<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190038920190923185603811" descrizione="immigrati - revoca misure accoglienza - permesso motivi umanitari" gruppo="20190038920190923185603811" modifica="9/25/2019 8:22:31 AM" stato="4" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00389"/><fascicolo anno="2019" n="00723"/><urn>urn:nir:tar.basilicata;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190038920190923185603811.xml</file><wordfile>20190038920190923185603811.docm</wordfile><ricorso NRG="201900389">201900389\201900389.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Potenza\Sezione 1\2019\201900389\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Fabio Donadono</firma><data>25/09/2019 08:22:31</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paolo Mariano</firma><data>24/09/2019 23:50:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/09/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Basilicata</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Fabio Donadono,	Presidente</h:div><h:div>Pasquale Mastrantuono,	Consigliere</h:div><h:div>Paolo Mariano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>del decreto di revoca delle condizioni di accoglienza prot. 35659/Area IV, emesso dal Prefetto di Potenza in data 24 maggio 2019, notificato in data 25 maggio 2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 389 del 2019, proposto da Lama Jaiteh, rappresentato e difeso dall'avvocato Ameriga Petrucci, domiciliato presso la  Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.); </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori Ameriga Petrucci e Domenico Mutino;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 24 luglio 2019, il sig. Lama Jaiteh ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Prefetto di Potenza ha disposto la revoca delle misure di accoglienza disposte in suo favore.</h:div><h:div>1.1. L’avversata decisione si impernia, in buona sostanza, sull’intervenuto rilascio in favore dell’odierno ricorrente, attualmente ospitato presso un centro di accoglienza in Potenza, del permesso di soggiorno per motivi umanitari, con conseguente ritenuto venir meno dei «<corsivo>presupposti per la prosecuzione dell’erogazione dei servizi di accoglienza straordinaria nei confronti del cittadino straniero</corsivo>».</h:div><h:div>1.1. In diritto, il ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso:</h:div><h:div>- <corsivo>Violazione dell’art. 7 della l. 241/90 – omesso avviso di avvio del procedimento</corsivo>.</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dall’avviso di avvio del procedimento, non sussistendo in specie nessun ragione di urgenza a supporto della deroga dell’obbligo comunicativo.</h:div><h:div><corsivo>- Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 286/98 e succ. modifiche – irretroattività dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b) n. 2 d.l. 113/2018 convertito nella l. 132/2018.</corsivo></h:div><h:div>La Prefettura di Potenza avrebbe ritenuto erroneamente applicabile il D.L. 113/2018, convertito con modifiche nella L. 132/2018, in vigore dal 5/10/2018. Per contro, essendo la norma entrata in vigore il 5/10/2018, essa non sarebbe applicabile nei confronti del ricorrente che ha ottenuto il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari in data antecedente<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>- <corsivo>Eccesso di potere per difetto di motivazione</corsivo>.</h:div><h:div>Il provvedimento non sarebbe assistito da alcuna motivazione dal momento che in esso non verrebbe esplicitato l’iter logico argomentativo e giuridico seguito dall’Amministrazione per giungere alla decisione adottata.</h:div><h:div>2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, deducendo l’infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>3. Alla camera di consiglio del 18 settembre 2019 il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. L’affare è, dunque, passato in decisione.</h:div><h:div>4. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.</h:div><h:div>5. Per ragioni di ordine logico, il Collegio procede con il prioritario esame del secondo motivo di ricorso. </h:div><h:div>La doglianza non coglie nel segno.</h:div><h:div>Come recentemente statuito da questo Tribunale in riferimento ad analoga fattispecie (cfr. TAR Basilicata 24 settembre 2019, n. 717), l’art. 14, co. 4, del d.lgs. n. 142 del 2015 stabilisce chiaramente che «<corsivo>le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione</corsivo>». </h:div><h:div>Tale disposizione, che non è stata interessata da alcuna sostanziale modificazione a opera del d.l. 113 del 2018, reca una ben definita limitazione temporale del periodo di fruizione delle cennate misure di accoglienza, circoscrivendolo alle sole fasi dell’iter amministrativo sotteso all’adozione della decisione sull’istanza di riconoscimento della protezione internazionale e dell’eventuale esperimento dei rimedi giurisdizionali all’uopo apprestati dall’ordinamento, senza in alcun modo implicare, come fa mostra di ritenere parte ricorrente, estensioni di sorta finalizzate a supportare i percorsi di inserimento sociale dei beneficiari.</h:div><h:div>Ebbene, in specie risulta dagli atti che l’iter per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta dal ricorrente si è concluso in data 4 giugno 2018, con l’adozione da parte della competente Commissione territoriale di Salerno di un provvedimento sfavorevole. Né vi è evidenza alcuna che detta determinazione sia stata impugnata e che, all’atto dell’adozione del provvedimento <corsivo>sub iudice</corsivo>, pendesse il relativo giudizio. </h:div><h:div>Talché, deve ritenersi che, come correttamente disposto dall’Amministrazione, non sussistono i presupposti di legge perché il ricorrente possa continuare a giovare delle misure di accoglienza previste dall’ordinamento. </h:div><h:div>6. Neppure fondato è il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. </h:div><h:div>Trova, infatti, applicazione la regola sancita dall’art. 21-<corsivo>octies</corsivo>, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che preclude l’annullamento dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, come nel caso di specie, gli stessi abbiano natura vincolata e sia palese l’inconfigurabilità di esiti decisionali differenti.</h:div><h:div>7. Va disatteso, infine, anche il terzo motivo di ricorso, relativo al difetto di motivazione.</h:div><h:div>Invero, deve ritenersi che il provvedimento è chiaramente motivato, recando l’esplicitazione della ragione che ha determinato l’adozione della contestata revoca, in specie l’intervenuto rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.</h:div><h:div>8. Sussistono giusti motivi, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/09/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Teresa Ferrara</h:div><h:div>Paolo Mariano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>