione comunicava il preavviso di diniego al richiedente, con nota del 1° dicembre 2011, che trasmetteva osservazioni difensive, circa l’inserimento in Italia, la stabile attività lavorativa e l’incensuratezza del ricorrente.</h:div><h:div>In sede di ricorso sono stati proposti i seguenti motivi di censura: </h:div><h:div>- <corsivo>violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis e 3 della legge n. 241 del 1990; dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa; degli articoli 24 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto assoluto della motivazione; sviamento e carenza di istruttoria</corsivo>.   </h:div><h:div>Si è costituita in giudizio l’Avvocatura generale dello Stato contestando la fondatezza del ricorso.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 4818 del 2016 il Tribunale disponeva a carico dell’Amministrazione l’onere istruttorio di produrre la documentazione sulla scorta della quale era stata assunta dagli Uffici la determinazione di rigetto della richiesta di cittadinanza qui impugnata, seppure con le opportune cautele in ragione della natura “riservata” di detta documentazione. L’incombente istruttorio non adempiuto è stato reiterato con ordinanza n. 10575 del 2016. </h:div><h:div>L’Amministrazione ha successivamente provveduto a tale adempimento, depositando una relazione istruttoria, specificando gli elementi di fatto sulla base dei quali erano stati tratti elementi di pericolosità per la sicurezza della Repubblica. </h:div><h:div>La difesa ricorrente ha contestato nella discussione dell’udienza pubblica del 28 marzo 2017 gli elementi di cui alla relazione dell’Amministrazione ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>Osserva il Collegio che, in tutte le ipotesi di concessione della cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992, l'Amministrazione gode di un ampio potere di valutazione discrezionale circa l'esistenza di una avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale. Deve essere, infatti, richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di concessione della cittadinanza per cui un tale provvedimento non costituisce atto dovuto in presenza dei presupposti di legge, implicando una valutazione discrezionale dell'amministrazione circa la possibilità che lo straniero sia ammesso a far parte della comunità nazionale (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. III 16 novembre 2011 n. 6046 e T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 19 giugno 2012 n. 5665 ). </h:div><h:div>Nella specie il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana risulta motivato con riferimento all'emersione - in seguito all'esperimento dell'attività informativa - di elementi ostativi di pericolo per la sicurezza della Repubblica. </h:div><h:div>A seguito della istruttoria disposta dal Tribunale sono stati confermati gli elementi sui quali è stato basato il giudizio di pericolosità, in relazione alle posizioni di “radicalismo islamico antioccidentale” all’interno della comunità islamica frequentata.</h:div><h:div>Il ricorso non si presta ad essere accolto in ragione del contenuto di tale documentazione depositata in giudizio relativa agli elementi acquisiti tramite i servizi informativi.</h:div><h:div>Si tratta, in primo luogo, di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare, sia perché come detto provengono dagli organi specificamente preparati e adibiti alle indagini della specie sia perché alcun certo e sicuro elemento contrario è stato prodotto dalla parte in proposito.</h:div><h:div>Non può dunque essere ravvisato alcun vizio nell'operato degli uffici istruttori né da parte del Ministero, atteso che quest’ultimo, nel respingere l’istanza per il rilascio della cittadinanza italiana, ha fondato il suo giudizio negativo su quelle attività di indagine ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289) né sarebbe stata opportuna l'esternazione di maggiori dettagli.</h:div><h:div>Si può richiamare in proposito su questi temi la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, Sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 5103 e 19 luglio 2005, n. 3841) ad avviso della quale il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole dell'amministrazione.</h:div><h:div>La Sezione ha già affermato anche il principio di diritto, per cui, nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (Tar Lazio II quater, 3 marzo 2014,  n. 2453).</h:div><h:div>Gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono, infatti, naturalmente riservati e quando non sono posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti ma danno luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (e che può essere risollecitata dopo cinque anni dall'emanazione del diniego, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992), ben possono essere esternati con formule sintetiche che, piuttosto che configurarsi meramente apodittiche, hanno l’obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere anche solo attività di “intelligence” in corso. </h:div><h:div>Né può ritenersi che in questo modo venga violato il diritto di difesa dell'interessato, come sostanzialmente sostiene il ricorrente nel gravame qui in scrutinio, in quanto l'esercizio dei diritti di difesa e garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse (talvolta accompagnate con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati: cfr., sul punto, Consiglio di Stato, Sez. VI 4 dicembre 2009, n. 7637 e, 2 marzo 2009, n. 1173).</h:div><h:div>Ancora sul merito della determinazione negativa qui impugnata, pare opportuno rammentare come sia principio consolidato in giurisprudenza, oltre alla già riferita circostanza che l'amministrazione gode di un' ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, anche la specificazione che la valutazione operata dagli uffici nel corso dell’istruttoria, che segue alla richiesta di rilascio della cittadinanza, si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella comunità nazionale nei profili dell'apporto lavorativo e dell'integrazione economica e sociale, ma anche in ordine all'assenza di <corsivo>vulnus</corsivo> per le condizioni di sicurezza dello Stato. </h:div><h:div>Il concetto di sicurezza della Repubblica, inoltre, non è legato ad elementi ostativi quali condanne o precedenti penali o anche solo giudiziari a carico del richiedente, ma può riguardare anche solo specifiche frequentazioni dello straniero e l'appartenenza a movimenti che, per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica (cfr. Consiglio di  Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2007 n. 5103; nonché T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 30 ottobre 2012 n. 1749) o sulla condivisione dei valori che possano mettere in pericolo la comunità nazionale (Tar Lazio II quater, 1 settembre 2015, n. 10989; 29 settembre 2016, n. 9973 ).</h:div><h:div>La valutazione sfavorevole all’accoglimento dell’istanza presentata dall’odierno ricorrente operata dal Ministero, quindi, non si configura viziata sotto il profilo del difetto di motivazione e non si discosta dai parametri di ragionevolezza, considerato che, in relazione al provvedimento di concessione della cittadinanza - che determina l'acquisizione in via definitiva di detto <corsivo>status</corsivo> - l'accertamento dell'assenza di pericolosità sociale si caratterizza per maggiore intensità e rigore (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 28 novembre 2011, n. 6289).</h:div><h:div>E ciò in quanto la concessione della cittadinanza italiana – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri. Si tratta, altrimenti detto, di apprezzare, oltre alla residenza decennale ed all’inesistenza di fattori ostativi, la sussistenza di ulteriori elementi che giustificano la concessione e motivano “l’opportunità di tale concessione”. E tanto anche al fine di evitare che, attraverso il conferimento dello <corsivo>status</corsivo><corsivo>civitatis,</corsivo> lo straniero, che non rinuncia nel contempo alla cittadinanza di origine, possa divenire cittadino, pur non condividendo integralmente l’appartenenza alla Comunità nazionale.</h:div><h:div>La sicurezza della Repubblica è, infatti, interesse di rango certamente superiore rispetto all’interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).</h:div><h:div>E’ bene anche ricordare che, sul piano più generale, la Corte Costituzionale ha affermato che la rilevanza dell’interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza trova espressione nell’art. 52 della Costituzione (Corte Costituzionale n. 24 del 2014). A tanto poi va aggiunto che l’attuale momento storico di allarmante recrudescenza di fenomeni terroristici ed estremisti d’ispirazione nazionalista o religiosa rende ancor più comprensibile la particolare prudenza e cautela che ispira l’azione amministrativa nel settore <corsivo>de quo</corsivo> (cfr. Tar Lazio II quater, 11 novembre 2015, n. 12752; Consiglio di Stato III, 4 marzo 2015, n. 1084). </h:div><h:div>Le ulteriori censure relative alla violazione dell’articolo 8 della legge n. 91 del 1992 sono infondate, in quanto tale previsione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio di cui all’articolo 5 della medesima legge; le ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio, sono, infatti, regolate da un diverso procedimento (il provvedimento positivo di concessione della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 7, è di competenza del Ministero dell’Interno, mentre nella ipotesi, come quella per cui è causa, di cui all’articolo 9, il provvedimento positivo è di competenza del Presidente della Repubblica; in caso di rigetto per motivi di Sicurezza della repubblica deve intervenire il parere del Consiglio di Stato) e con differenti presupposti (residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se il richiedente è residente all'estero). Per la richiesta di cittadinanza di cui all’articolo 9 della legge n. 91 del 1992 in caso di rigetto per motivi di sicurezza della Repubblica non è, quindi, necessario il parere del Consiglio di Stato (Tar Lazio, II quater, 7 marzo 2016, n. 2914; 29 settembre 2016, n. 9973). </h:div><h:div>In ragione delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto.</h:div><h:div>In considerazione della particolarità della questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.  </h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/03/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. Antonino Onorato</h:div><h:div>Cecilia Altavista</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>