<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20080544220230625190311080" descrizione="ES-condono x precario, no residenziale ex caratteristiche" gruppo="20080544220230625190311080" modifica="27/06/2023 16:13:22" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Nardella Luigi" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2008" n="05442"/><fascicolo anno="2023" n="11013"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20080544220230625190311080.xml</file><wordfile>20080544220230625190311080.docm</wordfile><ricorso NRG="200805442">200805442\200805442.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2Q\2008\200805442\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Elena Stanizzi</firma><data>27/06/2023 16:13:22</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Stanizzi</firma><data>27/06/2023 16:13:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Stralcio)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elena Stanizzi,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Salvatore Gatto Costantino,	Consigliere</h:div><h:div>Michele Tecchia,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- dell’ordinanza dirigenziale n. 368 del 18 febbraio 2008, recante il rigetto dell’istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 326 del 2003 per la sanatoria di una costruzione con destinazione d’uso residenziale;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5442 del 2008, proposto da </h:div><h:div>Nardella Luigi, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Gatta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Altomonte, 6; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Monte Compatri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carola Chinappi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carlo Felice, 63; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monte Compatri;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 maggio 2023, tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Espone in fatto parte ricorrente di aver presentato istanza, in data 9 dicembre 2004, volta ad ottenere la sanatoria, ai sensi della legge n. 326 del 2003, di una costruzione realizzata in blocchetti di tufo con destinazione d’uso residenziale, la quale è tata rigettata nella considerazione della natura precaria dell’opera, che non renderebbe definibile la relativa volumetria e le cui caratteristiche non ne consentirebbero, inoltre, la riconducibilità ad edificio di tipo residenziale.</h:div><h:div>Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:</h:div><h:div>I – Illegittimità per violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 31, comma 2, legge n. 47 del 1985 e art. 32, comma 25, del decreto legge n. 269 del 2003). Eccesso di potere. Discrezionalità assoluta. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione.</h:div><h:div>Contesta parte ricorrente le motivazioni poste a sostegno del gravato rigetto affermando che, con riferimento alla perizia ivi richiamata – in cui si afferma che le condizioni di precarietà ed il pessimo stato del manufatto ne consiglierebbero la demolizione e ricostruzione, piuttosto che il suo risanamento - si tratterebbe di un elaborato redatto a meri fini di stima del valore del terreno e dell’annesso rustico in relazione alla necessità di quantificazione delle imposte di successione, con conseguente travisamento del relativo contenuto.</h:div><h:div>Rappresenta altresì parte ricorrente che l’immobile deve ritenersi ultimato in quanto realizzato al rustico e completato con tamponature e copertura, con individuazione della sua volumetria nel rispetto della circolare del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti n. 2699 del 1995, richiamata nel provvedimento impugnato, irrilevante essendo l’assenza di pareti interne ed intercapedini, dei pavimenti, degli impianti, degli intonaci e degli infissi.</h:div><h:div>II – Illegittimità per violazione e falsa applicazione di norma di legge (art. 2, comma 8, legge Regione Lazio n. 12 del 2004). Eccesso di potere. Discrezionalità assoluta. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione.</h:div><h:div>Avuto riguardo alla negata natura residenziale, sostiene parte ricorrente che da una più attenta istruttoria sarebbe emersa la presenza della pavimentazione interna realizzata con malta cementizia e rete metallica, con predisposizione, altresì, dei varchi per il posizionamento di finestre e porte, con conseguente possibilità di uso del manufatto a fini residenziali.</h:div><h:div>Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione Comunale, sostenendo, con sintetiche argomentazioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.</h:div><h:div>Con memoria da ultimo depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni.</h:div><h:div>Alla udienza straordinaria di smaltimento del 12 maggio 2023, tenutasi in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione, come da verbale.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1 – Forma oggetto della proposta azione impugnatoria in esame il provvedimento con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere, ai sensi della legge n. 326 del 2003, il condono per una costruzione di circa 90 mq realizzata in blocchetti di tufo avente destinazione residenziale.</h:div><h:div>Tale diniego poggia sulla considerazione della natura precaria dell’opera, che non la renderebbe definibile nella sua volumetria, nonché sulle caratteristiche del manufatto, non corrispondenti a quelle proprie di un edificio di tipo residenziale.</h:div><h:div>Tali valutazioni sono state formulate dall’Amministrazione sulla base della perizia giurata redatta per conto del ricorrente, dalla quale risulta che “il manufatto è stato realizzato con fondazione continua in pietrame e malta, da cui si erigono muri in blocchetti di tufo posizionati a secco, copertura non calpestabile con struttura metallica a piani inclinati con sovrastanti pannelli….Il manufatto risulta essere in pessimo stato e privo di: pareti interne e intercapedini, intonaci interni ed esterni, pavimenti, infissi e impianti tecnologici….tenuto conto delle normative vigenti in materia urbanistica, allo stato attuale l’immobile non può garantire la sicurezza statica, pertanto nel suo stato di precarietà ne suggerisce la demolizione e ricostruzione piuttosto che il risanamento”.</h:div><h:div>2 – Parte ricorrente, al fine di confutare le considerazioni su cui poggia il gravato diniego, sostiene che la perizia citata sarebbe stata redatta a fini di quantificazione delle imposte di successione, ed avrebbe quindi mera valenza estimativa, senza quindi che dal descritto carattere di precarietà del manufatto possa evincersi la mancata definizione della relativa volumetria, dovendo invece ritenersi tale manufatto completo nei suoi elementi essenziali, irrilevante essendo l’assenza di pareti interne ed intercapedini, dei pavimenti, degli impianti, degli intonaci e degli infissi al fine di attribuire al manufatto destinazione residenziale.</h:div><h:div>3 – Il ricorso non merita accoglimento stante l’infondatezza delle censure proposte e delle argomentazioni articolate a sostegno dello stesso.</h:div><h:div>In primo luogo l’affermata natura estimativa (a fini di quantificazione delle tasse di successione) della perizia giurata, redatta in data 27 aprile 2007, non consente di superare o di ritenere irrilevante la descrizione che del manufatto viene fatta, sia quanto a condizioni di precarietà dello stesso sia quanto a consistenza e caratteristiche delle opere presenti.</h:div><h:div>Peraltro tale descrizione trova puntuale conferma in quella contenuta nella relazione tecnica – datata 30 marzo 2004 e redatta dal medesimo tecnico - allegata all’istanza di condono, dove nuovamente si afferma l’assenza di pareti interne ed intercapedini, degli intonaci interni ed esterni, dei pavimenti, delle finestre, delle porte interne ed esterne, della tinteggiatura e degli infissi.</h:div><h:div>La natura precaria ed il pessimo stato del manufatto, affermati nella perizia, trovano puntuale riscontro nella documentazione fotografica, la quale attesta la presenza di un manufatto fatiscente, con parziali crolli, con copertura in lamiera, mattoni a secco disconnessi.</h:div><h:div>Anche a voler ritenere che sia identificabile una qualche volumetria e superficie, non è possibile in alcun modo individuare elementi che possano identificare una destinazione residenziale del manufatto, mancandone le caratteristiche e potendo lo stesso, nello stato, consistenza, elementi costruttivi e tipologici esistenti, essere ricondotto – sia potenzialmente che più propriamente – a deposito o magazzino, non emergendo in alcun modo la destinazione residenziale della costruzione, né essendo individuabili elementi che rendano tale destinazione impressa almeno in via potenziale allo stesso o la sua idoneità a tale uso.</h:div><h:div>Al riguardo, deve ricordarsi che ricade sull’istante l’onere di provare, con elementi certi, la destinazione residenziale dell’immobile, anche se solo potenziale, essendo la domanda di condono espressamente riferita ad immobile con destinazione abitativa.</h:div><h:div>In tema di condono edilizio, le strutture che formano oggetto di domanda, anche se realizzate a rustico e necessitanti di lavori di completamento funzionale, devono consistere in manufatti che abbiano acquistato una fisionomia tale da renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione, altrimenti violandosi l’ambito di ammissibilità del condono normativamente previsto.</h:div><h:div>Deve dunque risultare l’idoneità del manufatto all’uso abitativo in ragione delle caratteristiche della costruzione, riconducibili alla possibilità di consentire tale uso senza alcuna addizione, che non sia di mero completamento e rifinitura.</h:div><h:div>La struttura deve quindi trovarsi in uno stato di completamento funzionale, per esso intendendosi uno stato di avanzamento, nella sua realizzazione, tale da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione, dovendo consistere in un organismo edilizio con una sua configurata stabilità e adeguata consistenza planovolumetrica tale da renderne palese la destinazione in ragione delle caratteristiche tipologiche possedute.</h:div><h:div>Pur essendo ammessi al condono i manufatti realizzati al rustico – che siano quindi già completi di muratura portante, di tamponamento perimetrale e di strutture cementizie – da completarsi attraverso rifiniture, è comunque necessario che l’immobile presenti una esatta fisionomia ed identificabilità quanto a destinazione d’uso.</h:div><h:div>Nella fattispecie in esame, non sussistono elementi che possano attestare la destinazione d’uso del manufatto – o la sua potenziale destinazione d’uso – a fini residenziali, né parte ricorrente ha allegato alcuna prova in tal senso, non essendo sufficiente la mera presenza di aperture per la futura predisposizione di porte e finestre – non potendo escludersi che tali aperture siano invece, almeno in parte, riconducibili a parziali crolli, come sembrerebbe dalle foto, ed essendo comunque aperture ugualmente compatibili con altre destinazioni – o di una pavimentazione interna con malta cementizia  rete metallica, inidonea come tale e per le sue caratteristiche ad un uso residenziale, o di una copertura in struttura metallica e pannelli, inidonea a determinare l’isolamento interno del manufatto e renderlo idoneo ad uso abitativo.</h:div><h:div>Anche l’assenza di strutture interne, quali pareti ed intercapedini che determinino la fisionomia interna del fabbricato, oltre che di impianti o predisposizione per la loro installazione, non consente di individuare caratteristiche che attestino la destinazione residenziale del manufatto, il quale, nello stato in cui si trova e per gli elementi che lo contraddistinguono, risulta compatibile anche per la destinazione a magazzino e deposito, non emergendo elementi chiari ed univoci che possano far deporre per la sua destinazione residenziale.</h:div><h:div>Né è possibile valorizzare la mera potenzialità di un immobile, allo stato privo di caratteristiche riconducibili alla destinazione abitativa, ad essere in futuro utilizzato, previo completamento, a tali fini, risolvendosi tale opzione nella ammissione al condono di qualsivoglia immobile si trovi allo stato rustico, la cui destinazione verrebbe impressa dall’istante solo in fase di completamento ed in sede di presentazione di istanza di condono, in assenza di corrispondenza, accertabile sulla base di dati obiettivi, della destinazione d’uso indicata e le caratteristiche del manufatto, laddove invece precisi sono i confini e i presupposti per il condono a seconda delle destinazioni d’uso che vengono in rilievo.</h:div><h:div>Né la perizia giurata allegata all’istanza di condono – avente contenuti analoghi alla successiva perizia richiamata nel gravato provvedimento quanto a descrizione del manufatto – offre in valutazione elementi idonei ad attestare la destinazione residenziale dell’immobile.</h:div><h:div>4 - Non essendo, quindi, l’immobile esattamente e compiutamente individuato nella sua destinazione d’uso abitativa, deve concludersi che lo stesso non possiede i requisiti richiesti per usufruire della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 326 del 2004, con conseguente correttezza delle motivazioni che sorreggono il gravato provvedimento – le quali, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, risultano congrue ed esaustive anche quanto ad istruttoria svolta – da cui discende la legittimità del gravato diniego ed il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>5 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio </h:div><h:div>Roma - Sezione Seconda Stralcio</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:</h:div><h:div>Lo rigetta;</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Monte Compatri, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 (tremila) oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2023, tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/05/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Elena Stanizzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>