<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240030520240727131809843" descrizione="" gruppo="20240030520240727131809843" modifica="06/08/2024 15:18:17" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Hajjaj Hamri" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00305"/><fascicolo anno="2024" n="00609"/><urn>urn:nir:tar.umbria;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240030520240727131809843.xml</file><wordfile>20240030520240727131809843.docm</wordfile><ricorso NRG="202400305">202400305\202400305.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Perugia\Sezione 1\2024\202400305\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Pierfrancesco Ungari</firma><data>06/08/2024 15:18:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierfrancesco Ungari</firma><data>01/08/2024 12:40:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/08/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Umbria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Daniela Carrarelli,	Primo Referendario</h:div><h:div>Davide De Grazia,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>del provvedimento n. P-PG/L/Q/2023/102550 e di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso, emesso dalla Prefettura - Sportello Unico per l’immigrazione di Perugia - Ministero dell’Interno del 16.4.2024;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 305 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Hajjaj Hamri, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Perticaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Perugia, via degli Offici, 14; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2024 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. L’odierno ricorrente, cittadino extracomunitario da tempo in Italia e titolare di ditta edile artigiana, ha chiesto il nulla osta per poter stipulare con il fratello, connazionale, un contratto di soggiorno per lavoro subordinato di dodici mesi.</h:div><h:div>1.1. In data 25 gennaio 2024, l’UTG di Perugia ha comunicato il preavviso di rigetto, rilevando che l’asseverazione presentata (nella quale risultava indicato per il 2023 un reddito di euro 26.074) “<corsivo>è carente nelle parti che fanno riferimento al requisito reddituale</corsivo>”.</h:div><h:div>1.2. Il ricorrente ha quindi presentato, in data 5 febbraio 2024 e 27 marzo 2024, documentazione integrativa concernente la situazione aziendale, con una nota di un commercialista da cui si evince un fatturato di euro 30.319 nel 2022 e 35.743 nel 2023.</h:div><h:div>1.3. E’ seguito un ulteriore preavviso di rigetto in data 28 marzo 2023, con cui è stata ribadita la carenza dei requisiti reddituali.</h:div><h:div>1.4. Finché, in data 16 aprile 2024, l’UTG di Perugia ha rigettato la domanda, in quanto “<corsivo>vista l’asseverazione e la documentazione allegata l’istante non ha dimostrato di possedere una capacità economica tale da sostenere i costi retributivi e contributivi per l’assunzione del lavoratore subordinato richiesto (cfr. circolari INL n. 3 del 05/07/2022 e n. 2066 del 21/03/2023)</corsivo>”.</h:div><h:div>2. Nel ricorso avverso il diniego, deduce in sostanza il difetto di istruttoria e di motivazione, sottolineando che gli elementi presentati nel corso del procedimento avrebbero dovuto essere considerati sufficienti a dimostrare la capacità economica, alla luce dei criteri stabiliti dalle circolari invocate dalla stessa Amministrazione.</h:div><h:div>In particolare, lamenta che, ai fini della valutazione della capacità economica, non possa essere applicato un automatismo in relazione al parametro prefissato, ma debba considerarsi la situazione dell’impresa e le sue prospettive. </h:div><h:div>3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando che già nel preavviso di rigetto era stato segnalato che l’asseverazione risultava carente, e che comunque il dato reddituale è al di sotto del parametro previsto dalla normativa (art. 9 del d.m. 27 luglio 2020 e circolare applicativa n. 3/2022), consistente in 30.000 euro annui per ciascuna assunzione.  </h:div><h:div>4. Alla camera di consiglio del 23 luglio 2024, le parti hanno concordato sulla opportunità di definire direttamente nel merito la causa. Nel corso della discussione, la difesa dell’Amministrazione ha ribadito che, ai fini della valutazione della capacità economica, in relazione alle soglie predette, occorre avere riguardo al reddito, oppure al fatturato ma al netto degli acquisti. Quella del ricorrente ha replicato che tale assunto non è previsto dalla normativa, e che comunque si tratta di una ditta che opera in regime di IVA forfettaria ed il dato non era disponibile.</h:div><h:div>5. E’ utile ricordare il quadro normativo di riferimento per il rilascio dei nulla osta al lavoro subordinato degli stranieri.</h:div><h:div>5.1. Secondo l’art. 22, comma 5, del d.lgs. 286/1998, “<corsivo>Lo sportello unico per l’immigrazione</corsivo>, […] <corsivo>a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi</corsivo> […]”. Precisa poi l’art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. 394/199, che lo SUI, ai fini del rilascio del nulla osta, “<corsivo>procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.</corsivo> […]”.</h:div><h:div>5.2. L’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022 convertito nella legge 122/2022, ha previsto, per le istanze di cui al c.d. decreto flussi 2021, che il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato, nel termine indicato dal comma 1, anche quando non siano state acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, e che al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi consegua la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso. L’art. 44 del medesimo d.l. 73/2022 ha introdotto una semplificazione per le verifiche di cui all’art. 30-bis, comma 8, succitato, demandandole, in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli a campione da parte dell’Ispettorato del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, ai professionisti di cui all’art. 1 della legge 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.</h:div><h:div>5.3. Oggi, l’art. 24-bis del d.lgs. 286/1998 (introdotto dal d.l. 20/2023, convertito nella legge 50/2023), disciplina analiticamente un procedimento semplificato a regime, che conferma la spettanza delle verifiche in questione ai professionisti (consulenti del lavoro) di cui all’art. 1 della legge 12/1979 (oltre alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato), i quali, in caso di esito positivo, rilasciano “<corsivo>apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero</corsivo>” (comma 2). La disposizione chiarisce che la verifica riguarda i “<corsivo>requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate</corsivo>” (comma 1) e che “<corsivo>Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attività svolta dall'impresa</corsivo>” (comma 2). Infine, precisa che “<corsivo>Resta ferma la possibilità, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure</corsivo>” (comma 4).</h:div><h:div>6. All’entrata in vigore dell’art. 44, del d.l. 73/2022, a declinare i criteri con cui effettuare dette verifiche, è intervenuta la circolare del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 in data 5 luglio 2022.</h:div><h:div>6.1. Nella circolare si legge, per quanto qui interessa, che le verifiche “<corsivo>devono attenersi all’osservanza dei seguenti criteri: - capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato; - equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione; - fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura; -numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato; - tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa. In relazione a tali elementi si evidenzia che le relative verifiche vanno effettuate in correlazione le une con le altre e, per un maggior dettaglio, si ritiene possibile ricorrere alle indicazioni già contenute nell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai “requisiti reddituali del datore di lavoro” interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (conv. da L. n. 77/20202). In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, la congruità della capacità economica andrà valutata in riferimento al numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal medesimo Ministero. Per quanto attiene in particolare il settore agricolo, potranno prendersi a riferimento anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e, eventualmente, considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori. </corsivo>La circolare aggiunge anche che<corsivo> “Gli elementi di cui sopra costituiscono peraltro il patrimonio informativo minimo sul quale effettuare le valutazioni richieste. Rispetto a tali elementi, ai fini di una maggior consapevolezza di giudizio, si ritiene che il professionista e l’organizzazione datoriale debbano altresì acquisire: </corsivo>[oltre al DURC, e a dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 445/2000 circa l’inesistenza di condanne per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori o in materia di immigrazione, l’inesistenza di sanzioni amministrative per l’impiego di manodopera irregolare e l’eventuale richiesta di ulteriori asseverazioni]<corsivo> … una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente; …”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>6.2. All’indomani dell’entrata in vigore del d.l. 20/2023, l’INL, con la circolare della Direzione centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro prot. 2066 in data 30 marzo 2023, ha ribadito detti criteri, aggiungendo chiarimenti sul requisito della capacità economica, di cui si discute. In particolare, è stata presa in considerazione l’ipotesi di domande plurime, affermando che “<corsivo>In ordine alla valutazione della capacità economica dell’impresa in caso di richieste plurime di assunzione, ai sensi del comma 4 dell’art. 9 D.M. 27.05.2020, deve confermarsi l’esclusione di meccanismi di sommatoria del fatturato/reddito imponibile di 30.000 euro annui. La disciplina in questione, da un lato, pone una soglia minima per la presentazione di una sola istanza nei settori di cui trattasi (30.000,00 euro), dall’altro, non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da assumere ponendo in risalto il giudizio sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero di richieste presentate, e quindi la verifica sulla loro accoglibilità”; </corsivo>e che<corsivo> “Nel caso in cui il medesimo datore di lavoro presenti più richieste di autorizzazione all’ingresso, quindi, la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla sua capacità economica andrà di volta in volta valutata, non essendo riconducibile a quote reddituali prefissate o ad altri automatismi e il datore di lavoro dovrà essere in possesso, in alternativa, di tali requisiti reddituali: a) fatturato al netto degli acquisti superiore ad € 30.000 e comunque, sufficiente a coprire il costo di tutti i dipendenti in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze; b) reddito imponibile superiore ad € 30.000 e comunque, sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze. Il costo del lavoro deve essere determinato con riferimento alla retribuzione lorda spettante al lavoratore sulla base del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi relativo al settore in cui opera l'azienda</corsivo>.” […].</h:div><h:div>7. La <corsivo>ratio</corsivo> delle verifiche in questione è quella di assicurare, attraverso una valutazione delle condizioni attuali e delle prospettive economiche del datore di lavoro, che l’assunzione programmata sia effettiva ed economicamente sostenibile; così che possa presumersi che il rapporto di lavoro si svolga nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva, assicurando in tal modo che il contratto di soggiorno risulti il mezzo di integrazione dello straniero nel tessuto sociale ed economico del Paese (e non lo strumento, fornito da soggetti compiacenti, di ingresso o permanenza in Italia, in deroga alla disciplina dell’immigrazione, di cittadini stranieri destinati a svolgere tutt’altra attività).</h:div><h:div>7.1. Lo strumento dell’asseverazione può comportare una effettiva semplificazione e razionalizzazione del rapporto procedimentale tra Amministrazione, datore di lavoro e lavoratore straniero, soltanto qualora i moduli all’uopo predisposti vengano diligentemente compilati e corredati della documentazione di supporto. Infatti, l’asseverazione non muta la natura e la complessità dei criteri da applicare ai fini della verifica dei requisiti e non impedisce all’Amministrazione di sindacare le conclusioni raggiunte dal soggetto asseveratore; in ogni caso, fermo restando l’esito negativo del procedimento in caso di omessa presentazione dell’asseverazione da parte di un soggetto abilitato, deve ritenersi consentito al datore di lavoro, in sede di partecipazione, di presentare osservazioni e documentazione integrative, idonee a colmare eventuali carenze o superare dubbi manifestati nel preavviso di provvedimento negativo.</h:div><h:div>7.2. La criticità della “verifica” richiesta dalla legge (che può richiedere valutazioni sull’azienda, di carattere economico, giuridico o tecnico, non banali) sembra risiedere soprattutto nella mancanza di parametri univoci idonei a dimostrare la sostenibilità economica dell’assunzione, posto che la normativa e le circolari elencano una serie di elementi da considerare – numero dei dipendenti in forza e da assumere, costi relativi, tipo e durata dell’attività, reddito o fatturato attuali, esigenze dell’impresa, etc. – ma demandano la loro applicazione alla discrezionalità dell’Amministrazione.</h:div><h:div>7.3. A tale criticità, come esposto, nella prospettiva di un’organizzazione/autolimitazione della discrezionalità, si è inteso far fronte mediante le circolari dell’INL, che hanno individuato - in analogia a quanto previsto, nell’ambito della disciplina della procedura di emersione dal lavoro irregolare, dall’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020, attuativo dell’art. 103, di cui al d.l. 34/2020 - una soglia indice di capacità economica datoriale.</h:div><h:div>7.3.1. Detto art. 9 individua tale soglia, al comma 1 (salvo che per il lavoro domestico e di assistenza alla persona, per i quali il comma 2 prevede soglie inferiori: 20.000, o 27.000 euro in caso di nuclei famigliari formati da più persone conviventi; mentre il comma 5 esenta dal requisito reddituale le assunzioni di addetti all’assistenza di persone non autosufficienti), nel possesso “<corsivo>di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui</corsivo>” (salva la valutabilità, aggiunge il comma 3, di redditi esenti da dichiarazione annuale e/o CU).</h:div><h:div>7.3.2. Per l’ipotesi di assunzione di più lavoratori, il comma 4, primo periodo, prevede che “<corsivo>la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata […], sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali</corsivo> …”. Il secondo periodo chiarisce che “<corsivo>Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui</corsivo>”.</h:div><h:div>7.3.3. Nell’ultimo periodo del comma 4 si afferma che “<corsivo>Per l’imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori</corsivo>”.</h:div><h:div>7.4. La soglia reddituale in esame non può costituire l’unico parametro della valutazione, posto che l’Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa, dovrebbe valutare, anche in chiave prospettica, tutti i diversi elementi suindicati. Tuttavia, nella prassi applicativa ed anche dalle parti del presente giudizio, viene riconosciuto come il fondamentale parametro di riferimento, e di ciò il Collegio non può che tenere conto, non essendo peraltro contestata la rilevanza del parametro (se non nella misura in cui venga inteso come soglia rigida, automaticamente preclusiva). Ciò, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2023 in ordine alla legittimità ed alla funzione (“<corsivo>Il requisito reddituale deve, infatti, essere idoneo a garantire che il datore di lavoro abbia la capacità economica per instaurare, o regolarizzare, il rapporto di lavoro, assicurando al lavoratore assunto il corretto trattamento retributivo e contributivo</corsivo>”) delle norme che richiedono la verifica della capacità economica ai fini della regolare assunzione dei lavoratori stranieri e del rilascio di un permesso di soggiorno (in quel caso, l’art. 103, del d.l. 34/2020, in materia di emersione dal lavoro irregolare). </h:div><h:div>7.5. Pertanto, ad avviso del Collegio, il mancato superamento della soglia dei 30.000 euro, costituisce un parametro che può consentire all’Amministrazione di respingere la domanda di rilascio del nulla osta (o di revocare il nulla osta, rilasciato per decorso dei termini), ma soltanto in assenza di specifici elementi prospettati dal datore di lavoro o dal lavoratore nel procedimento (comprensivo della fase innescata dal preavviso di provvedimento negativo), che risultino idonei a prefigurare un incremento o miglioramento dei dati economici, tale da rendere sostenibile l’assunzione.</h:div><h:div>7.5.1. Vale a dire, il rispetto della soglia non esaurisca la verifica del requisito della capacità economica, ben potendo ipotizzarsi che la considerazione di tutti i criteri indicati nella norma e nelle circolari conduca a ritenere sussistente il requisito anche in presenza di un dato contabile al di sotto della soglia, purché accompagnato da documentate prospettive di evoluzione positiva, come, ad esempio, nell’ipotesi di superamento di un momento temporaneo di crisi, ovvero di crescita ravvicinata dell’attività aziendale, in relazione a commesse legate alle assunzioni richieste. O, per converso, a ritenere insussistente il requisito anche in presenza di un dato contabile/fiscale al di sopra della soglia.</h:div><h:div>7.5.2. La necessità di prendere in considerazione elementi esterni alla documentazione fiscale o contabile del datore di lavoro è affermata dalla circolare n. 3/2022 (che indica, tra gli elementi dell’asseverazione, la “<corsivo>eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente</corsivo>”), ma comunque discende dal presupposto logico della domanda di assunzione, di regola costituito, nel caso di un’impresa, dalla opportunità di ampliare o reintegrare la forza lavoro rispetto alla situazione pregressa fotografata dalla documentazione contabile o fiscale. </h:div><h:div>7.5.3. Giova, peraltro, sottolineare che all’esito negativo della verifica potrebbe conseguire l’interruzione di un’attività lavorativa in corso e finanche l’abbandono del territorio nazionale da parte dello straniero; e che, quindi, sussiste un interesse dell’Amministrazione ad applicare la normativa secondo una valutazione prognostica, evitando inutili automatismi preclusivi, essendo sempre possibile verificare la situazione del rapporto di lavoro e dello straniero in occasione dei successivi rinnovi o conversioni del titolo di soggiorno.</h:div><h:div>7.5.4. Del resto, anche la giurisprudenza, riguardo alla fattispecie di cui all’art. 44 del d.l. 73/2022, ha affermato che “l’asseverazione richiesta al professionista non si traduce in una mera rappresentazione riepilogativa di dati altrimenti verificabili dall’Amministrazione attraverso la consultazione di documenti a sue mani, ma implica un’attività di tipo sintetico-valutativo, che deve tenere conto di parametri di giudizio articolati e complessi, come ad esempio della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti. Dunque, l’asseverazione è l’esito di una verifica non meramente documentale, ma necessariamente filtrata dal vaglio tecnico di una serie elementi valutativi complessi, il che ne giustifica e motiva la devoluzione ad un soggetto abilitato sulla base di specifici titoli di qualificazione professionale” (così, di recente, Cons. Stato, III, n. 6295/2024). </h:div><h:div>7.6. Va aggiunto che la previsione del computo, ai fini del rispetto della soglia minima, del “<corsivo>volume d’affari </corsivo>(fatturato) <corsivo>al netto degli acquisti</corsivo>”, è prevista unicamente dall’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, per gli imprenditori agricoli, presumibilmente alla luce delle caratteristiche semplificate degli obblighi contabili del settore. Risulta quindi ingiustificato che, una volta fatto proprio in analogia il parametro normativamente stabilito per la procedura di emersione, la configurazione restrittiva del fatturato (originariamente recepita dalla circolare n. 3/2022 entro i limiti in cui era prevista dal d.m.: “<corsivo>Per quanto attiene in particolare il settore agricolo …”), </corsivo>sia stata poi, senza alcuna specifica argomentazione, prevista in generale, vale a dire estesa al di fuori del settore agricolo, secondo quanto si desume dal testo della circolare prot. 2066/2023. Pertanto, deve ritenersi che, al di fuori del settore agricolo, il rispetto della soglia possa essere prospettato dal datore di lavoro sulla base (se non del reddito, quanto meno) del fatturato lordo, spettando anche in tal caso all’Amministrazione motivare l’eventuale insostenibilità dell’assunzione.</h:div><h:div>7.7. Le stesse circolari chiariscono che, in caso di assunzioni plurime, la soglia minima non debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da assumere, ponendo in risalto la necessità di un giudizio sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero di richieste presentate. Se ne trae ulteriore conferma sul carattere non rigido, vale a dire non automaticamente preclusivo, della soglia in questione, Pertanto, può ritenersi che, anche in presenza di assunzioni plurime, vi sia la possibilità (onere) di dimostrare nel procedimento le circostanze che consentono di superare la (sommatoria della) soglia dei 30.000 euro pro capite, e che (soltanto) in mancanza di tale dimostrazione il richiamo della soglia sia sufficiente a giustificare un provvedimento negativo.</h:div><h:div>7.8. Come richiesto dalla norma, il reddito o il fatturato devono risultare dalle dichiarazioni fiscali o dalle scritture contabili dell’impresa, laddove obbligatorie. Gli elementi idonei a precisare o integrare le necessarie informazioni, al fine di consentire di il pieno apprezzamento del requisito, possono invece trarsi da qualsiasi documentazione, ferma restando la valutazione dell’Amministrazione in ordine alla attendibilità e rilevanza concreta.</h:div><h:div>7.9. Infine, può ritenersi espressione di un principio generale, e come tale viene correttamente considerata nelle circolari, la previsione del secondo periodo del citato articolo 9, comma 4, secondo cui “<corsivo>Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui</corsivo>.”. Ne discende che l’Amministrazione, qualora ritenga di non poter accogliere integralmente la domanda, è tenuta ad indicare in quale parte (per quali soggetti) può essere accolta (secondo il criterio di elencazione nella domanda, o eventuali indicazioni sopravvenute del presentatore).</h:div><h:div>8. Applicando i predetti parametri alla controversia in esame, occorre rilevare che nel procedimento erano stati introdotti elementi, concernenti il rispetto della soglia indice di capacità economica, per superare la rilevanza dei quali l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire una specifica motivazione. In assenza di tale motivazione, il provvedimento impugnato risulta illegittimo. </h:div><h:div>8.1. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con annullamento del provvedimento di diniego impugnato. Ne discende l’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la situazione del ricorrente ed adottare un provvedimento specificamente motivato, alla luce dei parametri sopra indicati.</h:div><h:div>9. Considerata l’esito della controversia e le incertezze che caratterizzano il contenzioso in materia, le spese possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi indicati in parte motiva.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/07/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Paola Perrotta</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>