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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20050635820170529155457405" descrizione="" gruppo="20050635820170529155457405" modifica="01/06/2017 10:09:15" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2005" n="06358"/><fascicolo anno="2017" n="06649"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20050635820170529155457405.xml</file><wordfile>20050635820170529155457405.docm</wordfile><ricorso NRG="200506358">200506358\200506358.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1T\2005\200506358\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>germana panzironi</firma><data>01/06/2017 10:09:20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandro tomassetti</firma><data>29/05/2017 16:17:46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/06/2017</dataPubblicazione><classificazione>230<nuova>230</nuova><ereditata>230</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Germana Panzironi,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Tomassetti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Rita Tricarico,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del rigetto istanza di concessione della cittadinanza italiana.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6358 del 2005, proposto da: </h:div><h:div>Velo Shpetim, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Petretti e Marco Rossi, con domicilio eletto presso lo studio Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2017 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministro dell’Interno n. k10/57527 in data 17 febbraio 2005, recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della L. 5 febbraio 1992, n. 51, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. n. 91/1992. </h:div><h:div>Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>L’impugnato diniego si fonda sui seguenti rilievi (in sintesi):</h:div><h:div>a) a carico dell’interessato sussistono denunce penali;</h:div><h:div>b) l’Amministrazione esercita in questa materia una discrezionalità che comporta la valutazione dell’opportunità della concessione della cittadinanza in relazione alla sussistenza della coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della collettività nazionale;</h:div><h:div>c) nella specie il comportamento tenuto dal richiedente è indice della non piena idoneità del medesimo a essere inserito stabilmente nella comunità nazionale.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>Alla stregua della giurisprudenza della Sezione, deve ritenersi: </h:div><h:div>- che l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “<corsivo>si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, Sez seconda - quater n. 3547 del 18 aprile 2012);</h:div><h:div>- che “<corsivo>l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante</corsivo>” (Tar Lazio, Sez seconda - quater n. 5565 del 4 giugno 2013);</h:div><h:div>- che “<corsivo>trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole</corsivo>” (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio seconda - quater n. 5665 del 19 giugno 2012).</h:div><h:div>Con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante, dando rilievo preminente alla condotta del richiedente, non idonea a fondare un giudizio di piena coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della parte volto alla concessione della cittadinanza italiana.</h:div><h:div>Sul conto dell’interessato, come evidenziato dal Ministero dell’Interno con nota in data 18 novembre 2016, sono, infatti, emerse “<corsivo>due denunce per il reato di lesioni volontarie, rispettivamente del 1992 e 1996 e una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta remissione della querela per lesioni colpose, intervenuta nell’anno antecedente alla presentazione dell’istanza. Sono emerse, altresì, due denunce per rissa aggravata e furto a carico della moglie, nonché una sentenza di condanna per furto a carico della moglie</corsivo>”.</h:div><h:div>Sotto tale profilo, dunque, appare legittima la motivazione del provvedimento impugnato volta al rigetto della istanza avanzata dall’interessato che, come sottolineato nella già richiamata nota del Ministero dell’Interno, potrà valorizzare il corretto comportamento tenuto negli anni successivi in sede di presentazione alla Amministrazione di una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana.</h:div><h:div>Il ricorso va conclusivamente respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento, nei confronti della Amministrazione resistente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/05/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Alessandro Tomassetti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>