<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20071151720230612191804322" descrizione="ES- 3 condono, silenzio, disparità" gruppo="20071151720230612191804322" modifica="17/06/2023 21:43:47" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Polselli Maurizio" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2007" n="11517"/><fascicolo anno="2023" n="10418"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20071151720230612191804322.xml</file><wordfile>20071151720230612191804322.docm</wordfile><ricorso NRG="200711517">200711517\200711517.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2Q\2007\200711517\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Elena Stanizzi</firma><data>17/06/2023 21:43:47</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Elena Stanizzi</firma><data>17/06/2023 21:43:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Stralcio)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elena Stanizzi,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Salvatore Gatto Costantino,	Consigliere</h:div><h:div>Michele Tecchia,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della determinazione dirigenziale datata 13 settembre 2007, recante il rigetto dell’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11517 del 2007, proposto da </h:div><h:div>Polselli Maurizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Riccardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via L. Rizzo, 81; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Frascati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano, Massimiliano Graziani, con domicilio eletto presso lo studio Caterina Albesano in Frascati, piazza G.Marconi, 3 C/ Avv. Comune; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Frascati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 maggio 2023, tenutasi con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1 - Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver presentato istanza di condono ai sensi del decreto legge n. 269 del 2003, convertito in legge con legge n. 326 del 2003, relativa all’ampliamento di una costruzione già esistente autorizzata con concessione edilizia del 1985.</h:div><h:div>Rappresenta parte ricorrente che successivamente alla presentazione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi della legge n. 308 del 2004, intervenuta a seguito del sequestro delle opere abusive, con provvedimento del 26 febbraio 2007 – oggetto di separato ricorso - è stato comunicato il rigetto dell’istanza in quanto le opere ricadono in area vincolata e non sarebbero conformi alle norme urbanistiche.</h:div><h:div>Con successivo provvedimento è stato disposto il diniego definitivo dell’istanza sulla base delle medesime motivazioni contenute nella precedente determinazione, nonché sulla base dell’ulteriore rilievo della non conformità degli abusi alle norme urbanistiche per eccesso di cubatura e per i distacchi. </h:div><h:div>Avverso tale determinazione – cui ha fatto seguito il provvedimento recante ordine di demolizione delle opere abusive - deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:</h:div><h:div>I – Violazione di legge.</h:div><h:div>Sostiene parte ricorrente l’intervenuta formazione tacita – alla data del 30 settembre 2006 - del provvedimento di assenso del condono ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 per decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione dell’istanza, con conseguente tardività dell’adozione del gravato provvedimento, senza che possa trovare applicazione la normativa successivamente intervenuta che ha spostato il termine, in quanto non applicabile alle istanze presentate in data anteriore alla sua entrata in vigore.</h:div><h:div>II – Eccesso di potere per disparità di trattamento.</h:div><h:div>Lamenta parte ricorrente come sul medesimo lotto interessato dalle opere abusive oggetto della propria istanza di condono sia stata consentita alla società SO.GI Costruzioni s.r.l. l’edificazione di un immobile ad uso residenziale, con conseguente disparità di trattamento.</h:div><h:div>III – Difetto di motivazione.</h:div><h:div>Denuncia parte ricorrente come dalla gravata determinazione non sia possibile comprendere le ragioni che ostano alla concessione della sanatoria avuto riguardo alla affermata non conformità delle opere alle norme urbanistiche con riferimento alla cubatura e ai distacchi, rappresentando come oggetto di sanatoria sia un cambio di destinazione d’uso di un locale non residenziale in abitativo per 50,60 mq, nonchè un ampliamento esterno al piano terra per circa 40 mq, ovvero opere riconducibili entrambi alla tipologia 1 di abuso ma diverse tra loro, non comportando la prima la necessità di un n.o. paesistico in quanto realizzata solo con opere interne.</h:div><h:div>Lamenta, inoltre, parte ricorrente come l’Amministrazione abbia omesso di chiedere in via istruttoria l’integrazione della documentazione, non essendo sufficiente l’istanza dallo stesso presentata a dare contezza della natura e consistenza delle opere da condonare, con contestuale omissione, da parte dell’Amministrazione, dell’acquisizione del parere sul vincolo ambientale, affermando altresì la possibilità di sanatoria di opere anche se risultino in contrasto con le norme urbanistiche.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Frascati precisando, in punto di fatto, che l’istanza di sanatoria si riferisce unicamente all’ampliamento di 40 mq., non riguardando quindi alcun cambio d’uso, e sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.</h:div><h:div>Con memoria successivamente depositata parte resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non essendo stato impugnato il provvedimento del 23 ottobre 2007 recante l’ordine di demolizione delle opere abusive, insistendo nelle proprie deduzioni quanto ad infondatezza nel merito del ricorso.</h:div><h:div>Parte ricorrente non ha svolto ulteriori difese.</h:div><h:div>All’udienza straordinaria di smaltimento del 12 maggio 2023 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1 - Come in parte narrativa illustrato l’oggetto della controversia in esame e le posizioni delle parti, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame delle conseguenze processuali discendenti dalla mancata impugnazione dell’ordine di demolizione del 23 ottobre 2007 delle opere oggetto del gravato provvedimento di diniego del condono di cui all’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003, stante la manifesta infondatezza del ricorso che ne consente la definizione con pronuncia di merito, anche a fini di giustizia sostanziale.</h:div><h:div>La controversia in esame concerne il vaglio di legittimità del diniego opposto dalla resistente Amministrazione sull’istanza volta ad ottenere la sanatoria di cui al decreto legge n. 269 del 2003 di abusi edilizi realizzati in area vincolata.</h:div><h:div>In punto di fatto, va premesso che mentre parte ricorrente afferma che l’istanza abbia ad oggetto sia un cambio di destinazione d’uso di un locale non residenziale in abitativo per 50,60 mq, nonchè un ampliamento esterno al piano terra per circa 40 mq, la resistente Amministrazione sostiene come il citato cambio di destinazione d’uso non sia ricompreso nell’istanza.</h:div><h:div>Alla luce della documentazione versata al fascicolo di causa, ivi compresa l’istanza di sanatoria, non è possibile, invero, accertare con precisione l’oggetto del condono, se ricomprendente anche il cambio d’uso, mancando la descrizione degli abusi, che prima facie sembra essere assente. Circostanza comunque che non rileva ai fini del decidere, trattandosi comunque di abusi, anche laddove entrambi esistenti, riconducibili comunque entrambi alla tipologia 1 – per come affermato dallo stesso ricorrente - e che quindi soggiacciono al medesimo regime preclusivo al condono in quanto realizzati in area sottoposta a vincoli, non essendo quindi necessario procedere all’accertamento della corretta identificazione dell’oggetto dell’istanza.</h:div><h:div>Il gravato provvedimento di rigetto si basa sulla considerazione della non sanabilità dell’opera abusiva in quanto realizzata su area vincolata per la tutela paesistico-ambientale ai seni della legge n. 1497/1939 in virtù del D.M. 2 febbraio 1954, confermato dal D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché sulla base del rilievo che l’opera non risulterebbe conforme alle norme urbanistiche in quanto contrastante con l’art. 37 delle NTA del P.R.G. relativamente alle zone residenziali di tipo B per eccesso di cubatura.</h:div><h:div>2 - Alla luce della natura dell’opera e delle ragioni poste a fondamento del gravato diniego, rileva il Collegio l’infondatezza del ricorso stante la non sanabilità di opere abusive che comportino creazione di nuove superficie e volumetria realizzate su aree sottoposte a vincolo.</h:div><h:div>La disamina delle censure proposte da parte ricorrente impone la previa ricostruzione dell’ambito applicativo del c.d terzo condono, la quale conduce al rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Sulla base delle coordinate applicative del cd. Terzo condono, come introdotto dal decreto legge n. 269 del 2003, convertito in legge con legge n. 326 del 2003, ed attuato, in sede regionale, con la legge della Regione Lazio n. 12 del 2004, solo determinate tipologie di interventi – c.d. abusi formali - risultano condonabili se realizzati in aree sottoposte a vincolo.</h:div><h:div>In particolare, la realizzazione di nuovi volumi e superfici in aree vincolate, indipendentemente dalla data di imposizione del vincolo e dalla natura di vincolo assoluto o relativo alla edificabilità, è estranea all’ambito di applicazione della disciplina dettata sul terzo condono, come recata, congiuntamente, dalla legge n. 326 del 2003 e dalla legge Regione Lazio n. 12 del 2004 e come costantemente applicata dalla giurisprudenza amministrativa, nonché secondo le coordinate interpretative individuate dalla Corte Costituzionale, investita della verifica di tenuta costituzionale delle relative disposizioni.</h:div><h:div>Premessa la portata più restrittiva della disciplina del terzo condono rispetto a quella dettata dalla legge n. 47 del 1985 e da quella inerente il condono di cui alla legge n. 724 del 1994, va rilevato che, sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge n. 269 del 2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, corrispondenti a opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (ex plurimis, in termini: Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2015, n. 2705; 4 aprile 2017 n. 4225; 13 ottobre 2017, n. 10336; 11 luglio 2018, n. 7752; 24 gennaio 2019, n. 931; 9 luglio 2019, n. 9131; 13 marzo 2019, n. 4572; 2 dicembre 2019 n. 13758; 7 gennaio 2020, n. 90; 2 marzo 2020, n. 2743; 26 marzo 2020 n. 2660; 7 maggio 2020, n. 7487; 18 agosto 2020, n. 9252; Sez. Stralcio, 7 giugno 2022 n. 7384; 15 luglio 2022, n. 10072; Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2020 n. 425), mentre per le altre tipologie di abusi interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive.</h:div><h:div>Rispetto alle precedenti discipline sul condono, quello introdotto con il decreto legge n. 269 del 2003 risulta avere un ambito applicativo più ristretto, in quanto – oltre ad imporre, al comma 25, relativamente alle nuove costruzioni residenziali, un limite complessivo di cubatura - definisce analiticamente le tipologie di abusi condonabili (comma 26 e Allegato 1), introducendo altresì alcuni nuovi limiti all'applicabilità del condono (comma 27), che si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985.</h:div><h:div>La norma statale di cui all’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269 del 2003, è chiara nell’indicare come ostativa alla possibilità di rilascio del condono la realizzazione di opere recanti nuove superfici e nuovi volumi – quale quella in esame - su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, declinando la condonabilità degli abusi su aree vincolate in ragione della loro tipologia.</h:div><h:div>In senso ancor più restrittivo è intervenuta la legge regionale della Regione Lazio n. 12 del 2004, la quale, all’art. 3, comma 1, lettera b), prevede la non sanabilità delle opere realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.</h:div><h:div>Mentre, quindi, per la legge nazionale assume rilievo, ai fini della condonabilità delle opere, la data di apposizione del vincolo – che deve essere successiva rispetto alla data di realizzazione delle opere abusive – e la conformità alle norme e agli strumenti urbanistici, per la legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, è irrilevante che il vincolo sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere abusive, essendo le stesse - in relazione a talune tipologie di interventi - ritenute comunque non condonabili anche se realizzate prima della apposizione di vincoli.</h:div><h:div>Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento assume quindi decisivo rilievo il comma 26 dell’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003, che, sotto il profilo generale, ammette a sanatoria solo determinate tipologie di abusi, distinguendole a seconda che l’area sia o meno interessata dai vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985, mentre la legge regionale n. 12 del 2004, nel mantenere ferma l’ammissibilità del condono in relazione solo ad alcune tipologie di opere, come individuate dalla legge statale, specifica il discrimine temporale relativamente alla vigenza dei vincoli.</h:div><h:div>Ne consegue che, alla luce delle illustrate disposizioni della legge statale, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, corrispondenti a opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, mentre per le altre tipologie di abusi la loro sanabilità risulta preclusa ex lege, indipendentemente dalla data di apposizione del vincolo e senza necessità, per il caso di vincolo successivo, di acquisizione del parere di compatibilità.</h:div><h:div>La non condonabilità degli abusi realizzati in una zona soggetta a vincolo paesaggistici e che non siano riconducibili ai cd. “abusi minori” di cui alle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al decreto legge n. 269 del 2003, e quindi la preclusione normativa ed ex lege alla sanatoria per opere che abbiano comportato un aumento di superficie o di volume, è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 196 del 2004, precisando i limiti di applicabilità del c.d. terzo condono, circoscritto ai soli abusi formali, ovvero realizzati in mancanza del previo titolo a costruire ma non in contrasto con la vigente disciplina urbanistica, e che siano al contempo riconducibili agli abusi minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato I al decreto legge 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003.</h:div><h:div>A fronte di tale ricostruzione dell’ambito di applicabilità del terzo condono, emerge chiaramente l’estraneità, rispetto ad esso, dell’abuso oggetto di istanza di sanatoria che, in quanto comportante aumento di superficie e di volume in area sottoposta a vincoli, risulta ex lege non condonabile.</h:div><h:div>Il richiamo, contenuto nell’art. 32, comma 27 della legge n. 326 del 2003, agli artt. 32, comma 27, e 33 della legge n. 47 del 1985, nonché l’analogo richiamo - attraverso l’analoga dizione ‘fermo restando’ – contenuto nell’art. 3 della legge Regione Lazio n. 12 del 2004, all’art. 32 della legge n. 47 del 1985, non consente di scriminare le ipotesi di condonabilità degli abusi sulla base dell’accertamento della compatibilità delle opere rispetto al vincolo, previa acquisizione del parere dell’autorità competente, ostando a tale lettura e ricostruzione normativa il dato letterale della disciplina di cui alla legge n. 326 del 2003 e della legge regionale n. 12 del 2004, le quali hanno inteso modificare la previgente disciplina generale in materia di condono, restringendo e limitando le tipologie di opere condonabili, con scelta legislativa ritenuta immune dalla Corte Costituzionale, anche nella recente sentenza n. 181 del 30 luglio 2021 adottata con riferimento alla citata legge regionale.</h:div><h:div>Ne consegue che, venendo in rilievo una ipotesi di preclusione normativa al condono per determinate tipologie di opere – cui è riconducibile quella inerente la fattispecie in esame – non vi è alcuna necessità di procedere all’accertamento di compatibilità delle opere con il vincolo paesaggistico attraverso l’acquisizione del parere, trattandosi di attività inutile in quanto in alcun modo idonea ad incidere sul regime di non condonabilità ex lege delle opere, essendo la riconducibilità degli abusi a determinate tipologie di opere dichiarate non condonabili e la loro insistenza in aree vincolate circostanze di per sé ostative al condono, il che rende irrilevante l’accertamento in concreto circa la loro compatibilità con i vincoli.</h:div><h:div>Al riguardo, deve ricordarsi come anche il Consiglio di Stato abbia più volte affermato “che, ai sensi dell'art. 32 comma 27 lett. d) del decreto legge su menzionato, come convertito, sul terzo condono, sono sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, solo se si tratta di opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), non essendo necessaria quindi, laddove l’abuso ricada in zona vincolata e non rientri tra gli abusi minori, l’acquisizione del parere dell’Autorità preposta al vincolo, in linea con l’esigenza di economicità dell'azione amministrativa, essendo superflua, in acclarata mancanza dei presupposti di legge per la condonabilità delle opere, la effettuazione di un inutile vaglio di compatibilità paesaggistica” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2015 n. 2518; Sez. IV, 19 maggio 2010 n. 3174).</h:div><h:div>Destituita di fondamento appare, quindi, la censura di parte ricorrente che contesta la mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo ai fini della verifica in concreto della compatibilità dell’opera con l’assetto vincolistico, trovando tale tesi smentita sia alla luce delle chiare previsioni della disciplina normativa statale sul terzo condono – circoscritta ai soli abusi minori – che della legge regionale, sia alla luce della interpretazione che la Consulta ha dato a tale disciplina, essendo sufficiente, al fine di escludere la condonabilità di opere abusive, la loro astratta riconducibilità alla tipologia di opere che la legge ha escluso dall’ambito applicativo del condono, senza che via sia spazio per accertamenti in ordine alla compatibilità o meno, in fatto, delle opere con le ragioni del vincolo.</h:div><h:div>Non possono, infatti, essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1664; 17 marzo 2016 n. 1898; sez. IV, 21 febbraio 2017 n. 813; 27 aprile 2017 n. 1935) – con conseguente irrilevanza di ogni considerazione in ordine alla natura del vincolo - posto che ai sensi dell'art. 32 comma 27 lett. d) del decreto legge sul terzo condono “sono sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, essendo nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, consentita la sanatoria dei soli abusi formali); d) che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta al vincolo" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2015 n. 2518; 28 ottobre 2019, n.7341; 17 settembre 2019, n. 6182; 17 gennaio 2020 n. 425) in relazione, ovviamente, alle sole opere minori ammissibili al condono.</h:div><h:div>Questa impostazione è stata recepita anche dalla giurisprudenza penale, la quale ha affermato che il condono edilizio del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr. Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2016 n. 40676), ulteriormente precisandosi che “l'applicabilità del c.d. terzo condono in riferimento alle opere realizzate in zona vincolata è limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” (così Cassazione penale, sez. III, 1 ottobre 2004, n. 1593).</h:div><h:div>La disciplina statale dianzi illustrata è stata ribadita – con ulteriori limitazioni, come sopra accennato, riferite al momento della apposizione dei vincoli - con la legge della Regione Lazio n. 12 del 2004, ai sensi del cui art. 3, lett. b) “non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”.</h:div><h:div>Tra le opere di cui all’art. 2, comma 1, richiamato dal citato art. 3 – da leggersi congiuntamente con l'art. 32, comma 26, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, e con l’Allegato 1, che ne costituiscono il presupposto giuridico – che sono escluse dalla possibilità di condono, sono quindi ricomprese tutte quelle che abbiano comportato un aumento di superficie utile, quale quella in esame.</h:div><h:div>Ne discende che l'estraneità dall'ambito applicativo del c.d. terzo condono dell’opera oggetto del gravato diniego di condono – consistente nella realizzazione di un ampliamento di un immobile insistente su area vincolata, con creazione di nuovi volumi e superficie (così come analogamente deve ritenersi laddove l’istanza di condono concernesse anche un cambio di destinazione d’uso) – in quanto non riconducibile alle tipologie 4, 5 o 6 del menzionato Allegato 1 di abusi c.d. minori, integra idonea ragione ostativa al rilascio del condono, risultando il gravato provvedimento di diniego conforme alla disciplina di riferimento, dettata dall’art. 32, comma 27, lett. d) del citato decreto legge e dalla legge regionale n. 12 del 2004, di cui è stata fatta corretta e coerente applicazione stante l’accertata assenza, nella fattispecie, dei requisiti prescritti per legge per la sanatoria.</h:div><h:div>Deve altresì essere ricordata la natura eccezionale e derogatoria – e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica - della normativa condonistica incentrata sulla previsione, da parte del legislatore statale, di uno straordinario titolo abilitativo edilizio, avente carattere temporaneo, volto a sanare un illecito rilevante sia sul piano penale che amministrativo, la quale costituisce il frutto di una scelta ampiamente discrezionale anche quanto ai relativi limiti applicativi, ragionevolmente esercitati quanto ad individuazione della tipologia di illecito sanabili, potendo al riguardo rinviarsi alle considerazioni già espresse sulla relativa normativa dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 196 del 2004.</h:div><h:div>Trattandosi di una legalizzazione in via eccezionale di una condotta che l'ordinamento giuridico considerava illegittima al momento della commissione e consistendo il condono edilizio in una procedura di regolarizzazione eccezionale degli abusi edilizi, la quale porta come risultato un effetto di sanatoria sia ai fini amministrativi sia agli effetti penali, la relativa portata è del tutto eccezionale, limitata alle ipotesi ivi tassativamente previste, ovvero agli abusi edilizi individuati come condonabili di volta in volta dalla legge istitutiva, che può allargare oppure restringere le ipotesi nell’esercizio della discrezionalità legislativa.</h:div><h:div>Ne discende che, costituendo la possibilità, prevista in via generale ed astratta, di procedere alla sanatoria di abusi edilizi una palese deroga ai fondamentali principi di legalità, responsabilità e certezza giuridica tipici dell’ordinamento, le relative previsioni rivestono carattere straordinario ed eccezionale, e quindi tassativo e non suscettibile di applicazione analogica o estensiva.</h:div><h:div>Deve, inoltre, rilevarsi che la portata più restrittiva del condono, come introdotto dalla legge n. 236 del 2003 – che lo limita alle sole opere di minore rilevanza ed impatto sul territorio – e dalla legge Regione Lazio n. 12 del 2004 – che riconnette valenza ostativa anche ai vincoli imposti successivamente alla realizzazione delle opere – risponde all’obiettivo di tutela di valori che presentano rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici, sicché non è irragionevole che il legislatore, anche regionale, nel bilanciare gli interessi in gioco, abbia scelto di proteggerli maggiormente, restringendo – quello regionale - l’ambito applicativo del condono statale, sempre restando nel limite delle sue attribuzioni.</h:div><h:div>Ve altresì ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 181 del 30 luglio 2021, ha dichiarato legittima la scelta del legislatore regionale del Lazio, il quale, prevedendo all’art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2004, che anche il vincolo sopravvenuto determina la non condonabilità dell’opera abusiva, ha adottato un regime più restrittivo di quello previsto dalla normativa statale sul condono, la quale non dispone la non condonabilità in caso di vincolo sopravvenuto, prevedendo l’art. 32 della legge n. 47 del 1985, nel testo oggi vigente, per le opere costruite su aree sottoposte a vincolo, che “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria …è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso” (comma 1) e che le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione sono suscettibili di sanatoria in presenza di determinate condizioni.</h:div><h:div>Deve, al riguardo rilevarsi, su un piano più generale, che nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia, i poteri legislativi regionali sono ascrivibili alla competenza di tipo concorrente in tema di "governo del territorio", e, avuto riguardo alla disciplina del condono edilizio - per la parte non inerente ai profili penalistici, integralmente sottratti al legislatore regionale - solo alcuni limitati contenuti di principio possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori.</h:div><h:div>Tale sentenza della Corte Costituzionale detta principi valevoli con riferimento alle discipline dettate in materia di condono edilizio succedutesi nel tempo, sulla base della ricostruzione del quadro normativo di riferimento, richiamando al riguardo le statuizioni contenute nell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 20 del 1999 – ai sensi della quale deve darsi applicazione alla normativa vigente al momento dell’esame dell’istanza, ulteriormente precisandosi l’irrilevanza dell’incertezza e della variabilità degli esiti in relazione alle diverse tempistiche di definizione delle istanze in relazione alla sopravvenienza del vincolo rispetto alla realizzazione delle opere, tenuto conto che l’ordinamento appresta strumenti di sollecitazione e, se del caso, di sostituzione dell’amministrazione inerte, idonei in particolare a tutelare il cittadino contro ritardi ingiustificati o addirittura strumentali, aggiungendosi, ai rimedi di carattere procedimentale, quelli di carattere sostanziale diretti a far valere la responsabilità dell’amministrazione per l’intempestività della sua azione.</h:div><h:div>Consegue, dalle considerazioni sin qui illustrate, che l'accertata estraneità delle opere con riferimento alle quali è stato adottato il gravato diniego di condono – consistenti nella realizzazione di un ampliamento - dall'ambito applicativo del c.d. terzo condono, costituisce valido fondamento del diniego impugnato, adottato in corretta applicazione della disciplina di riferimento ed immune dalle censure proposte.</h:div><h:div>3 - Parimenti infondata deve ritenersi la censura inerente l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono.</h:div><h:div>La rilevata preclusione normativa alla condonabilità dell’opera in questione impedisce che la formazione del provvedimento favorevole possa intervenire a seguito del mero decorso del tempo, stante la radicale assenza dei presupposti e dei requisiti per il condono e la presenza, invece, di profili legislativamente qualificati come ostativi al condono, valevoli anche per i casi di formazione tacita del titolo, tenuto peraltro conto che dall’inerzia o dal ritardo dell’Amministrazione nel provvedere non può derivare, sulla base dei principi generali dell’ordinamento, un risultato maggiore di quello conseguibile attraverso un provvedimento espresso.</h:div><h:div>Come evidenziato, infatti, dalla costante giurisprudenza amministrativa, la formazione del silenzio - assenso sulle istanze dei privati postula che l'istanza sia assistita da tutti i presupposti di legge, non determinandosi ope legis l'accoglimento della richiesta ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, non potendo l'eventuale inerzia dell'amministrazione nel provvedere sull'istanza di avvio del procedimento far conseguire agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso. Al riguardo, va precisato che il silenzio equivale al provvedimento amministrativo, ma non incide in senso abrogativo sull'esistenza del regime autorizzatorio, che rimane inalterato, trattandosi di una modalità semplificata di conseguimento del provvedimento, ai cui fini è indispensabile che ricorrano tutti i requisiti, sia oggettivi che soggettivi.</h:div><h:div>L' art. 32, comma 37, della legge n. 326 del 2003, ha introdotto un istituto particolare che differisce da quello generale previsto dall' art. 18, L. n. 241/1990 ; infatti, in base al citato art. 32, il decorso del tempo è mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa, occorrendo cioè che il procedimento sia stato avviato da un'istanza conforme al modello legale previsto dalla norma che regola il procedimento di condono, e quindi, che la domanda di sanatoria presentata possegga i requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dalla stessa, non potendo pertanto formarsi nel caso in cui, come quello per cui è causa, riguardi un manufatto ricadente in una zona soggetta a vincolo paesaggistico (ex plurimis: T.A.R. Lombardia, Milano, 14 febbraio 2018, n.419; Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 4749).</h:div><h:div>4 - La preclusione normativa alla condonabilità dell’opera oggetto di istanza di condono, chiaramente indicata nel gravato provvedimento, consente di negativamente delibare la censura di mancanza di adeguata motivazione del gravato provvedimento, dovendo al riguardo precisarsi che, tenuto conto della natura plurimotivata dello stesso, l’immunità dalle proposte censure di uno dei profili su cui lo stesso si basa consente di prescindere dalla disamina delle ulteriori ragioni indicate e dalle censure contro le stesse proposte – concernenti, nella specie l’asserito contrasto con la disciplina urbanistica - che possono essere assorbite.</h:div><h:div>Stante la sopra rilevata preclusione normativa al condono e la non necessità del previo accertamento di compatibilità paesaggistica dell’opera, ne discende l’irrilevanza delle doglianze con cui parte ricorrente lamenta il mancato invito, da parte dell’Amministrazione, a produrre ulteriore documentazione, e il mancato approfondimento circa la consistenza e qualità delle opere, le quali – ivi incluso il cambio di destinazione d’uso laddove effettivamente ricompreso nell’istanza – no n sarebbero comunque state condonabili, dovendo comunque ribadirsi l’irrilevanza dell’accertamento di compatibilità paesaggistica dell’abuso ai fini del suo condono ai sensi della legge n. 326 del 2003, la quale, unitamente alla legge regionale, circoscrive la sanatoria ai soli abusi minori, come confermato dalla interpretazione che la Consulta ha dato a tale disciplina, essendo sufficiente, al fine di escludere la condonabilità di opere abusive, la loro astratta riconducibilità alla tipologia di opere che la legge ha escluso dall’ambito applicativo del condono, senza che via sia spazio per accertamenti in ordine alla compatibilità o meno, in fatto, delle opere con le ragioni del vincolo.</h:div><h:div>5 - Non incide, inoltre, in senso estensivo in ordine all’ambito di applicabilità della sanatoria, la dedotta circostanza che l’area su cui insiste l’abuso sia già urbanizzata ed edificata e che gli abusi non potrebbero arrecare ulteriore vulnus al bene tutelato. Trattasi, difatti, di profilo che potrebbe incidere unicamente ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica – nella specie non necessario ai fini del condono per quanto dianzi illustrato – e che giammai potrebbe rimuovere la preclusione normativa al condono discendente dalla tipologia di opera.</h:div><h:div>6 - Quanto al vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, pure dedotto dal ricorrente, il Collegio, nel ribadire, conformemente alla giurisprudenza consolidata, che tale vizio è configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevolezza dell’operato dell’amministrazione, non emergente dalla documentazione in atti – avendo l’Amministrazione resistente esplicitato come l’edificazione presa quale termine di paragone sia stata oggetto di localizzazione ai sensi della legge n. 865 del 1971 per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – tale censura non può essere utilmente dedotta quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo eventualmente illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della p.a. non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione, con la conseguenza che un'eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole.</h:div><h:div>Invero, “l'eccesso di potere per disparità di trattamento costituisce un vizio inerente le ipotesi di discriminazioni nell'attribuzione di un bene della vita che risulta dovuto e, pertanto, non è configurabile in ipotesi in cui il richiedente non è in condizione di ottenere il titolo richiesto. In tal caso, infatti, l'eventuale illegittimità commessa a favore di altri non può essere in alcun modo invocata per ottenere che la stessa illegittimità venga compiuta anche in proprio favore”.</h:div><h:div>7 - Il ricorso, in conclusione, va rigettato stante la rilevata infondatezza delle censure proposte alla luce dell'estraneità delle opere con riferimento alle quali è stato adottato il gravato diniego dall'ambito applicativo del c.d. terzo condono, che costituisce valido fondamento ed adeguata motivazione del diniego impugnato, adottato in corretta applicazione della disciplina di riferimento ed immune dalle censure proposte.</h:div><h:div>8 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto peraltro conto della univocità del quadro normativo e della consolidata giurisprudenza formatasi da tempo sulle relative questioni.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio </h:div><h:div>Roma - Sezione Seconda Stralcio</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:</h:div><h:div>- lo rigetta;</h:div><h:div>- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della resistente Amministrazione Comunale, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2023, tenutasi con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/05/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Elena Stanizzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>