<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180030720230618152337810" descrizione="sanatoria giurisprudenziale" gruppo="20180030720230618152337810" modifica="18/06/2023 16:35:54" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Michele Nava" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="00307"/><fascicolo anno="2023" n="00527"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180030720230618152337810.xml</file><wordfile>20180030720230618152337810.docm</wordfile><ricorso NRG="201800307">201800307\201800307.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Reggio Calabria\Sezione 1\2018\201800307\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberta Mazzulla</firma><data>18/06/2023 16:35:54</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberta Mazzulla</firma><data>18/06/2023 16:35:54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>Sezione Staccata di Reggio Calabria</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberta Mazzulla,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Agata Gabriella Caudullo,	Primo Referendario</h:div><h:div>Antonino Scianna,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- dell'ordinanza di demolizione n. 16/18 del 27.03.2018, adottata dal Comune di Reggio Calabria;</h:div><h:div>- del verbale di sopralluogo redatto in data 11.07.2017 da personale tecnico in servizio presso il competente settore comunale, congiuntamente a personale del Comando Polizia Municipale – Settore Edilizia; </h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 307 del 2018, proposto dai sig.ri Michele Nava, Francesca Cogliandro, Alessandro Scerra, Giovanna Federico, Ignazio Romeo, Caterina Maria Marraffa e Maria Laura Concetta Labate, rappresentati e difesi dall'avv. Natale Polimeni, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Bruno Buozzi; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Paola De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 maggio 2023, tenutasi da remoto mediane collegamento via TEAMS, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 8.06.2018 e depositato in data 28.06.2018, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 1618 del 27.03.2018 con cui il Comune di Reggio Calabria, ai sensi degli artt. 27 e 31 D.P.R. n. 380/2001, ha ingiunto loro la demolizione di un fabbricato a quattro piani f.t. in c.a., pertinenze incluse, identificato in Catasto al foglio n. 72, part. n. 421, sub. nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, in quanto realizzato in assenza di permesso di costruire. </h:div><h:div>2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.</h:div><h:div><corsivo>- “1) VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. 2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ DELL’AGERE PUBBLICO 3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ 4) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI”;</corsivo></h:div><h:div>Il fabbricato in contestazione, pur essendo stato realizzato in assenza di titoli autorizzativi, sarebbe, comunque, suscettibile di sanatoria, avendo determinato una trasformazione coerente con il concreto assetto urbanistico-edilizio della relativa area di sedime, insistente in zona agricola E del P.R.G. del Comune di Reggio Calabria, ormai di fatto integralmente urbanizzata.</h:div><h:div>La sanabilità dell’edificio in contestazione renderebbe, dunque, illegittima l’impugnata statuizione demolitoria in applicazione del cd. principio della “sanatoria giurisprudenziale”, secondo cui è irragionevole ordinare il ripristino di un manufatto sol perché, formalmente, <corsivo>sine titulo</corsivo> tutte le volte in cui, come nella specie, le prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti al momento dell’esercizio del potere amministrativo ne consentirebbero, comunque, l’edificazione.</h:div><h:div>3. Il Comune di Reggio Calabria, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, oltre a contestarne, nel merito, la fondatezza mediante articolate e documentate deduzioni difensive.</h:div><h:div>4. In occasione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 maggio 2023, tenutasi da remoto mediane collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>5. Ritiene il Collegio di poter soprassedere dallo scrutinio dell’eccezione di irricevibilità per tardività, considerata la manifesta infondatezza del ricorso nel merito.</h:div><h:div>6. Gli odierni ricorrenti, lungi dal negare il carattere abusivo del fabbricato <corsivo>sine titulo</corsivo> oggetto demolizione, hanno contestato la legittimità dell’<corsivo>agere pubblico </corsivo>invocando, esclusivamente, l’applicazione del cd. principio della sanatoria giurisprudenziale.</h:div><h:div>Orbene, in base ad un costante ed univoco orientamento giurisprudenziale, fatto proprio dal Collegio, a fronte di un abuso edilizio, quale quello in esame, l’amministrazione comunale è sempre tenuta ad ordinarne la demolizione, ancorché sia astrattamente sanabile, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 D.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>L’eventuale sanabilità dell’abuso costituisce, infatti, un <corsivo>posterius</corsivo> rispetto all'esercizio del potere ripristinatorio, avente natura dovuta e vincolata in quanto strumentale alla necessaria ricostituzione dell’assetto urbanistico-edilizio violato (cfr. in proposito, T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 03/05/2023, n.1026; 16/07/2019, n. 1292; 11.06.2019, n. 971).</h:div><h:div>7. Proprio in considerazione della natura del potere <corsivo>de quo</corsivo>, l’assunto secondo cui il fabbricato in contestazione, sarebbe, comunque, realizzabile in considerazione dell’attuale e concreta vocazione urbanistica dell’area oggetto di intervento – a prescindere dalla correttezza dello stesso - non è, comunque, idoneo ad inficiare la legittimità del potere esercitato dal Comune di Reggio Calabria.</h:div><h:div>Ed invero, l'operatività della sanatoria cd. giurisprudenziale, quale condizione ostativa all’esercizio del potere ripristinatorio di cui agli artt. 27 e ss. D.P.R. n. 380/2001, è stata, da tempo, espunta dagli approdi ermeneutici possibili (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 17/03/2023, n. 603; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 10/06/2022, n.407; Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 43; id., 9 settembre 2019, n. 6107; id., 11 settembre 2018, n. 5319; 4 gennaio 2021, n. 43; id., 9 settembre 2019, n. 6107; id., 11 settembre 2018, n. 5319).</h:div><h:div>8. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.</h:div><h:div>9. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/05/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Katia Giovanna Azzara'</h:div><h:div>Roberta Mazzulla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>