<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250014120250625184156971" descrizione="appalti - lavori - qualificazione - subappalto - dichiarazione" gruppo="20250014120250625184156971" modifica="01/07/2025 11:21:50" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="La Gala Costruzioni S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00141"/><fascicolo anno="2025" n="00392"/><urn>urn:nir:tar.basilicata;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250014120250625184156971.xml</file><wordfile>20250014120250625184156971.docm</wordfile><ricorso NRG="202500141">202500141\202500141.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\837 Pasquale Mastrantuono\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paolo Mariano</firma><data>25/06/2025 18:45:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Basilicata</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pasquale Mastrantuono,	Presidente FF</h:div><h:div>Benedetto Nappi,	Consigliere</h:div><h:div>Paolo Mariano,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>a) della Determinazione RCG n. 581/2025 del 31 marzo 2025 (n. DetSet 13/2025 del 31 marzo 2025), comunicata in data 2 aprile 2025, recante «Intervento denominato "Riqualificazione del complesso ex scuola media Torraca". Presa d''atto graduatoria finale, approvazione della proposta di aggiudicazione nei confronti dell''operatore economico primo classificato e dello schema di contratto», con cui il Comune di Potenza ha determinato:</h:div><h:div>«1. di prendere atto della graduatoria finale degli operatori economici concorrenti alla gara di appalto integrato per l’intervento denominato “Riqualificazione del complesso ex scuola media Torraca”, come riportata nel verbale N. 2 del 31/03/2025 della Commissione</h:div><h:div>giudicatrice, nominata con determinazione RCG n. 570/2025, di cui in premessa;</h:div><h:div>2. di dare atto che il seggio di gara ha proceduto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dal miglior offerente;</h:div><h:div>3. di approvare la proposta di aggiudicazione, risultante dal suddetto verbale, nei confronti del concorrente primo classificato RTI MANCUSI Spa (capogruppo) – ECOCLIMA Srl con il punteggio complessivo di 85,217 su 100, dando atto che la relativa offerta risulta non anormalmente bassa e congrua;</h:div><h:div>4. di approvare lo schema di contratto, che si allega al presente atto, da sottoscrivere con il suddetto operatore economico in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, per un importo di aggiudicazione complessivo di euro 9.480.163,26 di cui euro 9.020.643,44, oltre IVA, per lavori ed euro 459.519,82, oltre cassa e IVA, per progettazione;</h:div><h:div>5. di precisare che, ai sensi della lex specialis di gara, stante il carattere d’urgenza della procedura, il contratto sarà sottoposto a condizione ex art. 1353 CC e produrrà effetti solo a seguito del positivo esito dei controlli previsti per legge, attraverso specifica presa d’atto dell’efficacia dello stesso;</h:div><h:div>6. di confermare, relativamente all’intervento in oggetto, le previsioni di spesa sugli impegni prenotati n. 202/2022 per l’importo di euro 11.000.000,00 e n. 16/2025 per l’importo di euro 1.758.932,00;</h:div><h:div>7. di dare atto che l’intervento denominato “Riqualificazione del complesso ex scuola media Torraca” ha il CUP B38I21000840001 e che la gara in oggetto ha il CIG B6106B919E;</h:div><h:div>8. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile della U.D. “Bilancio e Partecipate”;</h:div><h:div>9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo pretorio on line del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi;</h:div><h:div>10. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della presente determinazione sono depositati presso questa Unità di Direzione», nonché di tutti gli atti, anche solo richiamati per implicitum, dal medesimo provvedimento di aggiudicazione;</h:div><h:div>b) delle note, rispettivamente del 2 e del 3 aprile 2025, con cui il Comune di Potenza ha comunicato l’aggiudicazione della procedura in favore del RTI Mancusi S.p.a./Ecoclima S.r.l. e la stipula del contratto di appalto con quest’ultimo;</h:div><h:div>c) nei limiti dell’interesse dei Ricorrenti, di tutti i Verbali della procedura, in uno con i relativi allegati, con particolare riferimento al Verbale n. 2 del 31 marzo 2025 del Seggio di gara ed ai relativi allegati, del Verbale n. 2 del 31 marzo 2025 della Commissione giudicatrice e dei relativi allegati;</h:div><h:div>d) di tutte le determinazioni, comunicazioni e richieste formulate dal Seggio di gara (ivi compresa la comunicazione del 31 marzo 2025, prot. n. 32658, contenente richiesta di chiarimenti al RTI Mancusi S.p.A.) e/o dalla Commissione giudicatrice al RTI Mancusi S.p.a./Ecoclima S.r.l.;</h:div><h:div>e) della graduatoria della procedura e della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara e/o dalla Commissione giudicatrice;</h:div><h:div>f) ove occorra, e nei limiti dell’interesse dei Ricorrenti, del Chiarimento n. 1 reso dal Comune di Potenza;</h:div><h:div>g) degli atti e delle determinazioni afferenti alla fase di verifica dei requisiti, laddove espletata e conclusa dalla Stazione appaltante;</h:div><h:div>h) di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi dei Ricorrenti.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale:</h:div><h:div>- dei Verbali di gara, ed in particolare del Verbale n. 1 del 30.3.2025 rubricato “Verifica della documentazione amministrativa” nella parte in cui il Seggio di Gara - in sede di verifica della documentazione amministrativa - ha ritenuto che la documentazione presentata da ATI La Gala-Lacerenza-Saturno fosse “conforme” alla lex specialis (doc. 14); sempre in parte qua, del Verbale n. 2 del 31.3.2025, anch’esso rubricato “Verifica della documentazione amministrativa”, nella parte in cui il Seggio di Gara ha confermato la verifica positiva della documentazione prodotta dall’ATI Gala (doc. 15);  del Verbale n. 1 del 30.3.2025 della Commissione Giudicatrice (doc. 16) e del Verbale n. 2 del 31.3.2025 della Commissione giudicatrice (doc. 17), nella parte in cui la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale del Comune di Potenza U.D. “Segreteria Generale” RCG n. 570/2025 del 30/03/2025, all’esito della valutazione dell’offerta tecnica presentata dal ricorrente ATI La GALA ha attribuito il punteggio di 58,98 punti all’offerta tecnica e 19,667 all’offerta economica e redatto la graduatoria con al secondo posto l’ATI ricorrente;</h:div><h:div>- sempre in parte qua, della DETERMINAZIONE RCG N° 581/2025 DEL 31/03/2025 con cui la Città di Potenza ha approvato la graduatoria definitiva, nella sola parte in cui è stato collocato al secondo posto il RTI La Gala Costruzioni – Lacerenza – Saturno Appalti (doc. 18);</h:div><h:div>- nonché, ove occorrer possa e in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso principale, del Disciplinare di gara CUP:B38I21000840001 - CIG: B6106B919E (doc. 19), nella parte in cui statuisce che la categoria OS23 è una categoria a qualificazione obbligatoria e nella parte in cui prevede che “Qualora il concorrente, singolo o raggruppato, non fosse qualificato per una o ambedue le categorie scorporabili dovrà, a pena di esclusione, rendere apposita dichiarazione di subappalto integrale per la/le suddetta/e categoria/e (a meno di ricorrere all’istituto dell’avvalimento)”, nonché ove occorrer possa, e sempre in via subordinata, in parte qua e nei sensi di cui in motivazione, del Bando, del progetto a base di gara e schema determinazione corrispettivi, del DGUE, degli allegati A (schema domanda partecipazione), B (dichiarazione specifica progettisti), C (modello offerta economica), resi disponibile sulla piattaforma e-procurement dell’ente – codice gara G01333, CIG B6106B919E, della deliberazione della Giunta Comunale n. 77/2025 del 14/03/2025, con cui il Comune di Potenza ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, validato in data 13 marzo 2025, relativo all’intervento denominato Riqualificazione del complesso ex Scuola Media Torraca, della determinazione a contrarre RCG n. 441/2025 del 14/03/2025;</h:div><h:div>- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi dei Ricorrenti incidentali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 141 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>La Gala Costruzioni S.r.l., Saturno Appalti S.r.l., Lacerenza Isolanti S.r.l., Società Cooperativa Gnosis Progetti, Antonio Maroscia, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6106B919E, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Mancusi S.p.A., Ecoclima S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Giuseppe Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Potenza e di Mancusi S.p.A. e di Ecoclima S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso in esame, depositato in data 8/5/2025, la società deducente – in proprio e quale mandataria di un costituendo R.T.I. – ha impugnato la determinazione specificata in epigrafe con cui il Comune di Potenza ha disposto, in favore del costituendo R.T.I. Mancusi s.p.a. (capogruppo) – Ecoclima s.r.l., l’aggiudicazione dell’appalto integrato per l’affidamento della progettazione (primo e secondo stralcio) ed esecuzione dei lavori (primo stralcio) sulla base del P.F.T.E. dell’intervento denominato “<corsivo>Riqualificazione del complesso ex scuola media Torraca</corsivo>”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 14/3/2025, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (80 punti per l’offerta tecnica con la riparametrazione e 20 punti per l’offerta economica, di cui 16 punti per i lavori e 4 punti per la progettazione), con importo a base d’asta di euro 9.979.956,39 (di cui euro 608.635,53 relativi alla progettazione ed euro 9.371.320,86 relativi all’esecuzione dei lavori, questi ultimi riferibili per euro 7.628.456,44 alla categoria prevalente OG1, classifica VI; per euro 1.068.890,63 alla categoria scorporabile OG11, classifica III bis; per euro 673.973,79 alla categoria scorporabile OS23, classifica III).</h:div><h:div>1.1. L’impugnazione ricorsuale è affidata ai seguenti motivi di portata escludente:</h:div><h:div>- con il primo motivo, è dedotto che la mandataria Mancusi s.p.a., pur carente della prescritta integrale qualificazione per la categoria OS23, non avrebbe reso nel D.G.U.E. rituale dichiarazione di subappalto necessario in relazione a tale categoria, in violazione dell’art. 3 del Disciplinare di gara («<corsivo>qualora il concorrente, singolo o raggruppato, non fosse qualificato per una o ambedue le categorie scorporabili dovrà, a pena di esclusione, rendere apposita dichiarazione di subappalto integrale per la/le suddetta/e categoria/e</corsivo>»), essendosi limitata a dichiarare la volontà di subappaltare tutte le categorie<corsivo>
				</corsivo>«<corsivo>nei limiti e con le modalità di legge</corsivo>». A fronte di tale carenza dichiarativa, sarebbe altresì illegittima l’attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, la quale, come risulta dal verbale n. 2 del 31/3/2025, preso atto che «<corsivo>nel DGUE è stata dichiarata la volontà di subappaltare tutte le categorie nei limiti di legge</corsivo>», ha ritenuto opportuno «<corsivo>trattandosi di subappalto qualificante per quota parte della categoria OS23, … far confermare quanto già dichiarato nel DGUE, ma con espresso riferimento alla categoria OS23</corsivo>»; dichiarazione resa dall’operatore in pari data;</h:div><h:div>- con il secondo motivo, è dedotto che l’offerta economica presentata dal R.T.I. aggiudicatario sarebbe carente della sottoscrizione di impegno da parte dei designati progettisti, divisata nel Chiarimento n. 1 («<corsivo>in caso di progettisti solo indicati, l’offerta economica deve essere firmata anche dagli stessi</corsivo>»), all’uopo non potendo soccorrere la mera sottoscrizione dell’offerta da parte dei questi ultimi («<corsivo>stante l’ambiguità e la perplessità di tale operazione, la quale, al più, potrebbe valere quale mera “presa visione” dell’offerta”</corsivo>»);</h:div><h:div>- con il terzo motivo, è dedotta la carenza, in capo al R.T.I. aggiudicatario, dei requisiti prescritti in relazione al giovane professionista, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 2/12/2016, n. 263 («<corsivo>Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti»</corsivo>) e dall’art. 3 del medesimo decreto («<corsivo>le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: … i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.</corsivo>»);</h:div><h:div>- con il quarto motivo, è dedotto che il D.G.U.E. e la domanda di partecipazione della Mancusi s.p.a. risulterebbero privi di qualsiasi sottoscrizione.</h:div><h:div>2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, il Comune di Potenza e le società costituenti il R.T.I. controinteressato (risultata aggiudicatario della procedura <corsivo>de qua</corsivo>).</h:div><h:div>3. Queste ultime hanno, a loro volta, spiegato ricorso incidentale, depositato in data 26/5/2025, articolando, in via subordinata, le seguenti censure avverso la <corsivo>lex specialis</corsivo>:</h:div><h:div>- con il primo motivo, è dedotta l’illegittimità della previsione del Disciplinare di gara (invocata nel primo motivo del ricorso principale), secondo cui «<corsivo>qualora il concorrente, singolo o raggruppato, non fosse qualificato per una o ambedue le categorie scorporabili dovrà, a pena di esclusione, rendere apposita dichiarazione di subappalto integrale per la/le suddetta/e categoria/e</corsivo>», per contrasto con l’art. 3 del medesimo Disciplinare in cui è espressamente previsto che «<corsivo>La categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a € 150.000,00</corsivo>», in ossequio ai principi del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, dell’apertura alla concorrenza e di proporzionalità, tenuto conto che Mancusi s.p.a. è autonomamente qualificata per la categoria prevalente OG1 e che l’importo dei lavori sussumibili sotto la categoria OS23 si pone ampiamente al di sotto della richiamata soglia del 10% (importo euro 673.973,79, percentuale 7,19%);</h:div><h:div>- con il secondo motivo, è dedotta l’illegittimità della già richiamata previsione del Disciplinare di gara, nella parte in cui sanziona con l’esclusione l’omessa dichiarazione di subappalto qualificante, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione codificato dall’art. 10, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023;</h:div><h:div>- con il terzo motivo, è dedotto che la stazione appaltante non avrebbe rilevato una causa di esclusione a carico del R.T.I. ricorrente in via principale, per violazione dell’art. 6 del Disciplinare di gara (prescrizione che, nel prevedere che tra i requisiti di idoneità professionale richiesti per i servizi tecnici di progettazione è richiesta la costituzione di una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità: a) Progettista architettonico; b) Progettista impianti; c) Progettista strutture; d) Coordinatore della sicurezza; e) Geologo; f) Giovane professionista, ha escluso la possibilità che il Progettista architettonico designato, il Progettista Impianti e il Progettista Strutture potessero coincidere con una delle altre figure professionali previste), laddove risulterebbe che il Co-Progettista Architettonico sarebbe anche Progettista Impianti, Co-Progettista Impianti e di Progettista Strutture e che il Progettista Impianti sarebbe anche Co-Progettista Impianti.</h:div><h:div>4. Con atto di motivi aggiunti, notificato in data 29/5/2025 e depositato in data 4/6/2025, all’esito dell’esame della documentazione della procedura esibita dalla stazione appaltante in data 29/5/2025 (in particolare, delle domande di partecipazione alla gara presentata dalle società del R.T.I. aggiudicatario), la società deducente – in proprio e quale mandataria di un costituendo R.T.I. – ha introdotto due nuovi motivi escludenti:</h:div><h:div>- con il primo motivo (raccordato al primo motivo del ricorso principale), è dedotta l’insanabile contraddittorietà, in merito alla qualificazione nella categoria OS23, tra quanto dichiarato nella domanda di Mancusi s.p.a. (secondo cui detta impresa avrebbe eseguito i lavori della categoria nella percentuale del 76,56%) e quanto invece risultante, in merito al medesimo profilo, sia dalla domanda della mandante Ecoclima s.r.l., sia dalla Dichiarazione di costituzione del R.T.I. (secondo cui, invece, Mancusi s.p.a. avrebbe eseguito il 100% di detta lavorazione); il che disvelerebbe un contrasto con l’art. 17 del Disciplinare di gara («<corsivo>saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative</corsivo>»), nonché con i vigenti princìpi in materia di qualificazione per eseguire lavori pubblici (art. 100 e All. II.12 del D.lgs. n. 36/2023), di subappalto (art. 119) e, più in generale, con i princìpi della fiducia e della buona fede (artt. 2 e 5), che impongono agli operatori economici di rendere in gara dichiarazioni univoche ed incondizionate, a tutela del regolare svolgimento della procedura e degli interessi pubblici alla stessa sottesi;</h:div><h:div>- con il secondo motivo (raccordato al secondo motivo del ricorso principale), è dedotto che molti dei progettisti che si sono limitati ad apporre la propria sottoscrizione sull’offerta economica del R.T.I. aggiudicatario, pur essendo i legali rappresentanti degli Studi e delle Società di progettazione che hanno partecipato alla procedura, non avrebbero fatto alcun riferimento alla loro qualità di legali rappresentanti di detti Studi e Società (<corsivo>contemplatio domini</corsivo>), ciò precludendo la manifestazione di qualsivoglia impegno negoziale da parte di questi ultimi.</h:div><h:div>5. All’udienza pubblica del 25/6/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>6. Il ricorso principale ed il relativo atto di motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, vanno respinti.</h:div><h:div>6.1. Con riferimento al primo motivo del ricorso principale, va preliminarmente chiarito che le censure qui in esame si appuntano su un’ipotizzata omissione dichiarativa contenuta nel D.G.U.E. della società Mancusi s.p.a. (relativamente all’intenzione di ricorrere al subappalto obbligatorio per la sua qualificazione nella categoria scorporabile OS23) e non riguardano, invece, la domanda di partecipazione della società, nella quale, in ogni caso, non è rinvenibile alcuna sezione in cui dichiarare l’utilizzo, o meno, del subappalto obbligatorio.</h:div><h:div>Ciò precisato, va rilevato che – contrariamente a quanto sostenuto nel gravame – il D.G.U.E. di Mancusi s.p.a., nella sezione all’uopo dedicata, non soltanto contiene <corsivo>ex professo</corsivo> la dichiarazione dell’operatore economico di voler ricorrere al subappalto, ma anche l’indicazione delle relative categorie (tra cui, per quanto d’interesse, quella OS23), con la specificazione «<corsivo>nei limiti e con le modalità di legge</corsivo>». </h:div><h:div>E’ opinione del Collegio che - conformemente ad un condivisibile precedente giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23/2/2024, n. 1793), maturato su una fattispecie largamente sovrapponibile a quella per cui è causa, secondo cui “<corsivo>Nell'ambito di una gara informata all'inversione procedimentale, con categoria prevalente OG3, soggetta ad avvalimento, e ulteriori categorie scorporabili OS18-A, OS11, OS21, OS23, OS12-A, interamente subappaltabili, a fronte di una dichiarazione della prima in graduatoria di voler far ricorso al subappalto senza esplicitarne la necessarietà, è illegittima la sua esclusione motivata sulla genericità di tale dichiarazione e sulla sua conseguente inidoneità a colmare il difetto dei requisiti per quel che attiene alle predette categorie a qualificazione obbligatoria</corsivo>” - trattasi di una dichiarazione che risulta ragionevolmente idonea ad integrare, prediligendo un approccio non formalistico, un indice espressivo della volontà dell’operatore economico di qualificarsi mediante il subappalto, in relazione alla menzionata categoria, nella prospettiva precettiva dell’art. 3 del Disciplinare di gara («<corsivo>qualora il concorrente, singolo o raggruppato, non fosse qualificato per una o ambedue le categorie scorporabili dovrà, a pena di esclusione, rendere apposita dichiarazione di subappalto integrale per la/le suddetta/e categoria/e»</corsivo>), così da doversi escludere la ravvisabilità della contestata omissione dichiarativa.</h:div><h:div>In ogni caso, è tale da legittimare - in un contesto caratterizzato da un’obiettiva perplessità del modello di D.G.U.E., che prevedeva, analogamente a quanto avvenuto nel richiamato precedente conforme, un’unica dichiarazione per il subappalto («<corsivo>L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?»</corsivo>), con manifestazione di un risposta affermativa o negativa, senza alcuna possibilità di ulteriore specificazione circa la natura del subappalto (facoltativo o qualificante) - l’attivazione, da parte della stazione appaltante, dei poteri di soccorso istruttorio delineati dall’art. 101, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 («<corsivo>… la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: … b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica»</corsivo>), con acquisizione del chiarimento - poi effettivamente reso dall’operatore economico - circa l’effettiva volontà di ricorrere al subappalto qualificante per la categoria OS23.</h:div><h:div>D’altra parte, considerato che, nella specie, come dianzi rilevato, non si verte in un’ipotesi di omissione dichiarativa (tenuto conto della manifestata volontà di ricorrere al subappalto) e, a fronte della latitudine del potere di soccorso istruttorio (come sopra delineato), la sanzione espulsiva sancita dal citato art. 3 del Disciplinare di gara incorrerebbe, comunque, nello stigma di nullità (con conseguente disapplicazione, anche in assenza di impugnazione) previsto dall’art. 10, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023, per violazione dei principi di <corsivo>favor partecipationis</corsivo> e di tassatività delle clausole di esclusione; vieppiù se si considera che è lo stesso Disciplinare di gara, in altra disposizione (art. 14), a prevedere che «<corsivo>l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni</corsivo>».</h:div><h:div>Infine, merita soggiungere che la censura in esame – oltreché, per quanto detto, non condivisibile – si presenta, comunque, sostanzialmente irrilevante alla luce dell’ulteriore previsione di cui all’art. 3 del Disciplinare di gara, non oggetto di impugnazione da parte delle ricorrenti in via principale, secondo cui «<corsivo>La categoria prevalente è comprensiva di tutte le lavorazioni inferiori al 10% o a € 150.000,00</corsivo>», tenuto conto che Mancusi s.p.a. è autonomamente qualificata per la categoria prevalente OG1 e che l’importo dei lavori sussumibili sotto la categoria OS23 si pone al di sotto della richiamata soglia del 10% (importo euro 673.973,79, percentuale 7,19%). </h:div><h:div>Peraltro, non va trascurato che l’esistenza di detta previsione ha oggettivamente concorso ad accrescere – in uno a quanto già evidenziato relativamente alla formulazione del modello di D.G.U.E. - il livello di complessiva perplessità ed incertezza della <corsivo>lex specialis</corsivo> in merito alla disciplina delle modalità di qualificazione delle imprese partecipanti, così da confermare ulteriormente l’opportunità dei chiarimenti richiesti della stazione appaltante, nei sensi indicati.</h:div><h:div>6.2. Con riferimento al secondo motivo del ricorso principale, deve ritenersi che, a prescindere dal tema controverso del valore da assegnare alla sottoscrizione dell’offerta economica da parte dei progettisti (impegno o mera presa visione), non è stata indicata nel gravame alcuna previsione della <corsivo>lex specialis</corsivo> (o di legge) che imponesse tale adempimento, non potendo certo costituire paradigma di legittimità l’invocato Chiarimento reso dalla stazione appaltante (unica fonte citata al riguardo).</h:div><h:div>D’altra parte, la pretesa assunzione da parte dei progettisti di un impegno formale in merito ai contenuti dell’offerta economica (con effetti escludenti, in caso negativo) sarebbe, comunque, eccentrica rispetto al ruolo che l’ordinamento riserva a tali soggetti, da considerarsi, per consolidato orientamento, sprovvisti della qualità di concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 9/7/2020, n. 13) e, per tale via, contrastante con i richiamati principi di <corsivo>favor partecipationis</corsivo> e di tassatività delle clausole di esclusione.</h:div><h:div>6.3. Con riferimento al terzo motivo del ricorso principale, va anzitutto rilevato che, come emerge <corsivo>ex actis</corsivo>, il R.T.I. aggiudicatario ha indicato il nominativo di un giovane professionista, secondo quanto richiesto dall’art. 4 del D.M. n. 263/2016.</h:div><h:div>Non pertinente è, invece, l’ipotizzata violazione del requisito prescritto dall’art. 3 del medesimo decreto, afferendo detta disposizione al differente ambito (rispetto a quello qui rilevante) dei requisiti prescritti alle società di ingegneria per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. </h:div><h:div>6.4. Con riferimento al quarto motivo del ricorso principale, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto asserito nel gravame, sia il D.G.U.E. sia la domanda di partecipazione di Mancusi s.p.a. risultano debitamente firmati digitalmente.</h:div><h:div>6.5. Con riferimento al primo motivo aggiunto, all’esito di una lettura sistematica e non parcellizzata dei documenti di gara, deve escludersi l’esistenza di qualsivoglia significativa incertezza in merito alla percentuale di qualificazione di Mancusi s.p.a. nella categoria di lavori scorporabili OS23, in quanto detto operatore è l’unico, nell’ambito del R.T.I., che ha dichiarato di essere qualificato in relazione a detta categoria in via diretta (per il 76,56%) e che risulta oggettivamente qualificato, mediante subappalto, per la restante parte, come agevolmente desumibile dalla dichiarazione integrativa resa in esito al soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante, secondo quanto dianzi rilevato (cfr. <corsivo>supra</corsivo> par. 6.1).</h:div><h:div>6.6. Con riferimento al secondo motivo aggiunto, a confutazione dello stesso, valgono le argomentazioni dianzi esposte (<corsivo>supra</corsivo>, par. 6.2) che escludono <corsivo>in radice</corsivo> la necessità di sottoscrizione dell’offerta economica da parte dei progettisti, con conseguente irrilevanza della riconducibilità delle sottoscrizioni (superfluamente) apposte alle società di cui gli stessi sono rappresentanti legali.</h:div><h:div>7. Da quanto sopra discende l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso incidentale subordinato proposto dalle società del R.T.I. aggiudicatario.</h:div><h:div>8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>- respinge il ricorso principale ed il relativo atto di motivi aggiunti;</h:div><h:div>- dichiara il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte controinteressata e del Comune di Potenza, da quantificarsi nella misura onnicomprensiva di euro 3.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, ciascuno.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Teresa Ferrara</h:div><h:div>Paolo Mariano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>