<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240001520240414114045631" descrizione="" gruppo="20240001520240414114045631" modifica="17/04/2024 10:18:19" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Civelli Costruzioni S.r.l. in proprio e n.Q. di Mandataria del Rti con Consorzio Stabile 3m, Giudici S.p.A. e Novastrade S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00015"/><fascicolo anno="2024" n="00088"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240001520240414114045631.xml</file><wordfile>20240001520240414114045631.docm</wordfile><ricorso NRG="202400015">202400015\202400015.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\526 Italo Caso\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Italo Caso</firma><data>17/04/2024 09:06:47</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Caterina Luperto</firma><data>15/04/2024 10:36:18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20240414114042305" codice="CEE" descrizione="RIRETTIVA UE"><ereditato>2</ereditato><numero>24</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2014</anno><articolo>56</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20240414114042316" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>36</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2023</anno><articolo>1-2-3-5</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20240414114042284" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>36</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2023</anno><articolo>101</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20240414114042380" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>36</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2023</anno><articolo>30</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20240414114042091" codice="CODICI" descrizione="CODICE CIVILE"><ereditato>2</ereditato><numero>0</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>0</anno><articolo>1430</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Italo Caso,	Presidente</h:div><h:div>Caterina Luperto,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Paola Pozzani,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento prot. 2036 del 23.1.2024 (erroneamente datato 23.1.23) pervenuto via pec in pari data, con il quale si comunica che il R.T.I. ricorrente è stato escluso, per le motivazioni di cui all’allegato verbale di gara del 17.1.24, approvato con D.D. n. 63 del 22.1.2024 pure impugnati, dalla gara CIG A02B2629A0, avente ad oggetto Procedura Aperta per l’affidamento dell’appalto di messa in sicurezza del Ponte Verdi sul Fiume Po tra Ragazzola e San Daniele Po;</h:div><h:div>- degli atti e del verbale in seduta pubblica di gara n. 1 del 17.1.24 nella parte in cui esclude il RTI ricorrente dalla procedura evidenziale CIGA02B2629A0; </h:div><h:div>- della determinazione n. 63 del 22.1.24 avente ad oggetto l’approvazione del verbale della prima seduta pubblica di gara, recante le ammissioni e le esclusioni alle fasi successive della procedura;</h:div><h:div>- per quanto di ragione del bando e del disciplinare di gara, per quanto lesivi della posizione fatta valere dalla ricorrente;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, per quanto lesivo della posizione fatta valere dalla ricorrente, nonché di tutti gli atti e verbali di gara, gli ulteriori atti e verbali anche istruttori (ancorché non conosciuti) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto;</h:div><h:div>.....................<corsivo>per l’accertamento</corsivo>…</h:div><h:div>del diritto della ricorrente di conseguire la riammissione e l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto, di stipulare il contratto, eventualmente anche a mezzo di subentro, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva, del contratto, con espressa riserva di motivi aggiunti;</h:div><h:div>...................<corsivo>per la condanna</corsivo>…</h:div><h:div>al risarcimento in forma specifica ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 15 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Civelli Costruzioni s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. con Consorzio Stabile 3M, Giudici s.p.a. e Novastrade s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG A02B2629A0, rappresentata e difesa dall'Avvocato Ettore Notti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Parma, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Michiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Antini 3; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Parma;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con decreto dirigenziale n. 1671 del 14 novembre 2023, la Provincia di Parma ha indetto la «<corsivo>procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori: messa in sicurezza del Ponte Verdi sul fiume Po tra Ragazzola e San Daniele Po. CUP D57H20000210001 - CIG A02B2629A0</corsivo>», con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.</h:div><h:div>Il bando di gara relativo alla procedura di che trattasi ha espressamente previsto che le lavorazioni inerenti «<corsivo>Opere Strutturali speciali</corsivo>» rientrassero nella categoria prevalente OS21, le lavorazioni relative a «<corsivo>Strade autostrade viadotti</corsivo>» rientrassero nella categoria scorporabile OG3 e quelle relative a «<corsivo>Barriere e protezioni stradali</corsivo>» rientrassero nella categoria scorporabile OS12-A. </h:div><h:div>L’art. 12 del disciplinare di gara ha poi indicato i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, prevedendo all’art. 12.1 che «<corsivo>I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 12.1.1.Di essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura. Vedi DGUE Parte IV sub “A”; 12.1.2. Possesso attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 100 comma 2 e dell’allegato II.12 del codice in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere Vedi DGUE Parte II sub “A” e quindi 12.1.2.1.categoria prevalente: OS21 classifica VI; 12.1.2.2.categoria scorporabile: OG3 classifica VI; 12.1.2.3.categoria scorporabile: OS12 – A classifica III bis</corsivo>»; all’art. 12.2 che «<corsivo>Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi ordinari ed altre figure assimilate di cui all’art. 65 comma 2 sub e) f) g) ed h), 67 e 68, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Ciascun componente assume le lavorazioni entro i limiti della categoria e della percentuale di qualificazione posseduta ai sensi dell’art. 68 commi 2 ed 11 del codice</corsivo>»; all’art. 12.3 che «<corsivo>Per i consorzi di cui all’art. 65 comma 2 lett. b) c) ai fini della qualificazione si applica l’art. 67 c. 5 del codice</corsivo>» e, infine, all’art. 12.4. che «<corsivo>Per i consorzi di cui all’art. 65 comma 2 lett. d) si applica il principio del cumulo alla rinfusa ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 67 c. 2 lett. b) del codice</corsivo>».</h:div><h:div>L’art. 18.3 del disciplinare di gara ha poi richiesto, per il caso di concorrenti aggregati in raggruppamenti temporanei di imprese (in avanti R.T.I.), consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico, l’inserimento nella domanda di partecipazione delle seguenti indicazioni: «<corsivo>18.3.1.a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 18.3.2. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/rappresentante; 18.3.3. l’impegno, a conferire detto mandato in caso di aggiudicazione, e ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 18.3.4. indicazione della qualificazione posseduta; 18.3.5. indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento, liberamente determinabile nei limiti della quota di qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell’allegato II.12. 18.3.6. indicazione delle quote di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto che il singolo operatore si impegna ad eseguire liberamente determinabile nei limiti della quota di qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell’allegato II.12.  18.3.7. l’impegno ad eseguire le parti di lavorazioni comprese nelle quote di esecuzione dichiarate ai sensi del punto precedente</corsivo>».</h:div><h:div>Alla procedura di gara hanno partecipato sei operatori economici, tutti nella forma di costituendi R.T.I., tra cui il raggruppamento composto da Civelli Costruzioni s.r.l., Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Soc. Cons. a r.l., Giudici s.p.a. e Novastrade s.r.l.</h:div><h:div>In data 17 gennaio 2024, ad esito della prima seduta pubblica di gara nel corso della quale si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa, la Stazione appaltante ha escluso il costituendo R.T.I. composto da Civelli Costruzioni s.r.l., Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Soc. Cons. a r.l., Giudici s.p.s. e Novastrade s.r.l. con la seguente motivazione «<corsivo>L’O.E. è escluso poiché la mandataria CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L ha indicato per la categoria prevalente OS21 sia la quota di partecipazione al raggruppamento che la quota di esecuzione assunta superiore alla qualificazione dalla medesima posseduta. Ed infatti è stata indicata una percentuale pari al 57,05 della prevalente ovvero euro 4.200.594,58 - la classifica posseduta è la IVbis con beneficio del quinto pari a euro 4.200.00,00. Cio’ in violazione dell’art. 18.3.5 e 18.3.6 del disciplinare di gara e conformemente a quanto previsto all’art. 30, co. 2, dell’Allegato II del Dlgs 36/2023 - ex multis Adunanza Plenaria CdS 6/2019 e da ultimo TAR Catania 12/12/2023 n. 3882. Le quote di partecipazione indicate nell’offerta non possono ritenersi modificabili ex post per sopperire ad eventuali carenze di qualificazione, neppure qualora l’RTI sia qualificato nel suo complesso, a pena di incorrere nella violazione dei principi della par condicio fra i concorrenti e di trasparenza</corsivo>».</h:div><h:div>Con provvedimento prot. 2036 del 23 gennaio 2024, la Stazione appaltante ha comunicato al predetto R.T.I. l’esclusione dalla procedura di gara, precisando che «<corsivo>l’operatore economico in indirizzo in relazione alla gara in oggetto indicata, è escluso per le motivazioni indicate nell’allegato verbale di gara, approvato con DD 63/2024 parimenti allegata alla presente</corsivo>».</h:div><h:div>Con ricorso proposto come in rito, Civelli Costruzioni s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Soc. Cons. a r.l., Giudici s.p.a. e Novastrade s.r.l., ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara e gli atti ad esso connessi e presupposti, con richiesta di misure cautelari sospensive anche monocratiche.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio la Provincia di Parma, instando per la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Con decreto presidenziale n. 21 del 25 gennaio 2024, il Presidente di questa Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche così motivando «<corsivo>Considerato che la trattazione collegiale dell’istanza cautelare avverrà alla camera di consiglio del 7 febbraio 2024; che, nelle more, al pregiudizio lamentato – di natura tale da integrare i presupposti della estrema gravità ed urgenza ex art. 56 cod.proc.amm. – si può ovviare riammettendo “con riserva” l’interessata alla procedura selettiva per il suo ulteriore corso; che, del resto, tale modus procedendi non si presenta nocivo per l’interesse pubblico perseguito con l’indizione della gara; che, naturalmente, resta impregiudicata ogni statuizione sui profili di rito e di merito del ricorso, da rinviare alla trattazione collegiale</corsivo>».</h:div><h:div>Con ordinanza n. 23 del giorno 8 febbraio 2024 questo Collegio ha accolto l’istanza cautelare così motivando «<corsivo>Visto il decreto cautelare monocratico n. 21 del 25 gennaio 2024, che ha ammesso con riserva la ricorrente alla procedura selettiva ritenendo - “impregiudicata ogni statuizione sui profili di rito e di merito del ricorso” - sussistere la estrema gravità e urgenza in relazione alla natura del pregiudizio lamentato; Ritenute sussistenti le ragioni di estrema gravità ed urgenza di cui all’art. 119, comma 4, cod. proc. amm., già rilevate nel citato decreto, in ragione della circostanza che l’espletamento della gara in difetto di un’ammissione con riserva renderebbe irreversibile la preclusione della ricorrente alla partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi, con conseguente pregiudizio grave ed irreparabile per la stessa; Ritenuto che le questioni di merito oggetto delle censure articolate dalla società ricorrente vadano sollecitamente scrutinate nella più appropriata sede di merito; Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza delle doglianze prospettate, debba essere accolta l’istanza cautelare al fine dell’ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo delle operazioni di gara, con ciò consentendo alla stessa di concorrere all’aggiudicazione dell’appalto, senza che in tal modo possano consolidarsi le posizioni di eventuali soggetti controinteressati; Ritenuto, peraltro, che tale modus procedendi non si ponga in contrasto con l’interesse pubblico perseguito con l’indizione della gara, anche in ragione della prossima trattazione del giudizio di merito, in attesa del quale nulla osta a che la procedura selettiva segua nel frattempo il proprio corso</corsivo>» e fissando la trattazione del merito alla pubblica udienza del giorno 10 aprile 2024.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del giorno 10 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è affidato ad un unico motivo che invero articola una pluralità di censure: “<corsivo>Eccesso di potere per istruttoria carente ed insufficiente, per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. - Eccesso di potere per difetto di proporzionalità ed abnormità del provvedimento adottato. - Violazione dei principi in tema di emendabilità dell’errore materiale e degli artt. 1430 e segg. c.c. Violazione dell’art. 56, co. 3, della Direttiva 24/2014/UE. - Violazione dell’art. 101, e degli artt. 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 36/2023. - Violazione del dovere di soccorso istruttorio. - Violazione e falsa applicazione dell’art. all’art. 30, co. 2, dell’Allegato II del Dlgs 36/2023</corsivo>”.</h:div><h:div>La società ricorrente premette che nella tabella riportata all’art. 3.5 del bando di gara, relativa all’indicazione - ai fini della qualificazione - delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, emergerebbe un palese errore di calcolo da parte della Stazione appaltante che avrebbe indotto in errore l’operatore economico.</h:div><h:div>Precisa infatti che, prendendo in riferimento l’importo complessivo dell’appalto pari a € 14.866.911,96, la ripartizione percentuale delle lavorazioni sarebbe errata in quanto sommando le percentuali di scomposizione delle lavorazioni (49,53+42,51+7,97) si otterrebbe la somma complessiva pari a 100,01 % e non al 100% dell’appalto. </h:div><h:div>Sarebbe ulteriormente errato il calcolo della percentuale riferita alla categoria prevalente OS21, dal momento che il 49,53% calcolato sull’importo complessivo dell’appalto (€ 14.866.911,96) restituirebbe l’importo di € 7.363.581,19 (e non quello di € 7.363.005,42 indicato nella citata tabella).</h:div><h:div>Soggiunge che sarebbero inesatte anche le percentuali riferite alla categoria OG3 (posto che il 42,51% dell’importo dell’appalto pari a € 14.866.911,96 restituirebbe la somma di € 6.319.924,27 e non quella di € 6.319.372,27 come indicato nella tabella) e alla categoria OS12A (giacché il 7,97% dell’importo dell’appalto pari a € 14.866.911,96 restituirebbe la somma di euro 1.184.892,88 e non quella di € 1.184.534,07 indicata nella tabella).</h:div><h:div>Secondo la prospettazione attorea, tali inesattezze non solo costituirebbero prova di una valutazione imprecisa effettuata dalla Stazione appaltante, ma avrebbero evidentemente indotto in errore il R.T.I. </h:div><h:div>La ricorrente precisa che il costituendo R.T.I. avrebbe partecipato alla procedura di gara indicando nell’atto di impegno alla costituzione del raggruppamento le seguenti quote di qualificazione ed esecuzione: <corsivo>«- CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. percentuale lavori cat. OS21 57,04% e percentuale lavori cat. OG3 53,00%; - CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. A R.L. percentuale lavori cat. OS21 13,58%, percentuale lavori cat. OG3 47,00%, percentuale lavori cat. OS12-A 100,00%; - GIUDICI S.P.A. percentuale lavori cat. OS21 20,37%; - NOVASTRADE S.R.L. percentuale lavori cat. OS21 9,00 %</corsivo>»; e, a tal fine, deposita agli atti del giudizio il documento 4 “<corsivo>Impegno ATI</corsivo>”, recante esattamente tali quote.</h:div><h:div>Prospetta di essere in possesso della classificazione IV <corsivo>bis </corsivo>nella categoria OS21, che la abiliterebbe ad eseguire i lavori, con l’incremento di un quinto, fino a € 4.200.000,00; evidenzia poi che, avendo dichiarato una quota lavori per la categoria prevalente OS21 pari a 57,04%, l’importo di tale quota corrisponderebbe a € 4.199.858,29, quindi inferiore alla soglia prevista per la classificazione posseduta, concludendo, pertanto di essere «<corsivo>pienamente qualificato per eseguire la quota di Os21 dichiarata ed assume opere da eseguirsi coerenti con la sua qualificazione</corsivo>». </h:div><h:div>Aggiunge che nella domanda di partecipazione alla procedura di gara sarebbe incorsa in mero errore materiale, imputabile all’utilizzo del foglio di calcolo elettronico in formato <corsivo>Excel</corsivo>, che avrebbe automaticamente arrotondato la percentuale effettivamente voluta del 57,04% al decimale superiore, tramutandola nella percentuale del 57,05%.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione di parte ricorrente sussisterebbe, pertanto, una discordanza tra quanto indicato nella dichiarazione di impegno alla costituzione del R.T.I. (con l’indicazione di una quota di lavori per la categoria prevalente OS21 pari a 57,04%) e quanto risultante dalla domanda di partecipazione, in cui tale quota lavori per la categoria OS21 risulterebbe, per mero errore materiale, pari a 57,05%.</h:div><h:div>A fronte di tale evidente errore materiale, aggiunge la parte ricorrente, la Stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, al fine di consentire al costituendo R.T.I. la regolarizzazione della dichiarazione relativa alle quote di partecipazione.</h:div><h:div>Precisa che l’istituto del soccorso istruttorio, come peraltro confermato dalla giurisprudenza amministrativa, ha anche la finalità di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla Stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, rappresentando un’applicazione legale del principio del giusto procedimento.</h:div><h:div>Invoca, sul punto, la disposizione di cui all’art. 101 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 che, al comma 1, lettera b), prevede che la Stazione appaltante assegna all’operatore economico un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per «<corsivo>sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica</corsivo>».</h:div><h:div>Soggiunge che il soccorso istruttorio di tipo procedimentale, che la Stazione appaltante avrebbe omesso di attivare nel caso di specie, sarebbe il precipitato tecnico del principio del risultato, del principio della fiducia e di quello di buona fede e leale collaborazione.</h:div><h:div>Ne inferisce l’illegittimità della gravata esclusione, in ragione della mancata applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio che avrebbe consentito la correzione della domanda di partecipazione conformemente a quanto dichiarato nella dichiarazione di impegno alla costituzione del R.T.I.</h:div><h:div>La Provincia di Parma, costituitasi in giudizio, con memoria del 5 febbraio 2024, ha preliminarmente precisato che «<corsivo>A proposito della dichiarazione di impegno, è doveroso rilevare sin da ora come quella prodotta in gara e depositata dalla presente difesa sub doc. 12 (con indicazione della quota sopra citata di 57,05) è DIVERSA rispetto a quella depositata in giudizio dalla ricorrente (nel doc. 4 Civelli è indicata una quota di 57,04)</corsivo>» (cfr. pag. 5) e che «(…) <corsivo>il documento prodotto ora dalla Provincia risulta correttamente sottoscritto da tutti i componenti del RTI ed è quello effettivamente caricato in gara (cfr. riscontro piattaforma SATER)</corsivo>» (cfr. pag. 7).</h:div><h:div>Ha poi documentato che, nella dichiarazione di impegno alla costituzione del R.T.I., sottoscritta digitalmente dai componenti dello stesso, sono state dichiarate le seguenti quote: <corsivo>«- CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. percentuale lavori cat. OS21 57,05% e percentuale lavori cat. OG3 53,00%; - CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. A R.L. percentuale lavori cat. OS21 13,58%, percentuale lavori cat. OG3 47,00%, percentuale lavori cat. OS12-A 100,00%; - GIUDICI S.P.A. percentuale lavori cat. OS21 20,37%; - NOVASTRADE S.R.L. percentuale lavori cat. OS21 9,00 %</corsivo>»; e che nell’istanza di partecipazione presentata dalla capogruppo mandataria Civelli Costruzioni s.r.l. sono state indicate, quali quota di partecipazione al RTI e quota di lavorazione assunta, le medesime quote di cui alla dichiarazione di impegno, e, precisamente, per la mandataria Civelli Costruzioni s.r.l. la quota di partecipazione al raggruppamento pari a 57,05 % e la percentuale di lavorazione assunta pari a 57,05 %.</h:div><h:div>Prospetta l’Amministrazione resistente che Civelli Costruzioni s.r.l. è in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OS21 in classifica IV <corsivo>bis</corsivo> (fino a € 3.500.000,00) che, grazie all’aumento del quinto, arriva a coprire un importo pari a € 4.200.000,00; e che la quota lavori dichiarata di 57,05% sarebbe pari a euro 4.200.594,59, risultando pertanto la capogruppo mandataria non qualificata per svolgere la quota lavori dichiarata per la categoria prevalente OS21.</h:div><h:div>A giudizio del Collegio il ricorso è infondato.</h:div><h:div>In via preliminare devono essere disattese le censure volto a contestare la “<corsivo>ripartizione percentuale delle lavorazioni</corsivo>”, in quanto non pertinenti alla <corsivo>res controversa</corsivo>, venendo in rilievo, nel caso di specie, una qualificazione della capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. non corrispondente - in quanto inferiore - alla quota di lavori per la categoria prevalente OS21 assunta sia nella dichiarazione di impegno alla costituzione del R.T.I. che nella domanda di partecipazione alla procedura di gara.</h:div><h:div>In ogni caso, per ragioni di completezza espositiva, il Collegio precisa che le censure di che trattasi sono infondate.</h:div><h:div>Le contestazioni di parte attorea attengono invero non già alla “<corsivo>ripartizione percentuale delle lavorazioni</corsivo>”, ma al calcolo percentuale dell’incidenza degli importi delle lavorazioni di cui alle singole categorie sull’importo complessivo dell’appalto.</h:div><h:div>Come dedotto dall’Amministrazione resistente, infatti, gli importi delle lavorazioni indicati nel bando di gara in relazione alle varie categorie sono conformi ai documenti progettuali pubblicati in gara e, in particolare, al Capitolato speciale di appalto, al Quadro economico e al Computo metrico estimativo.</h:div><h:div>Nella tabella allegata all’art. 3.5 del bando di gara sono indicate, ai fini della qualificazione, le lavorazioni di cui si compone l’intervento, con l’indicazione, per ciascuna categoria, dell’importo dei lavori, dell’importo degli oneri di sicurezza, del totale complessivo dato dalla sommatoria tra l’importo dei lavori e quello per gli oneri di sicurezza e, infine, della percentuale di incidenza delle varie categorie di lavorazioni sul totale dell’appalto.</h:div><h:div>La circostanza che le percentuali di incidenza delle varie categorie di lavorazioni sul totale dell’appalto siano state indicate con arrotondamenti è irrilevante, dal momento che gli operatori economici, nella ripartizione delle quote interne per la costituzione dei raggruppamenti, prendono come riferimento l’importo complessivo relativo alle singole lavorazioni per ciascuna categoria, e non la percentuale di incidenza delle stesse sull’importo complessivo dell’appalto. </h:div><h:div>Ne discende l’irrilevanza di tali percentuali di incidenza sulla correttezza del calcolo della percentuale della quota lavori per singola categoria.</h:div><h:div>Venendo al merito, il Collegio osserva che l’intero impianto difensivo di parte ricorrente si fonda essenzialmente sulla documentazione prodotta agli atti del giudizio recante l’impegno alla costituzione del R.T.I., nel quale viene rappresentata la formazione di un’associazione di imprese di tipo misto con l’indicazione della seguente ripartizione delle quote lavori: <corsivo>«- CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. percentuale lavori cat. OS21 57,04% e percentuale lavori cat. OG3 53,00%; - CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. A R.L. percentuale lavori cat. OS21 13,58%, percentuale lavori cat. OG3 47,00%, percentuale lavori cat. OS12-A 100,00%; - GIUDICI S.P.A. percentuale lavori cat. OS21 20,37%; -NOVASTRADE S.R.L. percentuale lavori cat. OS21 9,00 %</corsivo>».</h:div><h:div>Tale documentazione è stata contestata dall’Amministrazione resistente, che ha prodotto in giudizio, con deposito del 5 febbraio 2024 (v. documento n. 12), la dichiarazione di impegno alla costituzione del R.T.I. sottoscritta digitalmente, nonché copia informatica del «<corsivo>file ATI.pdf.p7m.p7m</corsivo>» caricato nel sistema SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna) dall’operatore economico (v. documento n. 18) ed esibita, su richiesta della Stazione appaltante, dalla Dirigente Responsabile dell’“Area Innovazione tecnologica e trasformazione digitale” dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici della Regione Emilia-Romagna, con la precisazione che «<corsivo>si provvede all’invio in allegato del file ATI.pdf.p7m.p7m caricato a sistema dall’operatore economico RTI "CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L." - CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. A R.L. - GIUDICI S.P.A. - NOVASTRADE S.R.L. C.F. 02067440129 P.IVA. Il file è stato caricato in data 16/01/2024 ore 15:11:40 da Civelli Giancarlo (busta documentazione PI013091-24)</corsivo>».</h:div><h:div>Orbene, in disparte qualsiasi valutazione sull’autenticità della documentazione prodotta dalla società ricorrente agli atti del giudizio, la presente decisione dovrà tenere conto esclusivamente della documentazione versata nel fascicolo processuale dall’Amministrazione resistente, in quanto documentazione acquisita in sede di gara, come confermato dal riscontro di cui alla copia informatica della dichiarazione di impegno estratta dalla piattaforma SATER.</h:div><h:div>Nella suddetta dichiarazione di impegno alla costituzione del R.T.I., sono state dichiarate le seguenti quote: <corsivo>«- CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. percentuale lavori cat. OS21 57,05% e percentuale lavori cat. OG3 53,00%; - CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. A R.L. percentuale lavori cat. OS21 13,58%, percentuale lavori cat. OG3 47,00%, percentuale lavori cat. OS12-A 100,00%; - GIUDICI S.P.A. percentuale lavori cat. OS21 20,37%; - NOVASTRADE S.R.L. percentuale lavori cat. OS21 9,00 %</corsivo>».</h:div><h:div>Nell’istanza di partecipazione alla procedura di gara presentata dalla capogruppo mandataria sono state indicate, con riferimento alla categoria prevalente OS21, per la mandataria Civelli Costruzioni s.r.l., in possesso della categoria e classifica SOA IV <corsivo>bis</corsivo>, una quota di partecipazione al raggruppamento e una quota di lavorazione assunta entrambe pari a 57,05%; per la mandante Giudici s.p.a., in possesso della categoria e classifica SOA III <corsivo>bis</corsivo>, una quota di partecipazione al raggruppamento e una quota di lavorazione assunta entrambe pari a 20,37%; per la mandante Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Società Consortile a r.l., in possesso della categoria e classifica SOA III, una quota di partecipazione al raggruppamento e una quota di lavorazione assunta entrambe pari a 13,58%; per la mandante Novastrade s.r.l., in possesso della categoria e classifica SOA III, una quota di partecipazione al raggruppamento e una quota di lavorazione assunta entrambe pari al 9%.</h:div><h:div>Orbene, l’operatore economico Civelli Costruzioni s.r.l. è in possesso della classifica IV <corsivo>bis </corsivo>che lo abilita a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti dell’importo di € 3.500.000,00 che, incrementato di un quinto, corrisponde alla somma di € 4.200.000,00.</h:div><h:div>Tuttavia, sia nella dichiarazione di impegno alla costituzione del R.T.I. che nell’istanza di partecipazione, la società ricorrente ha indicato, per la categoria prevalente OS21, sia la quota di partecipazione al raggruppamento che la quota di esecuzione assunta pari al 57,05% della categoria prevalente, corrispondente all’importo di € 4.200.594,59, quindi evidentemente superiore alla qualificazione dalla medesima posseduta (la classifica IV <corsivo>bis</corsivo>), in violazione di quanto disposto dagli articoli 18.3.5 e 18.3.6 del disciplinare di gara.</h:div><h:div>Giova precisare, sul punto, il quadro normativo di riferimento.</h:div><h:div>L’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 statuisce che “<corsivo>Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale disposizione ripropone, <corsivo>in parte qua</corsivo>, quanto già previsto dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (recante, nell’ambito del regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, la disciplina dei “<corsivo>soggetti abilitati ad assumere lavori</corsivo>”), secondo cui «<corsivo>Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate</corsivo>».</h:div><h:div>Sotto la vigenza del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’Adunanza Plenaria, chiamata a dirimere un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione, sottoposta al vaglio dalla V Sezione del Consiglio di Stato, “<corsivo>se sia consentito ad un’impresa componente il raggruppamento, che possegga il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l’intera quota di esecuzione dei lavori</corsivo>”, aveva articolato il seguente ragionamento sulla portata dell’art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207: «<corsivo>Dal testo della disposizione appare evidente, per quel che interessa nella presente sede, un duplice contenuto normativo:- in primo luogo, che vi è piena libertà in capo alle imprese partecipanti al raggruppamento di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento medesimo, con il solo limite rappresentato “dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato”; - in secondo luogo, la possibilità di modifica “interna” delle quote di esecuzione, purché vi sia a tal fine autorizzazione della stazione appaltante “che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”. In sostanza, la disposizione riconosce la piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva (art. 92, co. 2, secondo periodo), sia in via successiva (art. 92, co. 2, quarto periodo, sia pure previa autorizzazione), fermo il limite rappresentato dai requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa associata. In tal modo, però, appare evidente come le norme evocate ne presuppongano un’altra ad esse preordinata, e precisamente la norma secondo la quale l’impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione. Se, infatti, la quota di esecuzione dei lavori da parte dell’impresa associata, in sede di attribuzione preventiva e/o di definizione successiva, può essere liberamente stabilita nei limiti del possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione, ciò significa a tutta evidenza che è la partecipazione stessa alla gara da parte dell’impresa associata in r.t.i. che può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione per essa prevista</corsivo>» (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 marzo 2019, n. 6).</h:div><h:div>Le coordinate ermeneutiche tracciate dall’Adunanza Plenaria con riferimento all’art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 costituiscono lo strumento attraverso cui procedere all’analisi del disposto di cui all’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.</h:div><h:div>Tale norma ribadisce, <corsivo>in primis</corsivo>, la piena disponibilità in capo alle imprese aggregate in R.T.I. di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento – fermo restando il limite della conciliabilità della quota di partecipazione con i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore economico –, nonché la facoltà di modifica della quota di esecuzione dei lavori indicata in sede di offerta ma con l’autorizzazione della stazione appaltante «<corsivo>che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate</corsivo>».</h:div><h:div>Pertanto la facoltà di individuare liberamente la quota di partecipazione al raggruppamento e quella di disporre la modifica interna della quota di esecuzione dei lavori trovano quale limite invalicabile la necessaria concordia tra le quote di partecipazione e di esecuzione e i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore, non potendo il singolo consorziato assumere una quota di esecuzione dei lavori in misura superiore alla qualificazione posseduta.</h:div><h:div>La <corsivo>ratio legis </corsivo>è evidentemente quella di garantire la coerenza della partecipazione del singolo operatore economico che, ancorché consorziato, potrà operare all’interno del raggruppamento in base e nei limiti dei requisiti di qualificazione posseduti.</h:div><h:div>Ed infatti, come si è detto, se la quota di esecuzione dei lavori da parte dell’impresa associata, in sede di attribuzione preventiva e/o di definizione successiva, può essere liberamente stabilita nei limiti del possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione, ciò significa a tutta evidenza che è la partecipazione stessa alla gara da parte dell’impresa associata in R.T.I. che può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione per essa prevista (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 marzo 2019 n. 6).</h:div><h:div>Tale impostazione legislativa - e la relativa interpretazione giurisprudenziale - è coerente con la natura e la finalità dei requisiti di qualificazione, quali caratteristiche soggettive del concorrente consorziato, per il quale deve necessariamente essere valutata la corrispondenza tra la complessiva capacità imprenditoriale e la quota di lavoro che, in caso di esito positivo della gara, potrebbe essergli affidata.</h:div><h:div>In tale ottica «<corsivo>i requisiti di qualificazione sono funzionali, dunque, alla cura e tutela dell’interesse pubblico alla selezione di contraenti affidabili, onde garantire al meglio il risultato cui la pubblica amministrazione tende con l’indizione della gara: un risultato che non pertiene (occorre ricordarlo) alla pubblica amministrazione come soggetto, ma al più generale interesse pubblico del quale l’amministrazione/stazione appaltante risulta titolare e custode</corsivo>» (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 marzo 2019 n. 6).</h:div><h:div>Ebbene, nel caso di specie, l’impresa capogruppo mandataria Civelli Costruzioni s.r.l., nella dichiarazione di impegno alla costituzione del R.T.I., ha dichiarato quale quota di esecuzione di lavori per la categoria prevalente OS21 la percentuale 57,05%; nell’istanza di partecipazione alla procedura di gara ha indicato una quota di partecipazione al raggruppamento e una quota di lavorazione assunta entrambe pari a 57,05%. Detto operatore economico, invero, possiede i requisiti di qualificazione pari alla classifica IV <corsivo>bis</corsivo>, che gli consentono l’esecuzione dei lavori per un importo complessivo, con la maggiorazione di un quinto, pari a € 4.200.000,00.</h:div><h:div>Tenuto conto che l’importo totale della categoria prevalente OS21 (comprensivo dell’importo dei lavori e di quello degli oneri di sicurezza) è pari a € 7.363.005,42, Civelli Costruzioni s.r.l. ha dichiarato un impegno per l’esecuzione dei lavori per la categoria prevalente pari a € 4.200.594,59, quindi superiore alla soglia consentita dalla classifica IV <corsivo>bis</corsivo>.</h:div><h:div>Pertanto legittimamente la Stazione appaltante ha disposto l’esclusione dell’intero raggruppamento, precisando nel verbale della seduta pubblica del 17 gennaio 2024 che «<corsivo>L’O.E. è escluso poiché la mandataria CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. ha indicato per la categoria prevalente OS21 sia la quota di partecipazione al raggruppamento che la quota di esecuzione assunta superiore alla qualificazione dalla medesima posseduta. Ed infatti è stata indicata una percentuale pari al 57,05 della prevalente ovvero euro 4.200.594,58 - la classifica posseduta è la IVbis con beneficio del quinto pari a euro 4.200.00,00. Ciò in violazione dell’art. 18.3.5 e 18.3.6 del disciplinare di gara e conformemente a quanto previsto all’art. 30, co. 2, dell’Allegato II del Dlgs 36/2023 - ex multis Adunanza Plenaria CdS 6/2019 e da ultimo TAR Catania 12/12/2023 n. 3882. Le quote di partecipazione indicate nell’offerta non possono ritenersi modificabili ex post per sopperire ad eventuali carenze di qualificazione, neppure qualora l’RTI sia qualificato nel suo complesso, a pena di incorrere nella violazione dei principi della par condicio fra i concorrenti e di trasparenza</corsivo>».</h:div><h:div>Né è invocabile, nel caso di specie, l’istituto del soccorso istruttorio, venendo in rilievo non già un errore materiale nell’indicazione della quota di partecipazione e della quota di esecuzione dei lavori, ma piuttosto l’indicazione di tali quote in misura non corrispondente ai requisiti di qualificazione posseduti dall’operatore economico Civelli Costruzioni s.r.l.</h:div><h:div>Risulta infatti che già nella dichiarazione di impegno del costituendo R.T.I., quale depositata agli atti della selezione concorsuale, la società Civelli Costruzioni s.r.l. avesse dichiarato una quota di esecuzione di lavori pari a 57,05 %, ribadita poi nella domanda di partecipazione alla procedura di gara.</h:div><h:div>Giova, per completezza espositiva, precisare che anche laddove l’indicazione dell’importo pari a 57,05 % contenuto della domanda di partecipazione fosse dipesa, come sostenuto dalla parte ricorrente, da un meccanismo di arrotondamento automatico del foglio <corsivo>Excel</corsivo>, in ogni caso non sarebbe stato ammissibile il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio.</h:div><h:div>Innanzi tutto, come è noto, l’errore materiale cui può porre rimedio direttamente l’amministrazione è tale e suscettibile di correzione se immediatamente riconoscibile ed emendabile senza l’intermediazione di atti chiarificatori o integrativi dell’offerta presentata in gara, e ciò anche ove sia necessaria una, purché minima, attività interpretativa, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o di calcolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 gennaio 2023, n. 1034). Tale attività di correzione della stazione appaltante è possibile evidentemente solo ove l’errore materiale, corretto, restituisca un quadro complessivo coerente delle quote di esecuzione dei lavori; in ogni altro caso, ove, invece, si è in presenza di una difformità rispetto alle disposizioni di gara che richiede, per essere eliminata, l’intervento dell’operatore economico che abbia formulato l’offerta, non si è più nell’ambito dell’errore emendabile, ma in quello del soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1074).</h:div><h:div>Il soccorso istruttorio, tuttavia, non può essere utilizzato per porre rimedio ad errori contenuti nell’offerta poiché sarebbe, altrimenti, alterato il principio di <corsivo>par condicio</corsivo> tra i concorrenti (<corsivo>ex multis</corsivo>, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 09 marzo 2020, n. 1671; Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2019, n. 5751).</h:div><h:div>Tale impostazione ermeneutica rimane confermata anche nella disciplina del soccorso istruttorio delineata dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che, a differenza del previgente Codice, vi dedica una autonoma e più articolata disposizione (art. 101) amplificandone l’ambito, la portata e le funzioni, superando, altresì, talune incertezze diffusamente maturate nella prassi operativa.</h:div><h:div>Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, l’art. 101 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 distingue, sotto il profilo funzionale, tra: <corsivo>a</corsivo>)<corsivo>
				</corsivo>soccorso <corsivo>integrativo </corsivo>o <corsivo>completivo </corsivo>di cui all’art. 101, comma 1, lettera <corsivo>a)</corsivo>, che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze<corsivo> </corsivo>della c.d. documentazione amministrativa<corsivo> </corsivo>necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico); <corsivo>b</corsivo>) soccorso <corsivo>sanante </corsivo>(art. 101, comma 1, lettera<corsivo> b</corsivo>), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili); <corsivo>c</corsivo>) soccorso <corsivo>istruttorio</corsivo> in senso stretto (art. 101, comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. <corsivo>procedimentale</corsivo> – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della <corsivo>par condicio</corsivo>) di apportarvi qualunque modifica; <corsivo>d</corsivo>) soccorso <corsivo>correttivo </corsivo>(art. 101, comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi – rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870). Osserva la giurisprudenza amministrativa che, anche per il soccorso istruttorio per come disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, «<corsivo>deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)</corsivo>» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).</h:div><h:div>Orbene, nel caso di specie, nella domanda di partecipazione alla gara (per la quale si assume la sussistenza di un errore materiale e viene evocata la doverosa attivazione del soccorso istruttorio), le quote di esecuzione lavori per la categoria prevalente OS21 risultano così ripartite: - Civelli Costruzioni s.r.l 57,05 %; - Giudici s.p.a. 20,37 %; - Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Società Consortile a.r.l. 13,58 %; - Novastrade s.r.l. 9%; per un totale del 100 % dei lavori della categoria prevalente.</h:div><h:div>Laddove la commissione giudicatrice avesse consentito, attivando il soccorso istruttorio, al R.T.I. di ridurre la quota lavori dichiarata da Civelli Costruzioni s.r.l. dal 57,05 % al 57,04 %, avrebbe dovuto evidentemente assentire il recupero percentuale di 0,01 % da parte di altro operatore aggregato nel R.T.I. al fine di coprire l’importo complessivo del 100% della quota lavori, altrimenti risultante pari a 99,99 %. </h:div><h:div>Si sarebbe così addivenuti, tramite il soccorso istruttorio, ad una inammissibile modifica sostanziale dell’offerta, tale dovendosi ritenere la diversa ripartizione delle quote tra le componenti il raggruppamento, non avendo rilevanza alcuna – per il principio del quale è applicazione – la circostanza che la modifica sarebbe stata nella percentuale minima dello 0,01% (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 09 marzo 2020, n. 1671; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1074).</h:div><h:div>Non persuade, quindi, il lamentato mancato ricorso a tale istituto, in quanto l'eventuale indicazione differente delle quote di esecuzione, rispetto a quanto chiaramente indicato nella domanda di partecipazione, si sarebbe tradotta in una inammissibile modifica sostanziale dell’offerta, in violazione del principio della <corsivo>par condicio competitorum</corsivo>.</h:div><h:div>Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso è infondato e deve essere rigettato.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/04/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Animati Alessandra</h:div><h:div>Caterina Luperto</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>