<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240062220250806092208660" descrizione="" gruppo="20240062220250806092208660" modifica="01/09/2025 16:26:50" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Engie Servizi S.p.A." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00622"/><fascicolo anno="2025" n="00600"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240062220250806092208660.xml</file><wordfile>20240062220250806092208660.docm</wordfile><ricorso NRG="202400622">202400622\202400622.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\877 Caterina Criscenti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Caterina Criscenti</firma><data>31/08/2025 17:12:06</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alberto Romeo</firma><data>07/08/2025 14:34:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/09/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>Sezione Staccata di Reggio Calabria</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Caterina Criscenti,	Presidente</h:div><h:div>Alberto Romeo,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Domenico Gaglioti,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento di diniego definitivo adottato dal Comune di Bianco con nota prot. n. 12493 del 13.9.2024, pervenuto alla ricorrente in pari data (“Provvedimento di Diniego”: doc. 1); </h:div><h:div>- del parere adottato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, prot. n. 9880 del 05.10.2023 (doc. 2); </h:div><h:div>- del parere adottato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, nota prot. n. 82864 del 18.10.2023 (doc. 3); </h:div><h:div><corsivo>nonché </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente e/o richiamato nel corso del procedimento conclusosi con l’adozione del Provvedimento di Diniego, anche se non comunicato, né altrimenti conosciuto dalla Ricorrente, ivi compresi: </h:div><h:div>(i) ove occorrer possa, il QTRP della Regione Calabria, approvato con deliberazione n. 134 dell’1.8.2016, <corsivo>in parte qua</corsivo>, in relazione agli artt. 3, punto 3 delle NTA ed all’art. 15 (doc. 4); (ii) ove occorre possa, il PTCP, approvato con Delibera della Giunta Provinciale di Reggio Calabria n. 39 del 26.5.2016, <corsivo>in parte qua</corsivo>, con riguardo all’art. 31 delle NTA (doc. 5); (iii) ove occorrer possa, il PSC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Bianco n. 34 del 23.12.2009, <corsivo>in parte qua</corsivo>, in relazione alla disciplina delle aree ricadenti nella qualificazione “TAN, sottozona E1” (doc. 6); (iv) ove occorrer possa, la PEC del 7.12.2023 del Servizio VIA della Regione Calabria (doc. 7); (v) il preavviso di diniego adottato dal Comune di Bianco con nota prot. n. 11491 del 21.8.2024 (doc. 8); (vi) il verbale della Conferenza di Servizi sincrona prot. n. 15407 del 31.10.2023 (doc. 9).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 622 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Engie Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Quattrini e Riccardo Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Bianco, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Regione Calabria, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianclaudio Festa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero dell'Interno - Dip. Vv.ff. - Comando Provinciale di Reggio Calabria, Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ciascuno in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; </h:div><h:div>Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Massimiliano Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Ministero dell’Interno - Dip Vv.ff. - Comando Provinciale di Reggio Calabria, del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Premesso un ampio inquadramento della regolamentazione normativa degli interventi volti alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la Società Engie Servizi S.p.a., odierna ricorrente, espone di avere presentato in data 27.07.2023 allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Bianco un’istanza di PAS (‘procedura abilitativa semplificata’), ai sensi degli artt. 6, comma 9-<corsivo>bis</corsivo>, e 4, comma 2-<corsivo>bis</corsivo>, lett. b), d.lgs. n. 2/2011, volta ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 3,996 MW (“Impianto FTV”) in area del territorio comunale (“Comune”) classificata idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-<corsivo>ter</corsivo>, del d.lgs. n. 199/2021.</h:div><h:div>1.1. Con comunicazione prot. n. 11938 del 22.8.2023 il Comune indiceva ai sensi dell’art. 14-<corsivo>bis</corsivo> L. n. 241/1990 una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando a partecipare, tra le altre amministrazioni, la Citta Metropolitana di Reggio Calabria e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia. Nell’atto di convocazione l’Ente provvedeva alla fissazione dei termini procedimentali, indicando il 23.10.2023 quale data entro cui far pervenire i pareri/nulla osta, inclusi quelli di competenza degli enti preposti alla tutela ambientale; termine, poi, anticipato al 9.10.2023 in accoglimento dell’istanza di rettifica presentata da essa ricorrente in considerazione della disciplina di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del d. l. n. 76/2020.</h:div><h:div>1.2. In data 5.10.2023 la Soprintendenza trasmetteva il proprio parere negativo, motivato, in sostanza, sull’asserita necessità della previa sottoposizione del progetto a screening ambientale in ragione dell’ubicazione dell’impianto in area agricola di particolare pregio ai sensi dell’All. 3 al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10.09.2010, nonché sull’ipotizzata contrarietà dello stesso con le previsioni del QTRP della Regione Calabria, rientrando il sito nelle aree della “rete Natura 2000” di importanza comunitaria. </h:div><h:div>1.3. Ritenendo tali rilievi infondati la società istante trasmetteva in data 17.10.2023 al Comune ed alla Soprintendenza le proprie osservazioni, rimarcando, in particolare, che le ragioni del parere si basavano su un testo dell’art. 6, comma 9-<corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. n. 28/2011 oramai superato dalle modifiche introdotte dalla L. n. 41/2023 (applicabili sin dal 22.4.2023, cioè da una data antecedente alla presentazione dell’istanza di PAS).</h:div><h:div>1.4. In data 18.10.2023 anche la Città Metropolitana di Reggio Calabria trasmetteva il proprio parere contrario, deducendo la contrarietà del progetto al QTRP della Regione nonché al PTCP, risultando l’area interessata dall’intervento inserita tra i “paesaggi rurali caratterizzanti” e, in particolare, tra i “Vigneti del Greco di Bianco”.</h:div><h:div>1.5. A fronte di tali pareri, con successiva nota prot. n. 14975 del 20.10.2023 il Comune convocava la Conferenza di servizi in modalità sincrona per il 31.10.2023.</h:div><h:div>Nel corso della riunione, alla quale partecipavano la Soprintendenza e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, ribadendo le ragioni ostative enucleate nei pareri già resi, veniva principalmente esaminata la questione della riconducibilità (o meno) dell’area individuata per la realizzazione dell’Impianto FTV tra le fattispecie di ‘idoneità’ descritte ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-<corsivo>ter</corsivo>) del d.lgs. 199/2021. </h:div><h:div>Il Comune dava comunque atto della sussistenza di pareri favorevoli/dichiarazioni di non competenza per assenza di compromissione degli interessi tutelati espressi dal Comando Prov. VVF Reggio Calabria (nota dd 24.8.2023), dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nota del 7.9.2023), dal Dip. Infrastrutture e LLPP, dal Dip. UOA e dal Dip. Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria (rispettivamente, note del 5.9.2023, 26.9.2023 e 29.8.2023). </h:div><h:div>1.6. Alla luce delle risultanze della Conferenza, con note del 10.11.2023 e del 5.12.2023 essa istante trasmetteva ulteriori osservazioni volte a contestare gli unici due pareri negativi espressi sul progetto, ribadendo in particolare la certa sussumibilità dell’area interessata dall’intervento nelle previsioni dell’art. 20, co. 8, lett. c-<corsivo>ter</corsivo>, del d.lgs. n. 199/2021 e, dunque, nel novero delle aree da considerarsi ‘idonee’ per l’insediamento di impianti fotovoltaici.</h:div><h:div>1.7. In riscontro a tali osservazioni, con nota del 7.12.2023 la Regione Calabria rilevava che l’eventuale riconduzione dell’area di interesse alle fattispecie di idoneità disciplinate dall’anzidetta norma avrebbe effettivamente comportato l’esenzione del progetto dallo Screening ‘Via’ di competenza regionale, prescritto dal d.l. n. 13/2023, essendo stato esteso il perimetro di operatività del regime semplificato della ‘PAS’, a decorrere dal 22.4.2023, per gli impianti con produzione sino a 10 MW (da 1MW previsto in precedenza).</h:div><h:div>1.8. Quindi, anche alla luce di tale rilievo, con nota dell’11.12.2023 il Comune veniva nuovamente sollecitato a concludere il procedimento, rimarcandosi, ancora una volta, la piena integrazione delle ridette condizioni di idoneità normativamente fissate.</h:div><h:div>1.9. Ciò nondimeno, in data 18.12.2023 il Comune formulava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica una richiesta di interpello ambientale <corsivo>ex </corsivo>art. 3-<corsivo>septies</corsivo> del d.lgs. n. 152/2006, dando atto dei pareri contrari della Soprintendenza e della Città Metropolitana nonché delle controdeduzioni dell’interessata e sollecitando il rilascio di «[…] <corsivo>un competente parere circa le richieste e le controdeduzioni presentate dalla società Engie Servizi SPA ed in particolare se il terreno interessato dal progetto, anche se gravato da vincoli ed in pendenza dei richiamati pareri contrari, può essere classificata “area idonea” ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett, C-ter del D.lgs. 199/2021, atteso che nel territorio di questo Comune sono presenti aree con destinazione ‘produttiva’</corsivo>».</h:div><h:div>1.10. In riscontro alla richiesta in questione, in data 15.03.2024 il Ministero rappresentava che “<corsivo>stante la chiara individuazione ex lege […] un’area è da considerarsi idonea pur in presenza di vincoli diversi da quelli di cui alla parte seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</corsivo>”, rimarcando, altresì, che «<corsivo>l’articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, […] prevede che “l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante” e che “decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione […]”</corsivo>».</h:div><h:div>1.11. Anche in considerazione del parere ministeriale, in data 14.06.2024 la ricorrente sollecitava nuovamente il Comune di Bianco a concludere il procedimento con una determina favorevole alla realizzazione del progetto, trasmettendo, poi, una formale diffida in data 5.08.2024.</h:div><h:div>1.12. A seguito di tale ultima sollecitazione, con nota del 21.08.2024 il Comune comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della L. n. 241/90, richiamando quali ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza i pareri negativi resi dalla Soprintendenza e dalla Città Metropolitana. </h:div><h:div>1.13. Tale comunicazione veniva riscontrata con nota del 30.08.2024, evidenziandosi, ancora una volta, i molteplici profili di illegittimità dei pareri <corsivo>de quibus</corsivo> e sollecitandosi l’Ente ad adottare un provvedimento positivo di accoglimento dell’istanza.</h:div><h:div>1.14. Ciononostante, in data 13.9.2024 il Comune adottava il provvedimento di “diniego definitivo”, richiamando a relativo fondamento le argomentazioni enucleate nei ridetti pareri negativi delle due amministrazioni coinvolte nella Conferenza, in assenza, tuttavia, della doverosa ponderazione comparativa tra l’interesse paesaggistico-ambientale e l’interesse alla realizzazione dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili e benché quest’ultimo sia considerato ‘prevalente’ per espressa previsione sia di norme unionali che nazionali.</h:div><h:div>2. Avverso il provvedimento in questione la ricorrente è, dunque, insorta con il ricorso in epigrafe, notificato l’11 novembre 2024 e depositato il successivo 15 novembre 2024, denunciandone l’illegittimità – previa ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento – a mezzo di due correlate doglianze, articolate sotto molteplici e svariati profili in relazione ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.</h:div><h:div>2.1. Oggetto di censura sono, anzitutto, con la prima doglianza, i ‘vizi propri’ del diniego, ricondotti alla “<corsivo>Violazione degli artt. 41 e 97 Cost.; violazione dell’art. 3 del reg. UE n. 2022/2577; violazione dell’art. 16-septies della direttiva UE 2023/2413; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2-bis, 2, comma 8-bis, 3, 14-bis, 14-ter e 17-bis della l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. a), e lett. b-bis), del d.l. n. 76/2020; violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 8, e 22, comma 1, del Dlgs. n. 199/2021; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 9-bis, del Dlgs. n. 28/2011; violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 11-bis, del d.l. n. 13/2023; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa, anche sotto il profilo della leale collaborazione</corsivo>”, nonché all’eccesso di potere “<corsivo>per difetto dei presupposti, travisamento, irragionevolezza e sviamento</corsivo>”.</h:div><h:div>La ricorrente si duole, in particolare, della totale obliterazione da parte del Comune procedente dell’apporto partecipativo, assai consistente, dalla medesima offerto in sede procedimentale mediante osservazioni e documentazione, con cui aveva precipuamente inteso confutare i rilievi critici sollevati dalla Città Metropolitana e dalla Soprintendenza archeologica in seno ai propri pareri negativi. Tale vizio, istruttorio e di motivazione, risulterebbe peraltro aggravato dall’omessa esplicitazione delle ragioni della ritenuta subvalenza dei pareri favorevoli (positivi e non ostativi) resi dalle altre Amministrazioni partecipanti nonché dalla mancata considerazione dei rilievi espressi dal MASE, estraneo alla Conferenza di servizi, in data 15.03.2024 proprio a seguito di specifico interpello in materia ambientale formulato dallo stesso Comune.</h:div><h:div>Il <corsivo>vulnus</corsivo> motivazionale del diniego emergerebbe, d’altronde, platealmente dall’acritico richiamo, a relativo fondamento, dei due pareri negativi delle più volte citate Amministrazioni, reiterato anche a seguito delle puntuali osservazioni rese in riscontro al preavviso di diniego, a mezzo delle quali essa ricorrente aveva ancora una volta rappresentato le ragioni dell’insussistenza delle cause ostative enunciate dai due Enti a sostegno dell’assunto della ‘non idoneità’ dell’area ad ospitare l’impianto. </h:div><h:div>L’omessa valutazione delle osservazioni <corsivo>ex </corsivo>art. 10-<corsivo>bis </corsivo>L. n. 241/90 – essendosi sul punto il Comune limitato a dare atto della loro natura meramente reiterativa di “obiezioni già valutate” nel corso della seduta sincrona e ritenute non utili, da parte degli Enti intervenuti, al superamento dei pareri contrari espressi – integrerebbe, allora, un vizio da sé solo sufficiente a determinare l’illegittimità del diniego impugnato. E ciò in considerazione non solo e non tanto della violazione del generale obbligo gravante sulla PA di tenere specificamente conto delle osservazioni presentate ai sensi della norma <corsivo>de qua</corsivo>, dando conto nella motivazione del provvedimento delle ragioni del loro eventuale mancato accoglimento, quanto piuttosto del carattere ‘non vincolante’ dei pareri in questione, confermato dallo stesso Ministero interpellato, a fronte del quale il Comune avrebbe dovuto procedere ad una ponderazione comparativa dell’interesse ambientale-paesaggistico in essi valorizzato con l’interesse alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, considerato, peraltro, normativamente “prevalente”. </h:div><h:div>Di questa obbligatoria ponderazione comparativa, tuttavia, non vi sarebbe nel diniego gravato alcuna traccia, esaurendosi il relativo apparato motivazionale nella mera condivisione dei pareri della Soprintendenza e della Città Metropolitana, e ciò nonostante i pertinenti ed approfonditi rilievi mossi a confutazione con le plurime note ed osservazioni formulate nel corso del procedimento e pure a fronte del parere espresso dal MASE circa l’autorizzabilità dell’impianto e il carattere non vincolante dei pareri degli Enti preposti alla tutela degli interessi ambientali e paesaggistici.</h:div><h:div>2.1.1. Nel contesto della medesima doglianza la ricorrente rintraccia, poi, un ulteriore profilo di illegittimità ‘propria’ del provvedimento impugnato nella violazione della disciplina dettata in tema di conferenza di servizi, stante il carattere non ‘costruttivo’ del dissenso espresso dalla Soprintendenza, avendo essa omesso, nell’esprimere il proprio parere contrario alla realizzazione del progetto, di indicare le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Ciò che sarebbe sufficiente per considerare acquisito un assenso senza condizioni.</h:div><h:div>2.1.2. Lo stesso vizio affliggerebbe, inoltre, anche il parere della Città Metropolitana, viziato sotto altro profilo anche in ragione della relativa tardività, essendo pervenuto alla Conferenza di servizi dopo la scadenza del termine perentorio fissato nel 9.10.2023.</h:div><h:div>2.2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha, invece, aggredito il diniego sull’istanza di cui trattasi in relazione ai vizi derivati dagli atti presupposti, vale a dire dai più volte citati pareri contrari delle due anzidette amministrazioni, lamentando la “<corsivo>Violazione degli artt. 41 e 97 Cost.; violazione dell’art. 3 del reg. UE n. 2022/2577; violazione dell’art. 16-septies della direttiva UE 2023/2413; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2-bis, 2, comma 8-bis, 3, 14-bis, 14-ter, 17-bis e 21-septies della l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. a), e lett. b-bis), del d.l. n. 76/2020; violazione e falsa applicazione degli art. 47, commi 2 ed 11-bis, del d.l. n. 13/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 8, e 22, comma 1, del Dlgs. n. 199/2021; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 9-bis, del Dlgs. n. 28/2011; violazione e falsa applicazione dell’art. 142 del Dlgs. n. 42/2004; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa, anche sotto il profilo della leale collaborazione; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, irragionevolezza e sviamento</corsivo>”. </h:div><h:div>3. Con memoria depositata il 15 gennaio 2025 si è costituita in resistenza la Regione Calabria, limitandosi sostanzialmente ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, “<corsivo>considerato che l’atto impugnato non riguarda alcun provvedimento rientrante nella competenza degli uffici regionali e non residua in capo alla Regione alcun sindacato sul contenuto degli atti adottati dal Comune nell’esercizio della funzione delegata</corsivo>”. </h:div><h:div>4. Fissata l’udienza di trattazione, giusta istanza di prelievo presentata in data 20 febbraio 2025, la ricorrente ha reiterato con memoria depositata il 4.04.2025 le proprie difese e richieste, insistendo per l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>5. In data 2 maggio 2025 si è costituito con atto di forma, corredato da documentazione, anche il Ministero dell’Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria.</h:div><h:div>6. Nel corso dell’udienza pubblica del 7 maggio 2025 il Collegio ha segnalato d’ufficio alle parti la nullità della notifica del ricorso nei confronti delle Amministrazioni statali intimate, in quanto effettuata ad un indirizzo pec dell’Avvocatura distrettuale dello Stato diverso da quello censito nel registro delle pubbliche amministrazioni. Il difensore di parte ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini ai fini del rinnovo delle notifiche, dando atto, comunque, della regolare instaurazione del contraddittorio con il Comune di Bianco, firmatario dell’atto finale oggetto di impugnazione.</h:div><h:div>6.1. Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza n. 339 dell’8 maggio 2025 il Collegio ha, dunque, assegnato a parte ricorrente il termine perentorio di giorni venti per provvedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di tutte le Amministrazioni statali (ad eccezione del Ministero dell’Interno), con onere di depositare nei successivi dieci giorni la prova dell’adempimento in questione, rinviando per il prosieguo all’udienza pubblica del 16 luglio 2025.</h:div><h:div>6.2. Nell’osservanza dei termini concessi la società ricorrente ha provveduto agli anzidetti incombenti istruttori, producendo al fascicolo processuale in data 23.05.2025 la prova della notifica del ricorso, in data 19.05.2025, in favore di tutte le Amministrazioni statali intimate all’indirizzo pec censito nei pubblici registri dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.</h:div><h:div>7. In data 5 giugno 2025 si è costituita in resistenza con atto di stile anche la Città Metropolitana di Reggio Calabria.</h:div><h:div>8. Con memoria depositata il 9 giugno 2025 la società ricorrente, richiamata giurisprudenza della Sezione su una vicenda affine, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>9. La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha articolato le proprie controdeduzioni alle doglianze avversarie con memoria depositata il 13 giugno 2025, rivendicando la piena legittimità del parere contrario espresso all’intervento per cui è causa in ragione del contrasto con gli strumenti di pianificazione vigenti, comportando esso “<corsivo>l’inserimento di elementi che, per localizzazione e caratteri compositivi/dimensionali, risulterebbero poco coerenti con il contesto attuale, a discapito dell’integrità del sistema paesaggistico nel suo insieme</corsivo>”. Dato atto del carattere ‘obbligatorio’ del parere in questione, ne ha, inoltre, rimarcato la valenza tutoria rispetto agli obiettivi paesaggistico-ambientali demandati alla propria cura, prospettando l’incensurabilità della sottesa valutazione tecnica, in quanto connotata da ampia discrezionalità, se non per illogicità, arbitrarietà ed irragionevolezza, nella specie certamente insussistenti, non avendo d’altro canto la stessa ricorrente contestato la sussistenza dei vincoli e dei limiti alla localizzazione dell’impianto secondo la normativa tutoria richiamata nel parere. L’intervento risulterebbe, infatti, localizzato in area TAN – sottozona E1, caratterizzata da produzioni agricole DOC-DOP-IGP, previste anche nel PTCP, indicante la caratterizzazione dell’area per presenza e/o destinazione a vigneti del Greco di Bianco. Destinazione caratteristica che verrebbe, pertanto, compromessa o limitata dalla realizzazione dell’impianto, che priverebbe l’area di terreni idonei a tale produzione. Quanto, poi, alla postulata recessività delle previsioni del QTRP, ne ha evidenziato l’estraneità alle proprie competenze, essendo circoscritta la competenza tutoria in relazione al solo interesse paesaggistico-ambientale. Infondato sarebbe, ancora, il vizio relativo al ‘dissenso’ espresso in quanto ‘non costruttivo’, posto che il parere non avrebbe potuto proporre soluzioni alternative, se non la rilocalizzazione dell’intervento su altra area, né si potrebbero ipotizzare modifiche costruttive ad un impianto FTV. Con riferimento, infine, all’asserita tardività del parere, la difesa metropolitana ne ha rimarcato la relativa trasmissione al Comune di Bianco prima della definizione del procedimento, rilevando, inoltre, che i relativi contenuti venivano confermati in sede di conferenza sincrona in contraddittorio con l’interessata.</h:div><h:div>10. La società ricorrente ha replicato a tali rilievi con memoria depositata il 23 giugno 2025, insistendo, in particolare, nella dedotta recessività degli strumenti di pianificazione <corsivo>ex adverso</corsivo> richiamati rispetto alla successiva introduzione, ad opera del d.lgs. n. 199/2021, della disciplina delle aree idonee, dovendosi, infatti, l’area individuata per la realizzazione dell’impianto considerare ‘idonea’ <corsivo>ex lege</corsivo> per come attestato dallo stesso MASE su richiesta di interpello del Comune procedente. Ha osservato inoltre, sul versante della obiettata “particolare vocazione produttiva agricola dell’area”, come la stessa debba ritenersi invero insussistente, essendo stata esclusa dalla relazione agronomica prodotta nel corso del procedimento, con la quale sarebbe stata comprovata l’assenza nell’area di vigneti, nemmeno storici, e risultando, di contro, la stessa adibita – anche a causa delle condizioni pedologiche del terreno – a coltivazioni di erbai da foraggio (che verranno mantenute, e proseguiranno regolarmente, anche durante la fase di esercizio dell’impianto fotovoltaico). Sicché l’impianto non determinerebbe alcuna ‘perdita irreversibile’, in quanto le caratteristiche dell’area non ne consentirebbero - <corsivo>a priori</corsivo> - la coltivazione. Anche le deduzioni articolate in relazione al PCTP sarebbero sprovviste dell’adombrata valenza ostativa, imponendo detto strumento ai Comuni soltanto di dar vita a “specifiche azioni di valorizzazione” delle aree interessate dai vigneti Greco di Bianco; iniziative, invero, mai assunte dal Comune nell’area in questione. </h:div><h:div>11. Con memoria depositata il 27 giugno 2025 anche la Soprintendenza Archeologica, invocata preliminarmente la concessione di un termine a difesa ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 71 c.p.a., ha articolato le proprie controdeduzioni alle doglianze avversarie, contestando la sussistenza del presupposto dell’idoneità <corsivo>ex lege</corsivo> dell’area prevista per la realizzazione dell’impianto ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 199/2021, venendo in rilievo un’area “agricola di pregio”, in quanto ricomprendente un territorio soggetto a denominazione di origine protetta. Sicché la natura di “interesse pubblico prevalente” dell’intervento, a più riprese invocata da parte ricorrente, non basterebbe di per sé a derogare ai valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme europee, statali e regionali. D’altronde, il DM 23.06.2022 – non abrogato dal d.l. n. 13/2023 – escluderebbe espressamente dalle aree idonee per impianti fotovoltaici le superfici agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, come quelle D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C. e D.O.C.G. al fine di preservare la qualità e la continuità del paesaggio rurale. In via gradata, la difesa erariale, per il caso in cui il Collegio ritenesse di approfondire le circostanze vagliate dalla Soprintendenza, ha chiesto l’ammissione di una CTU in merito all’individuazione della fascia di rispetto della Rete Natura 2000.</h:div><h:div>12. Con atto depositato il 27 giugno 2025 si è costituito in resistenza anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, eccependo preliminarmente la mancata osservanza del termine a difesa di cui all’art. 71, co. 1, c.p.a., stante il mancato decorso tra la data di notifica del ricorso e il giorno dell’udienza del termine di cui all’art. 46 c.p.a. e invocando, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva.</h:div><h:div>13. Nel corso dell’udienza pubblica del 16 luglio 2025, previa rinuncia da parte della difesa erariale alla richiesta preliminare di rinvio della trattazione al fine di garantire l’osservanza del termine a difesa, la causa è stata, infine, discussa e posta in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>14. In via del tutto preliminare il Collegio ritiene di dovere respingere la domanda di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva formulata dalla Regione Calabria, essendo stato impugnato dalla ricorrente, sebbene in via soltanto eventuale, per la sola evenienza di una sua ritenuta ostatività alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico proposto, anche il QTRP, cioè l’atto programmatorio generale adottato dall’Amministrazione regionale.</h:div><h:div>15. Ciò chiarito, richiamate tutte le deduzioni sopra esposte quanto alle contrastanti prospettazioni delle parti in ordine al regime autorizzativo prescritto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per cui è causa (PAS o VIA), ritiene il Collegio che la definizione della controversia passi dalla risoluzione di un’unica questione di diritto, dovendo, infatti, stabilirsi se l’area interessata dall’intervento progettuale proposto dalla ricorrente possa essere considerata (per come dalla stessa prospettato), o meno (per come obiettato dalla Città Metropolitana e dalla Soprintendenza archeologica e paesaggistica), “idonea” <corsivo>ex lege</corsivo> ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-<corsivo>ter</corsivo>, del d.lgs. n. 199/2021.</h:div><h:div>15.1. Ed infatti, secondo parte ricorrente l’impianto fotovoltaico oggetto del gravato diniego ricadrebbe in area così classificabile essendo soddisfatte, in via cumulativa, due delle fattispecie previste dalla disposizione, ed in particolare quella di cui alla lett. c-<corsivo>ter</corsivo> n. 1, ricadendo in “<corsivo>aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere</corsivo>” e, al contempo, anche quella di cui al successivo n. 2, riguardando “<corsivo>aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento</corsivo>”.</h:div><h:div>Quanto alla prima fattispecie, l’integrazione dei relativi requisiti risulterebbe provata <corsivo>per tabulas</corsivo>, di ciò avendosi evidenza sia dalla relazione paesaggistica, sia dal documento denominato “analisi tecnica e perizia per impianto fotovoltaico”, entrambi acclusi alla PAS presentata al Comune. Più in particolare, per quanto attiene alla “destinazione industriale” della zona entro il cui buffer di 500 metri è ubicato l’Impianto FTV, questa risulterebbe confermata da ben due certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune in data 10.11.2023 e 17.10.2024, risultando appunto impressa alle aree adiacenti alle particelle interessate dall’impianto l’anzidetta destinazione (commerciale ed industriale). In relazione, invece, alla seconda previsione, correlata alla prossimità con uno “stabilimento industriale” (entro il buffer di 500 metri), l’integrazione del requisito normativo troverebbe conferma nelle visure camerali e catastali dello stabilimento della ditta “Herbal Antioxidant Derivatives S.r.l.”.</h:div><h:div>Inoltre, tali circostanze avrebbero trovato conferma anche nel parere reso dal MASE su esplicita richiesta di interpello ambientale del Comune, avendo il Ministero ribadito, a fronte della chiara individuazione <corsivo>ex lege</corsivo>, che “<corsivo>un’area è da considerarsi idonea pur in presenza di vincoli diversi da quelli di cui alla parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio</corsivo>”.</h:div><h:div>15.2. Per converso, a fondamento del proprio parere contrario la Città Metropolitana ha obiettato che l’area sfuggirebbe alla classificazione di ‘idoneità’ prevista dall’anzidetta normativa, ricadendo in territorio caratterizzato da produzioni agricole e forestali tipiche vocazionali e specializzate, ovvero aree comprese in areali di colture assoggettabili a marchi tipo DOC, DOP, IGP nonché, ai sensi delle NTA del PTCP, tra i “Paesaggi rurali caratterizzanti” e, nello specifico, come ambito di interesse “Vigneto del Greco di Bianco”.</h:div><h:div>Analoghe deduzioni sono state articolate dalla Soprintendenza, sul rilievo della localizzazione dell’impianto in un’area agricola di pregio con presenza di coltura DOP nonché nelle vicinanze dell’argine della fiumara ‘La verde’, rientrante nella “rete Natura 2000” ed individuata dal QTRP come una delle 21 <corsivo>blue ways</corsivo> di ossatura della rete ecologica regionale, dunque costituente una c.d. <corsivo>buffer zone</corsivo>, ovvero una fascia di protezione di tale corridoio ecologico, configurandosi come parte della rete ecologica locale individuata dal Piano Urbanistico. Sicché, ai sensi del DM 23 giugno 2022 tale area sarebbe esclusa dall’idoneità ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici a terra, che comprometterebbero irreversibilmente la qualità paesaggistica e la produzione agricola di eccellenza.</h:div><h:div>In altri termini, il d.l. n. 13 del 2023, conv. in L. n. 41 del 2023, che in un’ottica di <corsivo>favor</corsivo> per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ne ha ampliato le condizioni di realizzazione e semplificato le procedure autorizzative, non avrebbe abrogato né sostituito il DM del 2022, diretto precipuamente a disciplinare l’individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. Tale decreto continuerebbe, dunque, ad essere applicabile per determinare le aree idonee e non idonee, mentre il d.l. n. 13 del 2023 si limiterebbe a fornire ulteriori disposizioni per facilitare l’installazione di impianti fotovoltaici, con particolare attenzione all’integrazione con l’attività agricola, senza tuttavia stravolgere la <corsivo>ratio</corsivo> e l’individuazione delle aree più sensibili come già effettuata dal legislatore del 2022.</h:div><h:div>16. Tanto precisato, conviene preliminarmente procedere ad una ricognizione del quadro normativo di riferimento.</h:div><h:div>16.1. Il D. Lgs. n. 199/2021, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha introdotto all’art. 20 la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Avendo demandato a decreti del Ministro della Transizione Ecologica l’individuazione dei principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee a tali fini (comma 1), e alle Regioni la conseguente concreta localizzazione delle stesse (comma 4), la disposizione ha avuto cura di dettare una disciplina transitoria in attesa dell’adozione degli anzidetti atti attuativi.</h:div><h:div>Per quanto qui di rilievo, l’art. 20, comma 8, in particolare lettere c-<corsivo>ter</corsivo> e c-<corsivo>quater</corsivo>, stabilisce che:</h:div><h:div>“<corsivo>8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>(…)</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387</corsivo>”.</h:div><h:div>Le riportate disposizioni vanno interpretate, come affermato da recente giurisprudenza (v. TAR Toscana, sez. II, 25 novembre 2024, n. 1359), nel senso che esse prevedono due distinte ipotesi, tra loro cumulative, di idoneità <corsivo>ex lege</corsivo> di aree territoriali alla realizzazione di impianti fotovoltaici. In altre parole, l’accertata sussistenza dei presupposti applicativi di una delle due disposizioni recate dalle lettere c-<corsivo>ter</corsivo> e c-<corsivo>quater</corsivo> impone di ritenere idonea l’area. Più in particolare, e con specifico riferimento al presente giudizio, l’eventuale non operatività della lettera c-<corsivo>quater</corsivo> non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lettera c-<corsivo>ter</corsivo>, in quanto la seconda delle due disposizioni (<corsivo>quater</corsivo>) aggiunge una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l’operatività della prima norma (<corsivo>ter</corsivo>).</h:div><h:div>La suddetta ricostruzione, basata sull’inequivocabile dato letterale, viene ad essere confermata anche dall’analisi sistematica delle disposizioni. Il D. Lgs. N. 50/2022, introducendo nel comma 8 la lettera c-<corsivo>quater</corsivo>, ha infatti esteso le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘c bis 1’ e ‘c <corsivo>ter</corsivo>’), anche (c <corsivo>quater</corsivo>) superfici non ancora modificate da attività antropiche. Tale intervento normativo è dunque sorretto da una <corsivo>ratio</corsivo> caratterizzata da notevole <corsivo>favor</corsivo> verso l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili, ed è diretto all’estensione delle aree che possono contenerli. Del tutto ragionevolmente, inoltre, riferendosi la nuova disposizione a zone non antropizzate, e ancora paesaggisticamente integre, i requisiti per l’idoneità sono delineati dalla lettera c-<corsivo>quater</corsivo> in termini maggiormente restrittivi rispetto alle ipotesi già intaccate dall’intervento umano, contemplate dalle lettere che la precedono.</h:div><h:div>Come già rilevato dalla giurisprudenza, le ipotesi di idoneità disciplinate dalle lettere da a) a c-<corsivo>ter</corsivo>), infatti, sono tutte accomunate dal fatto di riferirsi a siti già compromessi da trasformazioni antropiche (siti ove sono già presenti impianti energetici; aree bonificate; cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; aree nella disponibilità dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, dei concessionari autostradali o dei gestori aeroportuali; aree agricole prossime ad attività d’impresa; aree interne a stabilimenti e impianti industriali), rispetto ai quali la vocazione del territorio risulta segnata e l’interesse culturale e paesaggistico si rivela, giocoforza, recessivo (cfr. TAR Toscana, sez. II, 8 luglio 2024, n. 844).</h:div><h:div>16.2. Il quadro normativo sopra descritto è stato modificato, nel corso del procedimento, dal D.L. 15 maggio 2024, n. 63 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101) che con l’art. 5 «<corsivo>Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo</corsivo>» ha introdotto nella disposizione in esame, dopo il comma 1, il comma 1-<corsivo>bis</corsivo>, a tenore del quale «<corsivo>L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra […], in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a) …, c) …, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. […]</corsivo>».</h:div><h:div>In virtù della suddetta disposizione è stata dunque esclusa l’idoneità <corsivo>ex lege</corsivo> delle aree ‘agricole’ all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non operando per tale tipologia di terreni la previsione di cui al n. 1 dell’art. 20, comma 8, lettera c-<corsivo>ter</corsivo>, rilevante nella presente vicenda.</h:div><h:div>Occorre, tuttavia, precisare che tale previsione restrittiva non può trovare applicazione nel caso concreto in ragione del regime transitorio dettato dal comma 2 della disposizione (art. 5 d.l. n. 63/2024), ivi disponendosi l’inapplicabilità del comma 1-<corsivo>bis</corsivo> in relazione “<corsivo>ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi</corsivo>”.</h:div><h:div>E invero, all’epoca dell’entrata in vigore del decreto legge n. 63/2024 (16.05.2024) la società ricorrente aveva avviato la procedura abilitativa semplificata descritta in punto di fatto (giusta istanza del 27.07.2023), che ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 28/2011, come modificato dall’art. 18 d.lgs. n. 199/2021, in combinato disposto con l’art. 6 del medesimo d.lgs. n. 28/2011, costituisce indubbiamente una procedura amministrativa necessaria all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico ai sensi del citato art. 5, comma 2, d.l. n. 63/2024. L’art. 4 d.lgs. n. 28/2011 stabilisce, infatti, al secondo comma che: «2. <corsivo>I regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità: a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11; b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis; c) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6; d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5</corsivo>»; inoltre il successivo art. 6, comma 1, prevede che: «[…] <corsivo>per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti</corsivo>».</h:div><h:div>L’anzidetta innovazione non è, dunque, rilevante ai fini del procedimento di cui in questa sede si controverte, da ritenersi quindi regolato, conformemente a quanto prospettato dalla società ricorrente, dall’art. 20, comma 8, lettera c-<corsivo>ter</corsivo>, n. 1 e n. 2, del d.lgs. n. 199/2021.</h:div><h:div>16.3. Né, per le medesime ragioni, può assumere rilevanza nella presente vicenda il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, che in attuazione dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 199/2021 ha fissato i principi e criteri omogenei dei quali le Regioni dovranno tenere conto nell’esercizio della potestà legislativa diretta alla concreta individuazione delle aree idonee (e non idonee), ai sensi del comma 4. Tali criteri e principi, siccome volti a indirizzare la futura legislazione regionale, non sono infatti immediatamente cogenti, e certamente non possono imporsi nell’istruttoria di una domanda già presentata in data antecedente alla relativa adozione (e, peraltro, già sostanzialmente conclusa).</h:div><h:div>Rimane perciò accertato che, sotto tutti i profili qui considerati, all’istanza di procedura abilitativa semplificata presentata da Engie Servizi S.p.A. dovrà applicarsi la normativa antecedente al D.L. n. 63/2024 e al D.M. 21 giugno 2024.</h:div><h:div>17. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, e tenuto conto dell’incontestata operatività della ‘procedura abilitativa semplificata’ per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici (“FTV”) di potenza sino a 10 MW, purché ricadenti in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, non resta, allora, che stabilire se, nella presente fattispecie, risulti applicabile il ridetto art. 20, comma 8, lett. c-<corsivo>ter</corsivo>; cioè se sussista quanto meno una delle due fattispecie contemplate nei numeri 1 e 2.</h:div><h:div>17.1. Quello progettato dalla società ricorrente è un impianto fotovoltaico con moduli a terra avente potenza nominale di picco pari a 3.999,60 kwp con moduli installati su inseguitori monoassiali (“tracker”) i cui pali di sostegno sono infissi nel terreno. L’ubicazione individuata (foglio 21 del NCT del Comune di Bianco, part. 134 e 151 e foglio 22 part. 5, 69, 217, 253), secondo quanto riportato nella “relazione paesaggistica” allegata all’istanza, “<corsivo>ricade nelle aree classificate idonee all’installazione di impianti fotovoltaici disciplinate dall’art. 20 comma 8 lettera c-ter) del D.Lgs. 199/2021 soprarichiamato in quanto: non presenta vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; ricade in area agricola ed è racchiusa in un perimetro i cui punti distano meno di 500 m da zone a destinazione artigianale/commerciale</corsivo>” (v. p. 5).</h:div><h:div>In relazione ai detti profili nella relazione si dà ampiamente conto delle ragioni dell’insussistenza dei vincoli di cui alla parte seconda del codice del paesaggio; circostanza, questa, che può considerarsi d’altro canto pacifica, poggiando le ragioni di contrarietà espresse dalle amministrazioni resistenti su vincoli di natura diversa. Tale indicazione trova inoltre conferma testuale nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune il 30.03.2023, riportante esclusivamente, quanto a parte della particella 253, un vincolo idrogeologico-forestale, rivelatosi, tuttavia, a seguito di un approfondimento condotto dai tecnici della ricorrente, insussistente, derivando dal mancato aggiornamento dei dati catastali a seguito del frazionamento dell’originaria part. 6 avvenuto nel 2022. La medesima particella, con parte delle particelle 5 e 217, risulta poi interessata da un vincolo di ‘rispetto di fascia stradale’, in relazione al quale il progetto mantiene la prescritta distanza minima. Non sussistono, poi, per quanto è attestato nell’atto, vincoli geomorfologici, riconducibili alla ‘Rete Natura 2000’ o a siti di interesse nazionale, di inedificabilità assoluta, archeologici, paesaggistici, a rischio idraulico – PAI, al pericolo di erosione costiera, a zone con soprassuolo percorso dal fuoco negli ultimi 15 anni.</h:div><h:div>Quanto, ancora, al vincolo derivante dall’ubicazione di una parte dell’area nella “<corsivo>fascia contermine ai fiumi a vincolo paesaggistico</corsivo>” di cui all’art. 6, lett. c) della L.R. n. 23/1990, la società istante né ha rimarcato, con deduzioni rimaste sostanzialmente incontestate, la mancata annotazione nella tav. P5 del PSC e nel CDU rilasciato dal Comune di Bianco in data 30.03.2023, oltreché nella cartografia regionale verificata sul geoportale della Regione Calabria; evidenziando, ad ogni modo, che tale vincolo non risulterebbe ostativo al progetto in quanto non rientrante tra quelli previsti dalla parte seconda del d.lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>Analoghi rilievi risultano articolati nella relazione con riferimento ai vincoli enunciati nel PTCP (connessi alla presenza di corsi d’acqua), in quanto parimenti non riscontrati negli strumenti pianificatori sopra menzionati e in ogni caso non ostativi.</h:div><h:div>Nella relazione paesaggistica risulta, infine, precisato che l’area oggetto d’intervento non ricade in zona tutelata dal “progetto Natura” e dista «<corsivo>circa 176 m dalla Zona Speciale di Conservazione “Fiumara La Verde” identificata con il codice IT9350147</corsivo>». </h:div><h:div>Parimenti escluso è il vincolo idrogeologico.</h:div><h:div>17.2. La società ricorrente, peraltro, tenuto conto della reiterazione nel corso della conferenza sincrona dei pareri sfavorevoli espressi dai rappresentanti della Città Metropolitana e della Soprintendenza, aveva già in sede procedimentale prospettato la sussistenza anche delle condizioni richieste dal n. 2 dell’art. 20, co. 8, lett. c-<corsivo>ter</corsivo>, comprovando l’esistenza entro il limite distanziale di 500 m ivi previsto di uno stabilimento industriale.</h:div><h:div>17.3. Alla luce di tali elementi, dunque, l’area interessata dall’intervento oggetto dell’istanza deve ritenersi ‘idonea’ ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-<corsivo>ter</corsivo>, d.lgs. n. 199/2021, non assumendo valenza ostativa a tale qualificazione, in assenza di una specifica indicazione normativa, la circostanza della astratta vocazione alle “<corsivo>produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate</corsivo>” ed alle “<corsivo>colture specializzate e/intensive</corsivo>” né la relativa insistenza “<corsivo>in areali di colture assoggettabili a marchi di qualità tipo DOC, DOP, IGP</corsivo>” (C.D.U.).</h:div><h:div>Privo di valenza ostativa è anche il criterio di zonizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fissato nell’art. 15 del QTRP, secondo cui tali impianti devono essere ubicati prioritariamente in aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi e, solo in caso di indisponibilità di tale aree, in zone classificate agricole “<corsivo>prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio</corsivo>”, non risultando idonea tale previsione a carattere programmatico – e, peraltro, anteriore alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 199/2021 – a superare la qualificazione di ‘idoneità’ stabilita ‘incondizionatamente’ dal legislatore, in relazione agli impianti fotovoltaici, per tutte le aree “agricole” con le caratteristiche previste dall’art. 20, comma 8, lett. c-<corsivo>ter</corsivo>, n. 1 citato.</h:div><h:div>18. I pareri impugnati della Soprintendenza e della Città Metropolitana – la cui natura non vincolante è espressamente stabilita dall’art. 22, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 199/2021 –, nella parte in cui sostengono che il progetto della ricorrente riguarda un’area estranea all’ambito di applicabilità dell’art. 20, comma 8, lett. c-<corsivo>ter</corsivo>, d.lgs. n. 199/2021 devono, dunque, ritenersi illegittimi, essendo stata detta normativa erroneamente interpretata.</h:div><h:div>Nei suddetti termini, sono pertanto fondate le censure articolate dalla società ricorrente in relazione al vizio di violazione di legge, non potendo né le previsioni del PSC del Comune né l’art. 31 delle NTA del PTCP della Provincia di Reggio Calabria né, infine, l’art. 15 del QRTP della Regione Calabria contrastare la qualificazione <corsivo>ex lege</corsivo> in termini di ‘idoneità’ delle aree agricole aventi le caratteristiche previste nella lett. c-<corsivo>ter</corsivo> citata per la localizzazione degli impianti fotovoltaici. Ed infatti, per come correttamente dedotto da parte ricorrente, tutti gli strumenti di pianificazione anzidetti sono da considerarsi recessivi rispetto all’introduzione, ad opera del d.lgs. n. 199/2021, della disciplina delle aree ‘idonee’, per come d’altro canto pure affermato dallo stesso MASE nel riscontrare la richiesta di interpello ambientale <corsivo>ex</corsivo> art. 3-<corsivo>septies</corsivo> d.lgs. n. 152/2006 formulata dal Comune di Bianco in data 18.12.2023 (v. doc. 20).</h:div><h:div>18.1. Conviene pure rilevare, nonostante il carattere assorbente della conclusione appena esposta, che la società ricorrente, con la memoria di replica del 23.06.2025, ha comunque contestato, con approfondite argomentazioni, la rilevanza accordata dalla Città Metropolitana alla vocazione agricola ‘specifica’ dell’area di interesse risultante dal certificato di destinazione urbanistica, rilevando come la zona “TAN/Sottozona E1” identifichi le aree nelle quali siano ‘attualmente’ presenti - o che comunque possano essere concretamente destinate a - coltivazioni DOC-DOP-IGP (come il vitigno ‘Greco di Bianco’).</h:div><h:div>Ebbene, tale possibilità, nel caso che occupa, è stata espressamente esclusa dalle conclusioni compendiate in una relazione agronomica di parte prodotta nel corso del procedimento (cfr. all. 30), rilevandosi l’assenza nell’area di impianti di vigneti, “<corsivo>se non qualche sporadico insediamento di vigneti di risicate dimensioni ed ormai abbandonati e non più produttivo</corsivo>”, risultando la stessa invece adibita a coltivazioni di erbai da foraggio (delle quali è stato, peraltro, previsto il mantenimento anche durante la fase di esercizio dell’impianto). </h:div><h:div>Il tecnico di parte ha, al riguardo, rilevato che “<corsivo>Da un’attenta analisi del luogo oggetto di intervento si riscontra la presenza, per la maggiore, di colture seminative e agrumicole, non di interesse per la vocazione DOC, DOP, o IGP per l’areale di interesse. La presenza di vigneti è molto risicata e impiantati a distanze ragguardevoli rispetto al sito di interesse, inoltre di tratta di superfici viticole con piantagioni obsolete e non più produttivi. La superficie oggetto di intervento si trova nella sottozona pedoclimatica 4.4 la quale, come già descritto in precedenza, è caratterizzata da suoli alcalini, scarsamente dotati di sostanza organica e con una scarsa capacità di dilavamento dei Sali solubili determinandosi così una scarsa appetibilità agronomica dei suoli indicati. Tale condizione vale anche per i vigneti, dimostrato dal fatto che, nelle immediate vicinanze della superficie oggetto di esame, non sono presenti impianti di vigneti, nemmeno storici. Oltre alle condizioni pedologiche del terreno non favorevoli alla coltivazione della vite, nello specifico si evidenzia la presenza un microclima particolarmente avverso allo sviluppo di vigneti per la presenza di umidità e da scarsa ventosità con la possibilità di sviluppo di malattie fungine particolarmente avverse per la vite, (peronospora e oidio, ecc.) le quali compromettono in modo irreversibile le produzioni viticole e la qualità del prodotto ottenuto</corsivo>”.</h:div><h:div>Sicché, coerentemente ai rilievi di parte ricorrente, deve ritenersi che l’obiezione espressa dalla Soprintendenza, previo richiamo al DM 22.09.2010, e dalla Città Metropolitana, incentrata sul fatto che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico produrrebbe “una perdita irreversibile” di impianti di vigneti, non trovi riscontro nelle condizioni concrete del sito di intervento, non consentendone le relative caratteristiche utilmente la destinazione alla produzione enologica.</h:div><h:div>Tali rilievi, peraltro, sono rimasti incontestati, non avendo i due Enti nel corso del procedimento, ed in particolare durante i lavori della conferenza di servizi, offerto elementi di sorta volti a confutarne il fondamento.</h:div><h:div>Nella stessa memoria parte ricorrente ha, poi, rimarcato, con riferimento all’art. 31 del PCTP, che tale previsione non pone un vincolo ostativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici (il che contrasterebbe comunque con la normativa sopra richiamata), imponendo soltanto ai Comuni di dar vita a “specifiche azioni di valorizzazione” delle aree interessate dai vigneti ‘Greco di Bianco’. Iniziative, nel caso di specie, mai assunte dal Comune di Bianco.</h:div><h:div>18.2. Sulla base delle medesime argomentazioni devono essere disattesi i rilievi, per vero di non agevole decifrazione, espressi dalla difesa erariale nella memoria del 27.06.2025, posto che, pure a ritenere che l’indicato DM 23.06.2022 (nel parere si fa, di contro, riferimento al DM 22.09.2010) non sia stato implicitamente abrogato dal d.l. n. 13 del 2023 (art. 47), le previsioni dettate da quest’ultimo in punto di individuazione delle aree agricole ‘idonee’ <corsivo>ex lege</corsivo> per l’ubicazione degli impianti fotovoltaici non potrebbero che ritenersi prevalenti, per ovvie esigenze di interpretazione logica, cronologica e sistematica, su quelle di matrice regolamentare e programmatica dettate dal citato DM. Sicché l’assunto secondo cui “<corsivo>Le aree D.O.P./I.G.P. restano dunque escluse dall’ambito di operatività del d. L. n. 13 del 2023, posto che quest’ultimo non abroga né modifica il DM 23 giugno 2022, ancora in vigore in punto di definizione delle aree idonee</corsivo>”, non può essere in alcun condiviso.</h:div><h:div>18.3. A tale specifico riguardo, invero, la censura spinta avverso il parere della Soprintendenza in relazione al vizio di violazione di legge coglie pienamente nel segno, avendo l’Amministrazione, erroneamente, non soltanto evocato la natura (anche) ‘vincolante’ del parere richiesto (“…<corsivo>questa Soprintendenza ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 42/2004 si esprime con parere obbligatorio e vincolante nell’ambito della VIA e nell’ambito dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006</corsivo>”), ma soprattutto ritenuto, alla luce del DM del MASE del 22.09.2010, il progetto sottoposto al regime autorizzativo della valutazione di impatto ambientale <corsivo>ex</corsivo> art. 27-<corsivo>bis</corsivo> del d.lgs. 152/2006.</h:div><h:div>Ebbene, nulla dovendosi aggiungere rispetto a quanto già osservato sulla natura del parere, occorre invece rilevare che anche la ragione di contrarietà poggiante sull’evocata sussistenza delle condizioni ostative previste dal richiamato decreto ministeriale – in conseguenza delle quali è stato poi invocato il regime autorizzatorio della VIA in luogo della procedura abilitativa semplificata (PAS) – appare, per come criticamente dedotto in ricorso, priva di fondamento. </h:div><h:div>Ed infatti, a sconfessare l’assunto dell’asserita idoneità delle prescrizioni del DM del 2010 a paralizzare l’operatività delle previsioni speciali dettate, in punto di individuazione delle aree ‘idonee’ per l’ubicazione degli impianti da FER, dal d.lgs. n. 159/2021, si pongono, <corsivo>in primis</corsivo>, ragioni di carattere sistematico, dovendo evidentemente ritenersi prevalente la fonte di rango primario su quella di matrice regolamentare, tenuto conto peraltro che con il DM richiamato il Ministero si era limitato a dettare alle Regioni e alle provincie autonome una serie di “linee guida” ai fini dell’adozione di regolamenti volti all’individuazione delle aree idonee e non idonee ai fini di cui si sta parlando. Ancora, ragioni di carattere cronologico e logico, stante non soltanto la posteriorità della disciplina dettata sulla ‘medesima’ materia dalla normativa nazionale del 2021 (come novellata nel 2023) ma altresì la relativa specialità, risultando con essa introdotte disposizioni particolarmente dettagliate quanto all’individuazione delle aree da considerarsi idonee per la localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, per quella degli impianti fotovoltaici.</h:div><h:div>Sicché, deve conclusivamente ritenersi che le sopramenzionate ‘linee guida’ siano state superate dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 199/2021, che altro non è che il decreto di attuazione della Direttiva RED II, con il quale il legislatore ha demandato al Ministero dell’Ambiente l’adozione di uno o più decreti per l’individuazione di aree idonee per l’installazione di impianti F.E.R. entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto; prevedendo, poi, nelle more di tale incombente, il regime transitorio speciale nella vigenza del quale è stata presentata l’istanza autorizzativa per cui è causa.</h:div><h:div>18.4. Nel concludere sul punto vale solo ribadire che nella presente vicenda non risulta applicabile, per ragioni temporali e di contenuto, il DM del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21.06.2024 (entrato il vigore il 3.07.2024), limitandosi esso a dettare principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni, con propri decreti da emanarsi entro 180 giorni, delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti FER funzionali al raggiungimento dell’obiettivo nazionale al 2030 di potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obbiettivi fissati dal PNIEC in linea con il principio della c.d. neutralità tecnologica.</h:div><h:div>18.5. Anche i rilievi in punto di omessa certificazione nell’istanza dell’esistenza o meno del vincolo di uso civico ai sensi dell’art. 142, co. 1, d.lgs. n. 42/2004 non colgono nel segno, essendovi nella relazione paesaggistica una parte esplicitamente dedicata a tale profilo.</h:div><h:div>Identicamente è a dirsi per la prospettata vicinanza dell’area di intervento all’argine della fiumara ‘La verde’ che rientra nella ‘Rete Natura 2000’ (ZSC codice IT9350147), individuata dal QTRP come una delle 21 <corsivo>blue ways</corsivo> che costituiscono l’ossatura della rete ecologica regionale, dunque come <corsivo>buffer zone</corsivo> (fascia di protezione) di tale corridoio ecologico, avendo parte ricorrente dedotto con la relazione tecnica allegata alla domanda la sussistenza di una distanza tra il perimetro dell’impianto e l’argine della fiumara di oltre 170 m.</h:div><h:div>19. Per le ragioni sin qui esposte, quindi, i due pareri impugnati devono essere annullati, trovando fondamento, in assenza di vincoli previsti dalla seconda parte del d.lgs. n. 42/2004, in circostanze (“<corsivo>consistente consumo di suolo agricolo fertile</corsivo>”, “<corsivo>suolo di pregio che… verrebbe irrimediabilmente perso</corsivo>” e “<corsivo>particolare valore percettivo della configurazione paesaggistico-ambientale del contesto che si caratterizza, oltre che per l'assenza di modifiche antropiche dei caratteri naturali, dalla presenza di agrumeti e oliveti e, nell’area specifica, da un insediamento di vigneti, seppure di modeste dimensioni ed ormai abbandonati e non più produttivi</corsivo>”) non in grado di superare la classificazione di ‘idoneità’ attribuita <corsivo>ex lege </corsivo>dalla più volte citata normativa.</h:div><h:div>I due pareri gravati vanno dunque annullati, fatte salve le successive determinazioni delle Amministrazioni in sede di riesercizio del potere nel corso della conferenza di servizi che dovrà, all’uopo, essere nuovamente indetta dal Comune di Bianco e regolata, ora per allora, dalla normativa vigente nel corso del pregresso segmento procedimentale.</h:div><h:div>19.1. Va conseguentemente annullato, per invalidità derivata, assorbito l’esame dei denunciati vizi propri, anche il diniego definitivo espresso a conclusione della conferenza di servizi dal Comune di Bianco, trovando fondamento in via esclusiva nei due pareri della Soprintendenza e della Città Metropolitana di cui sopra.</h:div><h:div>20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico delle sole anzidette tre Amministrazioni, potendosene, invece, disporre la compensazione nei confronti delle rimanenti parti costituite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando, per l’effetto, i pareri contrari espressi dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e il diniego definitivo del Comune di Bianco reso a conclusione della conferenza di servizi.</h:div><h:div>Condanna le Amministrazioni anzidette, in solido tra di loro, al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con compensazione nei confronti delle altre parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Katia Giovanna Azzara'</h:div><h:div>Alberto Romeo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>