<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200008320200717110723976" descrizione="" gruppo="20200008320200717110723976" modifica="7/21/2020 6:08:59 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="00083"/><fascicolo anno="2020" n="00139"/><urn>urn:nir:tar.emilia.romagna;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200008320200717110723976.xml</file><wordfile>20200008320200717110723976.docm</wordfile><ricorso NRG="202000083">202000083\202000083.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Parma\Sezione 1\2020\202000083\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>germana panzironi</firma><data>21/07/2020 18:08:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Massimo Baraldi</firma><data>21/07/2020 11:19:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/07/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20200717110719979" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1990</anno><articolo>6</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20200717110719630" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>50</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2016</anno><articolo>30,83</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20200717110719676" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>50</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2016</anno><articolo>80</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna</h:div><h:div>sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Germana Panzironi,	Presidente</h:div><h:div>Marco Poppi,	Consigliere</h:div><h:div>Massimo Baraldi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</h:div><h:div>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:</h:div><h:div>- della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma del 18 dicembre 2019, comunicata in data 10 gennaio 2020, con la quale è stata aggiudicata al costituendo R.T.I. tra Cosmopol S.p.A. (mandataria) e Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l. (mandante) la gara per l’affidamento dei “servizi di vigilanza armata, servizi ausiliari e portierato, trasporto valori e convogliamento allarmi”, da svolgersi presso le sedi dell’ateneo;</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento:</h:div><h:div>i. al verbale della seduta del 4 ottobre 2019, dedicata all’esame della documentazione amministrativa, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla procedura del costituendo R.T.I. guidato da Cosmopol S.p.A., per violazione degli obblighi dichiarativi e insussistenza dei requisiti di moralità professionale;</h:div><h:div>ii. al verbale del 20 novembre 2019, relativo alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, nella parte in cui sono stati attribuiti a Ivri S.p.A. solamente 6 punti, in luogo dei 10 punti spettanti, con riguardo al criterio di valutazione di natura quantitativa concernente i “servizi analoghi” ed i “servizi analoghi di particolare pregio” – PT1;</h:div><h:div>- del Disciplinare di gara, ove dispone, all’articolo 16.1, che l’offerta tecnica non potrà essere oggetto di chiarimenti ai fini della valutazione dei “servizi analoghi” documentati dai concorrenti, qualora tale inciso fosse interpretato nel senso di precludere qualsiasi interlocuzione tra la Stazione appaltante e gli offerenti, anche in relazione a dati comunque desumibili dalla documentazione presentata in gara e suscettibili di doverosa acquisizione d’ufficio, in quanto detenuti da altre amministrazioni;</h:div><h:div>- di ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso;</h:div><h:div>nonché per il risarcimento del danno subito, in forma specifica, tramite rettifica del punteggio attribuito a Ivri S.p.A. e conseguente rimodulazione della graduatoria, con declaratoria di inefficacia e subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero - in subordine - per equivalente economico;</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso incidentale, depositato, in data 30 aprile 2020, da Cosmopol S.p.A., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l.:</h:div><h:div>per l’esclusione di Sicuritalia - Ivri dalla procedura concorsuale e per la valutazione dei contratti relativi a servizi precedenti da essa svolti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 83 del 2020, proposto da:</h:div><h:div>Sicuritalia-Ivri S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Università degli Studi Parma, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata <corsivo>ex lege</corsivo> in Bologna, via A. Testoni, 6;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Cosmopol S.p.A., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l., Sevitalia Sicurezza S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Istituto di Vigilanza Corpo Vigili dell’Ordine S.r.l., Istituto di Vigilanza Corpo Vigili dell’Ordine S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituiti in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Parma e di Cosmopol S.p.A., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l.;</h:div><h:div>Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Cosmopol S.p.A., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2020 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con bando di gara spedito per la pubblicazione in G.U.U.E. in data 9 agosto 2019, l’Università degli Studi di Parma ha indetto una procedura aperta, interamente gestita con modalità telematiche, per l’affidamento dei “servizi di vigilanza armata, servizi ausiliari e portierato, trasporto valori e convogliamento allarmi” all’interno delle sedi dell’ateneo, per una durata di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi.</h:div><h:div>La procedura, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presentava una base d’asta pari ad € 4.717.275,00, al netto dell’I.V.A., oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.000,00.</h:div><h:div>Alla scadenza del relativo termine, sono pervenute sette offerte da parte di diversi operatori fra cui, per quanto qui di interesse, l’attuale gestore del servizio, I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A. e il costituendo R.T.I. tra Cosmopol S.p.A. e Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l., poi risultato vincitore ed odierno controinteressato costituito.</h:div><h:div>In particolare, il 21 novembre 2019, dopo aver preso visione delle offerte economiche, è stata stilata la seguente graduatoria: 1) costituendo R.T.I. Cosmopol S.p.A.-Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l., con 83,17 punti; 2) Sevitalia, con 77,06 punti; 3) Ivri S.p.A., con 74,39 punti; 4) Coopservice, con 73,21 punti.</h:div><h:div>L’offerta del costituendo R.T.I. Cosmopol S.p.a./Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l.., sottoposta a verifica di anomalia, è stata ritenuta congrua dal RUP, che ha trasmesso gli atti al Consiglio di Amministrazione dell’Università per l’assunzione del provvedimento di aggiudicazione, adottato con delibera del 18 dicembre 2019 che, contestualmente, autorizzava la stipula del relativo contratto nelle more delle verifiche di legge, in favore del predetto R.T.I. Cosmopol S.p.A./Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l.</h:div><h:div>La sopra menzionata aggiudicazione veniva comunicata a tutti i concorrenti in data 10 gennaio 2020.</h:div><h:div>Il 16 gennaio 2020, Ivri S.p.A. (il cui ramo d’azienda della vigilanza era stato, nel frattempo, trasferito alla società Sicuritalia S.p.A. - estranea alla gara di che trattasi - che aveva, poi, conseguentemente variato la propria ragione sociale in Sicuritalia-Ivri S.p.A.) ha presentato istanza di accesso agli atti, chiedendo di ottenere copia dell’intera documentazione presentata dal costituendo R.T.I. Cosmopol S.p.A./Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l. e da Sevitalia Sicurezza , operatori classificatisi nelle prime due posizioni in graduatoria e che, dunque, sopravanzavano Ivri S.p.A., classificata, come detto sopra, al terzo posto della graduatoria.</h:div><h:div>L’acquisizione di tale documentazione risultava fondamentale, poiché, secondo quanto asserito da parte ricorrente, dai verbali di gara, resi disponibili unitamente al provvedimento di aggiudicazione, Ivri S.p.A. aveva potuto soltanto constatare che la Commissione giudicatrice, invece di assegnarle il massimo punteggio disponibile per il requisito dei servizi analoghi (PT1 - 10 punti), le aveva, nella prospettazione dell’odierna ricorrente in maniera erronea, attribuito solo 6 punti.</h:div><h:div>Tale asserito vizio, se emendato, avrebbe consentito a Ivri S.p.A. di sopravanzare Sevitalia, arrestandosi tuttavia in seconda posizione, alle spalle del costituendo R.T.I. Cosmopol S.p.A./Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l.., senza poter, dunque, vantare un concreto interesse alla proposizione di un ricorso.</h:div><h:div>Con nota del 23 gennaio 2020, trasmessa via PEC, l’Università di Parma, in risposta all’istanza di accesso agli atti del 16 gennaio sopra menzionata, ha richiesto all’odierna ricorrente di confermare e comprovare l’avvenuta cessione del ramo d’azienda a Sicuritalia S.p.A. da parte di Ivri S.p.A., producendo idonea documentazione al riguardo, atteso che Sicuritalia S.p.A. non aveva partecipato alla gara di che trattasi.</h:div><h:div>In data 7 febbraio 2020 Ivri S.p.A. ha comunicato all’Università di Parma che era stata disposta l’operazione societaria di affitto del ramo d’azienda, allegando solamente visura camerale aggiornata di Sicuritalia S.p.A.; a tale nota l’Università di Parma ha immediatamente replicato, in pari data, chiedendo nuovamente la trasmissione di <corsivo>“idonea documentazione a comprova”</corsivo> dell’operazione societaria.</h:div><h:div>Con nota del 14 febbraio 2020, trasmessa in pari data, Ivri S.p.A. ha trasmesso la documentazione notarile richiesta, evidenziando la necessità di evadere urgentemente l’istanza di accesso agli atti.</h:div><h:div>Preso atto di tale documentazione, in data 19 febbraio 2020 l’Università di Parma ha consentito l’accesso agli atti dell’odierna ricorrente, sottraendo alcune parti delle offerte tecniche delle prime due classificate in recepimento delle indicazioni di Cosmopol S.p.A. e Sevitalia e richiedendo ad Ivri S.p.A. di recarsi materialmente presso gli uffici dell’Ente per <corsivo>“ritirare la documentazione in formato digitale su supporto magneto/ottico”</corsivo>, atteso che <corsivo>“l’entità totale dei documenti resi accessibili non permette l’inoltro telematico a mezzo PEC”</corsivo>.</h:div><h:div>Ritirata la documentazione richiesta, trasfusa su supporto magnetico, in data 25 febbraio 2020, ed esaminata la stessa, Ivri S.p.A. ha ravvisato nell’offerta dell’odierno controinteressato ragioni sufficienti per impugnare la stessa, chiedendo l’esclusione dello stesso (primo classificato ad aggiudicatario) per una asserita mancata dichiarazione relativamente ad una vicenda suscettibile di incidere sull’apprezzamento della sua affidabilità e integrità da parte della stazione appaltante.</h:div><h:div>Pertanto, atteso che sussistevano - a questo punto - ragioni che, nella ricostruzione di parte ricorrente, avrebbero consentito alla stessa di sopravanzare non solo la seconda classificata ma anche la prima classificata, così aggiudicandosi la gara, la società Sicuritalia-Ivri S.p.a. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 aprile 2020 e depositato in pari data, con cui ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:</h:div><h:div>1) La mancata esclusione di Cosmopol - Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per violazione e falsa applicazione dell’articolo 80, comma 5, lett. a), c), c-bis), f-bis), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione;</h:div><h:div>2) Il minor punteggio erroneamente attribuito a Ivri S.p.A. per i servizi analoghi - Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’articolo 16.1 del disciplinare di gara, degli articoli 30 e 83, D.lgs. n. 50/2016, nonché dell’articolo 6, Legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per travisamento di presupposti di fatto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, illogicità e irragionevolezza manifeste, violazione del principio di proporzionalità - Violazione dei principi euro-unitari in materia di chiarimenti e/o rettifica di elementi dell’offerta.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio, in data 24 aprile 2020, la società Cosmopol S.p.A., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l., chiedendo la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio, in data 30 aprile 2020, l’Università di Parma, chiedendo anch’essa la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>In data 30 aprile 2020, la società Cosmopol S.p.A., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l., ha depositato ricorso incidentale con cui ha chiesto l’esclusione dell’odierna ricorrente dalla procedura di gara di che trattasi, deducendo i seguenti motivi:</h:div><h:div>1) Violazione del principio di immodificabilità soggettiva dell’offerente. Violazione dell’art. 106 Codice Appalti;</h:div><h:div>2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c), c-bis), f e f-bis), D.Lgs. n. 50/16. Violazione dei principi di buona fede e correttezza;</h:div><h:div>3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c), c-bis), f e f-bis), D.Lgs. n. 50/16. Violazione dei principi di buona fede e correttezza;</h:div><h:div>4) Violazione della legge di gara. Violazione degli artt. 16 e 18 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Illogicità.</h:div><h:div>Preso atto del sopra menzionato ricorso incidentale, Sicuritalia-Ivri S.p.A. ha depositato, in data 4 maggio 2020, istanza di rinvio della trattazione cautelare in Camera di Consiglio, già fissata per il 6 maggio 2020, per poter contraddire al ricorso incidentale presentato dall’odierna controinteressata.</h:div><h:div>All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 6 maggio 2020, preso atto della sopra menzionata istanza di rinvio, la causa è stata rinviata, per l’esame dell’istanza cautelare, alla Camera di Consiglio del 30 settembre 2020.</h:div><h:div>Con istanza depositata agli atti in data 3 giugno 2020, Sicuritalia-Ivri S.p.A., ha chiesto l’abbinamento al merito della propria istanza cautelare, affinché il proprio ricorso potesse essere trattato congiuntamente a quello presentato dalla società Coopservice per la stessa procedura di gara, già fissato, per la discussione nel merito, all’Udienza Pubblica del 16 luglio 2020.</h:div><h:div>Con nota depositata in data 8 giugno 2020, Sicuritalia-Ivri S.p.A. ha, poi, ribadito la propria richiesta di abbinamento al merito, con espressa rinuncia alla propria istanza cautelare.</h:div><h:div>Le parti hanno, poi, presentato articolate memorie e, infine, all’udienza pubblica del 16 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. - Il ricorso principale è irricevibile per tardività dello stesso, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>2. - Con riferimento al ricorso principale, notificato in data 22 aprile 2020, il Collegio rileva che lo stesso ricorrente affronta, all’inizio del ricorso, la questione della tempestività dello stesso, ben conscio della sua centralità, sostenendo che la documentazione richiesta dalla società Sicuritalia-Ivri S.p.A. mediante istanza di accesso rivolta all’Università di Parma (ossia le offerte delle prime due classificate) fossa necessaria per la proposizione del ricorso e, soprattutto, che la condotta della predetta Università di Parma nell’evasione dell’istanza di accesso sia stata dilatoria in quanto <corsivo>“L’istanza di accesso è stata tempestivamente presentata in data 16 gennaio 2020, cioè appena 6 giorni dopo aver ricevuto la comunicazione di aggiudicazione; con la precisazione che, con effetto dal 1° gennaio 2020, IVRI aveva trasferito il proprio ramo d’azienda a Sicuritalia. L’operazione, dalla quale è sorto il più grande operatore di servizi di vigilanza privata su scala nazionale, era nota a tutti gli “addetti ai lavori”, anche in considerazione dell’ampia copertura ricevuta a mezzo stampa, sicché risultava estremamente agevole constatarne il perfezionamento. Ciò nondimeno, l’Università ha chiesto a Sicuritalia-Ivri di «confermare l’avvenuta cessione in affitto, allegando idonea documentazione a comprova» …. Alla stazione appaltante sono stati dunque indicati gli estremi degli atti notarili relativi all’affitto d’azienda, ed è stata prodotta visura camerale della società acquirente (Sicuritalia) ma tali puntuali riferimenti sono stati reputati insufficienti, ritenendosi imprescindibile acquisire copia degli atti notarili di cessione del ramo d’azienda. Soddisfatta anche tale richiesta, la stazione appaltante ha - dapprima ulteriormente differito l’accesso, al fine di interpellare gli operatori controinteressati, - ha poi rifiutato di trasmettere la documentazione a mezzo PEC, motivando tale impedimento con la mole dei files; problema che tuttavia avrebbe potuto essere agevolmente superato con l’invio di più comunicazioni a mezzo PEC. Solo al termine di tale defatigante “corsa a ostacoli”, in data 25 febbraio 2020, l’odierna ricorrente è riuscita ad entrare in possesso della documentazione richiesta, comunque resa disponibile non prima del 19 febbraio 2020.”</corsivo>.</h:div><h:div>A seguito della ricostruzione sopra riportata, parte ricorrente ne deduce che la condotta dell’Università di Parma sia stata, come già detto, dilatoria e che, dunque, i giorni resisi necessari per l’acquisizione delle offerte delle prime due classificate non possano influire sul termine di impugnazione, che avrebbe iniziato a decorrere, nella sua interezza, solo dal 19 febbraio 2020 e, pertanto, attesa la disciplina intervenuta nel frattempo per l’emergenza nazionale dovuta al Covid-19 (ossia l’articolo 84, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e l’articolo 36, comma 3, del D.L. n. 23/2020), lo stesso sarebbe tempestivo.</h:div><h:div>Viceversa, l’Università di Parma e l’odierna controinteressata assumono che il ritardo registrato dalla ricorrente nell’accesso alle offerte delle prime due classificate sia imputabile alla stessa impresa e che, dunque, il periodo che intercorre fra la data del 23 gennaio 2020 (risposta dell’Università di Parma all’istanza di accesso di Sicuritalia-Ivri S.p.A. con richiesta di fornire documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto affitto d’azienda da parte di Sicuritalia S.p.A. rispetto ad Ivri S.p.A.) e la data del 14 febbraio 2020 (trasmissione del richiesto materiale comprovante l’avvenuto affitto del ramo d’azienda), pari a 22 giorni totali, sia imputabile unicamente all’odierna ricorrente e che, dunque, <corsivo>“pur volendo sommare i residui 8 giorni per la proposizione del ricorso, il relativo termine, considerando l’accesso del 19.02.2020, scadeva il 26.02.2020, mentre la notifica del ricorso è stata, come detto, effettuata il 22.04.2020, allorquando il termine era già spirato, pur considerando il periodo di sospensione feriale.”</corsivo> (memoria della controinteressata del 4 maggio 2020).</h:div><h:div>3. - Così delineate le posizioni in merito alla questione delle tempestività, il Collegio osserva, <corsivo>in primis</corsivo>, che la centralità della questione sopra menzionata (condotta dilatoria o meno da parte dell’Università di Parma nell’evasione dell’istanza di accesso agli atti effettuata dall’odierna ricorrente), ai fini della decisione sulla tempestività del ricorso, non risulta intaccata dalla recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020, che è intervenuta sulla decorrenza del termine di impugnazione negli appalti con particolare riferimento al caso in cui sia possibile proporre un ricorso non al buio unicamente a seguito dell’accesso alla documentazione di gara non resa immediatamente disponibile da parte della stazione appaltante, come pacificamente è avvenuto nel caso <corsivo>de quo</corsivo> in cui le censure svolte avverso l’offerta dell’aggiudicataria (che hanno radicato l’interesse ad agire da parte dell’odierna ricorrente) sono state possibili solo a seguito della conoscenza dell’offerta della medesima da parte di Sicuritalia-Ivri S.p.A., conoscenza avvenuta con l’accesso agli atti di gara.</h:div><h:div>Difatti, le conclusioni cui è giunta l’Adunanza Plenaria n. 12/2020, ossia che <corsivo>“le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale”</corsivo> vanno necessariamente correlate con quanto asserito sempre dalla medesima decisione secondo cui <corsivo>“qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi allegati), il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti.”</corsivo>. (punto 25.2).</h:div><h:div>Pertanto, da quanto sopra ricordato, se ne ricava che, nel caso in cui il comportamento della Stazione Appaltante non sia dilatorio, il termine di impugnazione degli atti di gara non inizia a decorrere solo dalla conoscenza dei medesimi atti da parte del ricorrente ma da un momento antecedente, ossia quello in cui il ricorrente poteva ottenere i documenti richiesti ma che non ha ottenuto per un suo ritardo nell’azione di accesso, atteso che, sempre secondo quanto statuito da Adunanza Plenaria n. 12/2020, si deve <corsivo>“… comunque tenere conto anche di quando l’impresa avrebbe potuto avere conoscenza degli atti, con una condotta ispirata alla ordinaria diligenza.”</corsivo>, in quanto, altrimenti, con condotte dilatorie <corsivo>ad hoc</corsivo>, l’impresa potrebbe avvalersi di un termine di impugnazione maggiore di quello previsto per legge.</h:div><h:div>Per quanto appena detto, dunque, va ribadito che è essenziale, per la decisione circa la tempestività del ricorso, la qualificazione del termine di 22 giorni intercorso fra la prima risposta dell’Università di Parma (23 gennaio 2020) rispetto all’istanza di accesso del 16 gennaio 2020 e l’invio del materiale richiesto da parte di Sicuritalia-Ivri S.p.A., ossia la documentazione attestante l’avvenuto affitto di ramo d’azienda (14 febbraio 2020), in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio sarebbe pacificamente tardivo nel caso in cui tale intervallo non sia frutto di una condotta dilatoria da parte dell’Università di Parma ma di una condotta non diligente dell’odierna ricorrente.</h:div><h:div>4. -  A tal fine, dall’esame della vicenda, il Collegio rileva, sul punto, che la condotta dell’Università di Parma non può certamente essere considerata quale condotta dilatoria, esperita all’unico fine di rallentare l’attività dell’odierna ricorrente, per una serie di motivazioni di seguito esposte.</h:div><h:div>4.1. - Innanzitutto, va ricordato che, a seguito di un’istanza di accesso tempestiva da parte dell’odierna ricorrente (6 giorni dopo la comunicazione dell’aggiudicazione), la Stazione appaltante ha risposto una settimana dopo, ossia in data 23 gennaio 2020, chiedendo a Sicuritalia-Ivri S.p.A. la trasmissione della documentazione attestante l’avvenuta cessione del ramo d’azienda, in quanto Sicuritalia S.p.A. non aveva partecipato, ad alcun titolo, alla gara; tale richiesta, preceduta dalla comunicazione avvenuta il giorno prima (ossia il 22 gennaio) alle due società prime classificate circa l’avvenuta ricezione dell’istanza di accesso alle proprie offerte, non ha costituito in alcun modo una condotta dilatoria ma, a giudizio del Collegio, viceversa, una condotta responsabile e diligente da parte dell’Università di Parma che prima di rendere ostensibili (anche se parzialmente) le offerte ricevute da parte di due concorrenti aveva il dovere di assicurarsi che il soggetto che le richiedeva avesse una posizione qualificata a ciò titolata e che, dunque, la cessione del ramo d’azienda fosse realmente avvenuta e, inoltre, quali fossero i termini della stessa, trattandosi, con tutta evidenza, di un fatto occorso fra soggetti privati nei cui confronti alcun valore può avere avuto una qualche pubblicità sui giornali, atteso che andava poi verificata, in concreto e mediante l’esame della documentazione ufficiale, la portata dell’operazione ed il suo valore circa la richiesta di accesso presentata in data 16 gennaio 2020 da Sicuritalia-Ivri S.p.A.</h:div><h:div>4.2. - Del resto, va evidenziato che l’odierna ricorrente, nella propria risposta del 7 febbraio 2020, in cui dava atto di tale operazione (peraltro, a differenza di quanto dichiarato nel ricorso, non fornendo gli estremi degli atti notarili afferenti a tale operazione ma solo la data degli stessi ed il nome del notaio rogante), dichiarava subito che con tale operazione non passavano a Sicuritalia S.p.A. tutti i servizi in gestione a Ivri S.p.a., atteso che rimanevano esclusi i servizi aeroportuali in Genova e provincia, e, dunque, anche sulla base di tale informazione, proveniente da parte ricorrente, risultava necessario per la Stazione appaltante richiedere la documentazione ufficiale, al fine di valutare se, in base a tali atti di autonomia privata, l’interesse all’accesso era passato a Sicuritalia-Ivri S.p.A. in quanto la stessa aveva acquisito anche la posizione di Ivri S.p.A. relativamente all’appalto di che trattasi.</h:div><h:div>4.3. - Inoltre, sempre sul punto, il Collegio non può esimersi dal rilevare che l’odierna controinteressata, con memoria del 30 giugno 2020, ha contestato in radice la legittimazione di Sicuritalia-Ivri S.p.A. all’accesso agli atti svolto in data 16 gennaio 2020 nonché alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, sostenendo che <corsivo>“È pacifico che tra i diritti trasferiti con il ramo d’azienda non vi sia quello di agire giudizialmente per ambire all’aggiudicazione dell’appalto de quo, né vi è possibilità di ricondurre tra i contratti oggetto di affitto quello per cui si controverte, avendo il contratto di ramo di azienda (cfr. punto (vii) dell’art. 2.2.) trasferito i soli “contratti attivi al 31.01.2020” tra i quali pacificamente non rientra quello oggetto di giudizio.”</corsivo>.</h:div><h:div>Il Collegio non ritiene di dover prendere posizione sul punto, non essendo - con tutta evidenza – necessario, attesa la tardività del ricorso, ma ritiene che tale rilievo non posso che confermare, una volta di più, la necessità per la Stazione Appaltante di esaminare <corsivo>funditus</corsivo> tutta la documentazione relativa alla cessione del ramo d’azienda intervenuta fra Ivri S.p.A. e Sicuritalia S.p.A., onde verificare che anche la posizione relativa all’appalto di che trattasi fosse passata in capo a Sicuritalia-Ivri S.p.A., atteso che fra le due società non è intervenuta una successione a titolo universale ma solo un affitto di ramo d’azienda per le posizioni espressamente indicate nel relativo contratto e che, per espressa pattuizione fra le stesse, non tutte le posizioni sono passate e, dunque, andava esaminato il contratto di affitto di ramo d’azienda al fine di verificare l’effettivo passaggio anche della situazione relativa alla gara di che trattasi.</h:div><h:div>5. - Per tutto quanto sopra detto, dunque, risulta chiaro che la richiesta della documentazione attestante l’avvenuto trasferimento del ramo d’azienda fra Ivri S.p.A. e Sicuritalia S.p.A. era necessaria e che, pertanto, alcuna condotta dilatoria è stata posta in essere dall’Università di Parma.</h:div><h:div>Da quanto sopra statuito, ed in applicazione dei principi stabiliti dalla sopra menzionata Adunanza Plenaria n. 12/2020, il Collegio osserva che i 22 giorni intercorsi fra la richiesta da parte dell’Università di Parma della documentazione attestante l’avvenuta cessione del ramo d’azienda a Sicuritalia S.p.A. (23 gennaio 2020) e la consegna della predetta documentazione (14 febbraio 2020) devono essere defalcati dai 30 giorni a disposizione per il ricorrente per la notifica del ricorso e, pertanto, l’odierna ricorrente doveva notificare il ricorso introduttivo del presente giudizio entro gli otto giorni successivi alla messa a disposizione della stessa della documentazione di gara delle prime due offerte classificate da parte dell’Università di Parma, messa a disposizione avvenuta, con invito a recarsi in sede a ritirare apposito supporto magnetico, in data 19 febbraio 2020.</h:div><h:div>A tal proposito, va chiarito che, a giudizio del Collegio, è con tale messa a disposizione del supporto magnetico, con contestuale invito al ritiro, che l’Università di Parma ha definito l’istanza di accesso dell’odierna ricorrente e non con il successivo ritiro di tale supporto, avvenuto in data 25 febbraio 2020, in quanto deve ritenersi onere della società adoperarsi con tutta la diligenza possibile e, dunque, procedere al ritiro degli atti preparati dall’Università di Parma non appena questi sono stati resi disponibili, atteso che il tempo impiegato al ritiro non può certo gravare sulla Stazione appaltante e, in conclusione, ampliare il termine per la proposizione del ricorso differendo lo stesso.</h:div><h:div>Ciò precisato, risulta chiaro che il ricorso doveva essere presentato entro la data del 27 febbraio 2020, ossia otto giorni dopo la data di messa a disposizione delle offerte delle due prime classificate avvenuta in data 19 febbraio 2020, mentre lo stesso è stato notificato solo in data 20 aprile 2020 (e la sospensione dei termini, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del D.L. n. 18/2020, è iniziata solo in data 8 marzo 2020); pertanto il ricorso è tardivo e, dunque, irricevibile.</h:div><h:div>Né, d’altronde, muterebbe l’esito nel caso in cui si volesse ritenere (ma ciò non è, per quanto detto sopra e nemmeno il ricorrente lo sostiene nelle sue ultime memorie) che solo con il materiale ritiro della copia delle offerte avvenuto in data 25 febbraio 2020 l’Università di Parma abbia evaso correttamente l’istanza di accesso dell’odierna ricorrente, atteso che, comunque, il decorso degli ultimi otto giorni residui sarebbe, nel caso, avvenuto in data 4 marzo 2020 e, dunque, prima della sospensione dei termini iniziata, come detto sopra, in data 8 marzo 2020 mentre il ricorso è stato notificato in data 20 aprile 2020 e, dunque, sempre tardivamente anche rispetto a tale data.</h:div><h:div>6. - Quanto, poi, al ricorso incidentale, con cui la società aggiudicataria della gara (ed odierna controinteressata) ha chiesto l’esclusione del ricorrente principale ed ha chiesto, altresì, che due contratti per servizi analoghi dallo stesso presentati (contratto Chiesi Farmaceutici e contratto Barilla), siano valutati, come peraltro già fatto dalla Stazione appaltante, con punteggio pari a zero, il Collegio rileva che si può prescindere dall’esame del merito delle censure contenute nel medesimo perché essendo, per quanto sopra esposto, il ricorso principale irricevibile per tardività, il predetto ricorso incidentale è comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (per tale aspetto, cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9, in particolare punto 9, lettera g)).</h:div><h:div>7. - Per le ragioni sopra diffusamente illustrate, il ricorso principale deve essere dichiarato irricevibile per tardività e il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>8. - Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo alla complessità e all’assoluta novità di talune delle questioni giuridiche trattate) per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>- dichiara irricevibile per tardività il ricorso principale;</h:div><h:div>- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/07/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Roberta Dallara</h:div><h:div>Massimo Baraldi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>