<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20100386220210121100232030" id="20100386220210121100232030" modello="3" modifica="1/21/2021 1:35:03 PM" pdf="0" ricorrente="Francesca Bonomo" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2010" n="03862"/><fascicolo anno="2021" n="01005"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20100386220210121100232030.xml</file><wordfile>20100386220210121100232030.docm</wordfile><ricorso NRG="201003862">201003862\201003862.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\645 Germana Panzironi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Petrucciani</firma><data>21/01/2021 13:35:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/01/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Stralcio)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Germana Panzironi,	Presidente</h:div><h:div>Antonella Mangia,	Consigliere</h:div><h:div>Francesca Petrucciani,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del decreto del Ministro dell'Interno del 24 febbraio 2010 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 143, comma 5, del d.lgs. 267/2000, la destinazione ad altro ufficio con obbligo di avvio del procedimento disciplinare e divieto per 5 anni di ricoprire nuovamente l’incarico presso l'area demografica del comune di -OMISSIS-</h:div><h:div>nonché della proposta del Prefetto di-OMISSIS- del 21 settembre 2009, integrata con la nota in data 28 settembre 2009 e, ove occorra, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 2009 recante lo scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- a norma dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 e la nomina della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune e della presupposta deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 novembre 2009.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3862 del 2010, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Caldarera e Antonio Sottile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Caldarera in Roma, via Crescenzio, 9 Sc. C; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di-OMISSIS-, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Comune di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di-OMISSIS- e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 dicembre 2020 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 d.l. 137/2020;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il decreto con il quale è stata disposta la sua destinazione ad altro ufficio, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare e divieto per cinque anni di ricoprire nuovamente l'incarico presso l'area demografica del comune di -OMISSIS-.</h:div><h:div>La ricorrente ha esposto che, in base alle risultanze degli accertamenti effettuati dalla Commissione di accesso nominata con decreto del 5 marzo 2009 e della relazione da questa predisposta depositata in data 7 agosto 2009, il Prefetto di-OMISSIS-, su conforme avviso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza,	aveva proposto con provvedimento del 21.09.2009 lo scioglimento del Consiglio del Comune di -OMISSIS- ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L. n. 267 del 2000.	 </h:div><h:div>Di conseguenza, con decreto del Presidente della Repubblica dell’11.12.2009, su proposta del Ministro dell'Interno del 25 novembre 2009, previa delibera del Consiglio dei Ministri del 27.11.2009, l'organo elettivo era stato sciolto per 18 mesi ed era stata insediata la Commissione Straordinaria nominata per la gestione dell'ente.	 </h:div><h:div>Con il provvedimento prot. n. 66/R/13.12/GAB il Prefetto di-OMISSIS-, esaminati gli elementi acquisiti dalla Commissione di accesso in relazione alla pratica di trasferimento della residenza della sig.ra-OMISSIS-, aveva, altresì, avanzato “1a proposta di destinare ad altro Ufficio la Dott.sa -OMISSIS-, in atto Dirigente dell'area Demografica del Comune di -OMISSIS-”.	 </h:div><h:div>Con decreto del Ministro dell'Interno 24 febbraio 2010 era stata disposta, ai sensi dell'art. 143, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, la destinazione ad altro ufficio della dott.ssa -OMISSIS-, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare e divieto per cinque anni di ricoprire nuovamente l'incarico.</h:div><h:div>Tale decreto, notificato alla ricorrente 1'1.3.2010, non recava alcuna motivazione limitandosi al mero richiamo della proposta del Prefetto di-OMISSIS- del 21 settembre 2009 e del d.P.R. del 4 dicembre 2009 di scioglimento del consiglio comunale.	 </h:div><h:div>Con determinazione della Commissione Straordinaria del Comune di -OMISSIS- n. 3, R.G. n. 141, del I marzo 2010 di modifica delle posizioni organizzative periodo 1° marzo /15 aprile 2010 la dott.ssa -OMISSIS- è stata sollevata dall'incarico di Responsabile dell'Area Demografica con revoca delle funzioni e destinata all'Area Sociale, Assistenziale e Culturale.	 </h:div><h:div>In pari data sono stati, altresì, adottati dalla Commissione Straordinaria i provvedimenti nn. 2043, 2044 e 2045 del 1.3.2010 con i quali sono state revocate con effetto immediato alla dott.ssa -OMISSIS- rispettivamente la delega per l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe, la delega all'esercizio totale delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile e la delega al rilascio della carta d'identità.	 </h:div><h:div>Successivamente, in data 16.3.2010, era stata trasmessa alla ricorrente, unitamente alla nota prot. n. 2566 dell'Ufficio per il Procedimento	 Disciplinare del Comune di -OMISSIS- di contestazione addebito disciplinare, la proposta del Prefetto di-OMISSIS- del 21 settembre 2009 limitatamente alla parte relativa al trasferimento della residenza di--OMISSIS-nel Comune di -OMISSIS- ed alla connessa proposta ex art. 143 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 avanzata dal Prefetto.	 </h:div><h:div>A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:</h:div><h:div>1.Violazione e falsa applicazione dei commi 1 e 5 dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 - Violazione e falsa applicazione dei principi enunciati, in tema di scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 1993 nel senso della sussistenza di elementi di fatto precisi - Violazione e falsa applicazione della l. n. 1228/54 recante l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del d.P.R. n. 223/89 di approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente - Eccesso di potere – Travisamento dei fatti - Illogicità manifesta — Difetto di motivazione e di istruttoria.</h:div><h:div>L'applicazione della misura straordinaria in questione doveva essere correlata a "collegamenti" o "forme di condizionamento" della criminalità, e alle conseguenze che da esse siano derivate o possano derivare sul piano delle funzionalità e della imparzialità degli organi o su quello della sicurezza pubblica (Corte cost. n. 103 del 1993); di contro, nel decreto ministeriale del 24.02.2010 e nella proposta prefettizia del 21.09.2009 difettavano concreti, univoci e rilevanti elementi a sostegno del presunto assoggettamento contestato alla ricorrente.	 </h:div><h:div>Secondo la Commissione di accesso la particolare celerità nella trattazione della pratica di trasferimento di residenza dal Comune di-OMISSIS-al	Comune di -OMISSIS- della sig.ra -OMISSIS-, attivata il 19.2.2009 e definita il 20.2.2009, rappresenterebbe indice ed elemento sintomatico del suddetto assoggettamento in relazione alla circostanza che il 17.02.20009 il -OMISSIS- era stato arrestato.</h:div><h:div>Nessuna anomala celerità, di contro, né irritualità di procedura sarebbe ravvisabile nella fattispecie, in quanto la pratica era stata avviata e definita dalla dott.ssa -OMISSIS- nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di iscrizione anagrafica. </h:div><h:div>In riscontro, in data 20.02.2009 il Comune di -OMISSIS-, dal quale provenivano la sig.ra-OMISSIS- e la di lei figlia, trasmetteva l'allegato al modello APR/4 nel quale l'Ufficiale dell'Anagrafe attestava l'avvenuta cancellazione, previo apposito accertamento dell'abbandono della precedente dimora, delle sigg.re--OMISSIS-dalla popolazione residente.	 </h:div><h:div>La ricorrente aveva tempestivamente adempiuto agli obblighi del proprio Ufficio doverosamente evadendo nel rispetto dei termini previsti, previo accertamento della corrispondenza tra la situazione di fatto così come verificata dall'agente della polizia municipale e quanto dichiarato dalla</h:div><h:div>sig.ra-OMISSIS-, la richiesta di cambio di residenza in modo tempestivo.</h:div><h:div>2.Violazione e falsa applicazione degli art. 7 della legge n. 241/1990 -violazione delle garanzie partecipative prescritte dalla legge sul procedimento amministrativo, per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento.	</h:div><h:div>Si sono costituite le Amministrazioni intimate resistendo al ricorso.</h:div><h:div>All’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>Deve premettersi, al riguardo, che la ricorrente risulta collocata in quiescenza dal mese di maggio 2012, come dalla stessa confermato nelle note di udienza depositate il 9.12.2020, dopo che la circostanza è stata rappresentata dall’Amministrazione resistente nella relazione depositata il 16 ottobre 2020.</h:div><h:div>Tuttavia, la ricorrente ha dedotto di avere ancora interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., sicché deve procedersi all’esame del ricorso a tali fini.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>Nella proposta inviata dal Prefetto di-OMISSIS- al Ministero dell’Interno il 21 settembre 2009, richiamata dal decreto impugnato, la Prefettura dà conto del fatto che la Commissione di accesso insediata ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.l. n. 629/82 aveva rilevato che--OMISSIS-a quello di -OMISSIS-; la stessa Commissione aveva rilevato presso l’ufficio demografico del Comune di -OMISSIS- la particolare celerità nella trattazione della relativa pratica, attivata il 19.2.2009 e definita il 20.2.2009.</h:div><h:div>Negli stessi giorni, e precisamente il 17.2.2009, il -OMISSIS- era stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 778/09 R.G. e	356/09 R.G. G.I.P., emessa il 17.02.2009 dal G.I.P. del 'Tribunale di-OMISSIS-.</h:div><h:div>La Commissione ha evidenziato, al riguardo, che l'improvviso arresto del convivente della-OMISSIS-, tra l'altro dopo solo qualche mese di libertà dall'ultima scarcerazione, avrebbe potuto ingenerare la pressante esigenza di un contatto diretto tra i due ai fini di una rimodulazione del sistema imprenditoriale attraverso il quale operava di fatto il -OMISSIS-, anche per mezzo della Ditta formalmente mente riconducibile al-OMISSIS-.</h:div><h:div>Relativamente al trasferimento a -OMISSIS- della residenza di-OMISSIS-, la Commissione ha poi rilevato innanzitutto una particolare urgenza di ottenere la certificazione di residenza, rappresentata dalla-OMISSIS- alla Responsabile dell'Area Demografica, odierna ricorrente, sin dalla prima mattina del 19.2.2009, ossia due giorni dopo l'arresto del suo convivente; in secondo luogo, la procedura irrituale attraverso la quale era stata attestata la dimora della richiedente in -OMISSIS-, nonostante un’annotazione in cui la Polizia Municipale aveva accertato la sola presenza della donna dall’indirizzo indicato; infine, la circostanza che la stessa ricorrente, pur dopo aver attestato l’attualità della dimora della -OMISSIS--, abbia disposto ulteriori accertamenti solo dopo l’insediamento della Commissione. </h:div><h:div>Peraltro, è stata segnalata altresì l'esistenza di rapporti di tipo familiare tra la stessa ricorrente e -OMISSIS- e ritenuto soggetto particolarmente vicino al -OMISSIS-, convivente di-OMISSIS-.</h:div><h:div>Il Prefetto di-OMISSIS- ha quindi ritenuto sussistente, sulla base delle verifiche svolte, una forma di assoggettamento del Responsabile dell'Area Demografica del Comune di-OMISSIS-a-OMISSIS-, conosciuta in -OMISSIS- quale convivente di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Tale valutazione deve ritenersi corretta, in quanto le circostanze sopra riportate integrano concreti elementi atti a fondare il giudizio di collegamento della Responsabile dell’Ufficio anagrafico con soggetti collegati alla criminalità organizzata locale, costituendo adeguato supporto motivazionale dell’atto impugnato, con il quale è stata disposta la destinazione della ricorrente ad altro ufficio.</h:div><h:div>La motivazione dell’atto, integrata <corsivo>per relationem</corsivo> dalla motivazione della proposta del Prefetto, il cui contenuto è stato sopra sinteticamente riportato, non può pertanto dirsi carente, essendo stati ampiamente rappresentati gli elementi concreti che hanno dato luogo alla proposta. </h:div><h:div>Il ricorso deve quindi essere respinto.</h:div><h:div>Ricorrono, tuttavia, in ragione della peculiarità della controversia, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;</h:div><h:div>compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020 con l'intervento, in collegamento da remoto in videoconferenza, dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/12/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesca Pacifici</h:div><h:div>Francesca Petrucciani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>