<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190034520190923175532529" descrizione="immigrati - revoca misure di accoglienza - permesso motivi umanitari" gruppo="20190034520190923175532529" modifica="9/25/2019 8:18:32 AM" stato="4" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00345"/><fascicolo anno="2019" n="00722"/><urn>urn:nir:tar.basilicata;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190034520190923175532529.xml</file><wordfile>20190034520190923175532529.docm</wordfile><ricorso NRG="201900345">201900345\201900345.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Potenza\Sezione 1\2019\201900345\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Fabio Donadono</firma><data>25/09/2019 08:18:32</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paolo Mariano</firma><data>24/09/2019 23:54:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/09/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Basilicata</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Fabio Donadono,	Presidente</h:div><h:div>Pasquale Mastrantuono,	Consigliere</h:div><h:div>Paolo Mariano,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>del decreto di revoca delle condizioni di accoglienza prot. 15705/Area IV, emesso dal Prefetto di Potenza in data 16 maggio 2019, notificato in data 20 maggio 2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 345 del 2019, proposto da Adama Bah, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Bitonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.); </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori Francesco Abate per delega dell'avv. Bitonti e Domenico Mutino;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 4 luglio 2019, il sig. Adama Bah ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Prefetto di Potenza ha disposto la revoca delle misure di accoglienza disposte in suo favore.</h:div><h:div>1.1. L’avversata decisione si impernia, in buona sostanza, sull’intervenuto rilascio in favore dell’odierno ricorrente, attualmente ospitato presso un centro di accoglienza in Melfi, del permesso di soggiorno per motivi umanitari, con conseguente ritenuto venir meno dei «<corsivo>presupposti per la prosecuzione dell’erogazione dei servizi di accoglienza straordinaria nei confronti del cittadino straniero</corsivo>».<corsivo/></h:div><h:div>1.1. In diritto, il ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso:</h:div><h:div>- <corsivo>Violazione di legge: art.14 del D.Lgs.142/2015</corsivo>.</h:div><h:div>- <corsivo>Eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione del contraddittorio</corsivo>.</h:div><h:div>- <corsivo>Difetto di motivazione</corsivo>.</h:div><h:div>2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, deducendo l’infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>3. Alla camera di consiglio del 18 settembre 2019 il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. L’affare è, dunque, passato in decisione.</h:div><h:div>4. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.</h:div><h:div>5. Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso. </h:div><h:div>5.1. Con esso è dedotta la violazione dell’art. 14 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nel testo anteriore al 5 ottobre 2018, ovverosia all’entrata in vigore dell’art. 12 del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 1 dicembre 2018, n. 132. In particolare, si è evidenziato come il ripetuto art. 14, al comma 1, disponesse che «<corsivo>Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39</corsivo>» e si è sostenuto che tale norma rendesse lo SPRAR «<corsivo>unico sistema di seconda accoglienza per tutti i richiedenti asilo che vi dovevano essere trasferiti nel più breve tempo possibile, dovendosi considerare l'accoglienza straordinaria in strutture temporanee una misura eventuale e limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture del sistema di accoglienza territoriale</corsivo>». </h:div><h:div>Nel caso di specie, avendo il ricorrente presentato domanda di protezione internazionale anteriormente al 5 ottobre 2018, troverebbe appunto applicazione il previgente assetto normativo, in quanto il d.l. n. 113 del 2018 sarebbe «<corsivo>irretroattivo e, pertanto, applicabile in parte qua solo per le situazioni giuridiche soggettive sorte (ovvero alle domande di protezione presentate) successivamente alla sua entrata in vigore, non potendo anche per le ragioni suesposte, riguardare i titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari</corsivo>».</h:div><h:div>5.2. La tesi non è persuasiva, come già condivisibilmente statuito in riferimento ad analoga fattispecie da questo Tribunale (cfr. TAR Basilicata 24 settembre 2019 n. 717).</h:div><h:div>L’art. 14, co. 4, del d.lgs. n. 142 del 2015 stabilisce chiaramente che «<corsivo>le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione</corsivo>». </h:div><h:div>Tale disposizione, che non è stata interessata da alcuna sostanziale modificazione a opera del d.l. 113 del 2018, reca una ben definita limitazione temporale del periodo di fruizione delle cennate misure di accoglienza, circoscrivendolo alle sole fasi dell’iter amministrativo sotteso all’adozione della decisione sull’istanza di riconoscimento della protezione internazionale e dell’eventuale esperimento dei rimedi giurisdizionali all’uopo apprestati dall’ordinamento, senza in alcun modo implicare, come fa mostra di ritenere parte ricorrente, estensioni di sorta finalizzate a supportare i percorsi di inserimento sociale dei beneficiari.</h:div><h:div>Ebbene, in specie va rilevato che parte ricorrente non ha dedotto in giudizio – né tantomeno provato in forma documentale - che, all’atto dell’adozione del provvedimento di revoca, fosse pendente l’iter di esame dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale ovvero l’eventuale appendice giurisdizionale, uniche circostanze giustificanti – secondo quanto previsto dall’art. 14, co. 4, cit. - la conservazione del beneficio delle misure di accoglienza.</h:div><h:div>Talché, deve ritenersi che, come correttamente disposto dall’Amministrazione, non sussistono i presupposti perché il ricorrente possa continuare a giovare delle misure di accoglienza previste dall’ordinamento. </h:div><h:div>6. Neppure fondate sono le doglianze di eccesso di potere per carenza di istruttoria, di violazione del contraddittorio e di difetto di motivazione, formulate col secondo e col terzo motivo di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente in ragione della loro connessione.</h:div><h:div>6.1. In particolare, il ricorrente sostiene l’assunto secondo cui in caso di mancata attivazione di servizi specifici e adeguati alle esigenze personali dei singoli, neppure indicate nel ricorso, sorgerebbe un non meglio specificato «<corsivo>diritto alla accoglienza nello SPRAR</corsivo>», derivandone, in analogia con quanto accade in ipotesi di permesso di soggiorno per cure mediche, la necessità di svolgere valutazione individuale della condizione dei singoli e, comunque, di adottare un provvedimento motivato a loro regolarmente notificato che espliciti i motivi della eventuale cessazione della misura di accoglienza. </h:div><h:div>6.1.1. In disparte l’evidente genericità che caratterizza la formulazione della censura, non essendo stata dedotta alcuna concreta ragione di vulnerabilità suppostamente pretermessa dall’Amministrazione, è qui sufficiente osservare, per un verso, che nel caso in trattazione non viene in considerazione il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, e per altro verso, che il provvedimento risulta chiaramente motivato, recando l’esplicitazione della ragione che ha determinato l’adozione della contestata revoca.</h:div><h:div>6.2. Va disattesa, infine, la censura relativa alla mancata comunicazione di attivazione del procedimento amministrativo sotteso all’emanazione del provvedimento adottato, in applicazione di quanto disposto dall’art. 21-octies, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che preclude l’annullamento dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, come nel caso di specie, gli stessi abbiano natura vincolata e sia palese l’inconfigurabilità di esiti decisionali differenti.</h:div><h:div>7. Sussistono giusti motivi, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div><h:div>Trova, altresì, conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente, già provvisoriamente disposta, precisandosi che le spese saranno liquidate con separato decreto, previa presentazione della relativa istanza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Conferma il patrocinio a spese dello Stato già concesso provvisoriamente in favore del ricorrente.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/09/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Teresa Ferrara</h:div><h:div>Paolo Mariano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>