<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220066720230210202012247" descrizione="" gruppo="20220066720230210202012247" modifica="2/15/2023 12:18:05 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Apulia S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00667"/><fascicolo anno="2023" n="00146"/><urn>urn:nir:tar.umbria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220066720230210202012247.xml</file><wordfile>20220066720230210202012247.docm</wordfile><ricorso NRG="202200667">202200667\202200667.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\514 Raffaele Potenza\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Davide De Grazia</firma><data>15/02/2023 11:57:40</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Umbria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Raffaele Potenza,	Presidente</h:div><h:div>Enrico Mattei,	Consigliere</h:div><h:div>Davide De Grazia,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>degli atti e dei provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti nell’ambito della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “<corsivo>Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ospedale di Norcia danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi</corsivo>”, indetta ai sensi dell’art. 5, commi 1 lettera c) e 5 dell’Ordinanza commissariale speciale n. 11/2021 (CUP I57B19000020001 - CIG 93221365FC), nella misura in cui a mezzo degli stessi la committenza ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa Taddei S.p.A. e non, viceversa, l’esclusione della stessa con conseguente aggiudicazione alla ricorrente e, in particolare:</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale n. 2163 del 14.10.2022 con cui la committenza ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa Taddei S.p.A. e della nota recante la comunicazione d’aggiudicazione <corsivo>ex </corsivo>art. 76, c. 5, lett. <corsivo>a)</corsivo>, del d.lgs. 50/2016;</h:div><h:div>- della medesima determinazione dirigenziale n. 2163 del 14.10.2022 nella parte in cui si dà atto del fatto che in corso di gara “<corsivo>si è provveduto a richiedere la sostituzione di due professionisti “indicati” dall’aggiudicatario, l’archeologa e la restauratrice in quanto non in possesso dell’iscrizione all’Anagrafe antimafia di cui all’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. e/o agli Elenchi dei professionisti di cui all’art. 34 del medesimo D.L. 189/2016</corsivo>”;</h:div><h:div>- dei verbali del seggio di gara relativi all’indagine di mercato in seduta pubblica e riservata (del 17.03.2022, del 18.03.2022, del 21.03.2022, del 23.03.2022, del 30.03.2022) nelle parti in cui si è disposta l’ammissione dell’impresa Taddei S.p.A.;</h:div><h:div>- del verbale del 9.09.2022 nella parte in cui si è proposta l’aggiudicazione in favore della Taddei S.p.A.; </h:div><h:div>- dei verbali del seggio di gara relativi alla fase di gara e, in particolare, del verbale del 12.08.2022 in seduta pubblica, del verbale del 12.08.2022 in seduta riservata, del verbale del 9.09.2022 in seduta riservata, nelle parti in cui si è disposta l’ammissione e la conferma dell’offerta dell’impresa Taddei S.p.A. e non viceversa l’esclusione della stessa;</h:div><h:div>- per quanto occorra, dell’avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse, della lettera di invito, e di tutte le altre disposizioni concorsuali, se ed ove intese nel senso fatto proprio dalla committenza; </h:div><h:div>- per quanto occorra, dei chiarimenti resi in fase di prequalifica e in fase di gara dalla committenza e, in particolare, del chiarimento n. 15 nella parte in cui ammetterebbe la “sostituzione” dei professionisti in caso di “perdita” dei requisiti di partecipazione, in violazione della <corsivo>lex specialis </corsivo>par. 6.2, se ed ove intesi nel senso fatto proprio dalla committenza;</h:div><h:div>- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati anche non conosciuti se e ove lesivi degli interessi della ricorrente; </h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto, provvedimento o comportamento amministrativo – nessuno eccettuato e/o escluso – preliminare, preordinato, connesso, conseguente e/o consequenziale a quelli impugnati;</h:div><h:div>con richiesta</h:div><h:div>- di subentro della ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso <corsivo>ex </corsivo>artt. 121 e/o 122 del cod. proc. amm.;</h:div><h:div>- in subordine, ove l’interesse primario all’esecuzione dell’appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierna ricorrente, con richiesta di condanna della stazione appaltante intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 667 del 2022, proposto da Apulia S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Zaccone e Antonio Facchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria – USR e la Regione Umbria, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, anche quale Vicecommissario straordinario <corsivo>ex </corsivo>d.l. n. 189/2016, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Rita Gobbo e Luciano Ricci, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Perugia, corso Vannucci n. 96, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, e il Commissario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, in persona del commissario <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, sono <corsivo>ex lege </corsivo>domiciliati, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>di Taddei S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Marcello Boschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>e di Dava S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria – USR e della Regione Umbria;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – Apulia S.r.l. ha partecipato alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando svolta dalla Regione Umbria, per il tramite dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria istituito dalla stessa Regione, finalizzata all’affidamento, secondo il criterio del prezzo più basso, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “<corsivo>ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ospedale di Norcia danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi</corsivo>”, per un importo complessivo di € 7.776.504,96.</h:div><h:div>2. – La procedura era articolata in una prima una fase di indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati, nel numero massimo di dieci, che sarebbero poi stati invitati nella successiva fase a presentare le proprie offerte.</h:div><h:div>3. – Alla procedura prendeva parte anche Taddei S.p.A., la quale dichiarava l’intenzione di cooptare la società Dava S.r.l. ai sensi dell’art. 92, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e di affidare ad essa una percentuale di lavori pari al 20% dell’importo complessivo degli stessi.</h:div><h:div>Taddei, inoltre, indicava i progettisti incaricati di eseguire la progettazione esecutiva e, tra questi, la dott.ssa Erika Iacobucci quale professionista singola con il ruolo di archeologa e la dott.ssa Valeria De Simone (propria dipendente) quale professionista singola con il ruolo di restauratrice.</h:div><h:div>4. – Con determinazione n. 2163 del 14.10.2022, pubblicata in pari data sul profilo del committente della stazione appaltante unitamente ai verbali del seggio di gara n. 1 del 12.08.2022, n. 2 del 12.08.2022 e n. 3 del 9.09.2022 e nella stessa data comunicata a mezzo PEC ad Apulia, l’Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria aggiudicava i lavori a Taddei in ragione del ribasso del 26.900% dalla stessa offerto.</h:div><h:div>Nella motivazione della determinazione di aggiudicazione, in particolare, si dava atto che:</h:div><h:div>«- [era]<corsivo> stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di rito volta a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e dei requisiti di ordine speciale ex art. 83 del Codice, dichiarati dal concorrente in sede di gara e dai progettisti anche tramite il sistema AVCPass; nonché l’iscrizione nell’Anagrafe degli esecutori di cui all’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. e/o agli Elenchi dei professionisti di cui all’art. 34 del medesimo D.L. 189/2016, con le precisazioni che seguono;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- si </corsivo>[era]<corsivo> provveduto a richiedere la sostituzione di due professionisti “indicati” dall’aggiudicatario, l’archeologa e la restauratrice in quanto non in possesso dell’iscrizione all’Anagrafe antimafia di cui all’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. e/o agli Elenchi dei professionisti di cui all’art. 34 del medesimo D.L. 189/2016, i quali, si precisa</corsivo>[va]<corsivo>, non </corsivo>[avevano]<corsivo> prestato al concorrente i requisiti di speciali di qualificazione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che i professionisti sostituiti e indicati dall’aggiudicatario, la Dott.ssa DANIELA TIBERIO, professionista singolo – P.I. 01900730670 con il ruolo di archeologo e la Dott.ssa CARLA TOMASI, professionista singolo – C.F. TMSCRL58A48H501U con il ruolo di restauratore, </corsivo>[erano]<corsivo> risultati in regola con i requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e di idoneità professionale di cui alla Lettera di invito e appositamente dichiarati dagli stessi, compresa l’iscrizione all’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. e/o agli Elenchi dei professionisti di cui all’art. 34 del medesimo D.L. 189/2016</corsivo>».</h:div><h:div>5. – Successivamente all’aggiudicazione, Apulia esercitava l’accesso agli atti della procedura. Per la precisione:</h:div><h:div>- in data 25.10.2022, otteneva la documentazione amministrativa e l’offerta economica di Taddei, richieste con istanza del 18.10.2022;</h:div><h:div>- in data 14.11.2022, otteneva la documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicataria in fase di manifestazione di interesse e le giustificazioni dalla stessa formulate nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, richieste con istanza integrativa del 11.11.2022.</h:div><h:div>6. – Con ricorso notificato il 24.11.2022 e depositato il 7.12.2022, Apulia ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale la determinazione da ultimo citata e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.</h:div><h:div>Con il primo motivo di ricorso, Apulia deduce l’illegittimità degli atti della stazione appaltante in relazione alla mancata esclusione dell’offerta formulata da Taddei, che avrebbe dovuto essere estromessa dalla procedura in ragione della mancanza dell’iscrizione di tutti i progettisti indicati nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del d.l. n. 189/2016 e della conseguente violazione del par. 6.2 della lettera d’invito. Secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe illegittimamente consentito la sostituzione in corso di gara dei due professionisti risultati non in possesso del requisito di cui sopra. Sarebbe inoltre illegittimo il chiarimento n. 15, se inteso nel senso di ammettere la possibilità della sostituzione dei professionisti non in possesso del requisito di idoneità professionale.</h:div><h:div>Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della mancata esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria in ragione della mancanza nella compagine del RTP e nel gruppo di lavoro del “giovane professionista”, ovvero di un professionista con meno di 5 anni di abilitazione all’esercizio della professione, con violazione dell’art. 6.2, lett. <corsivo>E)</corsivo> della lettera d’invito, dell’art. 24, c. 5, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4 del d.m. n. 263/2016.</h:div><h:div>Con il terzo motivo, Apulia censura la mancata esclusione dell’offerta di Taddei a causa dell’uso improprio dello strumento della cooptazione, al quale l’aggiudicataria avrebbe fatto ricorso per eludere la disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, realizzando una violazione del divieto di commistione tra gli istituti del raggruppamento temporaneo di imprese e della cooptazione.</h:div><h:div>Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente si duole della mancata esclusione di Taddei nonostante la falsità delle dichiarazioni relative al possesso, per tutti i professionisti, del requisito dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 34 del d.l. n. 189/2016.</h:div><h:div>Con lo stesso ricorso, Apulia ha chiesto la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno, da disporre in forma specifica mediante il subentro della stessa ricorrente nella commessa o, in subordine, per equivalente monetario.</h:div><h:div>7. – Si sono costituiti per resistere al ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, l’Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria (USR Umbria) e la Regione Umbria e, inoltre, la controinteressata Taddei.</h:div><h:div>La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Commissario straordinario per la ricostruzione hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stati impugnati esclusivamente gli atti di gara, e non le disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina generale dettata per le gare d’appalto dal Codice dei contratti che hanno contribuito a costituire la <corsivo>lex specialis </corsivo>della procedura di cui si controverte.</h:div><h:div>La stazione appaltante e l’aggiudicataria hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso, essendo stato esso proposto oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla pubblicazione della determinazione di aggiudicazione sul profilo di committente della stazione appaltante e dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, c. 5, del d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>8. – Con ordinanza n. 156 del 21 dicembre 2022 questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.</h:div><h:div>9. – In vista della discussione del ricorso, la stazione appaltante e la ricorrente hanno depositato memorie.</h:div><h:div>L’Ufficio speciale per la ricostruzione e la controinteressata hanno replicato.</h:div><h:div>10. – All’udienza pubblica del 7 febbraio 2023, sentite le parti presenti e viste le conclusioni scritte depositate dalla ricorrente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>11. – <corsivo>In limine litis</corsivo>, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva, con conseguente loro estromissione dal giudizio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario straordinario per la ricostruzione, essendo stati impugnati esclusivamente gli atti di gara e non le disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina generale dettata per le gare d’appalto dal Codice dei contratti che hanno contribuito a costituire la <corsivo>lex specialis </corsivo>della procedura di cui si controverte.</h:div><h:div>12. – Passando all’esame delle eccezioni preliminari di irricevibilità del ricorso sollevate dalle parti resistenti, le stesse devono ritenersi fondate nei limiti di cui appresso.</h:div><h:div>12.1. – Con il primo motivo di ricorso, Apulia si duole della violazione dell’art. 6.2 della lettera d’invito e degli artt. 30 e 34 del d.l. n. 189/2016 per la mancata esclusione dell’aggiudicataria per dell’iscrizione di tutti i progettisti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del d.l. n. 189/2016, nonché della illegittimità degli atti della stazione appaltante con i quali è stata consentita la sostituzione in corso di gara dei professionisti non in possesso del requisito suddetto e del chiarimento n. 15, se inteso nel senso di ammettere la possibilità della sostituzione dei professionisti non in possesso del medesimo requisito.</h:div><h:div>Con il quarto motivo di ricorso vengono riprese le doglianze di cui sopra e viene dedotta l’illegittimità della mancata esclusione della società poi risultata aggiudicataria per avere essa prodotto dichiarazioni mendaci, suscettibili di influenzare l’esito della gara, in ordine al possesso dei requisiti da parte dei professionisti indicati.</h:div><h:div>12.2. – La società ricorrente ha avuto piena conoscenza già con la determina di aggiudicazione del 14.10.2022, in pari data pubblicata sul profilo del committente della stazione appaltante e comunicata a mezzo PEC ad Apulia, della circostanza che due progettisti indicati dall’aggiudicataria erano stati sostituiti perché non in possesso del requisito dell’iscrizione agli elenchi dei professionisti di cui all’art. 34 del d.l. n. 189/2016.</h:div><h:div>Precisamente, con la pubblicazione della suddetta determina e con la comunicazione a mezzo PEC della sua adozione, la società ricorrente ha avuto piena conoscenza delle circostanze riportate a pag. 10 della motivazione del provvedimento, ovvero:</h:div><h:div>- che l’aggiudicataria Taddei aveva indicato, quali progettisti incaricati di eseguire la progettazione esecutiva, tra gli altri, la dott.ssa Erika Iacobucci con il ruolo di archeologa e la dott.ssa Valeria De Simone con il ruolo di restauratrice;</h:div><h:div>- che l’aggiudicataria Taddei e i progettisti indicati avevano effettuato le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale;</h:div><h:div>- che la stazione appaltante aveva «<corsivo>provveduto a richiedere la sostituzione di due professionisti “indicati” dall’aggiudicatario, l’archeologa e la restauratrice in quanto non in possesso dell’iscrizione all’Anagrafe antimafia di cui all’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. e/o agli Elenchi dei professionisti di cui all’art. 34 del medesimo D.L. 189/2016, i quali, si precisa, non hanno prestato al concorrente i requisiti di speciali di qualificazione</corsivo>»;</h:div><h:div>- che l’aggiudicataria aveva provveduto alla sostituzione ed aveva dunque indicato i professionisti dott.ssa Daniela Tiberio con il ruolo di archeologa e dott.ssa Carla Tomasi con il ruolo di restauratrice e che detti professionisti erano risultati in regola con «<corsivo>l’iscrizione all’art. 30 del d.l. n. 189/2016 e s.m.i. e/o agli Elenchi dei professionisti di cui all’art. 34 del medesimo D.L. 189/2016</corsivo>».</h:div><h:div>12.2. – Le suddette circostanze non si sono rivelate all’odierna ricorrente con l’esercizio dell’accesso agli atti della procedura, che hanno avuto ad oggetto i documenti sopra indicati al punto 5.</h:div><h:div>12.3. – Deve pertanto concludersi che Apulia è venuta a conoscenza delle circostanze di fatto dedotte a sostegno del primo e del quarto dei motivi di ricorso già in data 14.10.2022, con la pubblicazione sul profilo di committente della determina di aggiudicazione dell’appalto e con la ricezione a mezzo PEC della comunicazione della sua adozione e pubblicazione insieme ai verbali del seggio di gara.</h:div><h:div>Avendo la ricorrente avuto in quel momento piena conoscenza – non solo dell’esistenza dell’atto e della sua lesività, ma anche – delle circostanze fattuali oggetto di contestazione, la suddetta data del 14.10.2022 segna il <corsivo>dies a quo </corsivo>del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale.</h:div><h:div>Il ricorso qui all’esame è stato notificato il 24.11.2022, e dunque in una data in cui, rispetto alla conoscenza delle circostanze di fatto dedotte con i motivi primo e quarto, il termine decadenziale di cui all’art. 120, c. 5, cod. proc. amm. per la proposizione delle doglianze adesso in discussione era ormai scaduto.</h:div><h:div>12.4. – I motivi primo e quarto sono pertanto irricevibili.</h:div><h:div>13. – Con riguardo al secondo motivo di ricorso, anche volendo ammettersi che la società ricorrente non abbia avuto conoscenza, già con la ricezione della determina di aggiudicazione del 14.10.2022, della circostanza fattuale dedotta a sostegno della doglianza (pur essendo i professionisti indicati tutti nominativamente menzionati nella stessa determina, con indicazione per ciascuno di essi del ruolo e dei dati fiscali), la censura deve comunque essere respinta, essendo essa infondata nel merito.</h:div><h:div>L’indicazione del “giovane professionista”, infatti, è obbligatoriamente richiesta, ai sensi dell’art. 4, c. 1, del d.m. n. 263/2016 (e, nel procedimento che qui occupa, del par. 6.2, lett. <corsivo>E)</corsivo>, della lettera d’invito), solo per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46, c. 1, lett. <corsivo>e)</corsivo>, del d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Nel caso di specie, non risulta dalle dichiarazioni dei progettisti indicati da Taddei che gli stessi avessero manifestato l’intenzione di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 4, c. 1, del d.m. n. 263/2016 e del par. 6.2, lett. <corsivo>E)</corsivo>, della lettera d’invito.</h:div><h:div>14. – Con riguardo al terzo motivo di ricorso, devono farsi le seguenti osservazioni.</h:div><h:div>14.1. – La ricorrente si duole del fatto che l’aggiudicataria avrebbe fatto impropriamente ricorso alla cooptazione al fine di eludere la disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e trae questa conclusione dalla circostanza che la cooptata Dava S.r.l., sebbene in misura parziale (per due delle tre categorie di qualificazione richieste dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>), è qualificata nell’ambito delle categorie richieste dal bando, ciò che ne avrebbe imposto la partecipazione quale mandante del raggruppamento, con conseguente violazione del divieto di commistione tra gli istituti del raggruppamento temporaneo di imprese e della cooptazione.</h:div><h:div>14.2. – L’art. 92, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 (applicabile anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 216, c. 14, del medesimo decreto), stabilisce che «[<corsivo>s</corsivo>]<corsivo>e il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati</corsivo>».</h:div><h:div>La disposizione, dunque, condiziona il legittimo ricorso alla c.d. “cooptazione” al fatto <corsivo>che i lavori eseguiti </corsivo>dalle imprese cooptande<corsivo>
				</corsivo>«<corsivo>non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati</corsivo>».</h:div><h:div>Dal tenore letterale della disposizione emerge come l’impresa cooptata non sia tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando, purché detti requisiti siano posseduti dalle altre imprese riunite (o dall’altra impresa che promuova il raggruppamento) e purché l’impresa cooptata possegga una qualificazione di importo pari all’ammontare complessivo dei lavori affidati. La disposizione è finalizzata a permettere che le imprese minori abbiano l’opportunità di maturare capacità tecniche ulteriori a quelle già possedute, rimanendo salvo l’interesse della stazione appaltante alla corretta esecuzione dell’appalto (cfr. CGARS, 8 febbraio 2017, n. 37).</h:div><h:div>14.3. – Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, il soggetto cooptato:</h:div><h:div>- non può acquistare lo <corsivo>status </corsivo>di concorrente;</h:div><h:div>- non può acquistare alcuna quota di partecipazione all’appalto;</h:div><h:div>- non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi;</h:div><h:div>- non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente;</h:div><h:div>- non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.</h:div><h:div>Pertanto:</h:div><h:div>- in <corsivo>positivo</corsivo>, è richiesto che il ricorso alla cooptazione scaturisca da una dichiarazione espressa e inequivoca del concorrente, per evitare che un uso improprio della stessa consenta l’elusione della disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica;</h:div><h:div>- in <corsivo>negativo</corsivo>, è richiesto che la società asseritamente cooptata non abbia tenuto un comportamento tale da manifestare la volontà, oltre che di eseguire lavori, anche di impegnarsi direttamente nei confronti della amministrazione appaltante al pari di una sostanziale associata (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 22 maggio 2020, n. 1125; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2018, n. 6636 e precedenti ivi citati).</h:div><h:div>14.4. – Tutto ciò premesso, dagli atti del presente giudizio emerge che:</h:div><h:div>- la cooptante (Taddei) è in possesso delle iscrizioni e dei requisiti di qualificazione necessari per soddisfare i criteri di selezione (come da DGUE di Taddei, non oggetto di censure), con la conseguenza che la cooptata non assume il ruolo né di offerente né di contraente nei confronti della stazione appaltante;</h:div><h:div>- la dichiarazione dell’intenzione di raggruppare in cooptazione Dava è inequivocabilmente formulata nel documento denominato “Dichiarazione di cooptazione”, nel quale Taddei dichiara l’intenzione di affidare Dava s.r.l. «<corsivo>una percentuale di lavori pari al 20% dell’importo complessivo dei lavori di cui trattasi</corsivo>»;</h:div><h:div>- l’impresa cooptata «<corsivo>è in possesso di idonea qualificazione SOA di superiore all’importo dei lavori che le saranno affidati</corsivo>» (cfr. “Dichiarazione di cooptazione”), circostanza non contestata dalla ricorrente, che anzi si duole proprio del fatto che la cooptata «<corsivo>poss</corsivo>[iede]<corsivo> autonoma qualificazione per concorrere (sia pur in RTP) alla procedura</corsivo>», mentre, secondo la ricorrente, la cooptazione sarebbe «<corsivo>ammissibile tutte le volte in cui l’impresa cooptata non sia qualificata per le categorie e gli importi richiesti dal bando</corsivo>».</h:div><h:div>14.5. – La tesi della ricorrente da ultimo richiamata non trova alcun riscontro nelle succitate disposizioni di cui all’art. 92, c. 5, D.P.R. n. 207/2010.</h:div><h:div>Anzi, al di là delle generiche doglianze secondo le quali Taddei avrebbe fatto un uso improprio della cooptazione al fine di eludere la disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica – che per essere prese in considerazione richiederebbero lo svolgimento di un inammissibile processo alle intenzioni dell’operatore economico concorrente – la società ricorrente non fornisce alcuna allegazione circa la violazione delle condizioni per il ricorso alla cooptazione previste dal citato art. 92, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010.</h:div><h:div>14.6. – Il terzo motivo di ricorso è pertanto infondato.</h:div><h:div>15. – In conclusione, previa l’estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, il ricorso di Apulia deve essere in parte dichiarato irricevibile e per il resto rigettato in quanto infondato.</h:div><h:div>16. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa l’estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, lo dichiara in parte irricevibile e per il resto lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della stazione appaltante e della parte controinteressata, nella misura, per ciascuna di esse, di € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri ed accessori di legge; compensa le spese nei riguardi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016; nulla per la parte non costituita in giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marta Chiappini</h:div><h:div>Davide De Grazia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>