<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240030020250210062543863" descrizione="" gruppo="20240030020250210062543863" modifica="17/02/2025 13:13:13" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00300"/><fascicolo anno="2025" n="00123"/><urn>urn:nir:tar.basilicata;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240030020250210062543863.xml</file><wordfile>20240030020250210062543863.docm</wordfile><ricorso NRG="202400300">202400300\202400300.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\75 Fabio Donadono\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Benedetto Nappi</firma><data>17/02/2025 13:13:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/02/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Basilicata</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Fabio Donadono,	Presidente</h:div><h:div>Benedetto Nappi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paolo Mariano,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della “proposta di accordo bonario” del 30 ottobre 2020 del RUP sulle riserve;</h:div><h:div>- per l’accertamento del diritto e la relativa condanna dell’Anas s.p.a. al pagamento di quanto richiesto dall’impresa ricorrente per un <corsivo>petitum</corsivo> complessivo di € 99895,49.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso avente numero di registro generale 300 del 2024, proposto da </h:div><h:div>- SA.MI. s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Rossella Laporta, con domicilio digitale in atti di causa; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- Anas s.p.a., in persona del responsabile della Direzione legale <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Angelo Di Lascio, Antonio Marino, con domicilio digitale in atti di causa; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas s.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, alla pubblica udienza del giorno 8 gennaio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;</h:div><h:div>Uditi i procuratori delle parti presenti, come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La SA.MI. s.r.l., con ricorso notificato il 21 maggio 2024 e depositato il successivo 19 di giugno, è insorta avverso l’atto in epigrafe, recante la proposta di accordo bonario formulata dal RUP con riguardo alle riserve iscritte dalla odierna ricorrente in calce allo stato finale dei lavori del 19 gennaio 2023, relativamente all’appalto di «lavori di fornitura e posa in opera di strumentazione di misura per il monitoraggio strutturale del viadotto Fiumara di Tito ricadente sul RA 05 al km 31+225».</h:div><h:div>1.1. In diritto, la deducente ha articolato motivi specifici in punto di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.</h:div><h:div>2. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in rito, il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e, nel merito, la sua infondatezza.</h:div><h:div>3. Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2025, previo deposito di scritti difensivi, i procuratori delle parti presente hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.</h:div><h:div>4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, alla stregua della motivazione che segue.</h:div><h:div>4.1. La proposta di accordo bonario del RUP qui avversata è stata formalizzata ai sensi dell’art. 205 del previgente codice dei contratti pubblici, nell’ambito della disciplina ivi delineata, e concerne le riserve iscritte dalla ricorrente in occasione della sottoscrizione dello stato finale dei lavori del 19 gennaio 2023.</h:div><h:div>4.1.1. Il comma 6, quinto periodo, dell’art. 205, testualmente dispone che «In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il Giudice ordinario»;</h:div><h:div>Il successivo comma 6<corsivo>-bis</corsivo> (aggiunto dall’art. 120, comma 1, lett. b del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) in forza del quale è stato proposto il ricorso, meramente precisa che «l'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza».</h:div><h:div>4.1.2. Nel caso di specie la ricorrente (ossia il soggetto che ha formulato le riserve) ha appunto “reietto” la proposta del RUP, proponendo appunto il ricorso qui in delibazione ai sensi dell’art. 205, comma 6<corsivo>-bis</corsivo>, d.lgs. n. 50 del 2016. Di talché, la perfetta sussumibilità della questione nella previsione di cui all’art. 205, comma 6, del previgente codice dei contratti pubblici, e il conseguente radicarsi della giurisdizione ordinaria.</h:div><h:div>Invero, il legislatore ha così testualmente tracciato un limite esterno alla giurisdizione, invalicabile per l’interprete.</h:div><h:div>4.1.2.1. In tal senso muove la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia di silenzio rifiuto dell’Amministrazione a pronunciarsi sulle riserve. In particolare, si è osservato che la decisione in ordine alle riserve formulate dall’appaltatore è procedimentalizzata in quanto mette capo alla iniziativa del responsabile del procedimento e esige il rispetto di alcune scansioni predeterminate culminando in un atto (la proposta motivata di accordo bonario) che l’appaltatore può respingere e a cui va riconosciuto carattere privatistico. In aggiunta l’istituto di cui si controverte è collocato nell’ambito della fase esecutiva del contratto, ricadendo in un perimetro di giurisdizione devoluto al Giudice ordinario secondo i consueti criteri di riparto della giurisdizione in materia di commesse pubbliche. Va anche posto in risalto che la decisione sulle riserve costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo per la stazione appaltante, a fronte del quale è rintracciabile una situazione giuridica soggettiva di diritto dell’appaltatore, la cui violazione deve essere necessariamente sindacata dal Giudice ordinario. (T.A.R. Puglia, sez. III, 4 marzo 2021, n. 407). Del pari è a dirsi in relazione all’analoga previsione dell’art. 240 del d.lgs. n. 163 del 2006 (T.A.R. Lombardia, 18 settembre 2014, n. 2358; T.A.R. Toscana, 1 agosto 2013, n. 1204).</h:div><h:div>4.1.3. Su un di piano più generale, va rilevato che nel settore dell’attività negoziale della pubblica amministrazione tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell’evidenza pubblica, appartengono al Giudice amministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario: conseguentemente, appartengono al giudice ordinario le controversie concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cass. Sez. Un., 29/1/2018, n. 2144; Cass. Sez. Un., 10/4/2017, n. 9149; Cass. 31/5/2016, n. 11366; Cass. Sez. Un., 8/7/2015, n. 14188; Cass. Sez. Un., 24/5/2013, n. 12902; Cass. 5/4/2012, n. 5446; Cass. 13/3/2009, n. 6068)”.</h:div><h:div>Nel caso di specie non è in contestazione che sia intervenuta la conclusione di apposito contratto, e che la ricorrente si sia avvalsa delle c.d. riserve, ossia abbia inserito nei documenti contabili dell’appalto la pretesa a maggiori corrispettivi per il «sensore clinometrico mems o force balance biassiale e per l’accelerometro mems triassiale», con conseguente preteso inadempimento da parte della stazione appaltante di obbligazioni negoziali, che si colloca a valle della stipulazione contrattuale, attenendo all'esecuzione del rapporto convenzionale, sicché anche da tale versante la giurisdizione è attribuita al Giudice ordinario.</h:div><h:div>4.1.4. Non trova spazio alcuno, di conseguenza, il tentativo della ricorrente di ricondurre la vicenda all’alveo applicativo della revisione prezzi. Peraltro, e conclusivamente, sussiste un’ontologica differenza tra quest’ultima e la figura delle riserve, come precisato dal Giudice d’appello, secondo cui la revisione dei prezzi ha la finalità di salvaguardare l’interesse pubblico affinché le prestazioni di beni e servizi rese in favore delle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa; al contempo l’istituto è posto a tutela dell’interesse dell’impresa a non subire alterazioni dell’equilibrio contrattuale al sopraggiungere di circostanze eccezionali. Diversamente, invece, l’istituto delle riserve è volto a limitare il più possibile la nascita di controversie tra le parti: all’appaltatore serve ad avanzare specifiche contestazioni su eventi da cui sarebbero derivati maggiori oneri, determinando un’alterazione della prevista contabilità di cantiere, mentre permette alla stazione appaltante di verificare con regolarità l’andamento dei costi di realizzazione dell’opera pubblica (Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2022, n. 5667).</h:div><h:div>5. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con indicazione, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. dell’Autorità giudiziaria ordinaria quale plesso munito di giurisdizione.</h:div><h:div>6. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e della definizione in rito del giudizio, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Spese compensate</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025, coll'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Benedetto Nappi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>