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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2011" n="09882"/>
            <fascicolo anno="2018" n="00816"/>
            <urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2011\201109882\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Carmine Volpe</firma>
            <data>18/01/2018 07:57:00</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Francesca Petrucciani</firma>
            <data>12/01/2018 22:54:17</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>22/01/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>




























13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            <nuova>13</nuova>
            <ereditata>13</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Carmine Volpe,	Presidente</h:div>
            <h:div>Francesca Petrucciani,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Roberto Vitanza,	Primo Referendario</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>del decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 8 agosto 2011, di scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- ex art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 per la durata di mesi 18; </h:div>
            <h:div>della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 - mai comunicata - con la quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-; </h:div>
            <h:div>della relazione del Ministro dell'Interno del 28 giugno 2011, con la quale è stato proposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-;</h:div>
            <h:div>della Relazione della Commissione di accesso dell’8 marzo 2011, non conosciuta;</h:div>
            <h:div>della Relazione del Prefetto di Reggio Calabria del 20 aprile 2011;</h:div>
            <h:div>del provvedimento di nomina della Commissione Straordinaria presso il Comune di -OMISSIS- per un periodo di mesi diciotto.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div><corsivo/>sul ricorso numero di registro generale 9882 del 2011, proposto da: </h:div>
            <h:div>-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Annamaria Pellicano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Graziano Pungi' in Roma, via Sabotino, 12; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
            <h:div>Comune di -OMISSIS-, in persona della Commissione straordinaria di gestione, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Fusco in Roma, via Crescenzio, 58; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Reggio Calabria e del Comune di -OMISSIS-;</h:div>
            <h:div>Viste le memorie difensive;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 dicembre 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS-, Presidente del disciolto consiglio comunale, -OMISSIS-, vicesindaco, -OMISSIS-, quali componenti, come assessori o consiglieri comunali di maggioranza, dell’amministrazione comunale, insediatisi a seguito delle elezioni amministrative dell’aprile 2008, hanno impugnato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 2011 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 per la durata di mesi 18 e la nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune, sulla base della proposta del Ministro dell'Interno e della relativa relazione prefettizia.</h:div>
         <h:div>Lo scioglimento del Consiglio comunale è stato disposto a seguito della ritenuta sussistenza di forme di ingerenza della criminalità organizzata che esponevano l’amministrazione comunale a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, e della ravvisata permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata, con pregiudizio alla sicurezza pubblica e alla credibilità degli organi istituzionali.</h:div>
         <h:div>I ricorrenti, premesso di non avere avuto conoscenza della relazione redatta dalla Commissione di accesso, hanno formulato le seguenti censure:</h:div>
         <h:div>1. In via preliminare, violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della L. n. 241/90, per la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente venir meno della possibilità, per gli amministratori comunali (odierni ricorrenti), di fornire le proprie controdeduzioni sui fatti contestati;</h:div>
         <h:div>2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Violazione della circolare del Ministero dell'Interno del 25 giugno 1991 - Violazione dell’art. 97 della Costituzione. - Eccesso di potere - Carenza di istruttoria - Falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà. Violazione dei principi di ragionevolezza, logicità ed imparzialità, mancanza di motivazione, sviamento della causa tipica, mancanza di presupposti.</h:div>
         <h:div>L’esercizio del potere di scioglimento del Consiglio Comunale è subordinato, secondo l’art. 143 citato, all'esistenza di “concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie non vi erano elementi tali da indurre ad affermare l'esistenza di collegamenti tra l'amministrazione uscente dalle consultazioni elettorali dell'aprile 2008 e la criminalità organizzata, né ad individuare alcuna ingerenza criminale sull'attività amministrativa tale da comprometterne l'imparzialità nella gestione, il buon andamento ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati.</h:div>
         <h:div>Il Prefetto di Reggio Calabria, nella sua relazione del 20 aprile 2011 (richiamata dal Ministro dell'Interno), aveva affermato che la Commissione di indagine sarebbe stata inviata presso il Comune in quanto sarebbero emersi elementi indicativi della possibile sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, consistenti nella sussistenza “di un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza significativa della criminalità organizzata” e negli esiti degli accertamenti effettuati dalle forze di polizia, secondo cui “a) taluni componenti (dell'Amministrazione)... annoverano pregiudizi di polizia e giudiziari; b) sono legati da relazioni di parentela con esponenti delle pericolose cosche della ’ndrangheta attive in quel territorio; c) hanno frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi penali o, comunque, controindicati, tra i quali anche esponenti della locale ’ndrangheta”. </h:div>
         <h:div>Tuttavia non si era tenuto conto del fatto che il Comune di -OMISSIS- era una comunità di piccole dimensioni nella quale era fisiologica l'esistenza di un'ampia gamma di rapporti interpersonali tra gli abitanti del comune. </h:div>
         <h:div>Il Prefetto aveva rimarcato, altresì, che un'importante operazione di polizia giudiziaria, denominata -OMISSIS-, sfociata in un provvedimento di fermo eseguito il 13 luglio 2010, aveva evidenziato l'interesse delle cosche presenti sul territorio comunale alle elezioni, e l’attualità degli interventi delle famiglie mafiose nel determinare gli assetti istituzionali al fine di condizionare tutto il territorio comunale.</h:div>
         <h:div>Era stata poi stigmatizzata nella relazione ministeriale, nel settore degli appalti pubblici, la presenza ripetitiva delle medesime ditte con un avvicendamento delle stesse nelle aggiudicazioni e la riferibilità di aziende a cosche mafiose locali, favorite dall'affidamento in via diretta degli appalti senza la preventiva verifica sul possesso, da parte delle ditte interessate, dei requisiti di carattere generale richiesti dalla vigente normativa, avendo l'ente ritenuto sufficienti i riscontri effettuati negli anni precedenti in occasione delle procedure di aggiudicazione di altri lavori.</h:div>
         <h:div>Di contro i ricorrenti hanno dedotto che, con delibera n. 17/08 (assunta dopo tre mesi dalle elezioni), il Consiglio Comunale aveva approvato apposita convenzione con la Provincia di Reggio Calabria per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante in relazione alle procedure di valore superiore ad euro 150.000,00; convenzione poi rinnovata per tutte le procedure di appalto con delibera C.C. n. 50 del 10.11.2010.</h:div>
         <h:div>Dall'aprile 2008 tutte le procedure ad evidenza pubblica adottate dal Comune di -OMISSIS- sono state effettuate nel pieno rispetto della normativa statale e regolamentare vigente.</h:div>
         <h:div>Quanto all’affidamento di lavori di somma urgenza in difetto delle condizioni richieste dalla normativa, i ricorrenti hanno dedotto che tutte le procedure di somma urgenza sono state disposte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 147 del d.P.R. n. 554/99.</h:div>
         <h:div>Allo stesso modo i ricorrenti hanno lamentato che, contrariamente a quanto affermato nella Relazione prefettizia, l’affidamento di lavori per mezzo del cottimo fiduciario è stato sempre effettuato nel rispetto delle relative procedure.</h:div>
         <h:div>Quanto al mancato utilizzo dei beni confiscati, ritenuto indice del condizionamento posto in essere dalla criminalità organizzata, i ricorrenti hanno evidenziato che, con nota del settembre 2009, il tecnico comunale aveva escluso la possibilità di utilizzo dei beni sequestrati al capo della cosca -OMISSIS- in considerazione “delle loro pessime condizioni, della necessità di realizzarvi importanti e consistenti lavori e, soprattutto, della impossibilità di garantire vie di fuga e della disconoscenza della struttura (7 piani ft.) in caso di sisma”; peraltro, tali beni sono stati messi a disposizione per la collocazione della Caserma dei Carabinieri.</h:div>
         <h:div>Con riferimento all’irregolare riconoscimento di debiti fuori bilancio è stato rilevato che la maggior parte di tali debiti erano riferibili alla precedente amministrazione.</h:div>
         <h:div>I ricorrenti hanno poi evidenziato che il finanziamento di alcune associazioni sportive, che nella Relazione prefettizia era stato ritenuto sintomatico di agevolazione di alcuni esponenti criminali, era sempre regolarmente avvenuto da parte del Comune, la cui squadra di calcio esisteva fin dagli anni ’60, ed aveva soltanto cambiato denominazione nel corso degli anni.</h:div>
         <h:div> Allo stesso modo, l’appalto per la manutenzione degli impianti sportivi era stato regolarmente aggiudicato all’unica ditta che aveva presentato l’offerta.</h:div>
         <h:div>Infine, con riferimento all’affidamento dell’incarico di revisore dei conti ad una professionista affine al locale capo mafia, i ricorrenti hanno dedotto che il Comune aveva provveduto alla regolare pubblicazione del bando e affidato l’incarico sulla base della valutazione dei curricula presentati.</h:div>
         <h:div>II) Sotto altro, ulteriore profilo, violazione e falsa applicazione dell'art. 143, co.3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000 — Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/90 — Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell'illogicità manifesta, per l’assoluta genericità della Relazione Ministeriale, che avrebbe affermato l'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 143 senza indicazione analitica delle anomalie riscontrate e senza alcuna indicazione degli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento.</h:div>
         <h:div>III) Ancora, violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, per l’indicazione di una serie di presunte illegittimità senza, però, che vi fosse un collegamento tra quelle presunte illegittimità e la criminalità organizzata.</h:div>
         <h:div>Si sono costituiti il Ministero dell'Interno, la Presidenza della Repubblica, l’Ufficio territoriale del governo di Reggio Calabria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di -OMISSIS- resistendo al ricorso.</h:div>
         <h:div>All’udienza pubblica del 22 dicembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.</h:div>
         <h:div>Deve premettersi, al riguardo, che l'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, al comma 1 (nel testo novellato dall'art. 2, comma 30, della legge 94/2009), richiede che la situazione di condizionamento dell’ente locale da parte della criminalità  sia resa evidente da elementi "concreti, univoci e rilevanti", che assumano valenza tale da determinare "un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali". Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono, quindi, caratterizzarsi per concretezza ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale (Cons. Stato, sez. III, sentenza 15 marzo 2016, n. 1038; id., n. 196/2016 e n. 4792/2015).</h:div>
         <h:div>Il provvedimento di scioglimento non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato (Cons. St., III, n. 5023/2015).</h:div>
         <h:div>Secondo la giurisprudenza le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale, devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso; assumono quindi rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non è sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Cons. Stato, III, n. 4529/2015, n. 3340/2015 e n. 2054/2015).</h:div>
         <h:div>La norma di cui all'art. 143 cit., infatti, consente l'adozione del provvedimento di scioglimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se - come detto - di livello inferiore rispetto a quello che legittima l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 6.3.12, n. 1266).</h:div>
         <h:div>Stante l'ampia sfera di discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone in sede di valutazione dei fenomeni connessi all'ordine pubblico ed in particolare alla minaccia rappresentata dal radicamento sul territorio delle organizzazioni mafiose, con ogni effetto sulla graduazione delle misure repressive e di prevenzione, il controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati si caratterizza come estrinseco, e cioè nei limiti del vizio di eccesso di potere quanto all'adeguatezza dell'istruttoria, della ragionevolezza del momento valutativo, della congruità e proporzionalità al fine perseguito (cfr. Cons. Stato, III, n. 256/2016).</h:div>
         <h:div>Tali considerazioni consentono di evidenziare, in primo luogo, l’irrilevanza ai fini dell’oggetto della presente controversia, ovvero la legittimità del provvedimento di scioglimento e la sussistenza dei relativi presupposti, dell’esito dei giudizi penali conseguiti all’indagine denominata -OMISSIS-, nell’ambito della quale, a partire dal 2010, sono risultati coinvolti il Sindaco e alcuni degli amministratori comunali del comune di -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>Con le sentenze citate dai ricorrenti, infatti (la n. 24815/2017, di cui è in atti la motivazione, e il dispositivo del 12 ottobre 2017 sul ricorso n. 17858/2017), la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio parte delle sentenze di condanna emesse dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nei confronti di alcuni degli imputati.</h:div>
         <h:div>In particolare dal dispositivo del 12 ottobre 2017, sul ricorso n. 17858/2017, depositato dai ricorrenti, risulta l’annullamento delle condanne nei confronti di -OMISSIS-e -OMISSIS-, ex assessori del comune, per associazione per delinquere di stampo mafioso per non avere commesso il fatto, e l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria della condanna pronunciata ai sensi dell’art. 416 bis c.p. nei confronti di -OMISSIS-, all’epoca sindaco, il cui ricorso è stato dichiarato nel resto inammissibile.</h:div>
         <h:div>Orbene, al riguardo è sufficiente rilevare che la condanna in sede penale a tale titolo presuppone l’affermazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della stabile intraneità del soggetto nell’ambito di un’associazione di tipo mafioso e, pertanto, si fonda sull’accertamento di condotte del tutto differenti, nella connotazione sostanziale e nel grado di coinvolgimento rispetto al fenomeno associativo, da quelle oggetto del provvedimento in questa sede impugnato.</h:div>
         <h:div>La ricostruzione delle vicende su cui sono fondati i provvedimenti impugnati, infatti, non risulta incentrata unicamente sul coinvolgimento di alcuni degli amministratori comunali nell'operazione di polizia -OMISSIS-, ma su un insieme di circostanze che, a prescindere dall’eventuale sussistenza di uno stabile inserimento nell’associazione mafiosa dei soggetti coinvolti, evidenziano una rete di rapporti stabili tra questi e gli appartenenti alla criminalità locale.</h:div>
         <h:div>Ed infatti nelle relazioni poste a fondamento del provvedimento di scioglimento non sono gli aspetti di rilevanza penale ad essere stati stigmatizzati, ma la tendenza dell'attività degli organi politici a non porre in essere ciò che era loro compito nel dare luogo ad un'opera di vigilanza e controllo dell'apparato burocratico, al fine di evitare ingerenze da parte della criminalità organizzata (nel medesimo senso T.A.R. Lazio, sez. I, sentenza n. 10049/2017).</h:div>
         <h:div>Se quindi persino l'assenza di elementi idonei al mero avvio dell'azione penale non è considerata di ostacolo alla legittimità di provvedimenti di scioglimento ex art. 143 cit. - se fondati su un complesso di elementi indiziari previsti dalla norma - tanto più una successiva pronuncia di assoluzione su contestazione specifica e personale può ugualmente non essere considerata decisiva, tenendo conto oltretutto della circostanza per la quale la legittimità dei provvedimenti impugnati deve essere valutata - e non può essere diversamente, quale regola generale - alla luce della situazione di fatto al momento della loro adozione (T.A.R. Lazio, Sez. I, 8.1.15, n. 165).</h:div>
         <h:div>Ne consegue l’ininfluenza ai fini del presente giudizio dell’esame delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione sul ricorso n. 17858/2017, della quale è comunque in atti il dispositivo, e la non necessità a tal fine di un rinvio della decisione.</h:div>
         <h:div>Venendo all’esame della prima delle doglianze proposte, relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, deve osservarsi che il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale per condizionamento dalla criminalità organizzata non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività di natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di partecipazione, anche per il tipo di interessi coinvolti che non concernono, se non indirettamente, persone, ma la complessiva rappresentazione operativa dell'ente locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell'intera collettività comunale (Cons. Stato, III, n. 197/2016 e n. 727/2014).</h:div>
         <h:div>Con il secondo motivo i ricorrenti hanno contestato le singole circostanze che sono state ritenute indice del condizionamento criminale dell’ente locale.</h:div>
         <h:div>Sul punto va innanzitutto ribadito che le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento devono essere considerate nel loro insieme, non atomisticamente, e devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento "mafioso".</h:div>
         <h:div>La relazione del Ministro dell’Interno posta alla base del decreto di scioglimento ha evidenziato, in primo luogo, l’indebita ingerenza degli organi politici dell’ente sull’operato degli organi amministrativi, rilevando che “<corsivo>in più occasioni il primo cittadino non solo è intervenuto direttamente con propri provvedimenti nel settore delle forniture di beni,…, ma tali iniziative hanno anche favorito soggetti gravati da pregiudizi penali o collegati a famiglie mafiose</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>Quanto al sistema di aggiudicazione degli appalti di lavori e servizi, “<corsivo>si è riscontrata la ricorrenza di quegli elementi indiziari che connotano i sistemi di gestione illegale delle procedure di evidenza pubblica…quali la presenza ripetitiva delle medesime ditte a gare diverse con un avvicendamento delle stesse nelle aggiudicazioni, la riferibilità di aziende alle cosche mafiose locali. È stato messo in rilievo come l’affidamento di lavori in via diretta sia avvenuto senza la preventiva verifica sul possesso, da parte delle ditte interessate, dei requisiti di carattere generale richiesti dalla vigente normativa; l’ente ha invece ritenuto sufficienti i riscontri effettuati negli anni precedenti in occasione delle procedure di aggiudicazione di altri lavori. L’Amministrazione locale ha fatto altresì ricorso alle procedure di somma urgenza pur in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa di settore, atteso che in alcuni casi è stato fatto riferimento a situazioni non caratterizzate dall’elemento della imprevedibilità; le stesse procedure, inoltre, non sono state successivamente regolarizzate nei termini richiesti dalle vigenti disposizioni. Alcuni dei suddetti lavori sono stati inoltre affidati ad una società gravata da interdittiva antimafia ed amministrata da soggetto di particolare caratura criminale, indagato per associazione di tipo mafioso in una delle menzionate operazioni giudiziarie. Concorre a delineare il quadro delle cointeressenze l’esame degli affidamenti di lavori disposti mediante procedure di cottimo fiduciario caratterizzate da irregolarità nel numero delle ditte invitate a partecipare rispetto a quanto richiesto dalla normativa di riferimento</corsivo>”.  </h:div>
         <h:div>Con riferimento a tali aspetti le contestazioni contenute nel ricorso si palesano inidonee a confutare le valutazioni operate dall’Amministrazione.</h:div>
         <h:div>In particolare, il fatto che con la delibera n. 17/08, intervenuta dopo tre mesi dalle elezioni, il Consiglio Comunale abbia approvato apposita convenzione con la Provincia di Reggio Calabria per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante in relazione alle procedure di valore superiore a Euro 150.000,00, non sconfessa in alcun modo la sussistenza di irregolarità nell’affidamento di lavori e servizi, riscontrata in più occasioni nelle procedure aventi ad oggetto contratti di valore inferiore: il Prefetto nella propria relazione ha rilevato che in più occasioni il Sindaco è intervenuto direttamente negli acquisti, ponendo in essere atti di gestione non di sua competenza; sono stati riscontrati numerosi affidamenti di lavori a soggetti riconducibili alle cosche locali o in difetto di verifica sulle cause di esclusione previste dalla normativa sugli appalti; sono stati affidati lavori utilizzando la procedura di urgenza in difetto di valida giustificazione.</h:div>
         <h:div>I ricorrenti hanno poi dedotto che la convenzione citata è stata poi rinnovata per tutte le procedure di appalto con delibera C.C. n. 50 del 10.11.2010, ma la circostanza non assume rilievo trattandosi di approvazione in epoca di molto successiva all’insediamento dell’Amministrazione comunale all’esito delle elezioni del 2008.</h:div>
         <h:div>Né può ritenersi irrilevante in quanto fatto posteriore, come sostenuto in ricorso, che il titolare di una delle ditte cui sono stati affidati i lavori in urgenza sia stato indagato nell’operazione -OMISSIS-, che ha coinvolto nell’estate 2010 anche alcuni degli amministratori comunali.</h:div>
         <h:div>Infatti, sebbene l’indagine penale sia sfociata in alcune ordinanze cautelari del 2010, alcuni dei fatti oggetto di indagine erano di molto precedenti, riguardando anche il periodo immediatamente precedente alle elezioni del 2008 e i contatti in quel periodo intervenuti tra i candidati e alcuni esponenti della malavita locale, sicché tali circostanze non solo risultano pienamente valutabili quali indici dell’ingerenza criminale sull’amministrazione dell’ente ma, anzi, evidenziano proprio quei contatti che inducono a far ritenere sussistente una cointeressenza di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata nella gestione delle vicende del Comune.</h:div>
         <h:div>Una delle vicende contestate ha poi riguardato l’utilizzazione dei beni confiscati al capo della cosca locale, beni che avrebbero dovuto essere destinati ad ospitare la scuola elementare.</h:div>
         <h:div>La giunta comunale ha ritenuto che i costi di adeguamento della struttura fossero eccessivamente onerosi e per tale ragione ha deliberato di individuare altro edificio da condurre in locazione, tanto che l’Agenzia Nazionale per i beni confiscati ha revocato l’assegnazione già disposta.</h:div>
         <h:div>Nella relazione prefettizia è stato evidenziato, al riguardo, che la locazione di altro edificio ha comportato per l’ente un esborso economico di entità assimilabile a quella che era stata prevista per la ristrutturazione del bene confiscato al fine di destinarlo ad edificio scolastico: la perizia asseritamente effettuata per la quantificazione delle opere da eseguire per l’adeguamento del bene confiscato, peraltro mai rinvenuta, aveva stimato necessari lavori per un importo di circa euro 150.000, mentre il canone di locazione per 30 mesi di analogo edificio ha comportato un esborso di euro 105.000 (non potendosi certo prendere come riferimento, come dedotto dai ricorrenti, il canone mensile di euro 3.500), per un bene che comunque non sarebbe diventato di proprietà comunale e, quindi, dovendosi prevedere a tale titolo una spesa duratura nel tempo.</h:div>
         <h:div>Correttamente, quindi, l’Amministrazione ha rilevato la significatività di tale vicenda, che ha comportato dapprima il mancato utilizzo e poi la perdita del bene confiscato, appartenente proprio al capo indiscusso della criminalità locale, in difetto di giustificazioni plausibili, evidenziando così una gestione degli interessi dell’ente distorta e non immune dalle pressioni esercitabili dalla criminalità, anche sotto il profilo simbolico.   </h:div>
         <h:div>La relazione ministeriale ha poi stigmatizzato il riconoscimento di debiti fuori bilancio in favore di società risultate positive ai controlli antimafia.</h:div>
         <h:div>Sul punto i ricorrenti hanno dedotto che gran parte dei debiti riconosciuti derivavano da contratti stipulati dalla precedente amministrazione.</h:div>
         <h:div>Dall’esame della relazione della Commissione d’indagine, tuttavia, emerge, a titolo esemplificativo, che siano stati autorizzati debiti fuori bilancio in favore della ditta individuale “-OMISSIS-”, il cui titolare, gravato da vari precedenti penali, era figlio di -OMISSIS-, soggetto con numerosi precedenti per associazione di tipo mafioso, sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione, porto abusivo di armi,  ritenuto affiliato alla cosca -OMISSIS-, e nipote di -OMISSIS--OMISSIS-, quest’ultima vedova del capoclan -OMISSIS- -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>Allo stesso modo, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio in favore delle ditte: “-OMISSIS-”, il cui socio accomandante -OMISSIS- è stato condannato per traffico internazionale di stupefacenti, era ritenuto affiliato alla cosca “-OMISSIS-” ed ha subito il sequestro dei beni in base alle normative antimafia; “-OMISSIS-”, figlio di -OMISSIS--, ritenuto elemento di vertice dell’omonima cosca, impresa colpita da interdittiva antimafia del 16.6.2008; “-OMISSIS-”, il cui amministratore unico -OMISSIS--, indagato dalla DDA di Reggio Calabria per il reato di illecita concorrenza con violenza (art. 513 bis c.p.), è nipote di -OMISSIS- -OMISSIS-, latitante e personaggio di primo piano della omonima cosca.   </h:div>
         <h:div>Anche in questo caso la circostanza che il riconoscimento di debiti fuori bilancio sia avvenuto in favore di imprese che tutte presentano elementi di collegamento con la criminalità mafiosa della zona costituisce indice di sicura rilevanza della sussistenza di infiltrazioni e condizionamenti nella gestione della cosa pubblica.</h:div>
         <h:div>Del resto sul punto le contestazioni sollevate con il ricorso si palesano generiche e limitate alla deduzione che parte degli interventi oggetto dei debiti così riconosciuti derivassero dalla precedente amministrazione, circostanza che, tuttavia, non inficia la rilevanza sintomatica di tali condotte, né esimeva gli amministratori locali dall’effettuare i necessari controlli sulla legittimità delle procedure e l’identità dei destinatari di tali provvedimenti.</h:div>
         <h:div>Rilevante in tal senso è anche il finanziamento, menzionato nella relazione prefettizia e nel provvedimento del Ministro dell’Interno, in favore di una locale associazione sportiva il cui presidente era all’epoca latitante e destinatario di provvedimenti restrittivi in quanto ritenuto responsabile del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso; tale finanziamento è stato concesso nel medesimo giorno in cui era stato richiesto e quando l’associazione era stata costituita da appena quattro giorni, sulla base di un’autorizzazione dell’assessore al turismo e senza previa delibera della giunta.</h:div>
         <h:div>Il fatto, dedotto in ricorso, che il finanziamento fosse stato concesso anche negli anni precedenti sempre con le medesime modalità, non è certo idoneo a sconfessarne la valenza sintomatica in ordine ai rapporti tra l’amministrazione comunale e la locale criminalità.</h:div>
         <h:div>Le ultime vicende anomale segnalate dal provvedimento ministeriale e dalla relazione prefettizia attengono all’appalto per la manutenzione delle strutture sportive e alla nomina del revisore dei conti.</h:div>
         <h:div>Sotto il primo profilo, nella relazione ministeriale si rileva che i lavori in questione sono stati affidati ad una società che ha presentato un’offerta con ribasso appena dell’1% sulla base d’asta, il cui titolare è il medesimo soggetto che è subentrato al capo della cosca locale, dopo che questi si è reso latitante, nella presidenza dell’associazione sportiva sopra menzionata.</h:div>
         <h:div>I ricorrenti hanno evidenziato che l’appalto è stato aggiudicato all’unica partecipante alla gara, ma tale circostanza non elide affatto la rilevanza del contatto tra il titolare della ditta aggiudicataria e il precedente presidente dell’associazione sportiva.</h:div>
         <h:div>Quanto alla procedura per l’affidamento dell’incarico di revisore dei conti, la relazione del Prefetto ha rimarcato che la destinataria dell’incarico è coniugata con il nipote del capomafia di -OMISSIS-, -OMISSIS--, nonché cugino dei fratelli -OMISSIS--OMISSIS-, latitanti a seguito dell’emissione della ordinanza di custodia cautelare nell’ambito dell’operazione -OMISSIS- e ritenuti i reggenti della cosca -OMISSIS- in assenza del vertice.</h:div>
         <h:div>A tale riguardo i ricorrenti si sono limitati a dedurre genericamente che il revisore nominato avrebbe presentato il curriculum professionale più affidabile, ma tale circostanza risulta indimostrata e, comunque, anche in questo caso non idonea ad assumere rilievo preminente a fronte dei rapporti sopra descritti.</h:div>
         <h:div>Risulta quindi infondata nel suo complesso la seconda censura, in quanto i ricorrenti affrontano in maniera parcellizzata i singoli episodi contestati senza destituire di fondamento la sussistenza di una situazione generalizzata, in quanto estesa alla gran parte dei settori dell’amministrazione comunale, di intreccio della gestione pubblica con le istanze e gli interessi della criminalità organizzata.</h:div>
         <h:div>Infondati sono anche la seconda censura contenuta nel secondo motivo e il terzo motivo, con i quali i ricorrenti hanno lamentato, da un lato, che il provvedimento impugnato sia generico e sostanzialmente identico a quello emesso nei confronti di altro comune calabrese, dall’altro, il difetto dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dello scioglimento del consiglio comunale.</h:div>
         <h:div>Quanto al primo aspetto, è sufficiente rilevare che l’utilizzo delle medesime argomentazioni, a fronte di fattispecie analoghe, non è in alcun modo idoneo ad inficiare la legittimità e la concludenza delle stesse. </h:div>
         <h:div>Quanto al secondo profilo, alla luce delle considerazioni sopra riportate il provvedimento di scioglimento in esame deve ritenersi pienamente legittimo, nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia e sopra richiamati, essendo stata correttamente evidenziata la presenza di contatti ripetuti e collegati alle scelte gestorie dell’amministrazione comunale degli organi di vertice politico-amministrativo con soggetti appartenenti alla criminalità locale, e l'inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune, che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee riconducibili all'influenza ed all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata (Cons. Stato, Sez. III, 6.3.12, n. 1266).</h:div>
         <h:div>Sulla base delle circostanze sopra riportate risulta esaustivamente argomentata, e ampiamente supportata dagli elementi emersi nel corso del procedimento, la valutazione della permeabilità dell'attività dell'ente rispetto a possibili ingerenze e pressioni da parte della criminalità organizzata specificamente individuata, senza che emerga alcun vizio logico o incongruità di tale valutazione.</h:div>
         <h:div>Tutti questi elementi, considerati nel loro insieme e inseriti nello sfondo di riferimento, devono ritenersi pienamente integranti i presupposti di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dall'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale, allo scopo di evitare anche solo il rischio di infiltrazione da parte della malavita organizzata già presente sul territorio.</h:div>
         <h:div>In conclusione quindi il ricorso deve essere respinto.</h:div>
         <h:div>La peculiarità e complessità della controversia giustificano comunque la compensazione delle spese di lite.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="22/12/2017"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Antonia Naccarella</h:div>
            <h:div>Francesca Petrucciani</h:div>
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      </sottoscrizioni>
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   </Provvedimento>
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