<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210021020230623164631852" descrizione="" gruppo="20210021020230623164631852" modifica="28/06/2023 08:48:13" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Elisabetta Tanara" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00210"/><fascicolo anno="2023" n="00213"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210021020230623164631852.xml</file><wordfile>20210021020230623164631852.docm</wordfile><ricorso NRG="202100210">202100210\202100210.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Parma\Sezione 1\2021\202100210\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Italo Caso</firma><data>28/06/2023 08:48:13</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Italo Caso</firma><data>28/06/2023 08:48:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20230623164628988" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA"><ereditato>2</ereditato><numero>380</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2001</anno><articolo>86 - 96</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20230623164628375" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA"><ereditato>2</ereditato><numero>380</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2001</anno><articolo>103</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Italo Caso,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Caterina Luperto,	Referendario</h:div><h:div>Paola Pozzani,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento in data 14 luglio 2021 del Responsabile del Settore “Uso e assetto del territorio” del Comune di Langhirano;</h:div><h:div>…………………<corsivo>per l’accertamento</corsivo>…..</h:div><h:div>dell’obbligo del Comune di Langhirano di disporre l’esecuzione delle verifiche sulla sussistenza della stabilità sismica del fabbricato in comproprietà della ricorrente.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 210 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Elisabetta Tanara, rappresentata e difesa dall’avv. Ermes Coffrini e dall’avv. Marcello Coffrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Langhirano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Conti e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, via Verdi n. 9, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Giovanni Tanara, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Banchini e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, Borgo Garimberti n. 4, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Langhirano e di Giovanni Tanara;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore il dott. Italo Caso nell’udienza pubblica del 21 giugno 2023 e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Comproprietaria di un fabbricato di civile abitazione ubicato nel Comune di Langhirano, in via Togliatti n. 18, la ricorrente deduce di avere da tempo e più volte chiesto all’Amministrazione comunale l’effettuazione delle necessarie verifiche circa la stabilità, anche sotto il profilo sismico, dell’intero fabbricato, in conseguenza dei lavori di ristrutturazione effettuati dal fratello Giovanni nella porzione di sua proprietà, con la probabile minore resistenza della struttura agli effetti dei movimenti tellurici. Donde l’asserita presentazione di più esposti e lo scambio infruttuoso di corrispondenza con l’Amministrazione comunale, fino a giungere alla comunicazione del Sindaco in data 28 maggio 2021 recante l’annuncio dell’avvenuto avvio di “… <corsivo>una procedura di approfondimento dei fatti da Lei segnalati, del cui esito sarà nostra cura notiziarla con tempestività</corsivo> …”, per poi però ricevere la nota del 14 luglio 2021 con cui il Responsabile del Settore “Uso e assetto del territorio” dell’Amministrazione comunale, richiamato il parere reso dall’Unione Montana Appennino Parma Est in data 9 luglio 2021, informava il difensore della ricorrente che “… <corsivo>si ritiene quindi non sussistano i presupposti per ulteriori accertamenti del caso in merito alle condizioni dell’immobile della sua assistita</corsivo> …”.</h:div><h:div>Avverso quest’ultima nota ha proposto impugnativa l’interessata.</h:div><h:div>Ella richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sulle istanze dei privati sussiste non solo nei casi espressamente previsti da una norma ma anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l’adozione di un provvedimento, così come la mera inerzia nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che – l’edificazione <corsivo>sine titulo</corsivo> – è sin dall’origine illegittimo; e, allora, vi è l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi su area confinante, formulata dal relativo proprietario, il quale, in conseguenza del concetto di <corsivo>vicinitas</corsivo>, gode di una legittimità differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà.</h:div><h:div>Nella fattispecie, a dire della ricorrente, pur comunicato dal Sindaco l’avvio delle verifiche richieste, è poi giunta notizia della decisione di non compiere accertamenti in ordine alle condizioni dell’immobile, e ciò in ragione di un parere dell’Unione Montana Appennino Parma Est in realtà non espressosi sulla sussistenza della situazione di vulnerabilità sismica lamentata dalla ricorrente, per risultare compiuto solo un asettico confronto tra le perizie tecniche trasmesse all’ente. Ciò malgrado ella avesse prodotto una perizia dell’ing. Morandi sulla stabilità sismica del fabbricato che avrebbe giustificato una puntuale indagine dell’Amministrazione, invece limitatasi ad affermare non sussistenti i presupposti per ulteriori accertamenti, senza neppure precisare quali verifiche fossero già state dagli uffici eseguite. Il che, del resto, scaturirebbe dalla normativa antisismica contenuta nel d.P.R. n. 380 del 2001 (artt. 86, 93, 94-<corsivo>bis</corsivo>, 96, 103), con l’obbligo dell’Amministrazione comunale di effettuare controlli e verifiche, senza margini di discrezionalità.</h:div><h:div>Conclude dunque la ricorrente imputando al Comune di Langhirano di essersi indebitamente sottratto ai propri doveri e chiede che se ne accerti l’obbligo di effettuare la verifica sullo stato, sotto il profilo della sicurezza sismica, in cui si è venuto a trovare il suo fabbricato a seguito dei lavori eseguiti dal fratello.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio il Comune di Langhirano e il sig. Giovanni Tanara, opponendosi all’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 21 giugno 2023 la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>E’ chiamato il Collegio a pronunciarsi circa il denunciato carente esercizio del potere di vigilanza del Comune di Langhirano sugli interventi edilizi effettuati da altri nel fabbricato di proprietà della ricorrente (CILA del 2013 e SCIA del 2014 e del 2017), con effetti asseritamente pregiudizievoli quanto alla sicurezza sismica, per una presumibile minore resistenza della struttura agli effetti dei movimenti tellurici. In particolare, l’interessata imputa all’Amministrazione di essersi limitata a considerare priva di elementi innovativi la documentazione tecnica esibita, senza operare alcun reale accertamento e quindi omettendo i controlli di sua competenza.</h:div><h:div>Va premesso che, come è noto, il proprietario di un’area confinante rispetto a quella sulla quale viene realizzata un’attività edilizia ritenuta illegittima e pregiudizievole può pretendere che il Comune adotti le misure repressive o, comunque, che emetta un provvedimento che spieghi esplicitamente le ragioni della mancata attivazione, sicché in presenza di segnalazioni circostanziate e documentate l’Amministrazione ha l’obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell’abuso, della cui conclusione deve essere dato motivato conto (v., <corsivo>ex multis</corsivo>, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 3 gennaio 2023 n. 5). Inoltre, è pacifico che la conformità urbanistico/edilizia di un manufatto implica anche l’idoneità sismica dell’immobile, facendo capo tale verifica al Comune nell’ambito del generale potere di vigilanza spettante agli uffici tecnici comunali “… <corsivo>per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento</corsivo> …” ex art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 – tra le quali quelle poste a presidio dei lavori in zona sismica –, nonché del potere di vigilanza sull’osservanza delle norme in materia antisismica che l’art. 103 del d.P.R. n. 380 del 2001 assegna a “… <corsivo>gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali</corsivo> …” (v., tra le altre, TAR Campania, Salerno, Sez. II, 25 maggio 2023 n. 1227).</h:div><h:div>Ciò posto, emerge nella circostanza come la ricorrente, denunciando l’effettuazione di lavori da parte dell’altro comproprietario del fabbricato – nella parte a lui riconducibile – che avrebbero costituito nocumento per la stabilità sismica dell’intero edificio, abbia prodotto all’Amministrazione comunale una perizia tecnica in tal senso indicativa. Ma, anziché procedere alla verifica in concreto dell’osservanza delle norme tecniche del settore anche in ragione del reale stato della struttura, l’ente locale ha acquisito il parere dell’Unione Montana Appennino Parma Est – attraverso cui esso svolge in forma associata le funzioni in materia sismica per effetto di un’apposita convenzione – e, in ragione delle conclusioni di detto parere, ha dato atto della circostanza che la perizia esibita nulla di nuovo aggiungerebbe a quanto già accertato, con l’ausilio di un consulente tecnico d’ufficio, nella controversia innanzi al giudice civile che ha coinvolto negli anni passati i due comproprietari. L’Amministrazione comunale, dunque, ha ritenuto già effettuati in quella sede contenziosa gli approfondimenti del caso, con esclusione di rischi per la statica dell’edificio, e ne ha tratto la conclusione che, per non essere stati ora addotti elementi di novità, non si giustifica un riesame della situazione.</h:div><h:div>Il ricorso è fondato.</h:div><h:div>Se è vero che l’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 ricollega l’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia urbanistico-edilizia e l’avvio dei correlativi procedimenti afflittivi anche alla “denuncia dei cittadini”, ciò comporta l’obbligo dell’Amministrazione comunale, quando investita di una denuncia circostanziata e documentata, di dare esaustiva risposta al privato che può subire concreti pregiudizi dall’attività edilizia altrui, eventualmente operando concreti accertamenti sullo stato dei luoghi. </h:div><h:div>Nella fattispecie, invece, il Comune di Langhirano ha solo apparentemente dato seguito all’esposto della ricorrente, premunitasi di una perizia tecnica a fondamento della richiesta. E ciò in quanto, come è pacifico, il giudizio civile che ha coinvolto i due confinanti non può avere un contenuto di accertamento idoneo a “fare stato” in sede amministrativa, spettando perciò all’Autorità competente compiere un autonomo accertamento dei fatti nell’ambito dei poteri di cui la legge la investe. Se anche, dunque, la perizia esibita dalla ricorrente non avesse introdotto elementi diversi da quelli già vagliati con esito negativo dal Tribunale Ordinario di Parma, il Comune di Langhirano avrebbe dovuto comunque effettuare i controlli di sua pertinenza, quanto meno dando indicazioni puntuali circa le ragioni dell’eventuale inadeguatezza tecnica o inattendibilità della perizia prodotta, non certo sottintendendo appurata e consolidata la realtà dei fatti per effetto della pronuncia del giudice civile del 20 gennaio 2015, mentre nessun richiamo viene compiuto ad altri accertamenti operati circa i profili di rilevanza sismica denunciati con la relazione dell’ing. Morandi da ultimo esibita.</h:div><h:div>Né osta alla decisione di merito l’eccepita inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del parere dell’Unione Montana Appennino Parma Est, trattandosi di un mero atto interno del procedimento, finalizzato a fornire in sede istruttoria all’Amministrazione comunale elementi di valutazione tecnica circa l’esposto della ricorrente – per le libere determinazioni finali dell’Autorità competente –, e solo come tale richiamato nella comunicazione conclusiva; sicché, non essendo considerabile quel parere quale atto presupposto del provvedimento censurato, non sussisteva l’onere della sua impugnazione. Del resto, contrariamente a quanto addotto dalla difesa del Comune di Langhirano, la convenzione che lega quest’ultimo all’Unione Montana Appennino Parma Est, pur incidendo sulle modalità di assolvimento delle funzioni in tema di verifica e controllo dell’attività edilizia “in materia sismica” anche attraverso la costituzione di una struttura tecnica che ne consente lo svolgimento in forma associata tra i vari Comuni coinvolti, non fa evidentemente venire meno le competenze istituzionali dei vari enti locali cui la legge assegna le funzioni in questione, e ciò comporta che la vigilanza di cui agli artt. 27 e 103 del d.P.R. n. 380 del 2001 fa comunque capo alla responsabilità del Comune di Langhirano, che si avvale – è vero – della struttura tecnico/amministrativa in tal modo costituita e alla stessa conferisce varie attribuzioni, ma che naturalmente non può considerarsi spogliato del potere-dovere di assumere ogni iniziativa utile in materia, anche quanto agli esposti del tipo di quello presentato dalla ricorrente.</h:div><h:div>In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e obbligo dell’Amministrazione comunale di conformarsi a quanto in questa sede statuito.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Langhirano, mentre si ravvisano giusti motivi per compensarle nei confronti del controinteressato.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Langhirano al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato. Compensa le spese nei confronti del controinteressato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/06/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Villa Alessandro</h:div><h:div>Italo Caso</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>