<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250045520260202090417427" descrizione="" gruppo="20250045520260202090417427" modifica="06/02/2026 13:37:48" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Comune di Ponte Dell’Olio" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00455"/><fascicolo anno="2026" n="00057"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250045520260202090417427.xml</file><wordfile>20250045520260202090417427.docm</wordfile><ricorso NRG="202500455">202500455\202500455.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\526 Italo Caso\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Italo Caso</firma><data>06/02/2026 11:57:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paola Pozzani</firma><data>04/02/2026 18:26:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/02/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20260202090416272" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1990</anno><articolo>1-3-6</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Italo Caso,	Presidente</h:div><h:div>Caterina Luperto,	Referendario</h:div><h:div>Paola Pozzani,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della delibera di Giunta Regionale n. 904 del 09/06/2025, avente ad oggetto “<corsivo>Accordo per lo sviluppo e la coesione FSC 2021-2027. Bando per la concessione di contributi per progetti di miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo regionale. Approvazione della graduatoria dei progetti presentati sulla Linea A e assegnazione dei relativi contributi</corsivo>”, nella parte in cui dispone di approvare la graduatoria relativa alla Provincia di Piacenza delle domande finanziabili a valere sulla Linea A, riportate all’Allegato 2 alla delibera, e di assegnare alle Amministrazioni indicate nell’Allegato 2 i relativi contributi;</h:div><h:div>- dei verbali nn. 1, 9 e 10 del Nucleo per la valutazione tecnica dei progetti volti alla qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo;</h:div><h:div>- degli atti di formale concessione dei contributi eventualmente già adottati dal RUP.</h:div><h:div><corsivo/><corsivo/></h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 455 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Comune di Ponte dell’Olio, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato, Alberto Comotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Cadeo, Comune di Vernasca, Comune di Calendasco, Comune di Ziano Piacentino, Comune di Castel San Giovanni, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Puliatti, Claudia Menini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enrico Prost in Parma, Strada Petrarca 8; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia-Romagna;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Paola Pozzani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera di Giunta Regionale n. 904 del 9 giugno 2025, avente ad oggetto “<corsivo>Accordo per lo sviluppo e la coesione FSC 2021-2027. Bando per la concessione di contributi per progetti di miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo regionale. Approvazione della graduatoria dei progetti presentati sulla Linea A e assegnazione dei relativi contributi</corsivo>”, nella parte in cui dispone di approvare la graduatoria relativa alla provincia di Piacenza delle domande finanziabili a valere sulla Linea A, riportate all’Allegato 2 alla delibera, e di assegnare alle Amministrazioni indicate nell’Allegato 2 i relativi contributi; ha chiesto, altresì, l’annullamento dei verbali nn. 1, 9 e 10 del Nucleo per la valutazione tecnica dei progetti volti alla qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo e degli atti di formale concessione dei contributi eventualmente già adottati dal RUP.</h:div><h:div>La Regione Emilia-Romagna, costituitasi in giudizio il 25 agosto 2025, ha depositato memoria difensiva il 30 agosto 2025.</h:div><h:div>Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in giudizio l’8 settembre 2025, il Comune di Ponte dell’Olio ha formulato un ulteriore motivo di censura, senza impugnare altri atti.</h:div><h:div>La Regione Emilia-Romagna ha depositato in giudizio memoria finale il 27 dicembre 2025 e replica il 7 gennaio 2026.</h:div><h:div>Il Comune ricorrente ha depositato in giudizio memoria finale il 23 dicembre 2025 e replica il 30 dicembre 2025.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Come esposto dal Comune di Ponte dell’Olio, con deliberazione di Giunta n. 1603 dell’8 luglio 2024 la Regione Emilia-Romagna approvava il “<corsivo>Bando per la concessione di contributi per progetti di miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo regionale</corsivo>”, rivolto agli enti locali e diretto a finanziare la realizzazione di interventi su impianti sportivi di proprietà pubblica attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto. Il bando era suddiviso in due linee di intervento: <corsivo>a)</corsivo> una Linea A dedicata agli interventi realizzati in via diretta dagli enti locali beneficiari tramite appalto, <corsivo>b)</corsivo> una Linea B rivolta agli interventi che prevedono il coinvolgimento di soggetti privati tramite il ricorso a forme di “partenariato pubblico privato”; in particolare, quanto alla dotazione finanziaria della Linea A, la stessa veniva suddivisa per territorio provinciale, con assegnazione alla provincia di Piacenza di una dotazione di € 1.611.849,34. Inoltre, ai sensi dell’art. 6 del bando, le domande di contributo sarebbero state selezionate sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, a seguito di una fase istruttoria di ammissibilità formale della domanda e di una fase di valutazione di merito del progetto presentato, con attribuzione ai vari progetti di un punteggio fino ad un massimo di 100 punti sulla base di determinati criteri, per poi formare le graduatorie delle domande, separate per ciascuna provincia.</h:div><h:div>Si controverte nel presente giudizio, quindi, della legittimità del punteggio assegnato alle domande dei Comuni partecipanti alla procedura regionale<corsivo/>.</h:div><h:div>1.1. Con il ricorso introduttivo il Comune ricorrente sostiene che la valutazione della propria domanda di contributo, posizionatasi in esito alla procedura quale prima delle non ammesse al finanziamento, sia stata effettuata con giudizio viziato sotto plurimi profili, articolati nelle censure di seguito illustrate.</h:div><h:div>Con il primo motivo del  ricorso introduttivo “<corsivo>Violazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria - Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa</corsivo>” il Comune ricorrente lamenta che non sono presenti nei verbali n. 9 e 10 del Nucleo di valutazione motivazioni espresse a supporto dei punteggi per ciascun criterio, bensì solo un voto numerico, rendendo impossibile ricostruire l’iter logico-decisionale attesa l’eterogeneità, l’ampiezza e la genericità dei criteri fissati dal bando e replicati dal Nucleo di valutazione.</h:div><h:div>In particolare, la difesa comunale evidenzia che:</h:div><h:div>- il bando ha fissato sei criteri di valutazione, ovvero due specifici e definiti (Livello di progettazione / Cronoprogramma di spesa), due molto ampi e generici (Qualità, innovatività e coerenza / Strategicità dell’impianto rispetto al fabbisogno) e due riferiti ad elementi tecnici ma indicati con formulazioni parimenti molto ampie (Sostenibilità ambientale ed energetica / Sicurezza e accessibilità);</h:div><h:div>- per ciascuno di essi, l’art. 6.2 del bando ha fornito una breve descrizione degli elementi soggetti a valutazione (richiamando, ad esempio, i due criteri tecnici e più rilevanti – 25 punti ciascuno – della Sostenibilità ambientale ed energetica e della Sicurezza e accessibilità) ed il Nucleo non ne ha dato specificazione semplicemente parafrasandoli, quindi lasciando i criteri eterogenei e generici e con ciò rendendo impossibile comprendere quali specifici aspetti abbiano condotto al punteggio per ciascun criterio;</h:div><h:div>- oltre all’assenza di una motivazione, anche minima, i verbali e le schede di valutazione non recano neppure l’indicazione del punteggio assegnato da ciascuno dei tre membri del Nucleo, ma solo quello complessivo.</h:div><h:div>In ragione dei summenzionati elementi il Comune ricorrente sostiene che il punteggio e le conseguenti determinazioni siano viziati da difetto assoluto di motivazione.</h:div><h:div>Con il secondo motivo del ricorso introduttivo “<corsivo>Il punteggio sulla “Sostenibilità ambientale ed energetica”: violazione degli art. 1, 3 e 6 della L. 241/1990 – Eccesso di potere per erroneità e illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento dei presupposti – Violazione dell’art. 6 del bando – Eccesso di potere per mancata attivazione del soccorso istruttorio</corsivo>” il Comune ricorrente ritiene che il Nucleo di valutazione abbia fatto cattivo uso del potere discrezionale per manifesta inattendibilità del giudizio rispetto al criterio “Sostenibilità ambientale ed energetica”, laddove i punteggi (Castel San Giovanni n. 18 punti, Ziano Piacentino n. 17 punti, Calendasco n. 11 punti, Cadeo n. 18 punti, Vernasca n. 11 punti, Ponte dell’Olio n. 8 punti) sarebbero palesemente errati, come emergerebbe dal semplice confronto tra le domande di contributo presentate dai Comuni, non meritando il Comune ricorrente un punteggio così basso e penalizzante (8/25).</h:div><h:div>Quanto ai progetti presentati, la difesa comunale deduce che:</h:div><h:div>- il progetto del Comune di Ponte dell’Olio, circa gli “indicatori ambientali” [a. <corsivo>Potenza installata aggiuntiva da energie rinnovabili (elettrica o termica) in kw, </corsivo>b.<corsivo> Produzione di energia da rinnovabili (in Wh/anno) + eventuale potenza aggiuntiva installata</corsivo>, c. <corsivo>Riduzione del fabbisogno energetico attesa in termini di energia primaria (in Wh/anno)</corsivo>, d. <corsivo>Riduzione delle emissioni di CO2eq attesa, calcolata come differenza tra stato di fatto e di progetto (in t/anno)</corsivo>, e. <corsivo>Riduzione dei consumi idrici attesa generata, calcolata come differenza tra stato di fatto e di progetto (in lt/giorno)</corsivo>], non presenta anomalie (a parte la riduzione dei consumi idrici, pari a 0 così come altri tre Comuni, nei primi due parametri il Comune ricorrente presenta i valori più alti, e il terzo è solo apparentemente più basso, dovendo essere rapportato al totale del fabbisogno) e tali elementi sono molto rilevanti, consentendo di valutare in concreto gli impatti energetici e ambientali dei vari interventi, solo descritti in astratto nelle relazioni progettuali;</h:div><h:div>- il progetto del Comune di Vernasca, che ha ottenuto tre punti in più, non ha contemplato interventi di sostenibilità energetica e ambientale o ne ha previsto pochi e di impatto ridotto.</h:div><h:div>Quanto alle relazioni tecniche esaminate, il Comune ricorrente evidenzia che:</h:div><h:div>- la relazione del Comune ricorrente prevede, quali aspetti ambientali, <corsivo>a)</corsivo> l’integrale riqualificazione a Led di ogni corpo illuminante, impiegando prodotti certificati CE ENEC, compresa l’insegna “Centro sportivo Cementi Rossi”, e il rifacimento delle esistenti linee di alimentazione elettrica (il risparmio atteso, in percentuale di Kw consumati, è stimato intorno al 50%, con parallela possibilità di riduzione della potenza impegnata nella fornitura), <corsivo>b)</corsivo> la demolizione del vecchio blocco spogliatoi in muratura, delle coperture in plexiglass-poliestere e dei due campi da bocce dismessi, così da ampliare lo spazio verde disponibile, eliminare il degrado cronicizzato e mettere in sicurezza la zona, <corsivo>c)</corsivo> l’ottimizzazione della risorsa idrica mediante il recupero dell’acqua in eccesso del lago di pesca, da destinare all’irrigazione del campo da calcio in erba naturale e delle aree verdi del polo sportivo, con un risparmio annuo quantificato in circa 1.500 m3, <corsivo>d)</corsivo> la stazione di ricarica dei veicoli elettrici nel parcheggio;</h:div><h:div>- la relazione del Comune ricorrente prevede, quali aspetti energetici, la produzione autonoma di energia e calore attraverso la realizzazione di un doppio impianto, fotovoltaico (26 Kw) con sistema di accumulo (15 Kw) e solare-termico (6 Kw), sulla copertura della tribuna, a servizio di ambedue le infrastrutture, con un risparmio di Kw consumati nell’ordine del 40% sul totale dei circa 30.000 Kw di fabbisogno medio annuale, e medesimo ordine di grandezza riferito all’uso di acqua sanitaria, per quanto concerne il risparmio atteso sui metri cubi di gas naturale complessivamente consumati, nell’ordine del 30% sul totale dei circa 3.000 smc di fabbisogno medio annuale;</h:div><h:div>- quasi tutte le relazioni degli altri Comuni partecipanti e aggiudicatari del finanziamento prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici o solari, oppure l’utilizzo nelle ristrutturazioni di materiali conformi ai CAM (ad esempio, pur a fronte dello stesso risparmio energetico atteso del 30%, il Comune di Cadeo ha ottenuto 10 punti in più, mentre il progetto del Comune di Calendasco, che prevede solo la sostituzione dei serramenti e l’installazione di cassette dei <corsivo>water</corsivo> a doppio scarico, ha ottenuto 3 punti in più);</h:div><h:div>- il Comune ricorrente ha presentato tutti gli elementi richiesti dal bando, tranne solo l’Attestato di prestazione energetica (APE) <corsivo>ante</corsivo> e <corsivo>post</corsivo> intervento e, in assenza di specifica motivazione, non è evincibile dai verbali se ciò ha penalizzato la valutazione della domanda; in ogni caso, tale documento non era previsto quale presupposto ai fini dell’ammissione della domanda di contributo, rappresentando solo un elemento a corredo delle relazioni tecniche e dei documenti progettuali per confermare i risultati attesi dalla realizzazione degli interventi energetici, Inoltre, tale documento non era nemmeno necessario per l’intervento comunale, e comunque avrebbe dovuto eventualmente formare oggetto di soccorso istruttorio (quale principio generale ex art. 6 della L. n. 241/1990, nonché strumento previsto dall’art. 6 del bando secondo cui «<corsivo>in fase di istruttoria, potranno essere richiesti integrazioni documentali o chiarimenti che si rendessero necessari. Tali richieste sospendono il termine per la conclusione dell’istruttoria sopra indicato</corsivo>»), dato che gli interventi previsti nel progetto non agiscono su un edificio definito (ad esempio un palazzetto), ma su una serie di elementi di varia natura e diffusamente ubicati (l’art. 5 del bando chiedeva che, in caso di interventi sulla sostenibilità energetica degli edifici, fosse prodotta una simulazione dell’APE <corsivo>ante</corsivo> e <corsivo>post</corsivo> intervento per interventi su edifici esistenti e <corsivo>post </corsivo>intervento per interventi di nuova costruzione, mentre nel verbale n. 1 il Nucleo ha indicato, tra gli elementi di valutazione del criterio “<corsivo>Sostenibilità ambientale ed energetica</corsivo>”, i «<corsivo>risultati delle prestazioni energetiche raggiunte tramite le relative simulazioni APE, Attestato di Prestazione Energetica, degli interventi realizzati sugli edifici</corsivo>»).</h:div><h:div>Conclude sul secondo motivo la difesa attorea sottolineando che la relazione del Comune di Ponte dell’Olio ha fornito, eccetto l’APE di cui comunque censura la rilevanza e la mancata integrazione istruttoria, tutti gli elementi oggetto di valutazione indicati nel bando e nel verbale n. 1 (- presenza di soluzioni tecnologiche; - utilizzo di tecniche e materiali che migliorino la sostenibilità ambientale ed energetica; - riduzione dei consumi di risorse, inclusa la risorsa idrica, i consumi energetici e le emissioni climalteranti, anche in relazione all’applicazione dei CAM; - dettaglio nella loro presentazione e presenza di approfondimenti quantitativi), ma ha ottenuto ingiustificatamente un punteggio molto basso quando, se gli fossero stati attribuiti anche solo n. 3 punti in più, in linea con i punteggi dati agli altri Comuni, il Comune di Ponte dell’Olio sarebbe stato collocato in quarta posizione su cinque ammessi. </h:div><h:div>Il terzo motivo di ricorso “<corsivo>Il punteggio per la “Sicurezza e accessibilità”: violazione degli art. 1 e 3 della L. 241/1990 - Eccesso di potere per erroneità e illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento dei presupposti</corsivo>” è rivolto a censurare la valutazione del Nucleo rispetto al criterio “Sicurezza e accessibilità” (rilevante per il punteggio, n. 25 punti), ritenuto ampio ed eterogeneo, che non sarebbe stato governato con logicità e coerenza (punteggi: Castel San Giovanni 11, Ziano Piacentino 8, Calendasco 17, Cadeo 13, Vernasca 13, Ponte dell’Olio 13) per le seguenti osservazioni: </h:div><h:div>- in base alle indicazioni fornite dal Nucleo, oggetto di giudizio erano «<corsivo>l’accessibilità alle persone con disabilità; … la sicurezza antincendio; … la sicurezza delle strutture e le loro proprietà antisismiche; l’adeguamento … a normative e prescrizioni CONI e l’eventuale presenza … di un parere favorevole del CONI …; l’installazione ex novo di defibrillatori, …</corsivo>»;</h:div><h:div>- il Comune ricorrente ha ottenuto solo 13 punti, a fronte invece di rilevanti interventi, e infatti <corsivo>a.</corsivo> nelle apposite sezioni del modello di relazione il Comune ha fornito il dettaglio degli interventi per l’accessibilità delle persone diversamente abili (par. 4.B), il dettaglio degli interventi per adeguamento alla normativa incluse norme CONI (par. 4.C) e il dettaglio degli interventi per la sicurezza impianti, inclusi antincendio, antisismico e defibrillatori (par. 4.D), <corsivo>b. </corsivo>nello specifico, il progetto del Comune ricorrente prevede <corsivo>1)</corsivo> completamento del percorso pedonale per la disabilità, attualmente limitato al tratto fra palazzetto e campo da calcio in erba naturale, al fine di rendere accessibile l’intero polo sportivo per ogni tipologia di utenza, anche con deficit motorio, <corsivo>2)</corsivo> realizzazione di un’area giochi <corsivo>ad hoc</corsivo> e di un’area attrezzata (“percorso vita”) per l’esercizio fisico con dotazioni apposite, abbinate ad un arredo esterno “attento” a chi ad esempio necessita di una carrozzina, <corsivo>3)</corsivo> adeguamento della tribuna del campo da calcio in erba naturale, con riferimento a norme CONI (Del. 149/2008), Testo NTC2018 e DM 236/1989, <corsivo>4)</corsivo> adeguamento normativo delle torri faro del campo, <corsivo>5)</corsivo> sostituzione del DAE del campo da calcio in erba naturale, <corsivo>6)</corsivo> due interventi in materia di anti-incendio, ovvero la rimozione della canna fumaria in disuso, posta a fianco della tribuna, e la posa di rilevatori a camera ionizzante all’interno di spogliatoi e corridoio;</h:div><h:div>- il progetto del Comune di Cadeo, che non prevede alcun intervento sulla sicurezza, sull’accessibilità dei disabili e sull’adeguamento normativo, ha in modo irragionevole ed illogico ottenuto lo stesso punteggio del Comune ricorrente che contempla, invece, numerosi precisi e significativi interventi [il Comune di Cadeo nella sua relazione generale ha dichiarato: - nella sezione “<corsivo>Dettaglio interventi per l’accessibilità delle persone diversamente abili</corsivo>” (par. 4.B), che «<corsivo>l’impianto oggi è facilmente accessibile da persone diversamente abili</corsivo>», sicché l’intervento finanziato non apporta miglioramenti; - nella sezione “<corsivo>Dettaglio interventi per adeguamento alla normativa, incluse norme CONI</corsivo>” (par. 4.C), che «<corsivo>la normativa è già rispettata in sede di progetto iniziale e verrà adeguata secondo le ultime norme CONI per l’impiantistica sportiva</corsivo>»; - nella sezione “<corsivo>Dettaglio interventi per la sicurezza impianti</corsivo>” (par. 4.D), che «<corsivo>sono presenti il presidio medico, il defibrillatore, gli estintori ed i presidi antincendio, e saranno realizzati interventi di miglioramento sismico della struttura</corsivo>»].</h:div><h:div>La difesa comunale evidenzia che, con due punti in più, il Comune di Ponte dell’Olio entrerebbe tra quelli finanziati e che, con tre punti in più del Comune di Cadeo, lo “scavalcherebbe” comunque.</h:div><h:div>Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso introduttivo “<corsivo>Il punteggio per la “Strategicità dell’impianto rispetto al fabbisogno”: violazione degli art. 1 e 3 della L. 241/1990 - Eccesso di potere per erroneità e illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento dei presupposti</corsivo>” il Comune ricorrente censura che la valutazione del criterio “Strategicità dell’impianto rispetto al fabbisogno” risulta manifestamente errata e illogica a mente dell’art. 6.2 del bando («<corsivo>sarà valutato l’indice di dotazione di impianti della medesima tipologia presenti nel bacino territoriale di riferimento rispetto alla popolazione residente, favorendo i territori meno dotati</corsivo>»), del dettaglio articolato nel verbale n. 1 dal Nucleo quanto agli elementi oggetto di valutazione («<corsivo>la descrizione quantitativa del fabbisogno locale in termini di popolazione residente, società sportive attive e tesserati/atleti presenti; l’analisi degli impianti della medesima tipologia presenti sul territorio e la presenza o meno di alternative fruibili per soddisfare il fabbisogno; la qualità dell’argomentazione presentata a sostegno della strategicità dell’impianto per il territorio</corsivo>») ed alla luce delle risultanze documentali contenute, come previsto, nella apposita “<corsivo>Relazione sul fabbisogno di impianti nel bacino di riferimento</corsivo>” che i Comuni erano tenuti a presentare [suddivisa a sua volta in tre sezioni: - <corsivo>Descrizione del bacino di riferimento, dedicata all’indicazione l’area di riferimento dell’impianto, i Comuni interessati, la popolazione residente, l’utenza potenziale, in termini di persone e di società sportive</corsivo> (punto 2); - <corsivo>Descrizione dell’offerta di spazi sportivi presente nel bacino, in cui descrivere gli impianti sportivi di tipologia analoga all’impianto oggetto del progetto presenti nel bacino di riferimento</corsivo> (punto 3); - <corsivo>Motivazione della strategicità dell’impianto, in cui indicare le ragioni della strategicità dell’impianto oggetto del progetto rispetto al fabbisogno nel bacino di riferimento</corsivo> (punto 4)].</h:div><h:div>I punteggi (Castel San Giovanni 8, Ziano Piacentino 7, Calendasco 9, Cadeo 8, Vernasca 6, Ponte dell’Olio 7) non sarebbero stati attribuiti in modo logico e coerente, in ragione delle seguenti considerazioni:</h:div><h:div>- il Comune di Ponte dell’Olio ha ottenuto 7 punti, meno della metà dei punti assegnati a tale criterio, pur avendo nella sua relazione esso fornito una descrizione precisa e dettagliata del bacino di riferimento e della strategicità dell’impianto che risiede nella sua polivalenza, difficilmente ottenibile dai Comuni montani limitrofi per mancanza di spazi idonei, nonché nella sua centralità nell’ambito montano circostante (il Comune è il più popoloso dell’ambito ottimale dell’Unione Montana Alta Val Nure ed è componente dell’Area SNAI e dell’Area STAMI denominate “Appennino piacentino parmense”, inoltre le Strategie territoriali per le aree montane e interne (STAMI) rappresentano uno strumento che mira allo sviluppo delle aree montane e interne, che riscontrano dinamiche diffuse di spopolamento e di minor crescita economica e occupazionale, di vulnerabilità ambientale e infrastrutturale, di carenza di servizi), quindi il centro sportivo del Comune di Ponte dell’Olio ha una valenza sportiva e sociale non solo per i suoi cittadini, ma anche per gli abitanti dell’intera zona limitrofa - circa 10.000 nel complesso -, raggiungendo un’utenza potenziale di circa 8.000 persone, e il centro è utilizzato da 11 società sportive per plurime discipline coinvolgendo anche la fascia anziana della popolazione, mentre nel bacino di riferimento si trovano solo tre altri centri sportivi simili, di cui soltanto uno con una palestra <corsivo>indoor</corsivo>, di ridotte funzionalità e destinati solamente alle discipline del calcio, del tennis e delle bocce, e allora gli aspetti indicati dal bando per il criterio in esame sono stati tutti dimostrati [<corsivo>a.</corsivo> sulla premialità per i progetti da realizzarsi in aree meno dotate e più svantaggiate, trovandosi il Comune ricorrente in un’area montana, “depressa” e in calo demografico, distante da grossi centri abitati e dal capoluogo provinciale, con il suo centro sportivo che rappresenta il punto di riferimento per la zona limitrofa, sia per importanza sia per le attività espletate; <corsivo>b.</corsivo> sul fabbisogno locale, essendone stata fornita una dettagliata descrizione (popolazione, utenza, società sportive) nonché operata l’analisi degli impianti simili presenti sul territorio e indicata l’assenza di alternative fruibili per soddisfare il fabbisogno; <corsivo>c. </corsivo>sulla strategicità del centro, essendone stata fornita la motivazione];</h:div><h:div>- il Comune di Cadeo ha ottenuto un punto in più del Comune ricorrente, nonostante l’evidente distanza tra quanto fornito nella sua relazione ed i parametri di valutazione indicati nel bando e nel verbale n. 1 [nella sua relazione il Comune di Cadeo: <corsivo>a.</corsivo> ha dichiarato che il bacino di riferimento «<corsivo>comprende il Comune stesso e coinvolge anche il territorio di Comuni limitrofi già dotati di impianti similari</corsivo>», senza indicare quantitativamente i Comuni interessati, l’utenza potenziale e le società sportive (punto 2); <corsivo>b.</corsivo> ha (correttamente) indicato la presenza di impianti sportivi presenti nel bacino di riferimento, a breve distanza dal suo e che offrono gli stessi servizi (punto 3); <corsivo>c.</corsivo> quale motivazione della strategicità, ha dichiarato genericamente che «<corsivo>migliorare la dotazione impiantistica locale, pur nella presenza di impianti viciniori molto simili, non fa altro che aumentare la cultura sportiva generale e migliorarne l’offerta complessiva</corsivo>»].</h:div><h:div>Evidenzia la difesa attorea che anche questa singola voce risulta decisiva: se il Comune di Ponte dell’Olio avesse avuto un punto in più e il Comune di Cadeo uno in meno, il punteggio totale dei due Comuni risulterebbe pari, e con due punti di differenza tra i due progetti in favore del Comune Ponte dell’Olio questi risulterebbe nei primi cinque ammessi al finanziamento, se non addirittura nei primi quattro.</h:div><h:div>Conclude, quindi, il ricorrente per l’annullamento <corsivo>in parte qua</corsivo> degli atti impugnati.</h:div><h:div>1.2. L’Amministrazione regionale, costituitasi in giudizio, sulle doglianze articolate nel ricorso introduttivo, controdeduce quanto segue:</h:div><h:div>- quanto alla prima doglianza del ricorso introduttivo (attribuzione di un voto numerico anziché di articolata motivazione a fronte di criteri generici), sostiene che la <corsivo>lex specialis</corsivo> nonché le precisazioni del Nucleo di valutazione sono sufficientemente chiare e precise, tali da non rendere necessaria un’articolata motivazione (il bando, al paragrafo 6.2, prevede in modo chiaro, analitico ed articolato sei distinti criteri di valutazione, ovvero “<corsivo>Qualità, innovatività e coerenza</corsivo>”, “<corsivo>Strategicità dell’impianto rispetto al fabbisogno</corsivo>”, “<corsivo>Sostenibilità ambientale ed energetica</corsivo>”, “<corsivo>Sicurezza e accessibilità</corsivo>”, “<corsivo>Livello di progettazione</corsivo>” e “<corsivo>Cronoprogramma di spesa</corsivo>”, e nel corso della prima seduta del 7 febbraio 2025 il Nucleo di valutazione, in modo condiviso tra tutti i componenti, ha ulteriormente declinato detti criteri nel modo che segue: «<corsivo>- per il criterio “Qualità, innovatività e coerenza” (massimo 15 punti) saranno valutati: la completezza e la chiarezza espositiva dell’idea progettuale e della documentazione di progetto; la coerenza del progetto con le finalità del bando; l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative e moderne e/o l’introduzione di nuove funzioni o servizi innovativi rispetto all’esistente; - per il criterio “Strategicità dell’impianto rispetto al fabbisogno” (massimo 15 punti) saranno valutati: la descrizione quantitativa del fabbisogno locale in termini di popolazione residente, società sportive attive e tesserati/atleti presenti; l’analisi degli impianti della medesima tipologia presenti sul territorio e la presenza o meno di alternative fruibili per soddisfare il fabbisogno; la qualità dell’argomentazione presentata a sostegno della strategicità dell’impianto per il territorio; - per il criterio “Sostenibilità ambientale ed energetica” (massimo 25 punti) saranno valutati: la presenza di soluzioni tecnologiche e l’utilizzo di tecniche e materiali che migliorino la sostenibilità ambientale ed energetica e riducano il consumo di risorse, inclusa la risorsa idrica, i consumi energetici e le emissioni climalteranti, anche in relazione all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, il dettaglio nella loro presentazione e la presenza di approfondimenti quantitativi; i risultati delle prestazioni energetiche raggiunte tramite le relative simulazioni APE (Attestato di Prestazione Energetica) dagli interventi realizzati sugli edifici; - per il criterio “Sicurezza e accessibilità” (massimo 25 punti) saranno valutati: la presenza di interventi per migliorare l’accessibilità alle persone con disabilità; la presenza di interventi per migliorare la sicurezza antincendio; la presenza di interventi per migliorare la sicurezza delle strutture e le loro proprietà antisismiche; l’adeguamento degli impianti a normative e prescrizioni CONI e l’eventuale presenza, già in questa fase, di un parere favorevole del CONI stesso; l’installazione ex novo di defibrillatori, in aggiunta a quelli eventualmente già presenti; - per il criterio “Livello di progettazione” (massimo 10 punti) sarà attribuito il punteggio pieno agli interventi che dispongono già di un “Progetto esecutivo”, mentre non sarà attribuito alcun punteggio agli interventi che dispongono solo di un “Progetto di fattibilità tecnica ed economica”; - per il criterio “Cronoprogramma di spesa” (massimo 10 punti) il punteggio sarà attribuito sulla base di una formula matematica, calcolando la quota di spesa sul totale negli anni 2024-2025, 2026, 2027 e 2028 e assegnando un peso da 1 a 0 a scalare alla spesa realizzata per ciascun anno</corsivo>»), e del resto non sussistono norme o principi generali in materia di procedure concorsuali che impongano l’espressione di un giudizio singolarmente ai membri della commissione esaminatrice, né un siffatto obbligo è previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, rilevando, invece, che il giudizio definitivo (nel caso di specie espresso da un punteggio suddiviso rispetto ai criteri di valutazione previsti) sia condiviso tra i membri della Commissione, come avvenuto nel caso di specie;</h:div><h:div>- quanto al secondo motivo del ricorso introduttivo (sull’inattendibilità manifesta del giudizio espresso dal Nucleo con riferimento al criterio di valutazione “Sostenibilità ambientale ed energetica”, sotto i profili della comparazione della completezza dei progetti e della allegazione dell’APE), sostiene che il progetto del Comune ricorrente denota marcate carenze che non fanno affatto apparire inattendibile il giudizio espresso dal Nucleo di valutazione [<corsivo>a.</corsivo> la “<corsivo>demolizione del vecchio blocco spogliatoi in muratura</corsivo>”, intervento solo citato nella “<corsivo>Relazione tecnica sostenibilità ambientale ed energetica</corsivo>” di cui all’Allegato C, mentre nella Relazione generale descrittiva dell’intervento di cui all’Allegato A - che dovrebbe riassumere tutti gli interventi contenuti nel progetto - e nella “<corsivo>Relazione tecnica illustrativa</corsivo>” del progetto esecutivo la demolizione del blocco spogliatoi neppure viene menzionata, essendone conseguita evidentemente la difficoltà di valutare l’elemento in questione ai fini del criterio in esame, <corsivo>b.</corsivo> sulla “<corsivo>demolizione … dei due campi da bocce</corsivo>” menzionata dal ricorrente – intervento rintracciabile nell’Elaborato 2.2 “<corsivo>Rifunzionalizzazione sedime campo da bocce dismessi</corsivo>” allegato al Progetto esecutivo –, risulta che l’unico campo interessato (mentre l’altro è esplicitamente “non oggetto di intervento”) viene rifunzionalizzato realizzando una “<corsivo>nuova pavimentazione con mattonelle in cemento e graniglia</corsivo>” quindi non certo con un intervento di ampliamento del verde che possa essere valorizzato ai fini ambientali, <corsivo>c.</corsivo> quanto alla realizzazione della “<corsivo>stazione di ricarica dei veicoli elettrici nel parcheggio</corsivo>”, nella Relazione di cui all’Allegato A è specificato che “<corsivo>a margine del presente progetto e senza alcun onere per l’ente, nel parcheggio di via A. Boggiani si individueranno quattro stalli di sosta da adibire a stazione di ricarica dei veicoli elettrici: sarà pubblicato un avviso per l’individuazione del player che, a fronte della concessione gratuita dei medesimi per 10-15 anni, si occuperà di allestire, gestire e manutenere le colonnine</corsivo>”, palesandosi in tal modo che l’installazione delle colonnine elettriche non è quindi realizzata con il progetto presentato a contributo, ma costituisce un obiettivo futuro da affidare ad un concessionario ancora da individuare e che dovrà realizzare l’intervento senza oneri per l’Ente comunale, configurandosi tale aspetto, pertanto, non valorizzabile nella valutazione del progetto, <corsivo>d.</corsivo> l’elemento “risparmi di uso della risorsa idrica” - indicati nella Relazione di cui all’Allegato C come ottenuti “<corsivo>mediante il recupero dell’acqua in eccesso del lago di pesca, da destinare all’irrigazione del campo da calcio in erba naturale e delle aree verdi del polo sportivo</corsivo>” - è scarsamente valorizzabile poiché non è comprensibile la consistenza realizzativa, atteso che nel computo metrico allegato al progetto esecutivo, dove sono elencate tutte le singole lavorazioni da realizzare, non compaiono interventi per il recupero delle acque, e perché lo scarno testo descrittivo, anche sulla stima di spesa, suggerisce che l’intervento vada realizzato “<corsivo>in collaborazione con il gestore</corsivo>” del lago e debba includere “<corsivo>l’azione del meccanismo di troppopieno</corsivo>” e “<corsivo>l’applicazione di prodotti antievaporanti</corsivo>” ossia attraverso non specifiche realizzazioni infrastrutturali ma con mere accortezze comportamentali, realizzabili ad infrastruttura esistente e non direttamente dal Comune, <corsivo>e. </corsivo>risulta scarsamente valorizzabile anche l’elemento costituito dagli interventi di “<corsivo>riqualificazione a Led di ogni corpo illuminante</corsivo>” e di “<corsivo>rifacimento delle esistenti linee di alimentazione elettrica</corsivo>”, anch’essi indicati nella Relazione di cui all’Allegato C stimando un risparmio in kw consumati del 50%, perché non sono state fornite ulteriori informazioni sui consumi attuali e futuri, tanto meno indicazioni utili a comprendere come si sia giunti alla stima del risparmio energetico del 50%, salvo alcune indicazioni sul numero e potenza (kw) dei corpi illuminanti sostituiti, desumibili dal computo metrico, <corsivo>f.</corsivo> le stime di risparmio sono approssimative – “<corsivo>nell’ordine di</corsivo>” e non supportate dalle indicazioni sul metodo di calcolo – anche per gli asseriti risparmi energetici ed in particolare per quelli ottenibili tramite installazione dell’impianto fotovoltaico e del solare-termico, di cui pure tratta la Relazione contenuta nell’Allegato C, <corsivo>g. </corsivo>analogamente per le stime sui consumi totali di energia elettrica e gas], mentre, quanto alla mancata presentazione dell’APE - confermato che laddove non è presente un intervento su un edificio non è necessario presentare una simulazione APE - il Comune ricorrente nella citata relazione non ha riportato un’adeguata rappresentazione che chiarisse i contenuti ambientali ed energetici rinvenibili nell’APE, in relazione alla quale non era possibile procedere al soccorso istruttorio in quanto l’APE non era prevista a pena di inammissibilità e, trattandosi materia paraconcorsuale, l’applicazione dell’istituto avrebbe pregiudicato la parità di trattamento dei partecipanti ed il conseguente principio di responsabilità in capo a questi ultimi;</h:div><h:div>- quanto al terzo motivo del ricorso introduttivo (in punto di manifesta erroneità ed illogicità del giudizio espresso dal Nucleo con riferimento al criterio di valutazione “Sicurezza e accessibilità”, in relazione al confronto tra la relazione del Comune ricorrente e quella del Comune di Cadeo), sostiene che il progetto di Cadeo prevede interventi molto significativi sull’antisismica e sulla sicurezza, come risulta dalla documentazione del progetto di fattibilità prodotta unitamente alla domanda (<corsivo>a.</corsivo> quanto all’accessibilità alle persone con disabilità – primo elemento oggetto di valutazione per il criterio in esame –, anche se l’impianto è facilmente accessibile da persone diversamente abili “<corsivo>essendo con ingresso a raso</corsivo>” perciò non richiedendo interventi a questo fine, sono stati comunque previsti degli interventi, quali la risistemazione delle postazioni per disabili presso le tribune, nonché la sostituzione del manto di pavimentazione del palazzetto, che permetterà di utilizzare la struttura “<corsivo>anche per eventi destinati a sport paralimpici a livello interregionale</corsivo>”, <corsivo>b.</corsivo> sulla sicurezza delle strutture – ulteriore elemento di esame – il progetto prevede sostanziali interventi di adeguamento strutturale ai fini sismici del palazzetto, descritti con chiarezza ed esaustività nella “Relazione sismica preliminare” all’interno della documentazione del progetto di fattibilità);</h:div><h:div>- quanto al quarto motivo del ricorso introduttivo (dedotta manifesta erroneità ed illogicità del giudizio espresso dal Nucleo anche con riferimento al criterio di valutazione “Strategicità dell’impianto rispetto al fabbisogno”, alla luce delle risultanze della Relazione prodotta dai Comuni di Ponte dell’Olio e di Cadeo), sostiene che la relazione del Comune ricorrente sul menzionato criterio ha ottenuto un punteggio intermedio, presentando complessivamente un’analisi limitata [<corsivo>a.</corsivo> “<corsivo>sulla descrizione quantitativa del fabbisogno locale in termini di popolazione residente, società sportive attive e tesserati/atleti presenti</corsivo>”, la potenziale utenza dell’intervento è calcolata unicamente sulla base della fascia di età della popolazione residente nel bacino considerato, senza ulteriori elementi di analisi, <corsivo>b.</corsivo> quanto alla “<corsivo>analisi degli impianti della medesima tipologia presenti sul territorio e la presenza o meno di alternative fruibili per soddisfare il fabbisogno</corsivo>”, l’analisi è limitata alla sola Alta Val di Nure - e quindi ai Comuni dell’Unione Montana (Ponte dell’Olio, Bettola, Farini, Ferriere) - nel cui territorio sono presenti valide alternative fruibili e non viene considerata inoltre l’offerta dei Comuni limitrofi della Val di Nure al di fuori dell’Unione Montana (Podenzano, San Giorgio Piacentino, ecc.) sebbene possa costituire anch’essa una valida alternativa, <corsivo>c. </corsivo>sulla “<corsivo>qualità dell’argomentazione presentata a sostegno della strategicità dell’impianto per il territorio</corsivo>”, l’argomentazione sviluppata dal ricorrente verte sulla strategicità del complesso sportivo proposto in progetto come polo erogatore di servizi per l’Alta Val di Nure, senza considerare che l’intervento si concentra prevalentemente sull’impianto per il calcio, funzione ben presidiata anche nel resto dell’area], mentre la relazione del Comune di Cadeo non reca le carenze rappresentate da parte ricorrente, risultando più specifica [è presente una dettagliata Relazione, denominata “<corsivo>Demografia e gestione impianto</corsivo>”, che analizza specificatamente il fabbisogno locale (oggetto del primo elemento di valutazione del criterio in esame), descrivendo in modo particolareggiato l’andamento demografico nel Comune di Cadeo, approfondendo in particolare, con dati precisi e rappresentazioni grafiche, la suddivisione della popolazione per fasce di età e l’andamento migratorio (in particolare il flusso di immigrazione straniera e la composizione per età di quest’ultima) ed evidenziando in maniera molto circostanziata l’andamento della popolazione in età scolastica, che costituisce il primo <corsivo>target</corsivo> della struttura oggetto di intervento (struttura inserita all’interno del distretto scolastico comprendente tutti i gradi del ciclo scolastico obbligatorio, ma al servizio delle realtà sportive e della cittadinanza anche al di fuori degli orari scolastici)].</h:div><h:div>2.1. Con il ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso i medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, il Comune ricorrente censura (articolando il quinto motivo di ricorso) che le difese regionali prodotte in giudizio, atteso il livello di dettaglio delle medesime sulla motivazione dei punteggi assegnati, costituiscono una inammissibile motivazione postuma dei gravati atti e che l’istruttoria emergente dai verbali depositati paleserebbe l’insufficienza della stessa rispetto, invece, alle profuse difese regionali, attesa l’esiguità del tempo - stimato n. 12 minuti in media - dedicato dall’Organo valutatore all’esame di ciascuna domanda (con riferimento ai documenti nn. 3 e 4), palesemente insufficiente all’idoneo svolgimento delle attività previste nonché ai fini di un’adeguata motivazione [ossia le attività di: <corsivo>a.</corsivo> esame dettagliato della documentazione, composta da domanda di contributo, relazione generale descrittiva dell’intervento, relazione sul fabbisogno di impianti nel bacino di riferimento, relazione tecnica su sostenibilità ambientale ed energetica, elaborati progettuali e simulazione APE (in caso di interventi sulla sostenibilità energetica degli edifici); <corsivo>b.</corsivo> valutazione del progetto sulla base dei sei criteri di valutazione individuati dal bando, molto ampi ed eterogenei, alcuni anche di natura tecnica; <corsivo>c.</corsivo> discussione tra i componenti del Nucleo e individuazione dell’unico punteggio da attribuire al progetto per ciascun criterio].</h:div><h:div>In particolare, il Comune ricorrente sottolinea che, quanto al criterio della “Sostenibilità ambientale ed energetica”, la difesa regionale ha eccepito la “difficoltà di valutare” l’intervento di demolizione del vecchio blocco spogliatoi in muratura poiché non sarebbe menzionato nella Relazione tecnica illustrativa del progetto esecutivo, ha menzionato e prodotto come documento la Tavola “<corsivo>2.2 - Rifunzionalizzazione sedime campo da bocce dismessi – Piante e sezioni</corsivo>” allegata al progetto esecutivo del Comune di Ponte dell’Olio e ha eccepito la incompletezza del computo metrico sugli interventi per il recupero delle acque; inoltre, sul criterio della “Sicurezza e accessibilità”, secondo la prospettazione attorea, la difesa regionale ha sostenuto che il progetto del Comune di Cadeo contiene sostanziali interventi di adeguamento strutturale, mentre - quanto al criterio della “Strategicità dell’impianto rispetto al fabbisogno” - la resistente ha precisato che il punteggio attribuito al Comune di Cadeo si baserebbe sulla specifica relazione depositata. </h:div><h:div>Negli ulteriori atti difensivi, la difesa attorea aggiunge che le controdeduzioni regionali si fonderebbero, introducendo un approccio valutativo non previsto, sui documenti progettuali che sarebbero “eventuali” e non sulle relazioni di sintesi (una generale, una sugli impianti e una sulla sostenibilità ambientale ed energetica), e che le stesse andavano valutate complessivamente senza stigmatizzare, come avrebbe fatto la difesa regionale, l’inserimento di un elemento in una relazione anziché in un’altra.</h:div><h:div>In particolare, secondo la prospettazione attorea, diversamente dalla ricostruzione regionale:</h:div><h:div>- la demolizione del vecchio blocco spogliatoi è menzionata a pag. 9 e 10 della Relazione tecnica illustrativa del progetto esecutivo, pur non essendo ivi descritta nel dettaglio (appunto perché la descrizione dettagliata è rimessa all’apposita Relazione sulla sostenibilità ambientale ed energetica), e con riguardo agli allegati progettuali l’intervento è previsto nella “<corsivo>Tavola 1.0 – Inquadramento generale interventi di progetto</corsivo>”;</h:div><h:div>- la rifunzionalizzazione del sedime dei campi da bocce dismessi costituisce un «intervento di ampliamento del verde che possa essere valorizzato ai fini ambientali» perché non è finalizzato ad aumentare il verde ma al recupero di un’area degradata;</h:div><h:div>- la stazione di ricarica dei veicoli elettrici nel parcheggio è espressamente prevista nel progetto con valore ambientale ed energetico e l’assenza di oneri pubblici (perché sostenuti normalmente dagli operatori del settore) non avrebbe dovuto costituire motivo di riduzione del punteggio perché ciò non era previsto ed in quanto, in caso di mancata realizzazione del progetto, essa avrebbe seguito la medesima sorte in quanto priva di interesse autonomo;</h:div><h:div>- la controdedotta approssimazione del calcolo dei consumi e dei risparmi attesi per gli interventi di risparmio energetico contrasta con la previsione contenuta nel modello di Relazione di «descrivere sinteticamente» le scelte architettoniche, costruttive e tecnologiche che riducono il fabbisogno energetico e di «includere anche una quantificazione degli impatti, laddove disponibile», ed invero nessuno degli altri Comuni ha indicato nelle relazioni le fonti e i metodi di calcolo dei risparmi attesi con l’elevato livello di dettaglio preteso dalla Regione (nella memoria difensiva) nei confronti del solo Comune di Ponte dell’Olio il quale, conformemente al modello, ha descritto nella Relazione gli interventi previsti (riqualificazione a Led dei copri illuminanti, rifacimento delle esistenti linee di alimentazione elettrica, realizzazione di un doppio impianto, fotovoltaico con sistema di accumulo e solare termico) e i relativi risparmi attesi con indicazione, come fatto dagli altri Comuni, dei dati sui consumi raccolti sulla base delle bollette in possesso dei concessionari degli impianti, mentre le stime di riduzione costituiscono proiezioni basate principalmente sulla maggiore efficienza della tecnologia da installare rispetto a quella esistente;</h:div><h:div>- l’APE, che poteva essere integrata con soccorso istruttorio in base alla previsione dell’art. 6 del bando senza pregiudizio degli altri concorrenti perché si tratta di documentazione rilevante per la valutazione e non per l’ammissione della domanda, non era prevista né dal bando né dal modello di relazione, che richiedeva solo di includere la quantificazione degli impatti energetici degli interventi, se disponibile, e il Comune ha agito in tal senso, e poi nella compilazione telematica della domanda di contributo il Comune ha inserito gli “indicatori ambientali” richiesti dal modulo;</h:div><h:div>- sul raffronto tra Comuni, emerge che negli indicatori ambientali esposti nelle domande di contributo, a parte la riduzione dei consumi idrici pari a zero così come per altri tre Comuni, il Comune ricorrente presenta i valori più alti nei primi due parametri “Potenza installata aggiuntiva da energie rinnovabili (elettrica o termica) in kw” e “Produzione di energia da rinnovabili (in Wh/anno) + eventuale potenza aggiuntiva installata”, mentre, negli altri due parametri, il progetto presenta valori medi, tuttavia il progetto del Comune di Vernasca, che presenta tutti i parametri più bassi, ha comunque ottenuto ben tre punti in più del Comune di Ponte dell’Olio e su ciò la difesa regionale non ha mosso alcun rilevo critico, a fronte della completezza della relazione del Comune su tutti gli elementi oggetto di valutazione indicati nel bando e nel verbale n. 1 (- presenza di soluzioni tecnologiche; - utilizzo di tecniche e materiali che migliorino la sostenibilità ambientale ed energetica; - riduzione dei consumi di risorse, inclusa la risorsa idrica, i consumi energetici e le emissioni climalteranti, anche in relazione all’applicazione dei CAM; - dettaglio nella loro presentazione e presenza di approfondimenti quantitativi);</h:div><h:div>- sul punteggio per la “Sicurezza e accessibilità”, la difesa regionale si basa non sulla relazione ma sugli elaborati progettuali che sono stati esaminati solo in sede processuale e non dal Nucleo di valutazione, che non ne ha dato conto né avrebbe potuto farlo attesa l’esiguità temporale dell’istruttoria, e contraddittoriamente la difesa regionale sostiene che la proposta del Comune ricorrente sarebbe stata meno specifica perché l’elemento è stato inserito in una relazione ritenuta (arbitrariamente) meno pertinente, mentre la proposta del Comune di Cadeo, a fronte di una accessibilità già sussistente, presenta interventi irrilevanti perché vero è che permetterà di utilizzare la struttura anche per eventi destinati a sport paralimpici, ma altrettanto vero è che ciò riguarda la fruizione sportiva dell’impianto e non l’accessibilità per i disabili (spettatori), ed infine sulla “Sicurezza e accessibilità” la relazione sismica preliminare è prevista per legge per tutti i progetti perciò non doveva essere utilizzata ai fini dell’apprezzamento della rilevanza dell’intervento;</h:div><h:div>- sulla “Strategicità dell’impianto rispetto al fabbisogno”, le difese regionali non considerano che il bando non prevedeva particolari analisi né il modello di relazione, e la descrizione del Comune ricorrente è comunque accurata rispetto all’ambito di riferimento senza concentrarsi solo sull’attività calcistica attesa la pluralità di discipline considerate, mentre il punteggio del Comune di Cadeo non è giustificato perché contraddittoriamente la difesa regionale coglie dati da valorizzare in una relazione non prevista dal bando (Demografia e gestione impianto) laddove un elemento oggetto di valutazione come il fabbisogno avrebbe dovuto essere esposto nella domanda e nelle relazioni previste dal bando. </h:div><h:div>2.2. La difesa regionale, sulle doglianze articolate nel ricorso per motivi aggiunti, controdeduce che le argomentazioni articolate dall’Amministrazione resistente in giudizio non costituiscono motivazione postuma dei gravati provvedimenti, bensì confutazioni del preteso vizio di eccesso di potere formulato da controparte sulla inattendibilità/inadeguatezza delle valutazioni censurate.</h:div><h:div>Infine, sul tempo medio istruttorio, evidenzia che la difesa avversaria considera solo due dei tre verbali relativi all’esame dei progetti dei Comuni della provincia di Piacenza (e in alcuno dei due verbali, peraltro, risulta valutato il progetto presentato dal Comune di Ponte dell’Olio); andrebbe, altresì, osservato che la documentazione allegata alle domande era nella disponibilità di ciascuno dei componenti del Nucleo prima di ogni seduta, nel corso della quale le valutazioni dei progetti (poi tradotte nell’attribuzione dei relativi punteggi) venivano discusse e condivise, restando, comunque, arbitrario ipotizzare il “giusto” tempo che avrebbe dovuto impiegare il Nucleo per un’adeguata disamina dei progetti presentati sulla base di quello presuntivamente impiegato dalla difesa regionale per formulare le proprie deduzioni.</h:div><h:div><corsivo>Ex adverso</corsivo> il Comune ricorrente replica che dai verbali risulta solamente che i progetti presentati sarebbero stati condivisi tramite gestione documentale <corsivo>in cloud</corsivo>, ma non v’è poi traccia di quando sarebbe stata realizzata tale condivisione, con quali modalità (anche ai fini della sicurezza), se i documenti fossero o meno scaricabili, e soprattutto se i componenti del Nucleo abbiano effettivamente esaminato i documenti, composti da centinaia di pagine; quindi, il tempo medio censurato darebbe comunque evidenza della verosimile inadeguatezza dell’istruttoria.</h:div><h:div>Replica a sua volta l’Amministrazione resistente che il confronto tra domande è stato articolato dalla Regione, in riferimento alla documentazione presentata dai partecipanti, solo ed esclusivamente in controdeduzione alle censure attoree (comunque riferite al confronto tra il progetto del ricorrente con quello di altri partecipanti); il bando, in effetti, prescriveva di presentare sia le relazioni sia il progetto (di fattibilità tecnico-economica o, se disponibile, il progetto esecutivo) e l’APE in caso di interventi sulla sostenibilità energetica degli edifici, senza dubbi sulla obbligatorietà di tale documentazione e senza dover valorizzare, nemmeno in base ai modelli, tale documentazione per finalità specifiche escludendone altre, con ciò palesandosi che i progetti non erano finalizzati alla sola dimostrazione del “livello di progettazione”, bensì, anche all’apprezzamento degli altri criteri.</h:div><h:div>Sulle specifiche repliche attoree alle controdeduzioni regionali, l’Amministrazione resistente sottolinea infine che:</h:div><h:div>- l’intervento di demolizione del vecchio blocco spogliatoi non è menzionato né nella relazione generale né in quella tecnica, conseguendone la difficoltà di valutazione, mentre l’intervento di demolizione menzionato nella relazione tecnica e nella tavola 1.0 è diverso (non di mera demolizione ma di demolizione e ricostruzione, per un differente importo - 42.000 euro lordi invece di 6.250 euro netti - e ubicato in un’altra area, il campo da calcio, non i vecchi campi da bocce), nonché menzionato nella relazione generale (punto D);</h:div><h:div>- la rifunzionalizzazione del sedime dei campi da bocce è stata negata dal Comune quale intervento finalizzato all’aumento del verde (per valorizzarlo invece ai fini del “recupero” dell’area), tuttavia, con riferimento al passaggio della Relazione di cui all’Allegato C, riferito all’intervento in questione, ciò invece è chiaramente specificato (“<corsivo>demolizione del vecchio blocco spogliatoi in muratura, delle coperture in plexiglass-poliestere e dei due campi da bocce dismessi, così da ampliare lo spazio verde disponibile, eliminare il degrado cronicizzato e mettere in sicurezza la zona</corsivo>”), palesandosi l’inutilizzabilità di tale elemento ai fini del criterio della “Sostenibilità ambientale ed energetica”, giacché non misurabile in riferimento alla qualità del contesto sociale o architettonico;</h:div><h:div>- sulla stazione di ricarica prevista senza oneri per il Comune, è inconferente l’argomento attoreo sulla valorizzazione della stessa ai fini ambientali ed energetici, a fronte della espressa previsione di bando (punto 1.2) della finalità di sostegno alle opere pubbliche onerose;</h:div><h:div>- quanto ai metodi di calcolo sui consumi e risparmi attesi, il Comune ricorrente non ha presentato alcuna spiegazione a fronte del dettaglio previsto nel verbale n. 1 del Nucleo del 7 febbraio 2025;</h:div><h:div>- l’assenza dell’APE unitamente alle stime approssimative dei costi presunti riscontrate nella domanda del Comune ricorrente hanno reso le indicazioni scarsamente valorizzabili, e allora, posto che laddove non è presente un intervento su un edificio non è necessario presentare una simulazione APE, il Comune ricorrente, tuttavia, avrebbe potuto e dovuto riportare nella Relazione di cui all’Allegato C un’adeguata rappresentazione che chiarisse i contenuti ambientali ed energetici rinvenibili nell’APE, che non poteva essere acquisita tramite soccorso istruttorio atteso che non era prevista quale requisito di ammissibilità ma era riferita alla assegnazione del punteggio, ponendosi quindi un’eventuale integrazione istruttoria sul punto quale inammissibile violazione della <corsivo>par condicio competitorum</corsivo> e del principio di autoresponsabilità;</h:div><h:div>- sulla domanda del Comune di Cadeo, il riferimento ai progetti è legittimo facendo parte della documentazione di gara, e la valorizzazione della accessibilità di soggetti diversamente abili come fruitori ma anche come pubblico era espressamente prevista dal bando (par. 6.2);</h:div><h:div>- sulla “Strategicità dell’impianto rispetto al fabbisogno”, la replica attorea non considera che l’analisi della potenziale utenza era prevista dal bando (relazione Allegato B) e richiamata anche nel verbale n. 1 del Nucleo del 7 febbraio 2025, in cui viene specificato che sarebbe stata oggetto di valutazione “<corsivo>la descrizione quantitativa del fabbisogno locale in termini di popolazione residente, società sportive attive e tesserati/atleti presenti</corsivo>”, dovendosi tenere conto che nell’ambito dei Comuni dell’Alta Val di Nure risultano presenti valide alternative fruibili e che la necessità di considerare anche l’offerta dei comuni limitrofi, ancorché non ricadenti all’interno dell’Unione dell’Alta Val di Nure, deriva da ragioni di buon senso (gli utenti scelgono gli impianti sportivi rispetto alla raggiungibilità, non alla competenza amministrativa), mentre le considerazioni attoree sulla pretesa pluridisciplinarietà sportiva dell’intervento confondono la destinazione del complesso sportivo (pluridisciplinare) con quella dell’impianto realizzando, dedicato invece principalmente al calcio, attività già ben presidiata anche nel resto dell’area, e la documentazione del Comune di Cadeo, specifica sul criterio in esame (la Relazione denominata “Demografia e gestione impianto”), costituisce documentazione di gara e come tale è stata apprezzata.</h:div><h:div>Illustrate le posizioni delle parti, il Collegio innanzitutto ritiene che sia infondata la rimostranza proposta con il ricorso per motivi aggiunti circa la denunciata illegittima introduzione, attraverso le difese regionali di replica alle censure di cui al ricorso introduttivo, di motivazioni postume a supporto dei gravati atti. In realtà, come si evince chiaramente anche da quanto verrà successivamente rilevato, si tratta di mere considerazioni in chiave controdeduttiva, a fronte della necessità di ribattere alla doglianza attorea imperniata sull’eccesso di potere, che comporta necessariamente una dettagliata esplicazione della ricostruzione dell’<corsivo>iter</corsivo> istruttorio che ha condotto alla decisione finale, come in concreto esposto dalla difesa regionale senza introdurre nuovi elementi di giudizio né rispetto ai criteri di gara né rispetto a quelli censurati da parte attrice.</h:div><h:div>Giova premettere alla trattazione delle singole doglianze un sintetico quadro sinottico degli orientamenti ermeneutici giurisprudenziali sui principi che governano le principali questioni sollevate nella presente controversia.</h:div><h:div>Va, innanzitutto, rammentato che la Legge n. 241/1990, con disposizione avente carattere generale, all’art. 12, sotto la rubrica “<corsivo>Provvedimenti attributivi di vantaggi economici</corsivo>”, al primo comma stabilisce che “<corsivo>La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi</corsivo>”, ed il secondo comma, poi, aggiunge che “<corsivo>L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1</corsivo>”.</h:div><h:div>Sul sindacato giurisdizionale in materia, la pronuncia del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-<corsivo>quater</corsivo>, n. 22241 del 10 dicembre 2025 rammenta che “<corsivo>Come noto, secondo un granitico indirizzo giurisprudenziale, i giudizi espressi dalle Commissioni di valutazione nell’ambito di procedure finalizzate alla concessione di contributi e/o sovvenzioni pubbliche, in applicazione di criteri predeterminati ex ante, sono tipica espressione di discrezionalità tecnica, che si estrinseca in valutazioni per loro natura opinabili, e come tali insindacabili nel merito in sede giurisdizionale e censurabili solo in presenza di manifesti vizi di legittimità, sub specie di macroscopici errori di fatto, evidente irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà manifesta (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2025, n. 2365, secondo cui “tutte le volte in cui, come nella specie non emerge alcun vizio della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice”, id. 19 luglio 2024, n. 6475, per la quale “con riguardo alle specifiche opzioni attinte, va qui ribadito che esse sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, non essendo consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo intrinseco in ordine alle valutazioni tecniche opinabili, qual è in specie la qualità artistica, fermo restando il controllo di ragionevolezza, logicità, coerenza ed attendibilità il cui esperimento, nel caso in esame, non inficia affatto la legittimità della procedura)”. Ne consegue che, come ampiamente ribadito anche dalla giurisprudenza di questa Sezione, sono inammissibili le doglianze “volte a contestare nel merito i giudizi espressi dalla Commissione (…) che costituiscono valutazioni riservate ai predetti organi collegiali. (…) in questa sede di sindacato di legittimità, il giudice amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni effettuate dalle competenti Commissioni Consultive di Esperti, dato che si tratta di giudizi di valore che lo stesso legislatore ha deciso di riservare ad appositi organi collegiali, ma deve limitarsi a controllare l’effettiva esistenza dei vizi di legittimità che inficiano la procedura concorsuale, in particolare al riscontro dell’eventuale eccesso di potere alla stregua delle figure sintomatiche tradizionali, o in quelle più evolute della violazione del canone di ragionevolezza e/o proporzionalità. Anche in quest’occasione va ribadito che il giudice amministrativo può solo rilevare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell'acquisizione degli elementi oggetto di valutazione oppure se sia incorso in un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque (…). Si tratta, infatti, di valutazioni che lo stesso legislatore ha deciso di riservare ad appositi organi collegiali e non soggette ad un sindacato di merito da parte del giudice amministrativo (…)” (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 28 marzo 2025, n. 6309; id., 14 novembre 2019, n. 13049). Ed ancora, in linea generale è stato reiteratamente argomentato che “sono inammissibili le censure … (con cui) si pretende di sostituire la personale valutazione soggettiva della ricorrente a quella della P.A., nonché di stimolare questo Giudice Amministrativo affinché eserciti a sua volta un inammissibile sindacato sostitutorio sui giudizi della Commissione espressivi di un’ampia discrezionalità tecnica. Sul punto si richiama l’insegnamento della giurisprudenza consolidata in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale avente a oggetto le valutazioni degli organi della P.A. espressione di discrezionalità tecnica, in base al quale: a) detto sindacato è ammesso solo ove tali valutazioni siano affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6416; id., 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128); b) sono inammissibili le censure che mirano a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi dell’art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 14 luglio 2023, n. 6892; Sez. V, 3 agosto 2021, n. 5711; Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060; Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459)” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3186. Per un’applicazione di tale principio di portata generale cfr. altresì T.A.R. Lazio, II quater, 3 maggio 2024, n. 8855; id., 1° marzo 2024, n. 4153 e n. 4177; T.A.R. Milano, sez. V, 6 marzo 2024, n. 644; Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2006, n. 378)</corsivo>”.<corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Va, dunque, scrutinato se parte ricorrente ha dedotto concreti e specifici elementi che consentano di ritenere che i sub-punteggi assegnati nella fattispecie al progetto del Comune di Ponte dell’Olio, in relazione ai parametri in contestazione, siano inficiati da macroscopica illogicità, irragionevolezza o abnormità o manifesto travisamento dei fatti, secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza sopra citata.</h:div><h:div>Coerentemente all’orientamento sopra illustrato, è stato definito il perimetro del sindacato giurisdizionale sull’attribuzione di punteggi numerici, precisando che, rispettati i criteri fissati dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> in relazione alle diverse aree di valutazione, “<corsivo>la giurisprudenza è ormai consolidata, nel senso che (ad esempio, Tar Lazio, Sez. II, n. 6169 del 2017) a) allorquando si procede con l'attribuzione di un giudizio di valore, non si è nel campo della discrezionalità amministrativa, ma in quello della discrezionalità tecnica, nell'ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l'espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa (cfr, in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2007 n. 5468); b) infatti il voto numerico, in assenza di specifiche disposizioni che contengano regole diverse, esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale espresso da una commissione di valutazione, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa di valutazione, consente la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la commissione ha predisposto adeguati criteri di valutazione delle prove, che consentano di ricostruire ab aexterno la motivazione di tale giudizio; c) deriva da ciò che il giudizio tecnico discrezionale di una commissione e la sindacabilità di tali giudizi, per tale loro natura, è da considerare ammissibile solo in caso di manifesta illogicità od erroneità (cfr. tra le molte Cons. Stato, Sez. I, 15 maggio 2010 n. 5002); d) il giudizio valutativo espresso dalle commissioni esaminatrici è, quindi, attingibile dal sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo solo negli stretti limiti in cui esso riveli profili evidenti di illogicità, irrazionalità e manifesta disparità di trattamento, evidenziando superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172 nonché T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 settembre 2015 n. 11237, 21 luglio 2008 n. 7097 e 28 febbraio 2007, n. 1848)</corsivo>» (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II <corsivo>quater</corsivo>, n. 5659 del 16 marzo 2025, come già era stato chiarito anche da Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2699 del 7 maggio 2018: “(…) <corsivo>può affermarsi che vi è specificazione di “criteri” e subcriteri” che parcellizzano e specificano gli elementi che compongono la “qualità artistica”, con previsione per ciascuno di essi di specifico punteggio, onde la discrezionalità dell’amministrazione non solo viene veicolata in ambiti obbligatori di valutazione ma viene, altresì, previamente definita e precisata in maniera tale da consentire, pur attraverso la mera attribuzione del voto numerico, di risalire all’iter logico seguito nella assegnazione del concreto punteggio attribuito.</corsivo>
				<corsivo>La griglia di valutazione appare, quindi, dettagliata e non generica, conforme, pertanto, agli orientamenti giurisprudenziali richiamati dalla sentenza di primo grado che individuano le condizioni in presenza delle quali la valutazione può legittimamente essere espressa attraverso la mera attribuzione del voto numerico</corsivo>”).</h:div><h:div>Applicando i principi surriferiti al caso concreto, va osservato che la valutazione demandata all’Organo collegiale è stata condotta sulla scorta di criteri, presenti nella <corsivo>lex specialis</corsivo> e precisati nel primo verbale, piuttosto articolati, compositi e multiformi, imponendo essi un’analisi delle proposte che prendesse a riferimento molteplici e variegati aspetti, in modo da esprimere un giudizio globale, complessivo e non parcellizzato su un singolo profilo da esaminarsi, mirato tra l’altro a misurare il grado di concreta fattibilità, attuabilità e “sostenibilità” delle soluzioni proposte (anche sulla scorta della documentazione integrativa che era possibile allegare alla domanda di finanziamento) nonché di rispondenza alle finalità perseguite con l’assegnazione dell’incentivo pubblico.</h:div><h:div>In particolare, con riferimento ai criteri su cui si appuntano le censure del ricorrente, il “<corsivo>Bando per la concessione di contributi per progetti di miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo regionale</corsivo>” dispone:</h:div><h:div>- “<corsivo>4. Caratteristiche dei progetti finanziabili 4.1 Interventi ammissibili Sono ammissibili al finanziamento del presente bando interventi relativi ad impianti sportivi di proprietà pubblica, anche collocati all’interno di istituti scolastici, riconducibili alle seguenti aree di intervento: 1) la realizzazione di nuovi impianti sportivi o l’ampliamento di impianti esistenti, al fine di incrementare l’offerta di spazi a disposizione degli utenti; 2) la riqualificazione delle strutture esistenti, quali il recupero funzionale, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il miglioramento e l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico, la messa in sicurezza degli impianti, al fine di qualificare ed incrementare il livello del servizio offerto ed efficientare le strutture; 3) la realizzazione di aree verdi e spazi all’aperto attrezzati, destinati alla pratica sportiva, al fine di accompagnare la pratica sportiva pratica all’aperto e in autonomia. Gli interventi possono interessare liberamente una o più delle aree di intervento sopra elencate. Gli interventi dovranno interessare un singolo impianto sportivo (inteso come un insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori) o un singolo complesso sportivo (un insieme di più impianti sportivi contigui aventi in comune elementi costitutivi, spazi accessori e/o servizi) ... Come specificato al precedente punto 1.4, gli interventi potranno essere realizzati dagli Enti locali beneficiari: a) in via diretta tramite appalto; b) nelle forme del Partenariato Pubblico Privato (PPP) di tipo contrattuale previste dal Titolo IV del Codice dei Contratti ... Gli interventi, effettuati sia tramite appalto di lavori sia tramite operazioni di PPP, dovranno essere realizzati nel rispetto delle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), nonché dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici definiti dalla DGR 967/2015 e s.m.i., in attuazione degli art. 25 e 25-bis della L.R. 4 marzo 2004 n. 26. Gli interventi dovranno essere già identificati, all’atto della domanda, da un Codice Unico di Progetto (CUP). Inoltre, per ciascun intervento dovrà essere stato approvato almeno il Progetto di fattibilità tecnico-economica, anche nelle more dell’ottenimento dei pareri di Enti terzi preposti. Nel caso della realizzazione di nuovi impianti, l’intervento proposto deve essere conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti...</corsivo>”<corsivo/>, quindi è immediatamente percepibile che gli interventi debbano consistere in nuove realizzazioni o ampliamenti (per aumentare l’offerta) o riqualificazioni (per incrementare il livello del servizio) di singoli impianti o singoli complessi sportivi o di aree verdi funzionalizzate all’attività sportiva (per accompagnare la pratica sportiva all’aperto e in autonomia), con identificazione del progetto che deve essere già stato approvato almeno a livello di Progetto di fattibilità tecnico-economica;</h:div><h:div>- “5<corsivo>. Modalità e termini per la presentazione delle domande ... La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni, richieste dalla modulistica disponibile sul sito web sopra richiamato: ( Il Codice Unico di progetto (CUP) assegnato all’intervento, da riportare obbligatoriamente essere su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi all’intervento; ( la dichiarazione di detraibilità o meno dell'IVA, in cui il beneficiario specifichi se l’IVA rappresenta per lui un costo; ( il quadro sintetico delle spese a preventivo, distinte in base alle voci di cui al punto 4.2; ... Dovrà inoltre essere corredata dei seguenti documenti: 1) una Relazione descrittiva dell’intervento presentato, comprensiva di descrizione degli interventi di adeguamento dell’impianto alla normativa, con particolare riferimento agli aspetti inerenti all’accessibilità a persone diversamente abili, alla sicurezza degli impianti (antincendio, antisismico ecc.), con l’indicazione della presenza dei relativi presidi (inclusi i defibrillatori) e dell’adeguamento a norme CONI laddove richiesto; 2) Il Progetto di fattibilità tecnico-economica oppure, se disponibile, il Progetto esecutivo; 3) una relazione puntuale riportante gli impianti sportivi della medesima tipologia di quello oggetto della domanda presenti nel medesimo bacino di riferimento (comunale o sovracomunale); 4) una Relazione tecnica specialistica che illustri gli interventi inerenti alla sostenibilità ambientale ed energetica e le loro caratteristiche tecniche e funzionali, incluso l’utilizzo di prodotti e materiali dotati di certificazioni ambientali o l’ottenimento di certificazioni ambientali dell’edificio, la riduzione delle emissioni climalteranti anche a mezzo di utilizzo di energie rinnovabili e installazione dei relativi impianti di produzione, il contenimento dei consumi energetici e materici, quali quelli della risorsa idrica, ai fini della valutazione di merito relativa al criterio “Sostenibilità ambientale ed energetica” di cui al successivo punto 6.2; 5) in caso di interventi sulla sostenibilità energetica degli edifici, una simulazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), ante e post intervento per interventi su edifici esistenti e post intervento per interventi i di nuova costruzione. Con successivo provvedimento del Responsabile del Procedimento saranno definiti i facsimili per la predisposizione della documentazione sopra elencata</corsivo> ...”, e risulta chiaro, quindi, per quanto interessa, che era necessario produrre (tramite compilazione dei modelli di domanda <corsivo>fac-simile</corsivo>) il quadro sintetico delle spese a preventivo, distinte in base alle voci di cui al punto 4.2, le relazioni richieste (tra cui, quella “tecnica specialistica” che illustrasse - al fine della sostenibilità ambientale ed energetica - il contenimento dei consumi energetici e materici nonché, in caso di interventi sulla sostenibilità energetica degli edifici, una simulazione dell’Attestato di Prestazione Energetica - APE), il progetto di fattibilità tecnico-economica oppure, se disponibile, il progetto esecutivo; </h:div><h:div>- “<corsivo>6. Procedura di selezione delle domande. Le domande finanziabili saranno selezionate sulla base di una procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123. L’istruttoria si articolerà in una fase di istruttoria di ammissibilità formale della domanda e in una fase di valutazione di merito del progetto presentato </corsivo>...”, quindi la procedura è preventivamente scandita in una fase di istruttoria di ammissibilità formale della domanda e in una fase di valutazione di merito del progetto presentato;</h:div><h:div>- “<corsivo>6.2 Valutazione di merito dei progetti e attribuzione dei punteggi La valutazione di merito delle domande che avranno superato con esito positivo l’istruttoria di ammissibilità formale sarà effettuata da un Nucleo di Valutazione nominato con atto del Direttore Generale della D.G. Risorse, Europa, Innovazione, Istituzioni della Regione Emilia-Romagna. Il Nucleo potrà essere integrato con esperti esterni all’Amministrazione regionale</corsivo>”, ma è da notare che<corsivo>
				</corsivo>la composizione del Nucleo non è contestata in giudizio e non sussiste alcuna censura sulla professionalità dei componenti;</h:div><h:div>- sempre il punto “<corsivo>6.2 Valutazione di merito dei progetti e attribuzione dei punteggi</corsivo>” articola i criteri di valutazione (per un totale di 100 punti):</h:div><h:div>1. <corsivo>Qualità, innovatività e coerenza: Saranno valutate la completezza e chiarezza espositiva del progetto, la sua coerenza con le finalità del bando e la presenza di soluzioni tecnologiche innovative</corsivo> (punteggio massimo 15);</h:div><h:div>2. <corsivo>Strategicità dell’impianto rispetto al fabbisogno: Sarà valutato l’indice di dotazione di impianti della medesima tipologia presenti nel bacino territoriale di riferimento rispetto alla popolazione residente, favorendo i territori meno dotati</corsivo> (punteggio massimo 15);</h:div><h:div>3. <corsivo>Sostenibilità ambientale ed energetica: Sarà valutata l’adozione di soluzioni tecnologie volte a migliorare la sostenibilità ambientale, incluso l’utilizzo di prodotti e materiali dotati di certificazioni ambientali o l’ottenimento di certificazioni ambientali dell’edificio, per ridurre l’impronta ambientale, ridurre le emissioni climalteranti anche a mezzo di utilizzo di energie rinnovabili e contenere i consumi energetici e materici, quali quelli della risorsa idrica. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti la riduzione dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti sarà valutata tramite i dati prestazionali delle simulazioni APE (pre e post intervento) allegate alla domanda. Nel caso di edifici di nuova costruzione si terrà conto della prestazione energetica post intervento indicata nella simulazione APE. Ai fini della sostenibilità ambientale, saranno valutati inoltre, qualora presenti, i dati di: risparmio atteso della risorsa idrica, ad esempio per l’uso nelle piscine, nei servizi igienici, nell’irrigazione delle aree verdi attrezzate e non; copertura dei consumi energetici finali soddisfatta a mezzo di impianti installati nell’ambito dell’intervento proposto</corsivo> (punteggio massimo 25), dalla semplice lettura del criterio risultando, per quanto più interessa, che era prescritta la prospettazione concreta e dettagliata dei costi e dei risparmi attesi, come del resto è ragionevole che sia data la natura distributiva di finanziamenti pubblici della selezione;</h:div><h:div>4. <corsivo>Sicurezza e accessibilità: Sarà valutato l’adeguamento dell’impianto alla normativa relativa alla sicurezza e all’accessibilità, in particolare per la riduzione del rischio sismico, la sicurezza antincendio, la presenza di defibrillatori, l’accessibilità di diversamente abili sia come fruitori sia come pubblico e l’adeguamento a norme CONI, laddove richiesto</corsivo> (punteggio massimo 25), emergendo che, relativamente alla questione prospettata, l’accessibilità dei soggetti diversamente abili doveva essere quindi valutata in ragione del miglioramento sia come fruitori sia come pubblico;</h:div><h:div>5. <corsivo>Livello di progettazione: Sarà valutata la presentazione, al momento della domanda, di un Progetto esecutivo già approvato</corsivo> (punteggio massimo 10), dovendosi rilevare che, per quanto più interessa, la presentazione (e la valutazione) del progetto non risulta confinata, diversamente da quanto asserito dalla difesa attorea, al criterio “livello di progettazione”, essendo menzionata anche al punto 5. surriferito in relazione alla documentazione da allegare alla domanda in modo alternativo tra il “<corsivo>Progetto di fattibilità tecnico-economica</corsivo>”<corsivo>
				</corsivo>oppure, se disponibile,<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>il Progetto esecutivo</corsivo>”;</h:div><h:div>6. <corsivo>Cronoprogramma di spesa: Sarà valutata la celerità del cronoprogramma di spesa</corsivo> (punteggio massimo 10).</h:div><h:div>Con determinazione dirigenziale (atto del Dirigente, determinazione num. 20274) dell’1 ottobre 2024, richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1603 dell’8 luglio 2024 (con la quale è stato approvato il bando per la concessione di contributi), sono stati approvati i <corsivo>fac simile</corsivo> (<corsivo>Facsimile A: Relazione generale descrittiva dell’intervento</corsivo>; - <corsivo>Facsimile B: Relazione sul fabbisogno di impianti nel bacino di riferimento</corsivo>; - <corsivo>Facsimile C: Relazione tecnica su sostenibilità ambientale ed energetica</corsivo>) per la predisposizione della documentazione di progetto delle domande per il bando, come di seguito dettagliato:</h:div><h:div>A <corsivo>Relazione generale descrittiva dell’intervento. Nota bene: è sufficiente fornire una sintesi dei contenuti progettuali relativamente agli aspetti sotto riportati, per una illustrazione generale degli elementi. Eventuali documenti tecnici di dettaglio di accompagnamento a questa relazione possono essere caricati nel campo “Altri documenti” della piattaforma informatica</corsivo> [<corsivo>1. Dati generali, 2. Livello di progettazione Indicare il livello di progettazione raggiunto: progetto di fattibilità tecnico-economica progetto esecutivo, 3. Descrizione sintetica dell’area di contesto, 4. Descrizione dell’intervento previsto (A. Sintesi</corsivo>
				<corsivo>generale dell’intervento, B. Dettaglio interventi per l’accessibilità delle persone diversamente abili C. Dettaglio interventi per adeguamento alla normativa, incluse norme CONI, D. Dettaglio interventi per la sicurezza impianti (antincendio, antisismico, defibrillatori ecc.)</corsivo>], quindi in riferimento alla censurata ammissione (per il Comune di Cadeo) della valutazione di “Documenti specifici” non previsti, risulta, invece, chiaramente ammessa la presentazione di “Altri documenti” rispetto a quelli minimi richiesti;</h:div><h:div>B <corsivo>Relazione sul fabbisogno di impianti nel bacino di riferimento. Nota bene: eventuali documenti di approfondimento a questa relazione possono essere caricati nel campo “Altri documenti” della piattaforma informatica</corsivo>” (<corsivo>1. Dati generali, 2. Descrizione del bacino di riferimento Indicare l’area di riferimento dell’impianto, i Comuni interessati, la popolazione residente, l’utenza potenziale, in termini di persone e di società sportive 3. Descrizione dell’offerta di spazi sportivi presente nel bacino Descrivere gli impianti sportivi di tipologia analoga all’impianto oggetto del progetto presenti nel bacino di riferimento (spazi e servizi offerti, capienza ecc.) 4. Motivazione della strategicità dell’impianto Indicare le ragioni della strategicità dell’impianto oggetto del progetto rispetto al fabbisogno nel bacino di riferimento</corsivo>), e per quanto contestato, è evidente che è richiesto di indicare gli elementi nel dettaglio descrivendo accuratamente il bacino di riferimento senza limitazione, quindi, al territorio comunale;</h:div><h:div>C “<corsivo>Relazione tecnica su sostenibilità ambientale ed energetica. Nota bene: è sufficiente fornire una sintesi dei contenuti progettuali relativamente agli aspetti sotto riportati, per una illustrazione generale degli elementi. Eventuali documenti tecnici di dettaglio di accompagnamento a questa relazione possono essere caricati nel campo “Altri documenti” della piattaforma informatica. In caso di interventi di riqualificazione energetica o costruzione di edifici, allegare le simulazioni di APE</corsivo>” [<corsivo>1. Dati generali, 2. Descrizione degli aspetti ambientali Descrivere sinteticamente le scelte architettoniche, costruttive e tecnologiche, anche in riferimento all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), che mirano a valorizzare, ad esempio, l’utilizzo di materiali certificati o riciclati, il ciclo chiuso delle acque, il contenimento dei consumi materici e idrici, l’utilizzo del verde ecc. Includere anche una quantificazione degli impatti, laddove disponibile. 3. Descrizione degli aspetti energetici Descrivere sinteticamente le scelte tecnologie e costruttive che riducono il fabbisogno energetico dell’edificio, anche in relazione alle dotazioni impiantistiche non incluse nell’APE (es: riscaldamento acqua tecnica delle piscine), incrementano l’energia fornita da fonti rinnovabili, riducono le emissioni dei gas climalteranti ecc. Includere anche una quantificazione degli impatti, laddove disponibile</corsivo>”], e per quanto più interessa, la “sintetica” descrizione non significa certamente “approssimativa” tanto che era prevista la produzione di “<corsivo>Eventuali documenti tecnici di dettaglio di accompagnamento a questa relazione</corsivo>” nel campo<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>Altri documenti</corsivo>”<corsivo>
				</corsivo>della piattaforma informatica.</h:div><h:div>Il Nucleo di valutazione ha ulteriormente specificato a pag. 2 del primo verbale, rispetto a ciascuno degli illustrati parametri definiti dal bando, le modalità applicative per la disamina degli elementi da valutare: </h:div><h:div>“<corsivo>- per il criterio “Qualità, innovatività e coerenza” (massimo 15 punti) saranno valutati: la completezza e la chiarezza espositiva dell’idea progettuale e della documentazione di progetto; la coerenza del progetto con le finalità del bando; l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative e moderne e/o l’introduzione di nuove funzioni o servizi innovativi rispetto all’esistente; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- per il criterio “Strategicità dell’impianto rispetto al fabbisogno” (massimo 15 punti) saranno valutati: la descrizione quantitativa del fabbisogno locale in termini di popolazione residente, società sportive attive e tesserati/atleti presenti; l’analisi degli impianti della medesima tipologia presenti sul territorio e la presenza o meno di alternative fruibili per soddisfare il fabbisogno; la qualità dell’argomentazione presentata a sostegno della strategicità dell’impianto per il territorio; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- per il criterio “Sostenibilità ambientale ed energetica” (massimo 25 punti) saranno valutati: la presenza di soluzioni tecnologiche e l’utilizzo di tecniche e materiali che migliorino la sostenibilità ambientale ed energetica e riducano il consumo di risorse, inclusa la risorsa idrica, i consumi energetici e le emissioni climalteranti, anche in relazione all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, il dettaglio nella loro presentazione e la presenza di approfondimenti quantitativi; i risultati delle prestazioni energetiche raggiunte tramite le relative simulazioni APE (Attestato di Prestazione Energetica) dagli interventi realizzati sugli edifici; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- per il criterio “Sicurezza e accessibilità” (massimo 25 punti) saranno valutati: la presenza di interventi per migliorare l’accessibilità alle persone con disabilità; la presenza di interventi per migliorare la sicurezza antincendio; la presenza di interventi per migliorare la sicurezza delle strutture e le loro proprietà antisismiche; l’adeguamento degli impianti a normative e prescrizioni CONI e l’eventuale presenza, già in questa fase, di un parere favorevole del CONI stesso; l’installazione ex novo di defibrillatori, in aggiunta a quelli eventualmente già presenti; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- per il criterio “Livello di progettazione” (massimo 10 punti) sarà attribuito il punteggio pieno agli interventi che dispongono già di un “Progetto esecutivo”, mentre non sarà attribuito alcun punteggio agli interventi che dispongono solo di un “Progetto di fattibilità tecnica ed economica”; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- per il criterio “Cronoprogramma di spesa” (massimo 10 punti) il punteggio sarà attribuito sulla base di una formula matematica, calcolando la quota di spesa sul totale negli anni 2024-2025, 2026, 2027 e 2028 e assegnando un peso da 1 a 0 a scalare alla spesa realizzata per ciascun anno</corsivo>”. </h:div><h:div>La declinazione dei criteri predefiniti dal bando, così come articolata dall’Organo di valutazione, risulta chiaramente intesa alla specificazione dei criteri nel senso dell’identificazione più precisa degli elementi (comunque richiesti a livello di dettaglio concreto/esecutivo dal bando) da valutare.</h:div><h:div>La <corsivo>lex specialis</corsivo>, dunque, ha individuato parametri sufficientemente puntuali e dettagliati, con predeterminazione ulteriormente minuziosa ad opera del Nucleo di valutazione, nell’alveo dei quali si è tradotto l’apprezzamento di merito, insindacabile, espresso dall’Organo collegiale ; tali parametri, inoltre, risultano articolati coerentemente alla finalità della selezione, ovverosia il finanziamento pubblico di interventi debitamente circostanziati.</h:div><h:div>Sulla documentazione istruttoria, il Collegio osserva che il bando, come surriferito, espressamente prescrive – quali documenti da presentare ai fini della valutazione del progetto (il quale doveva avere un numero identificativo ed un grado tecnico richiesto di natura essenzialmente esecutiva, denotando l’attenzione alla progettualità concreta piuttosto che ad una dichiarazione generale o di intenti come pretenderebbe parte ricorrente) – sia la documentazione progettuale che le relazioni, con la possibilità di allegare “Altri documenti” da valutare (comprendendo, come già accennato, chiaramente la possibilità, invece censurata dal Comune ricorrente, di vagliare la documentazione specifica ulteriore presentata dal Comune di Cadeo).</h:div><h:div>Sul tempo impiegato per l’attività istruttoria, il Collegio ritiene che il calcolo proposto dalla difesa attorea (n. 12 minuti di media) sia meramente approssimativo, non superando le controdeduzioni regionali sulla accuratezza dell’istruttoria (in particolare sulla modalità di condivisione operativa dell’esame delle domande espressamente menzionata nel verbale n. 1) che ha impegnato i Commissari prima della valutazione finale.</h:div><h:div>Inoltre, non risulta alcuna contestazione sulla eventuale conoscenza da parte dei commissari stessi delle domande di finanziamento prima della predeterminazione dei criteri di valutazione, bensì, unicamente il rilievo della mancanza di trasparenza sulle modalità operative di condivisione del materiale documentale: su tale condivisione, tuttavia, risulta che nel verbale n. 1 il Nucleo prevedeva la “<corsivo>gestione documentale in cloud</corsivo>”, con riferimento ad un ordinario strumento di lavoro di cui parte ricorrente non ha nemmeno allegato le caratteristiche tecniche che possano astrattamente dimostrarne l’inidoneità allo scopo, rivelando complessivamente l’inconferenza del rilievo.</h:div><h:div>Sul preteso soccorso istruttorio, va rammentata la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 673 del 27 gennaio 2026 laddove chiarisce che “<corsivo>È principio consolidato che, nelle procedure per la concessione di contributi pubblici, il soccorso istruttorio non può spingersi sino a consentire la tardiva dimostrazione di requisiti sostanziali di ammissibilità, pena la violazione della par condicio e l’elusione delle regole che disciplinano l’accesso alle risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1236)</corsivo>”; ancora, si è osservato in via generale che “<corsivo>il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della l. n. 241 del 1990 non può essere invocato tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti, di porre in essere tempestivi adempimenti procedimentali (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9)</corsivo>” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7763 del 6 settembre 2022).</h:div><h:div>Ulteriormente, la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2593 del 28 marzo 2025 ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>spetta dunque alla impresa comprovare la sussistenza delle condizioni di concedibilità dell’agevolazione (cfr. sentenza, sez. VI, 27 settembre 2017, n. 4519)</corsivo>”<corsivo/> e<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>risulta … onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594)</corsivo>”; la citata decisione, poi, ha richiamato la sentenza del<corsivo>
				</corsivo>Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 aprile 2020, n. 2682,<corsivo>
				</corsivo>per la quale “<corsivo>al regime di incentivazione … è sotteso il principio di autoresponsabilità, secondo il quale costituisce onere dell’interessato ad ottenere il beneficio il fornire la prova di tutti i presupposti per l’ammissione all’incentivo, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (ex multis, in tal senso, Cons. Stato, IV, 24 dicembre 2019, n. 8808; Cons. Stato, IV, 2 ottobre 2019, n. 6583)</corsivo>”.</h:div><h:div>Ebbene, nel caso di specie risulta incontestato che il bando, come già sottolineato, in punto di prospetto di costi e risparmi attesi e di presentazione dell’APE, non risulta ambiguo né irragionevole rispetto alla finalità di concessione di contributi pubblici – da erogare con il massimo rigore soprattutto in riferimento ai riscontri tecnico-economici, in base ad un principio ben noto alle Amministrazioni comunali –, conseguendone anche la coerenza dell’apprezzamento di tale documentazione da parte dell’Organo collegiale che correttamente ha deciso in base alle dichiarazioni dei partecipanti nel rispetto del surriferito principio di autoresponsabilità e di <corsivo>par condicio competitorum</corsivo>. D'altronde, parte ricorrente non ha allegato alcun legittimo impedimento o causa di esclusione dalla presentazione della documentazione necessaria, così complessivamente disattendendo il proprio <corsivo>onus probandi</corsivo> sui presupposti del finanziamento richiesto; invero, alla invocata “frammentazione” degli interventi, che dovrebbe giustificare secondo il Comune ricorrente l’esimente dall’APE, la difesa attorea fa poi conseguire la pretesa all’integrazione documentale (soccorso istruttorio) senza circostanziare su quali interventi e se tale integrazione avrebbe comportato l’evidenza di un’adeguata rappresentazione che chiarisse i contenuti ambientali ed energetici rinvenibili nell’APE, ciò deponendo per l’inconsistenza e l’inconferenza della doglianza.</h:div><h:div>Quanto, poi, ai singoli rilievi orientati a dedurre il travisamento dei presupposti e la manifesta irragionevolezza ed illogicità della valutazione dell’Organo collegiale, si osserva quanto segue.</h:div><h:div>Sul criterio di valutazione della “Sostenibilità ambientale ed energetica”, i rilievi attorei, formulati sia in ordine ai progetti sia in ordine alle relazioni, attengono, in estrema sintesi, alla esiguità del punteggio assegnato al Comune di Ponte dell’Olio (8/25) a fronte della ritenuta completezza della documentazione (riqualificazione e risparmio), alla errata attribuzione di tre punti in più al Comune di Vernasca per un progetto che non contemplerebbe, o lo farebbe solo in modo scarno, interventi di questa tipologia, al confronto con le domande di altri Comuni (Cadeo e Calendasco) che presenterebbero margini di risparmio analoghi pur ricevendo un punteggio maggiore ed, infine, alla giustificazione della mancata presentazione dell’APE (documentazione che avrebbe dovuto/potuto essere integrata) perché, sostanzialmente, non era pretendibile la certificazione energetica data la frammentarietà degli interventi. La Regione Emilia-Romagna, in breve, controdeduce che il progetto del Comune ricorrente aveva delle carenze rispetto agli altri (demolizione/rifunzionalizzazione del campo da bocce non sufficientemente documentata e non idonea all’incremento dichiarato del verde ai fini ambientali/energetici, colonnine elettriche non onerose e pertanto irrilevanti perché non finanziabili, inconsistenza dell’intervento di recupero delle acque lacustri per lacunosità del computo metrico e per le modalità realizzative anche promiscue, stime approssimative del risparmio energetico unitamente all’assenza dell’APE da presentarsi in base al principio di autoresponsabilità).</h:div><h:div>Anche alla luce delle surriferite ulteriori osservazioni di parte attrice (in sintesi: presenza della descrizione dell’intervento sulla riqualificazione del campo da bocce e sua rilevanza ai fini riqualificativi e non dell’incremento del verde, rilevanza delle colonnine ai fini energetici anche se non onerose, elevato livello di dettaglio sui consumi non rispettato anche dagli altri Comuni che si sono basati solo su precedenti “bollette”), risulta che il Comune ricorrente non ha allegato elementi idonei a conclamare una palese illogicità, irragionevolezza o incoerenza del voto numerico attribuito rispetto ai parametri predefiniti; detti parametri, oltretutto, sono – come già detto – articolati in modo chiaro, tecnico, preciso e coerente con l’obiettivo di assegnare risorse pubbliche a progetti concretamente realizzabili, laddove nel verbale n. 1 si determina di premiare<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>soluzioni tecnologiche ... tecniche e materiali</corsivo>”,<corsivo>
				</corsivo>migliorativi dettagliati nella<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>presentazione</corsivo>”<corsivo>
				</corsivo>con<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>approfondimenti quantitativi</corsivo>”<corsivo>
				</corsivo>e <corsivo/>“<corsivo>risultati delle prestazioni energetiche raggiunte tramite le relative simulazioni APE (Attestato di Prestazione Energetica)</corsivo>”.<corsivo>
				</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>D’altronde, come si è già avuto modo di osservare, il Comune ricorrente – quanto all’APE (prevista sia nel bando che nei criteri collegiali) – dapprima sostiene che l’APE non è sempre dovuta (attesa la dichiarata frammentazione degli interventi), per poi richiederne il soccorso istruttorio senza indicare su quali interventi e nemmeno se tali ipotesi sarebbero rilevanti ai fini della valutazione. </h:div><h:div>Infine, la consistenza dell’intervento sul campo da bocce (proposto sia per l’aumento del verde che per la riqualificazione in riferimento al rifacimento del manto), a fronte del dettaglio richiesto, non pare possa superare il vaglio di un maggiore punteggio, attesa la scarsa incisività percepibile <corsivo>ictu oculi</corsivo> di tale opera rispetto all’articolato criterio (sostenibilità ambientale ed energetica); e nemmeno le proposte colonnine si presentano quale elemento finanziabile, essendo appunto non onerose (mancando così il presupposto del finanziamento). </h:div><h:div>L’approssimazione del calcolo dei consumi e dei risparmi attesi, non negata dal ricorrente ma ridimensionata in ragione di una asserita sommarietà richiesta per tale voce dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, considerato comunque – come già evidenziato – che la locuzione “descrizione sintetica” non comporta necessariamente che essa sia approssimativa, risulta (come condivisibilmente rilevato dalla difesa regionale) disallineata rispetto all’approfondimento richiesto dai surrichiamati parametri previsti dall’Organo di valutazione; né la difesa attorea, del resto, ha fornito puntuali indicazioni sulla ritenuta assenza di tale dettaglio anche nelle domande degli altri Comuni (ad es., pagine, sezioni in cui dovrebbero comparire mentre sarebbero assenti), sì da poter in ipotesi far ritenere palesemente errato l’apprezzamento dell’elemento in considerazione. Infine, tale approssimazione è rilevata in modo pertinente dall’Amministrazione resistente anche al fine di confermare la correttezza logica della scarsa valorizzazione in punto di indicatori ambientali descritti dal Comune ricorrente (potenza aggiuntiva, energia rinnovabile, riduzioni), contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso che invece ritiene che le proprie doglianze in merito risultino incontestate; gli indicatori ambientali citati, infatti, si presentano plausibilmente poco valorizzabili, a fronte dell’approssimazione del calcolo dei consumi e dei risparmi attesi, come rilevato dalla difesa regionale.</h:div><h:div>Pertanto, le doglianze su tale criterio di valutazione risultano infondate sotto il profilo dell’invocato eccesso di potere.</h:div><h:div>Sul criterio di valutazione della “Strategicità dell’impianto rispetto al fabbisogno”, il Comune ricorrente, in estrema sintesi, deduce che l’analisi non doveva raggiungere il livello di dettaglio segnalato dall’Amministrazione resistente, che l’intervento non si concentra solo sulla disciplina calcistica, che la descrizione dell’ambito è accurata e correttamente perimetrata al territorio di riferimento e che il punteggio del Comune di Cadeo non è giustificato perché basato su elementi contenuti in una relazione non prevista dal bando. La Regione Emilia-Romagna controdeduce, ad avviso del Collegio condivisibilmente, che sussistono oggettive ragioni per il punteggio ottenuto dal ricorrente, poiché l’analisi della potenziale utenza era espressamente prevista dal bando e richiamata anche nel verbale n. 1 del Nucleo di valutazione, ed inoltre l’ambito andava plausibilmente esteso ai comuni limitrofi rilevando l’effettivo perimetro dell’utenza rispetto ai servizi in ragione della necessaria ampiezza del criterio “Strategicità dell’impianto rispetto al fabbisogno”; inoltre, l’intervento realizzando (per il quale è chiesto il finanziamento), come correttamente evidenziato dalla difesa regionale, è dedicato principalmente al “calcio” (come si evince dalla Relazione generale descrittiva dell’intervento - Allegato A del ricorrente, in riferimento al minore impatto degli interventi per il “Centro” – percorso pedonale, percorso vita, panchine – rispetto all’impianto calcistico per il quale sono previsti ad es., a pag. 9, “<corsivo>Un adeguamento importante riguarda la tribuna del campo da calcio in erba naturale</corsivo>” e il rifacimento dell’“<corsivo>impiantistica delle torri faro</corsivo>”, e a pag. 10 “<corsivo>due interventi in materia di anti-incendio</corsivo>” ed il “<corsivo>consolidamento del fabbricato</corsivo>” spogliatoi), mentre la multidisciplinarietà attiene alla descrizione dell’intero centro sportivo. Infine, come già si è avuto modo di anticipare, il bando consentiva la valutazione di “Altri documenti” rispetto alle relazioni ed ai progetti, e quindi la censura relativa alla non valutabilità della “specifica documentazione” presentata dal Comune di Cadeo è infondata.</h:div><h:div>Pertanto, anche in relazione a tale criterio, la valutazione della Commissione non appare manifestamente illogica o frutto di travisamento dei presupposti rispetto ai parametri predeterminati.</h:div><h:div>Sul criterio di valutazione “Sicurezza e accessibilità”, la difesa attorea, in breve, sostiene che le osservazioni regionali sulla domanda del Comune ricorrente si basano erroneamente su di una diversa tipologia di relazione anziché su quella pertinente, tuttavia l’assunto risulta errato data la già esaminata rilevanza di tutta la documentazione prevista dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> nonché atteso il contenuto delle controdeduzioni regionali che non si limitano ad una ricostruzione parziale della documentazione presentata dall’esponente. Infine, la contestazione della proposta del Comune di Cadeo perché attinente al miglioramento dell’accessibilità ai fini della apertura ai giochi paralimpici (che non andrebbe valorizzata, secondo la prospettazione attorea, perché destinata non ai fruitori dell’impianto ma al pubblico) muove dall’errato presupposto, dimostrato dalla difesa regionale, che ciò non sia previsto dal bando, il quale, invece, al par. 6.2 precisa che <corsivo/>“<corsivo>Sarà valutato ... l’accessibilità di diversamente abili sia come fruitori sia come pubblico</corsivo> ...”. Sugli interventi sismici, poi, è il ricorrente a sostenere che tale elemento è neutro rispetto al punteggio perché previsto per legge restando, dunque, tale rilievo al di fuori del perimetro dello scrutinio del sollevato vizio dell’eccesso di potere, non essendo illustrati profili di illogicità manifesta.</h:div><h:div>Quindi, anche in relazione all’esaminato ultimo criterio contestato, la valutazione del Nucleo di valutazione non appare manifestamente illogica o frutto di travisamento dei presupposti rispetto ai parametri predeterminati.</h:div><h:div>Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.</h:div><h:div>Le spese di lite, data la peculiarità della controversia, possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese di lite compensate.</h:div><h:div>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/01/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Cinquina Francesco</h:div><h:div>Paola Pozzani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>