<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240023520250122172706238" descrizione="accesso - pubblico impiego - atti procedura conferimento EP" gruppo="20240023520250122172706238" modifica="22/01/2025 17:29:31" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00235"/><fascicolo anno="2025" n="00073"/><urn>urn:nir:tar.basilicata;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240023520250122172706238.xml</file><wordfile>20240023520250122172706238.docm</wordfile><ricorso NRG="202400235">202400235\202400235.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\837 Pasquale Mastrantuono\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paolo Mariano</firma><data>22/01/2025 17:29:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/01/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Basilicata</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pasquale Mastrantuono,	Presidente FF</h:div><h:div>Benedetto Nappi,	Consigliere</h:div><h:div>Paolo Mariano,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del diniego sull’istanza di accesso ai verbali di comparazione per l’affidamento di incarichi di elevata qualificazione, limitatamente agli incarichi contraddistinti dai nn 13, 14, 15, 16, 17 e 18 di cui alla scheda di individuazione e graduazione delle Posizioni Organizzative delle Aree.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 235 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Michele Catalano, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Eugenio Petrullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Alsia, Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena De Bonis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Carmelo Mennone, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Giovanni Vena, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Paolo Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alsia, Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura e di Giovanni Vena;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso in esame, notificato in data 6/5/2024, il deducente ha impugnato il provvedimento dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), datato 5/4/2024, recante il diniego sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 7/3/2024, nonché, con motivi aggiunti in data 6/6/2024, il successivo provvedimento confermativo del ridetto diniego, datato 6/5/2025, chiedendo altresì la condanna dell’Ente all’esibizione, ai sensi dell'art. 116, co. 4, cod. proc. amm., dei documenti oggetto della richiesta.</h:div><h:div>1.1. Risulta in fatto quanto segue:</h:div><h:div>- con istanza del 7/3/2024, il deducente, dipendente dell’A.L.S.I.A., ha chiesto l’accesso ai verbali di comparazione per l’affidamento degli incarichi di “Elevata qualificazione” dell’Ente (specificamente contraddistinti dai nn. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 di cui alla scheda di individuazione e graduazione delle Posizioni Organizzative delle Aree), concretamente avvenuto, con determinazione dell’8/7/2023, in favore di altri dipendenti; la relativa procedura si è svolta ai sensi dell’art. 6 del Regolamento A.L.S.I.A. disciplinante l’Area delle “Elevate Qualificazioni” di cui agli artt. 16-18 del CCNL comparto funzioni locali del 16/11/2022, secondo cui, per quanto d’interesse, detti incarichi sono conferiti mediante una “valutazione comparativa” nell’ambito del personale “in possesso dei requisiti di accesso”;</h:div><h:div>- con nota del 5/4/2024, l’Agenzia ha respinto detta istanza ostensiva, non essendo possibile da essa “<corsivo>evincere né valutare la necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso</corsivo>”, tenuto anche conto che “<corsivo>non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni</corsivo>” e che “<corsivo>il diritto di accesso è escluso (…) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nonché quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche (…), con particolare riferimento agli interessi (…), professionali, (…) di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono</corsivo>”;</h:div><h:div>- con successiva nota in data 6/5/2024, l’Agenzia, riscontrando un apposito invito (in data 6/4/2024) al riesame dell’originario diniego, ha confermato tale decisione, evidenziandone in particolare la conformità al Parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, datato 5/2/2024, nel quale, per quanto d’interesse, si è ravvisata l’infondatezza dell’istanza di accesso civico ai medesimi atti per cui è causa, formulata da un’Associazione sindacale, per contrasto con le esigenze di riservatezza riferibili agli altri dipendenti interessati dalla valutazione comparativa.</h:div><h:div>1.2. Con il gravame è contestata la legittimità di tali determinazioni reiettive, sul presupposto della fondatezza del diritto all’accesso avanzato dal deducente.</h:div><h:div>2. Si è costituita in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura.</h:div><h:div>3. Con ordinanza del 24/10/2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati dall’eventuale accoglimento del ricorso, da individuarsi nei soggetti ai quali si riferisce la pretesa ostensiva per cui è causa.</h:div><h:div>3.1. A seguito di tale incombente, ritualmente avvenuto, si è costituito in giudizio il controinteressato Vena Giovanni, il quale ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di accesso.</h:div><h:div>4. Alla camera di consiglio del 22/1/2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>5. Il ricorso è fondato.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene illegittima la consumata preclusione al pieno dispiegarsi del diritto all’accesso vantato dal ricorrente.</h:div><h:div>Quest’ultimo – nella <corsivo>qualitas</corsivo> di dipendente A.L.S.I.A. in possesso (il che non è controverso) dei requisiti per il potenziale conferimento di incarichi di “Elevata Qualificazione”, relativamente all’Area di interesse - vanta, infatti, una posizione differenziata e qualificata, rispetto alla generalità dei consociati, che lo legittima all’acquisizione degli atti sopraindicati, poiché pertinenti le valutazioni comparative funzionali al conferimento di detti incarichi (secondo quanto previsto dall’art. 6 del citato Regolamento) e, quindi, specificamente collegati alla sua posizione. Conseguentemente, risulta evidente che la pretesa ostensiva – contrariamente a quanto opinato dall’Agenzia resistente – è sorretta da un interesse personale e concreto alla conoscenza e alla verifica di tale attività amministrativa, atteso che il partecipante ad una procedura comparativa ha autonomo titolo ad accedere ai relativi atti.</h:div><h:div>Inoltre, gli atti oggetto di accesso rientrano certamente nell’ampia nozione di "documento amministrativo" di cui all'art. 22, co. 1, lett. d), L. n. 241/1990. </h:div><h:div>Infine, non vi è evidenza agli atti dell’esistenza di alcuno dei casi di esclusione previsti dall’art. 24 della medesima legge, anche in considerazione della circostanza per cui l’accesso de quo è funzionale alla cura e difesa di interessi giuridici (il che gli assicura tendenziale preminenza nell’ottica delineata dal comma 7 dell’art. 24 cit.). </h:div><h:div>In merito all’ipotizzato contrasto con le esigenze di riservatezza dei terzi, si osserva che:</h:div><h:div>- nella struttura dei procedimenti di natura comparativa (ancorché a partecipazione non volontaria) sono imprescindibilmente coinvolte le posizioni di terzi, per cui tale immancabile situazione non può in sé giustificare un rifiuto di accesso per ragioni di riservatezza della sfera giuridica di questi ultimi;</h:div><h:div>- come condivisibilmente rilevato (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 17/11/2022, n. 10123), la sfera della riservatezza concerne l'area dei dati personali, dei dati sensibili e dei dati cc.dd. 'sensibilissimi' (nel caso in cui vengano in rilievo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, questioni concernenti lo stato di salute, le opinioni politiche espresse, le credenze religiose, l'adesione ad associazioni sindacali o dati personali di altro tipo, come per ipotesi, l'indirizzo di residenza), mentre in nessuno di questi può farsi rientrare una valutazione di mera professionalità del pubblico dipendente (scevra da valutazioni psico-attitudinali) qual è quella che, in specie, ha presidiato il conferimento degli incarichi di “Elevata Qualificazione” per cui è causa (tanto emerge dalla lettura dei relativi criteri di comparazione, come enucleati nell’allegato 2 al Regolamento A.L.S.I.A. disciplinante l’Area delle “Elevate Qualificazioni” di cui agli artt. 16-18 del CCNL comparto funzioni locali del 16/11/2022);</h:div><h:div>- non si oppone all’accesso il menzionato parere del Garante per la protezione dei dati personali, siccome relativo alla valutazione di un’istanza di accesso civico (da parte di un soggetto estraneo alla procedura valutativa de qua) per la quale le esigenze di riservatezza si atteggiano diversamente e con una ben diversa rilevanza rispetto all’accesso di cui alla L. n. 241/1990; d’altra parte, nello stesso parere si lascia impregiudicata la verifica dei presupposti per l’ostensione ai sensi di tale ultima normativa.</h:div><h:div>6. Conclusivamente, per le ragioni esposte, il gravame va accolto e, pertanto, annullati i provvedimenti impugnati, va ordinato all’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura di consentire l’accesso agli atti oggetto dell’istanza di accesso del 7/3/2024, sopra specificamente indicati, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza.</h:div><h:div>7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi indicati in motivazione.</h:div><h:div>Condanna l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificate forfetariamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Teresa Ferrara</h:div><h:div>Paolo Mariano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>