<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240049320241208003705941" descrizione="" gruppo="20240049320241208003705941" modifica="12/12/2024 17:52:49" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Avinash Kumar Sahan" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00493"/><fascicolo anno="2024" n="00911"/><urn>urn:nir:tar.umbria;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240049320241208003705941.xml</file><wordfile>20240049320241208003705941.docm</wordfile><ricorso NRG="202400493">202400493\202400493.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Perugia\Sezione 1\2024\202400493\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Pierfrancesco Ungari</firma><data>12/12/2024 17:52:49</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierfrancesco Ungari</firma><data>12/12/2024 17:52:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Umbria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Floriana Venera Di Mauro,	Consigliere</h:div><h:div>Daniela Carrarelli,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>del decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Perugia del 08.08.2024 Prot. N. P-PG/L/Q/2024/100616 non notificato con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta presentato dal sig. Sahan Avinash Kumar in favore del lavoratore Mandeep Kumar nonché di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 493 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Avinash Kumar Sahan, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Randellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Perugia, via degli Offici, 14; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. In data 23 maggio 2024 veniva rilasciato il nulla osta per l’assunzione da parte del ricorrente di un connazionale come collaboratore familiare.</h:div><h:div>2. A seguito di preavviso di revoca in data 25 giugno 2024 (così motivato: “<corsivo>non è stato allegato alla domanda il modello di asseverazione di cui all’art. 24-bis del D.Lgs. 286/98, accompagnato dal tesserino del professionista che l’abbia compilato (consulente del lavoro o in alternativa commercialista/avvocato, che dimostri di aver assolto l'obbligo di comunicazione agli Ispettorati Territoriali del Lavoro ai sensi dell’art.1 della Legge 12/1979). Con riferimento alla capacita economica del datore di lavoro, è necessario specificare nell’asseverazione se il nucleo familiare si compone della sua sola persona (nel qual caso il reddito imponibile non può essere inferiore a € 20.000 annui), o se la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi ed i loro redditi (il limite sale a € 27. 000). Inoltre, non e stato fornito alcun riscontro alla richiesta di indisponibilità di lavoratori già presenti sui territorio nazionale come previsto dall’art.22, comma 2 del D.Lgs. 286/98.</corsivo>”), il ricorrente trasmetteva l’asseverazione in data 4 luglio 2024 sottoscritta dall’avv. Rossi Palazzeschi in nome di Assindatcolf (che evidenziava un reddito di euro 36.072,00). </h:div><h:div>2.1. Può aggiungersi, per ciò che concerne l’ultimo argomento del preavviso, che in atti è stata versata anche la nota di risposta ottenuta da Arpal Umbria (a quanto sembra, in data 18 aprile 2024).</h:div><h:div>3. Tuttavia, in data 8 agosto 2024 il nulla osta è stato revocato, con la seguente motivazione: “<corsivo>il professionista che ha compilato il modello di asseverazione di cui all’art. 24-bis del D.Lgs. 286/98 non ha dimostrato di aver assolto l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979</corsivo>”.</h:div><h:div>4. Il ricorrente lamenta la errata applicazione dell’art. 24-bis, del d.lgs. 286/1998, posto che:</h:div><h:div>- l’asseverazione richiesta deve intendersi rilasciata dall’associazione datoriale Assindatcolf, posto che nella delega ad operare firmata dal suo presidente in data 16 novembre 2023 e trasmessa alla legale del ricorrente, si legge che “<corsivo>il sig. ANDREA ZINI è presidente e legale rappresentante di ASSINDATCOLF quale ORGANIZZAZIONE DEI DATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVA SUL PIANO NAZIONALE e che lo stesso conferisce delega ad operare per la sede provinciale di Arezzo all’avv. Sabina Rossi PALAZZESCHI in relazione proprio agli adempimenti di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/98 finalizzati al rilascio del nulla osta al lavoro domestico</corsivo>”;</h:div><h:div>- nella nota viene precisato altresì dell’esistenza di un protocollo tra la stessa organizzazione e il Ministero del lavoro, per cui non si comprende quale sia l’omessa comunicazione ai sensi dell’art. della legge 12/1979 che non sarebbe stata inviata; </h:div><h:div>- l’art. 24-bis, cit., nel richiamare l’onere di comunicazione imposto dalla legge 12/1979, si riferisce invece ai consulenti del lavoro, istituti con tale norma, che sono gli altri soggetti abilitati alla redazione dell’asseverazione.</h:div><h:div>5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>In particolare, sostiene che l’asseverazione possa essere rilasciata dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale solo nel caso in cui il datore di lavoro vi aderisca o abbia conferito espresso mandato, ma nel caso in esame l’asseverazione è stata resa solo in asserita qualità di referente delegato e non pare idonea ad impegnare Assindatcolf, ed inoltre non consta che sia stata resa nei confronti di un proprio aderente o di un soggetto da cui aveva ricevuto espresso mandato.</h:div><h:div>6. Il ricorrente ha depositato memoria di replica, puntualizzando le proprie difese.</h:div><h:div>7. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2024, in assenza di motivi ostativi rappresentati dalle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.</h:div><h:div>8. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.</h:div><h:div>8.1. Non c’è dubbio sulla necessità che l’asseverazione, proprio in quanto documento base per la valutazione del possesso dei requisiti per l’assunzione, provenga da soggetto a ciò espressamente abilitato (come di recente sottolineato da Cons. Stato, III, n. 6781/2024, sentenza invocata dalla difesa dell’Amministrazione).</h:div><h:div>8.2. Ma l’art. 24-bis, comma 1, della legge 286/1998, nel disporre che “<corsivo>In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all’articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato</corsivo>”, prevede due canali alternativi di redazione delle asseverazioni.</h:div><h:div>Il requisito della comunicazione agli ITL, in quanto previsto dalla legge 12/1979 quale presupposto di abilitazione dei consulenti del lavoro, non può essere riferito anche alle associazioni datoriali, che peraltro la disposizione legittima a rilasciare l’asseverazione senza prevedere testualmente alcuna condizione.</h:div><h:div>8.3. Che, poi, l’asseveratrice fosse stata a ciò delegata dal rappresentante legale dell’associazione datoriale risulta dalla delega depositata in atti e non vi sono motivi per dubitare della efficacia della delega, in quanto specificamente riferita a quel tipo di adempimenti, ai fini della produzione di un’asseverazione meritevole di essere valutata nel procedimento di rilascio del nulla osta.</h:div><h:div>8.4. Né, stante i riferimenti anagrafici contenuti nell’asseverazione, può mettersi in dubbio che il ricorrente nell’occasione si sia inteso avvalere dell’associazione datoriale e che la rappresentante (delegata) di quest’ultima abbia accettato la sua richiesta, fornendo l’asseverazione. La pretesa di una prova documentale circa l’iscrizione del ricorrente all’associazione datoriale, quali, in ipotesi, una tessera di iscrizione o una ricevuta di pagamento, risulta eccessiva - non essendovi motivi per dubitare che vi fosse un contratto di mandato o che, comunque, esso sia stato eseguito mediante il rilascio dell’asseverazione.</h:div><h:div>8.5. Dall’accoglimento del ricorso discende l’annullamento del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Resta evidentemente ferma la possibilità per l’Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti sulla base della valutazione del contenuto della documentazione presentata.</h:div><h:div>9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/12/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marta Chiappini</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>