<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190034320190919105431278" id="20190034320190919105431278" modello="4" modifica="9/25/2019 3:48:13 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="24" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00343"/><fascicolo anno="2019" n="00721"/><urn>urn:nir:tar.basilicata;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190034320190919105431278.xml</file><wordfile>20190034320190919105431278.docm</wordfile><ricorso NRG="201900343">201900343\201900343.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Potenza\Sezione 1\2019\201900343\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Fabio Donadono</firma><data>25/09/2019 15:48:13</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>pasquale mastrantuono</firma><data>25/09/2019 11:51:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/09/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Basilicata</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Fabio Donadono,	Presidente</h:div><h:div>Pasquale Mastrantuono,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Benedetto Nappi,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento del VicePrefetto vicario di Potenza prot. n.-OMISSIS-(notificato il 28.5.2019);</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 343 del 2019, proposto da -OMISSIS-, nato in Gambia -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Maria Bitonti, PEC bitonti0765@cert.avvmatera.it, da intendersi domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso ed i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi l’avv. Francesco Abate, per delega dell'avv. Angela Maria Bitonti, e l’avv. dello Stato Domenico Mutino;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Il sig. -OMISSIS-, nato in Gambia -OMISSIS-, ha presentato la richiesta di protezione internazionale e, per tale motivo, è stata alloggiato presso il Centro di Accoglienza di Melfi. </h:div><h:div>La Commissione Territoriale di Salerno ha riconosciuto la protezione umanitaria di cui all’art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998.</h:div><h:div>Al riguardo, va evidenziato che il previgente art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998, il quale contemplava il permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L. n. 113 del 4.10.2018 convertito nella L. n. 132 dell’1.12.2018, stabilendo che: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti” (le lett. g e h dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018 hanno però aggiunto al D.Lg.vo n. 286/1998 la lett. d-bis all’art. 19, comma 2, prevedendo il permesso di soggiorno per cure mediche in favore degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, e l’art. 20 bis, relativo al permesso di soggiorno per calamità del Paese di origine dell’immigrato “che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”). </h:div><h:div>Con provvedimento prot. n.-OMISSIS-(notificato il 28.5.2019) il VicePrefetto vicario di Potenza, in applicazione dell’art. 14, comma 4, D.Lg.vo n. 142/2015, come modificato dall’art. 12, comma 2, lett. f), n. 4), D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018, il quale non prevede più l’accesso alle misure di accoglienza per i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma esclusivamente “per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione della decisione”, ha disposto nei confronti del sig. -OMISSIS- la cessazione della misura di accoglienza, di essere ospitato dal Centro di Accoglienza di Melfi, specificando che “sussistono esigenze di celerità del procedimento che giustificano” l’omissione della comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990, “stante la natura vincolata della cessazione”. </h:div><h:div>Il sig. -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 4.7.2019 e depositato il 12.7.2019, ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. 34910 del 22.5.2019, deducendo: </h:div><h:div>1) l’irretroattività del suddetto art. 14, comma 4, D.Lg.vo n. 142/2015, come modificato dall’art. 12, comma 2, lett. f), n. 4), D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018; </h:div><h:div>2) la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e comunque non sussisteva alcuna urgenza qualificata, la quale, in ogni caso, avrebbe dovuto essere evidenziata con idonea motivazione; </h:div><h:div>3) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la Prefettura di Matera non aveva valutato lo stato di vulnerabilità del ricorrente. </h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, sostenendo l’infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>In via preliminare, pur tenendo conto del consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ, Sez. Unite Sentenze n. 30658 del 27.11.2018, n. 5059 del 28.2.2017, n. 19577 del 16.9.2010, n. 19393 del 9.9.2009 e n. 11535 del 19.52009; C.d.S Sez. III Sentenze n. 2412 del 23.5.2017, n. 2524 del 9.5.2013, n. 4714 del 5.9.2012, n. 3309 del 5.6.2012, n. 522 dell’1.2.2012; TAR Trento Sent. n. 2 dell’11.1.2019; TAR Pescara Sent. n. 335 del 6.11.2018; TAR Milano Sez. I Sent. n. 955 del 10.4.2018 e Sez. IV Sentenze n. 723 del 16.3.2015 e n. 407 dell’8.2.22011; TAR Veneto Sez. III Sent. n. 111 del 6.2.2018; TAR Piemonte Sez. II Sent. nn. 258 e 260 del 28.2.2013 e Sez. I Sent. n. 1019 del 16.8.2017; TAR Toscana Sez. II Sent. n. 1457 del 3.8.2012; TAR Lazio Sez. II quater Sentenze n. 2883 del 30.1.4.2012, n. 1047 del 4.2.2011 e n. 9916 del 6.5.2010; TAR Latina Sent. n. 279 del 5.4.2012; TAR Lecce Sez. II Sentenze n. 502 del 14.3.2011, n. 2352 del 26.10.2010 e nn. 1788, 1789 e 1790 del 21.7.2010; TAR Palermo Sez. II Sent. n. 1759 dell’11.11.2009; TAR Umbria Sent. n. 504 dell’1.9.2009), secondo cui sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento ai permessi di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1999, in quanto in tali fattispecie la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 della Costituzione e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l’accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, va affermata la giurisdizione del Tribunale adito nella controversia in esame, in quanto la controversia in esame attiene all’impugnazione di un provvedimento di cessazione della misura di accoglienza e pertanto va applicato l’art. 15, comma 6, D.Lg.vo n. 142/2015, il quale statuisce che “avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza” e perciò anche avverso i provvedimenti che, come nella specie, revocano le misure di accoglienza, “è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente”. </h:div><h:div>Nel merito, il ricorso è infondato. </h:div><h:div>Al riguardo, va evidenziato che questo Tribunale con Sentenza n. 717 del 24.9.2019 ha modificato il proprio precedente orientamento giurisprudenziale (cfr. Sentenze n. 564 dell’1.7.2019 e nn. 324 e 325 del 27.3.2019), con il quale era stata accolta la censura, relativa all’irretroattività del suddetto art. 14, comma 4, D.Lg.vo n. 142/2015, come modificato dall’art. 12, comma 2, lett. f), n. 4), D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018, richiamando la Sentenza della I^ Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 4890 del 19.2.2019, la quale, in applicazione del principio di irretroattività ex art. 11 Disp. Prelim. al C.C., come interpretato dalla prevalente Giurisprudenza anche della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. Sentenza del 12.4.2018 nella causa n. 559/2016, con la quale è stato stabilito che la domanda di protezione internazionale non può dipendere dalla durata del relativo procedimento, in quanto deve essere considerata la posizione giuridica del richiedente al momento della domanda, poiché la durata del procedimento dipende da fattori indipendenti dalla volontà dell’istante), secondo cui tale principio si applica anche le situazioni giuridiche soggettive, soprattutto se, come nella specie, attinenti ad interessi costituzionalmente protetti, sottoposte ad un procedimento di accertamento ove la nuova disciplina legislativa modifichi il fatto generatore del diritto o le sue conseguenze giuridiche attuali o future, al fine di evitare disparità ingiustificate ed irragionevoli di trattamento dovute esclusivamente ad un fattore, del tutto estrinseco ed accidentale quale la durata del procedimento di accertamento, ha statuito che: “La normativa introdotta con il D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall’art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione”. </h:div><h:div>Infatti, va rilevato che anche il previgente art. 14, comma 4, D.Lg.vo n. 142/2015, anteriore alle modifiche apportate dall’art. 12, comma 2, lett. f), n. 4), D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018, stabiliva che “le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all’art. 4 D.Lg.vo n. 25/2008 e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione della decisione”. </h:div><h:div>Risulta parimenti infondato il terzo motivo, con il quale è stato dedotto il vizio dell’eccesso di potere per difetto di motivazione, per l’omessa valutazione dello stato di vulnerabilità del ricorrente, in quanto, prescindendo dalla genericità della censura, il provvedimento impugnato risulta sufficientemente motivato con il richiamo al suddetto art. 14, comma 4, D.Lg.vo n. 142/2015. </h:div><h:div>Infine, va disatteso il secondo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, per la mancata trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto, poiché il provvedimento impugnato è di natura vincolata, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, L. n. 241/1990, non può essere annullato, quando, come nella specie, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. </h:div><h:div>A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame. </h:div><h:div>Tenuto conto del precedente orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/09/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Teresa Ferrara</h:div><h:div>Pasquale Mastrantuono</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>