<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190034420190926061914885" descrizione="" gruppo="20190034420190926061914885" modifica="10/2/2019 3:34:44 PM" stato="4" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="6" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00344"/><fascicolo anno="2019" n="00729"/><urn>urn:nir:tar.basilicata;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190034420190926061914885.xml</file><wordfile>20190034420190926061914885.docm</wordfile><ricorso NRG="201900344">201900344\201900344.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Potenza\Sezione 1\2019\201900344\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Fabio Donadono</firma><data>02/10/2019 15:34:44</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Benedetto Nappi</firma><data>26/09/2019 06:56:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/10/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Basilicata</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Fabio Donadono,	Presidente</h:div><h:div>Pasquale Mastrantuono,	Consigliere</h:div><h:div>Benedetto Nappi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>- del decreto di revoca delle condizioni di accoglienza prot. 35553/Area IV, emesso dal Prefetto di Potenza in data 24 maggio 2019, notificato in data 28 maggio 2019; </h:div><h:div>- di ogni atto connesso, presupposto, correlato e conseguente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex art. 60 cod. proc. amm.</corsivo>;</h:div><h:div>sul ricorso avente numero di registro generale 344 del 2019, proposto da </h:div><h:div>- Musa Sanneh, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Angela Maria Bitonti, con domicilio digitale come da casella p.e.c. risultante dai registri di giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici è domiciliato, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860, n. 46, recapito p.e.c. potenza@mailcert.avvocaturastato.it; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, alla camera di consiglio del 18 settembre 2019, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;</h:div><h:div>Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con atto notificato il 4 luglio 2019, depositato il successivo 12 di luglio 2019, Musa Sanneh è insorto avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Prefetto di Potenza ha disposto la revoca delle misure di accoglienza disposte in suo favore.</h:div><h:div>1.1. L’avversata decisione si impernia, in buona sostanza, sull’intervenuto rilascio all’odierno deducente, attualmente ospitato presso un centro di accoglienza in Melfi, del permesso di soggiorno per motivi umanitari, con conseguente ritenuto venir meno dei «presupposti per la prosecuzione dell’erogazione dei servizi di accoglienza straordinaria nei confronti del cittadino straniero», in quanto lo stesso «in possesso di un permesso di soggiorno valido non ha titolo per rimanere nel CAS».</h:div><h:div>1.2. In diritto, il ricorrente ha dedotto da più angolazioni la violazione di legge e l’eccesso di potere.</h:div><h:div>2. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile, concludendo per il rigetto del ricorso. </h:div><h:div>3. Alla camera di consiglio del 18 settembre 2019 il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Indi l’affare è passato in decisione.</h:div><h:div>4. Il ricorso è infondato. Il caso di specie è analogo, in fatto e in diritto, a quello deciso nell’odierna camera di consiglio da questo Tribunale con sentenza n. 717 del 2019, resa nel ricorso portante il numero di registro generale n. 325 del 2019, in cui sono state formulate similari doglianze, sicché ben può trovare applicazione quanto previsto dall’art. 74 cod. proc. amm., secondo cui la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento a un precedente conforme.</h:div><h:div>Infatti:</h:div><h:div>- l’art. 14, co. 4, del d.lgs. n. 142 del 2015 è netto nello stabilire che «le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione»; tale disposizione, che non è stata interessata da alcuna sostanziale modificazione a opera del d.l. 113 del 2018, reca una ben definita limitazione temporale del periodo di fruizione delle cennate misure di accoglienza, circoscrivendolo alle sole fasi dell’iter amministrativo sotteso all’adozione della decisione sull’istanza di riconoscimento della protezione internazionale e dell’eventuale esperimento dei rimedi giurisdizionali all’uopo apprestati dall’ordinamento, senza in alcun modo implicare estensioni di sorta finalizzate a supportare i percorsi di inserimento sociale dei beneficiari;</h:div><h:div>- la parte ricorrente non ha dimostrato o quantomeno allegato, come sarebbe stato suo preciso onere, la pendenza di giudizi relativi al riconoscimento della protezione umanitaria;</h:div><h:div>- il provvedimento risulta chiaramente motivato, recando l’esplicitazione della ragione che ha determinato l’adozione della contestata revoca;</h:div><h:div>- in applicazione di quanto disposto dall’art. 21-octies, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che preclude l’annullamento dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, come nel caso di specie, gli stessi abbiano natura vincolata e sia palese l’inconfigurabilità di esiti decisionali differenti.</h:div><h:div>5. Sussistono giusti motivi, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Trova, altresì, conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente, già provvisoriamente disposta, precisandosi che le spese saranno liquidate con separato decreto, previa presentazione della relativa istanza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Conferma il patrocinio a spese dello Stato già concesso provvisoriamente in favore del ricorrente. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/09/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Teresa Ferrara</h:div><h:div>Benedetto Nappi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>