<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240040020250312140416166" descrizione="" gruppo="20240040020250312140416166" modifica="19/03/2025 22:03:43" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00400"/><fascicolo anno="2025" n="00111"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240040020250312140416166.xml</file><wordfile>20240040020250312140416166.docm</wordfile><ricorso NRG="202400400">202400400\202400400.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\526 Italo Caso\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Italo Caso</firma><data>19/03/2025 16:04:29</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Caterina Luperto</firma><data>17/03/2025 15:15:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20250312140411620" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>36</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2023</anno><articolo>8</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20250312140411777" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>36</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2023</anno><articolo>41</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Italo Caso,	Presidente</h:div><h:div>Caterina Luperto,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Paola Pozzani,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- dell’aggiudicazione della “<corsivo>Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei Servizi all’infanzia (Nido e Centro bambini e famiglie) del Comune di Sorbolo Mezzani - Periodo 01/09/2024 – 31/08/2029 con possibilità di proroga</corsivo>” alla controinteressata Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus e, quindi, delle determinazioni dirigenziali dell’Unione Bassa Est Parmense n. 220 del 08/10/2024 e n. 221 del 09/10/2024;</h:div><h:div>- della mancata esclusione dalla procedura di gara in questione della controinteressata Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus;</h:div><h:div>- nei limiti di interesse della ricorrente e per quanto occorrer possa, dei verbali delle adunanze del seggio di gara n. 1 del 30/07/2024, n. 2 del 05/08/2024, n. 3 del 06/08/2024 e del verbale della commissione giudicatrice n. 1 del 05/08/2024; </h:div><h:div>- della verifica della congruità dell’offerta della controinteressata Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus e, quindi, della richiesta di documentazione del Comune di Sorbolo Mezzani del 20/08/2024 e della comunicazione prot. 15882/2024 del 26/09/2024 del Comune di Sorbolo Mezzani avente ad oggetto “<corsivo>Affidamento in appalto dei servizi all’infanzia (nido e centro bambini e famiglie). Congruità dell’offerta presentata dalla Cooperativa Quadrifoglio Onlus. Determinazioni</corsivo>”;</h:div><h:div>- di ogni provvedimento presupposto, successivo, connesso e collegato, anche al momento non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente, ivi compreso per quanto occorrer possa l’Avviso di esito della procedura in questione; </h:div><h:div>- in subordine, di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla gara in questione e quindi, oltre a quelli sopra citati, nei limiti di interesse della ricorrente e per quanto occorrer possa, del Disciplinare di gara, in particolare degli articoli 3 (importo dell’appalto), 10 (garanzia provvisoria) e 17 (offerta economica), del capitolato d’oneri;</h:div><h:div>- di ogni provvedimento presupposto, successivo, connesso e collegato, anche al momento non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente;</h:div><h:div>…<corsivo>e per la declaratoria</corsivo>…</h:div><h:div>- di esclusione dalla gara della controinteressata Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus<corsivo/>;</h:div><h:div>- di aggiudicazione dell’appalto in questione in favore della ricorrente Aurora Domus Cooperativa Sociale Onlus;</h:div><h:div>- di nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato;</h:div><h:div>- di subentro della ricorrente nel rapporto contrattuale;</h:div><h:div>- in subordine, di annullamento della procedura di gara;</h:div><h:div>… <corsivo>e per la condanna</corsivo>…</h:div><h:div>delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni nei confronti della ricorrente, per i danni derivanti dall’illegittima mancata esclusione della controinteressata.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 400 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Aurora Domus Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B236FAAE2E, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Michiara, Barbara Mazzullo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Paolo Michiara in Parma, borgo Antini n. 3 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Unione Bassa Est Parmense, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Cristiano Aimi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Comune di Sorbolo Mezzani, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocato Cristiano Aimi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Daniele Archilletti, Damiano Lipani, Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Bassa Est Parmense, del Comune di Sorbolo Mezzani e della controinteressata Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con bando e disciplinare di gara del 24 giugno 2024, la Centrale Unica di Committenza Unione Bassa Est Parmense ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei Servizi all’infanzia (Nido e Centro bambini e famiglie) del Comune di Sorbolo Mezzani, per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2029.</h:div><h:div>Alla procedura di gara hanno partecipato tre operatori economici, ovvero Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus, Aurora Domus Cooperativa Sociale Onlus e Raggio di Sole Società Cooperativa Sociale Onlus.</h:div><h:div>Ad esito delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice ha esaminato e valutato le offerte tecniche dei tre operatori economici, attribuendo alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus 61,96 punti e ad Aurora Domus Cooperativa Sociale Onlus 75,00 punti ed escludendo dalla gara la Raggio di Sole Società Cooperativa Sociale Onlus, per avere essa ottenuto un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento fissata nel disciplinare di gara.</h:div><h:div>Le operazioni si sono concluse in data 6 agosto 2023, con l’apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori rimasti in gara e con l’attribuzione di 25 punti all’offerta della Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus, che ha proposto un ribasso del 99,9% sull’importo a base di gara, e di punti 3,75 punti ad Aurora Domus Cooperativa Sociale Onlus, che ha formulato un ribasso pari al 15% dell’importo a base di gara.</h:div><h:div>Pertanto, Aurora Domus Cooperativa Sociale Onlus ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 78,75 punti, mentre Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus ha ottenuto 86,91 punti classificandosi così al primo posto della graduatoria e risultando, pertanto, aggiudicataria dell’appalto dei Servizi all’infanzia (Nido e Centro bambini e famiglie) del Comune di Sorbolo Mezzani.</h:div><h:div>Con ricorso proposto come in rito, Aurora Domus Cooperativa Sociale Onlus ha impugnato, con richiesta di misure cautelari sospensive, il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto dei Servizi all’infanzia alla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus, gli atti ad esso connessi e presupposti e, subordinatamente, il disciplinare di gara e il capitolato speciale, lamentando che l’aggiudicataria ha proposto un ribasso del 99,9% sull’importo a base di gara, quindi un’offerta inammissibile in quanto fondata su un illegittimo ribasso dei costi della manodopera e, in ogni caso, anomala in quanto non sorretta da idonea giustificazione.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio l’Unione Bassa Est Parmense, il Comune di Sorbolo Mezzani e la controinteressata Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus, instando per la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 191 del 5 dicembre 2024, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando: «<corsivo>ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba essere ritenuto prevalente l’interesse pubblico all’avvio dei servizi per l’infanzia del Comune di Sorbolo Mezzani; rilevato che, trattandosi di rapporto contrattuale con caratteristiche tali da non desumersene particolari difficoltà ad un eventuale subentro di altro operatore nel corso del suo svolgimento, la ravvicinata fissazione dell’udienza pubblica (12 marzo 2025), a fronte della prevista durata quinquennale del rapporto, consente la decisione della controversia prima che si producano effetti irreversibili rispetto all’interesse azionato; ritenuto che, potendo essere adottate in sede di merito statuizioni pienamente satisfattive della pretesa dedotta in giudizio, difetta la sussistenza dei presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione dell’invocata misura cautelare</corsivo>».</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del giorno 12 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Viene in discussione la legittimità dell’affidamento dell’appalto dei Servizi all’infanzia (Nido e Centro bambini e famiglie) del Comune di Sorbolo Mezzani alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus, che la ricorrente contesta deducendo innanzi tutto l’inammissibilità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, la quale avrebbe operato un anomalo ribasso del 99,9% sull’importo a base di gara imputandolo anche ai costi della manodopera e, comunque, anche l’incongruenza della citata offerta, non adeguatamente giustificata nel corso del sub procedimento di verifica dell’anomalia. Deduce, inoltre, l’interessata l’inammissibilità dell’offerta tecnica per l’insufficienza delle “ore” oggetto delle prestazioni riguardanti l’asilo nido e il centro bambini e famiglie, nonché la tardiva integrazione della polizza fideiussoria relativa alla garanzia provvisoria, ulteriori cause di esclusione dell’aggiudicataria dalla gara.</h:div><h:div>La ricorrente, società che ha partecipato alla procedura in questione, collocandosi al secondo posto, chiede che sia dichiarata l’illegittimità dell’affidamento dell’appalto a favore della Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus e l’inefficacia del contratto <corsivo>medio tempore </corsivo>stipulato, con consequenziale aggiudicazione dell’appalto in suo favore e subentro nel rapporto contrattuale o, in subordine, l’annullamento di tutta la procedura di gara, oltre al risarcimento dei danni.</h:div><h:div>Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto.</h:div><h:div>I. “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 36/2023, in particolare degli artt. 8 e 41 / Eccesso di potere per falso supposto di fatto e manifesta illogicita’ / Sviamento / Violazione e/o falsa applicazione dei principi vigenti in materia di gare pubbliche (parita’ di trattamento, concorrenza ed altri) e degli artt. 1, 3 ss. D.Lgs. 36/2023</corsivo>”.</h:div><h:div>La ricorrente premette che, in base alle previsioni di cui all’art. 41, comma 13 e comma 14, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i costi della manodopera sono determinati in modo fisso dalla Stazione appaltante e, pertanto, sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.</h:div><h:div>Sostiene che la <corsivo>ratio legis </corsivo>è quella di evitare, analogamente a quanto previsto per i costi della sicurezza, che i ribassi sui costi della manodopera possano andare a detrimento della tutela dei lavoratori e della qualità dei servizi.</h:div><h:div>Evidenzia che, nel caso di specie, la Stazione appaltante avrebbe legittimamente scorporato i costi della manodopera, precisando all’art. 3 del disciplinare di gara che «<corsivo>il costo della manodopera, calcolato sulla base del fabbisogno presunto di ore necessarie allo svolgimento dei servizi richiesti per la durata del contratto, è stato stimato in euro 445.276,19 annui (euro 2.226.380,95 per l’intera durata quinquennale dell’appalto)</corsivo>» e che «<corsivo>il valore del contratto soggetto a ribasso, al netto di costi della manodopera, è pari ad euro 68.023,81 annui e ad euro 340.119,05 per l’intera durata quinquennale dell’appalto</corsivo>».</h:div><h:div>Lamenta che l’aggiudicataria Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus avrebbe presentato un ribasso «<corsivo>stratosferico</corsivo>» corrispondente al 99,9% sull’importo a base di gara; e che, chiamata a giustificarsi in relazione a tale offerta, avrebbe motivato tale ribasso in ragione della possibilità di «<corsivo>“abbattere” il costo della manodopera</corsivo>».</h:div><h:div>Deduce l’illegittimità dell’offerta economica della società aggiudicataria, in quanto in contrasto con le succitate previsione del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, e, in particolare, con il divieto di ribasso dei costi della manodopera.</h:div><h:div>In via subordinata, la ricorrente impugna l’art. 3 del disciplinare di gara qualora inteso nel senso di ammettere la giustificazione dell’anomalo ribasso formulato in gara imputandolo alla riduzione del costo della manodopera.</h:div><h:div>II. “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara, artt. 3 e 17 / Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 36/2023, in particolare degli artt. 8 e 41 / Eccesso di potere per falso supposto di fatto / Sviamento / Violazione e/o falsa applicazione dei principi vigenti in materia di gare pubbliche (parita’ di trattamento, concorrenza ed altri) e degli artt. 1, 3 ss. D.Lgs. 36/2023 / Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione</corsivo>”.</h:div><h:div>La ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere, in tesi, ammissibile la riduzione dei costi della manodopera, nel caso di specie tale riduzione non consentirebbe di valutare congrua l’offerta presentata dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus, in ragione dell’abnorme ribasso al 99,9% e dell’importo dell’offerta economica pari a € 340,12.</h:div><h:div>Sostiene che l’aggiudicataria avrebbe giustificato il costo della manodopera indicando un numero di ore inferiore rispetto a quello necessario per garantire il servizio di cui al capitolato di gara.</h:div><h:div>Precisa che la Stazione appaltante ha indicato l’importo a base d’asta prendendo in considerazione le ore obbligatorie previste dalla normativa vigente ed il numero massimo di bambini per ciascuna sezione dell’asilo nido. E che, invece, la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus avrebbe indicato, in relazione al servizio di asilo nido e di centro bambini e famiglie, 10.740 ore annue di servizio, inferiori a quanto previsto dalla Stazione appaltante (11.172 + 198 ore); e 3.027,5 ore annue per il servizio di ausiliariato, inferiori alle 4.179 ore previste dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>Sostiene che le ore mancanti genererebbero costi aggiuntivi per un importo pari a € 33.315,63 annui, elemento «<corsivo>più che sufficiente a sostenere l’anomalia dell’offerta altrui</corsivo>».</h:div><h:div>Sostiene, inoltre, come non risulterebbero giustificati i costi vivi del servizio, quali materiali, attrezzature ed altro, per un importo non inferiore a € 11.000,00 annui, né risulterebbero prodotti i preventivi o le dichiarazioni dei fornitori (relativamente ai materiali e alle attrezzature richiesti a carico dell’appaltatore dall’art. 4 del capitolato) idonei a comprovare le «<corsivo>specifiche condizioni di fornitura del gruppo Quadrifoglio estremamente favorevoli</corsivo>» evocate dalla società aggiudicataria nelle giustificazioni.</h:div><h:div>Lamenta, ancora, l’inammissibilità delle affermazioni generiche utilizzate dalla controinteressata in sede di giustificazione dell’offerta, quali quelle rese in relazione ai costi per l’acquisizione di beni e servizi sostenendo che gli stessi sono «<corsivo>di fatto scaricati sui numerosi altri servizi precedentemente attivati dalla Cooperativa nell’ambito regionale</corsivo>».</h:div><h:div>Ritiene che l’offerta economica della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus comporterebbe un maggior costo annuo non stimato pari a circa € 44.300,00 che non può trovare copertura secondo quanto previsto in sede di offerta economica.</h:div><h:div>Evidenzia, poi, un ulteriore profilo di erroneità delle giustificazioni rese dall’aggiudicataria, dal momento che se le previsioni del disciplinare consentivano ai concorrenti di dimostrare la congruità del ribasso offerto sulla base di una più efficiente organizzazione aziendale o di sgravi contributivi, la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus avrebbe giustificato la propria offerta anche sulla base di altri elementi quali, in particolare, l’utilizzo di un divisore medio annuo di 1.570 ore (a fronte delle 1.548 ore di cui alle tabelle ministeriali) e l’eliminazione dell’indennità di turno (pari all’11,7%), con conseguente violazione delle disposizioni normative vigenti e della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, risultando il costo medio del lavoro ridotto in maniera illegittima.</h:div><h:div>Deduce, poi, la non congruità dell’offerta economica della controinteressata, con particolare riferimento agli importi dichiarati per utili (1%) e spese generali (5%), trattandosi di una società cooperativa di dimensioni tali da non poter avere spese generali così basse.</h:div><h:div>Sostiene, in definitiva, che la controinteressata non avrebbe adeguatamente giustificato l’offerta apparsa anormalmente bassa, ma si sarebbe limitata ad affermazioni generiche non idonee a soddisfare l’onere di analitica indicazione dei costi soggetti a ribasso e delle ragioni sottese alla possibilità di siffatto abbattimento dei costi.</h:div><h:div>III. “<corsivo>Eccesso di potere per falso supposto di fatto / Violazione e/o falsa appalicazione del disciplinare di gara, in particolare artt. 3 16 e del capitolato, art. 1 / Violazione e/o falsa applicazione dei principi vigenti in materia di gare pubbliche (parita’ di trattamento, concorrenza ed altri) e degli artt. 1, 3 ss. D.Lgs. 36/2023 / Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione</corsivo>”.</h:div><h:div>La ricorrente sostiene che le ore offerte dalla controinteressata per l’asilo nido e per il centro bambini e famiglie sarebbero inferiori rispetto a quelle considerate dalla Stazione appaltante per la determinazione della base d’asta, con la conseguente inammissibilità dell’offerta tecnica proposta.</h:div><h:div>IV. “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 36/2023, in particolare degli artt. 106, 117 e 222 / Violazione e/o falsa applicazione del bando tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 / Eccesso di potere per falso supposto di fatto / Sviamento / Violazione e/o falsa applicazione dei principi vigenti in materia di gare pubbliche (parita’ di trattamento, concorrenza ed altri) e degli artt. 1, 3 ss. D.Lgs. 36/2023 / Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione</corsivo>”.</h:div><h:div>La ricorrente sostiene che la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara, prima ancora della fase di valutazione dell’offerta tecnica e di quella di verifica della congruità della sua offerta economica, ai sensi dell’art. 101 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, dal momento che avrebbe integrato la polizza fideiussoria, ad esito del soccorso istruttorio attivato dalla Stazione appaltante, con documentazione successiva (prodotta in data 1° agosto 2024) rispetto al termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara (fissato al 29 luglio 2024). La ricorrente, poi, impugna in subordine anche l’art. 10 del disciplinare di gara, nella parte in cui si prevede che «<corsivo>è inoltre sanabile mediante soccorso istruttorio il difetto di importo e l’assenza delle clausole di cui all’art. 117 ancorché le integrazioni siano intervenute oltre la data di scadenza del termine per presentare offerta</corsivo>», ritenendo tale disposizione in violazione della normativa vigente e del bando tipo n. 1/2023 dell’ANAC.</h:div><h:div>Con il primo motivo di ricorso, la deducente assume l’illegittimità dell’offerta dell’aggiudicataria in quanto fondata su un ribasso anche dei costi della manodopera a suo avviso ontologicamente inammissibile.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Non esiste nel nostro sistema un divieto assoluto di ribasso dei costi della manodopera, sussistendo invece tale possibilità a favore dell’operatore economico che sarà poi sottoposto a verifica dell’anomalia dell’offerta.</h:div><h:div>L'art. 41, comma 14, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, prevede che «<corsivo>nei contratti di lavoro e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale</corsivo>».</h:div><h:div>Tale disposizione deve essere interpretata in maniera coerente con l’art. 108, comma 9, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prescrive al concorrente di indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera, oltre agli oneri di sicurezza aziendali e con l’art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ai sensi del quale «<corsivo>Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione</corsivo>» (cfr. T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n.120).</h:div><h:div>Se ne deduce che i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso, come è del resto precisato dall'ultimo periodo del comma 14, dell’art. 41 citato, secondo cui: «<corsivo>Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale</corsivo>»; se, infatti, il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, non avrebbe avuto senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta economica, né avrebbe avuto senso includere anche i costi della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta (cfr. T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n.120).</h:div><h:div>È appena il caso di precisare, poi, che l’inderogabilità assoluta dei costi della manodopera determinerebbe un’eccessiva compressione della libertà d’impresa, in quanto l’operatore economico potrebbe dimostrare ad esempio che il ribasso è correlato a soluzioni innovative e più efficienti, oppure, soprattutto in ipotesi di appalto di servizi, alla sua appartenenza ad un comparto per il quale viene applicato un CCNL diverso da quello assunto come riferimento dalla Stazione appaltante (cfr. T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n.120).</h:div><h:div>A conferma di tale indirizzo interpretativo sovviene la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665, che con riferimento al previgente Codice dei contratti ha osservato che «<corsivo>la clausola della lex specialis che imponga il divieto di ribasso sui costi di manodopera, sarebbe in flagrante contrasto con l'art. 97, comma 6 d.lgs. n. 50/2016 e, più in generale, con il principio di libera concorrenza nell'affidamento delle commesse pubbliche</corsivo>», e che richiamando, quale supporto interpretativo, l’art. 41, comma 14, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ha rilevato che «<corsivo>persino nel "nuovo Codice", che in applicazione di un preciso criterio di delega di cui all'art. 1 comma 2 lett. t) della L. 78/2022, ha previsto "in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso" è stata fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale così armonizzando il criterio di delega con l’art. 41 della Costituzione</corsivo>».</h:div><h:div>Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente, valutando in tesi ammissibile (contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso) il ribasso anche sui costi della manodopera, lamenta che nel caso di specie l’aggiudicataria Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus, oltre ad aver ridotto in misura illegittima l’ammontare annuo delle ore di lavoro, avrebbe presentato un’offerta incongrua, operando un ribasso del 99,9% dell’importo posto a base di gara, senza fornire, in sede di sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, giustificazioni idonee a supportare i costi relativi alla manodopera, i costi di acquisizione di beni e servizi e quelli relativi alle spese generali, non riuscendo pertanto a ricondurre eziologicamente il ribasso formulato ad una più efficiente organizzazione aziendale.</h:div><h:div>Il motivo è fondato.</h:div><h:div>Come già precisato, non esiste nel nostro sistema un divieto assoluto di ribasso dei costi della manodopera, ed anzi, <corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/>sulla base del combinato disposto degli artt. 41 comma 14, 108 comma 9 e 110 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, deve ritenersi che, per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia: in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254).</h:div><h:div>Ed è quello che è avvenuto nel caso di specie, dove a fronte di un’offerta sospettata di anomalia, in ragione dell’abnorme ribasso del 99,9%, il R.U.P. ha avviato il sub procedimento di verifica di sostenibilità della proposta economica, i cui esiti sono posti dalla ricorrente a fondamento del secondo motivo di ricorso, nel quale in definitiva si stigmatizza l’incongruità dell’offerta presentata dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus.</h:div><h:div>Dal verbale n. 3 delle adunanze del seggio di gara (cfr. documento n. 3 allegato al ricorso), risultano le offerte economiche prodotte sia dalla ricorrente che dalla controinteressata. In particolare, mentre la ricorrente ha offerto un ribasso del 15% sull’importo posto a base d’asta (€ 340.119,05) corrispondente a € 51.017,86, la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus ha proposto un ribasso del 99,9% corrispondente a € 339.778,93 e così formulando un’offerta economica pari a € 340,12.</h:div><h:div>Con comunicazione del 20 agosto 2024, il R.U.P. ha avviato il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, richiedendo alla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus, «<corsivo>in relazione all’offerta presentata</corsivo> (…)<corsivo>, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 36/2023, di fornire a questa stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, ogni tipo di informazione, comprensiva di eventuale documentazione a corredo, che giustifichi la congruità dell’offerta presentata. Dovranno essere analiticamente illustrati: a) i costi generali, ovverossia quelli relativi alla messa a disposizione dii tutti i beni e servizi necessari per la gestione dell’appalto, agli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e a qualsiasi altro obbligo scaturente dalla normativa regionale vigente e dal capitolato d’oneri; b) i costi della manodopera, da riportare in riferimento al personale necessario per la gestione del servizio e a quello proposto in sede di offerta, unitamente allo scostamento dalle tabelle ministeriali vigenti e all’indicazione del minimo salariale applicato; c) costi per l’acquisizione e la fornitura di beni e servizi  indicati nel capitolato d’oneri; d) costi per l’acquisizione e l’erogazione dei servizi aggiuntivi offerti in sede di gara</corsivo>».</h:div><h:div>In risposta alla suddetta richiesta, la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus ha giustificato il costo della manodopera pari a € 1.822.414,81 rappresentando quanto segue: «<corsivo>Nella determinazione del costo della Manodopera necessaria per garantire il servizio tenuto conto dell'ultimo CCNL Cooperative Sociali sottoscritto, contabilizzato secondo gli scaglioni progressivi previsti dallo stesso. Con riferimento alle Tabelle Ministeriali elaborate al riguardo, in considerazione delle specificità del servizio e delle caratteristiche della Cooperativa, applicati peraltro i seguenti parametri e/o correttivi generali: - Inquadramento: previsto in virtù della situazione in essere comunicata dagli attuali gestori, considerando: Mantenimento in continuità del personale (educativo, assistenziale e di coordinamento) già in servizio a tempo indeterminato, con riconoscimento allo stesso della categoria e dell'anzianità maturata (per il personale Ausiliario previsto comunque l'adeguamento migliorativo per gli attuali operatori in Al alla categ. B1). - Costo degli Scatti di Anzianità quantificato in virtù della situazione media di profilo desumibile dalle informazioni desumibili dagli elenchi allegati agli atti di gara (in particolare, per la figura degli Educatori considerati 2,5 scatti e per gli Ausiliari 1,5 scatti, ampiamente cautelativi a fronte della media matematica del profilo al momento della gara); - Incidenza del costo INAIL calcolata in forma ridotta rispetto a quanto previsto dalle Tabelle Ministeriali, alla luce dell'aliquota effettiva ad oggi già riconosciutaci per tutti gli analoghi servizi di Asilo Nido gestiti sul territorio nazionale (aliquota da un minimo del 5,71%o ad un massimo del 10,01%o), anche in virtù degli sgravi spettanti alla Cooperativa in quanto società in possesso di specifica certificazione del Sistema di Gestione Sicurezza e Salute dei Lavoratori ISO 45001 e Parità di Genere UNI/Pdr 125; - Incidenza del versamento integrativo a titolo di Previdenza Complementare mantenuta in quota ridotta, in considerazione del fatto che, ad oggi, all'interno dell'intera Cooperativa, meno del 2% degli operatori ha di fatto aderito al presente istituto; - Indennità Festiva e Notturna: stante la tipologia di servizio, non dovute; - Oneri per la Sicurezza: non considerati nei Costi della Manodopera in quanto contabilizzati all'interno della Voce Costi della Sicurezza Aziendale esposti a parte; - Rivalutazione del TFR: non considerata in quanto dovuta esclusivamente per la parte di Fondo TFR eventualmente accantonata in data antecedente al gennaio 2007 (nella fattispecie in oggetto opzione inesistente; il nostro TFR viene conferito all’INPS e/o ai Fondi alternativi in quanto società cooperativa con più di 50 lavoratori); - IRAP: voce di costo considerata in forma ridotta alla luce di quanto previsto per le Cooperative Sociali di tipo A) operanti in Regione Emilia Romagna (3,21%), nonché tenendo conto degli abbattimenti comunque previsti dalle normative rispetto alla determinazione della base imponibile (dato storicamente accertato per la scrivente pari al 65-70% circa di abbattimento); - Assistenza Sanitaria Integrativa: calcolata ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 del CCNL Cooperative Sociali; - Divisore Medio Annuo: utilizzato un divisore medio annuo di n. 1.570 ore lavorabili contro le convenzionali 1.548 delle Tabelle Ministeriali, semplicemente incrementato delle ore di Formazione per la Sicurezza (12), contabilizzate a parte nell'ambito della Voce di Costo specifica, e delle ore di Formazione ed Aggiornamento (3+8) comunque contabilizzate a loro volta separatamente, in funzione di quanto proposto in sede progettuale; - Costi di Formazione - Aggiornamento / Supervisione: evidenziato uno specifico importo aggiuntivo tenuto conto della previsione nel nostro progetto di un monte ore annuo pro capite superiore a quello previsto all'interno delle Tabelle Ministeriali</corsivo>».</h:div><h:div>E’ stato poi indicato il costo dei servizi aggiuntivi per un importo pari nel quinquennio a € 121.750,00 e sono stati rappresentati i costi per l’acquisizione di beni e servizi per un importo pari nel quinquennio a € 144.860,00, precisando che «<corsivo>Nella determinazione dei costi di cui sopra tenuto comunque conto delle specifiche condizioni di fornitura del gruppo Quadrifoglio estremamente favorevoli, anche con riferimento al traffico telefonico, fisso e mobile, alla fornitura di software, attrezzature e prodotti. Parimenti, costo delle Figure Professionali proposte a miglioria (Psicologo, Atelierista, Pedagogista, Psicomotricista e simili), nonché di Formatori e Docenti calcolato tenendo conto della presenza ormai consolidata all'interno della Cooperativa di figure professionali qualificate proprie (Psicologi, Assistenti Sociali, Medici, Pedagogisti, Infermieri, Esperti Informatici, Tecnici Qualificati, ecc.), in grado di garantire il massimo contenimento dei costi di consulenza, supervisione / formazione e qualità. Previsto altresì l'utilizzo di strumenti operativi formalizzati e già verificati nel corso di analoghe gestioni e, come tali, immediatamente applicabili al servizio (software informatici, carta dei servizi, procedure di qualità, protocolli operativi, istruzioni di lavoro, ecc.), nonché la disponibilità di una sede organizzativa perfettamente attrezzata e presidiata già operativa in Bologna, con costi di fatto scaricati sui numerosi altri servizi precedentemente attivati dalla Cooperativa nell'ambito regionale. Relativamente alla specifica voce Investimenti, tenuto infine anche conto della possibilità per Quadrifoglio di rendere disponibili alcune attrezzature manuali e meccaniche provenienti dalla cessazione di altri servizi similari, attualmente inutilizzate ma in ottimo stato di manutenzione, già completamente ammortizzate</corsivo>».</h:div><h:div>Sono stati, infine, indicati i costi generali e di sicurezza aziendale per un importo complessivo nel quinquennio pari a € 137.696,26, con la precisazione che «<corsivo>in specifico i Costi della Sicurezza Aziendali, utilizzati i seguenti parametri generali:- Disponibilità diretta da parte della cooperativa di un Ufficio Qualità e Sicurezza con figure professionali proprie abilitate a interventi formativi/informativi di legge; - Condizioni economiche estremamente favorevoli applicate dai propri ulteriori consulenti e dai propri fornitori relativamente alla fornitura di D.P.I. stante, in particolare, le grandi dimensioni aziendali possedute dalla Quadrifoglio; - Piano generale di Sorveglianza Sanitaria della Cooperativa in essere; - Spese di formazione/informazione, stesura DVR e Visite Mediche ripartite in funzione della prevista pluriennalità di affidamento. Per quanto riguarda invece in specifico le Spese Generali tenuto conto di: Disponibilità da parte della Cooperativa di uffici centrali perfettamente attrezzati e presidiati, idonei alla gestione diretta di contabilità, paghe e personale, fornitori, sicurezza, qualità, ecc. con conseguenti costi addebitabili solo in minima parte al presente servizio e possibile ottimizzazione della gestione di risorse economiche e funzionali. Costi di assicurazione e cauzione calcolati sulla base delle normali tabelle vigenti e, relativamente alla voce fidejussione, delle condizioni estremamente favorevoli applicate a Quadrifoglio da Agenzie Assicurative e/o Istituti Bancari convenzionati; relativamente alla voce fidejussione, prevista la riduzione normativa conseguente al possesso delle Certificazioni di Qualità e Parità di Genere possedute; tenuto infine conto della totale esenzione dal bollo spettante alla scrivente in virtù della natura di ONLUS della società. Spese amministrative ed oneri finanziari calcolati in forma contenuta, in considerazione della gestione diretta di contabilità e paghe, del possesso da parte della cooperativa di una struttura organizzativa e di coordinamento propria e di una incidenza pressoché nulla a tutt'oggi sopportata a titolo di interessi, stante gli eccellenti livelli di solidità finanziaria della Quadrifoglio (patrimonio netto al 31.12.2023 superiore ad €. 65.000.000,00=). In relazione alla Voce Utile di Impresa/MDC. Previsto un accantonamento contenuto, stante la natura giuridica della scrivente (cooperativa sociale/organizzazione non lucrativa) e la quantificazione più che corretta operata per le singole voci di costo altrimenti considerate. Tenuto peraltro anche conto delle modalità di revisione prezzi previste dagli Atti di Gara</corsivo>».</h:div><h:div>Orbene, a giudizio del Collegio siffatte giustificazioni sono oggettivamente non adeguate a motivare un ribasso pari al 99,9% rispetto all’importo a base d’asta.</h:div><h:div>Come precisato, infatti, il R.U.P. aveva richiesto una analitica illustrazione: <corsivo>i</corsivo>) dei costi generali, ovvero di «<corsivo>quelli relativi alla messa a disposizione di tutti i beni e servizi necessari per la gestione dell’appalto, agli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e a qualsiasi altro obbligo scaturente dalla normativa regionale vigente e dal capitolato d’oneri</corsivo>»; <corsivo>ii</corsivo>) dei costi della manodopera, «<corsivo>da riportare in riferimento al personale necessario per la gestione del servizio e a quello proposto in sede di offerta, unitamente allo scostamento dalle tabelle ministeriali vigenti e all’indicazione del minimo salariale applicato</corsivo>»; <corsivo>iii</corsivo>) dei costi per l’acquisizione e la fornitura di beni e servizi  indicati nel capitolato d’oneri; <corsivo>iv</corsivo>) dei costi per l’acquisizione e l’erogazione dei servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.</h:div><h:div>Limitando l’analisi ai soli aspetti oggetto di specifica censura da parte della ricorrente, occorre muovere dai “<corsivo>costi vivi del servizio</corsivo>”, e, in particolare, dai “<corsivo>costi per acquisizione beni e servizi</corsivo>”, per i quali la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus, lungi dal fornire una analitica illustrazione, si limita a riportarne l’entità, precisando che «<corsivo>nella determinazione dei costi di cui sopra tenuto comunque conto delle specifiche condizioni di fornitura del gruppo Quadrifoglio estremamente favorevoli, anche con riferimento al traffico telefonico, fisso e mobile, alla fornitura di software, attrezzature e prodotti. Parimenti, costo delle Figure Professionali proposte a miglioria (Psicologo, Atelierista, Pedagogista, Psicomotricista e simili), nonché di Formatori e Docenti calcolato tenendo conto della presenza ormai consolidata all'interno della Cooperativa di figure professionali qualificate proprie (Psicologi, Assistenti Sociali, Medici, Pedagogisti, Infermieri, Esperti Informatici, Tecnici Qualificati, ecc.), in grado di garantire il massimo contenimento dei costi di consulenza, supervisione / formazione e qualità. Previsto altresì l'utilizzo di strumenti operativi formalizzati e già verificati nel corso di analoghe gestioni e, come tali, immediatamente applicabili al servizio (software informatici, carta dei servizi, procedure di qualità, protocolli operativi, istruzioni di lavoro, ecc.), nonché la disponibilità di una sede organizzativa perfettamente attrezzata e presidiata già operativa in Bologna, con costi di fatto scaricati sui numerosi altri servizi precedentemente attivati dalla Cooperativa nell'ambito regionale. Relativamente alla specifica voce Investimenti, tenuto infine anche conto della possibilità per Quadrifoglio di rendere disponibili alcune attrezzature manuali e meccaniche provenienti dalla cessazione di altri servizi similari, attualmente inutilizzate ma in ottimo stato di manutenzione, già completamente ammortizzate</corsivo>». </h:div><h:div>Come correttamente eccepito dalla ricorrente, si tratta di affermazioni generiche, non supportate da una dettagliata indicazione della scomposizione dei costi, e, in particolare, di quelli relativi a materiali e attrezzature richiesti a carico dell’appaltatore, e senza alcuna produzione documentale relativa a preventivi dei fornitori, ragion per cui non è possibile formulare, su queste specifiche voci, un adeguato giudizio di congruità dell’offerta.</h:div><h:div>Quanto poi alle “<corsivo>spese generali</corsivo>”, delle quali la ricorrente lamenta l’esiguità dell’ammontare, effettivamente l’aggiudicataria, lungi dal fornire la richiesta indicazione dettagliata delle voci di spesa stimate, al fine di giustificare il ribasso offerto rispetto al prezzo posto a base d’asta, si limita a rappresentare genericamente la propria disponibilità di uffici centrali organizzati, il calcolo dei costi di assicurazione e cauzione sulla scorta delle tabelle vigenti e, per quanto attiene alla fideiussione, le condizioni «<corsivo>estremamente favorevoli applicate a Quadrifoglio da Agenzie Assicurative e/o Istituti Bancari convenzionati</corsivo>». </h:div><h:div>Per le citate voci, per cui è richiesta la giustificazione in ordine alla sospetta anomalia dell’offerta, è di tutta evidenza come la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus non abbia in alcun modo fornito una minuziosa rappresentazione delle proiezioni di spesa previste e delle analitiche ragioni per cui sulle stesse potesse essere operato un ribasso così elevato, a ciò non risultando sufficienti formule generiche e prive di substrato sostanziale come quelle in concreto utilizzate.</h:div><h:div>La ricorrente, poi, lamenta che la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus non avrebbe dimostrato «<corsivo>la congruità del ribasso offerto sulla base di una più efficiente organizzazione aziendale o di sgravi contributivi</corsivo>», con ciò chiaramente riferendosi alle giustificazioni rese per quanto attiene ai costi della manodopera, con particolare riferimento all’utilizzo di un divisore medio annuo di 1570 ore.</h:div><h:div>Ed effettivamente, anche per la voce riguardante i<corsivo/><corsivo/><corsivo/> “<corsivo>Costi della manodopera</corsivo>”, la controinteressata, oltre a non rispondere puntualmente alle richieste del R.U.P. – mancando una particolareggiata indicazione dei costi relativi al personale necessario per la gestione del servizio e a quello proposto in sede di offerta, oltre che una puntuale giustificazione dello scostamento dalle tabelle ministeriali vigenti e del minimo salariale applicato –, non fornisce in alcun modo giustificazioni in grado di supportare il ribasso sul prezzo posto a base d’asta.</h:div><h:div>Si è infatti precisato come, sulla base del combinato disposto degli artt. 41 comma 14, 108 comma 9 e 110 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera ha l’onere di dimostrare, in sede di <corsivo>sub</corsivo> procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, oltre al rispetto dei minimi salariali, anche il fatto che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254).</h:div><h:div>Tale dimostrazione risulta mancante nella fattispecie in questione, posto che la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus si limita a prospettare elementi che in realtà non comprovano un sistema di efficientamento dell’organizzazione aziendale tale da giustificare un abbattimento dei costi della manodopera.</h:div><h:div>Ed infatti, dopo un generico e non meglio precisato riferimento all’ultimo «<corsivo>CCNL Cooperative Sociali sottoscritto, contabilizzato secondo gli scaglioni progressivi previsti dallo stesso</corsivo>» e alle «<corsivo>Tabelle Ministeriali elaborate al riguardo</corsivo>», l’operatore economico aggiudicatario si limita ad attestare di aver garantito la continuità di impiego del personale educativo, assistenziale e di coordinamento già in servizio a tempo indeterminato, con il riconoscimento della pregressa categoria di inquadramento, e di aver calcolato il costo degli scatti anzianità «<corsivo>in virtù della situazione media di profilo desumibile dalle informazioni desumibili dagli elenchi allegati agli atti di gara</corsivo>», elementi però non idonei, di per sé, ad incidere su profili di miglioramento dell’efficienza dell’organizzazione aziendale, sì da consentire un abbattimento dei costi.</h:div><h:div><corsivo/>Quanto, poi, in particolare al “divisore medio annuo”, la controinteressata in sede di giustificazioni si limita a dare atto di aver utilizzato un divisore medio annuo di n. 1.570 ore lavorabili superiore a quello di 1.548 previsto dalle Tabelle Ministeriali, incrementato delle ore di Formazione per la Sicurezza (12) e delle ore di Formazione ed Aggiornamento (3+8), senza invero fornire alcuna analitica giustificazione a fondamento di siffatto scostamento dai dati tabellari ministeriali.</h:div><h:div>Giova, a questo proposito, brevemente ricostruire le modalità di determinazione del costo orario del lavoro.</h:div><h:div>Al fine di quantificare il costo orario del lavoro, occorre partire dalla retribuzione annua risultante dalle tabelle ministeriali, importo che deve essere diviso per il ‘monte ore annuo effettivo’. Tale ultimo indicatore integra il ‘divisore’, dalla cui applicazione si ottiene il quoziente, che costituisce, per l’appunto, il ‘costo orario del personale’ (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 12 agosto 2020 n. 1563). </h:div><h:div>Per ragioni di ordine logico matematico, a parità di dividendo (retribuzione annua), più elevato è il divisore, più basso risulta il quoziente. Dunque, maggiore è il numero delle ore lavorative considerate nel ‘monte ore annuo effettivo’, più si riduce per l’impresa il costo orario del lavoro; il quale, moltiplicato per le ore necessarie all’espletamento del servizio, determinerà il costo complessivo del personale da esporre in offerta (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 12 agosto 2020 n. 1563).</h:div><h:div>L’individuazione del divisore è frutto di una sottrazione: dal monte ore teorico, fissato dalle Tabelle Ministeriali, devono sottrarsi le ore mediamente non lavorate per assenze del dipendente, dovute alla fruizione di diritti incomprimibili, istituti contrattuali, eventi imprevisti, quali ferie, festività, festività soppresse, assemblee sindacali, malattia, gravidanza, infortunio, diritto allo studio, formazione professionale, formazione e permessi del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (T.A.R. Marche, sez. I, 29 dicembre 2018 n. 829).Orbene, nel caso di specie, l’aggiudicataria sostiene di aver utilizzato un “divisore medio annuo” superiore a quello previsto dalle Tabelle Ministeriali, senza tuttavia fornire alcuna indicazione concreta a supporto di siffatto scostamento che possa consentire il vaglio di congruità dell’offerta, ma limitandosi a precisare di aver «<corsivo>utilizzato un divisore medio annuo di n. 1.570 ore lavorabili contro le convenzionali 1.548 delle Tabelle Ministeriali, semplicemente incrementato delle ore di Formazione per la Sicurezza (12), contabilizzate a parte nell'ambito della Voce di Costo specifica, e delle ore di Formazione ed Aggiornamento (3+8) comunque contabilizzate a loro volta separatamente, in funzione di quanto proposto in sede progettuale</corsivo>».</h:div><h:div>A ciò aggiungasi che, se inteso secondo la formulazione letterale di cui al citato periodo, il calcolo del “divisore medio annuo” invocato dalla società deve ritenersi errato, perché frutto di un’operazione di addizione tra il “divisore medio annuo” delle Tabelle Ministeriali e le ore di formazione per la sicurezza e quelle di formazione e aggiornamento, che, invero, dovrebbero essere detratte e non sommate al “divisore medio annuo” tabellare. In tale ottica, quindi, la cifra di 1.570 ore, vantata dall’operatore economico a sostegno del proprio monte ore annuo idoneo ad abbattere i costi del lavoro, non solo non è in alcun modo supportata da una analitica giustificazione delle voci di calcolo, ma è anzi verosimilmente frutto di un errore di interpretazione del conteggio, che avrebbe dovuto tener conto delle ore effettivamente lavorate al netto di quelle di assenza anche per formazione e aggiornamento.</h:div><h:div><corsivo/><corsivo/><corsivo/>In conclusione, quindi, in disparte la questione secondo cui la controinteressata avrebbe offerto un monte ore annuo inferiore a quello necessario per garantire la corretta esecuzione del servizio, quel che primariamente rileva è la non idoneità delle giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, che, in quanto generiche, sommarie e prive di una analitica indicazione della scomposizione dei costi e delle speculari voci di risparmio, non sono in grado di supportare il così rilevante ribasso offerto dall’operatore economico e di dare prova di un utile di commessa che non risulti pari a zero.</h:div><h:div>La fondatezza del secondo motivo consente l’accoglimento del ricorso e l’assorbimento delle ulteriori doglianze.</h:div><h:div>Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo per l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria - autonoma causa di esclusione dalla gara -, in ragione della oggettiva inadeguatezza delle giustificazioni fornite dall’operatore economico Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus, non idonee a supportare il ribasso del 99,9% rispetto al prezzo posto a base di gara, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure proposte.</h:div><h:div>Dall’accoglimento <corsivo>in parte qua </corsivo>del ricorso deriva l’annullamento dell’aggiudicazione a favore della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus. In ragione di ciò, si statuisce positivamente anche in ordine all’invocata declaratoria di inefficacia del contratto, e in effetti, se non sussistono ragioni per rinnovare in tutto o in parte la gara e se non sono state addotte cause ostative all’aggiudicazione dell’appalto alla seconda in graduatoria, spetta al giudice valutare la sussistenza delle condizioni per il subentro nel rapporto, secondo quanto stabilito dall’art. 122 cod. proc. amm., sicché – in assenza di evidenziate esigenze imperative connesse all’interesse generale che inducano a preservare il contratto già stipulato ma non ancora portato ad integrale esecuzione – non si ravvisano obiettive preclusioni alla declaratoria di inefficacia del contratto a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza con subentro della società ricorrente, subentro però sospensivamente condizionato al positivo esito delle verifiche di legge, cui naturalmente la stazione appaltante è tenuta<corsivo/>.</h:div><h:div>Occorre ulteriormente precisare che, laddove, al momento della stipulazione del contratto, una parte di prestazione negoziale fosse già stata eseguita, al relativo pregiudizio patrimoniale la ricorrente potrà ovviare attraverso l’azione di cui all’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., quale rimedio esteso alle ipotesi in cui il danno non è connesso alla violazione o all’elusione del giudicato ma all’impossibilità oggettiva di ottenere integralmente l’esecuzione del giudicato in forma specifica; ed infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza (v. Consiglio di Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017 n. 2), in caso di illegittima aggiudicazione di un appalto, il concorrente che ottenga dal giudice amministrativo, a titolo di risarcimento in forma specifica, il subentro nel contratto, senza che la sentenza possa essere integralmente eseguita per essere stato parzialmente eseguito il contratto dall’illegittimo beneficiario, tale impossibilità non estingue l’obbligazione dell’Amministrazione ma la converte in una diversa, di natura risarcitoria e compensatoria, avente ad oggetto l’equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato, in parziale sostituzione della esecuzione in forma specifica.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:</h:div><h:div>- accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva;</h:div><h:div>- annulla <corsivo>in parte qua</corsivo> gli atti impugnati e, con essi, l’aggiudicazione dell’appalto a favore della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus;</h:div><h:div>- dichiara inefficace il contratto <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato tra la Stazione Appaltante e la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus;</h:div><h:div>- dispone l’aggiudicazione della procedura di gara a favore di Aurora Domus Cooperativa Sociale Onlus, con subentro della stessa nel rapporto contrattuale, sospensivamente condizionato al positivo esito delle verifiche di legge;</h:div><h:div>- condanna in solido le Amministrazioni resistenti al pagamento - in favore della ricorrente - delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, e condanna altresì la Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus al pagamento - in favore della ricorrente - delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Cinquina Francesco</h:div><h:div>Caterina Luperto</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>