<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220016420221020081916984" descrizione="" gruppo="20220016420221020081916984" modifica="11/27/2022 10:50:24 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00164"/><fascicolo anno="2022" n="00767"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220016420221020081916984.xml</file><wordfile>20220016420221020081916984.docm</wordfile><ricorso NRG="202200164">202200164\202200164.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\877 Caterina Criscenti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Caterina Criscenti</firma><data>27/11/2022 09:20:52</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea De Col</firma><data>07/11/2022 21:31:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/11/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>Sezione Staccata di Reggio Calabria</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Caterina Criscenti,	Presidente</h:div><h:div>Andrea De Col,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Antonino Scianna,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>previa sospensione dell’efficacia</corsivo>,</h:div><h:div>- del decreto dirigenziale n. 8449 del 12/08/2021 della Regione Calabria emesso, ex art. 27 <corsivo>bis</corsivo> del D.lgs. n. 152/2006, a seguito dell'istanza n. 177354 del 28.05.2020 della Regione Calabria, Dipartimento 11, Tutela dell'Ambiente, Settore 2–Ciclo integrato dei Rifiuti, relativo al “Progetto definitivo dell'impianto di valorizzazione recupero spinto di materie, da RD a RU residui, da avviare alla filiera di recupero, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FOrsu) da realizzare in Loc. San Leo del Comune di Siderno (RC) a servizio dell'ATO 5” e per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) in materia ambientale;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 164 del 2022, proposto da</h:div><h:div>Maria Topini, Francesco Trimboli, Giuseppe Trimboli, Salvatore Trimboli, Amedeo Trimboli e Debora Multari, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovambattista Fragomeni e Sabrina Vendittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Calabria, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall' avvocato Gianclaudio Festa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;</h:div><h:div>Soprintendenza Archeologica per la Calabria, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Segretariato Regionale del Mibact per la Calabria, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;</h:div><h:div>Regione Calabria Dipartimento 11 Tutela dell'Ambiente Settore 2, Regione Calabria Dipartimento 8 -Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Regione Calabria Dipartimento 14 Urbanistica, Regione Calabria Dipartimento 17 Forestazione e Difesa del Suolo, Regione Calabria Dipartimento 6 Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria - Ato 5, Arpacal, Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, Regione Calabria Dipartimento 11 Tutela dell'Ambiente Settore 04 - Economia Circolare - Valutazioni e Autorizzazioni, Comune di Siderno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituiti in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad adiuvandum</corsivo>:</h:div><h:div>Comitato “SidernohagiàDato”, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cutugno, Angelo Francesco Macrì, Giuseppe Oppedisano, Anna Maria Romeo, Alberto Salmaso, Giuseppe Caruso e Vincenzo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, del Segretariato Regionale del MIBACT per la Calabria del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e dell’Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Reggio Calabria e di Vibo Valentia e della Soprintendenza Archeologica per la Calabria;</h:div><h:div>Visto l’atto di intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> del Comitato “SidernohagiàDato”;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. I ricorrenti, in qualità di proprietari di n. 4 unità immobiliari catastalmente identificate al F. n. 28 part. 246 del Comune di Siderno ed inserite nel nucleo abitato di San Leo, agiscono in riassunzione a seguito dell’ordinanza n. 586/2022 del TAR Calabria-Catanzaro per l’annullamento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (d’ora in avanti, PAUR), relativo al progetto “<corsivo>Impianto di valorizzazione e recupero spinto di materie, da RD e RU residui, da avviare alla filiera di recupero, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU) da realizzare in loc. San Leo del Comune di Siderno (RC) a servizio dell’ATO 5</corsivo>”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 8449 del 12.08.2021 dalla Regione Calabria e pubblicato sul BURC il 18.08.2021.</h:div><h:div>2. Il progetto, comprensivo del giudizio positivo di VIA e di AIA, è stato autorizzato all’esito di un lungo e complesso <corsivo>iter</corsivo> amministrativo disciplinato dall’art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006 (d’ora in avanti, T.U.A), avviato su iniziativa della stessa Regione Calabria in qualità di Autorità proponente  (Dipartimento 11-Settore 2 “Ciclo Integrato dei rifiuti”, d’ora in avanti AP) ed istruito in sede di Conferenza dei servizi decisoria, la cui determinazione conclusiva è stata recepita nel provvedimento finale assunto dall’Autorità competente (Dipartimento 11-Settore 4 “Economia Circolare-Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali-Sviluppo Sostenibile, d’ora in avanti AC).</h:div><h:div>Più nel dettaglio, il progetto prevede “<corsivo>interventi di revamping ed ampliamento dell’esistente piattaforma di trattamento meccanico biologico di Siderno “San Leo</corsivo>”, riqualificandola e trasformandola in una piattaforma di trattamento, di recupero e valorizzazione delle RD e dei RU indifferenziati allo scopo di “modernizzare” il polo impiantistico di Siderno (cd.“Ecodistretto”).</h:div><h:div>L’impianto, così concepito, sorgerà da una riorganizzazione complessiva di quello attualmente in esercizio attraverso la ristrutturazione delle costruzioni esistenti e l’inserimento di nuove e moderne installazioni tecnologiche aggiornate alle BAT (“<corsivo>best available tecniques</corsivo>”), che richiedono, però, un ampliamento su due aree adiacenti espropriande (la cui estensione è stimata dai ricorrenti in 62.551 mq) e l’innesto di una nuova viabilità di accesso.</h:div><h:div>Ciò in dichiarata sintonia con le previsioni programmatorie del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (d’ora in avanti, solo PRGR) approvato con DGR n. 497 del 06.12.2016, così come modificato dalla DGR n. 570 del 29.11.2019 (“<corsivo>Modifiche al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del 19 dicembre 2016</corsivo>”).</h:div><h:div>Con quest’ultimo provvedimento la Regione Calabria, nel confermare la volontà di realizzare l’“Ecodistretto” di Siderno attraverso un intervento di riqualificazione, adeguamento e ammodernamento dell’impianto esistente (cd. “revamping”), ha deciso, previo incontro con le realtà territoriali di riferimento, di mantenere l’attuale tecnologia aerobica e la stessa potenzialità di trattamento del rifiuto organico da raccolta differenziata, abbandonando la tecnologia anaerobica prevista dal PRGR nel 2016.</h:div><h:div>3. Lamentando che il PAUR non risponda alle previsioni del PRGR, soprattutto nella parte in cui il progettato “revamping” sembra eccedere la riqualificazione, adeguamento e ammodernamento dell’impianto esistente fino ad imporre il suo ampliamento su due nuove aree di notevole dimensione, i ricorrenti ne hanno impugnato l’approvazione, deducendo svariati motivi di illegittimità così espressamente articolati:</h:div><h:div>3.1. <corsivo>Eccesso di potere per carenza dei presupposti in fatto e in diritto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e sviamento</corsivo>.</h:div><h:div>Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la contrarietà del PAUR al PRGR quanto: a) all'illegittimo ampliamento di 62.551 mq (in violazione della previsione di Piano che escluderebbe esplicitamente ulteriori consumi di suolo prevedendo che il “revamping” deve essere eseguito all'interno della stessa area dell'attuale impianto esistente); b) all'illegittimo aumento della potenzialità di trattamento del rifiuto organico (aumentata a 20.000 t/a a fronte della previsione del PRGR di 18.000 t/a); c) all'illegittima previsione della linea di lavaggio dei polimeri (non prevista nel PRGR); d) all'illegittima nuova viabilità di accesso sulla Via San Leo (ambito funzionale 1) (invece della prevista e concordata realizzazione di una nuova bretella di collegamento diretto dell'impianto alla nuova SS.106); e) al contrasto con il PRGR, il QTRP, il PTCP e il PSC per: e1) l'illegittimo consumo di suolo, il compromettente impatto sull'assetto territoriale e socio-economico (“<corsivo>Buffer zone</corsivo>”) e la violazione dell'art. 24, comma 4, lett. b) delle NTA del PTCP, dovendo l’ampliamento sorgere su un territorio caratterizzato da attuali produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate (es. coltivazione di oliveti e frutteti di pregio, tra cui una piantagione di bergamotti, omessi dal progetto, come sarebbe dimostrato nella relazione tecnica depositata da uno dei ricorrenti), e2) per la mancata valutazione dell'impatto sul nucleo abitato di San Leo dove sono ubicate le unità immobiliari dei ricorrenti, identificato erroneamente in progetto come azienda agricola (recettore sensibile R01-area residenziale di completamento, zona B del PRG), a ridosso del quale avverrà l'ampliamento; e3) per l’estrema vicinanza con la SIC/ZSC “Vallata del Novito e del Monte Mutolo” dove già si trova edificato l'impianto esistente, circostanza quest’ultima non valutata e/o non adeguatamente valutata;</h:div><h:div>3.2. <corsivo>Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione del procedimento, contraddittorietà tra presupposti del provvedimento e valutazioni conclusive, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza dei presupposti in fatto ed in diritto, abuso del potere discrezionale, violazione del principio di precauzione, difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto. Mancata sottoposizione al procedimento di VIA, AIA e VI della nuova viabilità di accesso all'impianto (Ambito funzionale 1) con percorso sulla Via San Leo, ma espressamente autorizzato nel DDG 8449/21</corsivo>.</h:div><h:div>Con il secondo motivo i ricorrenti rimproverano alla Regione intimata di non aver sottoposto a VIA la nuova viabilità di accesso all'impianto lungo la via San Leo che, ciò nondimeno, sarebbe stata ugualmente autorizzata. Si sottolinea, a tale riguardo, che l’esclusione di questo fondamentale aspetto progettuale emergerebbe testualmente dalle dichiarazioni dello stesso progettista che, adducendo non meglio precisate ragioni d’urgenza, ne avrebbe disposto lo stralcio dal PAUR, riservandone l’approfondimento ad una futura e separata progettazione.</h:div><h:div>3.3. <corsivo>Violazione del D.Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione del procedimento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza dei presupposti in fatto ed in diritto, abuso del potere discrezionale, violazione del principio di precauzione, difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto. L'ampliamento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico art. 142 D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. Mancanza del nulla osta paesaggistico</corsivo>.</h:div><h:div>Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che l’AC avrebbe sottovalutato che l’area su cui deve sorgere l’ampliamento dell’impianto esistente è sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 42/2004, relativamente alla fascia di rispetto di 150 m. dal corso d'acqua che costeggia la nuova SS. 106 e sulla quale ricadrebbe buona parte dell'ampliamento stesso, come risulterebbe dalle tavole del PTCP e del PSC, omettendo l’acquisizione del nulla osta paesaggistico. Nulla osta che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere accordato, poiché l'art. 27, comma 5, lett. a) e b) delle NTA del PTCP, vieterebbe espressamente in tali fasce la realizzazione di impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti;</h:div><h:div>3.4. <corsivo>Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione del procedimento, falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza dei presupposti in fatto ed in diritto, abuso del potere discrezionale, violazione del principio di precauzione, difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto</corsivo>.</h:div><h:div>Con il quarto motivo si censura, quanto alle ripercussioni potenzialmente negative sull’impatto ambientale, il vizio istruttorio del giudizio di VIA annidatosi, stando alla tesi attorea, nella malintesa qualificazione della destinazione d’uso degli immobili di proprietà dei ricorrenti che non sarebbero aziende agricole, come ritenuto dal SIA (Studio di Impatto Ambientale), ma unità abitative situate in zona residenziale di completamento (zona B) (“recettori” R01, R02 e R03);</h:div><h:div>3.5. <corsivo>Violazione dell’art. 22 D.lgs n. 152/2006-Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione del procedimento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza dei presupposti in fatto ed in diritto, abuso del potere discrezionale, violazione del principio di precauzione, difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto. Mancata indicazione delle possibili alternative al progetto presentato</corsivo>.</h:div><h:div>Con il quinto gruppo di censure si assume l’illegittimità del PAUR per violazione dell’art. 22 D.Lgs n. 152/2006, per la mancata indicazione di possibili alternative al progetto presentato, ivi compresa l’opzione “zero”. Fermo restando il dedotto contrasto dell'intervento con il PRGR, i ricorrenti hanno rilevato, altresì, la mancanza di una seppur minima analisi delle possibili alternative al proposto ampliamento di 62.551 mq (oltre il 100% in più dell'attuale) e alla nuova viabilità di accesso a nord dell'impianto sulla via San Leo.</h:div><h:div>In particolare, il progettista/proponente avrebbe omesso: a) di considerare l'esplicita previsione del PRGR che porrebbe l’ammodernamento (“revamping”)- con le linee impiantistiche, le tipologie e i quantitativi di rifiuti ivi previsti- all'interno della stessa area della struttura esistente per cui “<corsivo>non si assisterà ad alcuna riduzione di suolo</corsivo>”, nonché b) di dar seguito all’ipotesi concordata di una “bretella” di collegamento diretto dell'impianto alla nuova SS n. 106 senza spiegare, a fronte della rigida previsione di piano, il perché della scelta unilaterale di non attuarla, ripiegando sulla viabilità esistente maggiormente invasiva delle proprietà di parte ricorrente.</h:div><h:div>3.6. <corsivo>Violazione degli artt. 3 e 21 septies, l. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza della motivazione, difetto di istruttoria, violazione del principio di precauzione, violazione del procedimento, </corsivo>ritenendosi insufficienti e nient’affatto esaustive le risposte alle osservazioni presentate da uno dei ricorrenti, l’ing. Trimboli Amedeo.</h:div><h:div>3.7. <corsivo>Violazione degli artt. 3 e 21 septies, l. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza della motivazione, difetto di istruttoria, violazione del principio di precauzione, violazione del procedimento, </corsivo>per aver immotivatamente superato il dissenso manifestato dal Comune di Siderno sulla variante urbanistica implicita nell’approvazione del PAUR.</h:div><h:div>3.8. <corsivo>Violazione art. 24, 27 bis del D.Lgs 152/2006 e artt. 14 e 14 ter l. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del procedimento, mancata pubblicazione di atti del procedimento, violazione dell'obbligo di pubblicità e trasparenza, partecipazione del pubblico. Mancata pubblicazione di documentazione progettuale rilevante nella fase istruttoria e consultiva</corsivo>.</h:div><h:div>Con il rubricato mezzo di gravame si stigmatizza la condotta dell’AC che, dando sfogo all’<corsivo>iter</corsivo> procedimentale, non avrebbe “tempestivamente” prodotto e/o pubblicato non solo una parte importante della documentazione progettuale (es. studio idraulico), ma anche i pareri di Amministrazioni ed Enti pubblici rilasciati durante la fase istruttoria e consultiva anche del (sub) procedimento di VIA ai sensi dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 152/2006, (es. le controdeduzioni del proponente, la nota di indizione della conferenza dei servizi, ecc.), sottraendoli alla consultazione e alla partecipazione del pubblico interessato.</h:div><h:div>3.9<corsivo>. Violazione art. 7 bis, co. 6, D.Lgs 152/2006 e art. 6-bis della l. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento di potere, ingiustizia manifesta, violazione del principio di precauzione. Conflitto di Interessi dell'AC</corsivo>.</h:div><h:div>Con l’ultima censura si rileva criticamente l’inopportuna sovrapposizione tra la AP e la AC, organismi che, seppur incardinati nella struttura della stessa Amministrazione regionale (Regione Calabria), avrebbero dovuto mantenere distinti ruoli e funzioni ad esse affidati per legge nell’ambito del procedimento di approvazione del PAUR e che, invece, darebbero luogo ad un’illegittima ipotesi di conflitto di interesse a causa dell’identità della persona fisica del Dirigente che ha sottoscritto il provvedimento impugnato (Dirigente Generale reggente del Dipartimento 11 e dirigente del Settore 4 AC) con il Dirigente del Settore 2 (AP) dello stesso Dipartimento.</h:div><h:div>4. Riproponendo l’atto di mera forma depositato davanti al TAR Calabria l’08.11.2021 si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Segretariato regionale del MIBACT per la Calabria, la Soprintendenza Archeologia della Calabria, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale; allo stesso modo, con memoria di costituzione del 18.11.2021 e versata agli atti del presente giudizio si è costituito l’Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, chiedendo il rigetto delle censure avversarie.</h:div><h:div>5. Con atto notificato il 17.11.2021, già depositato il 18.11.2021 davanti al TAR Calabria e riproposto nel presente giudizio, è intervenuto <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> il Comitato “Sidernohagiàdato” il quale, chiariti con la memoria depositata il 20.05.2022, la legittimazione e l’interesse all’intervento, insisteva per l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>6. Si è nuovamente costituita con memoria difensiva versata in atti il 19.05.2022 la Regione Calabria, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, nonché per violazione del principio del <corsivo>ne bis in idem</corsivo>, per essere la controversia già stata decisa con sentenza n. 592/2022 del TAR Calabria (peraltro non passata in giudicato); nel merito, l’Amministrazione regionale ne invocava l’infondatezza in fatto ed in diritto.</h:div><h:div>Replicavano i ricorrenti con memoria prodotta in atti il 22.05.2022 in vista della trattazione dell’istanza di sospensiva proposta contestualmente al ricorso.</h:div><h:div>7. Con ordinanza n. 128 del 27.05.2022 il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari di parte ricorrente potessero essere adeguatamente salvaguardate attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a, disponendo circostanziata istruttoria documentale a carico della Regione Calabria.</h:div><h:div>8. L’ordine istruttorio è stato adempiuto dall’Amministrazione resistente in data 20.06.2022 con il deposito della documentazione richiesta, ancorché i ricorrenti, ritenendola carente e non completamente esaustiva, hanno provveduto ad integrarla con apposita nota di deposito del 07.09.2022.</h:div><h:div>9. Con “memoria di costituzione” del 15.09.2022 le Amministrazioni statali resistenti hanno preso posizione sullo specifico motivo di ricorso di cui al precedente § 3.8, evidenziandone l’inconsistenza poiché lo studio idraulico, di competenza dell’Autorità di Bacino, sarebbe stato sottoposto all’esame della Conferenza dei Servizi e comunque pubblicato prima della pubblicazione del PAUR.</h:div><h:div>10. I ricorrenti hanno sollecitato l’accoglimento di tutte le censure con memoria riepilogativa prodotta in atti il 16.09.2022.</h:div><h:div>11. All’udienza pubblica del 19 ottobre 2022, dopo ampia discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>12. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> del Comitato “Sidernohagiàdato”, stante la sua posizione di sostanziale “cointeressato” che avrebbe reso necessaria la proposizione di un ricorso autonomo nel termine di decadenza dell’azione impugnatoria spirato il 30.10.2021 (l’atto di intervento risulta notificato in data 17.11.2021 e depositato davanti al TAR Calabria il giorno successivo).</h:div><h:div>Come è stato chiarito in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato sez.VI, 29 novembre 2017 n. 5596) due debbono essere le condizioni esistenti affinché l’intervento adesivo dipendente possa essere ritenuto ammissibile: la prima, a carattere negativo, si traduce nella necessaria alterità dell'interesse vantato dall'interventore rispetto a quello che legittimerebbe la proposizione del ricorso in via principale; la seconda, invece, a carattere positivo, esige che l'interventore sia in grado di ricevere un vantaggio, anche in via mediata e indiretta, dall'accoglimento del ricorso principale, qualora sia proposto un intervento ad <corsivo>adiuvandum</corsivo>.</h:div><h:div>Di conseguenza, risulta inammissibile l'intervento ad <corsivo>adiuvandum </corsivo>spiegato nel processo amministrativo da chi sia <corsivo>ex se</corsivo> legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che, in tale ipotesi, l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che può farsi valere solo mediante la proposizione di un ricorso principale nei prescritti termini decadenziali (v. Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2012, n. 3647).</h:div><h:div>Orbene, tra gli scopi riportati nello statuto del Comitato (v. all. n. 2 atto di intervento)  si annoverano espressamente quelli di “<corsivo>svolgere attività di controllo e di studio su tutti gli obiettivi sensibili e su tutte le strutture fonti potenziali o reali di inquinamento esistenti sul territorio di Siderno: nello specifico impianto TMB</corsivo>…” (art. 2 lett. e), nonché di “<corsivo>costituirsi in giudizio per la tutela dei diritti, degli interessi legittimi, collettivi e diffusi, concernenti la Città di Siderno</corsivo>” (art. 2 lett. f).</h:div><h:div>Atteso il contenuto degli atti impugnati, il Comitato sarebbe, pertanto, titolare di un interesse diretto e identico (o comunque sovrapponibile) a quello dei ricorrenti, proteso ad opporsi, anche sotto il profilo della tutela dei valori ambientali, alla realizzazione del progetto di “revamping” dell’impianto di Siderno.</h:div><h:div>Ne deriva che l’intervento, in quanto proveniente da soggetto titolare di un interesse personale, concreto ed attuale all'annullamento, legittimante la proposizione di un autonomo ricorso, deve essere dichiarato inammissibile (v. in conformità TAR Calabria, sez. I, 4 aprile 2022 n. 592).</h:div><h:div>13. Sempre in rito, il Collegio è tenuto a farsi carico delle eccezioni processuali sollevate dalla Regione resistente.</h:div><h:div>Ad avviso della difesa regionale, il ricorso sarebbe inammissibile per violazione del principio del <corsivo>ne bis in idem</corsivo>, in quanto nel presente giudizio verrebbe riproposta la stessa domanda di annullamento del PAUR già formulata dal Comune di Siderno in altro e separato processo definito con sentenza di rigetto del TAR Calabria n. 592/2022, peraltro non ancora passata in giudicato.</h:div><h:div>L’eccezione è priva di pregio.</h:div><h:div>La regola del <corsivo>ne bis in idem</corsivo> presuppone l'identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell'azione proposta, e quindi che in quei giudizi sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti, o al più di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità, in quanto inerenti ad un medesimo rapporto e sulla base di identici motivi di impugnazione (v. Cons. Stato sez. V, 10 maggio 2021 n. 3618).</h:div><h:div>Nel caso di specie, come risulta testualmente in atti, gli odierni ricorrenti non hanno assunto la qualità di parte processuale nel processo instaurato dal Comune di Siderno davanti al TAR Calabria e l’eventuale formazione del giudicato non è a loro opponibile; allo stesso modo, diverso appare il titolo legittimante di cui costoro si affermano portatori, che attiene alla posizione soggettiva di proprietari asseritamente danneggiati, anche da punto di vista ambientale, dall’ampliamento dell’impianto TMB di Siderno in procinto di essere edificato in prossimità delle loro abitazioni.</h:div><h:div>Il <corsivo>petitum</corsivo> formale azionato nel presente giudizio, inoltre, è oggettivamente più ampio: non si invoca soltanto l’annullamento del PAUR, ma di ulteriori atti presupposti connotanti la sequenza procedimentale ed autonomamente impugnati e diversi sono pure i plurimi fatti costitutivi della domanda caducatoria.</h:div><h:div>In mancanza di identità soggettiva ed oggettiva delle azioni proposte, la proposizione del nuovo ricorso non ha sicuramente determinato una duplicazione di giudizi, in violazione, giustappunto, del principio del <corsivo>ne bis in idem</corsivo> e dell'intangibilità di un giudicato allo stato inesistente.</h:div><h:div>L’eccezione va, dunque, disattesa.</h:div><h:div>14. Con un secondo ordine di questioni processuali, la Regione Calabria solleva il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere in capo agli istanti, non essendo dimostrato né uno stabile collegamento territoriale con l’area in cui dovrebbe sorgere l’ampliamento dell’impianto di smaltimento di rifiuti a seguito del programmato “revamping”, né il concreto e diretto pregiudizio che essi subirebbero <corsivo>uti cives</corsivo> alla salubrità ambientale dalla sua realizzazione.</h:div><h:div>L’eccezione è infondata, muovendo dal falso presupposto processuale che i ricorrenti agiscano in giudizio quali soggetti portatori di interessi diffusi e non “collettivizzati” in capo ad un ente esponenziale ben individuato, quando invece essi radicano l’azione di annullamento del PAUR in qualità di proprietari di immobili viciniori all’impianto TMB di Siderno, avendo documentato la rispettiva posizione legittimante e il paventato pregiudizio derivante dalla viabilità esterna alla nuova edificazione prevista in progetto (cfr. docc. n. 12 e 22 e docc. n. 2 e n. 3 allegati alla memoria di replica dell’01.4.2022 di parte ricorrente).</h:div><h:div>Il Collegio non ignora la recente sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021 che, chiamata a dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi sul criterio della <corsivo>vicinitas</corsivo> in materia edilizia, ha chiarito come “<corsivo>quest’ultima non valga da sola e in automatico a dimostrare la sussistenza anche dell’interesse al ricorso, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato, pregiudizio la cui allegazione compete alla parte ricorrente e può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso</corsivo>”.</h:div><h:div>La giurisprudenza successiva si è curata di precisare che “<corsivo>se può ammettersi che lo “stabile collegamento” operi come criterio di legittimazione a maglie allargate, la natura soggettiva del processo dinanzi al giudice amministrativo impone infatti di selezionare gli interessi giuridicamente rilevanti onde evitare che, in assenza della previsione legislativa di un’azione popolare, nel giudizio trovino tutela posizioni di mero fatto, sganciate dal conseguimento da parte del ricorrente di una concreta utilità in connessione con un determinato bene della vita”</corsivo> (cfr. TAR Toscana sez. III, 26 settembre 2022 n. 1037).</h:div><h:div>Nella vicenda in esame, tuttavia, che non può peraltro ascriversi alla sola materia edilizia, la <corsivo>vicinitas</corsivo> si concretizza in una situazione fattuale che lascia presumere l’esistenza di un tangibile pregiudizio arrecato ai ricorrenti dall’intervento in contestazione autorizzato dal PAUR.</h:div><h:div>Si tratta certamente di una presunzione non assoluta che, però, non risulta superata sul punto da alcuna   contestazione di controparte, a prescindere dalla considerazione che le ripercussioni asseritamente negative del “revamping” dell’impianto esistente sui beni della salute, dell’ambiente e della proprietà risultano puntualmente descritte nella relazione dell’ing. Trimboli (doc. n. 12 di parte ricorrente) con argomentazioni tecniche che, per quanto confutabili nelle conclusioni, presentano un attendibile aderenza a dati fattuali non adeguatamente confutati dalla Regione (v. es. la problematica delle immissioni di rumori e di odori a cui sarebbe esposto il corpo recettore R1 appartenente ai ricorrenti o la distanza ridotta a soli 30 metri che separerebbe l’area interessata dall’ampliamento dai confini dominicali).</h:div><h:div>Giova, al riguardo, tener presente che le doglianze sollevate dai ricorrenti investono tematiche di natura squisitamente ambientale (omesso esperimento della VIA sull’asse viario di via S.Leo, mancata informazione preventiva dei cittadini) e ciò– secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale– “<corsivo>impone un approccio non restrittivo all'individuazione della lesione che potrebbe astrattamente fondare l'interesse all'impugnazione: anche sotto la spinta del diritto europeo, la materia della tutela dell'ambiente si connota per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative in tema di partecipazione alle procedure di V.A.S. e V.I.A., di legittimazione all'accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi "diffusi" anche quanto al profilo della legittimazione processuale</corsivo>” (cfr. TAR Lombardia-Brescia, sez. I, n. 1478/2017).</h:div><h:div>Con riferimento al caso di specie, ove peraltro i ricorrenti, come sopra accennato, hanno dato prova del danno temuto, va tenuto conto di quel filone giurisprudenziale per cui  “<corsivo>in materia ambientale, il parametro della vicinitas-inteso come “vicinanza […] al sito prescelto per l’ubicazione di una discarica avente potenzialità inquinanti” e fondante l’accesso alla tutela giurisdizionale–non deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità dell’azione, dalla prova del pregiudizio patito (“in materia ambientale, e specialmente di gestione dei rifiuti, ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire è sufficiente la vicinitas, intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi al sito prescelto per l’ubicazione di una discarica avente potenzialità inquinanti, non potendo loro addossarsi il gravoso onere dell’effettiva prova del danno subito</corsivo>”; inoltre, si è rilevato in casi analoghi che “<corsivo>il riconoscimento della legittimazione attiva non può essere subordinato alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell’impianto di discarica, dovendosi ritenere sufficiente una prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato</corsivo>
				<corsivo>nelle immediate vicinanze dell'impianto da realizzare</corsivo>” (cfr. TAR Milano sez. III 23 giugno 2021 n. 1533; Cons. Stato, sez.VI, 19 aprile 2021; Cons. Stato sez. IV, 24 dicembre 2020 n. 8313).</h:div><h:div>Quanto si è detto vale a maggior ragione per gli odierni proprietari delle quattro unità abitative adiacenti all’area dell’impianto di smaltimento, anche nell’ipotesi in cui uno di essi non lo usi attualmente per abitarci: è del tutto evidente che un impianto potenzialmente inquinante situato in prossimità di un fabbricato ne diminuisce, ad esempio, il valore di mercato, ancorché non sia predeterminabile la distanza oltre la quale gli effetti potenzialmente pregiudizievoli non sono suscettibili di verificarsi (cfr. TAR Lazio, sez. 1^ <corsivo>quater,</corsivo> 14 giugno 2021 n. 7042).</h:div><h:div>L’acclarata sussistenza in capo ai ricorrenti delle condizioni dell’azione comporta il rigetto della corrispondente eccezione di inammissibilità del gravame.</h:div><h:div>15. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.</h:div><h:div>La complessità tecnica e giuridica delle questioni poste dai singoli profili di doglianza suggerisce di anteporre alla loro disamina alcune sommarie considerazioni sulla natura e sul regime del potere di pianificazione regionale in tema di smaltimento e di recupero dei rifiuti.</h:div><h:div>15.1. Il codice dell’ambiente attribuisce, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa statale, numerose competenze alle Regioni (art. 195 T.U.A), in particolare riguardo alla pianificazione della gestione dei rifiuti, all’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti e all’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 199 T.U.A. le Regioni predispongono e adottano il PRGR, che deve prevedere, tra l’altro, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della loro movimentazione.</h:div><h:div>Entro questa cornice normativa, la Regione Calabria, con delibera del Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016, ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) con l’obiettivo “<corsivo>di consentire l'autonomia regionale di gestione del rifiuto; minimizzare i rifiuti prodotti (Prevenzione);  recuperare risorse dalle miniere urbane di rifiuti (aumentare la % di Raccolta differenziata);  massimizzare la filiera del riciclo creando gli eco-distretti (Riciclo); ridurre a opzione residuale il ricorso alla discarica a sole frazioni trattate, non riciclabili o altrimenti valorizzabili (Smaltimento)</corsivo>” (v. pag. 4 parere STV del 02.02.2016 allegato al PRGR-doc. n. 14 di parte resistente) <corsivo>e la contestuale adozione di soluzioni strategiche, tecnologiche e gestionali destinate ad “attuare concretamente le politiche di Prevenzione della produzione alla fonte dei rifiuti;   potenziare gli attuali sistemi della raccolta differenziata (Raggiungere il 65% di RD); realizzare degli eco-distretti, ossia dei poli impiantistici dedicati al recupero/riciclo che possano operare sia sui flussi provenienti dalla raccolta differenziata che sui rifiuti urbani residui (RUr); riefficientare le piattaforme esistenti ed in buono stato conservativo</corsivo>”.</h:div><h:div>15.2. Siderno è uno dei n. 9 “Ecodistretti” al servizio dei rispettivi ATO regionali, suddivisi a loro volta in Sotto-ambiti o ARO, attualmente contemplati dal vigente PRGR.</h:div><h:div>Esso ha previsto la realizzazione di piattaforme complesse ed integrate in grado di trattare i RUr, la raccolta differenziata (RD secco e FORSU) ed essere funzionali al recupero di materie prime secondarie in armonia con gli obiettivi fissati dalla legislazione vigente.</h:div><h:div>Nell’ottica di un sistema integrato ed ispirato ad una logica di economia circolare del rifiuto, il PRGR ha previsto che l’ “Ecodistretto” di Siderno, al pari di quelli di Rossano, Catanzaro, Sambatelllo e Gioia Tauro, venga realizzato “<corsivo>a partire dal revamping</corsivo>” dell’impianto esistente ovvero attraverso la sua trasformazione in una avanzata piattaforma di valorizzazione della raccolta differenziata, secco e umido e di recupero di Materie Prime Seconde (MPS) dalla Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FOrsu), implicante la riqualificazione, l’ammodernamento e, secondo l’indirizzo del PAUR in contestazione, anche l’ampiamento della struttura in relazione all’aumento delle potenzialità tecnologiche dell’impianto necessarie a coprire i fabbisogni del trattamento dei rifiuti.</h:div><h:div>Con DGR  n. 570 del 29.11.2019 (approvata dalla successiva delibera n. 474 del 19.12.2019), è stata modificata, in accordo con gli “<corsivo>stakeholders</corsivo>” del territorio, la previsione del PRGR del 2016, eliminando la linea di trattamento anaerobica originariamente prevista e riducendo il volume dei rifiuti trattati a 18.000 t/anno rispetto alle 40.000 t/anno previste nel 2016, dal momento che tale modifica non avrebbe variato né le potenzialità impiantistiche complessive previste dal Piano né i bilanci di massa.</h:div><h:div>Contestualmente si è condiviso, a livello di ATO, di individuare in quel di Gioia Tauro un altro sito per la realizzazione di un impianto di trattamento della FORSU con tecnologica anaerobica per una potenzialità di 22.000 t/anno, così da rispettare le previsioni impiantistiche di Piano in termini di capacità di trattamento.</h:div><h:div>15.3. Alla luce di tali modifiche, adottate prima dell’avvio dell’<corsivo>iter</corsivo> procedimentale di approvazione del PAUR (28.05.2020), l’impianto esistente di Siderno constava sempre di n. 5 Linee di trattamento:</h:div><h:div>1. Linea REMAT di recupero delle frazioni riciclabili contenute nei RU indifferenziati;</h:div><h:div>2. Linea REMAT per la gestione del multimateriale da raccolta differenziata;</h:div><h:div>3. Linea di valorizzazione degli imballaggi cellulosici operante in convenzione con i Comuni e con COMIECO;</h:div><h:div>4. Linea di valorizzazione del legno da RD, convenzionata con RILEGNO;</h:div><h:div>5. Linea di trattamento aerobica della FORSU (“compostaggio” aerobico) e della raccolta del verde pubblico (RV) con produzione di un ammendante compostato misto di qualità (modificata da “<corsivo>Linea di trattamento anaerobico della FORSU e della raccolta del verde pubblico (RV) con produzione di biogas e upgrading a biometano, e produzione di un ammendante compostato misto di qualità</corsivo>”).</h:div><h:div>Conseguentemente, la stessa DGR n. 570/2019 di modifica al PRGR del 2016, stabiliva, come necessariamente funzionali al perseguimento degli obiettivi di Piano da traguardare con il “revamping” dell’impianto di Siderno, le seguenti attività:</h:div><h:div>“a) <corsivo>la riqualificazione della linea di trattamento del rifiuto urbano residuale della raccolta (RUr) con trasformazione dell’attuale impianto di trattamento meccanico biologico in una moderna piattaforma impiantistica in grado di avviare al mercato del riciclo gran parte del prodotto ancora recuperabile, previa bioessiccazione del rifiuto in ingresso, nel rispetto delle previsioni del piano</corsivo>;</h:div><h:div>b) <corsivo>l’adeguamento della linea di trattamento del rifiuto secco proveniente dalla raccolta differenziata, con l’implementazione dei moderni macchinari a lettura ottica in grado di massimizzare la produttività della linea e la qualità del materiale in uscita, peraltro separabile in funzione della composizione chimica dei prodotti. Questa linea potrà essere unificata con la precedente, ad eccezione delle parti che servono per salvaguardare l’ingresso del materiale e la bontà del prodotto in uscita;</corsivo></h:div><h:div>c) <corsivo>l’ammodernamento dell’esistente linea di trattamento aerobico del rifiuto organico da raccolta differenziata, confermando l’attuale potenzialità di trattamento a 18.000 t/anno, mediante il necessario potenziamento delle sezioni di aspirazione e biofiltrazione, nel rispetto delle più recenti indicazioni normative e non in materia di trattamento delle arie esauste</corsivo>”.</h:div><h:div>Il “revamping” si è così tradotto nel riutilizzo e nella riqualificazione delle costruzioni edili esistenti, passando per il necessario ampliamento dell’impianto su due nuove aree e la realizzazione di una nuova viabilità di accesso secondo le seguenti direttrici progettuali:</h:div><h:div>“1. Ambito funzionale 1_Nuova viabilità di accesso e connesse sistemazioni ambientali;</h:div><h:div>2.Ambito funzionale 2_Nuova linea ReMat di trattamento RUr e valorizzazione del multileggero da RD;</h:div><h:div>3. Ambito funzionale 3_Revamping dell’esistente struttura per la realizzazione di una sezione di valorizzazione della FORSU da RD;</h:div><h:div>4. Ambito funzionale 4_Linea di lavaggio dei polimeri;</h:div><h:div>5.Ambito funzionale 5_Sistema di gestione del legno e vetro da RD;</h:div><h:div>6. Ambito funzionale 6_Sistema di trattamento depurativo”.</h:div><h:div>Il Collegio sottolinea fin da subito che la modifica del PRGR, decisa dalla delibera n. 570/2019, non menzionando in maniera significativa controindicazioni o limitazioni all’uso del suolo, giustifica la flessibilità operativa e gestionale delle norme di Piano in fase di successiva attuazione, finalizzata alla ottimizzazione dell’attività di smaltimento, recupero e riciclo dei rifiuti delle RD e dei RU indifferenziati.</h:div><h:div>16. Tutto ciò premesso, passando ad esaminare il primo gruppo di censure, i ricorrenti lamentano che il DDG n. 8849/2021 di approvazione del PUAR sarebbe in contrasto con il PRGR sotto quattro distinti profili corrispondenti ad altrettante sub-censure ovvero: a)il “revamping” dell’impianto TMB di Siderno, ancorché espressamente contemplato dal Piano (v. doc. 16 di parte ricorrente a pag. 516 sez. III/III) implicherebbe soltanto la riqualificazione, l’adeguamento e l’ammodernamento dell’impianto esistente e non il suo ampliamento su due nuove aree, destinate ad essere asservite all’inserimento di nuove installazioni con un non previsto consumo di suolo; b)l’aumento della potenzialità della linea di trattamento del rifiuto organico; c)l’inserimento della nuova linea di lavaggio dei polimeri; d)la localizzazione della nuova viabilità di accesso “collocata” a nord sulla via S. Leo adiacente all’abitazione dei ricorrenti medesimi; viene messa in discussione anche la conformità del progetto di ampliamento alle direttive promananti da strumenti programmatori di rango sovraordinato, quali il PTCP per la Provincia di Reggio Calabria, il QTPR per la Regione Calabria e il PSC del Comune di Siderno, nella parte in cui il rinnovato polo impiantisco inciderebbe su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed ambientale, ostative all’insediamento di nuovi impianti di selezione e trattamento di rifiuti (cd. “<corsivo>Buffer Zone</corsivo>”).</h:div><h:div>Il motivo così articolato si rivela fondato soltanto in parte.</h:div><h:div>Quanto ai limiti oggettivi del progetto di “revamping”, proposto dall’AP ed argomento di positivo apprezzamento in sede di VIA e di VINCA, può concordarsi con la circostanza che il PRGR del 2016 avesse originariamente espresso condivisione per la soluzione basata sull’esecuzione della nuova impiantistica all’interno della stessa area dell’impianto esistente (v. parere STV doc. n. 14 pag. 13) “<corsivo>che sarà in massima parte demolito per far spazio alle nuove opere</corsivo>” (v. PRGR sez. III pag.516) senza ulteriore consumo di suolo.</h:div><h:div>Se tale dato corrisponde al vero, non è però men vero, da un canto, che il paragrafo riportato a pag. 519 del documento poc’anzi citato (“suolo e sottosuolo”) non stabilisce affatto un divieto assoluto e permanente di ampliare l’estensione dell’area dell’impianto esistente (“<corsivo>attualmente non è prevista nessuna occupazione di aree libere</corsivo>”), se proporzionato ai volumi di rifiuti previsti in entrata dal progetto e funzionale al suo miglioramento e/o efficientamento attraverso la realizzazione di linee tecnologiche complesse che migliorano la capacità di trattamento e di recupero dei rifiuti come risposta all’esigenza di copertura di futuri e mutevoli fabbisogni; dall’altro, che la suddetta previsione, come già evidenziato, risulta superata dalle modifiche al Piano decise dalla Regione Calabria con la DGR n. 570 del 29.11.2019 in ordine all’implementazione dell’impiantistica di Siderno (punto C “<corsivo>modifiche alla parte II del PRG–capitolo 14-la nuova offerta impiantistica regionale</corsivo>”).</h:div><h:div>Quest’ultimo atto di indirizzo regionale, infatti, non confermando limiti all’eventuale uso del suolo, risponde coerentemente ai dichiarati obiettivi della pianificazione regionale vigente, incentrata sulla raccolta differenziata e sul recupero di materia in impianti (esistenti) dedicati al trattamento della frazione organica, della frazione secca e del rifiuto urbano residuo (“RuR”), tendenzialmente evitando la realizzazione <corsivo>ex novo</corsivo> di nuovi poli di smaltimento di RSU (v. significativamente la locuzione “<corsivo>a partire dal revamping</corsivo>” pag. 186 parte II del PRGR 2016- v. doc. 3 depositato dalla Regione il 20.06.2022).</h:div><h:div>Sotto quest’ultimo profilo, correttamente la difesa regionale ha sottolineato che non è rintracciabile alcuna contestazione mossa da parte ricorrente ad un ritenuto sovradimensionamento della futura struttura rispetto ai menzionati obiettivi di piano né ad un difetto di proporzionalità delle previsioni progettuali rispetto alla necessità di conseguire quegli obiettivi con il minor sacrificio degli interessi dei privati. Ciò che viene avversato è, come già detto, il maggior consumo di suolo, non previsto- ma nemmeno proibito- dal PRGR, la cui oggettiva problematicità in tema di impatto ambientale è stata comunque successivamente approfondita ed analizzata in sede di VIA, privilegiandolo tra i criteri di localizzazione “penalizzanti” (cfr. pag. 16 SIA-v. doc. n. 4 di parte ricorrente).</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio, pertanto, le disposizioni del piano 2016 non escludono a priori interventi di ampliamento dell’impianto esistente di Siderno rivolti a potenziarne l’efficientamento, a parità di quantitativo e di tipologia del rifiuto trattabile (Linea RuR, linea FOrsu non biodegradabile) e già autorizzato, per una superficie più ampia e con modifiche gestionali più moderne.</h:div><h:div>Ed invero nella VIA, così come nella DGR n. 570/2019, si allude al miglioramento e all’ammodernamento delle linee di trattamento con l'introduzione di nuove tecnologie al fine di ottimizzarne i processi produttivi, senza che ciò comporti alcuna modifica del numero di codici autorizzati e l’erezione, <corsivo>ex novo</corsivo>, di un ulteriore impianto, ma, per l’appunto, il potenziamento di quello esistente in vista della compiuta realizzazione di un moderno polo impiantistico (“Ecodistretto”) sistematicamente integrato, anche per l’avvenire, nel piano regionale di gestione dei rifiuti.</h:div><h:div>Non va sottaciuto nemmeno che il procedimento concluso con l’approvazione del PAUR implica, più che un giudizio sull’impianto esistente, un giudizio sull’impianto futuro, quello, cioè, che scaturirà dalla realizzazione dell’ammodernamento.</h:div><h:div>In definitiva, non ci si trova al cospetto dell’approvazione del progetto di un nuovo impianto per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti, non previsto dal piano regionale e per cui sarebbe necessario agire previamente in variante allo stesso, ma di una “revisione” strutturale di un impianto TMB già esistente, ritenuto ormai inadeguato alla luce di una lettura in senso evolutivo delle disposizioni programmatorie del PRGR.</h:div><h:div>17. Diversamente è a dirsi per l’altra sub-censura (§ 16 lett. b), focalizzata sull’aumento della potenzialità della linea di trattamento del rifiuto organico che risulta fondata.</h:div><h:div>L’impianto esistente di Siderno ha garantito in passato e deve garantire nella previsione progettuale (v. delibera n. 570/2019 cit; Linee Guida di cui al DGR n. 340 del 02.11.2020) una capacità nominale ed effettiva di trattamento di rifiuto organico composto da FOrsu pari a 18.000 t/a destinati ad un processo di biodegradazione aerobica (<corsivo>id est</corsivo>, compostaggio) da integrarsi con la sezione impiantistica di co-digestione anareobica situata nell’area di Gioia Tauro per un totale complessivo di 40.000 t/anno di rifiuti organici biodegradabili.</h:div><h:div>Dalla relazione istruttoria al PAUR (pag. 9 allegato A e pag. 2 allegato B al provvedimento impugnato-doc. n. 2 di parte ricorrente) risulta, invece, che l’impianto di Siderno dovrà produrre in più 2.000 t/anno di rifiuti da “verde e ramaglie”.</h:div><h:div>È del tutto evidente l’errore progettuale ovvero lo scostamento dalle previsioni di piano, atteso che entro il limite della potenzialità produttiva della componente di FOrsu pari a 18.000 t/a, avrebbe dovuto essere inclusa l’intera gamma dei materiali cd. “strutturanti”, mentre è pacifico in atti che i 2.000 t/anno (“verde e ramaglie” codice CER 15 01 03) rappresentano un ingiustificato “surplus”, determinante lo sforamento del complessivo volume di FOrsu da smaltire in modalità aerobica presso l’impianto di Siderno e in modalità anaerobica presso il sito di Gioia Tauro.</h:div><h:div>Rileva il Collegio che, pur essendo predicabile una sorta di “elasticità” nell’applicazione delle previsioni del PRGR, resta pur sempre esigibile il rispetto del limite numerico-quantitativo di volume di FOrsu aggregato a quello da trattare presso l’impianto di Gioia Tauro, al quale la Regione sarà tenuta in futuro ad adeguarsi, salvo diverse e più ampie valutazioni spettanti alla discrezionalità del pianificatore regionale.</h:div><h:div>18. Le rimanenti sub-censure svolte nell’ambito del motivo di ricorso in esame non sono fondate.</h:div><h:div>Quanto alla censura sub. c), meglio descritta al § 16, se per un verso la “Linea di lavaggio dei polimeri” autorizzata nell’ambito funzionale 4 del riammodernato polo impiantistico di Siderno non era prevista né dal PRGR del 2016 né dalle modiche di cui alla DGR n. 570/19, per l’altro deve essere sottolineato che le disposizioni di Piano possono avere una portata conformativa e anche prescrittiva, ma non fino al punto di sostituirsi a particolari esecutivi cui pare riconducibile la lavorazione di che trattasi, condividendosi sul punto i rilievi difensivi opposti dalla Regione.</h:div><h:div>Posto che uno degli obiettivi del PGRG è il recupero delle frazioni riciclabili presenti nei RSU a valle della raccolta differenziata (cd. “Rur”), appare del tutto ragionevole progettarne la fattibilità attraverso modalità attuative funzionali ad assicurare un ulteriore “trattamento” (lavaggio) così da garantire la riuscita di un prodotto perfettamente recuperato e/o riciclato.</h:div><h:div>Non può pertanto che essere compatibile con il PRGR del 2016 e con le successive modifiche la previsione di una linea di lavorazione aggiuntiva, qualora strumentale e complementare alla miglior funzionalità dell’impianto complessivamente considerato.</h:div><h:div>Quanto alla censura sub d), il Collegio deve dare atto che alla luce degli accordi intercorsi tra la Regione, il Comune di Siderno e la Città Metropolitana, concordemente richiamati dalle parti con note n.0145759 del 26.04.2018 e n. 154480 del 15.04.2019 (v. docc. n. 2 e 3 atto di costituzione della Regione del 19.05.2022), l’unica prescrizione vincolante ed irrinunciabile in tema di localizzazione della nuova ed alternativa viabilità di accesso all’impianto era quella di eliminare la via di accesso che attualmente costeggia le sponde della fiumara Novito e che comporta il passaggio dei mezzi veicolari attraverso il centro abitato di Siderno.</h:div><h:div>Come già osservato dal TAR Calabria nella sentenza n. 592/2022, che sul punto si condivide, “<corsivo>La stesura definitiva del progetto ha previsto, in linea con gli impegni assunti nel tempo (v. nota 145759/2018 della Regione Calabria), l’abbandono del vecchio ingresso al fine di evitare l’aggravamento del traffico sulle strade esclusivamente locali (strada che costeggia la Fiumara Novito e collegata alla strada E90, come riportato nella pag. 4 del progetto) con apertura di nuovo ingresso collegato dalla via San Leo alla bretella della Variante della SS 106 (v. descrizione e figura a pag. 12</corsivo>
				<corsivo>del progetto nonché chiara rappresentazione grafica di vecchio e nuovo ingresso a pag. 9 della costituzione della Regione</corsivo>)”.</h:div><h:div>Fatto salvo quanto si dirà di qui a poco sull’omessa valutazione dell’impatto ambientale della strada di accesso all’impianto che sfrutta il tracciato viario esistente, le conclusioni del progetto autorizzato si profilano coerenti con la premesse di fondo: dirottare il traffico veicolare da una zona sensibile dal punto di vista ambientale (fiumara Novito) verso nord, passando per via S. Leo, laddove la Regione, ponderando comparativamente una pluralità di interessi secondari in ordine all’evidenziato interesse primario, ha adottato l’unica scelta progettuale allo stato tecnicamente ed economicamente sostenibile rispetto ad alternative (es. realizzazione di nuova bretella con nuovo svincolo sulla SS. 106) che non fossero già esistenti ed alimentate da un sufficiente flusso veicolare con la conseguente e logica esclusione dell’opzione “zero”.</h:div><h:div>Il mezzo di critica dedotto a sostegno dell’asserita violazione dei piani paesaggistici ed ambientali verrà esaminato nel successivo § 22.</h:div><h:div>19. Il secondo motivo di ricorso è fondato e merita di essere accolto in quanto, per stessa ammissione dell’AP, il progetto della nuova viabilità di accesso all’impianto attraverso via S. Leo non è stato sopposto a VIA, AIA e VINCA ma, al contrario, illegittimamente stralciato per non meglio precisate ragioni d’urgenza (“<corsivo>non fa parte della presente procedura in quanto stante l’urgenza di una sua attuazione, la viabilità è oggetto di un separato progetto e separata autorizzazione; tuttavia, l’illustrazione di detto ambito è strumentale alla descrizione funzionale ed operativa del più generale progetto</corsivo>” .v. pag. 8 SIA-doc. n. 4 di parte ricorrente).</h:div><h:div>Al riguardo, attesa la collocazione topografica e la caratteristica dell’infrastruttura viaria esistente (via. S. Leo), destinata volutamente a dirottare i veicoli a nord dell’attuale via di accesso collocata in prossimità della fiumara Novito, è innegabile, in punto di fatto, il collegamento della strada con le opere che verranno realizzate e che di essa si avvarranno per meglio organizzare il flusso del traffico.</h:div><h:div>Deve convenirsi, quindi, con quanto osservato dalla difesa dei ricorrenti circa la necessità di sottoporre ad un’unica VIA anche la strada di via S. Leo, essendo giustificata dalla presenza di un collegamento necessario e funzionale al progetto di “revamping”.</h:div><h:div>Osserva, inoltre, il Collegio che non è stato rilevato il carico veicolare che l’attuale percorso di via S. Leo dovrà sopportare a causa del traffico indotto dalla ristrutturazione con ampliamento dell’impianto esistente e che proprio le attuali ed incontestate caratteristiche dimensionali di strada locale (servente, tra le altre, le abitazioni dei ricorrenti) avrebbero imposto un approccio progettuale unitario e contestuale delle prevedibili problematiche pertinenti alla viabilità di accesso e necessariamente interferenti con la VIA.</h:div><h:div>Senonché, il provvedimento autorizzativo in discussione ha inteso trasferire “all’esterno” del procedimento di VIA la definizione di questa fondamentale parte progettuale che invece doveva esser già apprezzata “<corsivo>ab interno</corsivo>”, finendo per capovolgere la stessa <corsivo>ratio</corsivo> formale e sostanziale di simili atti, diretti a saggiare <corsivo>ex ante</corsivo> (e non già <corsivo>ex post</corsivo>) in quale modo l’attività autorizzativa possa inserirsi, e con quali accorgimenti e mitigazioni, in un dato “contesto” ambientale.</h:div><h:div>La disciplina normativa in materia di VIA richiede che gli enti e/o gli organi (anche consultivi) si esprimano positivamente nel merito dell’incidenza ambientale di tutte le componenti progettuali e non invece che essi possano differire <corsivo>a posteriori</corsivo> e/o demandare ad altre sedi istruttorie, l’individuazione di soluzioni progettuali come quelle relative alla viabilità, nient’affatto secondarie e mai vagliate in via preventiva (cfr. TAR Lazio, sez. III, 4 maggio 2020 n. 4618; TAR Puglia-Bari, sez. II, 23 settembre 2021 n. 1387).</h:div><h:div>Un simile <corsivo>modus procedendi</corsivo> deve intendersi precluso, specie nel campo tecnico-specialistico, laddove è l’Amministrazione –e solo l’Amministrazione– a doversi esprimere, approvando la soluzione tecnico-discrezionale ritenuta ottimale nel caso concreto (cfr. TAR Umbria, sez. I, 1 febbraio 2021 n. 24).</h:div><h:div>Va, quindi, ribadita la non recente, ma pur sempre valida, giurisprudenza richiamata dalla difesa di parte ricorrente, secondo cui “<corsivo>La valutazione ambientale, che deve accompagnare l'approvazione di un progetto definitivo di opera pubblica, necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostativa alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo; diversamente, infatti, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura di v.i.a., attraverso la sottoposizione ad essi di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento, circa i "livelli di qualità finale" di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamene non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali dell'amministrazione competente e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5760).</h:div><h:div>Ne deriva che è illegittima l’estrapolazione della valutazione impatto ambientale sulla nuova viabilità di accesso, benché descritta nelle sue linee essenziali dal SIA, dovendo la VIA- e il PAUR che la contiene- prendere in considerazione tutte le interazioni degli impatti provocati dall’ampliamento dell’impianto, ivi compresi quelli congeniti alle opere viarie che servono a garantirne la piena funzionalità.</h:div><h:div>Non è di poco momento, d’altronde, tenere ben presente che l’approvazione del PAUR produce <corsivo>ex lege</corsivo> effetti di variante urbanistica, prodromica, come tale, all’esproprio dei terreni compresi nel perimetro dell’Ambito Funzionale I (v. piano particellare di esproprio-v. doc. 21 di parte ricorrente).</h:div><h:div>Il motivo è, dunque, fondato, comportando, agli effetti conformativi della presente decisione, l’obbligo della Regione resistente di verificare, in sede di riesercizio della discrezionalità tecnica spendibile nel caso di specie, se il tratto di strada di via S. Leo che collega a nord l’ingresso all’impianto con lo svincolo della SS. n.206 sia in grado o meno di assimilare il traffico di mezzi pesanti in entrata ed in uscita dall’impianto e, in caso affermativo, entro quali limiti e con quale intensità giornaliera in rapporto al volume di rifiuti da conferire.</h:div><h:div>20. Con il terzo motivo, che assorbe per identità di contenuti critici la sub-censura di cui al § 16 lett. e), i ricorrenti si dolgono della presunta violazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Reggio Calabria (PTPC), atteso che nelle immediate vicinanze vi è la presenza di un nucleo abitato e, in adiacenza, la fiumara Novito e che l'art. 24 al punto 4 lettera b) dello stesso PTCP escluderebbe per la cd. “<corsivo>Buffer Zone</corsivo>” l'edificazione di “impianti di selezione e trattamento rifiuti”.</h:div><h:div>Essi hanno rappresentato, altresì, una compromissione del quadro ambientale, valorizzando le documentate asserzioni della perizia di parte redatta da uno dei ricorrenti (Ing. Amedeo Trimboli), rivolte ad infirmare l’attendibilità tecnica ed informativa del SIA attraverso una duplice direttrice contestativa: da un lato, allegando la violazione della fascia di rispetto dei 150 metri dai fiumi di cui all’articolo 142 del D.lgs. n. 42/2004, dall’altro censurando la Valutazione di Incidenza definitiva (cd. VINCA) sugli aspetti naturali e paesaggistici di interesse come altamente deficitaria.</h:div><h:div>La critica dei ricorrenti è infondata.</h:div><h:div>Non trova innanzitutto convincente riscontro in atti (v. elaborati grafici allegati al progetto, studio idrologico, parere dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale e apposita precisazione regionale sul parere sfavorevole espresso dal Comune di Siderno, a pagg. 3 e 5 del verbale della  conferenza dei servizi del 22 giugno 2021) l’affermazione che l’ampliamento dell’impianto ricada effettivamente in zona soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 142 D.lgs n. 42/04, laddove secondo le previsioni progettuali esso invaderebbe la fascia di rispetto (150 metri) dai corsi d’acqua, circostanza della quale i ricorrenti non offrono alla fine una prova rigorosa.</h:div><h:div>Il vincolo indicato nella “<corsivo>Tavola C2 La Carta dei vincoli sovraordinati</corsivo>” del PSC risulta inserito in uno strumento previsionale aggiornato alla fase di adozione e non ha alcuna efficacia normativamente vincolante; quello descritto nella “<corsivo>Tavola A6-Aree interesse paesistico, Vincolo 150 metri corsi d’acqua del PTCP della città Metropolitana</corsivo>” è superato dal parere favorevole della stessa Autorità preposta alla gestione del vincolo che ha espressamente confermato la compatibilità paesaggistica dell’ampliamento dell’impianto alle norme del PTCP e soprattutto a quelle del QTPR, rilasciando il parere favorevole di competenza (v. parere del 03.02.2021 allegato al PAUR doc. n. 1 di parte ricorrente ), oltre che confortato dalla relazione paesaggistica depositata in atti (v. doc. n. 7 allegato all’atto di costituzione della Regione del 19.05.2022).</h:div><h:div>Ancora sull’esatta perimetrazione del vincolo paesaggistico (se al di qua o al di là dei 150 metri dal torrente Novito, a seconda della presunta incidenza dei lavori di sistemazione idraulica resisi dichiaratamente necessari dalla realizzazione della nuova SS 206), va aggiunto che il possibile contrasto, paventato nella relazione tecnica prodotta dai ricorrenti, tra l’estratto cartografico del PTPC -Tavola A6s (v. fig.10 pag. 16 ing. Trimboli) e quello del QTPR utilizzato come riferimento progettuale dal SIA (v. fig. 6 pag.17) non appare decisivo, dovendosi risolvere nel senso della prevalenza del piano gerarchicamente superiore in mancanza di una stringente prova di segno contrario che soltanto il provvedimento espressamente impositivo del vincolo avrebbe potuto fornire.</h:div><h:div>In tema, non è irrilevante che a pag. 39 del SIA si legga che “<corsivo>l’impianto è esistente e che è previsto all’interno della programmazione della nuova offerta impiantistica regionale del PRGR. Inoltre, la localizzazione delle aree idonee e non idonee, per le localizzazioni all’interno dei SIC, prevede un criterio penalizzante e non escludente</corsivo>”.</h:div><h:div>È noto, infatti, che per le diverse tipologie di impianto possono essere definiti criteri di localizzazione specifici.</h:div><h:div>Per la loro definizione è necessario identificare preventivamente, per ciascun processo di trattamento dei rifiuti, quali sono i potenziali impatti peculiari e quali sono i potenziali soggetti sensibili presenti sul territorio con l’irrinunciabile avvertenza che, nel caso di Siderno, ci si trova al cospetto di un impianto esistente e non da realizzare <corsivo>ex novo</corsivo> per cui, con tutta probabilità, diverse e più stringenti sarebbero state le linee strategiche di localizzazione.</h:div><h:div>Per quanto concerne la componente paesaggistica “<corsivo>fiumi, torrenti e corsi d’acqua</corsivo>” sottoposti a vincolo ex art. 142 lett. c) D.lgs n. 42/04 ( pag. 39 SIA), qui di rilevato interesse, il criterio di tipo “penalizzante” definito dal PRGR per l’“Ecodistretto” di Siderno, proprio in funzione della logica evolutiva di ammodernamento strutturale insita nel concetto di “revamping”, non “esclude” (a maggior ragione)  la possibilità di realizzare una modifica dell’impianto esistente, a patto che vengano preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni e/o i pareri delle Autorità competenti a ciò preposte, ciò che nel caso di specie risulta essere avvenuto.</h:div><h:div>Il suddetto criterio implica una particolare attenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno generato l’indicazione progettuale, inducendo successivamente l’AC all’autorizzazione solo a fronte di adeguate misure di mitigazione e compensazione e/o di piani di monitoraggio specifici o, se del caso, preventivamente modulate in sede di VIA.</h:div><h:div>Non sembra al Collegio che, a monte, sia stato specificamente criticato il deficit motivazionale riguardante i criteri escludenti o penalizzanti previsti dal PRGR né che la portata di siffatto criterio localizzativo sia stata colta dai ricorrenti in tutte le sue potenziali implicazioni; sta di fatto che la realizzazione del progetto di “revamping” dell’impianto pubblico di Siderno non appare in assoluto preclusa per la sola ragione di insistere nell’ambito di un’area assoggettata a vincolo paesaggistico, ma esige, in fase di esercizio, di essere costantemente conformata al  rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione e di responsabilità alla stregua del carattere sensibile dei valori ambientali protetti.</h:div><h:div>Il nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza dei Beni Paesaggistici e Culturali, pertanto, non era necessario e comunque, anche se lo fosse stato, sarebbe stato acquisito senza condizioni ai sensi dell’art. 14 <corsivo>ter </corsivo>comma 7 della L.241/90, non avendo quest’ultima partecipato, seppure invitata, alla Conferenza dei Servizi (cfr. Cons. Stato sez. IV, 29 marzo 2021 n. 2640; TAR Marche 10 marzo 2021 n. 187).</h:div><h:div>Appurato che con il parere del 03.02.2021 la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha attestato la conformità del progetto al proprio PTCP, non sussiste, altresì, la violazione del richiamato art. 24 lett. b) relativo al divieto di realizzazione di impianti di rifiuti nella cd. “<corsivo>buffer zone</corsivo>”, in quanto il divieto riguarda la realizzazione dei nuovi impianti e non l’implementazione di quelli esistenti (v. <corsivo>infra</corsivo> § 24).</h:div><h:div>Si rileva, a definitiva confutazione delle censure veicolate dal presente mezzo di gravame, che:</h:div><h:div>- la valutazione di incidenza ambientale favorevole risulta supportata, con analitica motivazione, dalla nota della STV Regionale prot. n. 238176 del 23.05.2021, richiamante anche il parere preliminare di incidenza positiva dell’ente parco Aspromonte (atti, questi ultimi, non specificamente impugnati) (v. pag. 14 parere STV–doc. n.4 Regione resistente: “<corsivo>L’intervento non prevede l’utilizzo di risorse naturali presenti nelle aree dei siti NATURA 2000 né in fase di cantiere né in fase di esercizio, trattandosi di revamping con ampliamento di un impianto di trattamento già esistente autorizzato</corsivo>”; v .pure pag. 15 parere Ente parco allegato al PAUR- v. doc .n. 2 di parte ricorrente);</h:div><h:div>- non è stato adeguatamente dimostrato dai ricorrenti, né emerge dalla documentazione progettuale, che nell’area oggetto dell’intervento progettato ricadono culture di pregio o a marchio tutelato, meritevoli di tutela più di quanto lo siano quelle ricadenti nell’area lambita dall’impianto esistente ed autorizzato. L’estratto cartografico (fig. 8), raffigurato a pag. 15 della relazione tecnica di parte ricorrente (doc. n. 12) e presuntivamente attestante l’esistenza di piantagioni di bergamotto, è un documento meramente ricognitivo che non comprova l’effettiva esistenza di un “vincolo”.</h:div><h:div>Era ben possibile per i ricorrenti contestare la valutazione compiuta dall’AP su tale specifico aspetto, facendosi, però, carico di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica (cfr. Cons. Stato sez.VI, 23 settembre 2022 n. 8167);</h:div><h:div>- il giudizio di compatibilità ambientale si caratterizza per intensi profili di discrezionalità: la valutazione dell’autorità procedente è “<corsivo>sindacabile dal G.A. solo in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel senso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione</corsivo>” (<corsivo>ex multis</corsivo>, TAR Lazio, sez. I, 14 settembre 2021 n. 7041) e siccome le valutazioni dell’AC, <corsivo>in parte qua</corsivo>, non sono abnormi o irragionevoli, la censura è infondata e deve essere respinta.</h:div><h:div>21. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la carenza di istruttoria e l’errata valutazione dei presupposti di fatto su cui si sarebbe fondato dapprima lo studio di impatto ambientale (SIA) e poi il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) in ordine ai recettori R01, R02 e R03, indicati negli studi modellistici diffusionali delle emissioni (odori, rumore) del SIA quali aziende agricole e non quali abitazioni, come risulterebbe dalla documentazione catastale prodotta in atti (v. doc. 22 di parte ricorrente).</h:div><h:div>Il mezzo è fondato.</h:div><h:div>L’erroneità del dato di riferimento non è contestato dalla difesa regionale che, invece, si addentra in disquisizioni tecnico-ambientali, inaccessibili a questo Giudice, sia perché rivolte ad “adattare” in sede processuale la rilevata misurazione delle concentrazioni odorigine presenti in atmosfera ed impattanti su immobili destinati ad uso abitativo, colmando inammissibilmente una lacuna progettuale, sia perché è comunque sfornita di prova la circostanza che le emissioni rumorose inquinanti in grado di attingere  quel sito siano al di sotto dei limiti di tollerabilità, a prescindere da eventuali misure di mitigazione da introdurre in corso d’opera.</h:div><h:div>22. Con il quinto motivo si assume la violazione dell’art. 22 comma 3 TUA, ridondante sull’illegittimità del PAUR per carenza di istruttoria, mancando nel SIA l’analisi delle possibili alternative al progetto di “revamping”, ivi compresa l’opzione “zero”.</h:div><h:div>La prospettazione non è condivisibile, mentre è condivisibile quella della Regione resistente.</h:div><h:div>L’art. 22 del D.lgs. n. 152 del 2006, tutt’ora in vigore, nel fissare le regole sulle informazioni minime da riportare, prescrive, al comma 3, lett. d), che lo studio di impatto ambientale deve contenere “<corsivo>una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale</corsivo>”.</h:div><h:div>Tali previsioni stabiliscono di identificare e valutare le alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione, indicando espressamente le ragioni della scelta effettuata; ciò al chiaro fine di rendere la scelta trasparente e di evitare attività che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari a soddisfare l’interesse sotteso all’iniziativa (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 marzo 2021 n. 1902 citata dai ricorrenti; Id, 18 maggio 2018, n. 3011).</h:div><h:div>In altri termini, l’Autorità procedente è tenuta a vagliare le possibili alternative alla soluzione proposta, ivi compresa l’alternativa di non realizzazione dell’intervento, in quanto inutile o poco utile a renderlo prevalente sugli interessi contrapposti in gioco.</h:div><h:div>Nello Studio di impatto Ambientale (v. doc. 4 pag. 106 ss. di parte ricorrente) si trovano sufficientemente descritte le eventuali alternative alla realizzazione dell’intervento di “revamping”, ivi comprese la c.d. opzione “zero” (non realizzare il progetto di ampliamento, mantenendo l’impianto esistente-pag. 109), l’opzione 1 (le possibili alternative nell'ambito della stessa infrastruttura- pag. 110), l’opzione 2 (le possibili alternative di trattamento/smaltimento) e l’opzione 3 (possibili alternative di localizzazione- pag. 111).</h:div><h:div>Tanto sul presupposto che il vigente PRGR prevede espressamente la localizzazione della nuova piattaforma in loc. San Leo del Comune di Siderno, attraverso l’ammodernamento dell’attuale impianto TMB “ <corsivo>a partire dal revamping</corsivo>”, escludendone la localizzazione e/o delocalizzazione di nuovi (v. Sezione II PRGR pag. 284 - doc. n. 2 di parte resistente depositato in adempimento dell’ordinanza cautelare il 20.06.2022: “<corsivo>Le localizzazioni su aree già adibite allo smaltimento dei rifiuti o ad esse limitrofe rappresentano un’opportunità. Le aree, infatti, dovrebbero essere già dotate delle infrastrutture necessarie. La realizzazione degli interventi potrebbe consentire economie di scala e rappresentare l’occasione per adeguare tecnologicamente la struttura esistente riducendone gli impatti negativi e per potenziare i controlli ambientali. Questo fattore rappresenta un criterio di priorità localizzativa per tutti gli impianti di Tabella 19-1</corsivo>”).</h:div><h:div>Quanto all’opzione “zero”, il Collegio ha già più sopra evidenziato che il procedimento di VIA mira ad individuare le soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi del PRGR del 2016, modificato nel 2019, che sono quelli di conseguire, il più rapidamente possibile,  il “risultato” del recupero/riciclo attraverso la raccolta differenziata e attraverso il recupero materie dai Rur (v. <corsivo>supra</corsivo> § 8), eliminando definitivamente la tipologia dell’impianto TMB e massimizzando tutte le potenzialità dell’Ecodistretto di Siderno ricavabili dal “revamping”.</h:div><h:div>Ciò non toglie per le ipotesi di nuovi impianti la possibilità della c.d. opzione “zero” che, invece, deve essere esclusa, allorché il giudizio ambientale riguardi stabilimenti già in essere (come l’impianto di Siderno), per i quali deve essere salvaguardata l’attuale localizzazione, cercando, per quanto possibile, di renderla compatibile con l’ambiente circostante (v. pag.109 SIA).</h:div><h:div>Connesso a tale aspetto si profila l’ulteriore tema delle possibili alternative praticabili nell'ambito della stessa infrastruttura (v. sotto-paragrafo 4.2. del SIA a pag.110), che è stato affrontato dimostrando la necessità dell’ampliamento, anche tecnologico, dell’impianto (“<corsivo>La principale alternativa tecnologica all’impianto di recupero spinto MPS e valorizzazione RD secco sarebbe nello specifico il rifacimento di un canonico impianto TMB, la cui principale funzione è tradizionalmente legata alla produzione di CSS e FOS. Nel caso in questione tale tipologia d’impianto è stata come detto formalmente scartata dalla pianificazione della Regione Calabria, che punta al recupero di materie e non alla loro combustione…. Il loro recupero come materie invece contribuisce significativamente al raggiungimento delle percentuali di riciclo, come bene evidenziato nel PRGRU</corsivo>”).</h:div><h:div>Il motivo, dunque, non è meritevole di positivo apprezzamento.</h:div><h:div>23. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano il mancato e/o insufficiente riscontro alle osservazioni presentate dall’Ing. Amedeo Trimboli nel corso del procedimento di approvazione del PAUR regolato dall’art. 27 <corsivo>bis</corsivo> TUA, relativamente alla viabilità di accesso all’impianto, alla compatibilità del progetto con il PSC, PTCP e QTPR, all’omessa pubblicazione della relazione paesaggistica, nonché sui rischi di pericolosità idraulica della fiumara Novito.</h:div><h:div>Il motivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, trattandosi di censure in parte assorbite dall’accoglimento dei precedenti motivi (v. § 19 e § 21), in parte già respinte sul piano sostanziale (v. § 20).</h:div><h:div>24. Con il settimo motivo, il ricorrente ha ulteriormente dedotto illegittimità del DDG del 12.08.2021 perché l’AC avrebbe immotivatamente disatteso il parere urbanistico contrario del Comune alla variante implicita nell’approvazione del PAUR (“<corsivo>Il parere sfavorevole alla variante urbanistica espresso dal Comune di Siderno si fonda su argomentazioni che non attengono in senso stretto agli aspetti di natura urbanistica e, come tale, qualificabile come dissenso immotivato</corsivo>” -v. doc. 1 all. C pag. 10).</h:div><h:div>Il mezzo non persuade.</h:div><h:div>Il Comune di Siderno nel parere del 27.01.2021, acquisito alla Conferenza dei Servizi del 22.06.2021, ha manifestato un giudizio di incompatibilità urbanistica dell’impianto progettato con l’area qualificata a destinazione E1 (area extraurbana-agricola), essendo impossibile la variante al PRG, stanti gli indirizzi del PTPC che la qualificano come paesaggio di valore, ne prevedono la sottoposizione a rischio idraulico e a rischio inondazione, manifestando l’evidenza di una  zona SIC-ZCS e della caratterizzazione dell’area vocata a produzioni agricole e forestali tipiche esistenti in loco.</h:div><h:div>Trattasi di aspetti problematici che, a prescindere dall’opinabilità del dissenso comunale, sono stati affrontati e motivatamente superati in sede di Conferenza dei servizi dalle Autorità direttamente preposte alla tutela di quegli interessi sensibili (paesaggio, ambiente…) che i ricorrenti assumono (a torto) compromessi dal progetto di “revamping” dell’impianto di Siderno.</h:div><h:div>Così, ad esempio, rispetto al rischio di inondazioni l’Autorità di Bacino Distrettuale ha rilasciato il parere favorevole (prot.16855/2021 del 10.06.2021); rispetto alla parziale appartenenza area SIC – ZSC “Vallata del Novito e Monte Mutolo” della zona di progetto è stata rilasciata la VINCA favorevole (parere STV prot.n.238176 del 25/05/2021) ed acquisito il parere dell’Ente Parco dell’Aspromonte (n. 4 del 29.03.2021), anch’esso favorevole; rispetto al vincolo paesaggistico di cui all’art 142 D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. relativo alla fascia di rispetto di 150 mt dai fiumi, l’ampliamento ricade all’esterno delle aree vincolate (v. figura n. 6 pag. 34 SIA –doc. n. 4 di parte ricorrente- non completamente confutata a pag. 17 della perizia dell’Ing. Trimboli).</h:div><h:div>A tal riguardo, il Collegio ribadisce, per inciso, che il progetto in esame riguarda l’ampliamento di un impianto già esistente ed autorizzato, ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel 2010.</h:div><h:div>Pertanto, la sua localizzazione è legata a quella dell’impianto originario, di cui- è opportuno ribadirlo- si propone l’ampliamento finalizzato alla valorizzazione e al recupero spinto di materie da RD e RuR e di compost di qualità dalla FOrsu (non si tratta, dunque, come nel caso deciso dal precedente del TAR Milano n. 1031/2021 citato dai ricorrenti, di un “nuovo” impianto, né per tipologia e quantità di rifiuti trattati, né per linee di produzione sostanzialmente coerenti a quelle precedentemente autorizzate, ancorché modernizzate ed adeguate all’evoluzione tecnologica in atto).</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 208 comma 6 TUA– applicabile in virtù del rinvio operato dall’Allegato IX Parte Seconda del medesimo compendio normativo- anche in materia di AIA qui ricompresa nel PAUR impugnato, “<corsivo>L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori</corsivo>”.</h:div><h:div>Come di recente ribadito dal Consiglio di Stato, “<corsivo>quanto alla prevalenza del parere contrario del Comune, va rilevato che la conferenza di servizi è retta da un criterio maggioritario e, comunque, non conosce poteri di veto in capo alle singole Amministrazioni partecipanti. Peraltro, le Amministrazioni istituzionalmente preposte alla tutela…. hanno espresso parere positivo al rilascio dell'autorizzazione e comunque il provvedimento impugnato si è basato su una articolata motivazione, che risulta adeguata, a supporto del rilascio dell'autorizzazione (...) Al quadro sopra delineato va poi aggiunto, come profilo dirimente, che il Comune non è Amministrazione specificamente preposta - con poteri aventi portata “prevalente” - alla tutela di interessi paesistico-ambientali o della salute (con possibile devoluzione del caso alla Presidenza del Consiglio)</corsivo>” (v. Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2020 n. 2733; Cons. Stato atti normativi – 30 settembre 2019, n. 2534).</h:div><h:div>Nel caso di specie, l’approvazione da parte della Regione del progetto di “revamping” con effetto di variante allo strumento urbanistico del Comune di Siderno ex art. 208, co. 6, TUA, era l’unico modo per superare il veto opposto dal Comune.</h:div><h:div>Affermare che l’AC non potesse superare il dissenso opposto dal Comune di Siderno e rilasciare il PAUR con effetto di variante urbanistica, significherebbe consentire ad ogni Comune di sottrarre il   territorio dagli ambiti in cui è possibile riutilizzare, ampliandoli, esistenti impianti di recupero di rifiuti, precludendo di fatto la realizzazione di opere di pubblica utilità e la compiuta attuazione del sistema integrato della gestione dei rifiuti prevista dalla programmazione regionale.</h:div><h:div>Nell’ambito della Conferenza dei servizi decisoria, la ricognizione delle posizioni prevalenti si fonda, poi, su una regola dal contenuto flessibile, in quanto resta ferma l'autonomia del potere provvedimentale dell'Autorità al riguardo, purché sorretta da adeguata motivazione.</h:div><h:div>Non è sufficiente, pertanto, per la invalidazione della valutazione discrezionale espressa dall'amministrazione, una contestazione di non condivisibilità della stessa, essendo, invece, necessario, per restare nei corretti limiti del sindacato giudiziale, dimostrarne la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità (in questo senso, cfr. TAR Veneto, Sez. II, 4 febbraio 2020, n. 124).</h:div><h:div>Nel caso concreto, la determinazione finale cui è giunta l’autorità regionale ha dato atto dei pareri favorevoli resi da tutte le amministrazioni partecipanti ad eccezione del Comune di Siderno.</h:div><h:div>Nella motivazione del provvedimento regionale si considera che il parere contrario del Comune presuppone la non compatibilità del progetto con lo strumento urbanistico e con i vincoli derivanti dal piano territoriale paesistico regionale, relativi all’area di intervento. Tuttavia, rilevata l’assenza-come detto- di vincoli sulle aree interessate dal progetto, il parere del Comune è stato superato.</h:div><h:div>In conclusione, si deve ritenere che non solo è stato dato congruo riscontro al parere contrario del Comune, ma che la valutazione dell’interesse pubblico prevalente alla realizzazione del progetto appare assistita da motivazione coerente e immune da vizi di legittimità.</h:div><h:div>25. Con l’ottava doglianza i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 24 e 27 <corsivo>bis</corsivo> TUA per la mancata pubblicazione nella sezione dedicata del sito web della Regione Calabria della documentazione progettuale rilevante nella fase istruttoria e consultiva, nonché delle osservazioni del pubblico e delle controdeduzioni trasmesse dall’ing. Amedeo Trimboli.</h:div><h:div>Il motivo è fondato.</h:div><h:div>L’art. 27 <corsivo>bis </corsivo>del T.U.A. disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR); nel testo vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo> la norma, al comma 3, recita testualmente: “<corsivo>Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni”.</corsivo></h:div><h:div>Al successivo comma 4, la stessa stabilisce che: <corsivo>“successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) ... Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale</corsivo>”.</h:div><h:div>Dalla lettura della norma e dalla collocazione logica e sistematica dei citati commi, si ricava che la verifica di cui al comma 3 non attiene alla valutazione del merito del progetto, bensì all’adeguatezza e alla completezza della documentazione; ciò risulta evidente alla luce di quanto disposto al comma 4, secondo cui, solo all’esito di detta verifica (documentale), l’autorità competente pubblica l’avviso  che deve contenere gli elementi indicati dall’art. 24, comma 2, del D.lgs. n. 152 del 2006 e che vale come comunicazione di avvio del procedimento.</h:div><h:div>Le successive fasi del procedimento volto al rilascio del PAUR sono compiutamente disciplinate dall’art. 27 <corsivo>bis</corsivo> del T.UA, non ricorrendo quindi la necessità, come invece sostenuto dalla difesa attorea, di fare applicazione dei termini procedimentali di cui al precedente art. 24.</h:div><h:div>In particolare, il citato art. 27 <corsivo>bis</corsivo>, nel testo vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo>, stabilisce, che “<corsivo>dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale” (comma 4, ult. cpv.) </corsivo>e che<corsivo> “entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni”</corsivo> (comma 5).</h:div><h:div>L’art. 24, dunque, “<corsivo>viene indirettamente richiamato dalla disposizione in esame mediante il riferimento all’avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), al solo fine di precisare che esso deve essere pubblicato “con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2</corsivo>” (cfr. TAR Marche 10 marzo 2021 n. 187).</h:div><h:div>25.1. Tanto chiarito e venendo alla censura proposta, è pacifico e non contestato in atti che:</h:div><h:div>- l’Autorità proponente ha presentato istanza per il rilascio del PAUR in data 28.05.2020 ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 27 <corsivo>bis</corsivo> del T.U.A. corredata dalla documentazione progettuale;</h:div><h:div>- con nota n. prot. 238469 del 21.07.2020 è stata data comunicazione agli enti competenti del <corsivo>link</corsivo> di pubblicazione e di consultazione del progetto per la verifica dell’adeguatezza e della completezza della documentazione ai sensi del comma 3 della medesima disposizione;</h:div><h:div>- la pubblicazione del progetto sul sito del Dipartimento ai fini della consultazione del pubblico per il termine di giorni 60 è avvenuta in data 07.09.2020;</h:div><h:div>- nelle more della pendenza del termine di sessanta giorni, sono pervenute le osservazioni dell’ing. Amedeo Trimboli e sono state acquisite dalla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) alcune integrazioni tecniche richieste all’AP con verbale del 19.10.2020;</h:div><h:div>- pervenute tali ultime integrazioni, con nota prot. n. 417231 del 17.12.2020, la Regione ha convocato la Conferenza di servizi di cui al comma 7 dell’anzidetto art. 27 <corsivo>bis</corsivo> per il giorno 04.02.2021;</h:div><h:div>-i lavori della conferenza si sono conclusi tempestivamente in data 22.06.2021 dopo cinque sedute. All’esito dei lavori è stata adottata la determinazione finale trasfusa nel provvedimento oggetto di impugnazione.</h:div><h:div>Orbene, dalla data della pubblicazione del progetto corredato dai titoli necessari alla valutazione definitiva e fino al 28.04.2021- e quindi soltanto a Conferenza dei servizi decisoria in corso- sono stati acquisiti (e resi pubblici) la seconda versione dello studio idrologico idraulico da parte della resistente Autorità di Bacino a seguito delle “Misure di Salvaguardia” approvate il 13.10.2020 sopravvenute alla pubblicazione del progetto (doc. n. 2 di parte ricorrente), il parere preliminare di incidenza dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte (v. allegato al verbale della Conferenza dei servizi del 22.06.2021 doc. n. 2 di parte ricorrente) estraneo fino  a quel momento al procedimento istruttorio e lo studio di impatto acustico.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, si tratta di elaborati progettuali e/o di pareri che non avrebbero dovuto essere sottratti al confronto con il pubblico interessato imposto dall’art.27 bis del T.U.A. per un duplice ordine di ragioni.</h:div><h:div>La prima, di natura formale, è che il modello di Conferenza dei servizi prescritto dalla norma è di tipo decisorio e non istruttorio, orientato a traguardare definitivamente l’esito procedimentale dell’approvazione del PAUR, estromettendo i soggetti non invitati ai lavori.</h:div><h:div>La seconda, di natura sostanziale, è che l’art. 27 <corsivo>bis</corsivo> comma 5 T.U.A. (“<corsivo>Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni anche concernenti i titoli compresi nel provvedimento autorizzatorio unico</corsivo>”) fa riferimento a modifiche o integrazioni progettuali che sono, al contempo, essenziali e rilevanti (come, per stare all’esempio concreto, lo studio idrologico idraulico) ed idonei a giustificare un nuovo avviso al pubblico ai fini dell’acquisizione di ulteriori osservazioni utili, se del caso, al miglior contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti dall’esercizio del potere.</h:div><h:div>Per le suesposte argomentazioni, il presente motivo di ricorso è, dunque, fondato.</h:div><h:div>La mancata pubblicazione dello studio idrologico idraulico, del parere di incidenza dell’Ente Parco dell’Aspromonte e dello studio di impatto acustico vizia il procedimento che, <corsivo>in parte qua</corsivo>, deve ripartire dalla fase istruttoria, non potendo essere ammesso, a pena del suo snaturamento, che la funzione consultiva sia unilateralmente pretermessa dall’ufficio regionale, atteso che  l’interesse dei proprietari ricorrenti alla realizzazione del progetto proposto dev’essere valutato alla luce di tutti gli interessi normativamente coinvolti nella VIA.</h:div><h:div>26. L'accoglimento della sopra illustrata doglianza, che si basa in definitiva sull’omessa pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico di tutta la documentazione progettuale, importa la riedizione del potere autorizzatorio emendato dal rilevato vizio procedimentale, fermi restando gli aspetti sostanziali del progetto di “revamping”, qui precedentemente e positivamente valutati, i quali prescindono dalla regolarizzazione del presente adempimento procedimentale.</h:div><h:div>Per quanto appena detto l’ultimo motivo di ricorso, col quale si rileva criticamente la sovrapposizione tra la AP e la AC, potrebbe ritenersi assorbito.</h:div><h:div>Purtuttavia, per completezza di analisi, il Collegio intende sinteticamente illustrare le ragioni della sua infondatezza.</h:div><h:div>Il vizio sollevato con la presente censura si appunta sul conflitto di interessi che affliggerebbe il PAUR sottoscritto dall’ing. Gianfranco Comito, nella duplice veste di Dirigente del Settore 2 (AP) e del Settore 4 (AC) del Dipartimento 11 della Regione Calabria.</h:div><h:div>Ad avviso dei ricorrenti, “<corsivo>l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni del Dirigente dell’AC è compromesso da comunanza di interessi con il destinatario del provvedimento, l’AP, ossia sempre sé stesso</corsivo>” (pag. 30 ricorso).</h:div><h:div>Il mezzo, nei termini in cui è stato formulato, non coglie nel segno.</h:div><h:div>L’art. 7 <corsivo>bis</corsivo> comma 6 del T.U.A. (modificato dall’art. 50, comma 1, lett. c), punto 3, del d.l. n. 76 del 2020) stabilisce che “<corsivo>Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità</corsivo>”.</h:div><h:div>La disposizione non incide “<corsivo>sulla previgente previsione in forza della quale qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA (cui la novella si riferisce specificamente) l’autorità competente coincida con l’autorità proponente di un progetto, esse provvedano a separare in maniera</corsivo>
				<corsivo>appropriata, nell’ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento dei compiti derivanti dal Codice dell’Ambiente. Con ciò ritenendo ancora ridetta concentrazione di funzioni astrattamente possibile, se non addirittura preferibile</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 1 settembre 2021 n. 6152).</h:div><h:div>L’eventuale situazione confliggente non riguarda gli interessi della persona fisica titolare dell’organo dell’Autorità proponente (AP) che sia nel contempo a capo dell’Autorità competente (AC), ma le funzioni di proposta e di approvazione del progetto di VIA che, all’interno dell’organizzazione amministrativa della Regione, sono state assegnate ad “organi” diversi per competenza, giustappunto, “funzionale”, rispettando lo scopo finale della norma suindicata.</h:div><h:div>Non sussiste la violazione dell’art. 6 <corsivo>bis</corsivo>, L. n. 241/1990, laddove la situazione di conflitto di interessi si realizza, quando il funzionario sia portatore di interessi personali, estranei alla sfera dell’Amministrazione nella quale opera (cfr. Cons. Stato sez.VI, 10 novembre 2020 n. 6918).</h:div><h:div>In punto di fatto, poi, anche a voler seguire la tesi dei ricorrenti sul conflitto di interessi concentrato sulla persona fisica del Dirigente firmatario del PAUR, rileva il Collegio che non vi è mai stata coincidenza tra il soggetto (persona fisica) titolare alla data del 28.05.2020 della proposta di progetto (ing. Pallaria Domenico, Dirigente del Settore 2 – v. all.to al doc. n. 2 di parte ricorrente ) e il soggetto competente ad approvarlo in data 12.08.2021 (ing. Gianfranco Comito Dirigente del Settore 4).</h:div><h:div>27. Tutte le considerazioni fin qui sviluppate conducono il Collegio a respingere anche l’istanza istruttoria avanzata dai ricorrenti ovvero la richiesta di esperimento di una CTU sui vari aspetti tecnici e altamente specialistici in cui si è articolato il complesso giudizio autorizzativo.</h:div><h:div>L’istanza stessa mirerebbe, infatti, a sollecitare un riesame di merito da parte dell’organo giurisdizionale in ordine alle valutazioni di compatibilità ambientale effettuate dagli organi a ciò deputati dalla legge, in assenza, come si è già detto, di profili di erroneità, travisamento, e illogicità <corsivo>ictu oculi</corsivo> rilevabili, esclusivamente in presenza dei quali è ammissibile un sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 2 novembre 2016, n. 1225).</h:div><h:div>28. In conclusione, il ricorso è fondato e va dunque accolto nei limiti e nei termini delle considerazioni sopra illustrate con conseguente annullamento del decreto dirigenziale impugnato.</h:div><h:div>29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, a carico soltanto della Regione Calabria, mentre possono compensarsi nei confronti delle altre parti, sussistendone valide ragioni.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:</h:div><h:div>- dichiara inammissibile l’intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> del Comitato “Sidernohagiàdato”;</h:div><h:div>- accoglie il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto dirigenziale n. 8449 del 12/08/2021 della Regione Calabria;</h:div><h:div>- condanna la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato, mentre le compensa nei confronti delle altre parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/10/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Katia Giovanna Azzara'</h:div><h:div>Andrea De Col</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>