<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250045020251118152234079" id="20250045020251118152234079" modello="4" modifica="19/11/2025 16:00:54" pdf="0" ricorrente="Federico Rossi" stato="2" tipo="16" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00450"/><fascicolo anno="2025" n="00774"/><urn>urn:nir:tar.umbria;sezione.1:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250045020251118152234079.xml</file><wordfile>20250045020251118152234079.docm</wordfile><ricorso NRG="202500450">202500450\202500450.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\897 Pierfrancesco Ungari\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniela Carrarelli</firma><data>19/11/2025 16:00:54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Umbria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari,	Presidente</h:div><h:div>Floriana Venera Di Mauro,	Consigliere</h:div><h:div>Daniela Carrarelli,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della determinazione del dirigente n. -OMISSIS- del 13 agosto 2025, pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Terni in data 13 agosto 2025, che esclude il ricorrente dalla graduatoria per l’assegnazione dell’alloggio per “<corsivo>assenza del requisito soggettivo di cui all’art. 20, comma 2, lett. c) in combinato disposto con l’art. 29, comma 1, lett. c della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii.</corsivo>”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, ivi espressamente incluso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 450 del 2025, proposto dal sig.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Terni, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Regione Umbria, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>- il ricorrente ha gravato la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- adottata in data 13 agosto 2025 con la quale lo stesso è stato escluso dalla graduatoria per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale sociale pubblica di cui al bando approvato dal Comune di Terni determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2023;</h:div><h:div>- dagli atti di causa emerge che il punteggio assegnato al ricorrente prima della sua esclusione risulta dagli atti pari a 12 punti;</h:div><h:div>- il ricorso è stato notificato, in qualità di controinteressati, alle sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS-;</h:div><h:div>- alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che i soggetti individuati come controinteressati precedono il ricorrente nella graduatoria per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale sociale pubblica per cui è causa e tale affermazione non è stata contestata dalla difesa comunale;</h:div><h:div>Rilevato che: </h:div><h:div>- la notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. nei confronti della sig.ra -OMISSIS- deve essere considerata nulla in difetto di allegazione del CAD;</h:div><h:div>- stante la mancata costituzione del controinteressato, il Collegio dovrebbe ordinare la rinnovazione della notificazione nulla ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. (cfr. Corte cost., n. 148 del 2021);</h:div><h:div>Considerato che, nel caso che occupa, tale adempimento si rivelerebbe sovrabbondante ed in contrasto con il principio di economia dei mezzi processuali, emergendo dagli atti di causa la presenza di un più ampio numero di controinteressati, tale da giustificare l’autorizzazione della notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, cod. proc. amm, richiesta dalla parte ricorrente in sede di discussione camerale;</h:div><h:div>Ritenuto, in considerazione della difficoltà della notifica individuale per il numero delle persone da chiamare in giudizio e della circostanza che negli atti sopra citati i richiedenti utilmente collocati nella graduatoria per l’assegnazione degli alloggi sono indicati con il solo numero di protocollo della domanda, di autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e dell’art. 49, comma 3, cod. proc. amm., con le seguenti modalità:</h:div><h:div>- entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, parte ricorrente consegnerà all’Amministrazione resistente i seguenti documenti:</h:div><h:div>a) copia informatica della presente ordinanza,</h:div><h:div>b) copia informatica del ricorso,</h:div><h:div>c) file contenente l’elenco dei controinteressati individuati in tutti i richiedenti utilmente collocati in graduatoria che abbiano ottenuto un punteggio pari o inferiore a 12 punti, individuati con il numero di protocollo della domanda di assegnazione dell’alloggio ERS, come riportato nella gravata determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 13 agosto 2025; l’elenco da ultimo indicato dovrà contenere, in testa, la dicitura “<corsivo>Elenco dei controinteressati nel ricorso avverso gli atti del bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica di cui alla determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2023</corsivo>”;</h:div><h:div>- entro i successivi venti giorni, l’Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale dei documenti appena indicati; nella relativa pagina web, l’Amministrazione resistente dovrà inoltre indicare: (I) che l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria; (II) il punteggio riportato dalla parte ricorrente ed il numero di protocollo della relativa domanda, così come indicato in atti; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, individuata con data e numero di provvedimento; (V) che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale e dell’anno nei campi presenti nella pagina raggiungibile tramite il percorso “TAR” &gt; “TAR Umbria” &gt; “Ricorsi”;</h:div><h:div>- la medesima Amministrazione dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato “<corsivo>Notifica per pubblici proclami del ricorso avverso l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica di cui alla determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2023 - graduatoria determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 13 agosto 2025</corsivo>” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati i documenti e le indicazioni di cui sopra;</h:div><h:div>- l’Amministrazione resistente non dovrà rimuovere i documenti e le indicazioni di cui sopra dal proprio sito sino alla pubblicazione della sentenza definitiva;</h:div><h:div>- l’Amministrazione resistente dovrà tempestivamente rilasciare alla parte ricorrente un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale, nei modi indicati, dei documenti e delle indicazioni di cui sopra;</h:div><h:div>- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, il collegio ritiene di poter fissare in € 50,00 (euro cinquanta/00) l’importo che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione resistente, secondo le modalità che saranno comunicate all’Amministrazione medesima, per gli adempimenti sopra indicati;</h:div><h:div>- entro e non oltre dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione secondo le modalità sopra indicate, il ricorrente depositerà telematicamente l’attestazione, rilasciata dall’Amministrazione comunale resistente, dell’eseguita notificazione per pubblici proclami;</h:div><h:div>Ritenuto di fissare il prosieguo la camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), ordina che si provveda alla integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione.</h:div><h:div>Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 27 gennaio 2026.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/11/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Diletta Romizi</h:div><h:div>Daniela Carrarelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>