<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230053320231220150220994" descrizione="" gruppo="20230053320231220150220994" modifica="20/12/2023 15:13:59" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00533"/><fascicolo anno="2023" n="00738"/><urn>urn:nir:tar.basilicata;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230053320231220150220994.xml</file><wordfile>20230053320231220150220994.docm</wordfile><ricorso NRG="202300533">202300533\202300533.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\75 Fabio Donadono\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>pasquale mastrantuono</firma><data>20/12/2023 15:13:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/12/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Basilicata</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Fabio Donadono,	Presidente</h:div><h:div>Pasquale Mastrantuono,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paolo Mariano,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento: </h:div><h:div>-della Determinazione n. 2657 del 27.11.2023, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Potenza, all’esito dell’indagine di mercato, indetta dallo stesso Dirigente del Settore Ambiente con Determinazione n. 1900 del 2.9.2023, ha affidato, per 3 mesi, il servizio di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici degli edifici pubblici e privati della Provincia di Potenza eccetto quelli siti nel Comune di Potenza (denominato Caldaia Sicura), delegato dalla Regione Basilicata ai sensi dell’art. 2, comma 1, L.R. n. 30/2016, in passato svolto “in house” dalla Provincia di Potenza tramite la società controllata al 100% APEA S.r.l., in favore della New Energy Company Nec S.r.l., per il prezzo di € 133.460,00 (oltre IVA al 10% pari € 13.346,00 = € 146.806,00); </h:div><h:div>-della nota del Responsabile del procedimento prot. n. 33583 del 21.9.2023 (non conosciuta e mai notificata), richiamata nella predetta Determinazione n. 2657 del 27.11.2023, nella parte in cui APEA S.r.l. è stata esclusa, ai sensi dell’art. 49, comma 2, D.Lg.vo n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), dalla suddetta indagine di mercato, indetta con la citata Determinazione n. 1900 del 2.9.2023;</h:div><h:div>-della Del. C.P. n. 41 del 31.10.2023, nella parte in cui il Consiglio Provinciale di Potenza ha dato “mandato agli Uffici per il prosieguo di propria competenza per garantire la continuità del servizio” di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici degli edifici pubblici e privati della Provincia di Potenza eccetto quelli siti nel Comune di Potenza; </h:div><h:div>-della Determinazione n. 1900 del 2.9.2023, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Potenza, dopo aver richiamato la Relazione dell’Ispettorato Generale di Finanza Pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 15087 del 28.4.2023, ha avviato “un’indagine conoscitiva preordinata ad individuare gli operatori interessati, ai quali richiedere un apposito preventivo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.Lg.vo n. 36/2023”, per l’affidamento diretto, per 3 mesi, “all’esterno” del servizio di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici degli edifici pubblici e privati della Provincia di Potenza eccetto quelli siti nel Comune di Potenza (denominato Caldaia Sicura), in passato svolto “in house” dalla Provincia di Potenza tramite la società controllata al 100% APEA S.r.l., “di importo pari a € 133.460,00 oltre IVA al 10%, inferiore alla soglia comunitaria” di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 36/2023, “nelle more del tempo necessario all’indizione ed alla celebrazione di un’apposita procedura di evidenza pubblica per l’aggiudicazione dello stesso”, per assicurane la continuità anche durante il periodo occorrente alla predetta indizione e celebrazione della gara finalizzata all’aggiudicazione del servizio “per un maggior arco temporale”, ed approvato il relativo “avviso di indagine di mercato”;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023, proposto dall’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Potenza (APEA) S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio De Bonis, PEC vittoriodebonis@pec.studiolegaledebonis.com, e Andrea De Bonis, PEC andreadebonis@pec.studiolegaledebonis.com, con domicilio fisico in Potenza Via IV Novembre n. 58;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Potenza, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Emanuela Luglio, PEC emanuela.luglio@pec.provinciapotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Piazza Mario Pagano;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>New Energy Company Nec S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso ed i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Potenza;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>La Provincia di Potenza:</h:div><h:div>-con Del. C.P. n. 39 del 28.12.2018 ha confermato il mantenimento della quota di partecipazione del 100% nell’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Potenza (APEA) S.r.l., alla quale era stato affidato “in house” il servizio di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici degli edifici pubblici e privati della Provincia di Potenza eccetto quelli siti nel Comune di Potenza (denominato Caldaia Sicura), delegato dalla Regione Basilicata ai sensi dell’art. 2, comma 1, L.R. n. 30/2016, nonostante “diverse situazioni di criticità (limiti di fatturato, perdite pregresse)”, ed ha approvato il “piano industriale”, relativo al periodo 2019-2023, “con azioni di razionalizzazione, contenimento dei costi, efficientamento operativo, modalità di attuazione, stima dei tempi e dei risultati attesi, tali da dimostrare l’economicità e la convenienza per l’affidamento diretto” del predetto servizio ed “il rafforzamento della capacità operativa della Società di fornire all’Ente servizi strumentali, al fine di incrementare il fatturato ed assicurare la piena copertura dei costi complessivi”, trasmesso dall’APEA S.r.l., il quale prevedeva, diversamente rispetto agli anni precedenti, un utile di esercizio; </h:div><h:div>-con Del. C.P. n. 26 del 27.11.2019, dopo aver constatato che, poiché molte previsioni di ricavo del predetto piano industriale non si erano avverate, si era verificato un risultato negativo di esercizio di € 117.120,00, ha ricapitalizzato l’APEA S.r.l per € 25.000,00 ed ha coperto le complessive perdite pari ad € 464.776,00, in quanto la società di revisione, incaricata dalla Provincia, aveva consigliato di “modificare ed efficientare il modello di business e/o di gestione, per assicurare la continuità aziendale”, avvertendo “che in carenza di risanamento” avrebbe dovuto essere adottata la “procedura liquidatoria”; </h:div><h:div>-con Del. C.P. n. 3 del 10.1.2022 ha confermato, limitatamente all’anno 2022, il mantenimento della quota di partecipazione del 100% nell’APEA S.r.l. “senza interventi”; </h:div><h:div>-con Determinazione n. 348 del 4.3.2022 il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Potenza ha prorogato all’APEA S.r.l. l’affidamento “in house” del servizio di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici degli edifici pubblici e privati della Provincia di Potenza eccetto quelli siti nel Comune di Potenza fino al 31.12.2022, per il prezzo di € 491.803,30 oltre IVA (cfr. pure gli artt. 5 e 6 del relativo contratto, allegato alla predetta Determinazione n. 348/2022).</h:div><h:div>Successivamente, l’Ispettorato Generale di Finanza Pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanze con Relazione prot. n. 15087 del 28.4.2023, trasmessa alla Provincia di Potenza con nota/pec ministeriale di pari data 28.4.2023, ha: </h:div><h:div>1) accertato che nell’ultimo decennio l’APEA S.r.l. non aveva “mai sostanzialmente raggiunto un proprio equilibrio economico, né avrebbe potuto raggiungerlo in considerazione soprattutto della sproporzione esistente tra personale in servizio ed attività svolte”, specificando che “misure di rideterminazione dell’organico e ricollocamento in ambito regionale delle unità in esubero avrebbero probabilmente consentito alla Società di conseguire un proprio equilibrio economico senza dispendio di tutte le risorse pubbliche utilizzate per il suo mantenimento” e che “la sopravvivenza di APEA sia stata resa possibile solo a seguito di trasferimenti pubblici provenienti dalla Provincia, sia sotto forma di contributi di esercizio, sia sotto forma di ingenti e ripetuti interventi di risanamento e ricapitalizzazione illegittimi ed inefficaci”; </h:div><h:div>2) poiché anche in “seguito alla fuoriuscita di alcune unità di personale” l’utile di esercizio è stato determinato da “rilevanti oneri gestionali rimasti ancora oggi a carico della Provincia”, la “fattibilità” dell’affidamento “in house” del servizio di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici degli edifici pubblici e privati avrebbe potuto essere attuata “accentrando tali competenze in capo alla Regione Basilicata”. </h:div><h:div>Con Del. C.P. n. 17 del 18.4.2023 ha approvato il Bilancio di previsione 2023/2025, il quale ha confermato il mantenimento della quota di partecipazione del 100% nell’APEA S.r.l. “senza interventi”. </h:div><h:div>Con Determinazione n. 1900 del 2.9.2023 il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Potenza, dopo aver richiamato la Relazione dell’Ispettorato Generale di Finanza Pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 15087 del 28.4.2023, ha avviato “un’indagine conoscitiva preordinata ad individuare gli operatori interessati, ai quali richiedere un apposito preventivo per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.Lg.vo n. 36/2023”, per 3 mesi, “all’esterno” del servizio di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici degli edifici pubblici e privati della Provincia di Potenza eccetto quelli siti nel Comune di Potenza, di importo pari a € 133.460,00 oltre IVA al 10%, inferiore alla soglia comunitaria” di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 36/2023, “nelle more del tempo necessario all’indizione ed alla celebrazione di un’apposita procedura di evidenza pubblica per l’aggiudicazione dello stesso”, per assicurane la continuità anche durante il periodo occorrente alla predetta indizione e celebrazione della gara finalizzata all’aggiudicazione del servizio “per un maggior arco temporale”, ed approvato il relativo “avviso di indagine di mercato”.</h:div><h:div>L’APEA S.r.l. ha impugnato la predetta Determinazione n. 1900 del 2.9.2023 con il Ric. n. 411/2023 e l’atto di motivi aggiunti a tale ricorso, che con Sentenza TAR Basilicata n. 619 del 26.10.2023 sono stati dichiarati inammissibili, per i seguenti motivi: </h:div><h:div>1) il suddetto piano industriale, relativo al periodo 2019-2023, approvato con Del. C.P. n. 39 del 28.12.2018, caratterizzato dalla previsione di utili di esercizio, come risulta della successiva Del. C.P. n. 26 del 27.11.2019, non si è concretizzato per l’ulteriore risultato negativo di esercizio di € 117.120,00, con le conseguenti ricapitalizzazione di € 25.000,00 e copertura delle complessive perdite pari ad € 464.776,00, ed ha perso efficacia, in quanto la Società di Revisione, incaricata dalla Provincia, aveva consigliato di “modificare ed efficientare il modello di business e/o di gestione, per assicurare la continuità aziendale”, avvertendo “che in carenza di risanamento” avrebbe dovuto essere adottata la “procedura liquidatoria”; </h:div><h:div>2) con la posteriore Del. C.P. n. 3 del 10.1.2022 la Provincia di Potenza si è limitata a confermare, per il solo anno 2022, il mantenimento della quota di partecipazione del 100% nell’APEA S.r.l. “senza interventi” e tale scelta è stata ripetuta con la recente Del. C.P. n. 17 del 18.4.2023, di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025; </h:div><h:div>3) pertanto, ai sensi del citato art. 20, comma 2, lett. d), D.Lg.vo n. 175/2016, espressamente citato nelle pagine 44-46 della Relazione dell’Ispettorato Generale di Finanza Pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 15087 del 28.4.2023, richiamata per relationem ex art. 3, comma 3, L. n. 241/1990 dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Potenza, risulta necessaria l’adozione di un nuovo Piano di razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica, con indicazione di modalità e tempi di attuazione, la cui omissione “comporta”, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 20 D.Lg.vo n. 175/2016, “la sanzione amministrativa da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di 500.000,00, fatto salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti”; </h:div><h:div>4) la contestata indagine di mercato risulta finalizzata ad acquisire preventivi, in seguito ai quali la Provincia di Potenza, anche in applicazione del suddetto art. 7, comma 1, dell’impugnato avviso, con il quale è stato precisato che “l’indagine di mercato, avviata a scopo esplorativo, non vincola in alcun modo la stazione appaltante”, avrà ulteriori elementi per decidere con maggiore consapevolezza, se confermare l’affidamento del servizio di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici degli edifici pubblici e privati della Provincia di Potenza eccetto quelli siti nel Comune di Potenza in house alla ricorrente ai sensi dell’art. 16 D.Lg.vo n. 175/2016, previa adozione del Piano di razionalizzazione ex art. 20, comma 2, lett. d), dello stesso D.Lg.vo n. 175/2016, oppure decidere di non risanare la ricorrente APEA S.r.l. e di procedere alla sua liquidazione, esternalizzando definitivamente il servizio in questione all’inizio per soli 3 mesi e poi con altro procedimento di evidenza pubblica per un periodo di tempo più ampio (il suddetto importo, indicato dal provvedimento dell’indagine di mercato per l’affidamento all’esterno di 3 mesi del servizio di cui è causa di € 133.460,00 oltre IVA, se riferito a 12 mesi, aumenta fino a € 533.840,00 (133.460,00 : 3 = 44.486,66 x 12 = 533.840), cioè pari ad un importo maggiore sia della soglia di rilevanza europea ex art. 14, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 36/2023 di € 215.000,00, sia del prezzo del precedente contratto dell’anno 2022, stipulato con la ricorrente, di € 491.803,30 oltre IVA). </h:div><h:div>Inoltre, con Sentenza n. 707 dell’11.12.2023 questo Tribunale ha accolto il Ric. n. 420/2023, proposto da APEA S.r.l. avverso il silenzio inadempimento, formatosi sull’istanza di tale società del 16.2.2023, volta ad ottenere sia la proroga della durata di APEA dal 31.12.2021 (durata, stabilita dall’art. 2, comma 3, del vigente Statuto) al 31.12.2041, sia l’affidamento “in house” in suo favore anche per l’anno 2023 del servizio di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici degli edifici pubblici e privati della Provincia di Potenza eccetto quelli siti nel Comune di Potenza:</h:div><h:div>-sia perché non poteva tenersi conto della Del. n. 2 del 17.3.2023, con la quale il Consiglio Provinciale aveva “differito il termine di durata della società APEA di ulteriori 20 anni, autorizzando il legale rappresentante dell’Ente a comparire innanzi a Notaio di fiducia con l’Amministratore della società APEA stessa per effettuarsi le conseguenziali modifiche statutarie nelle forme di legge”, in quanto l’art. 2, comma 3, del vigente Statuto, che prevede la durata fino al 31.12.2021, non era stato ancora modificato; </h:div><h:div>-sia perché è stato ribadito quanto già statuito con la suddetta Sentenza TAR Basilicata n. 619 del 26.10.2023, cioè che la Provincia di Potenza deve decidere, se confermare l’affidamento di tale servizio in house alla ricorrente ai sensi dell’art. 16 D.Lg.vo n. 175/2016, previa adozione del Piano di razionalizzazione ex art. 20, comma 2, lett. d), dello stesso D.Lg.vo n. 175/2016, oppure decidere di non risanare la ricorrente APEA S.r.l. e di procedere alla sua liquidazione, esternalizzando definitivamente il servizio in questione. </h:div><h:div>Intanto, APEA S.r.l., dopo aver ottenuto dal Presidente della Provincia di Potenza con nota del 14.9.2023 il nulla osta alla partecipazione alla suddetta indagine di mercato, indetta con la citata Determinazione n. 1900 del 2.9.2023, e presentato, in data 18.9.2023, la domanda di partecipazione al predetto procedimento di evidenza pubblica, il Responsabile del procedimento con nota prot. n. 33583 del 21.9.2023 l’ha esclusa, ai sensi dell’art. 49, comma 2, D.Lg.vo n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), dal procedimento di indagine di mercato, attivato con Determinazione n. 1900 del 2.9.2023. </h:div><h:div>Successivamente, con Determinazione n. 2657 del 27.11.2023 il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Potenza ha affidato, per 3 mesi, il servizio di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici degli edifici pubblici e privati della Provincia di Potenza eccetto quelli siti nel Comune di Potenza (denominato Caldaia Sicura), delegato dalla Regione Basilicata ai sensi dell’art. 2, comma 1, L.R. n. 30/2016, in passato svolto “in house” dalla Provincia di Potenza tramite la società controllata al 100% APEA S.r.l., in favore della New Energy Company Nec S.r.l., per lo stesso prezzo, posto a base di gara, di € 133.460,00 (oltre IVA al 10% pari € 13.346,00 = € 146.806,00), dopo aver richiamato, oltre al predetto provvedimento di esclusione dal procedimento di APEA S.r.l. prot. n. 33583 del 21.9.2023: </h:div><h:div>1) la Relazione del Responsabile del procedimento prot. 38225 del 24.10.2023, attestante che erano pervenute 7 domande di partecipazione, solo 2 ditte erano state invitate a presentare l’offerta, tra cui la New Energy Company Nec S.r.l., che era stata individuata la più idonea, in quanto “in passato” aveva già gestito lo stesso servizio presso la Provincia di Potenza ed era stata valutata positivamente la documentata esperienza nelle attività oggetto di affidamento presso altri Enti;</h:div><h:div>2) la nota prot. n. 38788 del 27.10.2023, con la quale il medesimo Dirigente del Settore Ambiente aveva chiesto “di conoscere l’indirizzo da parte del Consiglio Provinciale circa l’affidamento del servizio Caldaia Sicura, sia per i prossimi 3 mesi, sia, alla scadenza, per un successivo periodo di tempo più lungo”;</h:div><h:div>3) e la Del. C.P. n. 41 del 31.10.2023, con la quale il Consiglio Provinciale di Potenza ha adottato nei confronti degli Uffici Pianificazione, Ambiente e Legale gli atti di indirizzo, di verificare, con riferimento ad APEA S.r.l., “la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 2 dell’art. 20 D.Lg.vo n. 175/2016, al fine di procedere successivamente, nella concorrenza dei presupposti di fatto e di diritto e nel rispetto delle norme statutarie, ad un’eventuale razionalizzazione della stessa”, ed ha dato “mandato agli Uffici per il prosieguo di propria competenza per garantire la continuità del servizio” di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici degli edifici pubblici e privati della Provincia di Potenza eccetto quelli siti nel Comune di Potenza. </h:div><h:div>L’APEA S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 4.12.2023 e depositato nella stessa giornata del 4.12.2023, ha impugnato la predetta Determinazione n. 2657 del 27.11.2023, unitamente alle presupposte note del Responsabile del procedimento prot. n. 33583 del 21.9.2023, di esclusione dal procedimento di APEA S.r.l., e Del. C.P. n. 41 del 31.10.2023, nella parte in cui ha dato “mandato agli Uffici per il prosieguo di propria competenza per garantire la continuità del servizio” di cui è causa, deducendo l’errata applicazione nei suoi confronti dell’art. 49, comma 2, D.Lg.vo n. 36/2023. </h:div><h:div>Si è costituita in giudizio la Provincia di Potenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>Nella Camera di Consiglio del 20.12.2023 il ricorso è passato in decisione.</h:div><h:div>In via preliminare, va precisato che la società ricorrente ha impugnato anche la Determinazione n. 1900 del 2.9.2023, di indizione della suddetta indagine di mercato e di avvio del procedimento, conclusosi con la Determinazione n. 2657 del 27.11.2023, di affidamento, per 3 mesi, del servizio di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici degli edifici pubblici e privati della Provincia di Potenza eccetto quelli siti nel Comune di Potenza (denominato Caldaia Sicura) in favore della New Energy Company Nec S.r.l., ma non ha dedotto alcuna specifica censura avverso la predetta Determinazione n. 1900 del 2.9.2023. </h:div><h:div>Nel merito, il ricorso è infondato. </h:div><h:div>Al riguardo, va rilevato che l’art. 49 D.Lg.vo n. 36/2023:</h:div><h:div>-al comma 2, statuisce che: “in applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”; </h:div><h:div>-al comma 4, prevede che: “in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”; </h:div><h:div>-al comma 5, stabilisce che: “per i contratti affidati con le procedure di cui all’art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”; </h:div><h:div>-ed al comma 6, la deroga dall’applicazione del principio di rotazione “per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00”. </h:div><h:div>Il divieto di affidamento e/o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, che ha già eseguito lo stesso appalto con la medesima stazione appaltante, per due volte consecutive, statuito dal predetto comma 2 dell’art. 49 D.Lg.vo n. 36/2023, si applica anche alle società in house o alle società, che hanno perduto i requisiti di società in house.</h:div><h:div>Come anche rilevato nell’impugnata Determinazione n. 2657 del 27.11.2023, nella fattispecie in esame non può essere applicato il comma 4 dell’art. 49 D.Lg.vo n. 36/2023, in quanto, nella specie, non ricorrono le ipotesi, contemplate da tale norma, dei “casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative”.</h:div><h:div>Parimenti, non può essere fatto valere il comma 5 dell’art. 49 D.Lg.vo n. 36/2023, in quanto tale norma prevede la non applicazione del principio di rotazione, quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)”, dello stesso D.Lg.vo n. 36/2023, cioè per le procedure negoziate senza bando, relative rispettivamente ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 (previa consultazione di almeno 5 operatori economici), ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea di € 5.382.000,00 e ad appalti di servizi e/o forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea di € 215.000,00, mentre l’appalto di servizi in questione è stato aggiudicato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.Lg.vo n. 36/2023, che disciplina gli affidamenti degli appalti di servizi e/o forniture di importo inferiore a € 140.000,00, come quello di cui è causa, avente come importo a base di gara € 133.460,00. </h:div><h:div>A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.</h:div><h:div>Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.pc. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Provincia di Potenza, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Teresa Ferrara</h:div><h:div>Pasquale Mastrantuono</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>