<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20061163420230304171726135" descrizione="" gruppo="20061163420230304171726135" modifica="10/03/2023 11:08:49" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Cimini Gino" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2006" n="11634"/><fascicolo anno="2023" n="04289"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20061163420230304171726135.xml</file><wordfile>20061163420230304171726135.docm</wordfile><ricorso NRG="200611634">200611634\200611634.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\670 Elena Stanizzi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Licheri</firma><data>10/03/2023 11:08:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Stralcio)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elena Stanizzi,	Presidente</h:div><h:div>Filippo Maria Tropiano,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Licheri,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>delibera C.C. 34/06 relativa all'approvazione del nuovo P.P.E. località Nocchienti - risarcimento danni</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11634 del 2006, proposto da </h:div><h:div>Cimini Gino, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria, Livio Lavitola e Riccardo Lavitola, con domicilio fisico eletto presso lo studio Riccardo Lavitola in Roma, viale Giulio Cesare, 71; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Ariccia (RM), in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Michetti, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; </h:div><h:div>Regione Lazio, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ariccia e della Regione Lazio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 gennaio 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso in argomento il sig. Cimini impugnava gli atti, per come meglio sopra specificati, deducendo quanto segue. </h:div><h:div>Con delibera di G.R. n. 1708 del 26.4.1977, la Regione Lazio approvava definitivamente il PRG del comune di Ariccia, individuando per la località “Nocchienti” la necessità di uno strumento urbanistico attuativo consistente nel piano particolareggiato esecutivo. </h:div><h:div>Detto piano veniva approvato con delibera C.C. n. 67 del 16.12.2003, a sua volta integrata per effetto della successiva delibera commissariale n. 55 del 15.12.2005. </h:div><h:div>In seguito, su conforme relazione del responsabile del settore urbanistica indicante presunte incongruenze ed omissioni, i suddetti atti di approvazione del P.P.E. per la località in parola venivano revocati, così pregiudicando la posizione giuridica del ricorrente il quale, in punto di legittimazione, affermava essere l’acquirente di un appezzamento di terreno insistente in località “Rufelli” il cui dante causa, sin dal  febbraio 2003, si era impegnato, a cedere gratuitamente al comune di Ariccia alcune porzioni di aree (per un totale di 1000 mq.), e ad attrezzare le stesse a verde pubblico e parcheggi, in cambio del mutamento di destinazione d’uso da alberghiero a residenziale di un fabbricato insistente su una porzione del terreno di sua proprietà nonché di una ulteriore parte del medesimo fondo con indice di fabbricabilità di 0,50 mc/mq, sicché per effetto della decisione gravata il ricorrente si trovava nell’impossibilità di conseguire il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile acquistato e di poter edificare un ulteriore manufatto sul medesimo terreno. </h:div><h:div>Contro i provvedimenti gravati, il sig. Cimini deduceva i seguenti motivi che si vanno, sinteticamente, ad illustrare: </h:div><h:div><corsivo>I) violazione dei principi generali in tema di natura giuridica degli strumenti urbanistici e di esercizio del potere di autotutela. Eccesso di potere per straripamento. Difetto assoluto di competenza e attribuzione. Violazione degli art. 5 e 117, comma 3, Cost., dell’art. 7 della l. n. 1150/1942, dell’art. 42 T.U. n. 267/2000, della L.R. Lazio n. 38/1999 e degli artt. 7 e ss della l. n. 241/90. </corsivo></h:div><h:div>A parere del ricorrente gli strumenti urbanistici, qualificati quali “<corsivo>atti complessi</corsivo>”, potrebbero essere abrogati solo da un altro atto contrario di eguale forza e natura e non da una delibera, quale quella oggetto di gravame, che non presenta le medesime caratteristiche dell’atto revocato che, pertanto, risulta assunto sia in assenza di una norma attributiva del potere che in difetto di competenza, non potendo essere emanato se non da entrambi gli enti (comune e regione) che hanno concorso alla formazione dello strumento urbanistico oggetto di riesame. </h:div><h:div>Ad ogni modo, quand’anche si ritenesse che l’amministrazione comunale avesse il potere di incidere unilateralmente su un atto complesso diseguale quale quello di approvazione del P.P.E. in esame, si contesta la sussistenza dei presupposti, nel caso concreto, per l’esercizio del potere di autotutela; </h:div><h:div><corsivo>II) violazione del regolamento comunale approvato con C.C. n. 129/1992 e delle disposizioni del T.U. enti locali. Eccesso di potere per incompetenza. </corsivo></h:div><h:div>Sostiene il ricorrente che la delibera gravata, essendo stata assunta su proposta del responsabile del servizio gestione e sviluppo del territorio, sarebbe viziata da incompetenza, riservando il regolamento del comune di Castel Gandolfo ai consiglieri il potere di proporre deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale tra cui, per l’appunto, i piani territoriali ed urbanistici; </h:div><h:div><corsivo>III) violazione degli artt. 3, 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241/90. Difetto di motivazione per erroneità e falsità dei presupposti. Carenza del preminente interesse pubblico alla revoca dell’atto. </corsivo></h:div><h:div>Con il presente motivo, il ricorrente contesta le ragioni addotte a fondamento della revoca e contenute nella relazione del tecnico comunale. </h:div><h:div>In particolare – a fronte del rilievo secondo il quale il piano particolareggiato in questione, recando una variante sostanziale al PRG con aumento delle volumetrie realizzabili e ampliamento del perimetro del comprensorio su aree aventi originariamente destinazione agricola, non avrebbe potuto essere approvato seguendo l’iter procedimentale tracciato dall’art. 4 della L. R. Lazio n. 36/1987 – il ricorrente afferma la piena legittimità della procedura seguita conforme all’art. 4, commi 1 e 2 della suddetta legge regionale applicabile ai casi, come quello di specie, di approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino varianti al PRG non rientranti tra quelle espressamente elencate all’art. 1, lett. da a) a i), della legge in parola. </h:div><h:div>Al contrario di quanto sostenuto dal comune resistente, infatti, l’ampliamento del perimetro del comprensorio rientra nelle casistiche previste dall’art. 4 della succitata legge in quanto, con esso, è stata ricompresa un’area agricola di 3000 mq., ma già destinata, in parte, a servizi pubblici, con un modesto incremento di volume edificabile pari a mc. 1825. </h:div><h:div>Inoltre, il P.P.E. revocato con la delibera impugnata recava con sé l’individuazione di aree a servizi cedute gratuitamente al comune, con beneficio per l’intera collettività di una zona già in parte edificata, assicurandone la completezza e la piena funzionalità. </h:div><h:div>Viene censurata anche la contraddittorietà dell’operato del tecnico comunale il quale, dopo aver precedentemente espresso il proprio parere di regolarità tecnica favorevole all’assunzione della delibera revocata avrebbe poi, illogicamente, sostenuto l’irregolarità della medesima delibera. </h:div><h:div>Ancora, viene contestata la circostanza – posta a fondamento della delibera di revoca – secondo la quale il P.P.E. fosse ancora in corso di approvazione da parte della Regione Lazio, essendo il medesimo stato definitivamente approvato da questa con delibera di Giunta n. 341 del 20.6.2006, ossia 40 giorni prima dell’assunzione della delibera di revoca impugnata.  </h:div><h:div>Non sussisterebbe, inoltre, l’indicazione alcuna di ragioni di interesse pubblico che legittimino la revoca di un atto approvato definitivamente quale la delibera di approvazione del P.P.E. in questione, ragioni che, viceversa, sarebbero pregiudicate proprio dall’adozione della delibera impugnata con la quale l’ente avrebbe irrimediabilmente compromesso la possibilità di dotare l’area di servizi e strutture indispensabili per la collettività di riferimento e che si sarebbero potute realizzare dando esecuzione allo strumento urbanistico revocato; </h:div><h:div><corsivo>IV) Eccesso di potere per contraddittorietà </corsivo></h:div><h:div>Il ricorrente censura la contraddittorietà della determinazione assunta dalla p.a., la quale avrebbe assunto l’atto di revoca pur essendo a conoscenza tanto dell’intervenuta approvazione del piano da parte della Regione quanto dell’intenzione di quell’ente si emettere un provvedimento di autotutela; </h:div><h:div><corsivo>V) Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento </corsivo></h:div><h:div>Il ricorrente lamenta che la revoca dello strumento urbanistico attuativo – incidendo sugli interessi particolari dei proprietari dei lotti – avrebbe dovuto essere preceduta da rituale comunicazione ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/90; </h:div><h:div><corsivo>VI) Violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 della l. n. 241/90, dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. </corsivo></h:div><h:div>Il provvedimento gravato, a parere del ricorrente, comportando il sacrificio della pianificazione attuativa già predisposta, oltre a ledere gli interessi dei proprietari, avrebbe vanificato l’impegno profuso e le spese sostenute dall’amministrazione per l’elaborazione del piano stesso, determinando l’effetto di far ricadere le aree ivi comprese in “zona bianca”, con conseguente necessità di provvedere ad una nuova pianificazione, con aggravio dei costi a carico della p.a.; </h:div><h:div><corsivo>VII) violazione dell’art. 21-quinquies della l. n. 241/90. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta </corsivo></h:div><h:div>Reputa il ricorrente che, con il provvedimento impugnato, l’amministrazione non avrebbe, in violazione della norma citata, previsto un indennizzo per i privati i cui interessi risultano sacrificati con la rimozione del piano particolareggiato in questione. </h:div><h:div>2. Con motivi aggiunti notificati e depositati nei termini di rito, il sig. Cimini altresì proponeva impugnazione, oltre che avverso la delibera consiliare già gravata con il ricorso principale, anche avverso la delibera di Giunta Regionale del 27.2.2007, n. 122 di revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 341 del 20.6.2006 avente ad oggetto l’approvazione del piano particolareggiato in località Nocchienti in variante al PRG del comune di Ariccia, in parte riproponendo, anche avverso l’atto di secondo grado assunto dall’amministrazione regionale, le medesime censure già rivolte nei confronti dell’atto oggetto di gravame principale, in altra parte muovendo, avverso la delibera G.R.. n. 122/2007, autonomi motivi di doglianza e, in particolare: </h:div><h:div><corsivo>VIII) eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione </corsivo></h:div><h:div>Anche la delibera regionale impugnata, come la delibera del consiglio comunale aricciano, appare, a giudizio del ricorrente, mossa da un fine esclusivamente politico e, pertanto, assunta in violazione di legge per sviamento dallo scopo tipico del potere esercitato; </h:div><h:div><corsivo>IX) violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90. Difetto di istruttoria e di motivazione. Perplessità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi generali in tema di atti complessi e di autonomia dei poteri in materia urbanistica </corsivo></h:div><h:div>Con il motivo in questione, il ricorrente lamenta l’asserito “appiattimento” della Regione sulle motivazioni addotte dal comune a sostegno della revoca della delibera di adozione del P.P.E. “Nocchienti” – ossia la presunta esistenza di “<corsivo>rilevanti incongruenze e palesi omissioni</corsivo>”, omettendo ogni autonoma valutazione su tale scelta e così, di fatto, abdicando alla propria funzione di co-decisione in ordine alla gestione del territorio; </h:div><h:div><corsivo>X) Violazione dei principi generali in tema di atti complessi, di ritiro e revoca di atti collegiali o complessi, degli artt. 3, 7 e 10-bis della l. n. 241/90. Violazione delle regole partecipative. Violazione dell’art. 97 Cost. </corsivo></h:div><h:div>A giudizio del ricorrente, risulterebbero violate tutte le norme e i principi che disciplinano il riesame di atti complessi quali quelli recanti l’approvazione e l’adozione di strumenti urbanistici. </h:div><h:div>In particolare, a nulla rileverebbe la circostanza, addotta dalla Regione, secondo la quale la delibera n. 341/2006 di approvazione del P.P.E. “Nocchienti” fosse, al momento dell’adozione dell’atto di secondo grado, inefficace in quanto non ancora pubblicata sul bollettino regionale, non costituendo l’adempimento pubblicitario altro che una condizione integrativa dell’efficacia non incidente sulla perfezione dell’atto, già pienamente conclusasi con la sua approvazione. </h:div><h:div>Pertanto l’amministrazione regionale, nella prospettazione di parte ricorrente, non avrebbe potuto incidere sull’atto precedentemente assunto con un mero ritiro, ma avrebbe dovuto attivare, in ordine allo stesso, il procedimento di riesame nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dall’ordinamento e, in particolare, dalla l. n. 241/90. </h:div><h:div>Rileva, inoltre, il ricorrente come la delibera comunale di adozione del P.P.E. in questione fosse stata già tacitamente approvata per decorso del termine di 120 giorni dall’invio della stessa agli uffici regionali previsto dall’art. 4, comma 3, della L.R. Lazio n. 36/1987. </h:div><h:div>Il gravame per motivi aggiunti si concludeva, infine, con l’articolazione di domanda risarcitoria da ulteriormente precisarsi in corso di causa e, in subordine, con la richiesta condanna al pagamento dell’indennizzo previsto ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. n. 241/90. </h:div><h:div>3. Si costituiva in giudizio la Regione Lazio con nota di mero stile. </h:div><h:div>4. Si costituiva in giudizio anche il comune di Ariccia, contestando la fondatezza di entrambi gli atti di ricorso. </h:div><h:div>In particolare, a giudizio dell’ente resistente, l’operato dell’amministrazione sarebbe pienamente legittimo tenuto conto che, alla luce delle incongruenze, degli errori e delle omissioni riscontrate dagli uffici comunali – tutti compiutamente indicati nella relazione illustrativa allegata alla delibera impugnata con ricorso principale – lo strumento attuativo in un primo momento assunto doveva intendersi, a tutti gli effetti, come una variante generale al PRG non assoggettabile alla procedura ‘semplificata’ di cui all’art. 4 della L.R. Lazio n. 36/1987 e, pertanto, non adottabile con gli strumenti impiegati, da qui la legittimità della revoca della delibera di adozione n. 67/2003 e del conseguente atto del Commissario straordinario.</h:div><h:div>5. All’udienza straordinaria di smaltimento del 20.1.2023, la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>6. Tanto il ricorso introduttivo, quanto i motivi aggiunti successivamente proposti non meritano positivo apprezzamento.</h:div><h:div>6.1. Occorre prendere le mosse, nell’esame del presente affare, dalle censure che muovo contestazioni di ordine sostanziale ai provvedimenti impugnati, le uniche che, ove accolte, potrebbero condurre ad una riedizione dell’esercizio del potere nel senso auspicato dal ricorrente.</h:div><h:div>Si allude alla questione concernente l’esame del tenore delle modifiche introdotte al PRG del comune di Ariccia dal piano particolareggiato redatto per la località “Nocchienti” ed approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 16.12.2003, a sua volta integrata per effetto della successiva deliberazione del Commissario Straordinario dell’ente n. 55 del 15.12.2005, atti tutti, questi, posti nel nulla dai successivi provvedimenti fatti oggetto delle presenti impugnazioni.</h:div><h:div>Con le delibere in questione l’amministrazione comunale ha dato seguito alle prescrizioni contenute nel PRG vigente aggiornando il un piano particolareggiato esecutivo (in prosieguo “P.P.E.”) già predisposto per la località “Nocchienti” sin dal 1978 e recependo, tra l’altro, le varianti alle NTA di PRG <corsivo>medio tempore </corsivo>intervenute.</h:div><h:div>L’approvazione del suddetto P.P.E. è avvenuta, in variante al PRG, seguendo la procedura prevista dall’art. 4 della L.R. Lazio n. 36/1987 il quale – nel testo vigente all’epoca di esercizio del potere – stabiliva che “<corsivo>Quando gli strumenti urbanistici attuativi specificati nel precedente articolo 1, primo comma, comportano varianti allo strumento urbanistico generale che non rientrano fra quelle elencate nello stesso articolo, le determinazioni definitive della Giunta regionale in merito a detti strumenti urbanistici sono assunte, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 2, quarto comma, numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, previo parere del settore tecnico della pianificazione comunale dell' assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>L' esame del settore tecnico della pianificazione comunale dell'assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e le determinazioni della Giunta regionale di cui al precedente comma debbono avere per oggetto esclusivamente le varianti allo strumento urbanistico generale contenuto nello strumento attuativo.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Le determinazioni della Regione debbono essere assunte entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine gli strumenti urbanistici attuativi si intendono approvati</corsivo>”.</h:div><h:div>La successiva revoca degli atti di adozione del P.P.E. in questione, fatta oggetto dei provvedimenti gravati con il presente contenzioso, è avvenuta proprio in ragione dell’asserita inapplicabilità della procedura semplificata di cui all’art. 4 della L.R. n. 36/1987 al P.P.E. in argomento, inapplicabilità addotta in quanto il medesimo, lungi dall’apportare varianti marginali al PRG vigente avrebbe viceversa, introdotto significative e sostanziali variazioni al piano generale, specie sotto il profilo dell’aumento delle volumetrie realizzabili, determinando così numerose incongruenze ed omissioni nella pianificazione attuativa dell’area, tali da indurre l’amministrazione comunale a porre nel nulla l’atto adottato appena pochi mesi prima.</h:div><h:div>La questione consiste, quindi, nel verificare se, in effetti, il P.P.E. approvato avesse, o meno, apportato varianti sostanziali al PRG tali da escludere, quindi, l’applicabilità della procedura semplificata di cui all’art. 4 della L.R. n. 36/1987.</h:div><h:div>Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, “<corsivo>attraverso l'approvazione dei piani attuativi, il cui contenuto è stabilito dalla norma generale di cui all'art. 13 della legge n. 1150/1942 (Legge urbanistica), l'amministrazione competente mira a dare concreta attuazione alle previsioni contenute nei piani generali i quali, considerata la loro natura, necessitano di essere integrati da una disciplina di dettaglio</corsivo>” (cos’ T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, n. 536 del 26.2.2013).</h:div><h:div>Pacifica essendo, quindi, la natura del piano particolareggiato di strumento attuativo delle prescrizioni contenute nel PRG, è indiscutibile che, tra i due atti, si instauri un rapporto gerarchico tale per cui il primo è gerarchicamente subordinato al secondo (in proposito si veda, di recente, T.A.R. Liguria, sez. I, n. 358 del 22.4.2021, secondo la quale “<corsivo>in generale gli strumenti attuativi, sono gerarchicamente subordinati alla strumentazione urbanistica di livello superiore, sicché è da escludere che, con la (successiva) approvazione di una variante di P.R.G. che disciplini un'intera zona, possano conservare efficacia, in termini di ultrattività, le prescrizioni del piano particolareggiato, rispetto al quale le nuove norme di attuazione di P.R.G. hanno un sicuro rapporto di prevalenza e di superiorità</corsivo>”.</h:div><h:div>E’ innegabile, così, che, ove il piano particolareggiato rechi previsioni sostanzialmente derogatorie del PRG, esso integri una variante sostanziale a questo non sottoponibile a procedure semplificate di approvazione quali quelle previste dalla L.R. n. 36/1987.</h:div><h:div>6.2. Calando le coordinate sopra sinteticamente esposte al caso di specie, si evince quanto segue.</h:div><h:div>Col provvedimento fatto oggetto di ricorso principale, l’amministrazione comunale revocava l’atto di approvazione del P.P.E. ritenendo che lo stesso recasse varianti sostanziali al PRG incompatibili con la procedura semplificata di approvazione recata dalla L.R. n. 36/1987.</h:div><h:div>Nella relazione tecnica recante l’illustrazione della proposta di deliberazione, il responsabile del competente servizio approfondiva la portata delle variazioni apportate al PRG dall’approvato P.P.E. evidenziando, tra l’altro, “<corsivo>un aumento cospicuo delle volumetrie realizzabili perché non risultano conteggiate ed, al contempo, non risultano neanche decurtate tutte le consistenti volumetrie esistenti</corsivo>”, nonché in quanto anche il perimetro del comprensorio località Nocchienti sarebbe stato “<corsivo>ampliato includendovi aree originariamente esterne con destinazione agricola e trasformate in aree con destinazione C3, C4 ed in parte a servizi</corsivo>”.</h:div><h:div>Più nel dettaglio, il tecnico comunale non mancava di sottolineare che:</h:div><h:div>- le aree originariamente destinate a servizi nel previgente P.P.E., pari a 28.050 mq., venivano ridotte a complessivi mq. 21.330 per effetto di trasformazione parziale in ulteriori aree destinate a zona residenziale C;</h:div><h:div>- ad una volumetria complessivamente realizzabile pari a 95.151 mc. per 1057 abitanti, il nuovo P.P.E. aggiungeva un incremento di volumetria da realizzare pari a 11.534 mc. per 128 ulteriori abitanti da insediare ma, nel fare ciò, non teneva in alcun modo in considerazione la volumetria complessiva esistente sulla zona, assumendo come dato della volumetria esistente quello indicato nel previgente P.P.E. e senza tenere in considerazione alcuna le modifiche <corsivo>medio tempore</corsivo> intervenute, anche alla luce dei condoni nel frattempo intervenuti;</h:div><h:div>- risultava sottodimensionato il calcolo degli standard minimi per aree di servizi pubblici, calcolati sono in riferimento all’incremento di 128 abitanti (e relativa volumetria), senza rilevare né computare le reali volumetrie già esistenti;</h:div><h:div>- risultavano sperequazioni a svantaggio dei cittadini proprietari di immobili legittimamente edificati sulla scorta del previgente P.P.E. con riferimento sia alle dotazioni di verde pubblico e parcheggi (delocalizzati rispetto alla posizione centrale originariamente prevista e ad una nuova ubicazione periferica), sia con riguardo all’esercizio della facoltà lottizzatoria, non più chiaramente e regolarmente pianificata.</h:div><h:div>In definitiva, i puntuali ed approfonditi rilievi formulati dal tecnico comunale con la proposta di deliberazione concretamente adottata danno compiutamente conto del carattere sostanziale delle modifiche al PRG vigente apportate con il P.P.E. adottato con delibera C.C. n. 67/2003 e della conseguente impossibilità di pervenire all’approvazione delle medesime con la procedura semplificata di cui alla L.R. n. 36/1987.</h:div><h:div>Sicché, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, i provvedimenti gravati recano con sé attestazione delle pregnanti ed indiscutibili esigenze di pubblico interesse che hanno condotto, peraltro in un arco temporale pienamente conforme al canone di ragionevolezza di cui all’art. 21-nonies nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte per effetto delle leggi nn. 164/2014 e 108/2021, alla revoca del P.P.E. precedentemente adottato.</h:div><h:div>Vertendosi, poi, in materia di scelte urbanistiche delle amministrazioni locali, non può non farsi riferimento al consolidato indirizzo pretorio secondo cui “<corsivo>in materia di pianificazione urbanistica, le scelte urbanistiche compiute dalle Autorità preposte alla pianificazione territoriale rappresentano scelte di merito che non possono essere sindacate dal Giudice Amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà od irragionevolezza manifeste ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare</corsivo>” (così, da ultimo, Cons. St., sez. VI, n. 10108 del 17.11.2021).</h:div><h:div>In definitiva, non pare al Collegio che l’amministrazione, con i provvedimenti gravati, abbia fatto cattivo uso del proprio potere di riesame delle scelte urbanistiche precedentemente adottate, avendo dato compiutamente conto, con motivazione non tacciabile di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti, delle ragioni che hanno reso necessario superare determinazioni potenzialmente foriere di criticità applicative e, soprattutto, non attuabili con le procedure semplificate previste dalla L.R. n. 36/1987.</h:div><h:div>Né tantomeno il ricorrente avrebbe potuto addurre la prevalenza dell’affidamento da egli riposto nelle scelte pianificatorie assunte dall’amministrazione con il P.P.E. revocato giacché la scelta di imprimere una particolare destinazione urbanistica ad una zona non necessita di particolare motivazione, in quanto essa trova giustificazione nei criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nella impostazione del piano, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni, particolari situazioni esemplificarmente indicate dal giudice amministrativo d’appello in “<corsivo>1) superamento degli standards minimi di cui al D.M. n. 1444/1968; 2) lesione dell'affidamento qualificato del privato, derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree; 3) aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione e, infine, 4) dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo</corsivo>” (in tal senso Cons. St., sez. II, n. 3604 del 31.5.2019).</h:div><h:div>Situazioni, queste, pacificamente non rinvenibili nel caso di specie in cui, per effetto delle scelte compiute con il P.P.E. revocato, l’area di proprietà del dante causa del ricorrente vedeva mutare in residenziale la propria originaria vocazione alberghiera e, soprattutto, beneficiava di un consistente aumento di volumetria realizzabile.</h:div><h:div>Ne consegue, quindi, che i provvedimenti impugnati appaiono esenti dai vizi dedotti con i motivi di cui ai punti I), III) e VII) del ricorso introduttivo e VIII) e IX) del gravame per motivi aggiunti.</h:div><h:div>6.3. Relativamente alle restanti censure, si osservi quanto segue.</h:div><h:div>Superata dalla successiva delibera di Giunta Regionale n. 122 del 27.2.2007 – gravata con atto di motivi aggiunti – è la censura, pure recata con il primo mezzo di ricorso, imperniata sull’asserita violazione dei principi in tema di riesame degli atti complessi che imporrebbero l’espressione di volontà di entrambe le amministrazioni titolari del potere, manifestazione di volontà pervenuta da parte dell’amministrazione regionale con la delibera impugnata per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Lo stesso è a dirsi della censura dispiegata col mezzo di ricorso <corsivo>sub IV</corsivo>), atteso che la scelta dell’amministrazione di revocare l’atto di adozione del P.P.E. è stata successivamente fatta propria e condivisa dall’amministrazione regionale.</h:div><h:div>Non sussiste, poi, il vizio di incompetenza dedotto con il motivo di ricorso <corsivo>sub II</corsivo>), atteso che la proposta di deliberazione – avanzata dagli uffici tecnici comunali – è stata fatta propria dal Consiglio Comunale a seguito di ampia e vivace discussione, sicché non può dirsi che, sulla stessa, non ci sia stata una profonda valutazione da parte dell’organo consiliare.</h:div><h:div>Il sesto motivo di ricorso, per come strutturato, presenta profili di inammissibilità per carenza di interesse, non essendo il ricorrente abilitato a tutelare in giudizio il buon andamento, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa asseritamente lese con la delibera impugnata, per la semplice ragione che di tali interessi egli non è il titolare e non è ammessa nel vigente sistema processuale, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, la facoltà di agire in giudizio a tutela di interessi di cui non si ha la titolarità.</h:div><h:div>Infine, quanto al quinto motivo di ricorso introduttivo e al motivo <corsivo>sub X) </corsivo>dell’atto di motivi aggiunti, con essi il ricorrente, qualificando gli atti impugnati quali atti di riesame delle deliberazioni precedentemente assunte, invoca la lesione delle garanzie partecipative e procedimentali previste, anche per gli atti di secondo grado, dalla l. n. 241/90, a partire dall’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.</h:div><h:div>La censura non è fondata posto che l’art. 13 l. n. 241/90 esclude, come noto, gli atti di pianificazione e programmazione dall’obbligo di far precedere l’adozione dei medesimi dalla comunicazione di avvio del procedimento, e poiché l’atto in questione si configura, nella sostanza, quale atto di secondo grado incidente su una variante al PRG, nessun interesse procedimentale risulta leso nel caso di specie concordemente, del resto, ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “<corsivo>A termini dell'art. 13 della Legge n. 241 del 1990 l'adozione di una variante al piano regolatore generale, in quanto provvedimento di pianificazione non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati</corsivo>” (Cons. St., sez. IV, n. 1914 del 12.5.2016).</h:div><h:div>Infine, quanto alla pretesa risarcitoria essa, oltre a non essere stata articolata nei suoi elementi costitutivi né corredata di prova alcuna quanto al pregiudizio asseritamente inferto e alle conseguenze dannose patite, non può trovare accoglimento in ragione della completa infondatezza degli stessi gravami proposti, dovendosi così escludere, in radice, l’illegittimità delle scelte amministrative assunte dalle amministrazioni resistenti e, pertanto, la sussistenza stessa di un illecito extracontrattuale.</h:div><h:div>6.4. In definitiva, quindi, tanto il ricorso introduttivo quanto l’atto di motivi aggiunti sono infondati e vanno, per l’effetto, integralmente respinti.</h:div><h:div>7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del comune di Ariccia, nella misura indicata in dispositivo.</h:div><h:div>Va disposta la compensazione delle spese, invece, nei confronti della Regione Lazio, costituitasi con memoria di stile e non dispiegante, nella sostanza, attività difensiva alcuna.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell’amministrazione comunale di Ariccia, che liquida in Euro 3.000,00.</h:div><h:div>Spese compensate nei confronti della Regione Lazio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giuseppe Licheri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>