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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20190010920190320130837587" descrizione="revoca accoglienza motivi umanitari" gruppo="20190010920190320130837587" modifica="3/26/2019 4:48:01 PM" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="00109"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00325"/>
            <urn>urn:nir:tar.basilicata;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20190010920190320130837587.xml</file>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Potenza\Sezione 1\2019\201900109\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Giuseppe Caruso</firma>
            <data>26/03/2019 16:48:01</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>pasquale mastrantuono</firma>
            <data>20/03/2019 13:15:33</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>27/03/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
230            <nuova>230</nuova>
            <ereditata>230</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Basilicata</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Giuseppe Caruso,	Presidente</h:div>
            <h:div>Pasquale Mastrantuono,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Benedetto Nappi,	Primo Referendario</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>del provvedimento del Dirigente dell’Area Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d’Asilo della Prefettura di Matera prot. n. 36036 del 4.12.2018;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 109 del 2019, proposto da Sidiki Ballo, nato in Mali il 6.4.1999, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Maria Bitonti, PEC bitonti0765@cert.avvmatera.it, da intendersi domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;</h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;</h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso ed i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi l’avv. Francesco Abate, per delega dell'avv. Angela Maria Bitonti, e l’avv. dello Stato Domenico Mutino;</h:div>
            <h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Il sig. Sidiki Ballo, nato in Mali il 6.4.1999, ha presentato la richiesta di protezione internazionale e, per tale motivo, è stato alloggiato presso il Centro di Accoglienza “Villa Signorello” di Irsina. </h:div>
         <h:div>Con Ordinanza del 22.2.2018 la Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Circolazione dei cittadini dell’Unione Europea presso il Tribunale di Bari ex art. 3 del D.L. n. 13 del 17.2.2017 conv. nella L. n. 46 del 13.4.2017 non ha riconosciuto lo status di protezione internazionale, ma ha rilevato la sussistenza in favore del sig. Sidiki Ballo dell’esigenza della protezione umanitaria di cui all’art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998. </h:div>
         <h:div>Al momento dell’adozione del predetto provvedimento tale norma prevedeva che, in caso di rigetto e/o revoca dell’istanza di permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno poteva essere concesso per motivi di carattere umanitario, ma con l’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L. n. 113 del 4.10.2018 convertito nella L. n. 132 dell’1.12.2018 il suddetto art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998 è stato così sostituito: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti” (le lett. g e h dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018 hanno però aggiunto al D.Lg.vo n. 286/1998 la lett. d-bis all’art. 19, comma 2, che contempla il permesso di soggiorno per cure mediche in favore degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, e l’art. 20 bis, che prevede il permesso di soggiorno per calamità del Paese di origine dell’immigrato “che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”). </h:div>
         <h:div>Pertanto, con provvedimento prot. n. 36036 del 4.12.2018 (conosciuto il 10.12.2018) il Dirigente dell’Area Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d’Asilo della Prefettura di Matera, in applicazione del citato art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018, ha disposto nei confronti del sig. Sidiki Ballo la cessazione della misura di accoglienza, di essere ospitato dal Centro di Accoglienza “Villa Signorello” di Irsina, “a carico di questa Prefettura dal 7.12.2018”, “fintantoché non” avrà “altro tipo di permesso”. </h:div>
         <h:div>Il sig. Sidiki Ballo con il presente ricorso, notificato il 5.2.2019 e depositato il 26.2.2019, ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. 36036 del 4.12.2018, deducendo: </h:div>
         <h:div>1) l’irretroattività del vigente art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998; </h:div>
         <h:div>2) la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e comunque non sussisteva alcuna urgenza qualificata, la quale, in ogni caso, avrebbe dovuto essere evidenziata con idonea motivazione; </h:div>
         <h:div>3) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato non esternava il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione, per giungere alla decisione adottata. </h:div>
         <h:div>Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, sostenendo l’infondatezza del ricorso.</h:div>
         <h:div>In via preliminare, pur tenendo conto del consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ, Sez. Unite Sentenze n. 30658 del 27.11.2018, n. 5059 del 28.2.2017, n. 19577 del 16.9.2010, n. 19393 del 9.9.2009 e n. 11535 del 19.52009; C.d.S Sez. III Sentenze n. 2412 del 23.5.2017, n. 2524 del 9.5.2013, n. 4714 del 5.9.2012, n. 3309 del 5.6.2012, n. 522 dell’1.2.2012; TAR Trento Sent. n. 2 dell’11.1.2019; TAR Pescara Sent. n. 335 del 6.11.2018; TAR Milano Sez. I Sent. n. 955 del 10.4.2018 e Sez. IV Sentenze n. 723 del 16.3.2015 e n. 407 dell’8.2.22011; TAR Veneto Sez. III Sent. n. 111 del 6.2.2018; TAR Piemonte Sez. II Sent. nn. 258 e 260 del 28.2.2013 e Sez. I Sent. n. 1019 del 16.8.2017; TAR Toscana Sez. II Sent. n. 1457 del 3.8.2012; TAR Lazio Sez. II quater Sentenze n. 2883 del 30.1.4.2012, n. 1047 del 4.2.2011 e n. 9916 del 6.5.2010; TAR Latina Sent. n. 279 del 5.4.2012; TAR Lecce Sez. II Sentenze n. 502 del 14.3.2011, n. 2352 del 26.10.2010 e nn. 1788, 1789 e 1790 del 21.7.2010; TAR Palermo Sez. II Sent. n. 1759 dell’11.11.2009; TAR Umbria Sent. n. 504 dell’1.9.2009), secondo cui sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento ai permessi di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1999, in quanto in tali fattispecie la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 della Costituzione e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l’accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, va affermata la giurisdizione del Tribunale adito nella controversia in esame, in quanto la controversia in esame attiene all’impugnazione di un provvedimento di cessazione della misura di accoglienza e pertanto va applicato l’art. 15, comma 6, D.Lg.vo n. 142/2015, il quale statuisce che “avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza” e perciò anche avverso i provvedimenti che, come nella specie, revocano le misure di accoglienza, “è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente”. </h:div>
         <h:div>Nel merito, il ricorso è fondato, con riferimento al primo motivo. </h:div>
         <h:div>Infatti, il suindicato art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018, posto a base del provvedimento impugnato, è entrato in vigore il 5.10.2018 e pertanto non può essere applicato nei confronti del ricorrente, perché ha ottenuto il riconoscimento del permesso di soggiorno di carattere umanitario con provvedimento della Commissione Territoriale di Bari del 5.3.2018. </h:div>
         <h:div>A riprova di ciò, va rilevato che l’art. 1, comma 9, dello stesso D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018 statuisce che “nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali”, come nella specie, “la Commissione Territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”.</h:div>
         <h:div>Al riguardo, va altresì evidenziato che la I^ Sezione Civile della Corte di Cassazione con la recente Sentenza n. 4890 del 19.2.2019, in applicazione del principio di irretroattività ex art. 11 Disp. Prelim. al C.C., come interpretato dalla prevalente Giurisprudenza anche della Corte di giustizia dell’Unione Europea (cfr. Sentenza del 12.4.2018 nella causa n. 559/2016, con la quale è stato stabilito che la domanda di protezione internazionale non può dipendere dalla durata del relativo procedimento, in quanto deve essere considerata la posizione giuridica del richiedente al momento della domanda, poiché la durata del procedimento dipende da fattori indipendenti dalla volontà dell’istante), secondo cui tale principio si applica anche le situazioni giuridiche soggettive, soprattutto se, come nella specie, attinenti ad interessi costituzionalmente protetti, sottoposte ad un procedimento di accertamento ove la nuova disciplina legislativa modifichi il fatto generatore del diritto o le sue conseguenze giuridiche attuali o future, al fine di evitare disparità ingiustificate ed irragionevoli di trattamento dovute esclusivamente ad un fattore, del tutto estrinseco ed accidentale quale la durata del procedimento di accertamento, ha statuito che: “La normativa introdotta con il D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall’art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione”. </h:div>
         <h:div>Possono essere assorbiti il secondo ed il terzo motivo di impugnazione. </h:div>
         <h:div>A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento del provvedimento impugnato, di revoca delle misure di accoglienza.  </h:div>
         <h:div>Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla il provvedimento impugnato. </h:div>
         <h:div>Spese compensate. </h:div>
         <h:div>Per l’ammissione con Decreto n. 18 del 20.2.2019 del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, al difensore del ricorrente, avv. Angela Maria Bitonti, viene liquidata, ai sensi degli artt. 83, comma 3 bis, e 130 DPR n. 115/2002 e degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 6, D.M. n. 55/2014 e della Tabella n. 21 (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) allegata allo stesso D.M. n. 55/2014, la somma complessiva di € 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese per Contributo Unificato nella misura versata, con la precisazione che per quest’ultime la Segreteria di questo Tribunale ha già disposto la prenotazione a debito ai sensi dell’art. 11 DPR n. 115/2002.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="20/03/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Teresa Ferrara</h:div>
            <h:div>Pasquale Mastrantuono</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
