<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250027220251111091313701" descrizione="" gruppo="20250027220251111091313701" modifica="17/11/2025 07:41:55" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00272"/><fascicolo anno="2025" n="00528"/><urn>urn:nir:tar.basilicata;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250027220251111091313701.xml</file><wordfile>20250027220251111091313701.docm</wordfile><ricorso NRG="202500272">202500272\202500272.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\662 Stefania Santoleri\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Stefania Santoleri</firma><data>16/11/2025 11:16:07</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Benedetto Nappi</firma><data>12/11/2025 10:57:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Basilicata</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Presidente</h:div><h:div>Pasquale Mastrantuono,	Consigliere</h:div><h:div>Benedetto Nappi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia</h:div><h:div>- del provvedimento della Prefettura di Potenza prot. n. 52509 del 12 giugno 2025;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali di gara in tutte le parti in cui hanno ammesso la controinteressata alla procedura e hanno ritenuto ammissibile e congrua la sua offerta;</h:div><h:div>- per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove stipulato;</h:div><h:div>- per la condanna dell'amministrazione resistente a disporre il subentro della ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso avente numero di registro generale 272 del 2025, proposto da </h:div><h:div>- Consorzio Hera società cooperativa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B5D7ED46C4, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Amedeo Savino, con domicilio digitale in atti di causa; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- Prefettura di Potenza, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa in giudizio <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Potenza al corso XVIII Agosto 1860 n. 46; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- Officine Sociali società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Giovanni Mania, con domicilio digitale in atti di causa; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Potenza e della controinteressata;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore, alla pubblica udienza del giorno 5 novembre 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;</h:div><h:div>Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La Consorzio Hera società cooperativa (di seguito anche solo “Consorzio Hera”), con ricorso notificato il 14 luglio 2025 e depositato il successivo 22 di luglio, è insorta avverso il provvedimento in epigrafe, recante l'aggiudicazione in favore della odierna controinteressata Officine Sociali società cooperativa sociale (di seguito anche solo “Officine Sociali”) del servizio di gestione e funzionamento del centro di permanenza per i rimpatri sito in Palazzo San Gervasio di durata pari a ventiquattro mesi.</h:div><h:div>1.1. In diritto, la ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:</h:div><h:div>- I. Violazione e falsa applicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> (artt. 12, 14 e allegato 5<corsivo>-ter</corsivo> del disciplinare); violazione dell’art. 102 del d.lgs. 36/2023 e dei principi di <corsivo>par condicio competitorum</corsivo> e di <corsivo>autovincolo</corsivo>; eccesso di potere per difetto di istruttoria;</h:div><h:div>- II. Violazione e falsa applicazione del punto 21 del disciplinare di gara e dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;</h:div><h:div>- III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 98 del d.lgs. 36/2023; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione del principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e del principio di fiducia (art. 2 d.lgs. 36/2023).</h:div><h:div>2. L’Amministrazione intimata è comparsa in lite sostenendo l’infondatezza del ricorso nel merito.</h:div><h:div>2.1. A speculare approdo è pervenuta la controinteressata Officine Sociali.</h:div><h:div>3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 10 settembre 2025 l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, avuto riguardo alle plausibili argomentazioni difensive della controinteressata.</h:div><h:div>4. Alla pubblica udienza del 5 novembre 2025, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti presenti hanno illustrato le rispettive posizioni e l’affare e transitato in decisione.</h:div><h:div>5. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.</h:div><h:div>5.1. Col primo motivo di ricorso si è dedotta violazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> della procedura, segnatamente dell’allegato al capitolato speciale n. 5<corsivo>-ter</corsivo> laddove, tra i contenuti dell’offerta tecnica e sotto pena di esclusione, individua: «2) progetto di riassorbimento. Il concorrente allega il progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale sulla stabilità occupazionale». La Officine Sociali, che ha omesso di allegare tale documento all’offerta tecnica, sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara, non potendosene consentire la produzione postuma in sede di soccorso istruttorio.</h:div><h:div>5.1.1. La censura non ha pregio.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 102 (Impegni dell’operatore economico), comma 1, lett. <corsivo>c</corsivo>) del vigente codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, nella documentazione di gara, richiedono agli operatori economici di assumere, tra gli altri, l’impegno a «garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato». In tale ottica, il successivo comma 2 dispone che l’operatore economico indichi nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere tale impegno.</h:div><h:div>L’art. 12 del disciplinare di gara, per quanto qui rileva, dispone: «- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa presentazione, nell’offerta tecnica, del progetto di riassorbimento con cui l’operatore attesta il rispetto dell’articolo 8 del presente disciplinare».</h:div><h:div>A sua volta, l’art. 8 del medesimo disciplinare, relativamente a tale aspetto, prevede: «Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente». </h:div><h:div>5.1.2. Ritiene il Collegio che da una lettura sistematica e teleologica delle norme innanzi richiamate - condotta anche valorizzando i principi del risultato e della fiducia di cui agli articoli 1 e 2 del codice dei contratti pubblici – non possa ritrarsi l’effetto espulsivo a cui ambisce la ricorrente.</h:div><h:div>Invero, il significato attribuibile al sintagma «garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato» è essenzialmente quello di impegnare l'appaltatore subentrante a riassorbire i lavoratori impiegati nella gestione dell’appalto da parte del precedente affidatario. </h:div><h:div>Nel caso di specie, diversamente, l’aggiudicatario coincide col precedente appaltatore. Non vengono quindi in considerazione né una successione gestoria nel servizio né una differente articolazione dell’organizzazione del lavoro conseguente al subentro di un nuovo operatore, e neppure l’esigenza di verificare, tramite il cennato programma di riassorbimento, le modalità mediante cui attuare l’impegno alla stabilità occupazionale.</h:div><h:div>In tale peculiare contesto fattuale, dunque, non sussiste il presupposto che dà la stura alla necessità di acquisizione del ripetuto programma, sicché pretenderne la presentazione costituirebbe un formalismo eccessivo e sproporzionato (in caso simile, Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2025, n. 26).</h:div><h:div>Non essendoci, in tale ipotesi, lavoratori da riassorbire, la dichiarazione di impegno sarebbe priva di oggetto, e quindi inutile; e pretenderne una di segno negativo sarebbe un formalismo eccessivo, sproporzionato.</h:div><h:div>5.1.2.1. Tale esito è vieppiù rafforzato dal rilievo che l’impegno della Officine Sociali a garantire la stabilità occupazione sia agevolmente ritraibile dalla documentazione presentata in gara. Vengono in considerazione, in particolare: - la dichiarazione, nell’<corsivo>incipi</corsivo>t dell’offerta tecnica, «di disporre di figure professionali adeguate alle prestazione dei servizi, tenuto conto della disponibilità dei posti offerti, in conformità alla dotazione minima di personale di cui all’allegato A al capitolato», ossia le stesse figure professionali già impiegate nel precedente contratto; - la previsione (cfr. pagg. 8 e 9) nella stessa offerta tecnica, di maggiori unità di personale rispetto al minimo richiesto, con sei operatori diurni e un operatore notturno. </h:div><h:div>5.2. Col secondo motivo si è dedotta la violazione e falsa applicazione del capo n. 21 del disciplinare di gara e dell’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, per non aver svolto la stazione appaltante una compiuta istruttoria circa l’anomalia dell’offerta risultata aggiudicataria. In particolare, la commissione giudicatrice avrebbe valutato «la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, in violazione delle norme sopra richiamate, sulla base delle sole “pregiustificazioni” relative alle voci di prezzo e di costo prodotte dal concorrente» e avrebbe trascurato l’omissione, da parte della controinteressata, dell’indicazione di «tutti i costi occorrenti per l’esecuzione dell’appalto diversi da quelli per la manodopera e per la sicurezza aziendale». Sussisterebbe quindi un evidente difetto di istruttoria e di motivazione, mancando la giustificazione in ordine a tutti i costi essenziali dell’appalto diversi da quelli per la manodopera e per la sicurezza aziendale, quali: - costi per la fornitura dei pasti e/o delle derrate alimentari; - costi per il servizio di pulizia e di igiene ambientale; - costi per il servizio di lavanderia; - costi per il servizio di trasporto; - costi per la fornitura di effetti letterecci e prodotti igiene; - costi per il servizio di cura e igiene di capelli e barba; - costi per la fornitura kit di primo ingresso e scheda telefonica; - costi per la fornitura dei “<corsivo>pocket money</corsivo>”. </h:div><h:div>La censura è formulata in modo generico, e come tale è inammissibile. Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è volto ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta e l’effettiva possibilità dell’impresa di bene eseguire l’appalto alle condizioni proposte: la valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437). In altri termini, la valutazione in questione consiste in un procedimento il cui esito è rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 500).</h:div><h:div>Nel caso di specie, per un verso la commissione ha basato il proprio giudizio sulla documentazione all’uopo offerta in gara dall’aggiudicataria e, per altro verso, la ricorrente ha censurato la scelta dell’amministrazione senza argomentare alcunché in merito all’insostenibilità dell’offerta in relazione alle voci di costo da essa individuate.</h:div><h:div>5.2.2. La deducente, da altra prospettiva, ha poi sostenuto l’anomalia dell’offerta in quanto «il costo orario indicato dall’aggiudicataria in relazione al personale da impiegare nell’appalto risulta significativamente più basso rispetto a quello previsto dalle tabelle ministeriali di riferimento, ancora una volta in assenza di qualsivoglia giustificazione». A fronte di ciò, non convincente risulterebbe «l’assunto generico secondo cui “La differenza di € 265.319,80 risulta congrua a coprire le maggiori risorse di personale e le proposte migliorative».</h:div><h:div>La doglianza non coglie nel segno, non essendosi in essa tenuto conto della possibilità di defalcare taluni elementi accessori, quali l’indennità di turno (non essendo prevista l’articolazione in turni), il numero degli scatti di anzianità da computare (un solo scatto in coerenza coll’anzianità media effettiva dei lavoratori impiegati), l’assistenza complementare (non attuando la controinteressata la contrattazione di secondo livello), la non computabilità dell’aliquota IRAP, in ragione di agevolazioni fiscali previste dalla normativa regionale siciliana di riferimento di cui dichiaratamente beneficia la Officine Sociali. Del resto, non può essere dichiarato il carattere anomalo di un'offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, essendo per converso consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte, spettando alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell'offerta e indurre ad un giudizio di anomalia della stessa (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 2024, n. 7603). Peraltro, <corsivo>ad colorandum</corsivo>, l’odierna ricorrente risulta aver offerto in gara dei costi inferiori a quelli di Officine sociali.</h:div><h:div>5.2.3. Fuori asse, infine, è la censura articolata nel terzo motivo, secondo cui la Officine sociali sarebbe incorsa in precedenti gravi illeciti professionali. Dall’esito delle verifiche svolte dalla stazione appaltante, risultano incontroversi i profili dell’assenza nel casellario ANAC e da quello giudiziale di annotazioni o condanne rilevanti ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, mentre il «rapporto pubblicato in data 13.12.2024 dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT)» risulta riferito a episodi verificatisi allorquando la gestione del centro era affidata ad altro e diverso operatore economico.</h:div><h:div>6. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:</h:div><h:div>- rigetta il ricorso;</h:div><h:div>- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente (con distrazione <corsivo>ope legis</corsivo> in favore dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza) e della Officine sociali, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 3000,00 cadauna, oltre accessori di legge, se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, coll'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/11/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Teresa Ferrara</h:div><h:div>Benedetto Nappi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>