<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240043320250108180212852" descrizione="" gruppo="20240043320250108180212852" modifica="08/01/2025 18:47:21" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Lorenzo Figoni" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00433"/><fascicolo anno="2025" n="00019"/><urn>urn:nir:tar.basilicata;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240043320250108180212852.xml</file><wordfile>20240043320250108180212852.docm</wordfile><ricorso NRG="202400433">202400433\202400433.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\75 Fabio Donadono\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Benedetto Nappi</firma><data>08/01/2025 18:47:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/01/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Basilicata</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Fabio Donadono,	Presidente</h:div><h:div>Benedetto Nappi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paolo Mariano,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>- del provvedimento adottato dalla Prefettura di Potenza di diniego parziale dell'istanza di accesso civico generalizzato in oggetto del 5 settembre 2024, prot. 77964/2024.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso avente numero di registro generale 433 del 2024, proposto da </h:div><h:div>- Lorenzo Figoni, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Giulia Vicini, Nicola Datena, con domicilio digitale in atti di causa; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- Ministero dell'Interno, Prefettura di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- Officine Sociali società cooperativa sociale, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Giuseppe Berretta, Giovanni Mania, con domicilio digitale in atti di causa; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate e della Officine Sociali società cooperativa sociale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, alla camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2024, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Lorenzo Figoni, con ricorso notificato il 4 ottobre 2024 e depositato in pari data, è insorto avverso il parziale diniego opposto dalla Prefettura di Potenza relativamente all’istanza di accesso civico generalizzato del 5 settembre 2024 (avente a oggetto l'ostensione del contratto di appalto e dell'offerta tecnica per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento del CPR di Palazzo San Gervasio), lamentando, in particolare, il diniego di ostensione dell’offerta tecnica e deducendo in diritto la violazione di legge e l’eccesso di potere.</h:div><h:div>2. Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno concluso per il rigetto nel merito del ricorso.</h:div><h:div>2.1. La controinteressata, del pari comparsa in lite, ha concluso per l’inammissibilità in rito e il rigetto nel merito del ricorso.</h:div><h:div>3. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2024, previo deposito di scritti difensivi, i procuratori delle parti presenti  hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.</h:div><h:div>4. In <corsivo>limine litis</corsivo>, il Collegio rileva la tardività della memoria di replica depositata dal deducente il 3 gennaio 2025, oltre i termini di cui all’art. 73, co. 1, cod. proc. amm., (dimidiati ex art. 87, comma 2, lett. <corsivo>c</corsivo>, cod. proc. amm.) sicché di essa non può tenersi alcun conto. In tal senso, il Collegio osserva come debba ritenersi che tali termini abbiano natura perentoria, mirando a favorire il più completo contraddittorio scritto tra le parti, trovando tale rilievo riscontro nella previsione di cui all’art. 54, co. 1, dello stesso codice, che autorizza, previa specifica istanza, la presentazione tardiva di memorie e documenti in circostanze eccezionali, ovverosia di presupposti nella specie non ravvisabili</h:div><h:div>5. Ritiene il Collegio di soprassedere alla delibazione dell’eccezione di difetto di legittimazione e interesse a ricorrere in capo al Figoni, essendo il ricorso infondato, alla stregua della motivazione che segue.</h:div><h:div>5.1. Occorre premettere che il deducente - che non ha offerto alcuna allegazione circa l’interesse giuridicamente rilevante all’ostensione della predetta documentazione, né ha rappresentato di essere operatore del settore e neppure, <corsivo>a fortiori</corsivo>, ha preso parte alla presupposta procedura di evidenza pubblica – si duole della mancata ostensione dell’offerta tecnica prodotta dalla controinteressata nell’ambito della gara, in cui è la stessa risultata aggiudicataria dei servizi di gestione e funzionamento del centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio.</h:div><h:div>In particolare, esitando l’istanza di accesso agli atti del 5 settembre 2024, l’intimata Prefettura, colla nota qui avversata, ha assentito all’ostensione della convenzione sottoscritta col soggetto gestore e il successivo atto di rinnovo, mentre ha denegato l’esibizione dell’offerta tecnica, ritenendo che la stessa ricadesse nel perimetro applicativo dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, recando la stessa segreti tecnici o commerciali.</h:div><h:div>5.2. Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, l’assenza di preavviso di rigetto, e l’assenza di limitazioni al diritto di accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013.</h:div><h:div>5.3. Le censure, scrutinate congiuntamente per connessione logica e giuridica, sono sprovviste di ogni pregio.</h:div><h:div>Risulta dagli atti di causa che dell’istanza del ricorrente sia stata correttamente data notizia alla controinteressata, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto 33 del 2013, e che quest’ultima abbia proposto rituale opposizione.</h:div><h:div>5.3.1. A fronte di essa, la Prefettura di Potenza ha inteso contemperare i contrapposti interessi, non esibendo il documento recante specifiche e riservate capacità tecniche e gestionali (<corsivo>know how</corsivo>), in applicazione di quanto disposto dal vigente codice dei contratti pubblici al richiamato art. 35, comma 4, lett. <corsivo>a</corsivo>), secondo cui  il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciale.</h:div><h:div>Da tale angolazione, invero, l’operato della Prefettura resistente costituisce legittima declinazione dei precisi limiti legali che connotano l’accesso civico, con particolare riguardo all’art. 5<corsivo>-bis</corsivo>, comma 2, lett. <corsivo>c</corsivo>), del d.lgs. n. 33 del 2013, secondo cui l’accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. Del resto, il Giudice d’appello ha condivisibilmente  osservato che l’accesso civico generalizzato, non essendo correlato ad alcuna posizione sostanziale legittimante, ben possa veicolare pretese meno incisive rispetto all’accesso documentale e, in presenza di controinteressi rilevanti, lo scrutinio di necessità e proporzionalità appaia orientato alla massimizzazione della tutela della riservatezza e della segretezza, in danno della trasparenza (Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817).</h:div><h:div>Con riferimento all’offerta della controinteressata, dunque, deve darsi prevalenza – nell’ottica della tutela degli “interessi economici e commerciali” del soggetto privato – alla volontà di mantenere segreti il contenuto della stessa, in quanto espressivo del <corsivo>know-how</corsivo> dell’impresa.</h:div><h:div>5.3.2. Da altra angolazione, la peculiare conformazione procedimento di ostensione,  l’oggetto di esso, incentrato sull’accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa attorea non lasciano spazio all’applicazione dell’art. 10<corsivo>-bis</corsivo> della legge n. 241 del 1990 (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 13 settembre 2021, n. 267; T.A.R. Lazio, sez. III, 3 gennaio 2012, n. 30).</h:div><h:div>5. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>6. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata così provvede:</h:div><h:div>- rigetta il ricorso;</h:div><h:div>- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controinteressata e delle Amministrazioni intimate, e per queste ultime dell’Avvocatura distrettuale di Potenza, distrattaria per legge, forfettariamente liquidando le stesse in € 2000,00, cadauna, oltre accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2024, coll'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Teresa Ferrara</h:div><h:div>Benedetto Nappi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>