<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210010720220210081715395" descrizione="art. 16 septies - disapplicazione" gruppo="20210010720220210081715395" modifica="2/15/2022 9:52:46 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="6" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00107"/><fascicolo anno="2022" n="00099"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210010720220210081715395.xml</file><wordfile>20210010720220210081715395.docm</wordfile><ricorso NRG="202100107">202100107\202100107.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\877 Caterina Criscenti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Caterina Criscenti</firma><data>15/02/2022 21:43:29</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea De Col</firma><data>12/02/2022 09:31:46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/02/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>Sezione Staccata di Reggio Calabria</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Caterina Criscenti,	Presidente</h:div><h:div>Andrea De Col,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Alberto Romeo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'ottemperanza</h:div><h:div>al giudicato formatosi sulla sentenza n. 173 pubblicata in data 30.01.2019, emessa dal Tribunale Sezione Lavoro di Reggio Calabria, notificata il 22.10.2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 107 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Aldo Randazzo e Irene Nucera, rappresentati e difesi dall'avvocato Irene Nucera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>ASP-Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato il 24 febbraio 2021 e depositato il 6 marzo 2021 il dott. Aldo Randazzo, medico pediatra PLS (Pediatra Libera Scelta) presso il distretto dell’ASP di Reggio Calabria, chiede che venga data esecuzione alla sentenza n. 173/19 pubblicata il 30.01.2019 dal Tribunale Civile di Reggio Calabria-Sez. Lavoro nei confronti dell’ASP di Reggio Calabria, condannata a pagare in suo favore la somma di € 11.574,49, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo, a titolo di emolumenti contrattuali previsti dall’art. 10 comma 2 degli Accordi Collettivi Nazionali 2010 e 2005-2009.</h:div><h:div>Agisce per l’ottemperanza dello stesso titolo anche l’Avv. Irene Nucera, in qualità di procuratore distrattario delle spese di lite liquidate all’esito di quel giudizio per la somma di € 2.000,00, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato.</h:div><h:div>2. La sentenza, munita di formula esecutiva il 02.10.2019 e, come tale, notificata il 22.10.2019, è passata in giudicato come da attestazione della competente cancelleria del 23.01.2020.</h:div><h:div>3. L’ASP non si è costituita in giudizio, pur essendo stata ritualmente intimata.</h:div><h:div>4. Alla camera di consiglio del 12.01.2022 il Collegio sottoponeva alla parte ricorrente la questione di improcedibilità del ricorso per ottemperanza a seguito dell’entrata in vigore, in data 21.12.2021, della L. 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, meglio noto come “Decreto Fiscale”), il cui art. 16 <corsivo>septies</corsivo> comma 2 lett. g) così attualmente dispone: “<corsivo>al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025”</corsivo>.</h:div><h:div>Su richiesta di parte ricorrente, la causa veniva rinviata concedendo termini a difesa.</h:div><h:div>5. Con memoria depositata il 21.01.2022 parte ricorrente sollecitava la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, evidenziando la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 <corsivo>septies </corsivo>comma 2 lett. g) del D.L. n. 146/21 (conv. in L. n. 215/21) per violazione degli artt. 3, 24, 36 e 111 della Costituzione.</h:div><h:div>6. Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2022, la causa è stata chiamata e posta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>7. La Sezione ritiene che vi siano i presupposti per decidere sulla fondatezza dell’azione esecutiva intrapresa da parte ricorrente previa la non applicazione dell’art. 16 <corsivo>septies</corsivo> comma 2 lett. g) L. 17 dicembre 2021 n. 215, di conversione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione europea (Trattato UE, Trattato TFUE, CDFUE, contenenti norme e principi direttamente applicabili, oltre che con la Direttiva n. 2011/7 sui ritardi nelle transazioni commerciali, direttamente efficace nei c.d. rapporti verticali).</h:div><h:div>8. <corsivo>L’evoluzione storico-normativa del “blocco” delle azioni esecutive contro le Aziende Sanitarie</corsivo>.</h:div><h:div>La suddetta disposizione si inserisce in un quadro ordinamentale in cui sono già stati normativamente previsti differimenti o veri e propri “blocchi” nell’esecuzione dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione. </h:div><h:div>8.1. In via generale, l’art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ritenuto pacificamente applicabile anche al giudizio di ottemperanza, prevede, infatti, che "<corsivo>Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici … completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".</corsivo></h:div><h:div>Secondo la Corte costituzionale (sent. 23 aprile 1998, n. 142), tale previsione costituisce un legittimo <corsivo>spatium adimplendi</corsivo> per l’approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti, avente <corsivo>“lo scopo di evitare il blocco dell'attività amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche</corsivo>”.</h:div><h:div>8.2. Con riguardo al più specifico tema della legittimità di disposizioni legislative, di natura anche emergenziale, volte ad inibire le azioni esecutive da intraprendere o già intraprese nei confronti di particolari categorie di creditori pubblici (come, ad esempio, gli enti del servizio sanitario nazionale) la Corte Costituzionale si è già pronunciata con la nota sentenza n. 186 del 12 luglio 2013 in relazione all’art. 1 comma 51 L. n. 220 del 2010 (“<corsivo>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2011</corsivo>”), nel testo così come modificato dall’art. 17, co. 4, lett. e) D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011.</h:div><h:div>La suddetta norma prevedeva che nelle Regioni già commissariate, in quanto sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari (tra cui era già inserita la Regione Calabria), non potevano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31.12.2012 ed i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle aziende sanitarie, effettuati prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010) non avevano effetti sino al 31 dicembre 2012 (entrambi i termini sono stati successivamente prorogati fino al 31 dicembre 2013) e ciò con il medesimo fine, ovverosia quello di risanare i disavanzi del Servizio sanitario.</h:div><h:div>Nel dichiararne l’illegittimità costituzionale, la Corte riconobbe che un intervento legislativo di tal fatta si poneva in contrasto con l’art. 24 Cost, chiarendo che “<corsivo>un intervento legislativo − che di fatto svuoti di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore − può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie qualora, per un verso, siffatto svuotamento sia limitato ad un ristretto periodo temporale (sentenze n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003) e, per altro verso, le disposizioni di carattere processuale che incidono sui giudizi pendenti, determinandone l’estinzione, siano controbilanciate da disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantiscano, anche per altra via che non sia quella della esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte (sentenze n. 277 del 2012 e n. 364 del 2007)</corsivo>”.</h:div><h:div>8.3. A distanza di sette anni, a causa della situazione di emergenza pandemica da COVID-19, con l’art. 117, comma 4, del “Decreto Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77) è stato introdotto, sino al 31.12.2020, il divieto di intraprendere o proseguire nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale azioni esecutive. </h:div><h:div>Tale divieto è stato poi prorogato al 31.12.2021 dall’art. 3, comma 8, D.L. 31.12.2020, n. 183 (c.d. “Milleproroghe”) conv. in L. 26 febbraio 2021, n. 21.</h:div><h:div>Con sentenza n. 236/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 07.12.2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 117, comma 4, D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020 per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.“<corsivo>limitatamente alla proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, di cui all'art.3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020</corsivo>”.</h:div><h:div>Richiamando il proprio precedente del 2013 ed “adattandolo” alla fattispecie della reiterazione della proroga del “blocco” delle azioni esecutive in periodo di emergenza sanitaria, la Corte ha ribadito che “<corsivo>uno svuotamento legislativo degli effetti di un titolo esecutivo giudiziale non è compatibile con l’art. 24 Cost. se non è limitato ad un ristretto periodo temporale ovvero controbilanciato da disposizioni di carattere sostanziale che garantiscano per altra via l’effettiva realizzazione del diritto di credito.</corsivo>
				<corsivo>In difetto di queste cautele la disposizione legislativa vulnera il diritto di azione ..., con violazione del principio della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost.</corsivo>”.</h:div><h:div>8.4. Segue il già richiamato art. 16 <corsivo>septies</corsivo>, inserito in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 pochi giorni dopo la pronuncia n. 236/2021 della Corte, che concerne la peculiare situazione del Servizio sanitario della Regione Calabria, attualmente soggetta – come la Regione Molise - alla gestione commissariale del Piano di rientro sanitario. </h:div><h:div>In particolare il comma 2, dettato “<corsivo>In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria</corsivo>”, ripropone alla lett. g) l’ennesimo blocco delle azioni esecutive contro gli enti del servizio sanitario in crisi di liquidità, limitatamente, questa volta, a quelli della Regione Calabria, ancorandolo a presupposti sganciati dalla situazione di emergenza sanitaria che è comunque ancora in atto.</h:div><h:div>9. <corsivo>La disposizione normativa della cui “anticomunitarietà” si tratta</corsivo>.</h:div><h:div>Il comma 2 lett. g) dell’art. 16 <corsivo>septies</corsivo> del D.L. n. 146/2021 (conv. in L. n. 215/2021) prevede espressamente una causa di “improcedibilità” delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario calabrese instaurate dopo l’entrata in vigore della norma in questione (tra cui pacificamente rientra anche l’azione di ottemperanza- cfr. TAR Reggio Calabria 23 dicembre 2020 n. 765). A ben vedere, come già sottolineato nelle ordinanze n. 228 e 229 del 2021 di rimessione alla Corte Costituzionale da parte di questo Tribunale della questione di legittimità costituzionale del similare art. 117 comma 4 D.L. n. 34/2020, si tratta di un’ipotesi di “sospensione” del giudizio di ottemperanza, che comunque preclude per un arco di tempo arbitrariamente ed irragionevolmente lungo (fino al 31.12.2025) la cognizione delle cause esecutive già intraprese contro gli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria come pure il divieto di proposizione di nuove, indipendentemente dalla natura e della tipologia dei crediti azionati.</h:div><h:div>La norma non esonera le ASP calabresi dagli obblighi di pagamento assunti, visto che essa non cancella né estingue i diritti di credito coperti dal giudicato o sorretti comunque da un titolo esecutivo; la sospensione delle azioni esecutive ha, invece, dichiaratamente lo scopo opposto di agevolare gli adempimenti, consentendo alle aziende sanitarie di riorganizzarsi a fronte delle numerose azioni giudiziarie intraprese nei loro confronti in questi anni (“<corsivo>al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali</corsivo>”). A tal fine, del resto, la disposizione specifica che i pignoramenti “<corsivo>non vincolano gli enti del  servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre,</corsivo>
				<corsivo>per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo”</corsivo> perché,  pendente la sospensione delle azioni esecutive, le aziende sanitarie sono abilitate all’utilizzo delle rimesse finanziarie necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali, tra cui figura espressamente il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento dei debiti e l’attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario della Regione Calabria, sebbene poi il comma 3 disponga che “<corsivo>Il comma 2 si applica nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende fatto alla Regione Calabria</corsivo>”.</h:div><h:div>Com’è noto, stando all’attuale configurazione legislativa (art. 3 comma 1 <corsivo>bis </corsivo>D.lgs. n. 502/92), le Aziende Sanitarie sono enti con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, agiscono con strumenti di diritto privato (art. 3 <corsivo>ter</corsivo>), non vengono sottoposte a fallimento (art. 1 comma 1 R.D. 6 marzo 1942, n. 267) e, in virtù della norma in questione, godono ora del “privilegio” processuale di non potere essere aggredite dai propri creditori fino al 31.12.2025 con inevitabile e prolungato diniego di effettività di tutela delle posizioni giuridiche sostanziali del ceto creditorio.</h:div><h:div>Il quadro tracciato dall’art. 16 <corsivo>septies</corsivo> del D.L. n. 146/2021 (conv. in L. n. 215/2021)  si pone, ad avviso del Collegio, in frizione con i seguenti principi comunitari:</h:div><h:div>- principio dell’effettività della tutela giurisdizionale (art. 47 CDFUE, altrimenti detta “Carta di Nizza” - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale: “<corsivo>Ogni individuo cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo</corsivo>”; “<corsivo>Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale” </corsivo>e art. 19.1. TUE, secondo periodo,<corsivo> “Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione</corsivo>”);</h:div><h:div>- principio della libertà d’impresa (art. 16 CDFUE) nel mercato interno, posto che l’impedimento <corsivo>ex lege</corsivo> di qualunque azione esecutiva nei confronti delle ASP calabresi non può certo essere conciliabile, nemmeno astrattamente, con la disciplina europea che vieta i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali anche alle pubbliche amministrazioni;</h:div><h:div>- principio di libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE, già art. 39 TCE), dei pagamenti (art. 63, comma 2 TFUE, già art. 106 TCE), principio di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE, già art. 43 TCE) e di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE, già art. 49 TCE), introducendo la norma menzionata un irragionevole “ostacolo” all’esercizio delle citate libertà fondamentali riconosciute dal diritto euro-unitario;</h:div><h:div>- il principio di leale collaborazione tra gli Stati membri (art. 4.3. TUE secondo cui “<corsivo>In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono a qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione</corsivo>”).</h:div><h:div>E va da subito rimarcato che per il tipo di attività che anche le ASP calabresi svolgono, ricorrendo spesso a forniture di servizi e beni ricadenti nelle Direttive appalti e prestando cure mediche e sanitarie in genere di cui possono usufruire cittadini provenienti anche da altri Stati membri (la Calabria è, fra l’altro, regione a vocazione turistica e i turisti beneficiano notoriamente delle libertà del Trattato), la nuova disciplina nazionale di “favore” ad esse riservata si presenta di apprezzabile interesse comunitario transfrontaliero.</h:div><h:div>Quanto poi agli interessi rilevanti nella presente controversia, ossia i rapporti di lavoro, di tipo autonomo o anche subordinato, il Collegio ritiene che la menzionata disposizione incida sulla libertà di circolazione dei lavoratori che prestano la propria attività professionale in favore degli enti del servizio sanitario calabrese sia in relazione alla possibilità di nuove assunzioni annunciate dall’art.16 <corsivo>septies</corsivo>, comma 2 lett. d) del D.L. n. 146/2021, sia in ragione del periodo di emergenza sanitaria, laddove la ricerca di personale specializzato in campo medico-sanitario può trascendere i confini delle situazioni meramente interne.</h:div><h:div>Nella norma in esame, la diretta violazione dei principi di origine comunitaria, attraverso la reiterazione di un meccanismo più volte censurato dalla Corte Costituzionale peraltro anche in una sentenza successiva (la n. 236/2021) a quella cui la disposizione in parola intenderebbe dare ottemperanza (la n. 168/2021), con l’effetto di generare gravissime incertezze sulla concreta effettività della tutela, impone a questo giudice di procedere alla definizione della lite a prescindere da quanto disposto dall’art. 16 <corsivo>septies</corsivo> comma 2 lett. g) del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021.  </h:div><h:div>10. <corsivo>I poteri di “disapplicazione/non applicazione” del giudice amministrativo di 1^grado della norma interna contrastante con il diritto comunitario</corsivo>.</h:div><h:div>La disapplicazione o, come in questo caso, la non applicazione della disposizione interna contrastante con l'ordinamento comunitario costituisce un potere-dovere per il giudice, che opera anche d'ufficio (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1303; Id, sez. VI, 18 novembre 2018 n. 7874 e Sez. V, 28 febbraio 2018 n. 1219; Ad. Plen. n. 9 del 2018; Cass. 18 novembre 1995 n. 11934), al fine di assicurare la piena operatività delle norme comunitarie, aventi un rango preminente rispetto a quelle dei singoli Stati membri in forza del principio del “primato” (v. Corte giust. UE Grande Sez., 17 aprile 2018, C-414/16-<corsivo>Egenberger</corsivo>), in presenza di norme direttamente efficaci.</h:div><h:div>Tale dovere, che sussiste indipendentemente dal fattore temporale e quindi dalla mera circostanza che la norma interna confliggente sia precedente o successiva a quella comunitaria (cfr. Corte giust. 9 marzo 1978, C-106/77,<corsivo> Simmenthal</corsivo>), presuppone che il giudice verifichi preliminarmente la possibilità di risolvere l’apparente conflitto in via ermeneutica, fornendo un’interpretazione della norma nazionale in questione quanto più conforme possibile al diritto dell’Unione; laddove il conflitto permanga, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma interna incompatibile sostituendola con la disposizione comunitaria provvista di efficacia diretta, senza alcun obbligo di rinvio alla Corte Costituzionale ovvero ad escluderne l’applicazione, qualora la stessa ne sia priva (v. Corte giust. UE Grande Sez., 26 febbraio 2013 <corsivo>Åkerberg Fransson</corsivo>, C-617/10, punto 45; Corte giust., Sez. III, 23 aprile 2009, <corsivo>Angelidaki,</corsivo> C-378-380/07, punto 207). </h:div><h:div>In presenza, dunque, di norme direttamente efficaci o principi generali violati, l’obbligo di garantire la tutela delle situazioni giuridiche soggettive sorte per effetto dell'ordinamento giuridico comunitario derivanti dal TFUE non può ammettere ostacoli derivanti da disposizioni interne che, come nel caso di specie, vanificano o contrastano i meccanismi di ricorso previsti per garantire le finalità istituzionali dell'Unione.</h:div><h:div>Nella presente vicenda, il Collegio si è posto anzitutto il problema della praticabilità di una interpretazione dell’art. 16 <corsivo>septies </corsivo>comma 2 lett. g) conforme alle norme immediatamente applicabili di rango primario quali sono i principi generali dell’ordinamento comunitario discendenti dai Trattati TUE e TFUE (v. Corte giust., 22 novembre 2005, <corsivo>Mangold </corsivo>C-144/04), ma la disposizione, per la sua chiarezza testuale (“<corsivo>nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria … non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive</corsivo>”), non si presta ad interpretazioni adeguatrici o comunitariamente orientate, dal momento che qualunque interpretazione della norma interna porterebbe inevitabilmente ad una pronuncia di improcedibilità o anche solo di sospensione del presente giudizio di ottemperanza ma fino al 31.12.2025.</h:div><h:div>Ne consegue che per garantire la piena efficacia delle norme e dei principi dell’Unione nella risoluzione della controversia si rende opportuna la disapplicazione della norma interna alla stregua dei principi del Trattato e delle disposizioni comunitarie direttamente efficaci siccome interpretati dalla Corte di giustizia.</h:div><h:div>11. <corsivo>Rapporti tra l’art 16 septies co. 2 lett. g) D.L. n. 146/21 e l’art. 47 della Carta di Nizza, art. 4.3 e 19.1 TUE</corsivo>.</h:div><h:div>L’art. 16 <corsivo>septies </corsivo>comma 2 lett. g) è in contrasto con il principio del giusto processo sancito dall’art. 47 della CDFUE, secondo cui ad ogni individuo, i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati, spetta un “ricorso effettivo” dinanzi ad un giudice e che la causa sia esaminata “entro un termine ragionevole”.</h:div><h:div>Secondo la giurisprudenza comunitaria esso costituisce la riaffermazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, nonché un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, e che è stato poi sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Corte giust. UE, sent. 28 febbraio 2013, <corsivo>Réexamen</corsivo> C-334/12).</h:div><h:div>Sul punto la Corte di giustizia ha anche chiarito, infatti, che “<corsivo>in mancanza di armonizzazione dei meccanismi nazionali di esecuzione forzata, le modalità della loro attuazione rientrano nella competenza dell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi. Nondimeno, la Corte ha sottolineato che tali modalità devono soddisfare la doppia condizione di non essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto nazionale (principio di equivalenza) e di non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti ai consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività)</corsivo>” (CGUE, I Sez., 18 febbraio 2016, <corsivo>Finanmadrid</corsivo>, C-49/14, punto 40; vedasi anche Cass. civ., Sez. V, 8 ottobre 2020 n. 21694 con ampi richiami alla giurisprudenza comunitaria e Tribunale di Milano, sent. 31 ottobre 2019, sull’obbligo di funzionalizzazione del diritto processuale interno al fine di garantire piena effettività al diritto sostanziale dell'Unione).</h:div><h:div>Ciò premesso, dai convergenti principi del diritto europeo, ma anche della CEDU (artt. 6 e 13) e della Costituzione (art. 111), discende la necessità che il processo amministrativo assicuri, da un punto di vista funzionale e sostanziale, una tutela piena ed effettiva del ricorrente nei confronti della pubblica amministrazione (art. 1 c.p.a.), laddove vengano compromesse, come nel caso di specie, situazioni soggettive sostanziali assolutamente protette dal diritto comunitario come la libertà di stabilimento, la libertà di prestazione dei servizi, la libertà di circolazione dei lavoratori e la libertà di circolazione dei pagamenti all’interno degli Stati membri.</h:div><h:div>Nella misura in cui l’art. 16 <corsivo>septies</corsivo> paralizza per un tempo eccessivo e sproporzionato rispetto agli obiettivi prefissati dal legislatore nazionale la tutela processuale di crediti verso le aziende sanitarie calabresi sostanzialmente protetti dai principi fondamentali del Trattato che godono di primazia, oltre che di immediata efficacia, nell’ordinamento interno, il processo non può più dirsi giusto, non offrendo, anzi negando, una garanzia di efficienti forme di tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dal ricorrente.</h:div><h:div>Per quel che maggiormente rileva nel presente giudizio, la giurisprudenza comunitaria ha evidenziato che l’esigenza di effettività attiene alla definizione delle modalità procedurali che disciplinano le azioni giudiziarie (cfr. Corte Giust. UE, sent. 18 marzo 2020, C-317/08, <corsivo>Alassini</corsivo>; sent. 27 giugno 2013, C-93/12, ET <corsivo>Agrokonsulting</corsivo>) e che non devono pregiudicare l’operatività delle norme sostanziali della UE.</h:div><h:div>Così, in osservanza del già evocato principio di cooperazione leale stabilito dall’art. 4.3 del TFUE, le modalità procedurali dei ricorsi non devono rendere praticamente impossibile od anche solo eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (cfr. Corte Giust. UE sent. 16 dicembre 1976, <corsivo>Rewe</corsivo>, C-33/76  e 15 maggio 1986 <corsivo>Johnston, </corsivo>C- 222/84).</h:div><h:div>11.1. Sulla ipotizzabile obiezione secondo cui la fattispecie normativa in discussione non presenterebbe rilevanza comunitaria, riguardando situazioni interne prive di interesse “tranfrontaliero” certo, il Tribunale ritiene di svolgere, sia pur schematicamente, le seguenti considerazioni.</h:div><h:div>Vero è che nella sopra citata <corsivo>Åkerberg Fransson</corsivo>, la Corte di giustizia ha chiarito che la Carta di Nizza non può produrre effetti rispetto agli atti nazionali che si collochino al di fuori delle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione europeo, ma è anche vero che la Corte di Giustizia, in più di un’occasione, ha ritenuto applicabili i principi fondamentali del Trattato anche a situazioni materiali meramente interne, ma di sicuro rilievo comunitario (cfr. Corte giust. 6 giugno 2000,<corsivo> Angonese,</corsivo> C-281/18; Corte giust. Grande Sez., 5 dicembre 2006, <corsivo>Cipolla</corsivo>,-cause riunite C-94/04 e C-202/04, punto 57; Corte giust., IV Sez., 13 febbraio 2014, <corsivo>Sokoll‑Seebacher</corsivo> C‑367/12). </h:div><h:div>Di particolare significato, poi, ai presenti fini, è pure la già ricordata disposizione dell’art. 19 co. 1 seconda parte del TUE secondo la quale “<corsivo>Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione</corsivo>”.</h:div><h:div>Con la sentenza <corsivo>Commissione c. Polonia</corsivo> del 24 giugno 2019 (causa 619/18) la Corte di Giustizia, Grande Sez., ha affermato che, anche a prescindere dal fatto che la norma nazionale non stia attuando il diritto dell’Unione e quindi non sia vincolata al rispetto dell’art. 47 della Carta – ciò che nel caso concreto sembra essere messo in dubbio dall’<corsivo>incipit </corsivo>dell’art. 16 <corsivo>septies</corsivo> comma 2 (“…<corsivo>al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento</corsivo>…”)- “<corsivo>l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva, segnatamente ai sensi dell’articolo 47 della Carta, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione</corsivo>” (v. punto 54).</h:div><h:div>Sempre nell’ottica di riaffermare l’effettività del primato del diritto comunitario, la CGUE ha ricordato come spetta agli Stati membri garantire, nei loro rispettivi territori, l’applicazione e il rispetto del diritto dell’Unione, stabilendo i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione costituisce, infatti, un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito dagli articoli 6 e 13 della CEDU ed attualmente affermato all’art. 47.3 della CDFUE (Corte giust., sent. 27 febbraio 2018, <corsivo>Associação Sindical dos Juízes Portugueses,</corsivo> C- 64/16; CGUE, Grande Sez., sent. 13 marzo 2018, <corsivo>Industrias Químicas del Vallés/Commissione</corsivo>,<corsivo>
				</corsivo>C-244/16).</h:div><h:div>Alla luce di tali considerazioni generali il Collegio ritiene che l’art. 16 <corsivo>septies </corsivo>comma 2 D.L. n. 146/21 (conv. in L. 215/21), nella parte in cui preclude fino al 31.12.2025 ai creditori delle aziende sanitarie calabresi di agire in via esecutiva per ottenere il soddisfacimento dei propri crediti ovvero di proporre ricorso per l’ottemperanza di una sentenza esecutiva o passata in giudicato, si ponga in contrasto con il diritto ad un processo di ragionevole durata e ad un ricorso effettivo sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti UE (oltre che dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo).</h:div><h:div>La previsione di una condizione ostativa alla proposizione o alla prosecuzione del ricorso per ottemperanza configura, infatti, anche in un’ottica comunitaria, un ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione inadempiente che si traduce, sul piano della tutela giurisdizionale, in un ostacolo inaccettabile ed insormontabile alle libertà fondamentali del cittadino e delle imprese, non potendosi escludere che cittadini stabiliti in altri Stati membri siano interessati ad avvalersi delle libertà fondamentali per esercitare attività sul territorio dello Stato membro che ha emanato la normativa nazionale in discussione.</h:div><h:div>L’art. 47 CDFUE presuppone, dunque, la violazione di situazioni giuridiche sostanziali presidiate dal diritto comunitario che, nella fattispecie concreta, si identificano in quelle derivanti dalle disposizioni del TFUE, oltre che dalla direttiva sui ritardi nei pagamenti e che qui di seguito si passano in rassegna.</h:div><h:div>12. <corsivo>Rapporti tra l’art 16 septies co. 2 lett. g) D.L. n.146/21 e l’art. 49 e 63 TFUE</corsivo>.</h:div><h:div>In primo luogo l’art. 16 <corsivo>septies</corsivo> appare confliggere con l’art. 49 (libertà di stabilimento) e con l’art. 63, comma 2, TFUE (libertà di circolazione dei pagamenti all’interno degli Stati membri), principi la cui effettività è anche strettamente connessa alla sussistenza di una giurisdizione equa e realmente idonea ad assicurare tutela effettiva alle posizioni creditorie e, in generale, al conseguimento del bene della vita perseguito con la tutela giurisdizionale.</h:div><h:div>È evidente, infatti, che ciò di cui è privato il creditore (sia esso dipendente, professionista od imprenditore che, per la rilevanza dell’attività delle ASP, agevolmente potrebbe appartenere ad altri Stati membri) è proprio la possibilità di ottenere il pagamento di quanto dovuto dal debitore pubblico. </h:div><h:div>Va sottolineato che la privazione della tutela esecutiva per un periodo di quattro anni rappresenta un grave deterrente alla libertà di stabilimento <corsivo>ex </corsivo>art. 49 TFUE, che assicura ad ogni imprenditore o libero professionista (in questo caso, il medico pediatra in regime convenzionato con l’ASP e l’avvocato distrattario), la possibilità di insediarsi stabilmente in ciascun Stato membro senza subire limitazioni alla propria attività di impresa o di quella professionale.  </h:div><h:div>Né sembrano sussistere nel caso di specie ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica tali da giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento ai sensi dell'art. 52 TFUE. </h:div><h:div>13. <corsivo>Rapporti tra l’art 16 septies co. 2 lett. g) D.L. n.146/21 e gli artt. 45 e 56 TFUE</corsivo>.</h:div><h:div>In secondo luogo il Collegio dubita della compatibilità della norma di cui in rubrica con i principi della libertà di circolazione (art. 45 TFUE) e della libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE), anche questi direttamente applicabili.</h:div><h:div>Lo “stallo” imposto fino al 31.12.2025 all’esercizio effettivo della tutela esecutiva di ogni specie di credito (sia esso derivante da fatto illecito che da rapporti contrattuali o anche di lavoro) e nei confronti di tutti i creditori delle aziende sanitarie della sola Regione Calabria, rappresenta una misura restrittiva che ostacola o scoraggia l’esercizio di tali libertà (v., in tal senso, sentenze 30 marzo 2006, C-451/03, <corsivo>Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti</corsivo> e 4 dicembre 2008, C-330/07, <corsivo>Jobra </corsivo>e la già citata <corsivo>Cipolla</corsivo>), laddove la nozione di restrizione comprende le misure adottate da uno Stato membro che, per quanto indistintamente applicabili, pregiudicano l’accesso al mercato per gli operatori economici e ai lavoratori di altri Stati membri.  </h:div><h:div>La prolungata sospensione delle procedure esecutive contro gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria è un potenziale elemento ostativo sia per le imprese che operano in campo sanitario, che troverebbero difficoltà ad insediare stabilimenti produttivi nella menzionata area geografica sia, di riflesso, per i cittadini di altri Stati membri, lavoratori autonomi o subordinati, che sarebbero restii a rispondere ad offerte di lavoro effettive se queste poi non vengono retribuite nemmeno a seguito di un giudicato favorevole.</h:div><h:div>La deroga tuttora prevista dall’art. 45, par. 5, TFUE in termini apparentemente onnicomprensivi di tutti “gli impieghi nella pubblica amministrazione” è stata peraltro restrittivamente interpretata dalla Corte di giustizia in quanto eccezione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato. Per cui, lungi dal poter essere riferita all’intero settore pubblico, l’eccezione alla libertà di circolazione come diritto di accedere in condizioni di parità al mercato del lavoro di un altro Stato membro è stata limitata esclusivamente a quegli impieghi che “<corsivo>implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche</corsivo>” (secondo la formula utilizzata nella sentenza pronunciata dalla Corte giust, 17 dicembre 1980, <corsivo>Commissione c. Regno del Belgio</corsivo>, C-149/79 e sentenza 12 febbraio 1974,<corsivo> Sotgiu</corsivo>, C-152/73).</h:div><h:div>La lesione della libertà di circolazione prevista dall’art. 45 del TFUE si può apprezzare anche nell’ottica del cittadino dello Stato membro “fruitore” del servizio sanitario ovvero beneficiario di prestazioni sanitarie che devono essere garantite in nome della libertà di cura secondo <corsivo>standard</corsivo> omogenei e non discriminatori in tutto il territorio della Unione Europea.</h:div><h:div>Rientra, pertanto, nello statuto personale del cittadino europeo il diritto di scegliere, anche nella Regione Calabria, la struttura presso la quale ricevere prestazioni sanitarie e, in caso di soccombenza processuale, il diritto a pretenderne il rimborso a seguito di un giudicato favorevole da parte dell’ente pubblico senza attendere il termine finale del 31.12.2025. </h:div><h:div>14. <corsivo>Rapporti tra l’art 16 septies co. 2 lett. g) D.L. n.146/21 e la Direttiva n. 2011/7/UE in materia di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali</corsivo>.</h:div><h:div>Infine, non può sottacersi che l’attuale configurazione normativa si pone in contrasto con la direttiva n. 2011/7/UE, avente efficacia immediatamente esecutiva e peraltro recepita nell’ordinamento nazionale con D. lgs. 9 novembre 2012, n. 192, ma derogata dall’art. 16 <corsivo>septies</corsivo> co. 2 lett. g) nella parte in cui, in modo contraddittorio e sproporzionato rispetto alle dichiarate finalità dell’intervento legislativo nel suo complesso (“<corsivo>in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria</corsivo>”), fissa un limite eccessivamente lungo (31.12.2025) al soddisfacimento coattivo dei corrispettivi economici derivanti proprio dal ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali.  </h:div><h:div>Segnatamente l’art. 4 (rubricato “<corsivo>Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni</corsivo>”), paragrafo 3, lettera a) di tale Direttiva, stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, il periodo di pagamento non superi i 30 giorni di calendario a decorrere dalle circostanze di fatto ivi elencate. Quanto all’art. 4, paragrafo 4, della suddetta direttiva, esso accorda agli Stati membri la possibilità di prorogare tale termine fino ad un massimo di 60 giorni di calendario per le amministrazioni e gli enti pubblici ivi contemplati (tra questi vi sono gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria).</h:div><h:div>Come recentemente affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 28 gennaio 2020 (C-122/18), l’art. 4, paragrafi 3 e 4 della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di assicurare il rispetto effettivo, da parte delle PP.AA. nazionali, dei termini di pagamento da esso previsti.</h:div><h:div>È pur vero che il venticinquesimo considerando dà atto che particolarmente preoccupante è la situazione dei servizi sanitari in gran parte degli Stati membri.</h:div><h:div>Tuttavia, come già sottolineato da questo Tribunale, “<corsivo>I sistemi di assistenza sanitaria, come parte fondamentale dell'infrastruttura sociale europea, sono spesso costretti a conciliare le esigenze individuali con le disponibilità finanziarie, in considerazione dell'invecchiamento della popolazione europea, dell'aumento delle aspettative e dei progressi della medicina. Per tutti i sistemi - continua la Direttiva - si pone il problema di stabilire priorità nell'assistenza sanitaria in modo tale da bilanciare le esigenze dei singoli pazienti con le risorse finanziarie disponibili. Gli Stati membri dovrebbero quindi poter concedere agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria una certa flessibilità nell'onorare i loro impegni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero adoperarsi affinché i pagamenti nel settore dell'assistenza sanitaria siano effettuati in accordo con i periodi legali di pagamento</corsivo>. (v. ord. n. 42/2013).</h:div><h:div>Anche secondo la prospettiva comunitaria, dunque, la particolare situazione dei servizi sanitari, se consente la previsione di proroghe del periodo legale di pagamento, certamente non può giustificare il sostanziale blocco degli stessi per periodi che, con la normativa di recente introduzione nel nostro Stato, raggiungono quasi i quattro anni, rischiando di provocare la “fuga” degli operatori economici dal mercato sanitario interno o comunque limitando la libertà di iniziativa economica e il diritto di concorrenza (artt. 41 Cost. e 101 TFUE).</h:div><h:div>All’operatività dei principi della libera concorrenza non osta l’art. 168, par. 7, TFUE, secondo cui l’Unione “<corsivo>rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della politica sanitaria e l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica</corsivo>”, atteso che esso riguarda le scelte gestionali di politica sanitaria, mentre l’art. 16 <corsivo>septies</corsivo> comma 2 lett. g) ha ad oggetto tutt’altra materia, vale a dire la sospensione dell’azione esecutiva e quindi una norma di rilievo processuale, non interferendo né sull’organizzazione dei servizi sanitari né sulle modalità della loro erogazione. </h:div><h:div>15. Sin qui la conclusione sulla non applicazione/disapplicazione dell’art. 16 <corsivo>septies</corsivo> è stata raggiunta sul presupposto che la stessa disposizione, essendo di applicazione generale, vada ad intercettare norme e principi di origine comunitaria di diretta applicazione. </h:div><h:div>Le fattispecie riguardate dalla norma di privilegio, pur essendo confinate all’interno di un solo Stato membro, sono oggettivamente caratterizzate da un naturale interessamento del mercato interno, vuoi per la qualità dei soggetti pubblici che sono esentati da ogni azione esecutiva, vuoi per la qualità dei privati, imprese, pazienti, professionisti, consumatori e dipendenti, che ne subiscono le conseguenze.</h:div><h:div>Laddove tuttavia, si volesse negare che la disciplina comunitaria possa trovare applicazione a situazioni qualificabili in apparenza come fattispecie meramente interne (ma, come si è già detto, molti sono i casi in cui la Corte ha affermato il contrario e proprio con riferimento ai servizi italiani: v. sentenza <corsivo>Cipolla </corsivo>già richiamata), reputa il Collegio che, onde evitare una discriminazione “alla rovescia” dei cittadini dello Stato italiano che non possono agire in <corsivo>executivis</corsivo> nei confronti delle aziende sanitarie calabresi (restrizione che, in quanto tale, non potrebbe essere opposta ai cittadini degli altri Stati membri), si debba comunque escludere l’applicazione dell’art. 16 <corsivo>septies</corsivo> comma 2 lett. g) D.L. n. 146/2021, convertito in L. 17.12.2021 n. 215, anche ai sensi dell’art. 53 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 (“<corsivo>Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea</corsivo>”), già art. 14 <corsivo>bis</corsivo> della L. 4 febbraio 2005, n. 11, inserito dall'art. 6 della L. 7 luglio 2009, n. 88.</h:div><h:div>Questa disposizione, sotto la rubrica “<corsivo>parità di trattamento</corsivo>”, introdotta proprio al fine di evitare alla Corte costituzionale di dover dichiarare l’incostituzionalità di disposizioni interne rispetto alle quali il diritto dell’Unione, pur non formalmente applicabile, provocherebbe nell’ordinamento interno una discriminazione al rovescio, a detrimento di cittadini ed imprese italiane, stabilisce che “<corsivo>nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea</corsivo>".</h:div><h:div>Assai significativa sul punto la sentenza 13 giugno 1995 n. 249, sul caso dei lettori dell’Università di Trento, in cui la Corte costituzionale ebbe ad affermare che “<corsivo>è vero che la Corte di giustizia esclude l'applicabilità dell'art. 48 del Trattato</corsivo> [oggi art. 45 TFUE] <corsivo>a situazioni puramente interne di uno Stato membro, ma alla condizione della " mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario" (cfr. sentenze 28 marzo 1979, n. 175/1978, 28 giugno 1984, n. 180/1983, 18 ottobre 1990, nn. 297/1988 e 197/1989, 19 marzo 1992, n. 60/1991, 16 giugno 1994, n. 132/1993). Nella specie il collegamento è dato dal riferimento dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 ai lettori di madre lingua straniera, indipendentemente dal loro stato di cittadinanza, in ragione del titolo, per tutti identico, che li abilita al lettorato di una lingua straniera. La connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche nell'ipotesi, che appunto ricorre nella specie, di identità, per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità</corsivo>”.</h:div><h:div>Va da sé che, senza che sia necessario richiedere l’intervento chiarificatore della Corte di giustizia <corsivo>ex</corsivo> art. 267 TFUE, laddove vi fosse un professionista, un fornitore di altro Stato membro o anche un cittadino-turista danneggiato dal servizio sanitario, la Corte non potrebbe mai ritenere compatibile con il diritto dell’Unione siffatta disciplina di irragionevole ostacolo al godimento dei diritti di cittadini e imprese di altri Stati UE.</h:div><h:div>Del resto, proprio con riferimento a questa possibilità offerta dal diritto interno la Corte di giustizia ha recentissimamente avuto modo di affermare che “<corsivo>un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione, qualora quest’ultima disposizione sia priva di efficacia diretta (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C 573/17, EU:C:2019:530, punto 68), ferma restando tuttavia la possibilità, per tale giudice, nonché per qualsiasi autorità amministrativa nazionale competente, di disapplicare, sulla base del diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione priva di tale efficacia</corsivo>” (sentenza <corsivo>Thelen</corsivo> del 18 gennaio 2022, C-261/20).</h:div><h:div>Inoltre, come ricordava già la Corte, sez. III, nella sentenza 14 novembre 2018, <corsivo>Memoria Srl</corsivo>, C-342/17 "<corsivo>conformemente a una giurisprudenza costante, una restrizione alla libertà di stabilimento può essere giustificata, a condizione che si applichi senza discriminazioni basate sulla nazionalità, per ragioni imperative di interesse generale, purché sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v., in questo senso, in particolare, sentenza del 9 marzo 2017, Piringer, C 342/15, EU:C:2017:196, punto 53 e giurisprudenza citata)</corsivo>". </h:div><h:div>Orbene, pure nel caso all’attenzione di questo Tribunale, si è presenza di una regolamentazione che, lungi dall’essere espressione di una disciplina di interesse generale indistintamente applicabile, quanto piuttosto di un interesse tutto particolare delle aziende sanitarie calabresi, si applica solo nei confronti degli enti della Regione Calabria, con conseguente inopponibilità ad imprese o cittadini di altri Stati membri.</h:div><h:div>Ne deriva, quindi, che qualora si volesse accedere ad una interpretazione “restrittiva” dell’applicabilità dei principi e norme UE a fattispecie meramente interne (ma si vedano, in senso contrario, i pronunciamenti <corsivo>Cipolla</corsivo> e <corsivo>Seebacher-Sokoll</corsivo> citati) si arriverebbe necessariamente alla stessa conclusione della non applicabilità dell’art. 16 <corsivo>septies</corsivo> comma 2 lett. g), in virtù dell’art. 53, L. n. 234/12 rettamente interpretato (cfr. sentenze <corsivo>Memoria Srl</corsivo> e <corsivo>Thelen</corsivo>).</h:div><h:div>16. Applicando ora le suesposte premesse di carattere generale in ordine ai limiti comunitari al blocco delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie, si osserva che la presente controversia attiene all’esecuzione di un giudicato derivante, in parte, da un credito di lavoro autonomo maturato in regime di convenzione con l’ASP di Reggio Calabria (integrazione di emolumenti contrattuali previsti dall’art. 10 comma 2 degli Accordi Collettivi Nazionali 2010 e 2005-2009 per la categoria dei medici pediatri), in parte da un credito da prestazioni professionali (spese processuali distratte a favore del procuratore del ricorrente).</h:div><h:div>Considerata la tipologia delle pretese, riconducibili ad un identico rapporto processuale, si ritiene che l’art.16 <corsivo>septies</corsivo> comma 2 lett. g), ostando a tempo definito ma eccessivamente lungo e, per ciò solo, penalizzante per il soddisfacimento coattivo delle giuste ragioni di parte ricorrente, determini, per le ragioni sopra illustrate, una illegittima restrizione dei parametri comunitari enunciati dagli artt. 45 (libertà di circolazione), 56 (libertà di prestazione dei servizi), 49 (libertà di stabilimento) e 63 (libertà nei pagamenti) del TFUE, da porre peraltro in relazione con l’art. 47 CDFUE.</h:div><h:div>17. Sulla scorta di queste premesse, il ricorso può, pertanto, essere deciso nel merito.</h:div><h:div>Esso è fondato.</h:div><h:div>Rileva, in primo luogo, il Collegio come la sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si tratta, alla stregua delle evidenze documentali di causa, sia stata ritualmente munita di formula esecutiva ed in tale forma notificata all’Azienda Sanitaria in data 22.10.2019 sia ad istanza del dott. Aldo Randazzo che del difensore distrattario.  </h:div><h:div>Osserva, inoltre, che la formazione del giudicato (come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria del 23.01.2020) rende incontestabile l’entità del credito vantato da parte ricorrente e che il contegno processuale inerte dell’Amministrazione intimata non ha offerto elementi di prova in merito all’eventuale adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo qui azionato.</h:div><h:div>Rileva, infine, l’avvenuta osservanza delle formalità procedurali previste dall'art. 14 comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, poiché il titolo esecutivo risulta notificato all’ASP di Reggio Calabria in forma esecutiva appunto in data 22.10.2019 e, decorso ampiamente il termine dilatorio di legge alla data di notificazione del ricorso, avvenuta il 24.02.2021, la stessa non risulta avere adempiuto alla propria obbligazione.</h:div><h:div>18. Ritiene, pertanto, il Collegio che vada affermato l’obbligo dell’ASP di Reggio Calabria di ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza n. 173/19 pubblicata il 30.01.2019 dal Tribunale di Reggio Calabria.</h:div><h:div>Deve, pertanto, essere ordinato all’ASP di Reggio Calabria di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, entro giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia.</h:div><h:div>Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato quale Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a funzionario dell’Ente cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario, o al funzionario eventualmente delegato, e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto, con spese a carico dell’Azienda Sanitaria intimata.</h:div><h:div>Una volta espletato il mandato, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata e documentata relazione su tutti gli adempimenti effettuati.</h:div><h:div>Il Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato, laddove versato, e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo.</h:div><h:div>Il compenso per il Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.</h:div><h:div>Il Collegio delega, fin d’ora, il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come sopra concessi.</h:div><h:div>19. Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:</h:div><h:div>-ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, all’uopo assegnando all’Amministrazione stessa termine di gg. 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;</h:div><h:div>-per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega, affinché provveda, entro giorni 90 (novanta) dalla scadenza del predetto termine concesso all’Azienda Sanitaria intimata, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico dell’Azienda stessa; </h:div><h:div>-condanna la predetta Amministrazione, nella persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, per complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, all’Azienda Sanitaria intimata e al Prefetto di Reggio Calabria in qualità di nominato Commissario ad acta.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 26 gennaio 2022 e 9 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/01/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elisabetta Putorti'</h:div><h:div>Andrea De Col</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>