<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170038120230529082710857" descrizione="smaltimento" gruppo="20170038120230529082710857" modifica="6/2/2023 5:55:56 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Alfredo Correale" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="00381"/><fascicolo anno="2023" n="00497"/><urn>urn:nir:tar.calabria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="00653" anno="2017"/></descrittori><file>20170038120230529082710857.xml</file><wordfile>20170038120230529082710857.docm</wordfile><ricorso NRG="201700381">201700381\201700381.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1342 Roberta Mazzulla\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea De Col</firma><data>02/06/2023 17:55:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/06/2023</dataPubblicazione><ricorso NRG="201700653">201700653\201700653.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Calabria</h:div><h:div>Sezione Staccata di Reggio Calabria</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberta Mazzulla,	Presidente FF</h:div><h:div>Agata Gabriella Caudullo,	Primo Referendario</h:div><h:div>Andrea De Col,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>previa sospensione dell’efficacia</corsivo>,</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 381 del 2017:</h:div><h:div>- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2016 adottata il 26 novembre 2016 di approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico (ex preliminare) dell'intervento di riqualificazione urbana ed ambientale del centro storico di Agnana Calabra e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/01;</h:div><h:div>- della deliberazione C.C. n. 02/2017 adottata il 28 febbraio 2017 di approvazione del progetto definitivo, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento approvato;</h:div><h:div>- della comunicazione del Comune di Agnana Calabra prot. 920 del 15.03.2017, notificata all'interessato in data 14.04.2017, di avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 17 DPR 327/2001, della delibera n. 2 del 28 febbraio 2017 di approvazione del progetto definitivo, dell'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio nonché della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento.</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 653 del 2017:</h:div><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento reso dal Responsabile dell’UTE del Comune di Agnana Calabra in data 24.07.2017 n. 2558, con il quale si è formulato ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 il diniego definitivo alla richiesta di permesso a costruire presentata dal ricorrente in data 1.03.2016, notificato in data 13-23.09.2017 e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, presupposto, preordinato, connesso o consequenziale;</h:div><h:div>- nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’intervenuto silenzio – assenso in ordine all’istanza di concessione edilizia prot. n. 836 dell’1 marzo 2016 presentata dal ricorrente, e declaratoria della sussistenza dei presupposti per l’assentibilità dell’intervento edilizio e per l’avvio lavori.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 381 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Alfredo Correale, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Ricupero e Andrea Codispoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Agnana Calabra, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzina Mandaglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Taurianova, via Gemelli n. 72; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agnana Calabra;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 maggio 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 653 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Alfredo Correale, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Ricupero e Andrea Codispoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Agnana Calabra, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il ricorrente, proprietario dell’immobile sito nel Comune di Agnana Calabra (RC), alla via Umberto I, riportato in Catasto Fabbricato al foglio di mappa n. 6, particella n. 514, riferisce che:</h:div><h:div>- con istanza datata 1 marzo 2016, prot. n. 836, ha presentato domanda di permesso di costruire per ricostruzione, previa demolizione, del predetto immobile di sua proprietà;</h:div><h:div>- con provvedimento a firma del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Agnana Calabra, prot. n. 2572 del 6 luglio 2016, gli è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 <corsivo>bis</corsivo> della L. n. 241/1990, il preavviso di diniego alla richiesta di concessione edilizia, evidenziando che il bene oggetto di istanza era oggetto di un procedimento espropriativo per la riqualificazione del centro storico dello stesso Comune;</h:div><h:div>- in data 26 agosto 2016 ha presentato controdeduzioni ed osservazioni in ordine agli esternati motivi ostativi al rilascio del provvedimento concessorio;</h:div><h:div>- non avendo l'Ente comunale adottato, e notificato, alcun formale provvedimento di diniego in ordine all’istanza presentata, si è trovato costretto ad agire per l’accertamento del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 co.8 d.P.R. n. 380/2001 con ricorso proposto davanti a questo TAR ed iscritto al n. 135/17, all’epoca ancora pendente;</h:div><h:div>- con delibera di C.C. n. 38 del 26.11.2016 il Comune ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di riqualificazione urbanistica ed ambientale del centro storico di Agnana Calabra, apponendovi il vincolo preordinato all’esproprio, destinato a diventare efficace con l’approvazione del progetto definitivo;</h:div><h:div>- con delibera di C.C. n. 2 del 28.02.2017, resa efficace a far data dal 15.03.2017, il Comune di Agnana Calabra ha approvato il progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.</h:div><h:div>2. Poiché l’intervento di riqualificazione prevede l'acquisizione ablatoria dell'immobile con demolizione dello stesso e l’esecuzione di un’area di parcheggio, con ricorso n. 381/2017 R.G. il sig. Alfredo Correale ha chiesto l’annullamento di entrambe le citate delibere comunali, deducendo i seguenti vizi di illegittimità:</h:div><h:div>- <corsivo>Violazione dell’art. 10 d.P.R. n. 327/01</corsivo>, perché la delibera di approvazione del progetto definitivo e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, in essa implicitamente contenuta, non sarebbe stata preceduta dalla preventiva approvazione di un variante urbanistica che rendesse compatibile l’intervento previsto con la destinazione di zona;</h:div><h:div>- <corsivo>Eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta</corsivo>, perché la P.A. avrebbe omesso la ponderazione tra l’interesse privato evidenziato nella presentazione di un progetto di ristrutturazione perfettamente armonico con il tessuto storico, edilizio ed urbanistico del territorio con l’interesse pubblico, qui del tutto recessivo per risolversi l’intervento di riqualificazione urbana nella realizzazione di un parcheggio;</h:div><h:div>- <corsivo>Eccesso di potere per manifesta insussistenza dei presupposti progettuali e della pubblica utilità dell’opera</corsivo>.</h:div><h:div>Con il presente motivo di ricorso si denuncia, sotto altro profilo, la carenza dell’utilità dell’intervento perché, stando l’obbligo del Comune di rispettare gli aspetti dimensionali e strutturali dell’opera, (edificio a n. 2 piani f.t che misura m. 5,40 di fronte alla Via Umberto I, m. 5,50 di profondità-sempre rispetto alla via di accesso- oltre a m 1,60 di pertinenza con struttura in c.a. necessaria al sostegno anche degli altri edifici a schiera), l’esproprio si risolverebbe nella realizzazione di un parcheggio per un solo posto auto che avrebbe un unico accesso sulla via Umberto I, mentre gli altri tre lati sarebbero delimitati dagli attuali muri perimetrali dei fabbricati confinanti.</h:div><h:div>3. A verbale della camera di consiglio del 05.07.2017 si è costituito in giudizio il Comune di Agnana Calabra (RC) con il ministero dell’avvocato Vincenzina Mandaglio.</h:div><h:div>4. Con ordinanza n.115 del 06.07.2017 il Collegio ha respinto la domanda cautelare per difetto del <corsivo>periculum in mora</corsivo> e, con ordinanza n. 851 del 13.09.2017, ha dichiaro inammissibile l’istanza di correzione materiale della stessa.</h:div><h:div>5. Ribadito l’interesse alla decisione del giudizio con nota prodotta in atti il 16.09.2022, il ricorrente depositava in data 24.04.2023 una memoria riepilogativa delle censure formulate con i precedenti atti difensivi, precisando che, essendo decorsi cinque anni dalla dichiarazione di p.u, implicita nell’approvazione del progetto definitivo di riqualificazione (15.03.2017) senza la formale adozione del decreto ablatorio, sarebbe sopraggiunta la decadenza del vincolo preordinato all’esproprio.</h:div><h:div>Sempre secondo la tesi del ricorrente, l’area di che trattasi, trasformandosi in zona “bianca” ai sensi dell’art. 9 d.P.R. n. 327/2001, manterrebbe sì inalterata la destinazione urbanistica e dunque la pur ridotta vocazione edificatoria, ma ciò sarebbe comunque sufficiente, anche alla luce delle più recenti modifiche legislative di cui all’art. 10 D.L. n. 76/2020 e all’art. 28 comma 5 <corsivo>bis</corsivo> let. a) D.L. n. 17/2022, a consentire interventi di ristrutturazione mediante demolizione e (fedele) ricostruzione del fabbricato preesistente.</h:div><h:div>6. Con memoria depositata il 24.04.2023 il ricorrente ha insistito sulle conclusioni già rassegnate in atti.</h:div><h:div>7. Con ricorso n. 653/2017 R.G, notificato il 23.10.2017, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento adottato in data 24.07.2017 n. 2558 avente ad oggetto il diniego definitivo di permesso di costruire per i lavori di demolizione e ricostruzione dell’immobile di proprietà del ricorrente dell'immobile di cui sopra si è detto.</h:div><h:div>Ha chiesto, inoltre, con forza di giudicato o incidentale, la declaratoria dell’intervenuto silenzio assenso sulla domanda suddetta. </h:div><h:div>In fatto, il ricorrente rappresenta che:</h:div><h:div>- con provvedimento, a firma del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Agnana Calabra, prot. n. 2572 del 6 luglio 2016 è stato comunicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 10 <corsivo>bis</corsivo> della L. 241/1990, il preavviso di diniego alla richiesta di permesso di costruire per ricostruzione, previa demolizione concessione edilizia presentata il 01.03.2016, dell’immobile di proprietà interessato dal procedimento espropriativo per la riqualificazione del centro storico di Agnana Calabra;</h:div><h:div>- in data 26 agosto 2016 ha presentato controdeduzioni ed osservazioni in ordine agli esternati motivi ostativi al rilascio del provvedimento concessorio;</h:div><h:div>- non avendo l'Ente comunale adottato, e notificato, alcun formale provvedimento di diniego in ordine all’istanza presentata, si è trovato ad agire per l’accertamento del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 co.8 con ricorso proposto davanti a questo TAR ed iscritto al n. 135/17;</h:div><h:div>- con sentenza n. 630/2017 il TAR ha accolto parzialmente il ricorso contro il silenzio, ordinando al Comune di provvedere sulla domanda di permesso di costruire che con il provvedimento del 24.07.2017, oggi gravato, è stata definitivamente rigettata con la seguente motivazione: “<corsivo>a)La proposta progettuale allegata alla richiesta di permesso a costruire prot. 836 del 01.03.2016 non è coerente con lo stato di fatto dell'immobile a quella data, per cui la stessa risulta alterata rispetto la situazione oggettiva dell'immobile semi-crollato già dal dicembre 2015; b) L'immobile risulta in stato di abbandono come si evince dalle procedure elencate nella comunicazione di preavviso del diniego, prot. 2572 del 06/07/2016, per cui l'Amministrazione Comunale di Agnana, ha inteso inserirlo nel contesto degli interventi di riqualificazione del centro urbano in corso; c) Per lo stesso immobile l'Ente si è pronunciato come segue</corsivo>:</h:div><h:div>-<corsivo>con la Del. di C.c. n° 38 del 26/11/2016 è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio e approvato lo studio di fattibilità degli interventi di riqualificazione del centro storico;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-l'approvazione del progetto definito e la dichiarazione di pubblica utilità, comunicata con nota prot. 5047 del 19/12/2016 ai sensi dell'art.16 del DPR 327 /01 e s.m.i, si è conclusa con Del. di C.C. n.2 del 28/02/2017 la cui efficacia ai sensi dell'art.17 dello stesso decreto, è stata comunicata con nota prot.920 del 15/03/2017</corsivo>”;</h:div><h:div>8. Avverso il suddetto provvedimento è insorto il ricorrente, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:</h:div><h:div>8.1. <corsivo>Violazione di legge per violazione del principio tempus regit actum</corsivo>.</h:div><h:div>Il primo motivo di ricorso si sviluppa attraverso due traiettorie critiche: l’una rivolta a valorizzare l’illegittimità del diniego del permesso di costruire assunto sulla base di provvedimenti successivi rispetto alla normativa urbanistica vigente all’epoca di presentazione della domanda (e cioè l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico dell’intervento di riqualificazione urbanistica del centro storico del 26.11.2016 e la contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio divenuto efficace solo con delibera C.C. n. 2/2017 del 28.02.2017 impugnata in separato giudizio); l’altra facente leva sulla scadenza del termine ultimo per l'adozione del provvedimento espresso di diniego al rilascio del permesso di costruire che sarebbe di 100 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (1/03/2016), siccome risultante dalla sommatoria del termine per la formulazione della proposta del RUP (60 gg.) e di quello successivo previsto per l’adozione del provvedimento (40 gg.) ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.P.R. n. 380/2001. </h:div><h:div>Essendo decorso oltre un anno dalla presentazione della domanda senza l’adozione di alcun provvedimento espropriativo, l’Amministrazione Comunale, a prescindere dalla contestata formazione del silenzio assenso, non avrebbe potuto ritenere retroattiva la portata del vincolo preordinato all’esproprio. </h:div><h:div>8.2. <corsivo>Illegittimità della delibera C.C. di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per violazione art. 10 DPR 327/2001, per carenza di valido ed efficace vincolo preordinato all'esproprio, per omessa adozione variante al P.R.G. e per eccesso di potere per motivazione erronea e/o insufficiente e/o contraddittoria</corsivo>.</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, in quanto la  finalità del progetto sarebbe soltanto quella di demolire totalmente e ricostruire fedelmente un fabbricato di remota costruzione e di modesta entità che recenti eventi atmosferici avevano parzialmente reso pericolante, “<corsivo>sicché appare di scarsa rilevanza ai fini del rilascio del permesso a costruire se la rappresentazione dello stato di fatto per ipotesi diverga lievemente dallo stato attuale, visto che la finalità è di demolire interamente il vecchio fabbricato e ricostruirne uno identico per sagoma, volume ed altezza</corsivo>”. </h:div><h:div>Sotto altro profilo, l’intervento espropriativo del Comune relativo alla realizzazione di un un’area di parcheggio, previa acquisizione e demolizione integrale dell’immobile di proprietà del ricorrente, non sarebbe stato preceduto dall’approvazione di una variante urbanistica al PRG legittimante l’apposizione del vincolo, l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità.</h:div><h:div>8.3/8.4. <corsivo>Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta ed arbitrarietà, relativamente all'affermata esistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera oggetto del progetto approvato</corsivo>. </h:div><h:div>Contrariamente alle finalità di conservazione e di recupero dell’immobile implicite nel progetto di demolizione e ricostruzione presentato dal ricorrente, il Comune non avrebbe affatto motivato, senza prima valutare comparativamente le contrapposte istanze del privato, le ragioni della pubblica utilità dell’opera pubblica realizzanda (parcheggio di ridotte dimensioni e destinato ad essere adibito ad un solo posto auto).</h:div><h:div>9. Il Comune di Agnana Calabra, benché regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. </h:div><h:div>10. Con memoria conclusiva del 14.11.2022 il ricorrente formulava istanza di rinvio del presente giudizio allo scopo di agevolarne la riunione con quello connesso e pendente al n. 381/2017 R.G, avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica con il vincolo preordinato all’esproprio.</h:div><h:div>Non avendo il Comune di Agnana Calabria più dato seguito alla realizzazione dell’esproprio ed essendo ormai scaduta l’efficacia quinquennale del vincolo, il ricorrente affermava di aver intavolato trattative con la controparte che avrebbero potuto condurre ad una pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere. </h:div><h:div>11. Accolta la richiesta di rinvio, il ricorrente depositava in data 24.04.2023 ulteriore memoria conclusiva, insistendo sull’accoglimento del ricorso, non avendo l’ente comunale riscontrato positivamente il tentativo di una soluzione condivisa del complesso contenzioso in essere.</h:div><h:div>12. All’udienza di smaltimento del 25.05.2023 entrambe le cause sono state discusse ed introitate per la decisione. </h:div><h:div>13. Preliminarmente il Collegio procede ex art. 70 c.p.a. alla riunione dei ricorsi, in quanto soggettivamente e oggettivamente connessi.</h:div><h:div>14. Sempre in rito, occorre rilevare che la costituzione in giudizio del Comune di Agnana nel ricorso n. 381/2017, avvenuta con dichiarazione resa a verbale da parte dell’avvocato Vincenzina Mandaglio all’udienza camerale del 05.07.2017 è <corsivo>tamquam non essent</corsivo>, in quanto non vi è agli atti la prova della procura rilasciata a suo favore dall’Amministrazione comunale legittimante il relativo <corsivo>ius postulandi</corsivo>. </h:div><h:div>15. Il ricorso n. 381/2017 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>Come anche evidenziato da parte ricorrente, il Collegio rileva l’intervenuta decadenza del vincolo espropriativo per l’inutile trascorso del termine di decadenza di cinque anni di cui all’art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, decorrente dalla sua apposizione, avvenuta con delibera n. 28.02.2017 (resa efficace a far data dal 15.03.2017), non risultando che l’Amministrazione lo abbia in alcun modo reiterato fornendo congrua motivazione in ordine alla persistenza delle sottese ragioni di interesse pubblico sottese (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2019, n. 6196).</h:div><h:div>D’altro canto, allo stato attuale, l’unica lesione che il ricorrente ha subito, con riferimento alla sua posizione legittimante, consiste proprio nell’apposizione del vincolo finalizzato al futuro esproprio.</h:div><h:div>L’art. 19 del d.P.R. n. 327/2001, nel disciplinare l’approvazione del progetto di opere non conformi alle previsioni urbanistiche, prevede due procedure alternative: quella prevista dall’art. 10 del medesimo d.P.R. oppure una procedura semplificata di approvazione da parte del solo consiglio comunale (ed un eventuale meccanismo di silenzio assenso per l’approvazione regionale qui non ricorrente).</h:div><h:div>L’art. 10 d.P.R. n. 327/2001 così dispone: “<corsivo>1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. 2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 19 dello stesso Testo Unico delle Espropriazioni prescrive che: “<corsivo>1. Quando l’opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all’art. 10 comma 1 ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.2. L’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio Comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico</corsivo>”.</h:div><h:div>Orbene, dalla lettura sistematica delle norme citate e delle delibere impugnate, emerge che il Comune ha legittimamente optato per una procedura che, per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, appare conforme agli artt. 10 e 19 del d.P.R. n. 327/2001.</h:div><h:div>L’alternatività degli strumenti messi a disposizione dell’ordinamento è stata evidenziata dalla giurisprudenza che ha sottolineato che “<corsivo>in base alla disciplina di settore (artt. 9, 10 e 19 D.P.R. n. 327/2001), la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità deve essere prevista dal piano urbanistico comunale o da una sua variante (e, dunque, essere conforme ad essi), sottoponendosi in tal modo il bene interessato al vincolo preordinato all'esproprio. Quando, poi, l'opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta</corsivo>
				<corsivo>con le forme di cui all'art. 10 (conferenza di servizi, accordo di programma, intese) ovvero con l'approvazione del progetto (art. 19)</corsivo>” (cfr. TAR Torino, sez. II, 24 marzo 2022 n. 269).</h:div><h:div>16. La questione sostanziale, a questo punto, riguarda piuttosto la verifica di quali siano le conseguenze della sopravvenuta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio che, come già detto, non è stato reiterato dall’Amministrazione Comunale.  </h:div><h:div>A tale riguardo, è principio consolidato quello a mente del quale, “<corsivo>ove decada un vincolo espropriativo, per inutile decorso del tempo, non si verifica alcuna reviviscenza della pregressa destinazione, atteso che la natura espropriativa del vincolo, essendo esso preordinato all'esproprio, ne implica la sua temporaneità; l'inutile decorso di un quinquennio, in difetto di una legittima reiterazione, ne comporta la decadenza ma tuttavia l'area già vincolata non riacquista automaticamente l'antecedente sua destinazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata, ossia come c.d. zona bianca; rispetto a tali zone, allorché cessino gli effetti dei preesistenti vincoli, l'Amministrazione comunale deve esercitare la sua discrezionale propria potestà urbanistica, attribuendo agli stessi una congrua destinazione</corsivo>” (v. Cons. Stato sez. IV, 21 maggio 2021 n. 3948).</h:div><h:div>L’art. 9 comma 2 d.P.R. n. 380/2001 prevede tuttavia che “<corsivo>Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse</corsivo>”.  </h:div><h:div>Come puntualmente ricordato dal ricorrente, l’art. 9 comma 2, alla luce delle più recenti modifiche legislative di cui all’art. 10 D.L 76/2020 e all’art. 28 comma 5 <corsivo>bis </corsivo>lett. a) D.L. n. 17/2022, consente gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 3 d.P.R. n. 380/2001, che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse, ovvero le attività di ristrutturazione edilizia comprendenti anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti , seppure nei limiti della ridotta potestà edificatoria che residua alla decadenza del vincolo espropriativo. </h:div><h:div>Osserva allora il Collegio che, in capo all’odierno ricorrente, non residua alcuna utilità ad ottenere una pronuncia di merito sull’annullamento della delibera del Consiglio comunale di approvazione dello studio di fattibilità e di approvazione del progetto definitivo di riqualificazione urbanistica dell’area perché l’intervento che si intende realizzare (v. elaborato progettuale depositato in atti-doc. n. 4 di parte ricorrente), corrisponde ad una ristrutturazione, mediante demolizione e fedele ricostruzione di un edificio esistente, perfettamente assentibile, sotto questo specifico profilo e salvo quanto si dirà tra breve, anche in caso di decadenza del vincolo.</h:div><h:div>Di questa situazione idonea a definire in rito la controversia <corsivo>in parte qua</corsivo>, ma al contempo vantaggiosa per conseguire l’agognato bene della vita, il ricorrente è ben consapevole (v. memoria del 14.11.2022), non essendo pertanto necessario stimolare sulla relativa questione il contraddittorio tra le parti.</h:div><h:div>Di qui la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.  </h:div><h:div>17. Il ricorso n. 653/2017 è invece fondato e va accolto nei termini che seguono.</h:div><h:div>Il primo motivo è privo di pregio, laddove riferisce il principio del <corsivo>tempus regit actum</corsivo> alla domanda, invocando una giurisprudenza del tutto minoritaria (va ribadito che il diritto costituente il parametro di validità degli atti amministrativi è quello vigente al momento dell’atto e non della domanda, salva espressa previsione di legge: v. Cons. Stato sez. VII, 2 febbraio 2022 n.741).</h:div><h:div>La censura non è condivisibile nemmeno nella parte in cui si deduce il contrasto del diniego definitivo di permesso di costruire, oggetto di impugnazione, con il titolo abilitativo asseritamente formatosi “per silentium”, a seguito del decorso di cento giorni dalla presentazione della relativa istanza. </h:div><h:div>La formazione del silenzio-assenso, infatti, è già stata esclusa con sentenza di questo TAR n. 630/2017 passata in giudicato secondo cui  “<corsivo>il vincolo esistente non possa essere qualificato alla stregua di un vincolo relativo all’assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale ( la cui esistenza rappresenta occasione di espressa deroga da parte del legislatore per la configurabilità del silenzio assenso)…tuttavia, esso costituisce pur sempre – nei limiti della sua efficacia temporale – un limite alla disponibilità del bene da parte del privato che cessa solo in presenza di un nuovo e diverso esercizio del potere da parte della amministrazione procedente</corsivo>”.  </h:div><h:div>D’altro canto, all’ordine contenuto nella sentenza del TAR è conseguita la conclusione del procedimento in termini di diniego del permesso di costruire impugnato con il presente gravame.</h:div><h:div>18. Il secondo motivo di ricorso, invece, coglie nel segno sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione del diniego impugnato. </h:div><h:div>Quest’ultimo, ai fini che qui interessano, riporta in parte motiva: “<corsivo>La proposta progettuale allegata alla richiesta di permesso a costruire prot. 836 del 01.03.2016 non è coerente con lo stato di fatto dell'immobile a quella data, per cui la stessa risulta alterata rispetto la situazione oggettiva dell'immobile semi-crollato già dal dicembre 201</corsivo>5”.</h:div><h:div>La motivazione, adducendo la non corrispondenza dello stato di fatto rappresentato in progetto con lo stato di fatto esistente, è doppiamente erronea.</h:div><h:div>In primo luogo, essa dà ingiustificato ed esclusivo rilievo ad una irregolarità documentale che avrebbe potuto essere agevolmente sanata o anche semplicemente chiarita, nel contraddittorio delle parti, anche ai sensi dell’art. 6 L. n. 241/90 attivando il soccorso istruttorio.</h:div><h:div>In secondo luogo, nell’evidenziare, con l’atto impugnato, che i tecnici comunali avevano accertato nel dicembre del 2015 che lo stato di fatto attuale del fabbricato (edificio reso pericolante a causa di recenti interventi atmosferici) non corrispondeva allo stato di fatto presentato in progetto in data 01.03.2016, il Comune si è limitato a confrontare due “stati di fatto”, ma ha totalmente omesso di considerare lo stato di “progetto”, ossia l’intervento da realizzare, rispetto alla normativa urbanistica ed edilizia, (compreso l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, che qualifica come ristrutturazione “<corsivo>gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza</corsivo>”).</h:div><h:div>Così facendo, l’Amministrazione comunale ha irragionevolmente abdicato alla possibilità di ritenere la conformità dello “stato di progetto” allo stato di fatto che, originariamente o comunque nel corso della sua “storia”, l’edificio aveva assunto e dichiarare conseguentemente l’ammissibilità dell’intervento stesso, salvo diverse ed ulteriori determinazioni che, però, non sono state espresse con il diniego impugnato.</h:div><h:div>È del resto incontestato ed espressamente dichiarato dal provvedimento che il fabbricato era stato colpito da eventi atmosferici che ne avevano inficiato la stabilità e quindi anche- è ragionevole presumere- lo stesso assetto strutturale, suscettibile di essere “riproposto” con un intervento di “mera” ristrutturazione edilizia.</h:div><h:div>Di qui la rilevata carenza di motivazione che affligge il diniego impugnato e che ne impone l’annullamento, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.</h:div><h:div>19. In conclusione, il ricorso n. 381/2017 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso n. 653/2017 è fondato ai sensi e nei limiti di quanto sopra esposto.</h:div><h:div>20. Quanto alla regolazione delle spese di lite, il Collegio stima equo disporne l’integrale compensazione tra le parti, sussistendone giusti motivi.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e successivamente riuniti, così provvede:</h:div><h:div>- dichiara improcedibile il ricorso n. 381/17 R.G;</h:div><h:div>- accoglie il ricorso n. 653/2017 R.G. come da parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>- compensa integralmente le spese tra le parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Katia Giovanna Azzara'</h:div><h:div>Andrea De Col</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>