<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210013320240308162706123" descrizione="" gruppo="20210013320240308162706123" modifica="18/03/2024 21:43:04" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00133"/><fascicolo anno="2024" n="00063"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210013320240308162706123.xml</file><wordfile>20210013320240308162706123.docm</wordfile><ricorso NRG="202100133">202100133\202100133.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\526 Italo Caso\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Italo Caso</firma><data>18/03/2024 19:44:27</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Caterina Luperto</firma><data>11/03/2024 10:10:41</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/03/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20240308162703011" codice="REGIONI" descrizione="LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA"><ereditato>2</ereditato><numero>4</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2018</anno><articolo>19,20</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20240308162703577" codice="REGIONI" descrizione="LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA"><ereditato>2</ereditato><numero>4</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2018</anno><articolo>21</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20240308162703879" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1990</anno><articolo>1,3</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20240308162703240" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>387</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2003</anno><articolo>12</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20240308162703627" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>152</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2006</anno><articolo>27bis</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Italo Caso,	Presidente</h:div><h:div>Caterina Luperto,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Paola Pozzani,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 449 del 6 aprile 2021, pubblicata e conosciuta successivamente, avente a oggetto l'approvazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) comprensivo del provvedimento di V.I.A. relativo al progetto di costruzione ed esercizio di impianto finalizzato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare di potenza di picco pari a 5.756,1 KWP e delle opere connesse, localizzato in Comune di Noceto, proposto dalla società NB4 S.r.l., che dispone anche la Variante degli strumenti urbanistici del Comune di Noceto;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi e collegati, e, in particolare: a) dell'atto di autorizzazione e di V.I.A. dell'impianto sottoscritto dalla conferenza di servizi nella seduta conclusiva del 23 febbraio 2021, allegato parte integrante n.1; b) della determinazione dirigenziale di ARPAE in data 23.02.2021 - con efficacia differita e condizionata all'approvazione del P.A.U.R. - con la quale viene rilasciata alla controinteressata autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica al suolo di potenza pari a 5.756,1 kWp denominato “Bastone” e delle opere connesse; c) della deliberazione del Consiglio Comunale di Noceto n.1/2021, con cui è stato dato l’assenso al progetto di impianto e alla Variante degli strumenti urbanistici comunali funzionale alla realizzazione dell'impianto; d) degli atti di assenso e dei pareri favorevoli alla realizzazione dell'impianto, comunque denominati, espressi dalle Amministrazioni intimate nei procedimenti e sub-procedimenti che hanno recato all'emanazione degli atti e provvedimenti predetti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 133 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Filippo Ceci, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenia Monegatti in Parma, piazza Garibaldi, 17; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Silvia Ricci e Claudia Menini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Prost in Parma, Strada Petrarca, n. 8;</h:div><h:div>Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell'Emilia-Romagna - ARPAE, in persona del Direttore <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Fantini, Patrizia Onorato e Antonio Tolone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Provincia di Parma, Comune di Noceto, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>NB4 S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Sergio Fienga, Giovanni Battista De Luca, Jaime Guiso Gallisai e Marcello Astolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – ARPAE, della Regione Emilia-Romagna e della società NB4 S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Oggetto del presente giudizio è la legittimità del P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) comprensivo del provvedimento di V.I.A. e comportante variante al P.S.C., al R.U.E. e al P.O.C., adottato con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 449 del 6 aprile 2021, relativo al progetto di costruzione ed esercizio di impianto finalizzato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell’energia solare, localizzato nel Comune di Noceto (PR), proposto dalla società NB4 S.r.l., e degli atti ad esso connessi e presupposti.</h:div><h:div>In particolare, in fatto, la società NB4 S.r.l., in data 11 giugno 2020, presentava domanda di attivazione del P.A.U.R. per la realizzazione del citato progetto di impianto fotovoltaico, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 20 aprile 2018 n. 4.</h:div><h:div>Come prospettato dalla Regione Emilia-Romagna, l’avviso al pubblico e la documentazione relativa al progetto venivano pubblicati sul BURERT n. 256 del 22 luglio 2020 e sul sito <corsivo>web </corsivo>della Regione. Decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, seguiva la fase eventuale della richiesta di integrazioni in esito ad una prima valutazione del progetto, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 1, della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 20 aprile 2018 n. 4, nel corso della quale veniva indetta dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente e l’Energia (in seguito ARPAE) una conferenza di servizi istruttoria, a mente dell’art. 18, comma 2, della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 20 aprile 2018 n. 4.</h:div><h:div>Ad esito della conferenza di servizi istruttoria, veniva formulata una richiesta di integrazioni alla società proponente, riscontrata dalla medesima in data 19 novembre 2020.</h:div><h:div>Con nota del 24 novembre 2020, ARPAE convocava la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 20 aprile 2018 n. 4, articolatasi in tre sedute.</h:div><h:div>In particolare, nella seduta conclusiva si dava atto dell’avvenuta acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto.</h:div><h:div>Pertanto, la Regione Emilia-Romagna recepiva le conclusioni della conferenza di servizi decisoria e, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 449 del 6 aprile 2021, adottava la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, integrante la formazione del P.A.U.R.</h:div><h:div>Nella delibera regionale veniva dato atto che «<corsivo>in merito alla variante agli strumenti urbanistici presentati nel presente procedimento relativi alla modifica da “Ambiti per nuovi insediamenti” ad “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” di parte delle aree occupate dal campo fotovoltaico, visto l’assenso positivo espresso dal Comune di Noceto (Delibera Consiglio n. 1 del 18 Febbraio 2021, Allegato 4 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), del parere sulla variante e sulla VAS/VALsat espresso dalla Provincia di Parma con Atto del Presidente n. 11 del 25 Gennaio 2021, il Provvedimento Autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti urbanistici sopra indicati e la sua efficacia decorre dalla pubblicazione sul BURERT del presente provvedimento</corsivo>».</h:div><h:div>Con ricorso proposto come in rito, il sig. Ceci Filippo ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale recante l’adozione del P.A.U.R. e gli atti ad esso connessi, deducendone l’illegittimità.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio la Regione Emilia-Romagna, ARPAE e la controinteressata NB4 S.r.l., deducendo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, instando per il rigetto del gravame per infondatezza.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del giorno 6 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>In <corsivo>limine litis</corsivo>, devono essere scrutinate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle Amministrazioni resistenti e dalla controinteressata NB4 S.r.l.</h:div><h:div>La prima eccezione comune alle parti resistenti e alla controinteressata è relativa alla carenza di interesse alla coltivazione del gravame, in ragione del fatto che non sarebbe comprovato dal ricorrente un concreto pregiudizio derivante dal progetto di installazione dell’impianto fotovoltaico, non risultando sufficiente il mero requisito della <corsivo>vicinitas.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>In particolare, secondo la prospettazione della difesa regionale dovrebbe essere escluso l’interesse alla tutela del “paesaggio” e del “contesto paesaggistico”, venendo in rilievo, per tali beni, interessi diffusi tutelabili esclusivamente da enti esponenziali. Aggiunge la Regione che non può ritenersi sussistente l’interesse alla tutela della salute, invocato dal ricorrente con il riferimento ai «<corsivo>gravi disagi in termini di emissioni elettromagnetiche e di inquinamento luminoso</corsivo>», posto che i profili inerenti all’impatto del fotovoltaico in termini di inquinamento luminoso, acustico ed elettromagnetico sono stati oggetto di approfondita analisi in sede di rilascio della V.I.A.</h:div><h:div>Soggiunge la difesa di ARPAE che il ricorrente non avrebbe dimostrato la sussistenza di un concreto pregiudizio all’ambiente, alla salute o economico tale da sorreggere l’interesse al ricorso. Né in tal senso potrebbe essere valorizzata la perizia prodotta agli atti del giudizio in data 24 gennaio 2024, che costituirebbe una mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di ogni valore probatorio, anche con riferimento alla pretesa diminuzione del valore dell’immobile di proprietà.</h:div><h:div>Deduce la difesa della controinteressata NB4 S.r.l. l’insussistenza della “<corsivo>gravissima compromissione del paesaggio agrario</corsivo>”, dei “<corsivo>gravi disagi – in termini di emissioni elettromagnetiche e di inquinamento luminoso</corsivo>” e della “<corsivo>sensibilissima riduzione del valore della sua proprietà</corsivo>”, trattandosi di enunciazioni infondate e smentite dagli atti della procedura conclusasi con l’adozione del P.A.U.R.</h:div><h:div>L’eccezione è infondata.</h:div><h:div>Per oramai costante giurisprudenza, ai fini della dimostrazione dell’interesse ad impugnare i titoli edilizi e, in generale, i provvedimenti che incidono sull’assetto urbanistico del territorio, il solo criterio dello stabile collegamento territoriale con il contesto nel quale è destinato a sorgere l’intervento contestato è da ritenersi insufficiente, quanto meno in tutti i casi in cui la modifica del preesistente assetto non si dimostri <corsivo>ictu oculi</corsivo>, ovvero sulla scorta di sicure basi statistiche tratte dall'esperienza, pregiudizievole per la qualità (urbanistica, paesaggistica, ambientale) dell'area in cui insiste la proprietà del ricorrente, ovvero sia suscettibile di comportarne un deprezzamento commerciale (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 5 luglio 2021, n. 879).</h:div><h:div>Si tratta di un orientamento avallato dall’Adunanza Plenaria che si è di recente pronunciata sulla legittimazione e sull’interesse ad agire in materia edilizia, superando il precedente orientamento secondo il quale la <corsivo>vicinitas </corsivo>– ossia lo stabile collegamento con la zona interessata dall’intervento – era ritenuta sufficiente a radicare entrambe le condizioni dell’azione. Rivedendo il suddetto orientamento, l’Adunanza Plenaria ha stabilito che “<corsivo>Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, ferma restando la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi; e il criterio della 'vicinitas', quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato</corsivo>” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 dicembre 2021, n. 22).</h:div><h:div>Lo stabile collegamento con il territorio, dunque, in materia edilizia è elemento sufficiente a radicare la legittimazione, non anche l’interesse al ricorso.</h:div><h:div>La indicata pronuncia ha altresì chiarito che “<corsivo>L'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso; l'interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d'ufficio dal giudicante, nel rispetto dell'art. 73, comma 3, c.p.a</corsivo>.”.</h:div><h:div>Ora nella fattispecie <corsivo>de qua agitur</corsivo>, ferma restando la documentata <corsivo>vicinitas</corsivo>, ritiene il Collegio che sia sussistente anche l’interesse ad agire.</h:div><h:div>Parte ricorrente deduce che il progetto di installazione dell’impianto fotovoltaico approvato con il P.A.U.R., in disparte le considerazioni relative all’impatto paesaggistico e ambientale, è suscettibile di incidere sul valore commerciale dell’immobile di sua proprietà, a causa della prevista installazione dei pannelli fotovoltaici su un’area limitrofa di quasi tre ettari, con effetti esiziali sulla bellezza paesaggistica che inevitabilmente determinerebbero un deprezzamento del valore di mercato dell’immobile.</h:div><h:div>Orbene, anche a prescindere dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, appare <corsivo>ictu oculi</corsivo> evidente che un intervento che altera in modo così significativo il territorio sia in grado di incidere sul valore commerciale del compendio immobiliare del ricorrente; in effetti, l’impatto visivo, la presenza di una distesa di pannelli in copertura dell’area agricola verde, la conseguente compromissione della visuale paesaggistica del contesto sono elementi che, anche secondo la comune esperienza, si presentano idonei a pesare negativamente sul valore commerciale dell’immobile in questione (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 20 novembre 2023, n. 1690).</h:div><h:div>L'interesse ad agire, quale condizione dell’azione, consiste, infatti, nella dimostrazione del “bisogno di tutela giurisdizionale”, ovvero nella necessità del ricorso agli organi giudiziari per porre rimedio ad uno stato di fatto lesivo (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9). </h:div><h:div>Tale stato di fatto lesivo è ben rinvenibile nel progetto di installazione dell’impianto fotovoltaico di che trattasi per gli effetti plausibilmente detrattivi del valore di mercato del compendio immobiliare di proprietà del ricorrente.</h:div><h:div>Di talché l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse al ricorso deve essere disattesa.</h:div><h:div>La controinteressata NB4 S.r.l. prospetta un’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, sostenendo che il ricorrente avrebbe censurato solo una delle motivazioni del P.A.U.R. a fondamento della scelta di localizzazione dell’impianto fotovoltaico, ovvero l’idoneità dell’area in quanto cava dismessa, omettendo di denunciare l’illegittimità di quel segmento di motivazione provvedimentale che riconduce l’idoneità della collocazione alla destinazione agricola dell’area.</h:div><h:div>Ne discenderebbe la carenza di interesse alla coltivazione del gravame, in ragione del fatto che, trattandosi di atto plurimotivato, la mancata contestazione di una delle autonome ragioni su cui si fonda il provvedimento determinerebbe la necessaria inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, perché nessuna utilità potrebbe essere ricavata dall’accoglimento della censura relativa ad una delle motivazioni, continuando il provvedimento a reggersi sul motivo non gravato.</h:div><h:div>L’eccezione è infondata.</h:div><h:div>Il ricorso è incentrato non solo e non esclusivamente sulla localizzazione dell’impianto nell’area considerata quale cava dismessa (qualificazione peraltro contestata dal ricorrente), ma anche sulla violazione della normativa regionale in tema di localizzazione di simili impianti. In particolare, nel primo motivo di ricorso il deducente si sofferma ampiamente sul fatto che gli impianti fotovoltaici non possano essere realizzati su aree edificabili, ma solo su aree agricole, censurando la variante agli strumenti urbanistici che avrebbe disposto la modifica da “<corsivo>Ambiti per nuovi insediamenti</corsivo>” ad “<corsivo>Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</corsivo>” di parte delle aree interessate dal progetto di “fotovoltaico”, con ciò dovendosi ritenere che il ricorrente abbia inteso contestare anche quel segmento provvedimentale relativo alla collocazione dell’impianto in area agricola, in ragione della pregressa destinazione residenziale di parte dell’area, modificata con una variante al P.S.C. al solo fine di consentire la realizzazione del progetto.</h:div><h:div>Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo il ricorrente deduce “<corsivo>Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 del d.lgs. n.387/2003, dell’art.27-bis del d.lgs. n.152del 2006, degli artt.19, 20 e 21 della l.r. Emilia-Romagna n.4/2018, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10.9.2020, della D.A.L. della Regione Emilia-Romagna n.28 del 2010, degli artt.1 e 3 della legge n.241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, difetto dei presupposti e di istruttoria, erroneità della motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste.</corsivo>”. </h:div><h:div>Lamenta la violazione della normativa in tema di localizzazione degli impianti fotovoltaici e, in particolare, le previsioni della Delibera dell’Assemblea Legislativa (in seguito D.A.L.) della Regione Emilia-Romagna n. 28/2010, adottata in attuazione del D.lgs. n. 387/2003 e del D.M. 10 settembre 2010.</h:div><h:div>Prospetta che la D.A.L. consente la realizzazione degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate come agricole, tra cui le aree di cava dismesse. Precisa che, sempre secondo le previsioni della D.A.L., la localizzazione degli impianti fotovoltaici sia assentibile solo su alcune aree classificate edificabili, tra cui non è compresa la porzione di area <corsivo>ab origine </corsivo>edificabile sulla quale è prevista l’installazione del “fotovoltaico” controversa.</h:div><h:div>Ne inferisce l’illegittimità del P.A.U.R., in quanto avrebbe disposto una variante agli strumenti urbanistici al solo fine di rendere compatibile la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una parte di area che, in quanto originariamente a destinazione residenziale, non avrebbe consentito l’opera in questione.</h:div><h:div>Replica la Regione argomentando che il ricorrente opererebbe una indebita sovrapposizione tra quanto previsto dalla D.A.L. n. 28/2010 sull’idoneità dell’area di intervento per la localizzazione degli impianti fotovoltaici e la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici del Comune di Noceto.</h:div><h:div>Precisa la difesa regionale che l’area di collocazione dell’impianto è dedicata ad un utilizzo di tipo agricolo, pertanto conforme alle previsioni di cui alla lettera B), punto 7) dell’Allegato I alla D.A.L.</h:div><h:div>Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce “<corsivo>Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art.12 del d.lgs. n.387/2003, dell’art.27-bis del d.lgs. n.152del 2006, degli artt.19, 20 e 21 della l.r. Emilia-Romagna n.4/2018, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10.9.2020, della D.A.L. della Regione Emilia-Romagna n.28 del 2010, degli artt.1 e 3 della legge n.241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, difetto dei presupposti e di istruttoria, erroneità della motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste</corsivo>”.</h:div><h:div>Il ricorrente prospetta l’illegittimità del P.A.U.R. e degli atti ad esso connessi, per difetto di istruttoria e di motivazione, in ragione del fatto che sarebbe stato ritenuto ammissibile l’impianto fotovoltaico sulla base della classificazione dell’area quale area di cava dismessa.</h:div><h:div>Precisa che, per la parte di area <corsivo>ab origine </corsivo>a destinazione residenziale, non potesse ritenersi a suo tempo sussistente una cava poi dismessa, posto che a mente della normativa regionale le aree di cava dismesse possono rinvenirsi solo in ambito agricolo e non residenziale. Prospetta che, anche per la parte di area agricola, non potesse trattarsi di un’area di cava dismessa, dal momento che «<corsivo>la cava è stata chiusa, ritombata e recuperata per l’uso agricolo da circa trent’anni</corsivo>».</h:div><h:div>Ne inferisce l’illegittimità delle previsioni del P.A.U.R. per vizio di istruttoria e di motivazione, giacché sarebbe stata omessa ogni valutazione sull’idoneità dei terreni in questione ai fini dell’installazione dell’impianto fotovoltaico.</h:div><h:div>Osserva la difesa regionale sul punto che l’area in questione non è stata considerata idonea in quanto area di cava dismessa, ma poiché area agricola e, pertanto, compatibile con l’impianto di che trattasi alla luce delle disposizioni della D.A.L. Precisa che il riferimento all’area di cava dismessa contenuto negli atti del procedimento sia stato indicato quale elemento aggiuntivo volto a suggellare la coerenza dell’intervento con le previsioni della normativa regionale.</h:div><h:div>Con il terzo motivo di ricorso, il deducente contesta la deliberazione del Consiglio comunale di Noceto con cui è stato espresso l’assenso alla variante agli strumenti urbanistici, deducendo “<corsivo>violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, dell’art.12 del d.lgs. n.387/2003, dell’art.27-bis del d.lgs. n.152del 2006, degli artt.19, 20 e 21 della l.r. Emilia-Romagna n.4/2018, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10.9.2020, della D.A.L. della Regione Emilia-Romagna n.28 del 2010, degli artt.1 e 3 della legge n.241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, difetto dei presupposti e di istruttoria, erroneità della motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste. Quanto agli altri atti impugnati: illegittimità derivata</corsivo>”.</h:div><h:div>Lamenta, in particolare, l’illegittimità della deliberazione consiliare del Comune che avrebbe assentito la variante agli strumenti urbanistici senza aver preventivamente effettuato un’adeguata istruttoria, essendosi limitato a recepire le proposte della società NB4 S.r.l.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>Giova preliminarmente delineare il quadro normativo di riferimento.</h:div><h:div>Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, adottato in “<corsivo>attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</corsivo>”, all’art. 12 disciplina il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.</h:div><h:div>Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, tale disposizione «<corsivo>è volta, da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all’aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili [...] sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; e, dall’altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio</corsivo> (<corsivo>ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009)</corsivo>» (cfr. Corte Costituzionale, 16 luglio 2014 n. 199).</h:div><h:div>Tra i criteri localizzativi dettati dalla normativa statale, l’art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che «<corsivo>Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14</corsivo>».</h:div><h:div>L’art. 12, comma 10, del citato decreto prevede che «<corsivo>In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti </corsivo>(…)».</h:div><h:div>La norma richiamata è stata interpretata dalla Corte Costituzionale nel senso che “<corsivo>le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del criterio «residuale» deve essere individuata nel «principio di massima diffusione» delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea</corsivo>” (cfr. Corte Costituzionale, 16 luglio 2014 n. 199).</h:div><h:div>Orbene, le Linee Guida, adottate con D.M. 10 settembre 2010, all’Allegato 3, paragrafo 17, indicano i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, precisando che «<corsivo>L’individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri</corsivo> (…)».</h:div><h:div>La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle disposizioni contenute nelle Linee Guida, con Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 28 del 6 dicembre 2010, ha approvato l’Allegato I recante «<corsivo>Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica</corsivo>».</h:div><h:div>L’Allegato I, alla lettera A), indica quali aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo: «<corsivo>1) le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrate nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione: 1.0 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR); 1.1. sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR); 1.2. zona di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR); 1.3. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d´acqua (art. 18 del PTPR); 1.4. crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, commi 1, lettera a, del PTPR; 1.5. calanchi (art. 20, comma 3 del PTPR); 1.6. complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR); 1.7. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso degli stessi, ai sensi dell’art. 141-bis del medesimo decreto legislativo; 1.8. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"</corsivo>(…); <corsivo>2) le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;</corsivo> (…) <corsivo>3) le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;</corsivo> (…) <corsivo>4) le aree forestali, così come definite dall’art. 63 della L.R. n. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) nonché nelle zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;</corsivo> (…) 5) <corsivo>le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1224/08;</corsivo> (…)». </h:div><h:div>L’Allegato I, alla lettera B), indica quali aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, con precise prescrizioni: «<corsivo>1) le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 17 del PTPR), qualora l’impianto fotovoltaico sia realizzato da un’impresa agricola e comunque fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 200 Kw;</corsivo> (…) <corsivo>2) le zone sotto elencate, qualora l’impianto fotovoltaico sia realizzato da un’impresa agricola, la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile, la potenza nominale complessiva dell’impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno posseduto, con un massimo di 1 Mw per impresa e l’impianto risulti coerente con le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone, alla luce delle possibili alternative localizzative nell’ambito delle aree nella disponibilità del richiedente: - le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, (art. 19 del PTPR); - le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, le zone di tutela della struttura centuriata, le zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 21, comma 2, lettere b.2., c. e d., del PTPR); - le partecipanze, le bonifiche storiche di pianura e aree assegnate alle Università agrarie, comunali, comunelli e simili e le zone gravate da usi civici (art.23, comma 1, lettere a. b. c. e d., del PTPR); - elementi di interesse storico testimoniale (art. 24 del PTPR); -i dossi di pianura (art. 20, comma 2, del PTPR) e i crinali non individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela (art. 20, comma 1, lett. a), del PTPR);</corsivo> (…) <corsivo>3) le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR ), qualora l’impianto fotovoltaico sia destinato all’autoconsumo;</corsivo> (…) <corsivo>4) le aree agricole, non rientranti nella lettera A, nelle quali sono in essere coltivazioni certificate come agricole biologiche, a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tipica ( IGT) qualora la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità dell’azienda agricola e la potenza nominale complessiva dell’impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per azienda; </corsivo>(…) <corsivo>5) le zone C dei Parchi nazionali, interregionali e regionali, istituiti ai sensi della L. n. 394/91 nonché della L.R. n. 6 del 2005, e le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/ CE (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) non rientranti nella lettera A punti 4 e 5 qualora la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell’impianto non sia superiore a 200 KW;</corsivo> (…) <corsivo>6) le aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005 qualora la superficie occupata dall’impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell’impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per richiedente</corsivo>».  </h:div><h:div>Conclude la lettera B) dell’Allegato 1 prevedendo, al punto 7, quali aree idonee «<corsivo>le aree in zona agricola non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della presente lettera B), qualora l’impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente. Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d’acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari. Per i Comuni montani, l’impianto non può superare la quota del 10% delle particelle catastali anche non contigue nella disponibilità del richiedente</corsivo>».</h:div><h:div>L’Allegato I, alla lettera C), indica le aree considerate idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, al netto di quelle indicate alla lettera A, e senza i limiti di cui alla lettera B: «<corsivo>1. le seguenti aree in zona agricola: a. le fasce di ambientazione e le aree di pertinenza delle opere pubbliche lineari; b. le fasce di rispetto stradale e autostradale, così come dimensionate dal Codice della strada e dal suo Regolamento, nonché le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli; c. le fasce di rispetto delle linee ferroviarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli; d. le fasce di rispetto degli elettrodotti; e. le aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmente autorizzate, anche se non più in esercizio. L’impianto fotovoltaico, in tal caso, non costituisce attività di esercizio della discarica; f. le aree a servizio di depuratori; g. le aree a servizio degli impianti di sollevamento delle acque; h. le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell´impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava; 2. le parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, le aree ecologicamente attrezzate e i poli funzionali; 3. le aree dedicate alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti ai sensi dell’art. A-23 dell’Allegato alla LR 20/2000 e s.m e i., mediante l’utilizzo di arredi e attrezzature urbane di nuova concezione; 4. le colonie marine (art. 16 del PTPR) e gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane (art. 22 del PTPR), qualora l’impianto fotovoltaico sia collocato esclusivamente sugli edifici esistenti nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi; 5. le aree a servizio di impianti di risalita e le altre aree ad esse funzionali, purché al di fuori delle aree di cui alla lettera A), qualora l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico sia utilizzata per garantire il fabbisogno dell’impianto a servizio del quale è stato installato</corsivo>».</h:div><h:div>Infine, alla lettera D) l’Allegato I prevede che «<corsivo>Sono idonei alla installazione degli impianti fotovoltaici gli edifici esistenti ovunque ubicati, nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi e nell’osservanza delle norme di sicurezza sismica. Fuori dalle aree di cui alla lettera A, qualora l’installazione sulle coperture dell’edificio non sia fattibile, è consentita l’istallazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo destinati all’autoconsumo, fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 20 Kw</corsivo>».</h:div><h:div>Orbene, così delineato il quadro normativo di riferimento, le censure prospettate dal ricorrente non possono trovare accoglimento.</h:div><h:div>È infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della normativa sulla localizzazione degli impianti fotovoltaici e si contesta la variante urbanistica asseritamente approvata al solo fine di rendere assentibile il progetto in esame così da eludere il divieto che vi si sarebbe opposto.</h:div><h:div>Il P.A.U.R. precisa che l’impianto in questione è in parte collocato in aree classificate come “<corsivo>Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</corsivo>” normati dall’art. 23 delle N.T.A. del P.S.C. e, pertanto, compatibile con le previsioni della D.A.L.; in parte collocato all’interno di un ambito per un nuovo insediamento, individuato come “STA_R1”, che occupa un’area di circa 21.500 mq sul limite sud della frazione di Stazione di Noceto.</h:div><h:div>Ritenuta, pertanto, la necessità di «<corsivo>garantire l’univoca compatibilità dell’impianto fotovoltaico in progetto</corsivo>», il P.A.U.R. ha disposto la variante agli strumenti urbanistici, modificando la destinazione urbanistica dell’area interessata dall’ambito per nuovi insediamenti “STA_R1” in area agricola e, in particolare, in “<corsivo>Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</corsivo>”, analogamente alle ulteriori aree oggetto dell’intervento. Tale variante, che ha interessato il P.S.C., il R.U.E. e il P.O.C., è stata condotta a mente della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 20 aprile 2018, n. 4, che all’art. 21, comma 1, lettera a) prevede che «<corsivo>Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere: a) opere pubbliche o di pubblica utilità</corsivo> (…)», quali quelle di che trattasi. </h:div><h:div>Nello Studio di Impatto Ambientale, all’Allegato 1 – Variante P.S.C. – R.U.E. –P.O.C., viene ulteriormente precisato che «<corsivo>In termini di compatibilità urbanistica, come più diffusamente illustrato nel Quadro di Riferimento Programmatico del SIA, il progetto proposto risulta essere sicuramente compatibile, a condizione, con gli “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico”. Tale considerazione è supportata sia da quanto previsto dal D. Lgs. n.387/2003 e s.m.i. (che all’art.12, comma 7, specifica “gli impianti di produzione di energia elettrica [...] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”), sia da quanto previsto dalla “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica” della Regione Emilia-Romagna approvata con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.28/2010 (che alla lettera B, punto 7, dell’Allegato I specifica “sono considerate idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo: [...] le aree in zona agricola non rientranti nelle lettera A) e nei punti precedenti della presente lettera B), qualora l’impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente”). </corsivo>(…) <corsivo>Per quanto riguarda, invece, l’interessamento di “Ambiti per nuovi insediamenti”, si evidenzia che si tratta dell’ambito denominato “STA_R1” a destinazione residenziale ed usi compatibili. Il D. Lgs. n.387/2003 e s.m.i. e la citata “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica” della Regione Emilia-Romagna approvata con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.28/2010 non esplicitano la compatibilità urbanistica con una destinazione d’uso di tale tipologia. Si ritiene, pertanto, necessario garantire l’univoca compatibilità dell’impianto di progetto provvedendo alla modifica della destinazione</corsivo>
				<corsivo>urbanistica dell’area interessata dall’ambito per nuovi insediamenti STA_R1 attraverso la modifica della destinazione d’uso ad area agricola e, in particolare, ad “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico”, analogamente alle aree agricole limitrofe</corsivo>» (così a pagg. 5-6 del documento depositato in giudizio il 25 gennaio 2024, all. 8).</h:div><h:div>In definitiva, quindi, il progetto interessava due tipologie di aree, la prima inquadrata negli “<corsivo>Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</corsivo>” e, pertanto, compatibile con la normativa statale (art. 12, comma 7, del D. Lgs. 387/2003) e con la normativa regionale (D.A.L. n. 28/2010); la seconda classificata negli “<corsivo>Ambiti per nuovi insediamenti</corsivo>”, non espressamente compatibile con la localizzazione di impianto fotovoltaico, ragione per cui si è ritenuto necessario, in sede di conferenza di servizi, disporre la variante agli strumenti urbanistici al fine di garantire una univoca compatibilità del progetto.</h:div><h:div>Il P.A.U.R. precisa poi, quale elemento aggiuntivo rispetto alla già acclarata idoneità delle aree di intervento ai sensi della D.A.L. n. 28/2010 - in quanto, ad esito della citata variante, “<corsivo>Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</corsivo>”-, che «<corsivo>l’impianto fotovoltaico in progetto ricade, appunto, all’interno di un’ex area di cava ripristinata per un utilizzo di tipo agricolo, nella quale, peraltro, le attività di coltivazione si sono rivelate estremamente difficoltose e con rese scarse</corsivo>», con ciò dovendosi ulteriormente ritenere sussistente la conformità del progetto alle disposizioni normative regionali in quanto la «<corsivo>D.A.L. 28/2010, in attuazione delle Linee guida nazionali di cui al D. M. 10 Settembre 2010, indica come idonee all’ubicazione di impianti fotovoltaici a terra, senza i limiti di cui alla Lettera B della stessa D.A.L., “le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell’impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava”</corsivo>» (v. pagg. 35 e segg. del verbale conclusivo della Conferenza di servizi, parte integrante della deliberazione regionale di adozione del P.A.U.R.).</h:div><h:div>In definitiva, il P.A.U.R. ha autorizzato il progetto di costruzione ed esercizio dell’impianto finalizzato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell’energia solare in considerazione della circostanza che le aree di intervento, classificate quali “<corsivo>Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</corsivo>”, non sono riconducibili nell’ambito delle aree di “tutela” classificate come “non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo” ai sensi dell’Allegato I, lettera A) della D.A.L., né in aree classificate come idonee con limitazioni a mente dell’Allegato I, lettera B) punti 1-6 della D.A.L., ma in aree idonee ai sensi della lettera B), punto 7), dell’Allegato I alla D.A.L. – secondo cui sono idonee «<corsivo>le aree in zona agricola non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della presente lettera B), qualora l’impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente</corsivo>» –, condizione alla quale si aggiunge l’ulteriore rilievo che l’impianto autorizzato ricade peraltro all’interno di aree di cava dismesse, ai sensi dell’Allegato I, lettera C), n. 1., lettera h), della D.A.L.</h:div><h:div>Orbene, la localizzazione dell’impianto fotovoltaico risulta disposta in conformità alle previsioni della normativa sia statale che regionale, tenuto conto del fatto che attraverso la variante urbanistica conseguente al P.A.U.R. tutta la zona individuata per la realizzazione del progetto di che trattasi rientra negli “<corsivo>Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</corsivo>” che, come detto, è classificata come idonea ai sensi dell’Allegato I, lettera B), punto 7) della D.A.L.</h:div><h:div>Tale conformità è ulteriormente comprovata nel P.A.U.R. dalla sussistenza delle condizioni previste dalla lettera B), punto 7), dell’Allegato I alla D.A.L., vale a dire l’incontestata circostanza che l’impianto occupa una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente.</h:div><h:div>Né può essere valorizzato quel segmento della censura con cui parte ricorrente lamenta che si sarebbe in tal modo disposta una variante agli strumenti urbanistici al solo fine di rendere compatibile la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una parte di area che, in quanto a destinazione residenziale, non avrebbe consentito l’opera in questione.</h:div><h:div>Osserva il Collegio che il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’art. 12, comma 3, prevede che «<corsivo>La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (…)</corsivo>». </h:div><h:div>La Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 20 aprile 2018, n. 4, all’art. 21, comma 1, prevede che «<corsivo>Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere: a) opere pubbliche o di pubblica utilità</corsivo> (…)», quali quelle di che trattasi. Ed infatti, l’art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 precisa che «<corsivo>Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti</corsivo>».</h:div><h:div>Lo stesso Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante le “<corsivo>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</corsivo>”, prevede al punto 15.3 che «<corsivo>Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico</corsivo> (…)». </h:div><h:div>Ebbene, nel caso di specie il P.A.U.R. precisa che «(…) <corsivo>le previsioni progettuali sono in parte collocate all’interno di un ambito per nuovi insediamenti a destinazione residenziale, individuato come “STA_R1”, che occupa un’area di circa 21.500 mq sul limite Sud della frazione di Stazione di Noceto. Per garantire l’univoca compatibilità dell’impianto fotovoltaico in progetto si provvederà alla modifica della destinazione urbanistica dell’area interessata dall’ambito “STA_R1”, variandola ad area agricola e, in particolare, ad “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico”, analogamente alle aree agricole limitrofe. Variare la destinazione d’uso residenziale (già prevista e dunque considerata compatibile dal PSC) mutandola in una destinazione d’uso agricola riduce senza dubbio i potenziali impatti sulla componente geomorfologica</corsivo>» (v. pag. 13 del verbale conclusivo della Conferenza di servizi, parte integrante della deliberazione regionale di adozione del P.A.U.R.).</h:div><h:div>La variante urbanistica disposta con il P.A.U.R. risulta pertanto coerente con la normativa statale e con quella regionale che, nell’ottica della semplificazione e accelerazione procedimentale, consentono alla stessa autorizzazione unica di disporre varianti agli strumenti urbanistici per pervenire più celermente alla realizzazione di opere di pubblica utilità quali gli impianti fotovoltaici.</h:div><h:div>Per quanto attiene alla variante urbanistica disposta, in definitiva, non può trovare avallo il rilievo relativo alla presunta “non compatibilità” dell’intervento con l’assetto urbanistico dell’area, posto che nell’ambito del procedimento conferenziale unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, l'adozione del provvedimento autorizzativo comporta automaticamente variante allo strumento urbanistico (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 febbraio 2024, n. 471).</h:div><h:div>È infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura il provvedimento autorizzatorio unico per il fatto che avrebbe ritenuto localizzabile l’impianto fotovoltaico sulle aree di cui al progetto in ragione della sussistenza <corsivo>in loco</corsivo> di un’area di cava dismessa, non potendosi ritenere tale l’area <corsivo>ab origine </corsivo>a destinazione residenziale (posto che le cave possono insistere solo su area agricola), né quella a destinazione agricola (in ragione della chiusura della cava da oltre trent’anni).</h:div><h:div>Il P.A.U.R. ha valutato l’idoneità dell’area in questione ai sensi della lettera B), punto 7), dell’Allegato I alla D.A.L., secondo cui sono idonee «<corsivo>le aree in zona agricola non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della presente lettera B), qualora l’impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente</corsivo>», e non in base alla lettera C), punto 1., lettera h), che considera idonee «<corsivo>le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell´impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava</corsivo>».</h:div><h:div>Precisa il P.A.U.R. che «<corsivo>L’impianto fotovoltaico in progetto non interessa aree classificate come “non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo” ai sensi dell’Allegato I, lettera A della D.A.L., né aree classificate come idonee con limitazioni. L’impianto in progetto ricade, quindi, in una zona classificata come idonea ai sensi della Delibera Assembleare 28/2010, Allegato I</corsivo> (…)<corsivo>Tra le disposizioni che rendono compatibili a determinate condizioni le installazioni degli impianti fotovoltaici al suolo, con specifico riferimento alle “aree in zona agricola non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della [...] lettera B), c’è quella che prevede che ‘qualora l’impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente’. Nel caso in esame, la superficie dell’impianto considerata alla recinzione presenta un’estensione pari a 69.860 m2, dalla quale devono essere sottratti circa 6.000 m2 ricadenti all’interno della fascia di rispetto stradale della S.C. Bastone, non sottoposti alla limitazione del rapporto 1:10 prevista, determinando una superficie netta di 63.860 m2. Come riportato negli atti notarili relativi ai titoli di disponibilità delle aree forniti con le integrazioni, il Proponente ha in disponibilità una superficie totale di particelle catastali contigue di estensione complessiva pari a 638.845 m2, che è più di 10 volte la superficie sottoposta al criterio imposto dalla D.A.L.; il rapporto 1:10 è, pertanto, pienamente rispettato e l’area individuata è da ritenersi idonea alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico a terra in progetto</corsivo>» (cfr. pag. 17 del verbale conclusivo della Conferenza di servizi, parte integrante della deliberazione regionale di adozione del P.A.U.R.).</h:div><h:div>Come dedotto dalla difesa regionale, la circostanza che l’area di intervento interessi un’area di cava dismessa è stata più volte sottolineata in sede di Studio di Impatto Ambientale e di Conferenza di servizi «<corsivo>quale elemento aggiuntivo di coerenza del progetto con la filosofia introdotta dalla D.A.L., volta sostanzialmente a favorire l’ubicazione degli impianti fotovoltaici in aree potenzialmente degradate da attività antropiche pregresse</corsivo>».</h:div><h:div>Pertanto l’idoneità dell’area in questione alla localizzazione dell’impianto fotovoltaico è precipuamente motivata dal P.A.U.R. in ragione alla qualificazione complessiva della stessa, ad esito della variante urbanistica, quale ambito agricolo di rilievo paesaggistico.</h:div><h:div>Solo come elemento aggiuntivo viene precisato l’interessamento anche di un’area di cava dismessa, ben potendo tale indicazione, proprio perché inserita <corsivo>ad abundantiam</corsivo>, ritenersi riferita alla sola frazione di area <corsivo>ab origine </corsivo>a destinazione agricola.</h:div><h:div>Deve essere disatteso l’ulteriore profilo della censura volto a contestare la qualificazione di “area di cava dismessa” dell’area in questione.</h:div><h:div>In disparte l’irrilevanza di siffatta qualificazione, per le ragioni anzidette, osserva il Collegio che, come precisato nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi, al punto 2.A.3.4., l’area di progetto risulta compresa all’interno di una cava individuata nella cartografia del Piano infraregionale delle attività estrattive (P.I.A.E.) - Variante generale 2008 ed identificata come “cava esaurita n. 144”; e che anche la Variante 2010 del Piano Comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) individua l’area di intervento come “cava esaurita”.</h:div><h:div>È ulteriormente infondato il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura per difetto di istruttoria e di motivazione la deliberazione del Consiglio comunale di Noceto con cui è stato dato l’assenso alla variante agli strumenti di pianificazione urbanistica.</h:div><h:div>L’art. 21 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 20 aprile 2018, n. 4, dopo aver previsto al comma 1 che «<corsivo>Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere: a) opere pubbliche o di pubblica utilità</corsivo> (…)», al comma 3 precisa che «<corsivo>Il provvedimento autorizzatorio unico relativo ai progetti di cui agli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (…) costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990</corsivo>».</h:div><h:div>Orbene, in sede di Conferenza di servizi decisoria, sono stati acquisiti i pareri della AUSL, di ARPAE, della Provincia di Parma e, altresì, l’assenso del Comune di Noceto reso con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 18 febbraio 2021.</h:div><h:div>Nella seduta del Consiglio comunale del 18 febbraio 2021, dopo una ampia presentazione del progetto e della variante ad esso connessa e la precisazione dei vantaggi non solo in termini di efficientamento energetico, ma anche sotto il profilo del recupero del suolo (posto che la variante avrebbe l’effetto di modificare la destinazione di parte dell’area interessata da “<corsivo>Ambiti per i nuovi insediamenti</corsivo>” ad “<corsivo>Ambiti agricoli di interesse paesaggistico</corsivo>” anche al termine del periodo di installazione dell’impianto fotovoltaico), il Consiglio ha deliberato di assentire alla variante urbanistica nel rispetto di quanto prescritto nel decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 11 del 25 gennaio 2021. Pertanto, nella deliberazione regionale di adozione del P.A.U.R., al punto b) 3., è stato previsto quanto segue: «<corsivo>con riferimento alle opere di mitigazione paesaggistica previste dal progetto, e in particolare per quanto riguarda la siepe arbustiva perimetrale, si chiede di garantire l’impiego di esemplari che presentino all’impianto altezze variabili tra 1,50 e 1,80 m, in modo da assicurare un più pronto effetto di schermatura visiva. In corrispondenza della recinzione perimetrale, e in particolare lungo i lati sud, est e nord maggiormente visibili da punti di percezione esterni, dovrà inoltre essere apposto un idoneo telo ombreggiante verde in grado di integrare fin da subito la schermatura che, con il tempo, verrà ad affermarsi grazie all’attecchimento e allo sviluppo della vegetazione</corsivo>» (cfr. anche pag. 61 del verbale conclusivo della Conferenza di servizi, parte integrante della deliberazione regionale di adozione del P.A.U.R.).</h:div><h:div>Orbene, dalla piana lettura del verbale della seduta del Consiglio comunale e della deliberazione n. 1 del 18 febbraio 2021, allegata e parte integrante del P.A.U.R., emerge come l’Amministrazione comunale abbia compiuto un’adeguata istruttoria, valutando i presupposti fattuali e giuridici per l’adozione della variante urbanistica di che trattasi e, peraltro, condividendo le prescrizioni già imposte dalla Provincia al fine di consentire un minor impatto visivo dell’impianto fotovoltaico.</h:div><h:div>Né il difetto di istruttoria evocato dal ricorrente può essere desunto dalla comunicazione con cui il Comune ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti proposta, attesa la natura meramente interlocutoria della stessa, che peraltro espressamente dà atto del fatto che «<corsivo>l’istruttoria tecnica si è sostanziata nella verifica dei presupposti e requisiti previsti dalla legge per addivenire all’approvazione della variante urbanistica, verifica di cui viene dato atto nel testo della deliberazione n.1/2021 CC, nella quale è ripercorso per intero l’iter logico e giuridico seguito e necessario per la redazione della proposta di atto consiliare</corsivo>”.</h:div><h:div>Alla luce di quanto rappresentato e argomentato, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato.</h:div><h:div>La peculiarità delle questioni trattate rende opportuna la compensazione delle spese di lite. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/03/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Animati Alessandra</h:div><h:div>Caterina Luperto</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>